art. 1 note (parte 3)

           	
				
 
              8. Gli aspetti relativi agli acquisti in esclusiva sono
          disciplinati  in  conformita'  alle  disposizioni  adottate
          dall'Unione europea. 
              9.    Nell'area    dell'impianto     possono     essere
          commercializzati,  previa  comunicazione  al  comune,  alle
          condizioni previste dai contratti di cui al comma 6  e  nel
          rispetto  delle  vigenti  norme  in  materia  sanitaria   e
          ambientale, altri  prodotti  secondo  quanto  previsto  con
          decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
          dell'artigianato. 
              Gli interventi di ordinaria  e  minuta  manutenzione  e
          riparazione dei veicoli a motore di cui  agli  articoli  1,
          comma 2, secondo periodo, e 6 della legge 5 febbraio  1992,
          n.  122,  possono  essere  effettuati  dai  gestori   degli
          impianti. 
              10. Ogni pattuizione contraria al presente articolo  e'
          nulla  di  diritto.  Le  clausole  previste  dal   presente
          articolo  sono  di  diritto  inserite  nel   contratto   di
          gestione, anche in  sostituzione  delle  clausole  difformi
          apposte dalle parti.". 
          Comma 102. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 47 del testo  unico
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa -Testo A): 
              "Art. 47 (R). Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta'. 
              1. L'atto di  notorieta'  concernente  stati,  qualita'
          personali  o  fatti  che   siano   a   diretta   conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38. 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. (R) 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  Giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.". 
          Comma 105. 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, S.O. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  6  del  decreto
          legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione  del
          sistema  di   distribuzione   dei   carburanti,   a   norma
          dell'articolo 4, comma 4, lettera c),  della  L.  15  marzo
          1997, n. 59): 
              "Art. 6. (Fondo per la razionalizzazione della rete). -
          1. E' costituito presso la cassa conguaglio  GPL  il  Fondo
          per la razionalizzazione della rete  di  distribuzione  dei
          carburanti  nel  quale   confluiscono   i   fondi   residui
          disponibili  nel  conto  economico   avente   la   medesima
          denominazione, istituito ai sensi del provvedimento CIP  n.
          18 del  12  settembre  1989  e  successive  integrazioni  e
          modificazioni. Tale Fondo sara'  integrato,  per  gli  anni
          1998, 1999 e 2000, attraverso un  contributo  calcolato  su
          ogni  litro  di  carburante  per   autotrazione   (benzine,
          gasolio,  GPL  e  metano)   venduto   negli   impianti   di
          distribuzione, pari a lire tre a  carico  dei  titolari  di
          concessione o autorizzazione e una lira carico dei gestori.
          Tali disponibilita' sono utilizzate per la  concessione  di
          indennizzi, per la chiusura di impianti, ai  gestori  e  ai
          titolari  di  autorizzazione  o  concessione,  secondo   le
          condizioni, le modalita' e i termini stabiliti dal Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato   con
          proprio decreto, da emanare  entro  sessanta  giorni  dalla
          data  di   entrata   in   vigore   del   presente   decreto
          legislativo". 
          Comma 106. 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo  7  del
          decreto legislativo 31 dicembre 2012,  n.  249  (Attuazione
          della direttiva 2009/119/CE che  stabilisce  l'obbligo  per
          gli Stati membri di mantenere un livello minimo  di  scorte
          di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi): 
              "Art. 7. (Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano). -
          1. Al fine di contribuire ad assicurare  la  disponibilita'
          di     scorte     petrolifere     e     la     salvaguardia
          dell'approvvigionamento   petrolifero,   sono    attribuite
          all'Acquirente  unico  S.p.A.  anche  le  funzioni   e   le
          attivita' di Organismo centrale di stoccaggio italiano,  di
          seguito OCSIT, ad eccezione di quelle di  cui  all'articolo
          21. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico,  da
          adottare entro 180 giorni dalla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto,  al  fine  di  garantire  efficienza,
          efficacia   ed   economicita'   dell'operato    dell'OCSIT,
          sottoposto per le funzioni di cui al presente decreto, alla
          vigilanza  dello  stesso  Ministero,  sono   adottati   gli
          indirizzi per l'esercizio delle funzioni dell'OCSIT,  sulla
          base del piano da quest'ultimo  predisposto,  per  definire
          gli obiettivi, priorita', strumenti operativi  e  modalita'
          di utilizzo delle risorse destinate al servizio. 
              (Omissis).". 
              - Il testo dell'articolo 6 del decreto  legislativo  11
          febbraio 1998, n.  32  (Razionalizzazione  del  sistema  di
          distribuzione dei  carburanti,  a  norma  dell'articolo  4,
          comma 4, lettera c), della L. 15 marzo  1997,  n.  59),  e'
          riportato in nota al comma 105. 
              - Si riporta il testo  del  comma  6  dell'articolo  27
          della legge 23 luglio 2009,  n.  99  (Disposizioni  per  lo
          sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,  nonche'
          in materia di energia): 
              "Art. 27. (Misure per la sicurezza e  il  potenziamento
          del settore energetico). 
              (Omissis). 
              6. La gestione in regime di  separazione  contabile  ed
          amministrativa del fondo bombole per metano,  di  cui  alla
          legge 8 luglio 1950, n. 640,  e  le  funzioni  dell'Agenzia
          nazionale delle scorte di riserva, di  cui  all'articolo  8
          del decreto legislativo  11  febbraio  1998,  n.  32,  sono
          attribuite alla  cassa  conguaglio  GPL  (gas  di  petrolio
          liquefatto),  di  cui   al   provvedimento   del   Comitato
          interministeriale dei prezzi  n.  44/1977  del  28  ottobre
          1977. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo del  27
          decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (Attuazione delle
          direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e  2008/92/CE  relative  a
          norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica,
          del gas naturale  e  ad  una  procedura  comunitaria  sulla
          trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di
          gas e  di  energia  elettrica,  nonche'  abrogazione  delle
          direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE): 
              "Art. 27. (Disposizioni sullo stoccaggio). 
              (Omissis). 
              5. Al fine di garantire la sicurezza delle forniture di
          gas  naturale  utilizzato   come   carburante,   la   cassa
          conguaglio GPL, di cui al provvedimento CIP n.  44  del  28
          ottobre 1977, esercita  le  competenze  relative  al  fondo
          bombole per metano e alla sua gestione, di cui alla legge 8
          luglio 1950, n. 640, e alla legge 7 giugno 1990, n. 145, ad
          essa trasferite ai sensi dell'articolo 27,  commi  3  e  6,
          della legge 23 luglio 2009, n. 99, mediante il comitato  di
          gestione del fondo bombole per metano  di  cui  alle  leggi
          citate. Sono fatti  salvi  gli  atti  amministrativi  e  di
          gestione adottati  dallo  stesso  comitato  e  dalla  cassa
          conguaglio GPL fino alla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. Il Ministro dello sviluppo economico, con
          proprio decreto, da adottare  entro  novanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente  decreto,  nomina  i
          componenti  del  comitato  di  cui   al   presente   comma,
          riducendone il numero di due unita'. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12  della  legge  8
          luglio 1950, n. 640 (Disciplina delle bombole per metano): 
              "Art. 12. 
              I corrispettivi previsti dagli articoli  9  e  10  sono
          determinati  da  un  Comitato  nominato  con  decreto   del
          Ministro per l'industria e commercio,  di  concerto  con  i
          Ministri per il tesoro e per le finanze, composto di: 
                1) un rappresentante del Ministero  dell'industria  e
          del commercio; 
                2) un rappresentante del Ministero del tesoro; 
                3) un rappresentante del Ministero delle finanze; 
                4) un rappresentante del Ministero dei trasporti; 
                5) un rappresentante del  Comitato  interministeriale
          dei prezzi; 
                6) due rappresentanti dell'Ente Nazionale Metano; 
                7) un produttore di gas metano; 
                8) un distributore o trasportatore di gas metano; 
                9) due proprietari di bombole. 
              - Il decreto di nomina designa  il  presidente  che  e'
          scelto fra i membri di cui ai numeri 1,  2,  3,  4,  5  del
          comma precedente.". 
          Comma 109. 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, S.O. 
              - Il testo dell'articolo 6 del decreto  legislativo  11
          febbraio 1998, n. 32, e' riportato in nota ai commi  105  e
          106. 
          Comma 110. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 76 del testo  unico
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa (Testo A)): 
              "Art. 76 (L). Norme penali. 
              1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma  atti
          falsi o ne fa uso nei  casi  previsti  dal  presente  testo
          unico e' punito ai sensi del codice penale  e  delle  leggi
          speciali in materia. 
              2. L'esibizione di un atto  contenente  dati  non  piu'
          rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 
              3. Le dichiarazioni sostitutive  rese  ai  sensi  degli
          articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese  per  conto  delle
          persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate
          come fatte a pubblico ufficiale. 
              4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi
          per  ottenere  la  nomina  ad   un   pubblico   ufficio   o
          l'autorizzazione all'esercizio di una professione  o  arte,
          il  giudice,  nei   casi   piu'   gravi,   puo'   applicare
          l'interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici  o  dalla
          professione e arte.". 
          Comma 112. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4 del codice di cui
          al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
          della strada): 
              "Art. 4. (Delimitazione del centro abitato).  -  1.  Ai
          fini dell'attuazione della  disciplina  della  circolazione
          stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  del  presente  codice,  provvede   con
          deliberazione della Giunta alla  delimitazione  del  centro
          abitato. 
              2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato
          come definito dall'art. 3 e' pubblicata  all'albo  pretorio
          per trenta  giorni  consecutivi;  ad  essa  viene  allegata
          idonea cartografia nella quale sono evidenziati  i  confini
          sulle strade di accesso.". 
              - Si riporta il testo dei numeri 2) e 7)  del  comma  1
          dell'articolo 3 del codice di cui al decreto legislativo 30
          aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada): 
              "Art. 3. (Definizioni stradali e di traffico). - 1.  Ai
          fini delle presenti norme le denominazioni  stradali  e  di
          traffico hanno i seguenti significati: 
              1) (Omissis). 
              2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei
          veicoli,  salvo  quelli  in  servizio   di   emergenza,   i
          velocipedi e i veicoli al servizio di persone con  limitate
          o impedite capacita' motorie, nonche' eventuali deroghe per
          i veicoli ad emissioni zero  aventi  ingombro  e  velocita'
          tali  da  poter  essere  assimilati   ai   velocipedi.   In
          particolari  situazioni  i   comuni   possono   introdurre,
          attraverso  apposita  segnalazione,  ulteriori  restrizioni
          alla circolazione su aree pedonali 
              3) - 6) (Omissis). 
              7)  Carreggiata:  parte  della  strada  destinata  allo
          scorrimento dei veicoli; essa e' composta  da  una  o  piu'
          corsie di marcia ed, in genere, e' pavimentata e delimitata
          da strisce di margine. 
