art. 1 note (parte 2)

           	
				
 
                c) decorsi otto anni di iscrizione,  per  un  importo
          non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli
          aderenti. Sull'importo erogato, al netto dei  redditi  gia'
          assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta  a  titolo
          di imposta del 23 per cento; 
                d) le ritenute di cui alle lettere a), b) e  c)  sono
          applicate  dalla   forma   pensionistica   che   eroga   le
          anticipazioni. 
              8. Le somme percepite a  titolo  di  anticipazione  non
          possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del
          totale  dei  versamenti,  comprese  le   quote   del   TFR,
          maggiorati delle plusvalenze tempo  per  tempo  realizzate,
          effettuati  alle  forme  pensionistiche   complementari   a
          decorrere dal primo momento  di  iscrizione  alle  predette
          forme.  Le  anticipazioni  possono  essere  reintegrate,  a
          scelta dell'aderente, in qualsiasi momento  anche  mediante
          contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro.
          Sulle somme eccedenti il  predetto  limite,  corrispondenti
          alle  anticipazioni   reintegrate,   e'   riconosciuto   al
          contribuente un credito d'imposta pari  all'imposta  pagata
          al    momento    della    fruizione     dell'anticipazione,
          proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato. 
              9.  Ai  fini   della   determinazione   dell'anzianita'
          necessaria per la richiesta  delle  anticipazioni  e  delle
          prestazioni pensionistiche sono considerati utili  tutti  i
          periodi  di  partecipazione   alle   forme   pensionistiche
          complementari maturati dall'aderente per i quali lo  stesso
          non abbia esercitato il  riscatto  totale  della  posizione
          individuale. 
              10. Ferma  restando  l'intangibilita'  delle  posizioni
          individuali  costituite  presso  le  forme   pensionistiche
          complementari  nella  fase  di  accumulo,  le   prestazioni
          pensionistiche in capitale e rendita, e le anticipazioni di
          cui al comma 7, lettera a),  sono  sottoposti  agli  stessi
          limiti di cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita' in
          vigore  per  le  pensioni  a  carico  degli   istituti   di
          previdenza  obbligatoria  previsti  dall'articolo  128  del
          regio decreto-legge 4 ottobre 1935,  n.  1827,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935,  n.  1155,  e
          dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
          5 gennaio 1950,  n.  180,  e  successive  modificazioni.  I
          crediti relativi alle somme oggetto di  riscatto  totale  e
          parziale e le somme oggetto  di  anticipazione  di  cui  al
          comma 7, lettere b) e c), non sono  assoggettate  ad  alcun
          vincolo     di     cedibilita',     sequestrabilita'      e
          pignorabilita'.". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  14  del  decreto
          legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme
          pensionistiche  complementari),   come   modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art.  14.  (Permanenza   nella   forma   pensionistica
          complementare e cessazione dei requisiti di  partecipazione
          e portabilita'). - 1. Gli statuti  e  i  regolamenti  delle
          forme   pensionistiche   complementari   stabiliscono    le
          modalita' di esercizio relative  alla  partecipazione  alle
          forme   medesime,   alla   portabilita'   delle   posizioni
          individuali e  della  contribuzione,  nonche'  al  riscatto
          parziale o  totale  delle  posizioni  individuali,  secondo
          quanto disposto dal presente articolo. 
              2. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione  alla
          forma  pensionistica  complementare   gli   statuti   e   i
          regolamenti stabiliscono: 
                a) il  trasferimento  ad  altra  forma  pensionistica
          complementare alla quale il lavoratore acceda in  relazione
          alla nuova attivita'; 
                b) il riscatto parziale,  nella  misura  del  50  per
          cento della posizione individuale  maturata,  nei  casi  di
          cessazione   dell'attivita'   lavorativa    che    comporti
          l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a  12
          mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso  di  ricorso
          da parte del datore di lavoro  a  procedure  di  mobilita',
          cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria; 
                c) il riscatto  totale  della  posizione  individuale
          maturata per i casi di invalidita' permanente che  comporti
          la riduzione della capacita' di lavoro a meno di un terzo e
          a  seguito  di  cessazione  dell'attivita'  lavorativa  che
          comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo  superiore
          a 48 mesi. Tale facolta' non  puo'  essere  esercitata  nel
          quinquennio precedente  la  maturazione  dei  requisiti  di
          accesso alle prestazioni pensionistiche complementari o nel
          maggior   periodo   eventualmente   fissato   dalle   forme
          pensionistiche complementari ai sensi del  secondo  periodo
          del comma 4 dell'articolo 11; in questi casi  si  applicano
          le previsioni del medesimo comma 4 dell'articolo 11. 
              3.  In  caso  di  morte  dell'aderente  ad  una   forma
          pensionistica complementare  prima  della  maturazione  del
          diritto alla prestazione pensionistica  l'intera  posizione
          individuale maturata e' riscattata dagli eredi  ovvero  dai
          diversi beneficiari  dallo  stesso  designati,  siano  essi
          persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti,
          la  posizione,  limitatamente  alle  forme   pensionistiche
          complementari di cui  all'articolo  13,  viene  devoluta  a
          finalita'  sociali  secondo  le  modalita'  stabilite   con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali.
          Nelle  forme  pensionistiche  complementari  di  cui   agli
          articoli 3, comma 1, lettere da a) a g), e 12, la  suddetta
          posizione resta acquisita al fondo pensione. 
              4. Sulle somme percepite a  titolo  di  riscatto  della
          posizione individuale relative alle fattispecie previste ai
          commi 2 e 3, e' operata una ritenuta a  titolo  di  imposta
          con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a
          0,30  punti  percentuali  per  ogni   anno   eccedente   il
          quindicesimo anno di partecipazione a forme  pensionistiche
          complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti
          percentuali, sul medesimo imponibile  di  cui  all'articolo
          11, comma 6. 
              5.   In   caso   di   cessazione   dei   requisiti   di
          partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai  commi
          2 e 3 del presente articolo, e' previsto il riscatto  della
          posizione  sia  nelle  forme  collettive  sia   in   quelle
          individuali e su tali  somme  si  applica  una  ritenuta  a
          titolo di imposta con  l'aliquota  del  23  per  cento  sul
          medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6. 
              6. Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una
          forma pensionistica complementare l'aderente ha facolta' di
          trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra
          forma pensionistica. Gli  statuti  e  i  regolamenti  delle
          forme pensionistiche prevedono esplicitamente  la  predetta
          facolta' e non possono contenere  clausole  che  risultino,
          anche  di  fatto,  limitative  del  suddetto  diritto  alla
          portabilita'  dell'intera   posizione   individuale.   Sono
          comunque inefficaci clausole che, all'atto dell'adesione  o
          del trasferimento, consentano  l'applicazione  di  voci  di
          costo, comunque denominate, significativamente piu' elevate
          di quelle applicate nel corso del rapporto  e  che  possono
          quindi costituire ostacolo alla portabilita'.  In  caso  di
          esercizio della predetta facolta'  di  trasferimento  della
          posizione  individuale,  il  lavoratore   ha   diritto   al
          versamento alla forma pensionistica da  lui  prescelta  del
          TFR maturando e  dell'eventuale  contributo  a  carico  del
          datore  di  lavoro  nei  limiti  e  secondo  le   modalita'
          stabilite  dai  contratti  o  accordi   collettivi,   anche
          aziendali. 
              7.  Le  operazioni  di  trasferimento  delle  posizioni
          pensionistiche  sono  esenti  da  ogni  onere  fiscale,   a
          condizione che avvengano a favore di  forme  pensionistiche
          disciplinate  dal  presente   decreto   legislativo.   Sono
          altresi' esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle
          risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione  o
          da una  forma  pensionistica  individuale  ad  altro  fondo
          pensione o ad altra forma pensionistica individuale. 
              8. Gli adempimenti a carico delle forme  pensionistiche
          complementari conseguenti all'esercizio delle  facolta'  di
          cui al presente articolo devono essere effettuati entro  il
          termine  massimo  di  sei  mesi  dalla  data  di  esercizio
          stesso.". 
          Comma 39. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  3,  comma  1,  del
          decreto legislativo 5 dicembre  2005,  n.  252  (Disciplina
          delle forme pensionistiche complementari): 
              "Art.  3.  (Istituzione  delle   forme   pensionistiche
          complementari). - 1. Le forme pensionistiche  complementari
          possono essere istituite da: 
                a) contratti e accordi collettivi,  anche  aziendali,
          limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti  o
          lavoratori firmatari degli  stessi,  ovvero,  in  mancanza,
          accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari  di
          contratti collettivi nazionali di  lavoro;  accordi,  anche
          interaziendali per  gli  appartenenti  alla  categoria  dei
          quadri, promossi dalle organizzazioni  sindacali  nazionali
          rappresentative  della  categoria,  membri  del   Consiglio
          nazionale dell'economia e del lavoro; 
                b) accordi  fra  lavoratori  autonomi  o  fra  liberi
          professionisti,   promossi   da   loro   sindacati   o   da
          associazioni di rilievo almeno regionale; 
                c) regolamenti di enti o aziende, i cui  rapporti  di
          lavoro  non  siano  disciplinati  da  contratti  o  accordi
          collettivi, anche aziendali; 
                d) le regioni, le quali disciplinano il funzionamento
          di  tali  forme  pensionistiche  complementari  con   legge
          regionale  nel  rispetto  della  normativa   nazionale   in
          materia; 
                e)  accordi  fra  soci  lavoratori  di   cooperative,
          promossi da associazioni nazionali  di  rappresentanza  del
          movimento cooperativo legalmente riconosciute; 
                f)  accordi  tra  soggetti  destinatari  del  decreto
          legislativo 16 settembre 1996, n. 565,  promossi  anche  da
          loro  sindacati  o  da  associazioni  di   rilievo   almeno
          regionale; 
                g) gli enti di diritto  privato  di  cui  ai  decreti
          legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996,  n.
          103,   con   l'obbligo   della   gestione   separata,   sia
          direttamente  sia  secondo  le  disposizioni  di  cui  alle
          lettere a) e b); 
                h)  i  soggetti  di  cui  all'articolo  6,  comma  1,
          limitatamente ai fondi pensione aperti di cui  all'articolo
          12; 
                i) i soggetti di cui all'articolo  13,  limitatamente
          alle forme pensionistiche complementari individuali. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  20  del  decreto
          legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme
          pensionistiche complementari): 
              "Art. 20. (Forme pensionistiche complementari istituite
          alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992,
          n. 421). - 1. Fino alla emanazione del decreto  di  cui  al
          comma  2,  alle  forme  pensionistiche  complementari   che
          risultano istituite alla data di entrata  in  vigore  della
          legge 23  ottobre  1992,  n.  421,  non  si  applicano  gli
          articoli 4, comma 5, e 6, commi 1,  3  e  5.  Salvo  quanto
          previsto al comma 3, dette forme, se  gia'  configurate  ai
          sensi   dell'articolo   2117   del   codice    civile    ed
          indipendentemente dalla  natura  giuridica  del  datore  di
          lavoro,  devono  essere  dotate  di  strutture   gestionali
          amministrative e contabili separate. 
              2. Le forme di cui al comma  1  devono  adeguarsi  alle
          disposizioni del presente  decreto  legislativo  secondo  i
          criteri,  le  modalita'  e  i  tempi  stabiliti,  anche  in
          relazione alle specifiche caratteristiche di  talune  delle
          suddette  forme,  con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze di concerto con  il  Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali sentita la  COVIP,  da
          adottarsi entro un anno dalla  data  di  pubblicazione  del
          presente decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica   italiana.   Le   operazioni   necessarie   per
          l'adeguamento alle disposizioni di cui  al  presente  comma
          sono esenti da ogni onere fiscale. Le forme da cui al comma
          1 sono iscritte in una sezione speciale  dell'albo  di  cui
          all'articolo 19, comma 1. 
              3. Qualora le forme pensionistiche di cui  al  comma  1
          intendano  comunque  adeguarsi  alle  disposizioni  di  cui
          all'articolo 6, comma  1,  lettera  d),  le  operazioni  di
          conferimento non concorrono in  alcun  caso  a  formare  il
          reddito imponibile del soggetto  conferente  e  i  relativi
          atti sono soggetti alle imposte di registro,  ipotecarie  e
          catastali nella misura fissa di  euro  51,64  per  ciascuna
          imposta; a dette  operazioni  si  applicano,  agli  effetti
          dell'imposta sull'incremento di valore degli  immobili,  le
          disposizioni di cui all'articolo 3, secondo comma,  secondo
          periodo, e 6, settimo comma,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  643,  e  successive
          modificazioni. 
              4. L'attivita' di vigilanza sulle forme  pensionistiche
          di cui al comma 1 e' svolta dalla COVIP  secondo  piani  di
          attivita' differenziati temporalmente anche con riferimento
          alle modalita' di controllo e alle diverse categorie  delle
          predette  forme  pensionistiche.  La  COVIP  riferisce   al
          riguardo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
          al Ministero dell'economia e delle finanze. 
              5. Per i destinatari iscritti alle forme pensionistiche
          di cui al comma 1, successivamente alla data del 28  aprile
          1993, si applicano le disposizioni stabilite  dal  presente
          decreto legislativo e, per quelli di  cui  all'articolo  2,
          comma  1,  lettera  a),   non   possono   essere   previste
          prestazioni definite volte ad  assicurare  una  prestazione
          determinata con riferimento al livello del reddito,  ovvero
          a quello del trattamento pensionistico obbligatorio. 
              6.  L'accesso  alle  prestazioni   per   anzianita'   e
          vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di  cui  al
          comma  1,  che   garantiscono   prestazioni   definite   ad
          integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, e'
          subordinato alla liquidazione del predetto trattamento. 
              6-bis. Le  forme  pensionistiche  di  cui  al  comma  1
          istituite all'interno di enti o societa' diversi da  quelli
          sottoposti, direttamente o in quanto facenti  parte  di  un
          gruppo, a vigilanza in base alle  disposizioni  di  cui  al
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che risultino rivolte
          a  soli  pensionati,  devono  presentare  alla  COVIP,  con
          cadenza triennale, documentazione idonea  a  dimostrare  la
          sussistenza delle condizioni necessarie  ad  assicurare  la
          continuita' nell'erogazione  delle  prestazioni.  La  COVIP
          verifica la sussistenza delle predette condizioni. 
              7. Le forme pensionistiche di cui al comma  1,  gestite
          in via prevalente secondo  il  sistema  tecnico-finanziario
          della ripartizione e con squilibri  finanziari,  che  siano
          gia' state destinatarie del decreto del Ministro del lavoro
          e delle politiche sociali con il quale e'  stata  accertata
          una  situazione   di   squilibrio   finanziario   derivante
          dall'applicazione del  previgente  decreto  legislativo  21
          aprile 1993, n.  124,  possono  deliberare  di  continuare,
          sotto la propria responsabilita', a derogare agli  articoli
          8  e  11.  Ai  relativi  contributi  versati  continua   ad
          applicarsi, anche per  gli  iscritti  successivamente  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
          il trattamento tributario previsto dalle norme previgenti. 
              8. Le forme pensionistiche di cui al  comma  7  debbono
          presentare annualmente alla COVIP e al Ministero del lavoro
          e delle politiche  sociali  il  bilancio  tecnico,  nonche'
          documentazione  idonea  a  dimostrare  il  permanere  della
          situazione finanziaria di cui al precedente  comma  7;  con
          cadenza quinquennale un piano che, con riguardo a tutti gli
          iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle
          prestazioni, nonche' al patrimonio investito, determini  le
          condizioni   necessarie    ad    assicurare    l'equilibrio
          finanziario della gestione ed il  progressivo  allineamento
          alle norme generali del presente decreto. Il  Ministro  del
          lavoro e  delle  politiche  sociali,  previo  parere  della
          COVIP, accerta la sussistenza delle predette condizioni. 
              9. Le deliberazioni assembleari delle forme di  cui  al
          comma 1 continuano a essere validamente adottate secondo le
          procedure previste dai rispettivi  statuti,  anche  con  il
          metodo referendario, non intendendosi applicabili  ad  esse
          le modalita' di presenza previste dagli articoli  20  e  21
          del codice civile.". 
          Comma 41. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti  per  la  tutela  dei
          consumatori, la promozione della concorrenza,  lo  sviluppo
          di attivita' economiche, la nascita di  nuove  imprese,  la
          valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale  e  la
          rottamazione    di    autoveicoli),     convertito,     con
          modificazioni, dalla legge  2  aprile  2007,  n.  40,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1. (Ricarica nei  servizi  di  telefonia  mobile,
          trasparenza  e  liberta'  di  recesso  dai  contratti   con
          operatori telefonici, televisivi e di servizi internet).  -
          1. Al fine di favorire  la  concorrenza  e  la  trasparenza
          delle  tariffe,  di  garantire  ai  consumatori  finali  un
          adeguato livello di conoscenza sugli effettivi  prezzi  del
          servizio, nonche' di facilitare il confronto tra le offerte
          presenti sul mercato, e' vietata, da parte degli  operatori
          di  telefonia,  di  reti  televisive  e  di   comunicazioni
          elettroniche, l'applicazione di costi fissi e di contributi
          per la ricarica di carte prepagate, anche via bancomat o in
          forma telematica, aggiuntivi rispetto al costo del traffico
          telefonico o del servizio richiesto. e' altresi' vietata la
          previsione di termini temporali  massimi  di  utilizzo  del
          traffico o del servizio acquistato. Ogni eventuale clausola
          difforme e' nulla e non comporta la nullita' del contratto,
          fatti salvi  i  vincoli  di  durata  di  eventuali  offerte
          promozionali comportanti  prezzi  piu'  favorevoli  per  il
          consumatore. Gli operatori di telefonia mobile adeguano  la
          propria  offerta  commerciale  alle  predette  disposizioni
          entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              2. L'offerta  commerciale  dei  prezzi  dei  differenti
          operatori della telefonia deve evidenziare  tutte  le  voci
          che compongono l'offerta, al fine di consentire ai  singoli
          consumatori un adeguato confronto. 
              2-bis. L'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni
          determina le modalita' per  consentire  all'utente,  a  sua
          richiesta, al momento della chiamata da un numero  fisso  o
          cellulare   e   senza   alcun   addebito,   di    conoscere
          l'indicazione  dell'operatore  che   gestisce   il   numero
          chiamato. 
              3. I contratti per adesione stipulati con operatori  di
          telefonia  e  di  reti  televisive   e   di   comunicazione
          elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata,
          devono prevedere la facolta' del contraente di recedere dal
          contratto o di trasferire le utenze presso altro  operatore
          senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e  senza
          spese  non  giustificate  da  costi  dell'operatore  e  non
          possono imporre un obbligo di preavviso superiore a  trenta
          giorni. Le clausole difformi sono  nulle,  fatta  salva  la
          facolta' degli operatori di adeguare alle disposizioni  del
          presente comma i rapporti contrattuali gia' stipulati  alla
          data di entrata in vigore  del  presente  decreto  entro  i
          successivi sessanta giorni. In ogni caso, le spese relative
          al  recesso  o  al  trasferimento  dell'utenza   ad   altro
          operatore sono commisurate al valore  del  contratto  e  ai
          costi  reali  sopportati  dall'azienda,  ovvero  ai   costi
          sostenuti per dismettere la linea telefonica  o  trasferire
          il servizio, e comunque rese note al consumatore al momento
          della  pubblicizzazione   dell'offerta   e   in   fase   di
          sottoscrizione del contratto, nonche'  comunicate,  in  via
          generale,   all'Autorita'    per    le    garanzie    nelle
          comunicazioni, esplicitando analiticamente la  composizione
          di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica. 
