Art. 16
Norme finali
1. L'accesso ai contributi di cui al presente regolamento e'
consentito alle imprese aventi sede legale in Italia e negli altri
Stati dello Spazio Economico Europeo e, a condizioni di reciprocita',
anche alle imprese aventi sede in Svizzera.
2. Tutta la documentazione che le imprese devono presentare ai
sensi e per i fini del presente regolamento deve essere redatta in
lingua italiana ovvero corredata di traduzione giurata in lingua
italiana.
3. Le imprese hanno l'obbligo di fornire, anche in formato
elettronico, i dati e le informazioni richiesti dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ai fini del presente decreto, secondo
i contenuti e le modalita' comunicati dal Ministero stesso.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a
trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, su base
annuale, apposita relazione circa l'attuazione delle misure adottate
con il presente decreto.