              (Omissis). 
              " 
          Comma 113. 
              - Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo
          codice della strada) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          30 settembre 1993, n. 230, S.O. 
              - Il testo del numero 7 del comma 1 dell'articolo  3  e
          il testo dell'articolo 4  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n.  285.  (Nuovo  codice  della
          strada) sono riportati in nota al comma 112. 
          Comma 116. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  20
          febbraio 2001, n. 42, S.O. 
          Comma 117. 
              -  Il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  12
          febbraio  2015,  n.   31   (Regolamento   recante   criteri
          semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e
          bonifica   dei   punti   vendita   carburanti,   ai   sensi
          dell'articolo 252,  comma  4,  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          23 marzo 2015, n. 68. 
          Comma 118. 
              -  Il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  12
          febbraio  2015,  n.   31   (Regolamento   recante   criteri
          semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e
          bonifica   dei   punti   vendita   carburanti,   ai   sensi
          dell'articolo 252,  comma  4,  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          23 marzo 2015, n. 68. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  246  del  decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale): 
              "Art. 246. (Accordi di  programma).  -  1.  I  soggetti
          obbligati agli interventi di cui al presente  titolo  ed  i
          soggetti altrimenti interessati hanno diritto  di  definire
          modalita' e tempi di esecuzione degli  interventi  mediante
          appositi accordi di programma  stipulati,  entro  sei  mesi
          dall'approvazione del documento di analisi  di  rischio  di
          cui all'articolo 242, con le amministrazioni competenti  ai
          sensi delle disposizioni di cui al presente titolo. 
              2. Nel caso in cui vi siano soggetti  che  intendano  o
          siano tenuti a provvedere alla contestuale bonifica di  una
          pluralita' di siti che interessano il  territorio  di  piu'
          regioni, i tempi  e  le  modalita'  di  intervento  possono
          essere  definiti  con   appositi   accordi   di   programma
          stipulati,  entro   dodici   mesi   dall'approvazione   del
          documento di analisi di rischio di  cui  all'articolo  242,
          con le regioni interessate. 
              3. Nel caso in cui vi siano soggetti  che  intendano  o
          siano tenuti a provvedere alla contestuale bonifica di  una
          pluralita'  di  siti  dislocati  su  tutto  il   territorio
          nazionale  o  vi  siano  piu'  soggetti  interessati   alla
          bonifica di un medesimo  sito  di  interesse  nazionale,  i
          tempi e le modalita' di intervento possono essere  definiti
          con accordo di programma da stipularsi, entro diciotto mesi
          dall'approvazione del documento di analisi  di  rischio  di
          cui all'articolo 242, con il Ministro dell'ambiente e della
          tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri
          della salute e delle attivita' produttive, d'intesa con  la
          Conferenza Stato-regioni.". 
          Comma 120. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  221  del  decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale), come modificato dalla presente legge: 
              "Art.   221.   (Obblighi   dei   produttori   e   degli
          utilizzatori). - 1. I produttori e  gli  utilizzatori  sono
          responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale
          degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati  dal
          consumo dei propri prodotti. 
              2. Nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 205
          e 220 e del Programma di cui all'articolo 225, i produttori
          e gli utilizzatori, su richiesta del gestore del servizio e
          secondo quanto previsto dall'accordo di  programma  di  cui
          all'articolo 224, comma 5, adempiono all'obbligo del ritiro
          dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti  al
          servizio pubblico della stessa natura e  raccolti  in  modo
          differenziato. A tal  fine,  per  garantire  il  necessario
          raccordo  con   l'attivita'   di   raccolta   differenziata
          organizzata dalle pubbliche amministrazioni e per le  altre
          finalita' indicate nell'articolo 224, i  produttori  e  gli
          utilizzatori partecipano al Consorzio nazionale imballaggi,
          salvo il caso in cui venga adottato uno dei sistemi di  cui
          al comma 3, lettere a) e c) del presente articolo. 
              3. Per adempiere agli  obblighi  di  riciclaggio  e  di
          recupero  nonche'  agli  obblighi   della   ripresa   degli
          imballaggi  usati  e  della   raccolta   dei   rifiuti   di
          imballaggio secondari e terziari su  superfici  private,  e
          con riferimento all'obbligo del ritiro, su indicazione  del
          Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224, dei
          rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio  pubblico,  i
          produttori possono alternativamente: 
                a)  organizzare   autonomamente,   anche   in   forma
          collettiva, la gestione dei propri rifiuti  di  imballaggio
          sull'intero territorio nazionale; 
                b) aderire ad uno dei consorzi  di  cui  all'articolo
          223; 
                c) attestare sotto la propria responsabilita' che  e'
          stato messo in atto un sistema di restituzione  dei  propri
          imballaggi, mediante  idonea  documentazione  che  dimostri
          l'autosufficienza del sistema, nel rispetto dei  criteri  e
          delle modalita' di cui ai commi 5 e 6. 
              4. Ai fini di cui al  comma  3  gli  utilizzatori  sono
          tenuti  a  consegnare  gli  imballaggi  usati  secondari  e
          terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in
          un luogo di raccolta organizzato dai produttori e  con  gli
          stessi  concordato.  Gli  utilizzatori   possono   tuttavia
          conferire al servizio  pubblico  i  suddetti  imballaggi  e
          rifiuti di imballaggio nei  limiti  derivanti  dai  criteri
          determinati ai sensi dell'articolo 195,  comma  2,  lettera
          e). 
              5. I produttori che non intendono aderire al  Consorzio
          Nazionale Imballaggi e a un Consorzio di  cui  all'articolo
          223,  devono  presentare  all'Osservatorio  nazionale   sui
          rifiuti il progetto del sistema di cui al comma 3,  lettere
          a) o c)  richiedendone  il  riconoscimento  sulla  base  di
          idonea documentazione.  Il  progetto  va  presentato  entro
          novanta   giorni   dall'assunzione   della   qualifica   di
          produttore ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera  r)
          o prima del  recesso  da  uno  dei  suddetti  Consorzi.  Il
          recesso e', in ogni caso, efficace solo dal momento in cui,
          intervenuto il riconoscimento,  l'Osservatorio  accerti  il
          funzionamento  del  sistema  e  ne  dia  comunicazione   al
          Consorzio.  L'obbligo  di   corrispondere   il   contributo
          ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h), e'
          sospeso  a  seguito  dell'intervenuto  riconoscimento   del
          progetto sulla base di  idonea  documentazione  e  sino  al
          provvedimento definitivo che accerti il funzionamento o  il
          mancato funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al
          Consorzio. Per  ottenere  il  riconoscimento  i  produttori
          devono dimostrare di aver organizzato  il  sistema  secondo
          criteri di efficienza, efficacia ed  economicita',  che  il
          sistema sara' effettivamente ed autonomamente funzionante e
          che  sara'  in  grado  di  conseguire,  nell'ambito   delle
          attivita'  svolte,  gli  obiettivi   di   recupero   e   di
          riciclaggio di cui all'articolo 220.  I  produttori  devono
          inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti  finali
          degli  imballaggi  siano  informati  sulle  modalita'   del
          sistema adottato.  L'Osservatorio,  acquisiti  i  necessari
          elementi di  valutazione  forniti  dall'ISPRA,  si  esprime
          entro novanta giorni dalla richiesta. In  caso  di  mancata
          risposta nel termine sopra indicato,  l'interessato  chiede
          al Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
          del mare l'adozione dei relativi provvedimenti  sostitutivi
          da emanarsi nei successivi sessanta giorni.  L'Osservatorio
          sara' tenuta a presentare una relazione annuale di  sintesi
          relativa a tutte le istruttorie esperite. Sono fatti  salvi
          i riconoscimenti gia' operati  ai  sensi  della  previgente
          normativa. Alle domande disciplinate dal presente comma  si
          applicano, in quanto compatibili, le disposizioni  relative
          alle attivita' private  sottoposte  alla  disciplina  degli
          articoli 19 e 20 della legge  7  agosto  1990,  n.  241.  A
          condizione che siano rispettate  le  condizioni,  le  norme
          tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del
          presente articolo, le attivita' di cui al comma  3  lettere
          a) e c) possono essere intraprese  decorsi  novanta  giorni
          dallo  scadere  del  termine  per  l'esercizio  dei  poteri
          sostitutivi da parte del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare  come  indicato  nella
          presente norma. 
              6.  I  produttori  di  cui  al  comma  5  elaborano   e
          trasmettono  al  Consorzio  nazionale  imballaggi  di   cui
          all'articolo  224  un  proprio   Programma   specifico   di
          prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione  del
          programma generale di cui all'articolo 225. 
              7. Entro il 30 settembre di ogni anno i  produttori  di
          cui  al   comma   5   presentano   all'Autorita'   prevista
          dall'articolo 207 e al Consorzio  nazionale  imballaggi  un
          piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno
          solare  successivo,  che  sara'  inserito   nel   programma
          generale di prevenzione e gestione di cui all'articolo 225. 
              8. Entro il 31 maggio di ogni anno, i produttori di cui
          al comma 5 sono inoltre tenuti a  presentare  all'Autorita'
          prevista  dall'articolo  207  ed  al  Consorzio   nazionale
          imballaggi una relazione sulla gestione  relativa  all'anno
          solare precedente, comprensiva dell'indicazione  nominativa
          degli utilizzatori che, fino  al  consumo,  partecipano  al
          sistema di cui al comma 3, lettere a) o c),  del  programma
          specifico e dei risultati conseguiti  nel  recupero  e  nel
          riciclo dei rifiuti di imballaggio; nella stessa  relazione
          possono  essere  evidenziati   i   problemi   inerenti   il
          raggiungimento degli scopi  istituzionali  e  le  eventuali
          proposte di adeguamento della normativa. 
              9. Il mancato riconoscimento del sistema ai  sensi  del
          comma 5, o la revoca disposta dall'Autorita', previo avviso
          all'interessato,  qualora  i   risultati   ottenuti   siano
          insufficienti  per  conseguire   gli   obiettivi   di   cui
          all'articolo 220 ovvero siano stati  violati  gli  obblighi
          previsti dai commi 6  e  7,  comportano  per  i  produttori
          l'obbligo  di  partecipare  ad  uno  dei  consorzi  di  cui
          all'articolo 223 e, assieme ai propri utilizzatori di  ogni
          livello   fino   al   consumo,   al   consorzio    previsto
          dall'articolo  224.  I  provvedimenti  dell'Autorita'  sono
          comunicati  ai  produttori  interessati  e   al   Consorzio
          nazionale imballaggi. L'adesione obbligatoria  ai  consorzi
          disposta in applicazione  del  presente  comma  ha  effetto
          retroattivo  ai  soli   fini   della   corresponsione   del
          contributo ambientale previsto dall'articolo 224, comma  3,
          lettera h), e dei relativi interessi di mora. Ai produttori
          e  agli  utilizzatori  che,  entro   novanta   giorni   dal
          ricevimento   della   comunicazione   dell'Autorita',   non
          provvedano ad aderire ai consorzi e a versare  le  somme  a
          essi dovute  si  applicano  inoltre  le  sanzioni  previste
          dall'articolo 261. 