              3-bis.   Le   modalita'   utilizzabili   dal   soggetto
          contraente che intenda recedere da un  contratto  stipulato
          con operatori di  telefonia  e  di  reti  televisive  e  di
          comunicazione elettronica, nonche' in  caso  di  cambio  di
          gestore, devono essere semplici e di immediata  attivazione
          e devono seguire le medesime forme utilizzabili al  momento
          dell'attivazione o  dell'adesione  al  contratto.  In  ogni
          caso, gli operatori di telefonia, di reti televisive  e  di
          comunicazioni    elettroniche    devono    consentire    la
          possibilita' per consumatori  e  utenti  di  comunicare  il
          recesso o il cambio di gestore con modalita' telematiche. 
              3-ter.  Il  contratto  stipulato   con   operatori   di
          telefonia  e  di  reti  televisive   e   di   comunicazione
          elettronica, ove comprenda offerte promozionali  aventi  ad
          oggetto la fornitura sia di servizi che di beni,  non  puo'
          avere durata superiore a ventiquattro  mesi.  Nel  caso  di
          risoluzione anticipata si  applicano  i  medesimi  obblighi
          informativi  e  i  medesimi  limiti  agli  oneri   per   il
          consumatore di cui al comma 3, terzo  periodo,  e  comunque
          gli  eventuali  relativi  costi  devono   essere   equi   e
          proporzionati al valore del contratto e alla durata residua
          della promozione offerta. 
              3-quater. E' fatto  obbligo  ai  soggetti  gestori  dei
          servizi di telefonia e di  comunicazioni  elettroniche,  ai
          fini  dell'eventuale  addebito  al  cliente  del  costo  di
          servizi in abbonamento offerti da terzi,  di  acquisire  la
          prova del previo consenso espresso del  medesimo.  In  ogni
          caso, e' fatto divieto agli operatori  di  telefonia  e  di
          comunicazioni elettroniche di prevedere la possibilita' per
          il consumatore  o  per  l'utente  di  ricevere  servizi  in
          abbonamento da parte dello stesso operatore,  o  di  terzi,
          senza   il   previo   consenso   espresso   e   documentato
          all'attivazione di tale tipologia di servizi. 
              4. L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni
          vigila  sull'attuazione  delle  disposizioni  di   cui   al
          presente articolo e stabilisce le modalita' attuative delle
          disposizioni di cui al comma 2  e  al  comma  3-quater.  La
          violazione delle disposizioni di cui  ai  commi  1,  2,  3,
          3-bis, 3-ter e 3-quater e' sanzionata dall'Autorita' per le
          garanzie nelle comunicazioni applicando l' articolo 98  del
          codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al  decreto
          legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come  modificato  dall'
          articolo 2, comma 136, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
          262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2006, n. 286.". 
              - La legge 2 aprile 2007, n. 40 (Conversione in  legge,
          con modificazioni, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7,  recante
          misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione
          della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la
          nascita di nuove  imprese)  e'  pubblicata  sulla  Gazzetta
          Ufficiale 2 aprile 2007, n. 77, S.O. 
          Comma 42. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 70 del codice delle
          comunicazioni elettroniche, di cui al  decreto  legislativo
          1° agosto 2003, n. 259, e  successive  modificazioni,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art.  70.  (Contratti  e  esercizio  del  diritto   di
          recesso). - 1. Fermo restando le  disposizioni  di  cui  al
          decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.7,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  2  aprile  2007,  n.  40,   i
          consumatori  ed  altri  utenti  finali  che   ne   facciano
          richiesta, hanno diritto di stipulare contratti con  una  o
          piu' imprese che forniscono servizi di connessione  ad  una
          rete di comunicazione pubblica o servizi  di  comunicazione
          elettronica accessibile al pubblico.  Il  contratto  indica
          almeno,  in   modo   chiaro,   dettagliato   e   facilmente
          comprensibile: 
                a) la denominazione e la sede dell'impresa; 
                b) i servizi forniti, ed in particolare: 
                  1) se viene fornito o meno l'accesso ai servizi  di
          emergenza e  alle  informazioni  sulla  localizzazione  del
          chiamante  e  se  esistono   eventuali   restrizioni   alla
          fornitura di servizi di emergenza di cui all'articolo 76; 
                  2) informazioni su eventuali altre  condizioni  che
          limitano l'accesso o l'utilizzo di servizi e applicazioni; 
                  3)  i  livelli  minimi  di  qualita'  del  servizio
          offerti, compresa la data  dell'allacciamento  iniziale  e,
          ove opportuno, altri parametri di  qualita'  del  servizio,
          quali definiti dall'Autorita'; 
                  4) informazioni sulle  procedure  poste  in  essere
          dall'impresa per misurare e strutturare il traffico  in  un
          collegamento di rete nel rispetto  del  diritto  di  scelta
          nonche' del diritto  alla  protezione  dei  dati  personali
          dell'utente onde evitare la saturazione  della  rete  e  il
          superamento dei limiti di capienza,  e  informazioni  sulle
          eventuali  ripercussioni  sulla   qualita'   del   servizio
          riconducibili a tali procedure; 
                  5)  eventuali  restrizioni  imposte  dal  fornitore
          all'utilizzo delle apparecchiature terminali fornite. 
                c) i tipi di servizi  di  manutenzione  offerti  e  i
          servizi di assistenza alla clientela  forniti,  nonche'  le
          modalita' per contattare tali servizi; 
                d) qualora esista un obbligo ai  sensi  dell'articolo
          75, la scelta del contraente di far includere o meno i suoi
          dati personali in un elenco e i dati di cui trattasi; 
                e) il dettaglio dei prezzi e delle  tariffe,  nonche'
          le modalita'  secondo  le  quali  possono  essere  ottenute
          informazioni  aggiornate  in  merito  a  tutte  le  tariffe
          applicabili  e  a  tutti  i  costi  di  manutenzione,  alle
          modalita' di pagamento e ad eventuali differenze  di  costo
          ad esse legate; 
                f) la durata del contratto, le condizioni di  rinnovo
          e di cessazione dei servizi e del contratto compresi: 
                  1) ogni utilizzo  minimo  o  durata  richiesti  per
          beneficiare di condizioni promozionali; 
                  2)  i  diritti   e   gli   obblighi   inerenti   la
          portabilita' dei numeri o di altri identificatori; 
                  3) eventuali commissioni dovute in caso di  recesso
          anticipato dal contratto, compresi gli eventuali  costi  da
          recuperare in relazione all'apparecchiatura terminale. 
                g)  le  disposizioni  relative  all'indennizzo  e  al
          rimborso applicabili qualora non sia raggiunto  il  livello
          di qualita' del servizio previsto dal contratto; 
                h)  il  modo  in  cui  possono   essere   avviati   i
          procedimenti di risoluzione  delle  controversie  ai  sensi
          dell'articolo 84; 
                i) i tipi di azioni che l'impresa  puo'  adottare  in
          risposta  a  incidenti   o   minacce   alla   sicurezza   o
          all'integrita' e alle vulnerabilita'. 
              2.  L'Autorita'  vigila  sull'applicazione  di   quanto
          disposto ai fini di cui al comma 1  e  puo'  estendere  gli
          obblighi di cui  al  medesimo  comma  affinche'  sussistano
          anche nei confronti di altri utenti finali. 
              3.  L'Autorita'  puo'  richiedere  che   il   contratto
          contenga ogni informazione che possa essere fornita  a  tal
          fine dalle autorita' competenti sull'utilizzo delle reti  e
          servizi di comunicazione elettronica per attivita' illegali
          e per la diffusione di contenuti dannosi, e sugli strumenti
          di tutela dai rischi per la sicurezza  personale,  la  vita
          privata e i dati personali di cui  all'articolo  71,  comma
          2-quater, e relativi al servizio fornito. 
              4. Il contraente,  qualora  non  accetti  le  modifiche
          delle condizioni contrattuali da parte  delle  imprese  che
          forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica,  ha
          diritto di recedere dal contratto senza penali ne' costi di
          disattivazione. Le modifiche sono comunicate al  contraente
          con adeguato preavviso, non inferiore a  trenta  giorni,  e
          contengono le informazioni complete circa  l'esercizio  del
          diritto di recesso. L'Autorita' puo' specificare  la  forma
          di tali comunicazioni. 
              5. L'utente finale che utilizzi, o dia modo ad altri di
          utilizzare  il  servizio  per  effettuare  comunicazioni  o
          attivita' contro la morale o l'ordine pubblico  o  arrecare
          danno ai minori molestia o  disturbo  alla  quiete  privata
          ovvero per finalita'  abusive  o  fraudolente,  decade  dal
          contratto di fornitura del servizio, fatta salva ogni altra
          responsabilita' prevista dalle leggi vigenti. 
              6.". 
          Comma 43. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 98, comma  16,  del
          codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al  decreto
          legislativo  1°  agosto  2003,   n.   259,   e   successive
          modificazioni, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 98.(Sanzioni). - 1. Le disposizioni del  presente
          articolo si applicano alle reti e servizi di  comunicazione
          elettronica ad uso pubblico. 
              2. In caso di installazione  e  fornitura  di  reti  di
          comunicazione  elettronica  od  offerta   di   servizi   di
          comunicazione elettronica ad uso pubblico senza la relativa
          autorizzazione generale, il Ministero commina, se il  fatto
          non  costituisce   reato,   una   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da  euro  15.000,00  ad  euro  2.500.000,00,  da
          stabilirsi in equo rapporto alla gravita' del fatto. Se  il
          fatto riguarda la installazione o l'esercizio  di  impianti
          radioelettrici, la sanzione minima e' di euro 50.000,00. 
              3. Se il fatto riguarda la installazione o  l'esercizio
          di impianti di  radiodiffusione  sonora  o  televisiva,  si
          applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena
          e' ridotta alla  meta'  se  trattasi  di  impianti  per  la
          radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale. 
              4. Chiunque realizza trasmissioni, anche  simultanee  o
          parallele,  contravvenendo   ai   limiti   territoriali   o
          temporali previsti dal titolo abilitativo e' punito con  la
          reclusione da sei mesi a due anni. 
              5. Oltre alla sanzione amministrativa di cui  al  comma
          2, il trasgressore e' tenuto, in ogni caso, al pagamento di
          una somma pari a venti volte i diritti amministrativi e dei
          contributi, di cui rispettivamente agli articoli 34  e  35,
          commisurati al periodo di  esercizio  abusivo  accertato  e
          comunque per un periodo non inferiore all'anno. 
              6.   Indipendentemente   dai   provvedimenti    assunti
          dall'Autorita' giudiziaria e fermo restando quanto disposto
          dai commi 2 e 3, il  Ministero,  ove  il  trasgressore  non
          provveda,  puo'  provvedere  direttamente,  a   spese   del
          possessore,   a   suggellare,   rimuovere   o   sequestrare
          l'impianto ritenuto abusivo. 
              7. Nel caso di reiterazione degli illeciti  di  cui  al
          comma 2 per  piu'  di  due  volte  in  un  quinquennio,  il
          Ministero  irroga  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria
          nella misura massima stabilita dallo stesso comma 2. 
              8. In caso di installazione  e  fornitura  di  reti  di
          comunicazione  elettronica  od  offerta   di   servizi   di
          comunicazione elettronica ad uso pubblico in difformita'  a
          quanto dichiarato ai sensi dell'articolo 25,  comma  4,  il
          Ministero irroga una sanzione amministrativa pecuniaria  da
          euro 30.000,00 ad euro 580.000,00. 
              9. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 32, ai
          soggetti che commettono violazioni gravi o  reiterate  piu'
          di  due  volte  nel  quinquennio  delle  condizioni   poste
          dall'autorizzazione  generale,  il  Ministero  commina  una
          sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  30.000,00  ad
          euro  600.000,00;  ai  soggetti  che  non  provvedono,  nei
          termini e con le modalita' prescritti,  alla  comunicazione
          dei documenti, dei  dati  e  delle  notizie  richiesti  dal
          Ministero  o  dall'Autorita',  gli   stessi,   secondo   le
          rispettive    competenze,    comminano     una     sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da  euro  15.000,00   ad   euro
          1.150.000,00. 
              10. Ai soggetti che nelle comunicazioni  richieste  dal
          Ministero e dall'Autorita',  nell'ambito  delle  rispettive
          competenze, espongono dati contabili  o  fatti  concernenti
          l'esercizio delle proprie attivita' non  corrispondenti  al
          vero, si applicano le pene previste dall'articolo 2621  del
          codice civile. 
              11. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini ed alle
          diffide, impartiti ai sensi  del  Codice  dal  Ministero  o
          dall'Autorita',   gli   stessi,   secondo   le   rispettive
          competenze,   comminano   una    sanzione    amministrativa
          pecuniaria da euro  120.000,00  ad  euro  2.500.000,00.  Se
          l'inottemperanza    riguarda     provvedimenti     adottati
          dall'Autorita' in ordine alla violazione delle disposizioni
          relative ad imprese aventi significativo potere di mercato,
          si applica a  ciascun  soggetto  interessato  una  sanzione
          amministrativa pecuniaria non inferiore al 2  per  cento  e
          non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo
          stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso  anteriormente
          alla notificazione della contestazione, relativo al mercato
          al quale l'inottemperanza si riferisce. 
              12. Nei casi previsti dai commi 6, 7, 8 e  9,  e  nelle
          ipotesi di mancato pagamento dei diritti  amministrativi  e
          dei contributi di cui agli articoli 34 e  35,  nei  termini
          previsti dall'allegato  n.  10,  se  la  violazione  e'  di
          particolare gravita', o reiterata per piu' di due volte  in
          un quinquennio, il  Ministero  o  l'Autorita',  secondo  le
          rispettive  competenze  e  previa  contestazione,   possono
          disporre la sospensione dell'attivita' per un  periodo  non
          superiore a  sei  mesi,  o  la  revoca  dell'autorizzazione
          generale e degli eventuali diritti  di  uso.  Nei  predetti
          casi, il Ministero o l'Autorita',  rimangono  esonerati  da
          ogni altra responsabilita' nei riguardi di terzi e non sono
          tenuti ad alcun indennizzo nei confronti dell'impresa. 
              13. In caso di violazione delle disposizioni  contenute
          nel Capo III del presente Titolo, nonche' nell'articolo 80,
          il  Ministero  o   l'Autorita',   secondo   le   rispettive
          competenze,   comminano   una    sanzione    amministrativa
          pecuniaria da euro 170.000,00 ad euro 2.500.000,00. 
              14. In caso di violazione degli obblighi gravanti sugli
          operatori di cui all'articolo 96, il Ministero commina  una
          sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  170.000,00  ad
          euro  2.500.000,00.  Se  la  violazione   degli   anzidetti
          obblighi e' di particolare gravita' o reiterata per piu' di
          due volte in un quinquennio, il Ministero puo' disporre  la
          sospensione dell'attivita' per un periodo non  superiore  a
          due mesi o la revoca dell'autorizzazione generale. In  caso
          di integrale inosservanza  della  condizione  n.  11  della
          parte A dell'allegato n. 1, il Ministero dispone la  revoca
          dell'autorizzazione generale. 
              15. In caso di inosservanza delle disposizioni  di  cui
          ai commi 1, 4, 5 e 8  dell'articolo  95,  indipendentemente
          dalla sospensione dell'esercizio e salvo  il  promuovimento
          dell'azione penale per eventuali reati, il trasgressore  e'
          punito con la sanzione amministrativa da  euro  1.500,00  a
          euro 5.000,00. 
              16. In caso di inosservanza delle disposizioni  di  cui
          agli articoli 60, 61, 70,  71,  72  e  79  il  Ministero  o
          l'Autorita', secondo le  rispettive  competenze,  comminano
          una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 58.000,00 ad
          euro 1.160.000,00. 
              17. Restano ferme, per le materie non disciplinate  dal
          Codice, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31
          e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249. 
              17-bis.   Alle   sanzioni   amministrative   irrogabili
          dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  non  si
          applicano le disposizioni sul pagamento in  misura  ridotta
          di cui all'articolo 16 della legge  24  novembre  1981,  n.
          689, e successive modificazioni.". 
          Comma 44. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 6, lettera
          a),  numero  5),  della  legge  31  luglio  1997,  n.   249
          (Istituzione   dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
          comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
          radiotelevisivo): 
              "Art.   1.   (Autorita'   per   le    garanzie    nelle
          comunicazioni). 
              (Omissis). 
              6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate: 
                a) la commissione per le  infrastrutture  e  le  reti
          esercita le seguenti funzioni: 
              (Omissis). 
                5) cura la tenuta del  registro  degli  operatori  di
          comunicazione al quale si devono iscrivere in virtu'  della
          presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero
          di autorizzazione in base alla vigente normativa  da  parte
          dell'Autorita'  o  delle  amministrazioni  competenti,   le
          imprese  concessionarie  di  pubblicita'   da   trasmettere
          mediante impianti radiofonici o televisivi o da  diffondere
          su  giornali  quotidiani  o  periodici,  sul  web  e  altre
          piattaforme  digitali  fisse  o  mobili,  le   imprese   di
          produzione e  distribuzione  dei  programmi  radiofonici  e
          televisivi,  nonche'  le  imprese  editrici   di   giornali
          quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie  di  stampa
          di carattere nazionale, nonche' le  imprese  fornitrici  di
          servizi telematici  e  di  telecomunicazioni  ivi  compresa
          l'editoria  elettronica  e  digitale;  nel  registro   sono
          altresi' censite le infrastrutture di  diffusione  operanti
          nel  territorio  nazionale.  L'Autorita'  adotta   apposito
          regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e
          per  la  definizione  dei  criteri  di  individuazione  dei
          soggetti  tenuti  all'iscrizione  diversi  da  quelli  gia'
          iscritti al registro alla data di entrata in  vigore  della
          presente legge. 
              (Omissis).". 
          Comma 46. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  64  del  codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   e   successive
          modificazioni: 
              "Art. 64.  (Sistema  pubblico  per  la  gestione  delle
          identita'  digitali  e  modalita'  di  accesso  ai  servizi
          erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). 
              1. 
              2. 
              2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete  e
          agevolare l'accesso agli stessi da  parte  di  cittadini  e
          imprese (384), anche in mobilita',  e'  istituito,  a  cura
          dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
          la gestione dell'identita' digitale di cittadini e  imprese
          (SPID). 
              2-ter. Il  sistema  SPID  e'  costituito  come  insieme
          aperto  di  soggetti  pubblici  e   privati   che,   previo
          accreditamento  da  parte  dell'AgID,   secondo   modalita'
          definite  con  il  decreto  di  cui  al   comma   2-sexies,
          identificano gli utenti per consentire  loro  l'accesso  ai
          servizi in rete. 
              2-quater. Il sistema SPID e' adottato  dalle  pubbliche
          amministrazioni nei tempi e secondo le  modalita'  definiti
          con il decreto di cui al comma 2-sexies. 
              2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi
          in rete, e' altresi' riconosciuta alle imprese, secondo  le
          modalita' definite con il decreto di cui al comma 2-sexies,
          la facolta' di avvalersi del sistema SPID per  la  gestione
          dell'identita' digitale dei propri  utenti.  L'adesione  al
          sistema SPID per la verifica dell'accesso ai propri servizi
          erogati in rete per i quali e' richiesto il  riconoscimento
          dell'utente esonera l'impresa da  un  obbligo  generale  di
          sorveglianza delle attivita'  sui  propri  siti,  ai  sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003,  n.
          70. 
