Art. 17
Entrata in vigore e clausola di invarianza finanziaria
1. Il presente regolamento e' inviato ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
2. Agli adempimenti di cui al presente regolamento, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti provvede con le risorse umane,
finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 14 luglio 2017
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Delrio
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2017
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del
mare, registro n. 1, foglio n. 3345