Art. 8
Modalita' di determinazione dei contributi
1. Il contributo per treno*chilometro, attribuibile ai sensi
dell'articolo 7, e' quantificato fino alla concorrenza massima
prevista per gli impegni di spesa per ciascun anno ed e' erogato
compatibilmente con la disponibilita' di cassa e nel rispetto delle
norme di contabilita' pubblica. Qualora, in funzione dei servizi
ammissibili a contributo, le risorse disponibili non sono
sufficienti, si procede alla riduzione di dette risorse in
proporzione all'ammontare spettante a ciascun beneficiario.
2. Nel caso si rendessero disponibili ulteriori risorse, statali,
regionali o locali, le stesse sono utilizzate fino alla concorrenza
del limite di cui all'articolo 6, comma 2, e, comunque, nel rispetto
di quanto previsto dall'articolo 12.