              2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          ministri,   su   proposta   del   Ministro   delegato   per
          l'innovazione tecnologica e del Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il  Garante
          per la protezione dei  dati  personali,  sono  definite  le
          caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: 
                a) al  modello  architetturale  e  organizzativo  del
          sistema; 
                b)  alle  modalita'  e  ai  requisiti  necessari  per
          l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale; 
                c)  agli  standard  tecnologici  e   alle   soluzioni
          tecniche e organizzative  da  adottare  anche  al  fine  di
          garantire l'interoperabilita'  delle  credenziali  e  degli
          strumenti  di  accesso   resi   disponibili   dai   gestori
          dell'identita'  digitale  nei  riguardi  di   cittadini   e
          imprese; 
                d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e
          imprese in qualita' di utenti di servizi in rete; 
                e) ai tempi e alle modalita'  di  adozione  da  parte
          delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
          servizi in rete; 
                f) alle modalita' di adesione da parte delle  imprese
          interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete. 
              2-septies. Un  atto  giuridico  puo'  essere  posto  in
          essere  da  un   soggetto   identificato   mediante   SPID,
          nell'ambito di un sistema informatico  avente  i  requisiti
          fissati   nelle   regole   tecniche   adottate   ai   sensi
          dell'articolo 71, attraverso processi idonei  a  garantire,
          in maniera manifesta e inequivoca, l'acquisizione della sua
          volonta'. Restano  ferme  le  disposizioni  concernenti  il
          deposito degli atti  e  dei  documenti  in  via  telematica
          secondo la normativa  anche  regolamentare  in  materia  di
          processo telematico. 
              2-octies.  Le  pubbliche   amministrazioni   consentono
          mediante SPID l'accesso ai servizi in rete da esse  erogati
          che richiedono identificazione informatica. 
              2-nonies. L'accesso  di  cui  al  comma  2-octies  puo'
          avvenire anche con la carta di identita' elettronica  e  la
          carta nazionale dei servizi. 
              3.". 
          Comma 47. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  8,  comma  3,  del
          decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179  (Ulteriori  misure
          urgenti  per  la  crescita  del  Paese.),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221: 
              "Art. 8.  (Misure  per  l'innovazione  dei  sistemi  di
          trasporto). 
              (Omissis). 
              3. Tenuto conto del carattere di pubblica utilita'  del
          servizio ed al fine di assicurarne la  massima  diffusione,
          le  aziende  di  trasporto  di  cui  al  comma   1   e   le
          amministrazioni interessate, anche in deroga alle normative
          di  settore,  consentono  l'utilizzo  della  bigliettazione
          elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilita',
          anche attraverso l'addebito diretto su credito telefonico e
          nel rispetto del limite  di  spesa  per  ciascun  biglietto
          acquistato, previsto dalle  vigenti  disposizioni,  tramite
          qualsiasi  dispositivo  di  telecomunicazione.  Il   titolo
          digitale del biglietto e'  consegnato  sul  dispositivo  di
          comunicazione. 
              (Omissis).". 
          Comma 49. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  10  del  decreto
          legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460  (Riordino   della
          disciplina tributaria degli enti non  commerciali  e  delle
          organizzazioni non lucrative di utilita' sociale): 
              "Art. 10. (Organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'
          sociale).  -  1.  Sono  organizzazioni  non  lucrative   di
          utilita' sociale (ONLUS) le associazioni,  i  comitati,  le
          fondazioni, le societa' cooperative e  gli  altri  enti  di
          carattere privato, con o senza  personalita'  giuridica,  i
          cui  statuti  o  atti  costitutivi,  redatti  nella   forma
          dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata  o
          registrata, prevedono espressamente: 
                a) lo svolgimento di attivita'  in  uno  o  piu'  dei
          seguenti settori: 
                  1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 
                  2) assistenza sanitaria; 
                  3) beneficenza; 
                  4) istruzione; 
                  5) formazione; 
                  6) sport dilettantistico; 
                  7) tutela, promozione e valorizzazione  delle  cose
          d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
          1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di  cui
          al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409; 
                  8)  tutela  e   valorizzazione   della   natura   e
          dell'ambiente, con  esclusione  dell'attivita',  esercitata
          abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
          speciali e pericolosi di cui  all'articolo  7  del  decreto
          legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 
                  9) promozione della cultura e dell'arte; 
                  10) tutela dei diritti civili; 
                  11) ricerca scientifica  di  particolare  interesse
          sociale svolta direttamente da fondazioni  ovvero  da  esse
          affidata  ad  universita',  enti  di   ricerca   ed   altre
          fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e
          secondo modalita'  da  definire  con  apposito  regolamento
          governativo emanato ai sensi dell'articolo 17  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400; 
                  11-bis) cooperazione allo sviluppo  e  solidarieta'
          internazionale; 
                b)  l'esclusivo   perseguimento   di   finalita'   di
          solidarieta' sociale; 
                c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
          menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle  ad  esse
          direttamente connesse; 
                d)  il  divieto  di  distribuire,   anche   in   modo
          indiretto,  utili  e  avanzi  di  gestione  nonche'  fondi,
          riserve o capitale durante la vita  dell'organizzazione,  a
          meno che la  destinazione  o  la  distribuzione  non  siano
          imposte per legge o siano  effettuate  a  favore  di  altre
          ONLUS che per legge,  statuto  o  regolamento  fanno  parte
          della medesima ed unitaria struttura; 
                e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli  avanzi  di
          gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
          e di quelle ad esse direttamente connesse; 
                f)   l'obbligo    di    devolvere    il    patrimonio
          dell'organizzazione,  in  caso  di  suo  scioglimento   per
          qualunque causa, ad altre organizzazioni non  lucrative  di
          utilita' sociale o a fini  di  pubblica  utilita',  sentito
          l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma  190,
          della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  salvo  diversa
          destinazione imposta dalla legge; 
                g) l'obbligo di redigere  il  bilancio  o  rendiconto
          annuale; 
                h) disciplina uniforme  del  rapporto  associativo  e
          delle   modalita'    associative    volte    a    garantire
          l'effettivita'   del    rapporto    medesimo,    escludendo
          espressamente la temporaneita'  della  partecipazione  alla
          vita  associativa  e  prevedendo  per   gli   associati   o
          partecipanti  maggiori  d'eta'  il  diritto  di  voto   per
          l'approvazione e  le  modificazioni  dello  statuto  e  dei
          regolamenti  e  per  la  nomina  degli   organi   direttivi
          dell'associazione; 
                i) l'uso,  nella  denominazione  ed  in  qualsivoglia
          segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
          locuzione  «organizzazione  non   lucrativa   di   utilita'
          sociale» o dell'acronimo «ONLUS». 
              2. Si  intende  che  vengono  perseguite  finalita'  di
          solidarieta' sociale  quando  le  cessioni  di  beni  e  le
          prestazioni di servizi relative alle  attivita'  statutarie
          nei  settori  dell'assistenza  sanitaria,  dell'istruzione,
          della  formazione,  dello  sport   dilettantistico,   della
          promozione della cultura e dell'arte  e  della  tutela  dei
          diritti  civili  non  sono  rese  nei  confronti  di  soci,
          associati o  partecipanti,  nonche'  degli  altri  soggetti
          indicati alla  lettera  a)  del  comma  6,  ma  dirette  ad
          arrecare benefici a: 
                a) persone  svantaggiate  in  ragione  di  condizioni
          fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; 
                b)  componenti  collettivita'  estere,  limitatamente
          agli aiuti umanitari. 
              2-bis. Si considera attivita' di beneficenza, ai  sensi
          del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di
          erogazioni  gratuite  in  denaro  con  utilizzo  di   somme
          provenienti dalla  gestione  patrimoniale  o  da  donazioni
          appositamente raccolte, a favore di  enti  senza  scopo  di
          lucro che operano prevalentemente nei  settori  di  cui  al
          medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione  diretta
          di progetti di utilita' sociale. 
              3. Le finalita'  di  solidarieta'  sociale  s'intendono
          realizzate anche quando tra i beneficiari  delle  attivita'
          statutarie dell'organizzazione  vi  siano  i  propri  soci,
          associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
          lettera a)  del  comma  6,  se  costoro  si  trovano  nelle
          condizioni di svantaggio di cui alla lettera a)  del  comma
          2. 
              4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e
          3,  si  considerano  comunque  inerenti  a   finalita'   di
          solidarieta' sociale le attivita' statutarie  istituzionali
          svolte   nei   settori   della   assistenza    sociale    e
          sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
          e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
          di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese  le
          biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 30 settembre  1963,  n.  1409,  della  tutela  e
          valorizzazione della natura e dell'ambiente con  esclusione
          dell'attivita',  esercitata  abitualmente,  di  raccolta  e
          riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali  e  pericolosi  di
          cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
          n. 22, della ricerca scientifica di  particolare  interesse
          sociale svolta direttamente da fondazioni  ovvero  da  esse
          affidate  ad  universita',  enti  di   ricerca   ed   altre
          fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e
          secondo modalita'  da  definire  con  apposito  regolamento
          governativo emanato ai sensi dell'articolo 17  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, nonche' le attivita' di  promozione
          della cultura e dell'arte per le  quali  sono  riconosciuti
          apporti economici da  parte  dell'amministrazione  centrale
          dello Stato. 
              5.  Si  considerano  direttamente  connesse  a   quelle
          istituzionali  le  attivita'   statutarie   di   assistenza
          sanitaria, istruzione, formazione,  sport  dilettantistico,
          promozione della cultura e dell'arte e tutela  dei  diritti
          civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma
          1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni  previste
          ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie per  natura
          a quelle statutarie istituzionali,  in  quanto  integrative
          delle  stesse.  L'esercizio  delle  attivita'  connesse  e'
          consentito  a  condizione  che,  in  ciascun  esercizio   e
          nell'ambito di ciascuno dei settori elencati  alla  lettera
          a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti  rispetto  a
          quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino
          il    66    per    cento    delle     spese     complessive
          dell'organizzazione. 
              6. Si considerano in ogni caso distribuzione  indiretta
          di utili o di avanzi di gestione: 
                a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi  a
          soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
          gli organi amministrativi e di controllo, a  coloro  che  a
          qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
          parte, ai soggetti che  effettuano  erogazioni  liberali  a
          favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il  terzo
          grado ed ai loro affini entro  il  secondo  grado,  nonche'
          alle  societa'  da  questi  direttamente  o  indirettamente
          controllate  o  collegate,  effettuate  a  condizioni  piu'
          favorevoli in  ragione  della  loro  qualita'.  Sono  fatti
          salvi, nel caso delle attivita' svolte nei settori  di  cui
          ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i  vantaggi
          accordati a soci, associati o partecipanti ed  ai  soggetti
          che effettuano erogazioni liberali, ed ai  loro  familiari,
          aventi significato puramente onorifico e  valore  economico
          modico; 
                b) l'acquisto di beni  o  servizi  per  corrispettivi
          che, senza valide ragioni economiche,  siano  superiori  al
          loro valore normale; 
                c)  la  corresponsione  ai  componenti   gli   organi
          amministrativi e di  controllo  di  emolumenti  individuali
          annui superiori al compenso massimo  previsto  dal  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645,  e
          dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito  dalla
          legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive  modificazioni  e
          integrazioni, per  il  presidente  del  collegio  sindacale
          delle societa' per azioni; 
                d) la corresponsione a soggetti diversi dalle  banche
          e dagli intermediari finanziari autorizzati,  di  interessi
          passivi,  in  dipendenza  di  prestiti  di   ogni   specie,
          superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto; 
                e) la  corresponsione  ai  lavoratori  dipendenti  di
          salari o stipendi superiori del 20  per  cento  rispetto  a
          quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro  per  le
          medesime qualifiche. 
              7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del  comma  1
          non si applicano alle fondazioni,  e  quelle  di  cui  alle
          lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
          enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le  quali
          lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. 
              8. Sono in ogni caso considerati  ONLUS,  nel  rispetto
          della loro struttura e delle loro finalita', gli  organismi
          di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991,  n.  266,
          iscritti nei  registri  istituiti  dalle  regioni  e  dalle
          province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
          non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26
          febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui  alla
          legge 8 novembre 1991, n. 381, nonche' i  consorzi  di  cui
          all'articolo 8 della predetta legge n.  381  del  1991  che
          abbiano la base sociale formata per il cento per  cento  da
          cooperative sociali. Sono  fatte  salve  le  previsioni  di
          maggior favore relative  agli  organismi  di  volontariato,
          alle organizzazioni  non  governative  e  alle  cooperative
          sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi  n.  266
          del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991. 
              9. Gli enti ecclesiastici delle  confessioni  religiose
          con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o  intese
          e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra  gli
          enti di cui all'articolo 3,  comma  6,  lettera  e),  della
          legge  25  agosto  1991,   n.   287,   le   cui   finalita'
          assistenziali    siano    riconosciute    dal     Ministero
          dell'interno,   sono   considerati   ONLUS    limitatamente
          all'esercizio delle attivita' elencate alla lettera a)  del
          comma 1; fatta eccezione per la prescrizione  di  cui  alla
          lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni  si
          applicano le disposizioni anche  agevolative  del  presente
          decreto, a condizione che per tali attivita'  siano  tenute
          separatamente le scritture contabili previste  all'articolo
          20-bis del  decreto  del  Presidente  delle  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 25,  comma
          1. 
              10. Non si considerano in  ogni  caso  ONLUS  gli  enti
          pubblici,  le  societa'  commerciali  diverse   da   quelle
          cooperative, gli enti  conferenti  di  cui  alla  legge  30
          luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti  politici,  le
          organizzazioni sindacali,  le  associazioni  di  datori  di
          lavoro e le associazioni di categoria.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo  7  della  legge  7
          dicembre 2000, n. 383  (Disciplina  delle  associazioni  di
          promozione sociale): 
              "Art. 7. (Registri). -  1.  Presso  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  per  gli  affari
          sociali e' istituito un registro nazionale al quale possono
          iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge,
          le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale
          in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite
          ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro  si
          provvede con le  ordinarie  risorse  finanziarie,  umane  e
          strumentali del Dipartimento per gli affari sociali. 
              2. Per associazioni di promozione sociale  a  carattere
          nazionale si intendono quelle  che  svolgono  attivita'  in
          almeno cinque regioni  ed  in  almeno  venti  province  del
          territorio nazionale. 
              3.   L'iscrizione   nel   registro   nazionale    delle
          associazioni a carattere nazionale comporta il  diritto  di
          automatica iscrizione nel registro  medesimo  dei  relativi
          livelli  di  organizzazione  territoriale  e  dei   circoli
          affiliati, mantenendo a tali soggetti i  benefici  connessi
          alla iscrizione nei registri di cui al comma 4. 
              4. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano istituiscono, rispettivamente,  registri  su  scala
          regionale e provinciale, cui possono  iscriversi  tutte  le
          associazioni in possesso dei requisiti di cui  all'articolo
          2,  che  svolgono  attivita',  rispettivamente,  in  ambito
          regionale o provinciale.". 
          Comma 51. 
              -  Il   decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto)
          26  ottobre  1972,  n.633  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292. 
          Comma 54. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   7
          settembre 2010, n. 178 (Regolamento recante  istituzione  e
          gestione  del  registro  pubblico  degli  abbonati  che  si
          oppongono all'utilizzo del proprio  numero  telefonico  per
          vendite  o  promozioni  commerciali)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 2 novembre 2010, n. 256. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 130,  comma  3-bis,
          del codice in materia di protezione dei dati personali,  di
          cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: 
              "Art. 130. (Comunicazioni indesiderate). 
              (Omissis). 
              3-bis. In deroga a quanto previsto  dall'articolo  129,
          il trattamento dei dati di cui all'articolo 129,  comma  1,
          mediante l'impiego del telefono e della posta cartacea  per
          le finalita' di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), e'
          consentito nei confronti di chi  non  abbia  esercitato  il
          diritto di opposizione, con modalita' semplificate e  anche
          in via telematica, mediante l'iscrizione della  numerazione
          della quale e' intestatario e degli altri dati personali di
          cui all'articolo 129, comma  1,  in  un  registro  pubblico
          delle opposizioni. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 4, lettera
          b) del codice in materia di protezione dei dati  personali,
          di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: 
              "Art. 7. (Diritto di accesso ai dati personali ed altri
          diritti). 
              (Omissis). 
              4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto  o  in
          parte: 
                a) (Omissis). 
                b) al trattamento di dati personali che lo riguardano
          a fini di invio di materiale  pubblicitario  o  di  vendita
          diretta o per il compimento di ricerche  di  mercato  o  di
          comunicazione commerciale.". 
              Comma 56. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 73 della  legge  22
          aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore  e  di
          altri diritti connessi al suo esercizio),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 73 - 1. Il produttore di fonogrammi, nonche'  gli
          artisti interpreti e  gli  artisti  esecutori  che  abbiano
          compiuto  l'interpretazione  o   l'esecuzione   fissata   o
          riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di
          distribuzione, noleggio e prestito  loro  spettanti,  hanno
          diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro
          dei  fonogrammi  a  mezzo   della   cinematografia,   della
          diffusione  radiofonica  e  televisiva,  ivi  compresa   la
          comunicazione al pubblico via  satellite,  nelle  pubbliche
          feste danzanti, nei pubblici esercizi ed  in  occasione  di
          qualsiasi  altra  pubblica  utilizzazione  dei   fonogrammi
          stessi. Il compenso e' riconosciuto, per ciascun fonogramma
          utilizzato, distintamente al produttore  di  fonogrammi  ed
          agli artisti interpreti o esecutori.  L'esercizio  di  tale
          diritto  spetta  a  ciascuna  delle  imprese  che  svolgono
          attivita'  di  intermediazione  dei  diritti  connessi   al
          diritto d'autore, di  cui  all'articolo  3,  comma  2,  del
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
          dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  59
          dell'11 marzo 2013, alle quali il produttore di  fonogrammi
          e gli artisti interpreti o esecutori  hanno  conferito  per
          iscritto il rispettivo mandato. 
              2. La misura del compenso e le quote  di  ripartizione,
          nonche' le relative modalita', sono determinate secondo  le
          norme del regolamento. 
              2-bis. Il compenso dovuto  agli  artisti  interpreti  o
          esecutori ai  sensi  dei  commi  1  e  2  non  e'  da  essi
          rinunciabile ne' puo' in  alcun  modo  formare  oggetto  di
          cessione. 
              3. Nessun compenso e'  dovuto  per  l'utilizzazione  ai
          fini dell'insegnamento e della comunicazione  istituzionale
          fatta dall'Amministrazione dello Stato o  da  enti  a  cio'
          autorizzati dallo Stato.". 
          Comma 57. 
              Il comma 14 dell'articolo 2 del decreto legislativo  22
          luglio 1999, n. 261 (Attuazione  della  direttiva  97/67/CE
          concernente regole  comuni  per  lo  sviluppo  del  mercato
          interno  dei  servizi   postali   comunitari   e   per   il
          miglioramento  della  qualita'  del  servizio),  e'   stato
          abrogato dall'articolo 65, comma 1,  del  decreto-legge  24
          aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 21 giugno 2017, n. 96. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo  22  luglio  1999,  n.  261  (Attuazione  della
          direttiva  97/67/CE  concernente  regole  comuni   per   lo
          sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari
          e  per  il  miglioramento  della  qualita'  del  servizio),
          abrogato dalla presente legge a decorrere dal 10  settembre
          2017: 
              "Art. 4. (Servizi affidati  in  esclusiva).  -  1.  Per
          esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva
          al fornitore del servizio universale: 
                a) i servizi inerenti  le  notificazioni  di  atti  a
          mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta  connesse  con
          la notificazione di atti giudiziari di cui  alla  legge  20
          novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni; 
                b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo  posta
          di cui all'articolo 201 del decreto legislativo  30  aprile
          1992, n. 285.". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  5  del  decreto
          legislativo  22  luglio  1999,  n.  261  (Attuazione  della
          direttiva  97/67/CE  concernente  regole  comuni   per   lo
          sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari
          e per il miglioramento della qualita' del servizio.),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 5.  (Licenza  individuale).  -  1.  L'offerta  al
          pubblico di singoli servizi non  riservati,  che  rientrano
          nel campo  di  applicazione  del  servizio  universale,  e'
          soggetta al rilascio di licenza individuale  da  parte  del
          Ministero dello sviluppo economico. 
