Art. 2
Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 1, comma 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i
criteri e le modalita' per la concessione di contributi ai servizi di
trasporto ferroviario intermodale e trasbordato in arrivo e in
partenza da nodi logistici o portuali in Italia, al fine di sostenere
il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale.
2. Gli interventi di cui al presente regolamento sono finalizzati
ad incentivare servizi di trasporto in grado di ridurre
significativamente le esternalita' negative e le emissioni
inquinanti, in particolare di CO2 , anche al fine di trasferire una
quota del trasporto di merci su strada ad altre modalita' di
trasporto maggiormente sostenibili.
Note all'art. 2:
- Si riporta l'art. 1, comma 649, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2016):
«Art. 1. - (Omissis).
649. L'individuazione dei beneficiari, la
commisurazione degli aiuti, le modalita' e le procedure per
l'attuazione degli interventi di cui ai commi 647 e 648
sono disciplinate con regolamento adottato, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da sottoporre, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, a notifica
preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 108
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(Omissis).».