              10. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori: 
                a) i costi per il ritiro degli imballaggi usati e  la
          raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari; 
                b) il corrispettivo per  i  maggiori  oneri  relativi
          alla raccolta  differenziata  dei  rifiuti  di  imballaggio
          conferiti al servizio  pubblico  per  i  quali  l'Autorita'
          d'ambito richiede al Consorzio nazionale imballaggi  o  per
          esso ai soggetti di cui al comma 3 di procedere al ritiro; 
                c) i costi per il riutilizzo degli imballaggi usati; 
                d) i costi per  il  riciclaggio  e  il  recupero  dei
          rifiuti di imballaggio; 
                e)  i  costi  per  lo  smaltimento  dei  rifiuti   di
          imballaggio secondari e terziari. 
              11. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di
          imballaggio, ivi compreso il  conferimento  di  rifiuti  in
          raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici
          per il consumatore.". 
          Comma 122. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 18,  comma  4,  del
          decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (Attuazione  della
          direttiva  2012/19/UE  sui   rifiuti   di   apparecchiature
          elettriche ed elettroniche  (RAEE)),come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 18. (Trattamento adeguato). -  1.  Tutti  i  RAEE
          raccolti  separatamente  devono  essere  sottoposti  ad  un
          trattamento adeguato. 
              2. Il trattamento adeguato e le operazioni di  recupero
          e di riciclaggio, salvo il caso  di  rifiuti  avviati  alla
          preparazione   per   il   riutilizzo,   includono    almeno
          l'eliminazione  di  tutti  i  liquidi  e   un   trattamento
          selettivo effettuato in impianti conformi alle disposizioni
          vigenti in materia, nonche' ai  requisiti  tecnici  e  alle
          modalita' di  gestione  e  di  stoccaggio  stabilite  negli
          Allegati VII e VIII. A tal fine i  produttori  istituiscono
          sistemi per il trattamento adeguato dei  RAEE,  utilizzando
          le migliori tecniche  di  trattamento,  di  recupero  e  di
          riciclaggio disponibili. 
              3.  Nel  caso  di  RAEE  contenenti   sostanze   lesive
          dell'ozono alle operazioni di trattamento si  applicano  le
          disposizioni  del  regolamento  (CE)   n.   1005/2009   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre  2009,
          sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, nonche' del
          regolamento (CE) n. 842/2006, del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati  ad
          effetto serra. 
              4.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio  e  del  mare,   avvalendosi   del   Centro   di
          Coordinamento e dell'ISPRA, determina con decreto i criteri
          e le modalita' tecniche di trattamento ulteriori rispetto a
          quelli contenuti agli allegati VII e VIII,  e  le  relative
          modalita' di verifica, anche nelle more  della  definizione
          delle norme minime di qualita' da parte  della  Commissione
          europea, ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'articolo  8,
          paragrafo  5,  della  direttiva  2012/19/UE.   Nelle   more
          dell'emanazione del decreto, continuano ad  applicarsi  gli
          accordi  conclusi  ai  sensi  dell'articolo  33,  comma  5,
          lettera g),nei confronti dei  soggetti  che  hanno  aderito
          agli stessi. 
              5.   Entro   tre   mesi   dall'adozione   del   decreto
          ministeriale di cui al comma 4, i soggetti  che  effettuano
          le operazioni di trattamento devono presentare istanza  per
          l'adeguamento dell'autorizzazione, ed  entro  i  successivi
          quattro mesi la Regione o la Provincia delegata  rilasciano
          il provvedimento.  In  ogni  caso,  fino  all'adozione  del
          provvedimento da parte  della  Regione  o  della  Provincia
          delegata,   i   soggetti   istanti    possono    proseguire
          l'attivita'. 
              6. A seguito dell'adozione del decreto ministeriale  di
          cui al comma  4  ed  in  ragione  di  quanto  nello  stesso
          disposto,    il    Centro    di    Coordinamento    procede
          all'adeguamento degli Accordi  di  programma  stipulati  ai
          sensi dell'articolo 33, comma 5, lettera g). 
              7. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, d'intesa con  i  Ministri
          dello sviluppo economico, della salute  e  dell'economia  e
          delle finanze,  da  adottare  entro  tre  mesi  dalla  data
          dell'entrata in vigore del presente decreto, sono definite,
          nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti
          per gli scopi di  cui  al  presente  articolo,  misure  per
          incentivare l'introduzione volontaria,  nelle  imprese  che
          effettuano le  operazioni  di  trattamento  dei  RAEE,  dei
          sistemi certificati di gestione ambientale disciplinati dal
          regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 25 novembre 2009,  sull'adesione  volontaria
          delle  organizzazioni   a   un   sistema   comunitario   di
          ecogestione e audit (EMAS).". 
          Comma 124. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  212  del  decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale): 
              "Art. 212. (Albo nazionale gestori ambientali). - 1. E'
          costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela  del
          territorio e del mare, l'Albo nazionale gestori ambientali,
          di seguito  denominato  Albo,  articolato  in  un  Comitato
          nazionale, con sede presso il  medesimo  Ministero,  ed  in
          Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere
          di commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  dei
          capoluoghi di regione e delle Province autonome di Trento e
          di Bolzano. I componenti del  Comitato  nazionale  e  delle
          Sezioni regionali e provinciali  durano  in  carica  cinque
          anni. (887) 
              2. Con decreto  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del  mare  sono  istituite  sezioni
          speciali del Comitato nazionale per ogni singola  attivita'
          soggetta ad iscrizione all'Albo,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati
          composizione e competenze. Il Comitato nazionale  dell'Albo
          ha potere deliberante ed e' composto da  diciannove  membri
          effettivi   di   comprovata   e   documentata    esperienza
          tecnico-economica  o  giuridica  nelle  materie  ambientali
          nominati con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e designati rispettivamente: 
                a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela  del
          territorio  e  del  mare,  di  cui  uno  con  funzioni   di
          Presidente; 
                b) uno dal Ministro  dello  sviluppo  economico,  con
          funzioni di vice-Presidente; 
                c) uno dal Ministro della salute; 
                d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; 
                e)  uno  dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti; 
                f) uno dal Ministro dell'interno; 
                g) tre dalle regioni; 
                h) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio
          industria, artigianato e agricoltura; 
                i)   otto   dalle   organizzazioni    imprenditoriali
          maggiormente  rappresentative  delle  categorie  economiche
          interessate,    di    cui    due    dalle    organizzazioni
          rappresentative della categoria degli  autotrasportatori  e
          due dalle organizzazioni che rappresentano  i  gestori  dei
          rifiuti e uno delle  organizzazioni  rappresentative  delle
          imprese che effettuano attivita' di bonifica dei siti e  di
          bonifica  di  beni  contenenti  amianto.  Per  ogni  membro
          effettivo e' nominato un supplente. 
              3. Le Sezioni regionali e  provinciali  dell'Albo  sono
          istituite con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare e sono composte: 
                a)  dal  Presidente  della   Camera   di   commercio,
          industria, artigianato e agricoltura o  da  un  membro  del
          Consiglio camerale all'uopo  designato  dallo  stesso,  con
          funzioni di Presidente; 
                b)  da  un  funzionario  o  dirigente  di  comprovata
          esperienza nella materia ambientale designato dalla regione
          o   dalla   provincia    autonoma,    con    funzioni    di
          vice-Presidente; 
                c)  da  un  funzionario  o  dirigente  di  comprovata
          esperienza nella materia ambientale, designato  dall'Unione
          regionale delle province o dalla provincia autonoma; 
                d) da  un  esperto  di  comprovata  esperienza  nella
          materia ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare; 
                e) 
                f) 
              4. 
              5.  L'iscrizione   all'Albo   e'   requisito   per   lo
          svolgimento delle attivita'  di  raccolta  e  trasporto  di
          rifiuti,  di  bonifica  dei  siti,  di  bonifica  dei  beni
          contenenti amianto, di  commercio  ed  intermediazione  dei
          rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati
          dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni  di
          cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223,  224,
          228, 233,  234,  235  e  236,  al  decreto  legislativo  20
          novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo  25  luglio
          2005,    n.    151,    limitatamente    all'attivita'    di
          intermediazione e commercio  senza  detenzione  di  rifiuti
          oggetto  previste  nei  citati  articoli.  Per  le  aziende
          speciali, i consorzi di comuni e le  societa'  di  gestione
          dei servizi pubblici  di  cui  al  decreto  legislativo  18
          agosto 2000, n. 267, l'iscrizione  all'Albo  e'  effettuata
          con apposita comunicazione del comune o  del  consorzio  di
          comuni alla sezione regionale  territorialmente  competente
          ed e' valida per i servizi di gestione dei  rifiuti  urbani
          prodotti nei medesimi  comuni.  Le  iscrizioni  di  cui  al
          presente comma, gia' effettuate alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino
          alla loro naturale scadenza. 
              6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque  anni
          e costituisce titolo per  l'esercizio  delle  attivita'  di
          raccolta, di trasporto, di commercio e  di  intermediazione
          dei rifiuti; per le altre  attivita'  l'iscrizione  abilita
          allo svolgimento delle attivita' medesime. 
              7. Gli enti e  le  imprese  iscritte  all'Albo  per  le
          attivita' di raccolta e trasporto  dei  rifiuti  pericolosi
          sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per le  attivita'
          di raccolta  e  trasporto  dei  rifiuti  non  pericolosi  a
          condizione  che  tale   ultima   attivita'   non   comporti
          variazione della  classe  per  la  quale  le  imprese  sono
          iscritte. 
              8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi  che
          effettuano operazioni di raccolta e  trasporto  dei  propri
          rifiuti,  nonche'  i   produttori   iniziali   di   rifiuti
          pericolosi  che  effettuano  operazioni   di   raccolta   e
          trasporto dei propri rifiuti pericolosi  in  quantita'  non
          eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno,  non
          sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a
          condizione  che   tali   operazioni   costituiscano   parte
          integrante ed accessoria  dell'organizzazione  dell'impresa
          dalla quale i rifiuti sono  prodotti.  Detti  soggetti  non
          sono tenuti alla prestazione delle garanzie  finanziarie  e
          sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla
          presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o
          provinciale  dell'Albo  territorialmente   competente   che
          rilascia  il  relativo  provvedimento  entro  i  successivi
          trenta giorni. Con la comunicazione  l'interessato  attesta
          sotto la sua responsabilita',  ai  sensi  dell'articolo  21
          della legge n. 241 del 1990: 
                a) la sede dell'impresa, l'attivita' o  le  attivita'
          dai quali sono prodotti i rifiuti; 
                b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti 
                c) gli estremi identificativi e  l'idoneita'  tecnica
          dei mezzi utilizzati per il trasporto dei  rifiuti,  tenuto
          anche conto delle modalita' di effettuazione del  trasporto
          medesimo; 
                d)  l'avvenuto  versamento  del  diritto  annuale  di
          registrazione  di  50   euro   rideterminabile   ai   sensi
          dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente  28
          aprile 1998, n. 406. 