              2. Il rilascio della licenza individuale, tenuto  conto
          della situazione  del  mercato  e  dell'organizzazione  dei
          servizi  postali,  puo'  essere  subordinato  a   specifici
          obblighi del servizio universale con  riguardo  anche  alla
          qualita', alla disponibilita' ed all'esecuzione dei servizi
          in questione ovvero a obblighi di contribuzione finanziaria
          ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all'articolo
          10  del  presente  decreto.  Il  rilascio   della   licenza
          individuale per i servizi riguardanti le  notificazioni  di
          atti a mezzo della posta e di comunicazioni a  mezzo  della
          posta connesse con la notificazione di atti  giudiziari  di
          cui alla legge 20 novembre 1982,  n.  890,  nonche'  per  i
          servizi riguardanti le notificazioni a  mezzo  della  posta
          previste dall'articolo 201 del codice della strada, di  cui
          al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
          modificazioni, deve essere subordinato a specifici obblighi
          del servizio universale con riguardo alla  sicurezza,  alla
          qualita',   alla   continuita',   alla   disponibilita'   e
          all'esecuzione dei servizi medesimi. 
              3. Il termine per il rilascio della licenza individuale
          o per il rifiuto e' di 90 giorni; in caso di  richiesta  di
          chiarimenti o di documenti, il termine e' sospeso  fino  al
          ricevimento di questi ultimi. 
              4. Con provvedimento dell'autorita' di regolamentazione
          da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di  entrata
          in  vigore  del  presente  decreto,  sono   determinati   i
          requisiti per il rilascio delle  licenze  individuali,  gli
          obblighi  a  carico  dei  titolari  delle  licenze  stesse,
          compresi gli obblighi in materia di condizioni di lavoro di
          cui all'articolo 18-bis, le modalita' dei controlli  presso
          le sedi di  attivita'  ed,  in  caso  di  violazione  degli
          obblighi, le procedure di diffida, nonche' di sospensione e
          di revoca della licenza individuale. Le disposizioni di cui
          al  predetto  regolamento  garantiscono  il  rispetto   dei
          principi    di    obiettivita',    non     discriminazione,
          proporzionalita' e trasparenza.". 
              - La legge 20 novembre 1982,  n.890  (Notificazioni  di
          atti a  mezzo  posta  e  di  comunicazioni  a  mezzo  posta
          connesse  con  la  notificazione  di  atti  giudiziari)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  4  dicembre  1982,  n.
          334. 
              - Il testo dell'articolo 201 del codice  della  strada,
          di cui al decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.285  e
          successive  modificazioni,  cosi'  come  modificato   dalla
          presente legge, e' riportato in nota al comma 23. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  10  del  decreto
          legislativo  22  luglio  1999,  n.  261  (Attuazione  della
          direttiva  97/67/CE  concernente  regole  comuni   per   lo
          sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari
          e per il miglioramento della qualita' del  servizio),  come
          modificato  dalla  presente  legge,  a  decorrere  dal   10
          settembre 2017: 
              "Art. 10. (Fondo di compensazione). - 1.  E'  istituito
          il  fondo  di  compensazione  degli  oneri   del   servizio
          universale. Detto fondo e' amministrato dal Ministero delle
          comunicazioni ed e' rivolto a garantire l'espletamento  del
          servizio universale; esso e' alimentato nel caso in cui  il
          fornitore del predetto servizio non ricava dalla  fornitura
          del servizio universale  entrate  sufficienti  a  garantire
          l'adempimento degli obblighi gravanti sul fornitore stesso. 
              2. Sono tenuti a contribuire al fondo di cui al comma 1
          i titolari  di  licenze  individuali  e  di  autorizzazione
          generale entro la misura massima del dieci per cento  degli
          introiti lordi, relative a servizi  sostitutivi  di  quelli
          compresi nel servizio universale, derivanti  dall'attivita'
          autorizzata. 
              3. La determinazione del contributo,  secondo  principi
          di trasparenza, non discriminazione e proporzionalita',  e'
          effettuata dall'autorita' di  regolamentazione  sulla  base
          dei  costi  di  una  gestione   efficiente   del   servizio
          universale. 
              4.  Il  versamento,  da  effettuare   all'entrata   del
          bilancio statale, deve essere assolto entro il 30 settembre
          dell'anno  successivo  al  quale  si  riferiscono  i   dati
          contabili. 
              5. Il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica provvede, con propri decreti, alla
          riassegnazione ad apposita unita' previsionale dello  stato
          di previsione del Ministero delle comunicazioni delle somme
          di cui al comma 4. 
              6. Con decreto del  Ministro  delle  comunicazioni,  di
          concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione economica, sono disciplinate le modalita' di
          funzionamento del fondo di compensazione.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 21,  comma  3,  del
          decreto legislativo 22  luglio  1999,  n.  261  (Attuazione
          della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni  per  lo
          sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari
          e  per  il  miglioramento  della  qualita'  del  servizio),
          abrogato dalla presente legge a decorrere dal 10  settembre
          2017: 
              "Art. 21. (Sanzioni). - (Omissis). 
              3. Chiunque espleti il servizio di cui  all'articolo  4
          del  presente  decreto,  attribuito  in  via  esclusiva  al
          fornitore del servizio universale, e' punito  con  sanzione
          pecuniaria   amministrativa   da    cinquemila    euro    a
          centocinquantamila euro. 
              (Omissis).". 
          Comma 58. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, lettera
          u-quater) del decreto legislativo 22 luglio  1999,  n.  261
          (Attuazione della  direttiva  97/67/CE  concernente  regole
          comuni per lo sviluppo  del  mercato  interno  dei  servizi
          postali comunitari e per il  miglioramento  della  qualita'
          del servizio): 
              "Art. 1. (Definizioni). 
              (Omissis). 
              2. Ai fini del presente decreto si intendono per: 
                (Omissis). 
              u-quater) "Autorita'  nazionale  di  regolamentazione":
          l'organismo   designato   a   svolgere   le   funzioni   di
          regolamentazione del settore postale di cui alla  direttiva
          2008/6/CE, di seguito anche "autorita' di regolamentazione; 
              (Omissis).". 
              Il testo dell'articolo 5  del  decreto  legislativo  22
          luglio 1999, n. 261 e' riportato in nota al comma 57. 
          Comma 59. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  22  del  decreto
          legislativo  23  maggio  2000,  n.164   (Attuazione   della
          direttiva 98/30/CE recante  norme  comuni  per  il  mercato
          interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L.
          17 maggio 1999, n. 144), e successive modificazioni, il cui
          comma 2, terzo periodo, e' soppresso dalla presente legge a
          decorrere dal 1° luglio 2019: 
              "Art. 22. (Obblighi relativi  al  servizio  pubblico  e
          tutela dei consumatori). - 1. Tutti i clienti sono idonei. 
              2.  Sono  considerati  clienti   protetti   i   clienti
          domestici, le utenze  relative  ad  attivita'  di  servizio
          pubblico, tra cui ospedali,  case  di  cura  e  di  riposo,
          carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private  che
          svolgono un'attivita' riconosciuta di assistenza nonche'  i
          clienti civili e non civili con  consumo  non  superiore  a
          50.000  metri  cubi  annui.  Per  essi  vige  l'obbligo  di
          assicurare, col piu' alto livello di  sicurezza  possibile,
          le forniture di gas naturale anche in momenti critici o  in
          situazioni di emergenza del sistema del gas naturale. Per i
          soli  clienti  domestici,  nell'ambito  degli  obblighi  di
          servizio pubblico, l'Autorita' per l'energia elettrica e il
          gas continua transitoriamente a  determinare  i  prezzi  di
          riferimento,  ai  sensi  delle  disposizioni  di   cui   al
          decreto-legge  18  giugno  2007,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125. 
              2-bis. Sono considerati clienti  vulnerabili  ai  sensi
          della direttiva  2009/73/CE  i  clienti  domestici  di  cui
          all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n.
          266,  come  individuati  dal  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo  economico  28  dicembre  2007,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18  febbraio  2008.  Per  essi
          vige l'obbligo di assicurare,  col  piu'  alto  livello  di
          sicurezza possibile, le forniture di gas naturale anche  in
          zone  isolate,  in  momenti  critici  o  in  situazioni  di
          emergenza del sistema del gas naturale. 
              3. Tutti i clienti hanno il diritto di essere riforniti
          di gas naturale da un fornitore, ove questi lo  accetti,  a
          prescindere dallo Stato  membro  in  cui  il  fornitore  e'
          registrato, a condizione che il fornitore rispetti le norme
          applicabili in materia di scambi e  bilanciamento  e  fatti
          salvi  i  requisiti   in   materia   di   sicurezza   degli
          approvvigionamenti. 
              4.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas
          provvede affinche': 
                a) qualora un cliente, nel rispetto delle  condizioni
          contrattuali, intenda cambiare fornitore, l'operatore o gli
          operatori interessati effettuino tale cambiamento entro tre
          settimane assicurando comunque che l'inizio della fornitura
          coincida con il primo giorno del mese; 
                b) i clienti ricevano  tutti  i  pertinenti  dati  di
          consumo e  a  tal  fine  siano  obbligate  le  societa'  di
          distribuzione a rendere disponibili i dati di  consumo  dei
          clienti alle societa' di vendita, garantendo la qualita'  e
          la tempestivita' dell'informazione fornita; 
                c) qualora un cliente finale connesso  alla  rete  di
          distribuzione si trovi senza un fornitore di gas naturale e
          non sussistano i requisiti per l'attivazione del  fornitore
          di   ultima    istanza,    l'impresa    di    distribuzione
          territorialmente  competente  garantisca  il  bilanciamento
          della propria rete in relazione  al  prelievo  presso  tale
          punto per il periodo  in  cui  non  sia  possibile  la  sua
          disalimentazione fisica,  secondo  modalita'  e  condizioni
          definite dall'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas
          che deve altresi' garantire  all'impresa  di  distribuzione
          una  adeguata  remunerazione  dell'attivita'  svolta  e  la
          copertura dei costi sostenuti. 
              5. Allo scopo  di  promuovere  l'efficienza  energetica
          l'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas  stabilisce
          criteri in  base  ai  quali  le  imprese  di  gas  naturale
          ottimizzino l'utilizzo del  gas  naturale,  anche  fornendo
          servizi  di  gestione  dell'energia,  sviluppando   formule
          tariffarie innovative, introducendo sistemi di  misurazione
          intelligenti o, se del caso, reti intelligenti. 
              6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,  anche
          avvalendosi   dell'Acquirente   unico   Spa,    ai    sensi
          dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio  2009,  n.
          99, provvede affinche' siano istituiti sportelli  unici  al
          fine  di  mettere  a  disposizione  dei  clienti  tutte  le
          informazioni necessarie  concernenti  i  loro  diritti,  la
          normativa in vigore e le  modalita'  di  risoluzione  delle
          controversie di cui dispongono. 
              7. Con decreto del Ministero dello sviluppo  economico,
          anche in base a quanto previsto all'articolo 30, commi 5  e
          8, della legge 23 luglio 2009, n. 99,  sono  individuati  e
          aggiornati i criteri e le modalita' per la fornitura di gas
          naturale nell'ambito del  servizio  di  ultima  istanza,  a
          condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore
          sul mercato, per tutti i clienti civili  e  i  clienti  non
          civili con consumi pari o inferiori  a  50.000  metri  cubi
          all'anno nonche' per le utenze  relative  ad  attivita'  di
          servizio pubblico, tra cui ospedali,  case  di  cura  e  di
          riposo, carceri, scuole,  e  altre  strutture  pubbliche  e
          private   che   svolgono   un'attivita'   riconosciuta   di
          assistenza, nonche' nelle aree geografiche nelle quali  non
          si  e'  ancora   sviluppato   un   mercato   concorrenziale
          nell'offerta di gas naturale,  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 46, della legge 23 agosto 2004, n. 239.". 
          Comma 60. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  35,  del  decreto
          legislativo  1°  giugno  2011,   n.93   (Attuazione   delle
          direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e  2008/92/CE  relative  a
          norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica,
          del gas naturale  e  ad  una  procedura  comunitaria  sulla
          trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di
          gas e  di  energia  elettrica,  nonche'  abrogazione  delle
          direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE.),  il  cui  comma  2  e'
          abrogato dalla presente legge a  decorrere  dal  1°  luglio
          2019: 
              "Art. 35. (Obblighi relativi  al  servizio  pubblico  e
          tutela dei consumatori). - 1. Tutti clienti sono idonei. 
              2. I clienti finali civili e  le  imprese  connesse  in
          bassa tensione con meno di 50  dipendenti  e  un  fatturato
          annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non  scelgano
          un fornitore sul mercato libero, sono riforniti di  energia
          elettrica  nell'ambito  del  regime  di   tutela   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno  2007,
          n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto
          2007, n. 125. In relazione all'evoluzione  del  mercato  al
          dettaglio dell'energia elettrica il Ministro dello sviluppo
          economico,  tenuto  conto  dell'esito  di  monitoraggi,  da
          effettuare almeno ogni due anni, sull'andamento del mercato
          al  dettaglio  e  sulla  sussistenza  in  tale  mercato  di
          effettive condizioni di  concorrenza  con  propri  decreti,
          anche mediante indirizzi rivolti alle imprese  che  erogano
          il servizio  di  tutela,  puo'  adeguare,  con  particolare
          riferimento ai clienti industriali, le forme e le modalita'
          di erogazione del regime di cui al presente comma. 
              3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,  entro
          sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, adegua i propri provvedimenti affinche',  in  modo
          non discriminatorio in relazione a costi, oneri o tempo: 
                a) qualora un cliente, nel rispetto delle  condizioni
          contrattuali, intenda cambiare fornitore, l'operatore o gli
          operatori interessati effettuino tale cambiamento entro tre
          settimane assicurando comunque che l'inizio della fornitura
          coincida con il primo giorno del mese; (20) 
                b) i clienti ricevano  tutti  i  pertinenti  dati  di
          consumo e  a  tal  fine  siano  obbligate  le  societa'  di
          distribuzione a rendere disponibili i dati di  consumo  dei
          clienti alle societa' di vendita, garantendo la qualita'  e
          la tempestivita' dell'informazione fornita; 
                c) i clienti abbiano informazioni  trasparenti  circa
          le tariffe e le condizioni economiche applicate, i  termini
          e le condizioni contrattuali minime. 
              4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,  anche
          avvalendosi dell'Acquirente Unico Spa  e  del  Gestore  dei
          servizi energetici Spa, ai sensi dell'articolo 27, comma 2,
          della legge  23  luglio  2009,  n.  99,  adotta  le  misure
          necessarie: 
                a) per la  diffusione  presso  i  clienti  finali  di
          energia  elettrica  della  lista   di   controllo   per   i
          consumatori elaborata dalla Commissione europea  contenente
          informazioni pratiche sui loro diritti; 
                b)  per  assicurare  che  i  clienti  abbiano  idonee
          informazioni, riferite anche alla diffusione della lista di
          controllo di  cui  alla  lettera  a),  concernenti  i  loro
          diritti, la  legislazione  in  vigore  e  le  modalita'  di
          risoluzione delle controversie di cui dispongono. 
              5. Allo scopo  di  promuovere  l'efficienza  energetica
          l'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas  stabilisce
          criteri in base ai quali le imprese elettriche  ottimizzano
          l'utilizzo dell'energia elettrica, anche  fornendo  servizi
          di gestione razionale dell'energia, sviluppando formule  di
          offerta innovative,  introducendo  sistemi  di  misurazione
          intelligenti e reti intelligenti.". 
          Comma 61. 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   1-bis   del
          decreto-legge 8 luglio 2010,  n.  105  (Misure  urgenti  in
          materia di energia), convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 13 agosto 2010, n. 129: 
              "Art.1-bis.  (Sistema  informatico  integrato  per   la
          gestione  dei  flussi  informativi  relativi   ai   mercati
          dell'energia  elettrica  e  del  gas).  -  1.  Al  fine  di
          sostenere la competitivita' e di  incentivare  la  migliore
          funzionalita' delle attivita' delle  imprese  operanti  nel
          settore dell'energia  elettrica  e  del  gas  naturale,  e'
          istituito  presso  l'Acquirente  unico  S.p.a.  un  Sistema
          informatico  integrato   per   la   gestione   dei   flussi
          informativi relativi ai mercati  dell'energia  elettrica  e
          del gas, basato su una banca dati dei punti di  prelievo  e
          dei dati identificativi dei clienti finali.  Entro  novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto l'Autorita' per  l'energia
          elettrica  e  il  gas  emana  i  criteri  generali  per  il
          funzionamento del Sistema. 
              2. Le modalita'  di  gestione  dei  flussi  informativi
          attraverso il Sistema  sono  stabilite  dall'Autorita'  per
          l'energia  elettrica  e  il  gas.  Tali   flussi   potranno
          comprendere  anche   informazioni   concernenti   eventuali
          inadempimenti contrattuali  da  parte  dei  clienti  finali
          sulla base di indirizzi  generali  definiti  dall'Autorita'
          per l'energia elettrica e il gas,  sentite  le  Commissioni
          parlamentari  competenti  che  si  esprimono  entro  trenta
          giorni dalla data di trasmissione,  trascorsi  i  quali  il
          parere si intende acquisito. 
              3. Nel rispetto delle norme stabilite dal  Garante  per
          la protezione dei dati personali, l'Autorita' per l'energia
          elettrica e il gas adotta specifici criteri e modalita' per
          il trattamento dei dati personali e sensibili. 
              4. Le informazioni scambiate nell'ambito  del  Sistema,
          in conformita' ai requisiti tecnici e di sicurezza previsti
          dall'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  sono
          valide a tutti gli effetti di legge e sono funzionali anche
          all'adozione  di  misure  volte  alla   sospensione   della
          fornitura nei confronti dei  clienti  finali  inadempienti,
          nel rispetto  delle  delibere  dell'Autorita'  medesima  in
          materia e fatto salvo quanto dalla stessa disposto a tutela
          dei clienti finali per i quali, ai  sensi  della  normativa
          vigente, non possa essere  prevista  la  sospensione  della
          fornitura.  Nelle  more  dell'effettiva  operativita'   del
          Sistema, l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
          definisce in via transitoria le  modalita'  di  gestione  e
          trasmissione delle informazioni relative ai clienti  finali
          inadempienti all'atto  del  passaggio  a  nuovo  fornitore.
          Dall'attuazione del presente articolo non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  La  misura
          del corrispettivo a remunerazione dei costi  relativi  alle
          attivita'   svolte   dall'Acquirente   unico   S.p.A.    e'
          determinata dall'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il
          gas, a carico  degli  operatori  dei  settori  dell'energia
          elettrica e del gas naturale e  senza  che  questi  possano
          trasferire i relativi  oneri  sulle  tariffe  applicate  ai
          consumatori.". 
              - La legge 13  agosto  2010,  n.  129  (Conversione  in
          legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio  2010,
          n. 105, recante  misure  urgenti  in  materia  di  energia.
          Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa in
          materia  di  riordino  del  sistema  degli  incentivi)   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2010, n. 192. 
          Comma 66. 
              - Si riporta il testo della lettera a) del paragrafo  5
          dell'articolo 3 della direttiva 2009/72/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (Direttiva  del
          Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme  comuni
          per il mercato interno dell'energia elettrica e che  abroga
          la direttiva 2003/54/CE): 
              "Art. 3. (Obblighi  relativi  al  servizio  pubblico  e
          tutela dei consumatori). 
