Art. 6
Oggetto e destinazione dell'incentivo
1. L'incentivo e' rivolto alle imprese utenti di servizi di
trasporto ferroviario intermodale o trasbordato e operatori del
trasporto combinato che commissionano alle imprese ferroviarie in
regime di trazione elettrica treni completi e che si impegnano:
a) a mantenere in essere, per dodici mesi decorrenti dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento, un volume di traffico
ferroviario intermodale o trasbordato, in termini di treni*km
percorsi sulla rete nazionale italiana, non inferiore alla media del
volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato
effettuato nel corso del triennio 2012 - 2013 - 2014;
b) a incrementare, per successivi periodi di dodici mesi
consecutivi, il volume di traffico ferroviario rispetto alla media
del volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato
effettuato nel corso del triennio 2012 - 2013 - 2014;
c) a mantenere, per ulteriori ventiquattro mesi, il volume di
traffico ferroviario raggiunto nell'ultimo periodo di dodici mesi di
erogazione del contributo.
2. L'importo massimo del contributo per treno*km in ogni caso non
puo' superare 2,50 euro per treno*km. Tale misura base puo' essere
adeguata mediante revisioni annuali nei casi di cui all'articolo 3,
commi 2, 3 e 4. In tali casi l'adeguamento della misura e' disposto
con decreto del Direttore generale per il trasporto stradale e per
l'intermodalita', su conforme parere del Ministero dell'economia e
finanze, fermi restando i limiti di cui all'articolo 12.
3. Ai fini della quantificazione del contributo non si considerano
i treni con percorrenza complessiva inferiore a 150 km, ad eccezione
dei servizi di trasporto ferroviario intermodale effettuati tra un
porto e un interporto.
4. Il valore unitario del contributo per treno*km puo' essere
definito anche in funzione della lunghezza del percorso dei singoli
treni completi commissionati, al fine di ottimizzarne l'effetto
incentivante della scelta intermodale. La trazione non elettrica e'
limitata strettamente a tratti di raccordo che assicurano la
continuita' operativa del percorso su ferrovia.