Art. 4 
 
                      Modifiche all'articolo 2 
            del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 
 
  1. All'articolo 2 del decreto legislativo n.  171  del  2016,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  1,  terzo  periodo,  dopo  le  parole:  «commissione
regionale,» sono inserite le seguenti: «nominata dal Presidente della
Regione, secondo modalita' e criteri  definiti  dalle  Regioni,»;  al
quarto periodo, le parole: «non inferiore a tre  e  non  superiore  a
cinque,» sono soppresse; 
    b) al comma 2, dopo il quarto periodo, e' inserito  il  seguente:
«La nuova nomina, in caso di decadenza e di  mancata  conferma,  puo'
essere effettuata anche mediante l'utilizzo  degli  altri  nominativi
inseriti nella rosa di candidati di cui al comma 1, relativa  ad  una
selezione svolta in una data non antecedente agli ultimi tre  anni  e
purche' i candidati inclusi  nella  predetta  rosa  risultino  ancora
inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1.»; 
    c) al comma 4, primo periodo, le parole: «sessanta  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «novanta giorni». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per i riferimenti del decreto  legislativo  4  agosto
          2016, n. 171, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, del  citato  decreto
          legislativo 4 agosto 2016,  n.  171,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 2 (Disposizioni relative  al  conferimento  degli
          incarichi di direttore generale). - 1. Le regioni  nominano
          direttori generali esclusivamente gli  iscritti  all'elenco
          nazionale dei direttori generali di cui all'art. 1. A  tale
          fine, la regione rende noto, con apposito avviso  pubblico,
          pubblicato sul sito internet  istituzionale  della  regione
          l'incarico  che   intende   attribuire,   ai   fini   della
          manifestazione di interesse da parte dei soggetti  iscritti
          nell'elenco nazionale. La  valutazione  dei  candidati  per
          titoli  e  colloquio  e'  effettuata  da  una   commissione
          regionale nominata dal Presidente  della  Regione,  secondo
          modalita' e criteri definiti dalle Regioni,  anche  tenendo
          conto di  eventuali  provvedimenti  di  accertamento  della
          violazione degli obblighi in  materia  di  trasparenza.  La
          commissione, composta da esperti, indicati  da  qualificate
          istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in
          situazioni di conflitto d'interessi, di cui  uno  designato
          dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali,  e
          uno dalla regione, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico
          della finanza pubblica, propone al presidente della regione
          una rosa di candidati, nell'ambito dei quali  viene  scelto
          quello che presenta requisiti maggiormente coerenti con  le
          caratteristiche dell'incarico  da  attribuire.  Nella  rosa
          proposta non possono essere  inseriti  coloro  che  abbiano
          ricoperto l'incarico di direttore generale, per  due  volte
          consecutive, presso la medesima azienda  sanitaria  locale,
          la medesima azienda ospedaliera  o  il  medesimo  ente  del
          Servizio sanitario nazionale. 
              2. Il provvedimento di nomina, di conferma o di  revoca
          del direttore generale e' motivato e  pubblicato  sul  sito
          internet istituzionale della  regione  e  delle  aziende  o
          degli  enti  interessati,  unitamente  al  curriculum   del
          nominato,  nonche'  ai  curricula  degli  altri   candidati
          inclusi  nella  rosa.  All'atto  della  nomina  di  ciascun
          direttore generale, le  regioni  definiscono  e  assegnano,
          aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e  di
          funzionamento dei servizi  con  riferimento  alle  relative
          risorse,  gli  obiettivi  di  trasparenza,  finalizzati   a
          rendere i  dati  pubblicati  di  immediata  comprensione  e
          consultazione per il cittadino, con particolare riferimento
          ai dati di bilancio sulle spese e ai costi  del  personale,
          da indicare sia in modo aggregato  che  analitico,  tenendo
          conto dei canoni valutativi di cui  al  comma  3,  e  ferma
          restando  la  piena  autonomia  gestionale  dei   direttori
          stessi. La durata dell'incarico di direttore  generale  non
          puo' essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni.
          Alla  scadenza  dell'incarico,  ovvero,  nelle  ipotesi  di
          decadenza e di mancata conferma dell'incarico,  le  regioni
          procedono alla  nuova  nomina,  previo  espletamento  delle
          procedure di cui presente articolo.  La  nuova  nomina,  in
          caso di  decadenza  e  di  mancata  conferma,  puo'  essere
          effettuata anche mediante l'utilizzo degli altri nominativi
          inseriti nella  rosa  di  candidati  di  cui  al  comma  1,
          relativa  ad  una  selezione  svolta  in   una   data   non
          antecedente agli ultimi tre  anni  e  purche'  i  candidati
          inclusi  nella  predetta  rosa  risultino  ancora  inseriti
          nell'elenco  nazionale  di  cui  all'art.  1.  In  caso  di
          commissariamento  delle  aziende  sanitarie  locali,  delle
          aziende  ospedaliere  e  degli  altri  enti  del   Servizio
          sanitario  nazionale,  il  commissario  e'  scelto  tra   i
          soggetti inseriti nell'elenco nazionale. 