              (Omissis). 
              5. Gli Stati membri provvedono a che: 
                a) qualora un cliente, nel rispetto delle  condizioni
          contrattuali, intenda cambiare fornitore, l'operatore o gli
          operatori interessati effettuino tale cambiamento entro tre
          settimane; 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il testo della lettera a) del paragrafo  6
          dell'articolo della  direttiva  2009/73/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (Direttiva  del
          Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme  comuni
          per il mercato interno del gas naturale  e  che  abroga  la
          direttiva 2003/55/CE): 
              "Art. 3. (Obblighi  relativi  al  servizio  pubblico  e
          tutela dei consumatori). 
              (Omissis). 
              6. Gli Stati membri provvedono affinche': 
                a) qualora un cliente, nel rispetto delle  condizioni
          contrattuali, intenda cambiare fornitore, l'operatore o gli
          operatori interessati effettuino tale cambiamento entro tre
          settimane; e 
              (Omissis).". 
              -  Il  decreto  legislativo  1°  giugno  2011,  n.   93
          (Attuazione  delle  direttive  2009/72/CE,   2009/73/CE   e
          2008/92/CE relative a norme comuni per il  mercato  interno
          dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura
          comunitaria sulla trasparenza  dei  prezzi  al  consumatore
          finale industriale di gas e di energia  elettrica,  nonche'
          abrogazione delle direttive  2003/54/CE  e  2003/55/CE)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2011, n. 148,
          S.O. 
              -  Il  testo  delle  lettere  i)  e  j)  del  punto   1
          dell'allegato I della  citata  direttiva  2009/72/CE  cosi'
          recita: 
              "Allegato I - Misure sulla tutela dei consumatori. 
              1. Fatte  salve  le  norme  comunitarie  relative  alla
          tutela dei  consumatori,  nella  fattispecie  la  direttiva
          97/7/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  20
          maggio 1997, riguardante la protezione dei  consumatori  in
          materia di contratti a distanza, e la  direttiva  93/13/CEE
          del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente  le  clausole
          abusive nei  contratti  stipulati  con  i  consumatori,  le
          misure di cui all'articolo 3 consistono nel garantire che i
          clienti: 
              (Omissis). 
                i)  siano   adeguatamente   informati   del   consumo
          effettivo di energia elettrica e dei  relativi  costi,  con
          frequenza tale da consentire loro di  regolare  il  proprio
          consumo  di  energia  elettrica.  Tali  informazioni   sono
          fornite ad opportuni intervalli  che  tengano  conto  della
          capacita' del contatore  del  cliente  e  del  prodotto  di
          energia elettrica in questione. Si tiene debitamente  conto
          dell'efficienza in termini di costi  di  tali  misure.  Per
          questo servizio il consumatore non  deve  sostenere  alcuna
          spesa supplementare. 
                j) ricevano un conguaglio definitivo a seguito di  un
          eventuale cambiamento del fornitore  di  energia  elettrica
          non oltre sei settimane dopo aver effettuato il cambiamento
          di fornitore. 
              (Omissis).". 
              -  Il  testo  delle  lettere  i)  e  j)  del  punto   1
          dell'allegato I della  citata  direttiva  2009/73/CE  cosi'
          recita: 
              "Allegato I - Misure sulla tutela dei consumatori. - 1.
          Fatte salve le norme comunitarie relative alla  tutela  dei
          consumatori, nella fattispecie  la  direttiva  97/7/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  20  maggio  1997,
          riguardante la protezione dei  consumatori  in  materia  di
          contratti  a  distanza,  e  la  direttiva   93/13/CEE   del
          Consiglio, del  5  aprile  1993,  concernente  le  clausole
          abusive nei  contratti  stipulati  con  i  consumatori,  le
          misure di cui all'articolo 3 consistono nel garantire che i
          clienti: 
              (Omissis). 
                i)  siano   adeguatamente   informati   del   consumo
          effettivo di gas e dei relativi costi, con  frequenza  tale
          da consentire loro di regolare il proprio consumo  di  gas.
          Tali informazioni sono fornite ad intervalli  adeguati  che
          tengono conto della capacita' del contatore del cliente. Si
          tiene debitamente conto dell'efficienza in termini di costi
          di tali misure. Il  consumatore  non  sostiene  per  questo
          servizio alcuna spesa supplementare; 
                j) ricevano un conguaglio definitivo a seguito di  un
          eventuale cambiamento del fornitore  di  gas  naturale  non
          oltre sei settimane dopo aver effettuato il cambiamento  di
          fornitore. 
              (Omissis).". 
              - Il  decreto-legge  8  luglio  2010,  n.  105  (Misure
          urgenti in materia di energia) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 9 luglio 2010, n. 158. 
              - La legge 13  agosto  2010,  n.  129  (Conversione  in
          legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio  2010,
          n. 105, recante  misure  urgenti  in  materia  di  energia.
          Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa in
          materia  di  riordino  del  sistema  degli  incentivi),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2010, n. 192. 
              - Il testo  del  paragrafo  3  dell'articolo  26  della
          citata direttiva 2009/72/CE cosi' recita: 
              "Art. 26.  (Separazione  dei  gestori  del  sistema  di
          distribuzione). 
              (Omissis). 
              3. Se il gestore del sistema di distribuzione fa  parte
          di un'impresa verticalmente  integrata,  gli  Stati  membri
          provvedono affinche' le sue attivita'  vengano  controllate
          dalle  autorita'  di  regolamentazione   o   altri   organi
          competenti in modo che  esso  non  possa  trarre  vantaggio
          dalla   sua   integrazione   verticale   per   falsare   la
          concorrenza. In  particolare,  ai  gestori  di  sistemi  di
          distribuzione verticalmente integrati e' fatto  divieto  di
          creare confusione, nella loro politica di  comunicazione  e
          di marchio, circa l'identita' distinta del ramo "fornitura"
          dell'impresa verticalmente integrata. 
              Omissis.". 
              - Il testo  del  paragrafo  3  dell'articolo  26  della
          citata direttiva 2009/73/CE cosi' recita: 
              "Art. 26.  (Separazione  dei  gestori  dei  sistemi  di
          distribuzione). 
              (Omissis). 
              3. Se il gestore del sistema di distribuzione fa  parte
          di un'impresa verticalmente integrata, l gli  Stati  membri
          provvedono affinche' le sue attivita'  vengano  controllate
          da autorita'  di  regolamentazione  o  da  altri  organismi
          competenti in modo che  esso  non  possa  trarre  vantaggio
          dalla   sua   integrazione   verticale   per   falsare   la
          concorrenza. In  particolare,  ai  gestori  di  sistemi  di
          distribuzione verticalmente integrati e' fatto  divieto  di
          creare confusione, nella loro politica di  comunicazione  e
          di marchio, circa l'identita' distinta del ramo "fornitura"
          dell'impresa verticalmente integrata.". 
              (Omissis).". 
          Comma 70. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
          28 marzo  2014,  n.  47  (Misure  urgenti  per  l'emergenza
          abitativa, per il mercato  delle  costruzioni  e  per  Expo
          2015), come modificato dalla presente legge: 
              "1. Chiunque  occupa  abusivamente  un  immobile  senza
          titolo non puo' chiedere la residenza ne' l'allacciamento a
          pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo  e  gli
          atti emessi in violazione di  tale  divieto  sono  nulli  a
          tutti gli effetti di  legge.  A  decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, gli atti aventi  ad  oggetto  l'allacciamento  dei
          servizi di energia elettrica, di gas, di servizi  idrici  e
          della telefonia  fissa,  nelle  forme  della  stipulazione,
          della volturazione, del rinnovo, sono nulli, e pertanto non
          possono essere stipulati o comunque adottati,  qualora  non
          riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo
          che attesti  la  proprieta',  il  regolare  possesso  o  la
          regolare detenzione dell'unita' immobiliare in favore della
          quale si richiede l'allacciamento. Al fine di consentire ai
          soggetti somministranti la verifica dei dati dell'utente  e
          il  loro  inserimento  negli  atti  indicati  nel   periodo
          precedente, i  richiedenti  sono  tenuti  a  consegnare  ai
          soggetti somministranti idonea documentazione  relativa  al
          titolo che attesti la proprieta', il regolare possesso o la
          regolare detenzione dell'unita' immobiliare, in originale o
          copia autentica, o a rilasciare  dichiarazione  sostitutiva
          di atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445. 
              1-bis. I soggetti che occupano abusivamente alloggi  di
          edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle
          procedure di assegnazione di alloggi della medesima  natura
          per i cinque anni  successivi  alla  data  di  accertamento
          dell'occupazione abusiva. 
              1-ter. Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre
          2015, gli effetti prodottisi e i rapporti  giuridici  sorti
          sulla base dei contratti di locazione registrati  ai  sensi
          dell'articolo 3, commi 8 e 9, del  decreto  legislativo  14
          marzo 2011, n. 23. 
              1-quater. Il sindaco, in presenza di persone  minorenni
          o meritevoli di tutela, puo' dare disposizioni in deroga  a
          quanto  previsto  ai  commi  1  e  1-bis,  a  tutela  delle
          condizioni igienico-sanitarie. ( 
              1-quinquies. Le disposizioni del presente articolo  non
          si applicano alle ipotesi di successione  di  un  fornitore
          del servizio ad un altro.". 
              - La legge 23 maggio 2014, n. 80 (Conversione in legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n.  47,
          recante misure urgenti per l'emergenza  abitativa,  per  il
          mercato delle costruzioni e per Expo  2015)  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 2014, n. 121. 
          Comma 73. 
              - Il  decreto-legge  8  luglio  2010,  n.  105  (Misure
          urgenti in materia di energia) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 9 luglio 2010, n. 158. 
              - La legge 13  agosto  2010,  n.  129  (Conversione  in
          legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio  2010,
          n. 105, recante  misure  urgenti  in  materia  di  energia.
          Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa in
          materia  di  riordino  del  sistema  degli  incentivi)   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2010, n. 192. 
          Comma 75. 
              - Si riporta il testo del  comma  375  dell'articolo  1
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266, (Disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2006)), 
              "375. Al fine di completare il  processo  di  revisione
          delle tariffe elettriche, entro novanta giorni  dalla  data
          di entrata in vigore della presente legge, con decreto  del
          Ministro delle attivita' produttive, adottato d'intesa  con
          i Ministri dell'economia e delle finanze  e  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  sono  definiti  i  criteri  per
          l'applicazione delle  tariffe  agevolate  ai  soli  clienti
          economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare  una
          revisione  della  fascia  di  protezione  sociale  tale  da
          ricomprendere le famiglie economicamente disagiate.". 
              -  Si  riporta  il  testo  dei   commi   9   e   9-bis,
          dell'articolo 3 decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185
          (Misure  urgenti  per  il  sostegno  a  famiglie,   lavoro,
          occupazione  e  impresa  e  per  ridisegnare  in   funzione
          anti-crisi il quadro strategico nazionale). 
              "Art. 3. (Blocco e riduzione delle tariffe). 
              (Omissis). 
              9. La tariffa agevolata per  la  fornitura  di  energia
          elettrica, di cui al decreto del  Ministro  dello  sviluppo
          economico  28  dicembre  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e' riconosciuta anche
          ai clienti domestici presso i quali sono  presenti  persone
          che  versano  in  gravi  condizioni  di  salute,  tali   da
          richiedere       l'utilizzo       di        apparecchiature
          medico-terapeutiche,  alimentate  ad   energia   elettrica,
          necessarie per il loro mantenimento in  vita.  A  decorrere
          dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate
          aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per
          la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche  alla
          compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale.
          La compensazione della spesa tiene conto  della  necessita'
          di tutelare i clienti che utilizzano impianti  condominiali
          ed  e'  riconosciuta  in  forma  differenziata   per   zone
          climatiche, nonche' in  forma  parametrata  al  numero  dei
          componenti della famiglia, in modo tale da determinare  una
          riduzione della spesa al netto  delle  imposte  dell'utente
          tipo indicativamente del 15 per cento. Per la fruizione del
          predetto beneficio i  soggetti  interessati  presentano  al
          comune  di  residenza  un'apposita   istanza   secondo   le
          modalita'  stabilite  per  l'applicazione   delle   tariffe
          agevolate per  la  fornitura  di  energia  elettrica.  Alla
          copertura degli oneri derivanti, nelle  regioni  a  statuto
          ordinario, dalla compensazione sono  destinate  le  risorse
          stanziate ai sensi dell'articolo 2, comma  3,  del  decreto
          legislativo 2 febbraio 2007,  n.  26  e  dell'articolo  14,
          comma 1, della  legge  28  dicembre  2001,  n.  448,  fatta
          eccezione per 47 milioni  di  euro  per  l'anno  2009,  che
          continuano ad essere destinati alle  finalita'  di  cui  al
          citato articolo 2, comma 3, del decreto legislativo  n.  26
          del 2007. Nella eventualita'  che  gli  oneri  eccedano  le
          risorse di  cui  al  precedente  periodo,  l'Autorita'  per
          l'energia  elettrica  ed  il  gas  istituisce   un'apposita
          componente tariffaria a carico dei titolari di  utenze  non
          domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa
          conguaglio settore elettrico e stabilisce le  altre  misure
          tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio. 
              9-bis.  L'accesso  alla  tariffa   agevolata   per   la
          fornitura  di  energia  elettrica   e   il   diritto   alla
          compensazione per la fornitura di gas naturale, di  cui  al
          comma 9, sono riconosciuti anche ai  nuclei  familiari  con
          almeno  quattro  figli  a  carico  con   indicatore   della
          situazione economica equivalente  non  superiore  a  20.000
          euro. 
              (Omissis).". 
              - La legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Conversione in legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.
          185, recante misure urgenti per  il  sostegno  a  famiglie,
          lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
          anti-crisi il quadro strategico  nazionale)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2009, n. 22, S.O. 
          Comma 83. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo  23  maggio  2000,  n.  164  (Attuazione  della
          direttiva 98/30/CE recante  norme  comuni  per  il  mercato
          interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L.
          17 maggio 1999, n. 144),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art.17. (Attivita' di vendita ai clienti finali). - 1.
          A decorrere dal 1° gennaio  2012  e'  operativo  presso  il
          Ministero dello sviluppo economico un «Elenco dei  soggetti
          abilitati alla vendita di gas naturale a  clienti  finali»,
          relativo anche alla  vendita  di  gas  naturale  liquefatto
          attraverso autocisterne e di gas naturale a mezzo di  carri
          bombolai, nonche' di biogas. 
              2. I  soggetti  che  alla  data  del  presente  decreto
          risultano  autorizzati  alla  vendita  di  gas  naturale  a
          clienti finali, sono direttamente  iscritti  all'elenco  di
          cui al comma 1. 
              3. Le societa' interessate alla inclusione  nell'elenco
          di cui al comma 1 presentano richiesta al  Ministero  dello
          sviluppo  economico,  in  base  a  modalita'  e   requisiti
          stabiliti, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica,  il
          gas e il sistema idrico, con decreto dello stesso Ministero
          entro la data  di  cui  al  comma  1.  Il  Ministero  dello
          sviluppo economico, entro trenta  giorni  dalla  richiesta,
          qualora verifichi la non  congruita'  di  uno  o  piu'  dei
          requisiti   richiesti,   puo'    sospendere    l'iscrizione
          nell'elenco di cui al comma 1 del  soggetto  interessato  e
          richiedere allo stesso elementi integrativi. 
              4. L'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di  gas
          naturale ai clienti finali e' pubblicato sul sito  internet
          del  Ministero  dello  sviluppo  economico   e   aggiornato
          mensilmente. La pubblicazione ha valore di  pubblicita'  ai
          fini di legge per tutti i soggetti interessati. 
              5.  Per  motivi  di  continuita'  del  servizio,  o  su
          segnalazione dell'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il
          gas,  con  decreto  del   Ministero   dell'industria,   del
          commercio  e  dell'artigianato  le  imprese   distributrici
          possono essere autorizzate in via  eccezionale  a  svolgere
          transitoriamente l'attivita' di vendita ai  clienti  finali
          nell'area  di  loro   operativita'.   Tale   attivita'   e'
          esercitata   a    condizioni    e    modalita'    stabilite
          dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.". 
          Comma 84. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 30-ter del  decreto
          legislativo  13  agosto  2010,  n.  141  (Attuazione  della
          direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti  di  credito  ai
          consumatori, nonche' modifiche  del  titolo  VI  del  testo
          unico bancario (decreto legislativo n.  385  del  1993)  in
          merito alla disciplina dei soggetti  operanti  nel  settore
          finanziario, degli agenti in attivita'  finanziaria  e  dei
          mediatori creditizi), come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  30-ter.  (Sistema  di  prevenzione).  -  1.   E'
          istituito, nell'ambito del Ministero dell'economia e  delle
          finanze, un sistema  pubblico  di  prevenzione,  sul  piano
          amministrativo, delle frodi  nel  settore  del  credito  al
          consumo  e  dei  pagamenti  dilazionati  o  differiti,  con
          specifico riferimento al furto di identita'.  Tale  sistema
          puo' essere  utilizzato  anche  per  svolgere  funzioni  di
          supporto al controllo delle identita'  e  alla  prevenzione
          del  furto  di  identita'  in  settori  diversi  da  quelli
          precedentemente indicati, limitatamente al riscontro  delle
          informazioni strettamente pertinenti. 
              2. Il sistema di prevenzione  e'  basato  sull'archivio
          centrale informatizzato di cui all'articolo  30-quater,  di
          seguito denominato archivio, e sul gruppo di lavoro di  cui
          al comma 9 del presente articolo. 
              3.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          titolare dell'archivio e puo' avvalersi,  per  la  gestione
          dell'archivio, di Consap S.p.A., di seguito denominato ente
          gestore. I rapporti tra il Ministero dell'economia e  delle
          finanze e l'ente gestore  sono  disciplinati  con  apposita
          convenzione,  dalla  quale  non  devono  derivare  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              4. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  fatte
          salve le attribuzioni previste dalla vigente  normativa  ad
          altre Amministrazioni pubbliche, esercita, con  le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente, funzioni  di  competenza  statale  in  materia  di
          monitoraggio sui sistemi di informazioni creditizie e sulle
          imprese che offrono servizi assimilabili alla  prevenzione,
          sul piano  amministrativo,  delle  frodi  nei  settori  del
          credito e dei servizi. 
              5. Partecipano al sistema di prevenzione delle frodi  i
          seguenti soggetti, di seguito denominati aderenti: 
                a) le banche, comprese quelle  comunitarie  e  quelle
          extracomunitarie, e gli  intermediari  finanziari  iscritti
          nell'elenco generale di cui all'articolo  106  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
                b)  i   fornitori   di   servizi   di   comunicazione
          elettronica, ai sensi dell'articolo  1,  comma  1,  lettera
          gg), del codice di cui al  decreto  legislativo  1°  agosto
          2003, n. 259; 
                b-bis) i soggetti di cui all'articolo 29 del  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
              b-ter) i soggetti autorizzati a svolgere  le  attivita'
          di vendita a clienti finali di energia elettrica e  di  gas
          naturale ai sensi della normativa vigente; 
                c) i fornitori di servizi interattivi associati o  di
          servizi di accesso condizionato ai sensi  dell'articolo  2,
          comma 1, lettera q),  del  decreto  legislativo  31  luglio
          2005, n. 177; 
                c-bis) le imprese di assicurazione; 
                d) i gestori di sistemi di informazioni creditizie  e
          le imprese che offrono ai soggetti di cui alle  lettere  da
          a) a c) servizi assimilabili alla  prevenzione,  sul  piano
          amministrativo,  delle   frodi,   in   base   ad   apposita
          convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze,
          dalla quale non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica. 
