Art. 3
Risorse finanziarie
1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di assegnazione
dei contributi di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, nei limiti delle risorse statali disponibili.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 645, della legge n. 208 del
2015, le suddette risorse possono subire riduzioni in caso di minori
risparmi rispetto alle stime di cui al secondo periodo del citato
articolo 1, comma 645.
3. Tali fondi possono essere incrementati da ulteriori risorse
derivanti dall'utilizzo di quota parte delle risorse di cui
all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Altre risorse destinate o da destinare per le finalita' di cui
all'articolo 2 del presente regolamento da parte delle Regioni e
delle Province autonome di Trento e Bolzano possono essere oggetto di
intese operative con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ed erogate secondo le previsioni di cui all'articolo 12.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, nonche' in caso di ulteriori
stanziamenti statali a favore del trasporto ferroviario intermodale o
trasbordato, la durata di concessione dei contributi di cui al
presente regolamento puo' proseguire oltre l'anno 2018, fermo
restando che il regime di aiuti complessivamente non deve superare i
cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
regolamento.
Note all'art. 3:
- Si riporta l'art. 1, commi 645 e 648, della citata
legge n. 208 del 2015:
«Art. 1. - (Omissis).
645. A decorrere dal 1° gennaio 2016 il credito
d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per
autotrazione degli autotrasportatori, di cui all'elenco 2
allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, non spetta
per i veicoli di categoria euro 2 o inferiore. I risparmi
conseguenti all'attuazione del primo periodo sono valutati
in 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al
2020, in 80 milioni di euro per l'anno 2021 e in 40 milioni
di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le modalita' di monitoraggio delle risorse
derivanti dall'attuazione della misura di cui al primo
periodo. Qualora si verifichino o siano in procinto di
verificarsi scostamenti rispetto agli importi stimati,
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il 31 ottobre
di ciascun anno, comunica il valore dello scostamento al
Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. Tali somme sono
quantificate con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze. Qualora si verifichino maggiori risparmi
rispetto a quanto stimato, i corrispondenti importi sono
assegnati, anche mediante riassegnazione, allo stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Qualora si verifichino minori risparmi rispetto
a quanto stimato, il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, provvede, con proprio decreto, alla
rideterminazione delle dotazioni finanziarie delle risorse
assegnate agli interventi di cui ai commi 640, 647, 648,
650, 651, 654, 655 e 866, oppure di altre spese
rimodulabili iscritte nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in modo da
assicurare la neutralita' rispetto ai saldi di finanza
pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
(Omissis).
648. Per il completo sviluppo del sistema di trasporto
intermodale, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' altresi' autorizzato a concedere contributi
per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo
e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia. A tal
fine e' autorizzata la spesa annua di 20 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Agli stessi fini
puo' essere utilizzata quota parte delle risorse di cui
all'art. 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.
(Omissis).».
- Si riporta l'art. 1, comma 150, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2015):
«Art. 1. - (Omissis).
150. E' autorizzata la spesa di 250 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2015 per interventi in favore
del settore dell'autotrasporto. Le relative risorse sono
ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
(Omissis).».