Art. 4
Soggetto gestore
1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestione
operativa, l'istruttoria delle domande, nonche' l'esecuzione dei
monitoraggi e dei controlli di cui al presente regolamento sono
svolti dal soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con le modalita' e nei termini
previsti da apposito accordo di servizio, stipulato tra il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ed il soggetto gestore.
2. Le funzioni e le attivita' che il soggetto gestore deve
svolgere, cosi' come regolamentate dal predetto accordo di servizio,
sono quelle di seguito elencate:
a) collaborare con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per la predisposizione delle procedure di accesso ai
suddetti incentivi;
b) fornire assistenza tecnica al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti ed ai beneficiari;
c) realizzare la gestione operativa dei provvedimenti in oggetto,
ivi comprese tutte le attivita' di informatizzazione/archiviazione
dei dati, istruttoria, verifica, analisi e comunicazione operativa
con i beneficiari, seguendo le indicazioni fornite dalla Direzione
generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita';
d) fornire assistenza tecnica al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti nella fase di chiusura delle attivita' relative a tali
incentivi;
e) monitorare l'andamento dei provvedimenti e svolgere le
relative attivita' di controllo, sulla base delle specifiche fornite
dalla Direzione generale competente.
3. Gli oneri derivanti dall'accordo di servizio previsto dal comma
1 sono a carico delle risorse di cui all'articolo 3, nel limite
massimo dell'1,5 per cento delle risorse destinate all'intervento di
cui al presente regolamento e sono definiti in base ad uno specifico
preventivo che tenga conto, per il personale impiegato, delle
giornate/uomo impegnate e delle relative tariffe applicabili,
debitamente suddivise nelle componenti di costo diretto, costo
gestionale e costo aziendale, per i costi direttamente imputabili
all'esecuzione delle attivita', della spesa da sostenere, per le
componenti di costo indiretto, della percentuale riconoscibile e, per
gli eventuali costi per viaggi e trasferte, delle spese
preventivabili. Gli oneri effettivamente risultanti sono riconosciuti
previa presentazione ed approvazione di apposita rendicontazione
redatta secondo le specifiche contenute nell'accordo di servizio
medesimo in conformita' al sopracitato preventivo.
4. Il Ministero, in quanto amministrazione titolare dell'interesse
primario, esercita le funzioni di iniziativa, di vigilanza, di
controllo e decisorie in ordine alle attivita' espletate dal soggetto
gestore. A tal riguardo il predetto soggetto assicura la massima
collaborazione, tempestivita', diligenza e serieta' nell'adempimento
delle richieste, degli ordini e delle sollecitazioni del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti sulle attivita' tecniche e
istruttorie relative alle procedure di cui e' responsabile.
Note all'art. 4:
- Si riporta l'art. 19, comma 5 del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche'
proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102:
«Art. 19 (Societa' pubbliche). - (Omissis).
5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti
per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne
direttamente la gestione, nel rispetto dei principi
comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale
interamente pubblico su cui le predette amministrazioni
esercitano un controllo analogo a quello esercitato su
propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi
esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello
Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento
degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle
risorse finanziarie dei fondi stessi.
(Omissis).».