              3. Al fine di assicurare omogeneita' nella  valutazione
          dell'attivita' dei  direttori  generali,  entro  centoventi
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  con  Accordo  sancito  in  sede   di   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, sono  definiti  i
          criteri e le  procedure  per  valutare  e  verificare  tale
          attivita', tenendo conto: 
                a) del raggiungimento di obiettivi  di  salute  e  di
          funzionamento  dei  servizi  definiti  nel   quadro   della
          programmazione  regionale,  con   particolare   riferimento
          all'efficienza,     all'efficacia,     alla      sicurezza,
          all'ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli
          obiettivi economico-finanziari e  di  bilancio  concordati,
          avvalendosi  anche  dei  dati  e  degli  elementi   forniti
          dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali; 
                b)  della  garanzia   dei   livelli   essenziali   di
          assistenza, anche attraverso la riduzione  delle  liste  di
          attesa e la puntuale e  corretta  trasmissione  dei  flussi
          informativi  ricompresi  nel  Nuovo   Sistema   Informativo
          Sanitario,   dei   risultati   del   programma    nazionale
          valutazione esiti  dell'Agenzia  nazionale  per  i  servizi
          sanitari regionali e dell'appropriatezza prescrittiva; 
                c) degli obblighi  in  materia  di  trasparenza,  con
          particolare riferimento ai dati di bilancio sulle  spese  e
          ai costi del personale; 
                d)  degli  ulteriori   adempimenti   previsti   dalla
          legislazione vigente. 
              4. Trascorsi ventiquattro mesi dalla nomina di  ciascun
          direttore  generale,  la  regione,  entro  novanta  giorni,
          sentito il  parere  del  sindaco  o  della  Conferenza  dei
          sindaci  di  cui  all'art.  3,  comma   14,   del   decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni, ovvero, per le  aziende  ospedaliere,  della
          Conferenza di cui all'art. 2,  comma  2-bis,  del  medesimo
          decreto  legislativo,  verifica   i   risultati   aziendali
          conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi  di  cui  ai
          commi 2 e 3, e in caso di esito negativo  dichiara,  previa
          contestazione   e   nel   rispetto   del   principio    del
          contraddittorio, la decadenza immediata  dall'incarico  con
          risoluzione del relativo contratto, in caso di  valutazione
          positiva la Regione procede alla conferma con provvedimento
          motivato.  La  disposizione  si  applica  in   ogni   altro
          procedimento  di  valutazione  dell'operato  del  direttore
          generale. A fini di monitoraggio,  le  regioni  trasmettono
          all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali  una
          relazione  biennale  sulle  attivita'  di  valutazione  dei
          direttori generali e sui relativi esiti. 
              5. La regione, previa contestazione e nel rispetto  del
          principio  del  contraddittorio,  provvede,  entro   trenta
          giorni  dall'avvio  del  procedimento,   a   risolvere   il
          contratto, dichiarando l'immediata decadenza del  direttore
          generale con provvedimento motivato  e  provvede  alla  sua
          sostituzione con le procedure di cui al presente  articolo,
          se ricorrono gravi e comprovati motivi, o  se  la  gestione
          presenta una situazione di grave  disavanzo  imputabile  al
          mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, o
          in caso di manifesta violazione di legge  o  regolamenti  o
          del  principio  di  buon  andamento  e   di   imparzialita'
          dell'amministrazione, nonche' di violazione degli  obblighi
          in materia di trasparenza di cui al decreto legislativo  14
          marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto  legislativo
          25 maggio 2016, n. 97. In tali  casi  la  regione  provvede
          previo parere della Conferenza di  cui  all'art.  2,  comma
          2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  e
          successive modificazioni, che si  esprime  nel  termine  di
          dieci giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente  i  quali
          la risoluzione del contratto puo' avere comunque corso.  Si
          prescinde dal parere nei casi  di  particolare  gravita'  e
          urgenza. Il sindaco o la  Conferenza  dei  sindaci  di  cui
          all'art. 3, comma 14, del decreto legislativo  30  dicembre
          1992, n. 502, e successive modificazioni,  ovvero,  per  le
          aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'art. 2, comma
          2-bis,  del  medesimo  decreto  legislativo,  nel  caso  di
          manifesta  inattuazione  nella  realizzazione   del   Piano
          attuativo locale, possono chiedere alla regione di revocare
          l'incarico del direttore generale. Quando i procedimenti di
          valutazione e di decadenza dall'incarico di cui al comma  4
          e al presente comma riguardano i direttori  generali  delle
          aziende ospedaliere, la Conferenza di cui al medesimo  art.
          2, comma 2-bis, e' integrata  con  il  sindaco  del  comune
          capoluogo della provincia in cui e' situata l'azienda. 
              6. E' fatto salvo quanto previsto dall'art.  52,  comma
          4, lettera d), della legge 27  dicembre  2002,  n.  289,  e
          quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 7-bis,  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni, e dall'art. 1, commi 534 e 535, della  legge
          28 dicembre 2015, n. 208. 
              7. I provvedimenti di decadenza di cui ai commi 4 e 5 e
          di decadenza automatica di cui al comma 6  sono  comunicati
          al Ministero  della  salute  ai  fini  della  cancellazione
          dall'elenco nazionale del soggetto decaduto  dall'incarico.
          Fermo restando quanto disposto  al  comma  6,  lettera  a),
          dell'art. 1, i direttori generali decaduti  possono  essere
          reinseriti   nell'elenco   esclusivamente   previa    nuova
          selezione.».