              5-bis. Al sistema di prevenzione  accedono  altresi'  i
          soggetti destinatari degli obblighi  di  adeguata  verifica
          della  clientela  di  cui  all'articolo   3   del   decreto
          legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,   e   successive
          modificazioni, non ricompresi tra i  soggetti  aderenti  di
          cui  al  comma  5,  secondo  i  termini  e   le   modalita'
          disciplinati in un'apposita convenzione  con  il  Ministero
          dell'economia e  delle  finanze,  dalla  quale  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              6. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' individuata, previo parere del gruppo di  lavoro
          di cui al comma 9, ogni altra categoria di soggetti cui  e'
          consentita la partecipazione al sistema di prevenzione. 
              7. Gli aderenti inviano all'ente gestore  richieste  di
          verifica  dell'autenticita'  dei   dati   contenuti   nella
          documentazione fornita dalle persone fisiche che richiedono
          una  dilazione  o  un   differimento   di   pagamento,   un
          finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un
          servizio    a    pagamento    differito.    La     verifica
          dell'autenticita' dei dati non puo' essere richiesta al  di
          fuori  dei  casi  e  delle  finalita'   previste   per   la
          prevenzione del furto di identita'.  Gli  aderenti  inviano
          altresi', in forma scritta, una  comunicazione  riguardante
          l'avvenuta stipula del contratto, nell'ambito  dei  settori
          di cui al comma 1, all'indirizzo  risultante  dai  registri
          anagrafici della persona fisica titolare del rapporto.  Gli
          aderenti   trasmettono   al   titolare   dell'archivio   le
          informazioni relative ai casi che configurano un rischio di
          frodi nei settori del credito, dei servizi di comunicazione
          elettronica o interattivi. 
              7-bis.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma   7,
          nell'ambito  dello  svolgimento  della  propria   specifica
          attivita', gli aderenti possono  inviare  all'ente  gestore
          richieste di verifica dell'autenticita' dei dati  contenuti
          nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi
          in cui ritengono utile, sulla base della valutazione  degli
          elementi acquisiti, accertare l'identita' delle medesime. 
              8.  Nell'ambito  del   sistema   di   prevenzione,   e'
          istituito, presso l'ente  gestore,  un  servizio  gratuito,
          telefonico  e  telematico,   che   consente   di   ricevere
          segnalazioni da parte di soggetti che hanno subito o temono
          di aver subito  frodi  configuranti  ipotesi  di  furto  di
          identita'. 
              9. Nell'ambito del sistema di prevenzione opera,  senza
          nuovi o maggiori oneri per  il  bilancio  dello  Stato,  un
          gruppo di lavoro che svolge funzioni di indirizzo,  impulso
          e  coordinamento,  al  fine  di  migliorare   l'azione   di
          prevenzione delle frodi nel settore del credito al  consumo
          e del furto  di  identita'  a  livello  nazionale,  nonche'
          compiti finalizzati alla  predisposizione,  elaborazione  e
          studio dei dati statistici, in forma anonima,  relativi  al
          comparto delle frodi ai sensi  del  comma  1  del  presente
          articolo.  Il  gruppo  di  lavoro  e'   composto   da   due
          rappresentanti,  di  cui  un  titolare  e   un   supplente,
          designati  rispettivamente  da  ciascuna  delle   autorita'
          indicate:  Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,
          Ministero   dell'interno,   Ministero   della    giustizia,
          Ministero dello sviluppo economico, Banca d'Italia, Guardia
          di  finanza.  La  segreteria  del  gruppo  di   lavoro   e'
          assicurata dall'ente gestore. Il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze provvede con proprio decreto alla nomina  dei
          componenti del gruppo di lavoro. Il  gruppo  di  lavoro  ha
          carattere permanente. I componenti  del  gruppo  di  lavoro
          durano  in  carica  un  triennio.  Per  la   partecipazione
          all'attivita'  del  gruppo  di  lavoro  non  sono  previsti
          compensi, indennita' o rimborsi spese. Il gruppo di  lavoro
          e' presieduto  dal  componente  del  gruppo  designato  dal
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  il  quale,  in
          ragione dei temi  trattati,  integra  la  composizione  del
          gruppo di lavoro con i rappresentanti delle associazioni di
          categoria  dei  soggetti   aderenti   e   degli   operatori
          commerciali,  nonche'  con  gli  esperti  delle  Forze   di
          polizia,  designati   dal   Dipartimento   della   pubblica
          sicurezza   del   Ministero   dell'interno.   Il   Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  entro  il  30  aprile  di
          ciascun anno, riferisce al  Parlamento,  sulla  base  della
          relazione predisposta dal gruppo di lavoro,  in  ordine  ai
          risultati dell'attivita' di prevenzione delle frodi  svolta
          entro il 31  dicembre  del  precedente  anno.  Il  titolare
          dell'archivio, anche attraverso l'attivita'  di  studio  ed
          elaborazione dei dati disponibili da parte  del  gruppo  di
          lavoro, svolge attivita' d'informazione  e  conoscenza  sui
          rischi del fenomeno delle frodi, anche  mediante  l'ausilio
          di  campagne  pubblicitarie  curate  dalla  Presidenza  del
          Consiglio  dei  ministri.  A  tali  attivita',  i  soggetti
          preposti fanno fronte con le risorse umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente.". 
          Comma 85. 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   6-bis   del
          decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138  (Ulteriori  misure
          urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria  e  per   lo
          sviluppo), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 6-bis. (Accesso ai sistemi informativi). - 1.  Ai
          sistemi informativi di cui all'articolo 117 del  codice  di
          cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  possono
          avere accesso, anche  per  le  finalita'  ivi  previste,  i
          soggetti che partecipano al sistema di prevenzione  di  cui
          al comma 5 dell'articolo 30-ter del decreto legislativo  13
          agosto 2010, n. 141, fatta salva la facolta' di istituire e
          partecipare ai sistemi di cui all'articolo 119 del  decreto
          legislativo 30 giugno 2003,  n.  196.  Dall'attuazione  del
          periodo precedente non devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
              1-bis. L'accesso ai sistemi informativi di cui al comma
          1 da parte dei soggetti ivi indicati puo' avvenire anche in
          un quadro di  reciprocita',  ma  solo  nel  rispetto  delle
          prescrizioni stabilite dal Garante per  la  protezione  dei
          dati personali necessarie ad  assicurare  proporzionalita',
          correttezza  e  sicurezza  circa  il  trattamento  di  dati
          personali ai sensi del predetto comma 1 e il  rispetto  dei
          diritti  e  delle  liberta'  fondamentali,  nonche'   della
          dignita' dei soggetti cui le informazioni  si  riferiscono,
          con    particolare    riferimento    alla     riservatezza,
          all'identita' personale e al diritto  alla  protezione  dei
          dati personali. 
              1-ter. Nei giudizi di risarcimento dei danni  cagionati
          in conseguenza dell'accesso in un quadro di reciprocita' ai
          sistemi di cui  al  comma  1  da  parte  dei  soggetti  ivi
          indicati, spetta a questi ultimi  l'onere  della  prova  di
          aver agito con la specifica diligenza richiesta e di  avere
          adottato tempestivamente e senza indugio  tutte  le  misure
          idonee a evitare il danno.". 
              - La legge 14 settembre 2011, n.  148  (Conversione  in
          legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011,
          n.  138,  recante   ulteriori   misure   urgenti   per   la
          stabilizzazione finanziaria e per lo  sviluppo.  Delega  al
          Governo per la  riorganizzazione  della  distribuzione  sul
          territorio degli uffici  giudiziari)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 16 settembre 2011, n. 216. 
          Comma 86. 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  1227/2011  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 25  ottobre  2011  concernente
          l'integrita' e  la  trasparenza  del  mercato  dell'energia
          all'ingrosso  e'  pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea 8 dicembre 2011, n. L 326. 
          Comma 89. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  42  del  decreto
          legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva
          2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da  fonti
          rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva  abrogazione
          delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 42. (Contributi  per  la  produzione  di  energia
          termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza
          energetica di piccole dimensioni). - 1. Gli  interventi  di
          produzione di energia termica da  fonti  rinnovabili  e  di
          incremento   dell'efficienza    energetica    di    piccole
          dimensioni, realizzati in data successiva  al  31  dicembre
          2011, sono incentivati  sulla  base  dei  seguenti  criteri
          generali: 
                a) l'incentivo ha lo scopo  di  assicurare  una  equa
          remunerazione dei costi di investimento ed esercizio ed  e'
          commisurato alla produzione di  energia  termica  da  fonti
          rinnovabili, ovvero ai risparmi energetici  generati  dagli
          interventi; 
                b) il  periodo  di  diritto  all'incentivo  non  puo'
          essere superiore a dieci  anni  e  decorre  dalla  data  di
          conclusione dell'intervento; 
                c) l'incentivo resta costante per tutto il periodo di
          diritto  e  puo'   tener   conto   del   valore   economico
          dell'energia prodotta o risparmiata; 
                d) l'incentivo puo' essere  assegnato  esclusivamente
          agli  interventi  che  non  accedono  ad  altri   incentivi
          statali, fatti salvi  i  fondi  di  garanzia,  i  fondi  di
          rotazione e i contributi in conto interesse; 
                e) gli incentivi sono assegnati tramite contratti  di
          diritto privato fra  il  GSE  e  il  soggetto  responsabile
          dell'impianto, sulla base  di  un  contratto-tipo  definito
          dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  entro  tre
          mesi dalla data di entrata in vigore del primo dei  decreti
          di cui al comma 2. 
              2. Con decreti del Ministro dello  sviluppo  economico,
          di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare e, per i profili  di  competenza,
          con il  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,
          previa intesa con Conferenza unificata, di cui all'articolo
          8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  sono
          fissate le modalita' per l'attuazione di quanto disposto al
          presente articolo e per l'avvio  dei  nuovi  meccanismi  di
          incentivazione. I decreti stabiliscono, inoltre: 
                a) i valori degli incentivi, sulla base  dei  criteri
          di cui al comma  1,  in  relazione  a  ciascun  intervento,
          tenendo conto dell'effetto scala; 
                b) i requisiti tecnici minimi dei  componenti,  degli
          impianti e degli interventi; 
                c)   i   contingenti   incentivabili   per   ciascuna
          applicazione, con strumenti idonei alla salvaguardia  delle
          iniziative avviate; 
                d) gli eventuali obblighi di  monitoraggio  a  carico
          del soggetto beneficiario; 
                e) le modalita' con  le  quali  il  GSE  provvede  ad
          erogare gli incentivi; 
                f) le condizioni di cumulabilita' con altri incentivi
          pubblici, fermo restando  quanto  stabilito  dal  comma  1,
          lettera d); 
                g) le modalita' di aggiornamento degli incentivi, nel
          rispetto dei seguenti criteri: 
                  i. la revisione e' effettuata, per la prima  volta,
          decorsi due anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          provvedimento di cui al presente comma e,  successivamente,
          ogni tre anni; 
                  ii. i nuovi valori  si  applicano  agli  interventi
          realizzati decorso un anno dalla data di entrata in  vigore
          del decreto di determinazione dei nuovi valori. 
              3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati entro  sei
          mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 
              3-bis. Nei casi in cui, nell'ambito  delle  istruttorie
          di valutazione delle richieste di verifica e certificazione
          dei risparmi aventi ad oggetto il  rilascio  di  titoli  di
          efficienza energetica di cui all'articolo 29 o  nell'ambito
          di  attivita'  di  verifica,  il  GSE  riscontri   la   non
          rispondenza  del  progetto  proposto   e   approvato   alla
          normativa vigente alla data di presentazione del progetto e
          tali difformita' non derivino  da  discordanze  tra  quanto
          trasmesso   dal   proponente   e   la   situazione    reale
          dell'intervento ovvero da documenti non veritieri ovvero da
          dichiarazioni false  o  mendaci  rese  dal  proponente,  e'
          disposto  il  rigetto  dell'istanza  di  rendicontazione  o
          l'annullamento  del  provvedimento  di  riconoscimento  dei
          titoli, secondo le modalita' di cui al comma 3-ter. 
              3-ter. Nei casi di cui al comma 3-bis, gli effetti  del
          rigetto dell'istanza di rendicontazione, disposto a seguito
          dell'istruttoria,  decorrono  dall'inizio  del  periodo  di
          rendicontazione  oggetto  della  richiesta  di  verifica  e
          certificazione dei risparmi. Gli effetti  dell'annullamento
          del  provvedimento,  disposto  a   seguito   di   verifica,
          decorrono  dall'adozione   del   provvedimento   di   esito
          dell'attivita' di verifica.  Per  entrambe  le  fattispecie
          indicate sono fatte salve le rendicontazioni gia' approvate
          relative ai progetti medesimi. Le modalita' di cui al primo
          periodo  si  applicano  anche   alle   verifiche   e   alle
          istruttorie  relative  alle   richieste   di   verifica   e
          certificazione dei risparmi gia' concluse. 
              3-quater. Al fine di  salvaguardare  le  iniziative  di
          realizzazione di impianti fotovoltaici di  piccola  taglia,
          salvaguardando la buona fede di coloro che hanno realizzato
          l'investimento, agli impianti di potenza compresa tra 1 e 3
          kW nei quali, a seguito di verifica,  risultino  installati
          moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti
          alla normativa di riferimento, si applica una  decurtazione
          del 30 per cento della tariffa incentivante sin dalla  data
          di decorrenza della convenzione,  fermo  restando,  ove  ne
          ricorra il caso, l'annullamento della maggiorazione di  cui
          all'articolo 14, comma  1,  lettera  d),  del  decreto  del
          Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n.  109  del  12  maggio  2011,  e
          all'articolo 5,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto  del
          Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato
          nel Supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n.
          159 del 10  luglio  2012,  fermo  restando  il  diritto  di
          rivalsa  del  beneficiario  nei  confronti   dei   soggetti
          responsabili della non conformita' dei moduli installati. 
              4.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas
          definisce  le  modalita'  con  le  quali  le  risorse   per
          l'erogazione degli incentivi di cui  al  presente  articolo
          trovano copertura a valere  sul  gettito  delle  componenti
          delle tariffe del gas naturale. 
              5.  I  commi  3  e  4  dell'articolo  6   del   decreto
          legislativo  30  maggio  2008,  n.  115,  sono  abrogati  a
          decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
          attuativo del comma 2, lettera f), del  presente  articolo.
          Fino al termine di cui al periodo precedente, gli strumenti
          di incentivazione di cui al comma  3  dell'articolo  6  del
          decreto legislativo n. 115 del 2008 possono essere cumulati
          anche  con  fondi  di  garanzia,  fondi  di   rotazione   e
          contributi in conto interesse. 
              6. L'articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2008,
          n. 115, e' abrogato.". 
          Comma 90. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
          21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio
          dell'economia), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 5. (Disposizioni  per  la  riduzione  dei  prezzi
          dell'energia elettrica). - 1. Al comma 16 dell'articolo  81
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni,  le  parole:  «volume  di  ricavi
          superiore a 10 milioni di  euro  e  un  reddito  imponibile
          superiore a  1  milione  di  euro»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «volume di ricavi superiore a 3 milioni di euro e
          un reddito imponibile superiore a 300 mila euro». 
              2. Le maggiori entrate generate dalle  disposizioni  di
          cui al comma 1 sono destinate,  al  netto  della  copertura
          finanziaria di cui all'articolo 61,  alla  riduzione  della
          componente   A2   della   tariffa   elettrica    deliberata
          dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sulla  base
          delle  modalita'  individuate  con  decreto  adottato   dal
          Ministro dell'economia e delle finanze di concerto  con  il
          Ministro dello sviluppo economico  entro  60  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto. 
              3. Per l'anno 2013, il  valore  del  costo  evitato  di
          combustibile  di  cui   al   provvedimento   del   Comitato
          interministeriale dei prezzi n. 6/92 del  29  aprile  1992,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1992, n. 109,
          da riconoscere in acconto fino alla fissazione  del  valore
          annuale di conguaglio, e' determinato,  per  la  componente
          convenzionale relativa al prezzo  del  combustibile,  sulla
          base  del  paniere  di  riferimento  individuato  ai  sensi
          dell'articolo 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009,  n.
          99,  in  cui  il  peso   dei   prodotti   petroliferi   sia
          progressivamente ridotto in ciascun trimestre e posto  pari
          all'ottanta per cento nel primo trimestre, al settanta  per
          cento nel secondo trimestre,  al  sessanta  per  cento  nel
          terzo  trimestre  e  al  sessanta  per  cento  nel   quarto
          trimestre. Il complemento al cento per cento e' determinato
          in base al costo di approvvigionamento del gas naturale nei
          mercati all'ingrosso come definito dalla deliberazione  del
          9  maggio  2013,  n.  196/2013/R/GAS  e   degli   ulteriori
          provvedimenti dell'Autorita' per l'energia elettrica  e  il
          gas.   Il   Ministro   dello   sviluppo   economico,    con
          provvedimento da adottare entro 60 giorni  dall'entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente  decreto  su
          proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas,
          stabilisce  le  modalita'  di  aggiornamento  del  predetto
          valore, in acconto e in conguaglio, nonche' le modalita' di
          pubblicazione dei valori individuati secondo i  criteri  di
          cui ai commi 4 e 5. Restano ferme le modalita'  di  calcolo
          della componente relativa al margine di commercializzazione
          all'ingrosso e della  componente  di  trasporto  nonche'  i
          valori di consumo specifico di cui al decreto del  Ministro
          dello sviluppo economico 20 novembre 2012, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2012, n. 280. 
              4. A decorrere dal 1°(gradi) gennaio  2014,  in  attesa
          della ridefinizione della disciplina organica  di  settore,
          il valore di cui al comma 3, primo periodo,  e'  aggiornato
          trimestralmente in base al costo di approvvigionamento  del
          gas naturale nei  mercati  all'ingrosso  come  definito  al
          comma  3,  ferma  restando  l'applicazione  dei  valori  di
          consumo specifico di cui  al  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo  economico  20  novembre  2012,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2012, n. 280. 
              5. In deroga ai commi  3  e  4,  per  gli  impianti  di
          termovalorizzazione di rifiuti in esercizio da non piu'  di
          otto anni alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e che sono  stati  ammessi  al  regime  di  cui  al
          provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi  n.
          6/92 del 29 aprile 1992, fino al completamento  del  quarto
          anno di esercizio dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, il  valore  di  cui  al  comma  3,  primo
          periodo,  e'  determinato  sulla  base   del   paniere   di
          riferimento individuato ai sensi  dell'articolo  30,  comma
          15, della legge 23 luglio 2009, n. 99, in cui il  peso  dei
          prodotti petroliferi e' pari al 60 per cento. Per gli  anni
          di  esercizio  successivi,  si   applica   il   metodo   di
          aggiornamento di cui al comma 4 del presente articolo.  Per
          gli impianti situati in zone  di  emergenza  relativa  alla
          gestione del ciclo dei rifiuti, il valore di cui al comma 3
          e' determinato sulla base del paniere di riferimento in cui
          il peso dei prodotti petroliferi e' pari al  60  per  cento
          fino al completamento dell'ottavo anno di  esercizio  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto. 
              6. 
              7. I commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dell'articolo 25 del
          decreto legislativo 3 marzo 2011, n.  28,  come  introdotti
          dal comma 364 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,
          n. 228, sono abrogati. 