              - L'iscrizione deve essere rinnovata  ogni  10  anni  e
          l'impresa  e'   tenuta   a   comunicare   ogni   variazione
          intervenuta successivamente all'iscrizione.  Le  iscrizioni
          di cui al presente comma, effettuate  entro  il  14  aprile
          2008 ai sensi e per gli effetti della normativa  vigente  a
          quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione. 
              9. Le imprese di cui ai commi 5 e 8 tenute  ad  aderire
          sistema  di  controllo  della  tracciabilita'  dei  rifiuti
          (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma  2,  lett.  a),
          procedono, in relazione a  ciascun  autoveicolo  utilizzato
          per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, all'adempimento
          degli obblighi stabiliti dall'articolo 3, comma 6,  lettera
          c), del decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela
          del territorio e del mare in  data  17  dicembre  2009.  La
          Sezione regionale  dell'Albo  procede,  in  sede  di  prima
          applicazione entro due mesi dalla data di entrata in vigore
          della presente  disposizione,  alla  sospensione  d'ufficio
          dall'Albo degli  autoveicoli  per  i  quali  non  e'  stato
          adempiuto l'obbligo di cui al precedente periodo. Trascorsi
          tre mesi dalla sospensione senza che l'obbligo di cui sopra
          sia stato adempiuto, l'autoveicolo  e'  di  diritto  e  con
          effetto immediato cancellato dall'Albo. 
              10. L'iscrizione all'Albo per le attivita' di  raccolta
          e trasporto dei  rifiuti  pericolosi,  per  l'attivita'  di
          intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione
          dei medesimi, e' subordinata  alla  prestazione  di  idonee
          garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui  importi  e
          modalita'  sono  stabiliti  con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, di concerto con il Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento
          per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE)  n.
          1221/2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese  in
          possesso della certificazione  ambientale  ai  sensi  della
          norma Uni En Iso 14001. Fino alla data di entrata in vigore
          dei predetti  decreti  si  applicano  la  modalita'  e  gli
          importi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente  in
          data 8 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          1 del 2 gennaio  1997,  come  modificato  dal  decreto  del
          Ministro dell'ambiente in data 23 aprile  1999,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1999. 
              11. Le imprese che effettuano le attivita' di  bonifica
          dei siti e di bonifica dei beni contenenti  amianto  devono
          prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione
          territorialmente competente per ogni intervento di bonifica
          nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo  195,
          comma  2,  lettera  g).  Tali  garanzie  sono  ridotte  del
          cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi  del
          regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta per cento  nel
          caso di imprese in possesso della certificazione ambientale
          ai sensi della norma Uni En Iso 14001. 
              12. Sono iscritti all'Albo le imprese e  gli  operatori
          logistici presso le stazioni ferroviarie,  gli  interporti,
          gli impianti di terminalizzazione,  gli  scali  merci  e  i
          porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono
          affidati rifiuti in attesa  della  presa  in  carico  degli
          stessi  da  parte  dell'impresa  ferroviaria  o  navale   o
          dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso
          di trasporto navale, il raccomandatario  marittimo  di  cui
          alla legge 4 aprile 1977, n. 135, e' delegato dall'armatore
          o  noleggiatore,  che  effettuano  il  trasporto,  per  gli
          adempimenti  relativi  al  sistema   di   controllo   della
          tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all'articolo
          188-bis,  comma  2,  lett.  a).  L'iscrizione  deve  essere
          rinnovata ogni  cinque  anni  e  non  e'  subordinata  alla
          prestazione delle garanzie finanziarie. 
              13.  L'iscrizione  all'Albo  ed  i   provvedimenti   di
          sospensione, di revoca,  di  decadenza  e  di  annullamento
          dell'iscrizione, nonche' l'accettazione,  la  revoca  e  lo
          svincolo  delle  garanzie  finanziarie  che  devono  essere
          prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione
          regionale  dell'Albo  della  regione  ove  ha  sede  legale
          l'impresa interessata, in base alla  normativa  vigente  ed
          alle direttive emesse dal Comitato nazionale. 
              14. Avverso i  provvedimenti  delle  Sezioni  regionali
          dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine  di
          decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti
          stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo. 
              15. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i
          Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture  e
          dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  parte  quarta  del  presente  decreto,  sono
          definite  le  attribuzioni  e  le  modalita'  organizzative
          dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle  imprese,
          i requisiti dei  responsabili  tecnici  delle  medesime,  i
          termini e le modalita' di  iscrizione,  i  diritti  annuali
          d'iscrizione.  Fino  all'adozione  del  predetto   decreto,
          continuano  ad  applicarsi,  per  quanto  compatibili,   le
          disposizioni del  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  28
          aprile 1998, n. 406, e  delle  deliberazioni  del  Comitato
          nazionale dell'Albo. Il decreto di cui al presente comma si
          informa ai seguenti principi: 
                a)  individuazione  di  requisiti  per  l'iscrizione,
          validi per tutte le  sezioni,  al  fine  di  uniformare  le
          procedure; 
                b)   coordinamento   con   la    vigente    normativa
          sull'autotrasporto,   sul   trasporto   ferroviario,    sul
          trasporto  via  mare  e  per  via  navigabile  interna,  in
          coerenza con la finalita' di cui alla lettera a); 
                c)  effettiva  copertura  delle  spese  attraverso  i
          diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione; 
                d) ridefinizione  dei  diritti  annuali  d'iscrizione
          relativi alle imprese di  trasporto  dei  rifiuti  iscritte
          all'Albo nazionale gestori ambientali; 
                e)  interconnessione  e  interoperabilita'   con   le
          pubbliche  amministrazioni  competenti   alla   tenuta   di
          pubblici registri; 
                f)         riformulazione         del         sistema
          disciplinare-sanzionatorio  dell'Albo  e  delle  cause   di
          cancellazione dell'iscrizione; 
                g)   definizione    delle    competenze    e    delle
          responsabilita' del responsabile tecnico. 
              16. Nelle more dell'emanazione dei decreti  di  cui  al
          presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni
          disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano
          la gestione dei rifiuti vigenti alla  data  di  entrata  in
          vigore della parte quarta  del  presente  decreto,  la  cui
          abrogazione e' differita al momento della pubblicazione dei
          suddetti decreti. 
              17.  Agli  oneri  per  il  funzionamento  del  Comitato
          nazionale  e  delle  Sezioni  regionali  e  provinciali  si
          provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria
          e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le  previsioni,
          anche relative alle modalita' di versamento e di  utilizzo,
          che  saranno   determinate   con   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.
          Fino all'adozione  del  citato  decreto,  si  applicano  le
          disposizioni di cui al decreto del  Ministro  dell'ambiente
          in data 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, e  le
          disposizioni di cui al decreto del  Ministro  dell'ambiente
          in  data  13  dicembre  1995,  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale n.  51  del  1°  marzo  1995.  Le  somme  di  cui
          all'articolo  7,  comma  7,  del   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente 29 dicembre 1993 sono versate al Capo  XXXII,
          capitolo 2592, articolo 04, dell'entrata del Bilancio dello
          Stato, per essere riassegnate,  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, al Capitolo 7082 dello stato
          di previsione del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio e del mare. 
              18. I  compensi  da  corrispondere  ai  componenti  del
          Comitato nazionale  dell'Albo  e  delle  Sezioni  regionali
          dell'Albo sono determinati ai sensi dell'articolo 7,  comma
          5, del decreto del Ministro dell'ambiente 28  aprile  1998,
          406. 
              19. La disciplina regolamentare dei  casi  in  cui,  ai
          sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990,  n.
          241,  l'esercizio  di  un'attivita'  privata  puo'   essere
          intrapreso   sulla   base   della   denuncia   di    inizio
          dell'attivita' non si applica alle domande di iscrizione  e
          agli atti di competenza dell'Albo. 
              19-bis.  Sono  esclusi   dall'obbligo   di   iscrizione
          all'Albo  nazionale  gestori  ambientali  gli  imprenditori
          agricoli  di  cui  all'articolo  2135  del  codice  civile,
          produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri
          rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o
          regionale dove ha sede l'impresa ai fini  del  conferimento
          degli  stessi  nell'ambito  del  circuito  organizzato   di
          raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1  dell'articolo
          183. 
              20. (abrogato). 
              21. (abrogato). 
              22. (abrogato). 
              23. (abrogato). 
              24. (abrogato). 
              25. (abrogato). 
              26. (abrogato). 
              27. (abrogato). 
              28. (abrogato)." 
          Comma 125. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13  della  legge  8
          luglio   1986,   n.   349   (Istituzione   del    Ministero
          dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale): 
              "Art. 13. 
              1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere
          nazionale e quelle presenti in almeno cinque  regioni  sono
          individuate con decreto del  Ministro  dell'ambiente  sulla
          base  delle  finalita'  programmatiche  e  dell'ordinamento
          interno democratico previsti dallo statuto,  nonche'  della
          continuita' dell'azione  e  della  sua  rilevanza  esterna,
          previo parere del Consiglio  nazionale  per  l'ambiente  da
          esprimere entro novanta  giorni  dalla  richiesta.  Decorso
          tale termine senza che il parere  sia  stato  espresso,  il
          Ministro dell'ambiente decide. 
              2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la  prima
          composizione del Consiglio  nazionale  per  l'ambiente,  le
          terne di cui al precedente articolo 12,  comma  1,  lettera
          c), effettua, entro trenta giorni  dall'entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  una  prima  individuazione   delle
          associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti  in
          almeno  cinque  regioni,  secondo  i  criteri  di  cui   al
          precedente comma 1, e ne informa il Parlamento.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 137 del  codice  di
          cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice
          del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29  luglio
          2003, n. 229): 
              "Art. 137. (Elenco delle associazioni dei consumatori e
          degli utenti rappresentative a  livello  nazionale).  -  1.
          Presso il Ministero dello sviluppo economico  e'  istituito
          l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli  utenti
          rappresentative a livello nazionale. 
