Art. 7
Attribuzione dei contributi
1. All'impresa e' riconosciuto un contributo in ragione dei
treni*chilometro effettuati nei dodici mesi decorrenti dall'entrata
in vigore del presente regolamento, fino ad un massimo di euro 2,50
per ogni treno*chilometro di trasporto intermodale o trasbordato. Il
Ministero procedera' a comunicare, entro quarantacinque giorni
decorrenti dal termine di scadenza per la presentazione della domanda
e sulla base dei soli dati in essa contenuti, l'ammissibilita'
dell'impresa al contributo.
2. Il diritto al contributo deve essere comprovato, nel corso del
triennio e con riferimento a ciascun periodo di dodici mesi di cui
all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), con l'acquisizione di
contratti conclusi con una o piu' imprese ferroviarie per servizi di
trasporto intermodale trasbordato con treni completi.
3. Il contributo di cui al comma 1 e' attribuito a condizione che,
a consuntivo del periodo di dodici mesi di riferimento, siano
rispettati i requisiti di cui all'articolo 6, ai soli fini del
raggiungimento di tale soglia e dietro presentazione di idonea
documentazione, si considerano come effettuati i treni*chilometro non
realizzati per cause non imputabili all'impresa. Ai fini della
quantificazione del contributo, non si considerano i treni con
percorrenza complessiva inferiore a 150 chilometri, ad eccezione dei
servizi di trasporto ferroviario intermodale effettuati tra un porto
ed un interporto.
4. I beneficiari del contributo, che siano operatori del trasporto
combinato, sono tenuti a destinare a favore dei propri clienti, che
hanno usufruito di servizi di trasporto ferroviario, una riduzione
del corrispettivo almeno pari al 50 per cento dell'ammontare dei
contributi percepiti.