              7-bis. I titolari di impianti di generazione di energia
          elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati  in
          esercizio entro il 31 dicembre  2012,  possono  optare,  in
          alternativa al  mantenimento  del  diritto  agli  incentivi
          spettanti  sulla  produzione  di  energia  elettrica   come
          riconosciuti alla data di  entrata  in  esercizio,  per  un
          incremento del 20 per cento dello stesso incentivo, per  un
          periodo massimo di un anno a decorrere dalla data  indicata
          dall'operatore e compresa tra il 1°(gradi) settembre  e  il
          31 dicembre 2013,  e  del  10  per  cento  per  l'ulteriore
          successivo periodo di un anno. Qualora l'impianto  prosegua
          la produzione  dopo  il  secondo  anno  di  incremento,  il
          Gestore  dei  servizi  energetici  (GSE)  Spa  applica  nei
          successivi tre anni di esercizio una riduzione del  15  per
          cento dell'incentivo spettante fino  ad  una  quantita'  di
          energia pari a quella sulla quale e' stato riconosciuto  il
          predetto incremento. In alternativa alla predetta modalita'
          di riduzione, il produttore puo' richiedere,  comunicandolo
          al GSE entro il 30 settembre 2017, di restituire  la  cifra
          corrispondente alla differenza  tra  i  maggiori  incentivi
          ricevuti e le riduzioni gia'  applicate,  calcolata  al  30
          settembre 2017, dilazionandola uniformemente,  nel  residuo
          periodo di diritto all'erogazione degli  incentivi,  ma  in
          ogni caso nel limite di  quattro  anni  a  partire  dal  1o
          luglio 2016. In  alternativa  alla  predetta  modalita'  di
          riduzione, il produttore puo' richiedere, comunicandolo  al
          GSE Spa entro il 30 settembre 2017, di restituire la  cifra
          corrispondente alla differenza  tra  i  maggiori  incentivi
          ricevuti e le riduzioni gia'  applicate,  calcolata  al  30
          settembre 2017, dilazionandola  uniformemente  nel  residuo
          periodo di diritto all'erogazione degli  incentivi,  ma  in
          ogni caso non oltre il limite di  quattro  anni  decorrenti
          dal 1º luglio  2016.  L'incremento  e'  applicato  per  gli
          impianti   a    certificati    verdi    sul    coefficiente
          moltiplicativo spettante e,  per  gli  impianti  a  tariffa
          onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al
          netto  del  prezzo  di  cessione   dell'energia   elettrica
          definito dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in
          attuazione  dell'articolo  13,   comma   3,   del   decreto
          legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato  nell'anno
          2012. L'opzione per il regime di cui al presente  comma  e'
          comunicata dal titolare dell'impianto al GSE Spa entro  tre
          mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione. 
              8. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo  sono
          attuate in modo da comportare una riduzione effettiva degli
          oneri  generali  di  sistema   elettrico   e   dei   prezzi
          dell'energia elettrica.". 
              - La legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione in  legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
          recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia)
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto  2013,  n.
          194, S.O. 
          Commi 91 e 92. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  38  del  decreto
          legislativo  1°  giugno  2011,  n.  93  (Attuazione   delle
          direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e  2008/92/CE  relative  a
          norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica,
          del gas naturale  e  ad  una  procedura  comunitaria  sulla
          trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di
          gas e  di  energia  elettrica,  nonche'  abrogazione  delle
          direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE.), come modificato  dalla
          presente legge: 
              "Articolo 38 (Gestori dei sistemi di distribuzione).  -
          1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma  1,
          del decreto-legge 18 giugno 2007, n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  3  agosto  2007,  n.  125,  il
          gestore del sistema di distribuzione, qualora faccia  parte
          di un'impresa  verticalmente  integrata,  e'  indipendente,
          sotto  il  profilo   dell'organizzazione   e   del   potere
          decisionale,  da  altre   attivita'   non   connesse   alla
          distribuzione. Al fine  di  conseguire  tale  indipendenza,
          l'Autorita'  adegua  i  propri  provvedimenti  ai  seguenti
          criteri minimi: 
                a) i responsabili della  direzione  del  gestore  del
          sistema di distribuzione non devono far parte di  strutture
          dell'impresa elettrica integrata responsabili, direttamente
          o  indirettamente,  della  gestione  delle   attivita'   di
          generazione, trasmissione o fornitura di energia elettrica; 
                b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare
          che gli interessi professionali delle persone  responsabili
          dell'amministrazione   del   gestore   del    sistema    di
          distribuzione siano presi  in  considerazione  in  modo  da
          consentire loro di agire in maniera indipendente; 
                c) il  gestore  del  sistema  di  distribuzione  deve
          disporre  di  effettivi  poteri  decisionali,  indipendenti
          dall'impresa elettrica integrata,  in  relazione  ai  mezzi
          necessari alla gestione, alla manutenzione o allo  sviluppo
          della rete. Ai fini dello svolgimento di tali  compiti,  il
          gestore del sistema di distribuzione dispone delle  risorse
          necessarie, comprese le risorse umane, tecniche,  materiali
          e finanziarie; 
                d) il gestore del sistema di distribuzione predispone
          un programma di adempimenti, contenente le misure  adottate
          per escludere comportamenti  discriminatori,  e  garantisce
          che  ne  sia  adeguatamente  controllata  l'osservanza.  Il
          medesimo   gestore   individua   un   responsabile    della
          conformita', indipendente e con poteri di accesso  a  tutte
          le informazioni necessarie in possesso del medesimo gestore
          del sistema di distribuzione e delle imprese collegate, che
          e' responsabile del controllo del programma di  adempimenti
          e  presenta   annualmente   all'Autorita'   per   l'energia
          elettrica e il gas una relazione sulle misure adottate. 
              2. Nel caso di gestore  del  sistema  di  distribuzione
          facente parte di  un'impresa  verticalmente  integrata,  lo
          stesso gestore non puo' trarre vantaggio  dall'integrazione
          verticale per alterare la concorrenza e a tal fine: 
                a) le politiche di comunicazione  e  di  marchio  non
          devono creare confusione in relazione al  ramo  di  azienda
          responsabile della fornitura di energia elettrica; 
                b) le informazioni concernenti le proprie  attivita',
          che potrebbero  essere  commercialmente  vantaggiose,  sono
          divulgate in  modo  non  discriminatorio.  L'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il  gas  vigila  sul  rispetto  delle
          disposizioni di cui al presente comma. 
              2-bis. Le disposizioni di cui ai commi  precedenti  non
          si applicano ai gestori  di  sistemi  di  distribuzione  di
          energia elettrica facenti parte di un'impresa verticalmente
          integrata, che servono meno di 25.000 punti di prelievo, ad
          esclusione  delle  imprese  beneficiarie  di   integrazioni
          tariffarie ai sensi dell'articolo 7 della legge  9  gennaio
          1991, n. 10, e successive modificazioni. 
              2-ter. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
          sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia  di
          obblighi di separazione funzionale in  relazione  a  quanto
          previsto dal comma 2-bis, prevedendo altresi'  che,  per  i
          gestori di sistemi di distribuzione  cui  si  applicano  le
          deroghe previste dal medesimo comma 2-bis, le modalita'  di
          riconoscimento dei costi per le attivita' di  distribuzione
          e misura dell'energia elettrica  siano  basate  su  logiche
          parametriche,  che  tengano  conto  anche  della   densita'
          dell'utenza servita, nel rispetto dei principi generali  di
          efficienza ed economicita' e con l'obiettivo  di  garantire
          la semplificazione della regolazione  e  la  riduzione  dei
          connessi oneri amministrativi. 
              3. (abrogato). 
              4. Al fine di  promuovere  un  assetto  efficiente  dei
          settori della distribuzione e misura dell'energia elettrica
          in condizioni  di  economicita'  e  redditivita'  ai  sensi
          dell'articolo 1 della  legge  14  novembre  1995,  n.  481,
          contenendone gli oneri generali a  vantaggio  degli  utenti
          finali, per le imprese di cui all'articolo 7 della legge  9
          gennaio 1991, n. 10, che risultino prive dell'attivita'  di
          produzione e che aderiscano entro il termine  di  cui  alla
          delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica ed  il  gas
          ARG/ELT n. 72/10  al  regime  di  perequazione  generale  e
          specifica   aziendale   introdotto    a    partire    dalla
          deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica  e  il
          gas n. 5 del 2004, la medesima Autorita',  entro  tre  mesi
          dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  definisce
          meccanismi di gradualita'  che  valorizzino  le  efficienze
          conseguite dalle imprese medesime  a  decorrere  dal  primo
          esercizio di applicazione del regime di  perequazione,  nel
          rispetto dei principi stabiliti  dalla  legge  14  novembre
          1995, n. 481, e dalla direttiva 2009/72/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009. 
              5. Ferma restando la  disciplina  relativa  ai  sistemi
          efficienti di  utenza  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
          lettera t), del decreto legislativo  n.  115  del  2008,  i
          sistemi  di  distribuzione  chiusi  sono  le  reti  interne
          d'utenza cosi' come definite dall'articolo 33  della  legge
          23 luglio 2009, n. 99  nonche'  le  altre  reti  elettriche
          private definite ai sensi dell'articolo 30, comma 27, della
          legge n. 99 del 2009, cui si applica l'articolo  33,  comma
          5, della legge 23 luglio 2009, n. 99. 
              5-bis. Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  non  si
          applicano ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi di
          cui al comma 5, facenti parte di  un'impresa  verticalmente
          integrata. Ai gestori dei sistemi di  distribuzione  chiusi
          si  applicano  esclusivamente  le  norme   di   separazione
          contabile. 
              5-ter. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
          sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia  di
          obblighi di separazione in relazione a quanto previsto  dal
          comma 5-bis.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo  7  della  legge  9
          gennaio 1991, n.  10  (Norme  per  l'attuazione  del  Piano
          energetico  nazionale   in   materia   di   uso   razionale
          dell'energia, di risparmio energetico e di  sviluppo  delle
          fonti rinnovabili di energia): 
              "Art. 37. (Entrata in vigore delle norme del titolo  II
          e dei relativi decreti ministeriali). - 1. Le  disposizioni
          del presente titolo entrano in  vigore  centottanta  giorni
          dopo la data di pubblicazione della  presente  legge  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano
          alle denunce di inizio lavori  presentate  ai  comuni  dopo
          tale termine di entrata in vigore. 
              2. I decreti ministeriali di  cui  al  presente  titolo
          entrano in vigore centottanta giorni  dopo  la  data  della
          loro   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica italiana e si applicano alle denunce  di  inizio
          lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in
          vigore. 
              3. La legge 30 aprile 1976,  n.  373,  e  la  legge  18
          novembre 1983,  n.  645,  sono  abrogate.  Il  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 giugno  1977,  n.  1052,  si
          applica, in quanto compatibile con la presente legge,  fino
          all'adozione dei decreti di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art.
          4, al comma 1 dell'art. 30 e al comma 1 dell'art. 32.". 
          Comma 93. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  15  del  decreto
          legislativo  23  maggio  2000,  n.  164  (Attuazione  della
          direttiva 98/30/CE recante  norme  comuni  per  il  mercato
          interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L.
          17 maggio 1999, n. 144),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 15.  (Regime  di  transizione  nell'attivita'  di
          distribuzione). - 1. Entro il 1°(gradi) gennaio  2003  sono
          adottate dagli enti locali le deliberazioni di  adeguamento
          alle disposizioni del presente  decreto.  Tale  adeguamento
          avviene mediante l'indizione di gare per l'affidamento  del
          servizio ovvero attraverso la trasformazione delle gestioni
          in  societa'  di  capitali  o  in  societa'  cooperative  a
          responsabilita'  limitata,  anche  tra  dipendenti.   Detta
          trasformazione  puo'  anche  comportare  il   frazionamento
          societario. Ove l'adeguamento di cui al presente comma  non
          avvenga entro il termine indicato, provvede nei  successivi
          tre  mesi,  anche  attraverso  la  nomina  di  un   proprio
          delegato,  il   rappresentante   dell'ente   titolare   del
          servizio. Per gestioni associate o per ambiti a  dimensione
          sovracomunale, in  caso  di  inerzia,  la  regione  procede
          all'affidamento  immediato  del  servizio  mediante   gara,
          nominando a tal fine un commissario ad acta. 
              2. La trasformazione  in  societa'  di  capitali  delle
          aziende che gestiscono il  servizio  di  distribuzione  gas
          avviene con le modalita' di cui all'articolo 17, commi  51,
          52, 53, 56 e 57, della legge 15 maggio  1997,  n.  127.  Le
          stesse modalita' si applicano anche alla trasformazione  di
          aziende consortili, intendendosi  sostituita  al  consiglio
          comunale  l'assemblea  consortile.  In   questo   caso   le
          deliberazioni sono adottate a maggioranza  dei  componenti;
          gli enti locali che non intendono partecipare alla societa'
          hanno diritto  alla  liquidazione  sulla  base  del  valore
          nominale  iscritto  a  bilancio  della  relativa  quota  di
          capitale. L'ente titolare del servizio puo'  restare  socio
          unico delle societa'  di  cui  al  presente  comma  per  un
          periodo non superiore a due anni dalla trasformazione. 
              3.  Per  la  determinazione  della  quota  di  capitale
          sociale  spettante  a  ciascun  ente  locale,  socio  della
          societa'  risultante  dalla  trasformazione  delle  aziende
          consortili, si tiene conto esclusivamente  dei  criteri  di
          ripartizione  del  patrimonio  previsti  per  il  caso   di
          liquidazione dell'azienda consortile. 
              4. Con riferimento al  servizio  di  distribuzione  del
          gas, l'affidamento diretto a societa' controllate dall'ente
          titolare del servizio prosegue per i  periodi  indicati  ai
          commi 5 e 6, anche nel  caso  in  cui  l'ente  locale,  per
          effetto di operazioni di privatizzazione, abbia perduto  il
          controllo della societa'. 
              5.  Per  l'attivita'  di  distribuzione  del  gas,  gli
          affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata
          in  vigore  del  presente  decreto,  nonche'  quelli   alle
          societa'  derivate  dalla  trasformazione   delle   attuali
          gestioni,  proseguono  fino  alla  scadenza  stabilita,  se
          compresa entro i  termini  previsti  dal  comma  7  per  il
          periodo transitorio. Gli affidamenti e  le  concessioni  in
          essere per i quali non e' previsto un termine di scadenza o
          e' previsto un termine che supera il  periodo  transitorio,
          proseguono fino al completamento  del  periodo  transitorio
          stesso. In quest'ultimo caso, ai titolari degli affidamenti
          e delle concessioni in essere e' riconosciuto un  rimborso,
          a  carico  del  nuovo  gestore  ai  sensi   del   comma   8
          dell'articolo  14,  calcolato  nel   rispetto   di   quanto
          stabilito  nelle  convenzioni  o  nei  contratti,   purche'
          stipulati  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del
          regolamento di cui al decreto del Ministro  dello  sviluppo
          economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la
          coesione territoriale 12 novembre  2011,  n.  226,  e,  per
          quanto non desumibile dalla volonta'  delle  parti  nonche'
          per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni
          o  contratti,  in  base  alle  linee  guida  su  criteri  e
          modalita'  operative  per  la  valutazione  del  valore  di
          rimborso di cui all'articolo 4, comma 6, del  decreto-legge
          21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98. In ogni caso, dal  rimborso  di
          cui al presente comma sono detratti  i  contributi  privati
          relativi ai  cespiti  di  localita',  valutati  secondo  la
          metodologia della regolazione tariffaria  vigente.  Qualora
          il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del
          valore delle immobilizzazioni nette di localita'  calcolate
          nella  regolazione  tariffaria,  al  netto  dei  contributi
          pubblici  in  conto  capitale  e  dei  contributi   privati
          relativi ai cespiti di localita', l'ente locale  concedente
          trasmette le relative valutazioni di dettaglio  del  valore
          di rimborso all'Autorita' per l'energia elettrica,  il  gas
          ed  il  sistema  idrico  per  la   verifica   prima   della
          pubblicazione del bando di gara. Tale disposizione  non  si
          applica qualora l'ente locale concedente possa  certificare
          anche tramite un idoneo soggetto terzo  che  il  valore  di
          rimborso e' stato determinato  applicando  le  disposizioni
          contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico
          22 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  129
          del 6 giugno 2014, recante approvazione delle "Linee  Guida
          su criteri e modalita' applicative per la  valutazione  del
          valore di rimborso degli impianti di distribuzione del  gas
          naturale", e che lo scostamento del valore  di  rimborso  e
          del valore  delle  immobilizzazioni  nette,  al  netto  dei
          contributi pubblici in  conto  capitale  e  dei  contributi
          privati  relativi  ai  cespiti  di   localita',   aggregato
          d'ambito, non risulti superiore alla percentuale dell'8 per
          cento, purche' lo scostamento del singolo comune non superi
          il 20 per cento. Nel caso di valore delle  immobilizzazioni
          nette disallineate rispetto alle medie di  settore  secondo
          le definizioni dell'Autorita' per l'energia  elettrica,  il
          gas e il sistema idrico, il valore  delle  immobilizzazioni
          nette rilevante ai fini del calcolo  dello  scostamento  e'
          determinato applicando i criteri di valutazione parametrica
          definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica, il  gas  e
          il sistema idrico. La stazione appaltante tiene conto delle
          eventuali   osservazioni   dell'Autorita'   per   l'energia
          elettrica, il gas  ed  il  sistema  idrico  ai  fini  della
          determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando
          di gara.  I  termini  di  scadenza  previsti  dal  comma  3
          dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98, sono prorogati di ulteriori quattro  mesi.  Le  date
          limite di cui all'allegato  1  al  regolamento  di  cui  al
          decreto del Ministro dello sviluppo economico  12  novembre
          2011, n. 226, relative  agli  ambiti  ricadenti  nel  terzo
          raggruppamento  dello  stesso   allegato   1,   nonche'   i
          rispettivi termini  di  cui  all'articolo  3  del  medesimo
          regolamento, sono prorogati di quattro mesi.  Resta  sempre
          esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla
          conclusione anticipata del rapporto di gestione. 
              6.  Decorso  il  periodo  transitorio,  l'ente   locale
          procede all'affidamento del servizio secondo  le  modalita'
          previste dall'articolo 14. 
              7. Il periodo transitorio di cui al comma 5 e'  fissato
          in cinque anni a  decorrere  dal  31  dicembre  2000.  Tale
          periodo puo' essere  incrementato,  alle  condizioni  sotto
          indicate, in misura non superiore a: 
                a) un anno nel caso in  cui,  almeno  un  anno  prima
          dello scadere dei cinque  anni,  si  realizzi  una  fusione
          societaria    che    consenta    di    servire    un'utenza
          complessivamente  non  inferiore   a   due   volte   quella
          originariamente  servita  dalla  maggiore  delle   societa'
          oggetto di fusione; 
                b) due anni nel caso in cui, entro il termine di  cui
          alla lettera  a),  l'utenza  servita  risulti  superiore  a
          centomila clienti finali, o  il  gas  naturale  distribuito
          superi i cento  milioni  di  metri  cubi  all'anno,  ovvero
          l'impresa  operi  in  un   ambito   corrispondente   almeno
          all'intero territorio provinciale; 
                c) due anni nel caso in cui, entro il termine di  cui
          alla lettera a), il capitale privato costituisca almeno  il
          40% (per cento) del capitale sociale. 
              8. (abrogato). 
              9. Gli affidamenti e le concessioni in essere alla data
          di entrata in vigore del presente  decreto  sono  mantenuti
          per la durata in essi  stabilita  ove  questi  siano  stati
          attribuiti mediante gara, e comunque  per  un  periodo  non
          superiore a dodici anni a partire dal 31 dicembre 2000. 