              2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso,
          da  comprovare  con  la  presentazione  di   documentazione
          conforme alle prescrizioni e alle procedure  stabilite  con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, dei seguenti
          requisiti: 
                a) avvenuta costituzione, per  atto  pubblico  o  per
          scrittura  privata  autenticata,  da  almeno  tre  anni   e
          possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a  base
          democratica e preveda come scopo esclusivo  la  tutela  dei
          consumatori e degli utenti, senza fine di lucro; 
                b) tenuta di un  elenco  degli  iscritti,  aggiornato
          annualmente   con   l'indicazione   delle   quote   versate
          direttamente all'associazione per gli scopi statutari; 
                c) numero di iscritti  non  inferiore  allo  0,5  per
          mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio
          di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero
          di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti
          di ciascuna  di  esse,  da  certificare  con  dichiarazione
          sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  resa   dal   legale
          rappresentante dell'associazione con le  modalita'  di  cui
          agli  articoli  46  e  seguenti  del  testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
                d) elaborazione di un bilancio annuale delle  entrate
          e delle uscite con indicazione delle  quote  versate  dagli
          associati e tenuta dei libri contabili, conformemente  alle
          norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni
          non riconosciute; 
                e) svolgimento di un'attivita' continuativa  nei  tre
          anni precedenti; 
                f) non avere  i  suoi  rappresentanti  legali  subito
          alcuna  condanna,  passata  in  giudicato,   in   relazione
          all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i
          medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori  o  di
          amministratori  di  imprese  di  produzione  e  servizi  in
          qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori  in  cui
          opera l'associazione. 
              3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti  e'
          preclusa  ogni  attivita'  di  promozione   o   pubblicita'
          commerciale avente per oggetto beni o servizi  prodotti  da
          terzi ed ogni  connessione  di  interessi  con  imprese  di
          produzione o di distribuzione. 
              4.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  provvede
          annualmente all'aggiornamento dell'elenco. 
              5. All'elenco  di  cui  al  presente  articolo  possono
          iscriversi anche le associazioni dei  consumatori  e  degli
          utenti operanti esclusivamente nei territori ove  risiedono
          minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute,  in
          possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere  a),  b),
          d), e)  e  f),  nonche'  con  un  numero  di  iscritti  non
          inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o
          provincia  autonoma  di  riferimento,  da  certificare  con
          dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa  dal
          legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di
          cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico,  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  445  del
          2000. 
              6. Il Ministero dello sviluppo economico comunica  alla
          Commissione europea l'elenco di cui al comma 1, comprensivo
          anche degli enti di cui all'articolo 139, comma 2,  nonche'
          i   relativi   aggiornamenti   al   fine    dell'iscrizione
          nell'elenco  degli  enti  legittimati  a  proporre   azioni
          inibitorie  a  tutela  degli   interessi   collettivi   dei
          consumatori  istituito   presso   la   stessa   Commissione
          europea.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2-bis  del  decreto
          legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina
          riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi  di
          pubblicita', trasparenza e diffusione  di  informazioni  da
          parte delle pubbliche amministrazioni): 
              "Art. 2-bis. (Ambito soggettivo di applicazione). -  1.
          Ai   fini   del   presente    decreto,    per    "pubbliche
          amministrazioni" si intendono tutte le  amministrazioni  di
          cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,   ivi
          comprese  le  autorita'  portuali,  nonche'  le   autorita'
          amministrative  indipendenti  di  garanzia,   vigilanza   e
          regolazione. 
              2. La medesima disciplina  prevista  per  le  pubbliche
          amministrazioni di cui al comma  1  si  applica  anche,  in
          quanto compatibile: 
                a)  agli  enti  pubblici  economici  e  agli   ordini
          professionali; 
                b) alle societa' in controllo pubblico come  definite
          dall'articolo  2,  comma  1,  lettera   m),   del   decreto
          legislativo  19  agosto  2016,  n.  175.  Sono  escluse  le
          societa' quotate come definite dall'articolo  2,  comma  1,
          lettera p), dello stesso decreto  legislativo,  nonche'  le
          societa' da  esse  partecipate,  salvo  che  queste  ultime
          siano, non per il tramite di societa' quotate,  controllate
          o partecipate da amministrazioni pubbliche; 
                c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti  di
          diritto  privato  comunque  denominati,  anche   privi   di
          personalita'   giuridica,   con   bilancio   superiore    a
          cinquecentomila euro, la cui attivita'  sia  finanziata  in
          modo  maggioritario  per  almeno  due  esercizi  finanziari
          consecutivi    nell'ultimo    triennio     da     pubbliche
          amministrazioni e in cui la totalita' dei  titolari  o  dei
          componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia
          designata da pubbliche amministrazioni. 
              3. La medesima disciplina  prevista  per  le  pubbliche
          amministrazioni di cui al comma 1  si  applica,  in  quanto
          compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti  inerenti
          all'attivita'  di  pubblico  interesse   disciplinata   dal
          diritto nazionale o dell'Unione europea, alle  societa'  in
          partecipazione   pubblica   come   definite   dal   decreto
          legislativo emanato in attuazione  dell'articolo  18  della
          legge 7 agosto 2015, n.  124,  e  alle  associazioni,  alle
          fondazioni e agli enti di diritto privato, anche  privi  di
          personalita'   giuridica,   con   bilancio   superiore    a
          cinquecentomila    euro,    che     esercitano     funzioni
          amministrative, attivita' di produzione di beni e servizi a
          favore delle amministrazioni pubbliche  o  di  gestione  di
          servizi pubblici.". 
              - Il testo dell'articolo 26 del decreto legislativo  14
          marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il
          diritto di accesso civico e gli  obblighi  di  pubblicita',
          trasparenza e diffusione di  informazioni  da  parte  delle
          pubbliche amministrazioni), come modificato dalla  presente
          legge, e' riportato in nota al comma 128. 
              - Si riporta il testo del  comma  386  dell'articolo  1
          della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2016)): 
              "386. Al fine di garantire  l'attuazione  di  un  Piano
          nazionale per  la  lotta  alla  poverta'  e  all'esclusione
          sociale, e' istituito presso  il  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo  per  la
          lotta alla poverta' e  all'esclusione  sociale»,  al  quale
          sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno
          2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017,
          che costituiscono i limiti di spesa ai fini dell'attuazione
          dei commi dal presente al comma 390. Il Piano, adottato con
          cadenza  triennale  mediante  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro
          e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, individua una  progressione  graduale,
          nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di
          livelli  essenziali  delle  prestazioni  assistenziali   da
          garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto
          alla poverta'.". 
          Comma 126. 
              - Il testo dell'articolo 26 del decreto legislativo  14
          marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il
          diritto di accesso civico e gli  obblighi  di  pubblicita',
          trasparenza e diffusione di  informazioni  da  parte  delle
          pubbliche amministrazioni), come modificato dalla  presente
          legge, e' riportato in nota al comma 128. 
          Comma 128. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  26  del  decreto
          legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina
          riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi  di
          pubblicita', trasparenza e diffusione  di  informazioni  da
          parte delle  pubbliche  amministrazioni),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 26. (Obblighi  di  pubblicazione  degli  atti  di
          concessione   di   sovvenzioni,   contributi,   sussidi   e
          attribuzione di vantaggi economici  a  persone  fisiche  ed
          enti pubblici e privati). - 1. Le pubbliche amministrazioni
          pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai  sensi
          dell'articolo 12 della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  i
          criteri e le modalita' cui le amministrazioni stesse devono
          attenersi per la concessione  di  sovvenzioni,  contributi,
          sussidi  ed  ausili  finanziari  e  per  l'attribuzione  di
          vantaggi economici di qualunque genere a  persone  ed  enti
          pubblici e privati. 
              2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti  di
          concessione  delle  sovvenzioni,  contributi,  sussidi   ed
          ausili finanziari alle  imprese,  e  comunque  di  vantaggi
          economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici  e
          privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n.  241
          del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti
          beneficiari siano controllati di diritto o di  fatto  dalla
          stessa persona  fisica  o  giuridica  ovvero  dagli  stessi
          gruppi di persone fisiche o  giuridiche,  vengono  altresi'
          pubblicati i dati consolidati di gruppo. 
              3. La pubblicazione  ai  sensi  del  presente  articolo
          costituisce   condizione   legale    di    efficacia    dei
          provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni  di
          importo  complessivo  superiore  a  mille  euro  nel  corso
          dell'anno solare  al  medesimo  beneficiario.  La  mancata,
          incompleta o  ritardata  pubblicazione  rilevata  d'ufficio
          dagli  organi  di  controllo  e'  altresi'  rilevabile  dal
          destinatario della prevista concessione o attribuzione e da
          chiunque  altro  abbia  interesse,  anche   ai   fini   del
          risarcimento   del    danno    da    ritardo    da    parte
          dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto
          legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
              4. E' esclusa la pubblicazione dei dati  identificativi
          delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui
          al presente articolo, qualora da tali  dati  sia  possibile
          ricavare informazioni relative allo stato di salute  ovvero
          alla  situazione   di   disagio   economico-sociale   degli
          interessati.". 
          Comma 132. 
              - La direttiva 2014/92/UE  sulla  comparabilita'  delle
          spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del
          conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con
          caratteristiche  di  base  e'  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione Europea 28 agosto 2014, n. L 257. 
          Comma 135. 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   28   del
          decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1  (Disposizioni  urgenti
          per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture  e  la
          competitivita'), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 28.  (Assicurazioni  connesse  all'erogazione  di
          mutui immobiliari e di credito  al  consumo).  -  1.  Fermo
          restando quanto previsto dall'articolo 183 del codice delle
          assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n. 209, e  dalle  relative  disposizioni  e
          delibera dell'IVASS di attuazione in materia  di  interesse
          degli intermediari assicurativi, le banche, gli istituti di
          credito e  gli  intermediari  finanziari,  se  condizionano
          l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo
          alla stipula  di  un  contratto  di  assicurazione,  ovvero
          qualora l'offerta di  un  contratto  di  assicurazione  sia
          connessa  o  accessoria  all'erogazione  del  mutuo  o  del
          credito,  sono  tenuti  ad  accettare,  senza  variare   le
          condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o
          del  credito  al  consumo,  la  polizza  che   il   cliente
          presentera' o reperira' sul mercato; nel caso in  cui  essa
          sia  necessaria  per  ottenere  il  finanziamento   o   per
          ottenerlo alle condizioni offerte,  la  polizza  presentata
          dal cliente deve avere contenuti  minimi  corrispondenti  a
          quelli richiesti dalla banca, dall'istituto  di  credito  e
          dall'intermediario finanziario. 
              2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore
          della legge di conversione del  presente  decreto,  l'ISVAP
          definisce i contenuti minimi del contratto di assicurazione
          di cui al comma 1. 
              2-bis. Nel caso in cui il cliente sottoscriva  all'atto
          della stipula del finanziamento una polizza proposta  dalla
          banca, dall'istituto di credito, da intermediari finanziari
          o da loro incaricati, ha diritto di recedere  dalla  stessa
          entro sessanta giorni. In caso  di  recesso  dalla  polizza
          resta valido ed efficace il contratto di finanziamento. Ove
          la polizza sia necessaria per ottenere il  finanziamento  o
          per ottenerlo alle  condizioni  offerte,  il  cliente  puo'
          presentare  in  sostituzione  una  polizza   dallo   stesso
          autonomamente reperita  e  stipulata,  avente  i  contenuti
          minimi di cui al  comma  1.  Le  banche,  gli  istituti  di
          credito, gli intermediari finanziari o, in alternativa,  le
          compagnie di assicurazione si  impegnano  ad  informare  il
          cliente  di  quanto  sopra  stabilito   con   comunicazione
          separata rispetto alla documentazione contrattuale. 
              3.  All'articolo   21,   comma   3-bis,   del   decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: «alla
          sottoscrizione di una polizza  assicurativa  erogata  dalla
          medesima banca, istituto o intermediario» sono aggiunte  le
          seguenti: «ovvero all'apertura di un conto corrente  presso
          la medesima banca, istituto o intermediario». 
              3-bis. Fatto salvo quanto  disposto  dal  comma  1,  le
          banche,  gli  istituti  di  credito  e   gli   intermediari
          finanziari  sono  tenuti  a  informare  il  richiedente  il
          finanziamento della provvigione percepita e  dell'ammontare
          della  provvigione  pagata  dalla  compagnia   assicurativa
          all'intermediario, in termini sia assoluti che  percentuali
          sull'ammontare complessivo.". 
              - Si riporta il  testo  dall'articolo  183  del  codice
          delle assicurazioni private, di cui al decreto  legislativo
          7 settembre 2005, n. 209: 
              "Art. 183. (Regole di comportamento). - 1. Nell'offerta
          e  nell'esecuzione  dei  contratti   le   imprese   e   gli
          intermediari devono: 
                a)   comportarsi   con   diligenza,   correttezza   e
          trasparenza  nei   confronti   dei   contraenti   e   degli
          assicurati; 
                b)   acquisire   dai   contraenti   le   informazioni
          necessarie  a   valutare   le   esigenze   assicurative   o
          previdenziali  ed  operare  in  modo   che   siano   sempre
          adeguatamente informati; 
                c) organizzarsi  in  modo  tale  da  identificare  ed
          evitare conflitti di interesse ove cio' sia ragionevolmente
          possibile e, in situazioni di conflitto, agire in  modo  da
          consentire agli assicurati la  necessaria  trasparenza  sui
          possibili  effetti  sfavorevoli  e   comunque   gestire   i
          conflitti di interesse in modo  da  escludere  che  rechino
          loro pregiudizio; 
                d) realizzare una gestione finanziaria  indipendente,
          sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare  i
          diritti dei contraenti e degli assicurati. 
              2.  L'IVASS   adotta,   con   regolamento,   specifiche
          disposizioni relative alla determinazione delle  regole  di
          comportamento da osservare nei rapporti con  i  contraenti,
          in modo che l'attivita' si svolga  con  correttezza  e  con
          adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei singoli. 
              3.  L'IVASS  tiene  conto,   nel   regolamento,   delle
          differenti esigenze di protezione dei  contraenti  e  degli
          assicurati,  nonche'  della  natura  dei  rischi  e   delle
          obbligazioni assunte dall'impresa, individua  le  categorie
          di soggetti che non necessitano in tutto o in  parte  della
          protezione  riservata  alla  clientela  non  qualificata  e
          determina modalita', limiti e  condizioni  di  applicazione
          delle medesime disposizioni nell'offerta e  nell'esecuzione
          dei contratti di assicurazione dei rami danni,  tenendo  in
          considerazione le particolari caratteristiche  delle  varie
          tipologie di rischio". 
              - La legge 24 marzo 2012, n. 27 (Conversione in  legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
          recante  disposizioni  urgenti  per  la   concorrenza,   lo
          sviluppo  delle  infrastrutture  e  la  competitivita')  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2012,  n.  71,
          S.O. 
          Comma 136. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 106 del testo unico
          di cui al decreto legislativo 10  settembre  1993,  n.  385
          (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia): 
              "Art. 106. (Albo degli intermediari finanziari).  -  1.
          L'esercizio nei confronti del  pubblico  dell'attivita'  di
          concessione  di  finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  e'
          riservato   agli   intermediari   finanziari   autorizzati,
          iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. 
              2.  Oltre  alle  attivita'  di  cui  al  comma  1   gli
          intermediari finanziari possono: 
                a) emettere moneta elettronica e prestare servizi  di
          pagamento a condizione che  siano  a  cio'  autorizzati  ai
          sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti  nel
          relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento  a
          condizione  che  siano  a   cio'   autorizzati   ai   sensi
          dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel  relativo
          albo; 
                b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai
          sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24
          febbraio 1998, n. 58; 
                c) esercitare le altre attivita' a loro eventualmente
          consentite  dalla  legge  nonche'  attivita'   connesse   o
          strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate  dalla
          Banca d'Italia. 
              3. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la Banca d'Italia, specifica il contenuto  delle  attivita'
          indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze  ricorra
          l'esercizio nei confronti del pubblico.". 
          Comma 140. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 72-quater del regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina  del  fallimento,
          del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
          e della liquidazione coatta amministrativa, e  si  applica,
          in caso di immobili da adibire ad abitazione principale): 
              "Art. 72-quater. (Locazione finanziaria). 
              Al contratto di locazione finanziaria  si  applica,  in
          caso di fallimento dell'utilizzatore, l'articolo 72. Se  e'
          disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa il  contratto
          continua ad avere esecuzione salvo che il curatore dichiari
          di volersi sciogliere dal contratto. 
              In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha
          diritto alla restituzione del bene ed e' tenuto  a  versare
          alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore  somma
          ricavata dalla vendita o da  altra  collocazione  del  bene
          stesso avvenute a valori di  mercato  rispetto  al  credito
          residuo in linea capitale; per le somme  gia'  riscosse  si
          applica l'articolo 67, terzo comma, lettera a). 
              Il concedente ha  diritto  ad  insinuarsi  nello  stato
          passivo per la differenza fra il credito vantato alla  data
          del fallimento e quanto ricavato  dalla  nuova  allocazione
          del bene. 
              In caso di fallimento delle societa'  autorizzate  alla
          concessione  di  finanziamenti  sotto  forma  di  locazione
          finanziaria, il contratto prosegue; l'utilizzatore conserva
          la facolta' di acquistare, alla scadenza del contratto,  la
          proprieta' del bene, previo  pagamento  dei  canoni  e  del
          prezzo pattuito.". 
              - Si riporta il testo dei commi 76, 77, 78, 79, 80 e 81
          dell'articolo 1  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato -legge di stabilita' 2016): 
              "76. Con  il  contratto  di  locazione  finanziaria  di
          immobile da adibire ad abitazione principale,  la  banca  o
          l'intermediario  finanziario  iscritto  nell'albo  di   cui
          all'articolo 106 del testo unico  delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1º
          settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare  o  a  far
          costruire l'immobile su scelta  e  secondo  le  indicazioni
          dell'utilizzatore, che se ne assume tutti i  rischi,  anche
          di perimento, e lo mette a disposizione per un  dato  tempo
          verso un determinato  corrispettivo  che  tenga  conto  del
          prezzo di acquisto o di  costruzione  e  della  durata  del
          contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la
          facolta' di acquistare la proprieta' del bene a  un  prezzo
          prestabilito." 
              77. All'acquisto dell'immobile oggetto del contratto di
          locazione  finanziaria  si  applica  l'articolo  67,  terzo
          comma, lettera a), del regio  decreto  16  marzo  1942,  n.
          267." 
              78. In caso di risoluzione del contratto  di  locazione
          finanziaria   per   inadempimento   dell'utilizzatore,   il
          concedente ha diritto alla  restituzione  del  bene  ed  e'
          tenuto a  corrispondere  all'utilizzatore  quanto  ricavato
          dalla vendita o da altra collocazione del bene  avvenute  a
          valori di mercato, dedotta la somma dei  canoni  scaduti  e
          non pagati fino alla data della risoluzione, dei  canoni  a
          scadere attualizzati e del prezzo pattuito per  l'esercizio
          dell'opzione finale  di  acquisto.  L'eventuale  differenza
          negativa e' corrisposta  dall'utilizzatore  al  concedente.
          Nelle attivita' di vendita e ricollocazione  del  bene,  di
          cui al  periodo  precedente,  la  banca  o  l'intermediario
          finanziario deve  attenersi  a  criteri  di  trasparenza  e
          pubblicita' nei confronti dell'utilizzatore." 
              79. Per il contratto di cui al comma 76  l'utilizzatore
          puo' chiedere, previa presentazione di  apposita  richiesta
          al   concedente,   la   sospensione   del   pagamento   dei
          corrispettivi periodici per non piu' di una volta e per  un
          periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi nel
          corso dell'esecuzione del contratto medesimo. In tal  caso,
          la durata del contratto e' prorogata di un  periodo  eguale
          alla durata della sospensione.  L'ammissione  al  beneficio
          della    sospensione    e'    subordinata    esclusivamente
          all'accadimento  di  almeno  uno   dei   seguenti   eventi,
          intervenuti successivamente alla stipula del  contratto  di
          cui al comma 76: 
                a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato,  ad
          eccezione delle  ipotesi  di  risoluzione  consensuale,  di
          risoluzione per limiti di eta' con diritto  a  pensione  di
          vecchiaia o di  anzianita',  di  licenziamento  per  giusta
          causa o giustificato motivo soggettivo, di  dimissioni  del
          lavoratore non per giusta causa; 
                b)  cessazione  dei  rapporti  di   lavoro   di   cui
          all'articolo  409,  numero  3),  del  codice  di  procedura
          civile,  ad  eccezione   delle   ipotesi   di   risoluzione
          consensuale, di recesso  datoriale  per  giusta  causa,  di
          recesso del lavoratore non per giusta causa. 
              80. Al termine  della  sospensione,  il  pagamento  dei
          corrispettivi periodici riprende secondo gli importi e  con
          la periodicita'  originariamente  previsti  dal  contratto,
          salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le  parti
          per  la  rinegoziazione  delle  condizioni  del   contratto
          medesimo. Decorso il periodo di  sospensione,  in  caso  di
          mancata ripresa dei pagamenti si applicano le  disposizioni
          del comma 78. La sospensione non comporta l'applicazione di
          alcuna commissione o spesa di istruttoria e  avviene  senza
          richiesta di garanzie aggiuntive. 
              81.Per il rilascio  dell'immobile  il  concedente  puo'
          agire con il procedimento per convalida di sfratto  di  cui
          al libro IV, titolo I, capo II,  del  codice  di  procedura
          civile.". 
          Comma 141. 