              10. I  soggetti  titolari  degli  affidamenti  o  delle
          concessioni di cui al comma 5 del presente articolo possono
          partecipare  alle  prime  gare  per  ambiti   territoriali,
          indette a norma dell'articolo 14, comma  1,  successive  al
          periodo transitorio, su tutto  il  territorio  nazionale  e
          senza limitazioni, anche se, in Italia o  all'estero,  tali
          soggetti o le loro controllate, controllanti o  controllate
          da una medesima controllante  gestiscono  servizi  pubblici
          locali, anche diversi dalla distribuzione di gas  naturale,
          in virtu' di affidamento diretto o di una procedura non  ad
          evidenza pubblica. Per le prime gare di cui  sopra  non  si
          applicano le disposizioni dell'articolo 4,  comma  33,  del
          decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,  convertito  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre  2011,  n.  148,  e
          successive modifiche e integrazioni.  Per  i  soggetti  che
          devono essere costituiti o trasformati ai sensi  dei  commi
          1, 2, e 3 del presente  articolo,  la  partecipazione  alle
          prime gare successive al periodo transitorio, su  tutto  il
          territorio nazionale e' consentita  a  partire  dalla  data
          dell'avvenuta costituzione o trasformazione. 
              10-bis. Per le concessioni e gli affidamenti in  essere
          per  la  realizzazione  delle  reti  e  la  gestione  della
          distribuzione del gas  metano  ai  sensi  dell'articolo  11
          della  legge  28  novembre  1980,  n.  784,  e   successive
          modificazioni, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997,
          n. 266, come modificato dall'articolo  28  della  legge  17
          maggio 1999, n. 144, il  periodo  transitorio  disciplinato
          dal comma 7 e il periodo di cui al  comma  9  del  presente
          articolo decorrono, tenuto conto del tempo necessario  alla
          costruzione delle reti, decorsi quattro anni dalla data  di
          entrata in vigore del decreto del Ministero del tesoro, del
          bilancio e della programmazione  economica  di  concessione
          del contributo.". 
          Comma 94. 
              - Si riporta il  testo  del  comma  2  dell'articolo  9
          regolamento di cui al decreto del Ministro  dello  sviluppo
          economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la
          coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226 (Regolamento
          per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per
          l'affidamento del  servizio  della  distribuzione  del  gas
          naturale,   in   attuazione   dell'articolo   46-bis    del
          decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge,
          con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222): 
              "Art. 9. (Bando di gara e Disciplinare di gara). 
              (Omissis). 
              2. La stazione appaltante invia all'Autorita',  secondo
          modalita' stabilite dall'Autorita', il bando  di  gara,  il
          disciplinare  di  gara  e  le  linee  guida  programmatiche
          d'ambito con le condizioni minime di sviluppo, insieme alla
          nota giustificativa di cui al  comma  1.  L'Autorita'  puo'
          inviare entro 30 giorni proprie osservazioni alla  stazione
          appaltante. 
              (Omissis).". 
          Comma 95. 
              - Si riporta il testo delle lettere a., b., c. e d. del
          comma 6 dell'articolo 10 del citato regolamento di  cui  al
          decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  e   del
          Ministro per i  rapporti  con  le  regioni  e  la  coesione
          territoriale 12 novembre 2011, n. 226: 
              "Art. 10. (Requisiti per la partecipazione alla gara). 
              (Omissis). 
              6. I soggetti partecipanti alla gara devono possedere i
          seguenti requisiti di capacita' tecnica: 
                a. Iscrizione al registro delle imprese della  Camera
          di commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  con
          capacita'   di   operare   nell'ambito   dei   servizi   di
          distribuzione gas; oppure, per i soggetti  aventi  sede  in
          uno Stato dell'Unione Europea diverso dall'Italia,  analoga
          iscrizione   in   registri   professionali   di   organismi
          equivalenti; 
                b. Esperienza gestionale da dimostrare in base a: 
                b1.  titolarita'  di  concessioni  di   impianti   di
          distribuzione del gas naturale per un numero complessivo di
          clienti pari almeno al 50% del numero di clienti  effettivi
          dell'ambito oggetto della gara,  da  possedere  al  momento
          della partecipazione alla gara o  precedentemente,  purche'
          in data non  anteriore  a  18  mesi  dalla  scadenza  della
          presentazione della domanda di  partecipazione  alla  gara.
          Nella  prima  gara  di  ciascun  ambito   le   imprese   di
          distribuzione di gas naturale che alla data di  entrata  in
          vigore  del   presente   regolamento   sono   titolari   di
          concessioni che  servono  il  50%  del  numero  di  clienti
          effettivi  dell'ambito  oggetto  di  gara   soddisfano   il
          presente requisito; 
                b2. in alternativa al punto b1. rispetto di  tutti  e
          tre i seguenti requisiti: 
                  b.2.1. titolarita' di concessioni  di  impianti  di
          distribuzione   di   gas   naturale,   da   possedere   non
          anteriormente a 36 mesi dalla scadenza della  presentazione
          della domanda di partecipazione alla gara, o, da almeno  18
          mesi dalla scadenza della presentazione  della  domanda  di
          partecipazione alla gara,  titolarita'  di  concessioni  di
          impianti  di  distribuzione  di  GPL,  oppure  di   miscela
          aria-propano, di energia elettrica, o di acqua  o  di  reti
          urbane di teleriscaldamento Nella  prima  gara  di  ciascun
          ambito le imprese di distribuzione di gas naturale che alla
          data di entrata in vigore  del  presente  regolamento  sono
          titolari di  concessioni  di  gas  naturale  soddisfano  il
          presente requisito; 
                  b.2.2.  dimostrazione   di   avere,   dal   momento
          dell'affidamento  del  primo  impianto,  la  capacita'   di
          gestire  gli  impianti  di  distribuzione  gas  dell'ambito
          oggetto di gara, fornendo in particolare  la  dimostrazione
          di: 
                    b.2.2.1. disponibilita'  di  strutture,  mezzi  e
          personale a  livello  manageriale  per  la  gestione  delle
          situazioni di emergenze gas (pronto intervento e  incidenti
          gas); 
                    b.2.2.2. disponibilita' di  personale  a  livello
          manageriale e di funzione  centrale,  di  strutture,  quali
          sale controllo, di mezzi tecnici e di  sistemi  informativi
          adeguati a garantire il monitoraggio,  il  controllo  e  lo
          sviluppo della rete gas dell'ambito di gara e a gestire  le
          operazioni  previste   dal   codice   di   rete   tipo   di
          distribuzione   gas   approvato    dall'Autorita',    quali
          l'allacciamento e l'attivazione di nuove utenze, il  cambio
          di fornitore,  gli  altri  servizi  richiesti  dall'utenza,
          l'allocazione del gas  alle  societa'  di  vendita  e  alle
          singole utenze, per un numero  di  clienti  pari  a  quello
          dell'ambito oggetto di gara; 
                  b.2.3. esperienza di almeno cinque anni nel settore
          gas e nella funzione specifica  per  i  responsabili  delle
          funzioni  di  ingegneria,   vettoriamento,   qualita'   del
          servizio e gestione operativa dell'impresa, risultante  dai
          curriculum vitae allegati all'offerta; 
                c. Possesso di certificazione di  qualita'  aziendale
          UNI ISO 9001 conseguita nella gestione di infrastrutture  a
          rete energetiche o idriche; 
                d.  Esperienza  di  operare  in  conformita'  con  la
          regolazione   di   sicurezza,   da   dimostrare    mediante
          predisposizione di procedure di gestione  delle  operazioni
          di sicurezza nel rispetto  delle  norme  tecniche  vigenti,
          come  previste   all'articolo   12,   comma   12.8,   della
          Regolazione della qualita' dei servizi di  distribuzione  e
          misura del gas 2014-2019, Allegato  A  della  deliberazione
          574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni. 
              (Omissis).". 
          Comma 96. 
              - Si riporta il testo del  comma  558  dell'articolo  2
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2008),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "558. A decorrere  dal  1°  gennaio  2018,  i  soggetti
          titolari, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo
          23 maggio 2000, n. 164, di concessioni per  l'attivita'  di
          stoccaggio  del  gas  naturale  in  giacimenti   o   unita'
          geologiche     profonde,     o     comunque     autorizzati
          all'installazione e all'esercizio di nuovi stabilimenti  di
          stoccaggio di  gas  naturale,  corrispondono  alle  regioni
          nelle  quali  hanno  sede  i   relativi   stabilimenti   di
          stoccaggio, a titolo  di  contributo  compensativo  per  il
          mancato uso alternativo del territorio,  un  importo  annuo
          pari a 0,001 centesimi di euro per kWh  di  spazio  offerto
          per il servizio di stoccaggio.". 
              -  La  citata  legge  24  dicembre  2007,  n.  244   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28  dicembre  2007,  n.
          300, S.O. 
          Comma 97. 
              - Il testo del comma 558 dell'articolo 2 della legge 24
          dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2008), come modificato dalla presente legge  e'
          riportato in nota al comma 96. 
          Comma 98. 
              - Si riporta il testo del comma 17 dell'articolo 83-bis
          del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112  (Disposizioni
          urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria), come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art. 83-bis. (Tutela della sicurezza stradale e  della
          regolarita' del  mercato  dell'autotrasporto  di  cose  per
          conto di terzi). 
              (Omissis). 
              17. Al  fine  di  garantire  il  pieno  rispetto  delle
          disposizioni dell'ordinamento  comunitario  in  materia  di
          tutela della concorrenza e  di  assicurare  il  corretto  e
          uniforme  funzionamento  del  mercato,  l'installazione   e
          l'esercizio di un impianto di distribuzione  di  carburanti
          non possono essere subordinati alla  chiusura  di  impianti
          esistenti  ne'  al  rispetto  di  vincoli,  con   finalita'
          commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze
          minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o  superfici
          minime commerciali o che pongono  restrizioni  od  obblighi
          circa la possibilita' di offrire, nel medesimo  impianto  o
          nella stessa area, attivita' e servizi  integrativi  o  che
          prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di piu'
          tipologie  di  carburanti,  ivi  incluso  il   metano   per
          autotrazione, se  tale  ultimo  obbligo  comporta  ostacoli
          tecnici o oneri economici  eccessivi  e  non  proporzionali
          alle finalita' dell'obbligo, come individuati  da  apposito
          decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentite
          l'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato  e  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          tenuto conto delle esigenze di  sviluppo  del  mercato  dei
          combustibili   alternativi   ai   sensi   della   direttiva
          2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  22
          ottobre 2014.". 
              - La legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge,
          con modificazioni, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
          112,  recante  disposizioni   urgenti   per   lo   sviluppo
          economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
          stabilizzazione della finanza pubblica  e  la  perequazione
          tributaria)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  21
          agosto 2008, n. 195, S.O. 
              -  La  direttiva  22/10/2014,  n.   2014/94/UE,   sulla
          realizzazione  di  un'infrastruttura  per  i   combustibili
          alternativi  e'   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea 28 ottobre 2014, n. L 307. 
          Comma 99. 
              - Il  testo  del  comma  17  dell'articolo  83-bis  del
          decreto legge 25 giugno del  2008,  n.112,  convertito  con
          modificazioni   dalla   legge   6   agosto   2008,    n.133
          (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria),  come
          modificato dalla presente legge e'  riportato  in  nota  al
          comma 98. 
          Comma 100. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 51 della  legge  23
          luglio  2009,  n.  99  (Disposizioni  per  lo  sviluppo   e
          l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in  materia
          di energia): 
              "Art. 51. (Misure per la conoscibilita' dei prezzi  dei
          carburanti). -  1.  Al  fine  di  favorire  la  piu'  ampia
          diffusione delle informazioni  sui  prezzi  dei  carburanti
          praticati da ogni  singolo  impianto  di  distribuzione  di
          carburanti   per   autotrazione   sull'intero    territorio
          nazionale, e' fatto obbligo a chiunque eserciti l'attivita'
          di vendita al pubblico di carburante per  autotrazione  per
          uso  civile  di  comunicare  al  Ministero  dello  sviluppo
          economico  i  prezzi  praticati  per  ogni   tipologia   di
          carburante per autotrazione commercializzato. 
              2. Il Ministro dello sviluppo  economico,  con  proprio
          decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, individua secondo  criteri  di
          gradualita' e sostenibilita' le decorrenze dell'obbligo  di
          cui al comma 1 e definisce i criteri e le modalita' per  la
          comunicazione delle informazioni di  prezzo  da  parte  dei
          gestori  degli   impianti,   per   l'acquisizione   ed   il
          trattamento dei suddetti prezzi dei carburanti, nonche' per
          la loro  pubblicazione  sul  sito  internet  del  Ministero
          medesimo  ovvero  anche  attraverso  altri   strumenti   di
          comunicazione atti a favorire la piu' ampia  diffusione  di
          tali informazioni presso i  consumatori.  Dall'applicazione
          delle disposizioni di cui  al  presente  comma  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica  e
          le attivita' ivi  previste  devono  essere  svolte  con  le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente. 
              3. In caso di omessa comunicazione o quando  il  prezzo
          effettivamente praticato sia superiore a quello  comunicato
          dal singolo impianto di distribuzione di cui al comma 1, si
          applica  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  di   cui
          all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31  marzo
          1998, n. 114, da irrogare con le modalita' ivi previste.". 
              - Il capo V del codice dell'Amministrazione digitale di
          cui  al  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82   e'
          rubricato: "Dati delle pubbliche amministrazioni e  servizi
          in rete". 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. 
          Comma 101. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  decreto
          legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione  del
          sistema  di   distribuzione   dei   carburanti,   a   norma
          dell'articolo 4, comma 4, lettera c),  della  L.  15  marzo
          1997, n. 59): 
              "Art. 1. (Norme per liberalizzare la distribuzione  dei
          carburanti). - 1. L'installazione e l'esercizio di impianti
          di distribuzione  dei  carburanti,  di  seguito  denominati
          «impianti», sono  attivita'  liberamente  esercitate  sulla
          base dell'autorizzazione  di  cui  al  comma  2  e  con  le
          modalita'  di  cui  al  presente  decreto.  Il  regime   di
          concessione  di  cui  all'articolo   16,   comma   1,   del
          decreto-legge 26 ottobre  1970,  n.  745,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, cessa
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto.  Le
          regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
          e Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente decreto
          secondo  le  previsioni  dei  rispettivi  statuti  e  delle
          relative norme di attuazione. 
              2.  L'attivita'  di  cui  al  comma   1   e'   soggetta
          all'autorizzazione del comune in cui  essa  e'  esercitata.
          L'autorizzazione   e'   subordinata   esclusivamente   alla
          verifica della  conformita'  alle  disposizioni  del  piano
          regolatore,  alle   prescrizioni   fiscali   e   a   quelle
          concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e  stradale,
          alle  disposizioni  per  la  tutela  dei  beni  storici   e
          artistici, nonche' alle norme  di  indirizzo  programmatico
          delle  regioni.  Insieme   all'autorizzazione   il   comune
          rilascia  le  concessioni  edilizie  necessarie  ai   sensi
          dell'articolo  2.  L'autorizzazione   e'   subordinata   al
          rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi  secondo
          le  procedure  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. 
              3. Il richiedente trasmette al comune, unitamente  alla
          domanda di autorizzazione, un'analitica  autocertificazione
          corredata della documentazione prescritta dalla legge e  di
          una perizia  giurata,  redatta  da  un  ingegnere  o  altro
          tecnico  competente  per  la  sottoscrizione  del  progetto
          presentato, abilitato ai sensi delle  specifiche  normative
          vigenti  nei  Paesi  dell'Unione  europea,  attestanti   il
          rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 e dei criteri
          di cui all'articolo 2, comma 1.  Trascorsi  novanta  giorni
          dal ricevimento degli atti, la domanda si considera accolta
          se non e' comunicato al richiedente il diniego. Il sindaco,
          sussistendo ragioni di pubblico interesse,  puo'  annullare
          l'assenso    illegittimamente    formatosi,    salvo    che
          l'interessato provveda a sanare i  vizi  entro  il  termine
          fissato dal comune stesso. 
              4. In caso di trasferimento  della  titolarita'  di  un
          impianto, le parti ne danno comunicazione al  comune,  alla
          regione e all'ufficio tecnico  di  finanza  entro  quindici
          giorni. 
              5. Le concessioni di cui all'articolo 16, comma 1,  del
          decreto-legge 26 ottobre  1970,  n.  745,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034,  sono
          convertite di diritto in autorizzazione ai sensi del  comma
          2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2,
          i soggetti gia' titolari di concessione,  senza  necessita'
          di   alcun   atto   amministrativo,   possono    proseguire
          l'attivita', dandone comunicazione al comune, alla  regione
          e al competente ufficio tecnico di  finanza.  Le  verifiche
          sull'idoneita'  tecnica  degli  impianti  ai   fini   della
          sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento
          del collaudo e non oltre  quindici  anni  dalla  precedente
          verifica. Gli impianti in esercizio alla data di entrata in
          vigore del presente decreto legislativo sono sottoposti dal
          comune  a  verifica,  comprendente  anche  i   profili   di
          incompatibilita' di cui all'articolo 3, comma  2,  entro  e
          non oltre il 30 giugno 1998. Le risultanze concernenti tali
          verifiche sono comunicate all'interessato e trasmesse  alla
          regione, al  competente  ufficio  tecnico  di  finanza,  al
          Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato
          ed al Ministero dell'ambiente,  anche  ai  fini  di  quanto
          previsto dall'articolo 3, comma 2.  Restano  esclusi  dalle
          verifiche di cui al presente comma  gli  impianti  inseriti
          dal titolare nei programmi di chiusura e smantellamento  di
          cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, fermi restando i poteri
          di intervento in caso di rischio sanitario o ambientale. Il
          controllo, la verifica e la certificazione  concernenti  la
          sicurezza  sanitaria  necessaria  per   le   autorizzazioni
          previste dal presente articolo sono effettuati dall'azienda
          sanitaria  locale  competente  per  territorio,  ai   sensi
          dell'articolo 7 del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
          n. 502, e successive modifiche e integrazioni. 
              6. La gestione degli impianti puo' essere affidata  dal
          titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, di  seguito
          denominati  gestori,  mediante  contratti  di  durata   non
          inferiore  a  sei  anni  aventi  per  oggetto  la  cessione
          gratuita dell'uso di tutte le attrezzature fisse  e  mobili
          finalizzate alla distribuzione di  carburanti  per  uso  di
          autotrazione, secondo le modalita'  e  i  termini  definiti
          dagli   accordi   interprofessionali   stipulati   fra   le
          associazioni di categoria piu' rappresentative,  a  livello
          nazionale, dei gestori e dei titolari  dell'autorizzazione.
          Gli altri aspetti contrattuali e commerciali sono  regolati
          in conformita' con i predetti accordi interprofessionali. I
          medesimi  accordi  interprofessionali   si   applicano   ai
          titolari  di  autorizzazione  e  ai  gestori;   essi   sono
          depositati  presso   il   Ministero   dell'industria,   del
          commercio   e   dell'artigianato   che   ne   assicura   la
          pubblicita'.  Gli  accordi  interprofessionali  di  cui  al
          presente  comma  prevedono  un  tentativo  obbligatorio  di
          conciliazione delle controversie  contrattuali  individuali
          secondo le modalita' e i termini ivi definiti. Il  Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   su
          richiesta di una delle parti,  esperisce  un  tentativo  di
          mediazione delle vertenze collettive. 
              6-bis. Il contratto di  cessione  gratuita  di  cui  al
          comma 6 comporta la stipula di un contratto  di  fornitura,
          ovvero di somministrazione, dei carburanti. 
              7. I contratti di affidamento in uso  gratuito  di  cui
          all'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n.  745,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre
          1970, n. 1034, tra concessionari e gestori  esistenti  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto  legislativo
          restano in vigore fino alla loro scadenza, anche in caso di
          trasferimento della titolarita' del  relativo  impianto.  A
          tali contratti si applicano le norme contenute nel comma  6
          per quanto riguarda la conciliazione delle controversie.