              - Si riporta il testo degli articoli 4, 5  e  13  della
          legge  31  dicembre  2012,   n.   247   (Nuova   disciplina
          dell'ordinamento   della   professione    forense),    come
          modificati dalla presente legge e  il  testo  dell'articolo
          4-bis, della predetta legge, come introdotto dalla presente
          legge: 
              "Art.    4.    (Associazioni     tra     avvocati     e
          multidisciplinari). - 1. La professione forense puo' essere
          esercitata  individualmente  o  con  la  partecipazione  ad
          associazioni  tra  avvocati.  L'incarico  professionale  e'
          tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale. La
          partecipazione ad un'associazione  tra  avvocati  non  puo'
          pregiudicare  l'autonomia,  la  liberta'  e  l'indipendenza
          intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento
          dell'incarico che gli e' conferito.  E'  nullo  ogni  patto
          contrario. 
              2. Allo scopo  di  assicurare  al  cliente  prestazioni
          anche a carattere  multidisciplinare,  possono  partecipare
          alle associazioni di cui al comma 1,  oltre  agli  iscritti
          all'albo  forense,  anche   altri   liberi   professionisti
          appartenenti alle categorie individuate con regolamento del
          Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi  3
          e seguenti. La professione  forense  puo'  essere  altresi'
          esercitata da un avvocato  che  partecipa  ad  associazioni
          costituite fra altri liberi professionisti. 
              3. Possono essere soci delle associazioni tra  avvocati
          solo  coloro  che  sono  iscritti  al  relativo  albo.   Le
          associazioni tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto
          presso il consiglio dell'ordine nel cui  circondario  hanno
          sede, ai sensi dell'articolo 15, comma 1,  lettera  l).  La
          sede dell'associazione e' fissata nel  circondario  ove  si
          trova il centro  principale  degli  affari.  Gli  associati
          hanno   domicilio   professionale    nella    sede    della
          associazione. 
              4. (abrogato). 
              5. Le associazioni tra professionisti possono  indicare
          l'esercizio di attivita' proprie della professione  forense
          fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre  che
          in  qualsiasi  comunicazione  a  terzi,  solo  se  tra  gli
          associati vi e' almeno un avvocato iscritto all'albo. 
              6.  La  violazione  di  quanto  previsto  al  comma   5
          costituisce illecito disciplinare. 
              7. I  redditi  delle  associazioni  tra  avvocati  sono
          determinati  secondo  i  criteri  di  cassa,  come  per   i
          professionisti  che  esercitano  la  professione  in   modo
          individuale. 
              8. Gli avvocati e le associazioni di  cui  al  presente
          articolo  possono   stipulare   fra   loro   contratti   di
          associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549
          e seguenti del codice civile. 
              9. L'associato  e'  escluso  se  cancellato  o  sospeso
          dall'albo per un periodo  non  inferiore  ad  un  anno  con
          provvedimento disciplinare definitivo. Puo' essere  escluso
          per effetto  di  quanto  previsto  dall'articolo  2286  del
          codice civile. 
              10. Le associazioni che hanno ad oggetto esclusivamente
          lo  svolgimento  di  attivita'   professionale   non   sono
          assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali." 
              "Art.  5.(Delega   al   Governo   per   la   disciplina
          dell'esercizio   della   professione   forense   in   forma
          societaria). - (abrogato)." 
              "Art. 13. (Conferimento dell'incarico e compenso). - 1.
          L'avvocato puo' esercitare l'incarico professionale anche a
          proprio favore. L'incarico  puo'  essere  svolto  a  titolo
          gratuito. 
              2. Il compenso spettante al professionista e'  pattuito
          di  regola   per   iscritto   all'atto   del   conferimento
          dell'incarico professionale. 
              3. La pattuizione dei compensi e' libera: e' ammessa la
          pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per  convenzione
          avente  ad   oggetto   uno   o   piu'   affari,   in   base
          all'assolvimento   e   ai   tempi   di   erogazione   della
          prestazione, per singole fasi o prestazioni o per  l'intera
          attivita', a percentuale sul valore dell'affare o su quanto
          si  prevede  possa  giovarsene,  non  soltanto  a   livello
          strettamente   patrimoniale,    il    destinatario    della
          prestazione. 
              4.  Sono  vietati  i  patti  con  i  quali   l'avvocato
          percepisca come compenso in tutto o in parte una quota  del
          bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa. 
              5.  Il  professionista  e'  tenuto,  nel  rispetto  del
          principio di trasparenza, a  rendere  noto  al  cliente  il
          livello della complessita' dell'incarico, fornendo tutte le
          informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento
          del  conferimento  alla   conclusione   dell'incarico;   e'
          altresi' tenuto a comunicare in forma scritta a  colui  che
          conferisce l'incarico professionale la  prevedibile  misura
          del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese,
          anche forfetarie, e compenso professionale. 
              6.  I  parametri  indicati  nel  decreto  emanato   dal
          Ministro della giustizia, su proposta  del  CNF,  ogni  due
          anni, ai sensi  dell'articolo  1,  comma  3,  si  applicano
          quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso
          non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di
          mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione
          giudiziale dei compensi e nei casi in  cui  la  prestazione
          professionale  e'  resa  nell'interesse  di  terzi  o   per
          prestazioni officiose previste dalla legge. 
              7. I parametri sono formulati in modo  da  favorire  la
          trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le
          prestazioni professionali e l'unitarieta' e la  semplicita'
          nella determinazione dei compensi. 
              8. Quando  una  controversia  oggetto  di  procedimento
          giudiziale o  arbitrale  viene  definita  mediante  accordi
          presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute
          al pagamento dei compensi e  dei  rimborsi  delle  spese  a
          tutti gli avvocati costituiti che hanno  prestato  la  loro
          attivita'  professionale  negli  ultimi  tre  anni  e   che
          risultino ancora  creditori,  salvo  espressa  rinuncia  al
          beneficio della solidarieta'. 
              9. In mancanza  di  accordo  tra  avvocato  e  cliente,
          ciascuno di essi puo' rivolgersi al  consiglio  dell'ordine
          affinche'  esperisca  un  tentativo  di  conciliazione.  In
          mancanza   di   accordo   il   consiglio,   su    richiesta
          dell'iscritto, puo' rilasciare un parere  sulla  congruita'
          della  pretesa   dell'avvocato   in   relazione   all'opera
          prestata. 
              10. Oltre al compenso per la prestazione professionale,
          all'avvocato  e'  dovuta,  sia  dal  cliente  in  caso   di
          determinazione contrattuale, sia in  sede  di  liquidazione
          giudiziale, oltre al rimborso  delle  spese  effettivamente
          sostenute e di tutti gli oneri e  contributi  eventualmente
          anticipati nell'interesse del cliente,  una  somma  per  il
          rimborso delle spese forfetarie, la cui misura  massima  e'
          determinata dal decreto di cui al comma  6,  unitamente  ai
          criteri di  determinazione  e  documentazione  delle  spese
          vive.". 
          Comma 142. 
              - Si riporta il testo dei commi 63, 64,  65,  66  e  67
          dell'articolo articolo 1 della legge 27 dicembre  2013,  n.
          147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  e
          pluriennale dello Stato-legge  di  stabilita'  2014),  come
          modificati dalla presente legge, e il  comma  66-bis  della
          citata legge, come introdotto dalla presente legge: 
              63. Il notaio o altro pubblico ufficiale  e'  tenuto  a
          versare su apposito conto corrente dedicato: 
              a) tutte le somme dovute a  titolo  di  tributi  per  i
          quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, e
          comunque le spese anticipate di cui all'articolo 15,  primo
          comma,  numero  3),  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   633,   e   successive
          modificazioni, in relazione agli atti  a  repertorio  dallo
          stesso ricevuti o  autenticati  e  soggetti  a  pubblicita'
          immobiliare o commerciale; 
              b) ogni altra somma affidatagli e soggetta  ad  obbligo
          di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui
          alla legge 22 gennaio 1934, n. 64; 
              c) l'intero prezzo o  corrispettivo,  ovvero  il  saldo
          degli stessi, se determinato in denaro,  oltre  alle  somme
          destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o  di
          altri  oneri  dovuti  in  occasione   del   ricevimento   o
          dell'autenticazione  di   atti   di   trasferimento   della
          proprieta' o di trasferimento, costituzione o estinzione di
          altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal  senso
          richiesto  da  almeno  una  delle  parti  e   conformemente
          all'incarico espressamente  conferito;  nei  casi  previsti
          dalla presente lettera, il  notaio  deve  ricusare  il  suo
          ministero se le parti non  depositano,  antecedentemente  o
          contestualmente alla  sottoscrizione  dell'atto,  l'importo
          dei tributi, degli onorari e delle altre  spese  dell'atto,
          salvo che si tratti di persone  ammesse  al  beneficio  del
          gratuito patrocinio. 
              64. (abrogato). 
              65. Le somme depositate nel conto corrente  di  cui  al
          comma 63 costituiscono  patrimonio  separato.  Dette  somme
          sono escluse dalla successione del notaio o altro  pubblico
          ufficiale e dal suo  regime  patrimoniale  della  famiglia,
          sono impignorabili a richiesta di chiunque ed impignorabile
          e' altresi' il credito al  pagamento  o  alla  restituzione
          delle stesse. 
              66. Nei casi previsti dalle lettere a) e b)  del  comma
          63, il notaio o  altro  pubblico  ufficiale  puo'  disporre
          delle somme  di  cui  si  tratta  solo  per  gli  specifici
          impieghi per i quali gli sono state depositate,  mantenendo
          di cio' idonea  documentazione.  Nei  casi  previsti  dalla
          lettera c) del comma 63, eseguite  la  registrazione  e  la
          pubblicita' dell'atto ai  sensi  della  normativa  vigente,
          verificata    l'assenza    di    gravami    e    formalita'
          pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti  alla
          data dell'atto o da questo risultanti, il  notaio  o  altro
          pubblico ufficiale provvede senza  indugio  a  disporre  lo
          svincolo degli importi depositati  a  favore  degli  aventi
          diritto. Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo
          o corrispettivo sia pagato solo dopo  l'avveramento  di  un
          determinato  evento  o  l'adempimento  di  una  determinata
          prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale  svincola
          il prezzo  o  corrispettivo  depositato  quando  gli  viene
          fornita la prova, risultante da atto pubblico  o  scrittura
          privata autenticata, ovvero secondo  le  diverse  modalita'
          probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in
          condizione si sia avverato o che la prestazione  sia  stata
          adempiuta. 
              66-bis. Il  notaio  o  altro  pubblico  ufficiale  puo'
          recuperare dal conto dedicato, a seguito  di  redazione  di
          apposito prospetto contabile, le somme di cui al  comma  63
          che  abbia  eventualmente  anticipato  con  fondi   propri,
          nonche' le somme in esso versate diverse da quelle  di  cui
          al medesimo comma 63. 
              67.  Gli  interessi  maturati   su   tutte   le   somme
          depositate, al netto delle spese e delle  imposte  relative
          al conto corrente, sono finalizzati a rifinanziare i  fondi
          di  credito  agevolato  destinati  ai  finanziamenti   alle
          piccole e medie imprese, secondo le modalita' e  i  termini
          individuati con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, adottato, su proposta del Ministro  dell'economia
          e delle finanze, entro  centoventi  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della  presente  disposizione.  Entro  lo
          stesso  termine  il  Consiglio  nazionale   del   notariato
          elabora, ai sensi della lettera f)  dell'articolo  2  della
          legge 3 agosto 1949, n. 577,  e  successive  modificazioni,
          principi di deontologia destinati a individuare le migliori
          prassi  al  fine  di  garantire   l'adempimento   regolare,
          tempestivo e trasparente di quanto previsto dai  commi  63,
          65, 66 e 66-bis del presente articolo, nonche' dal presente
          comma. Del pari provvedono gli organi preposti,  secondo  i
          rispettivi ordinamenti, alla vigilanza degli altri pubblici
          ufficiali roganti.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 15, comma  1,  n.3)
          del decreto del Presidente  della  Repubblica,  26  ottobre
          1972,  n.633  Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul
          valore aggiunto: 
              "Art.  15.   (Esclusioni   dal   computo   della   base
          imponibile).  -  1.  Non  concorrono  a  formare  la   base
          imponibile: 
                1) le somme dovute a titolo di interessi  moratori  o
          di   penalita'   per   ritardi   o   altre    irregolarita'
          nell'adempimento  degli  obblighi  del  cessionario  o  del
          committente; 
                2) il valore normale dei  beni  ceduti  a  titolo  di
          sconto, premio o abbuono  in  conformita'  alle  originarie
          condizioni contrattuali, tranne quelli la cui  cessione  e'
          soggetta ad aliquota piu' elevata; 
                3)  le  somme  dovute  a  titolo  di  rimborso  delle
          anticipazioni fatte in nome e per conto della  controparte,
          purche' regolarmente documentate; 
                4)  l'importo  degli  imballaggi  e  dei  recipienti,
          quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla
          resa; 
                5) le somme dovute a titolo di  rivalsa  dell'imposta
          sul valore aggiunto. 
              (Omissis).". 
              - La legge 22 gennaio 1934, n.64  (Norme  complementari
          sull'ordinamento  del  notariato)   e'   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1934, n. 28. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, lettera f) della
          legge 3 agosto 1949,  n.  577  (Istituzione  del  Consiglio
          nazionale  del  notariato  e   modificazioni   alle   norme
          sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato) e
          successive modificazioni: 
              "Art. 2. Il Consiglio nazionale del notariato. 
              (Omissis). 
                f) elabora principi di deontologia professionale.". 
          Comma 143. 
              - Il testo dei commi da 63 a 67 dell'articolo  1  della
          legge 27 dicembre  2013,  n.  147,  come  modificati  dalla
          presente legge sono riportati in nota al comma 142. 
          Comma 144. 
              - Si riporta il testo degli articoli  4,  26,  27,  82,
          93-bis  e  147  della  legge  16  febbraio  1913,   n.   89
          (Sull'ordinamento del notariato e degli archivi  notarili),
          come modificati dalla presente legge: 
              "Art. 4. 
              1. Il numero e  la  residenza  dei  notai  per  ciascun
          distretto sono determinati con decreto del  Ministro  della
          giustizia emanato, uditi i Consigli  notarili  e  le  Corti
          d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'estensione
          del territorio e dei mezzi di comunicazione,  e  procurando
          che di  regola  ad  ogni  posto  notarile  corrisponda  una
          popolazione di almeno 5.000 abitanti. 
              2. La tabella che determina il numero  e  la  residenza
          dei notai dovra', udite le Corti  d'appello  e  i  Consigli
          notarili, essere rivista ogni sette anni, e  potra'  essere
          modificata parzialmente anche entro un termine piu'  breve,
          quando ne sia dimostrata l'opportunita'." 
              "Art. 26. 
              Per assicurare il  funzionamento  regolare  e  continuo
          dell'ufficio, il notaro deve  tenere  nel  Comune  o  nella
          frazione  di  Comune  assegnatagli  studio  aperto  con  il
          deposito degli atti, registri e repertori notarili, e  deve
          assistere  personalmente  allo  studio  stesso  almeno  tre
          giorni a settimana e almeno uno ogni  quindici  giorni  per
          ciascun Comune o frazione di Comune aggregati. 
              Il notaio puo' recarsi, per ragione delle sue funzioni,
          in tutto il territorio della regione in  cui  si  trova  la
          propria sede, ovvero in  tutto  il  distretto  della  Corte
          d'appello in cui  si  trova  la  sede,  se  tale  distretto
          comprende piu' regioni. Salve in ogni  caso  le  previsioni
          dell'articolo 82, puo' aprire un unico  ufficio  secondario
          in qualunque  comune  della  regione  ovvero  in  tutto  il
          distretto della Corte d'appello se tale distretto comprende
          piu' regioni. 
              Il notaro non puo' assentarsi dal distretto per piu' di
          cinque  giorni  in  ciascun  bimestre,  quando  nel  Comune
          assegnatogli non sia che un solo  notaro,  e  per  piu'  di
          dieci giorni, se vi sia altro notaro, salvo per ragioni  di
          pubblico servizio o per adempiere ai suoi obblighi presso i
          pubblici uffici. 
              Volendo assentarsi per un tempo maggiore deve  ottenere
          il permesso dal  presidente  del  Consiglio  notarile,  che
          glielo puo' concedere per un termine non eccedente un mese.
          Per i congedi da uno a tre mesi, la facolta' di  concederli
          spetta al Consiglio notarile. Per un termine piu' lungo, il
          permesso non puo'  essere  concesso  che  dal  ministro  di
          grazia e giustizia, udito sempre il  parere  del  Consiglio
          notarile. 
              Tanto il presidente del Consiglio  notarile  quanto  il
          Consiglio notarile non  possono,  per  ciascuno,  concedere
          allo stesso notaro che un permesso d'assenza nel periodo di
          dodici mesi. 
              Nei  Comuni  dove  risiedono   piu'   di   sei   notari
          effettivamente  esercenti,  il  Consiglio  notarile  potra'
          concedere permissioni di assenza fino ad un  anno,  purche'
          concorrano giustificati motivi e rimanga  in  esercizio  la
          meta' dei notari assegnati al Comune. 
              Tanto il Ministero quanto l'autorita' che  ha  concesso
          la permissione di assenza potranno in ogni caso  revocarla,
          ove in qualunque  modo  si  dimostrasse  l'opportunita'  di
          farlo. 
              Nei luoghi dove non esiste altro notaro, il  presidente
          o il Consiglio notarile, secondo i casi, potranno  supplire
          al  notaro  assente,  delegando  un  notaro   viciniore   a
          compierne in tutto o in parte le funzioni, preferendo pero'
          fra  i  viciniori  quello  proposto  dallo  stesso   notaro
          assente." 
              "Art. 27. 
              Il notaro e' obbligato a prestare il suo ministero ogni
          volta che ne e' richiesto. 
              Egli non puo'  prestarlo  fuori  del  territorio  della
          regione  in  cui  si  trova  la  propria  sede  ovvero  del
          distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se
          tale distretto comprende piu' regioni." 
              "Art. 82. 
              1. Sono permesse associazioni di notai aventi  sede  in
          qualsiasi comune della regione, ovvero del distretto  della
          Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale  distretto
          comprende piu' regioni, per svolgere la propria attivita' e
          per mettere in comune, in tutto  o  in  parte,  i  proventi
          delle loro funzioni e ripartirli, poi, in tutto o in parte,
          in quote uguali o disuguali. 
              2.  Ciascun  associato  puo'  utilizzare  lo  studio  e
          l'eventuale ufficio secondario di altro associato. 
              3. Se un associato si avvale  dello  studio  o  ufficio
          secondario di un  altro  associato  quale  proprio  ufficio
          secondario, resta fermo il limite di cui all'ultimo periodo
          del secondo comma dell'articolo 26." 
              "Art. 93-bis. 
              1.   Il   Consiglio   notarile   distrettuale    vigila
          sull'osservanza, da parte dei notai iscritti  al  collegio,
          dei principi e delle  norme  di  deontologia  professionale
          elaborati dal Consiglio  nazionale  del  notariato  secondo
          quanto previsto dall'articolo 2, comma primo,  lettera  f),
          della  legge  3  agosto  1949,   n.   577,   e   successive
          modificazioni. 
              2.  Al  fine  di  controllare  il  regolare   esercizio
          dell'attivita' notarile, i consigli notarili  distrettuali,
          tramite il presidente o un loro  componente,  delegato  dal
          consiglio, possono: 
                a) effettuare accessi agli studi ed  esaminare  atti,
          repertori, indici, registri, libri  e  documenti  contabili
          del  notaio  nonche'  richiedere,   anche   periodicamente,
          informazioni  e   l'esibizione   di   documenti,   estratti
          repertoriali,  atti,  registri  e  libri  anche  di  natura
          fiscale; 
                b) esaminare  gli  estratti  repertoriali  conservati
          presso gli archivi notarili distrettuali  con  facolta'  di
          ottenerne  copia,  dandone  preventivo  avviso   ai   notai
          interessati; 
                c) assumere informazioni presso le amministrazioni  e
          gli uffici pubblici. 
              2-bis. L'Agenzia delle entrate trasmette  al  Consiglio
          nazionale  del  notariato,  esclusivamente  con   modalita'
          telematiche entro il secondo mese successivo  a  quello  di
          scadenza,  le  informazioni  sugli   omessi   e   ritardati
          versamenti richiesti ai notai con avviso di liquidazione. 
              2-ter.  Il  Consiglio  notarile  distrettuale   procede
          annualmente al sorteggio di un numero di notai pari  almeno
          a un ventesimo degli iscritti al ruolo, presso i quali sono
          eseguite ispezioni  dirette  al  controllo  della  regolare
          tenuta e dell'impiego dei fondi e dei valori  consegnati  a
          ogni titolo al notaio in ragione del suo ufficio, e  a  tal
          fine: 
              a)  il  notaio  mette  a  disposizione  del   Consiglio
          notarile   distrettuale,   anche    in    via    preventiva
          all'ispezione presso lo  studio  e  nel  piu'  breve  tempo
          possibile,  tutta  la  documentazione  contabile   in   suo
          possesso che gli e' richiesta anche al fine  di  assicurare
          il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi
          da 63 a 67,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  e
          successive modificazioni; 
              b) il Consiglio notarile distrettuale nomina  ogni  due
          anni in numero congruo i notai incaricati di procedere alle
          ispezioni contabili,  scegliendoli  preferibilmente  tra  i
          notai appartenenti ad altri distretti della medesima  Corte
          d'appello; 
              c) le ispezioni contabili sono eseguite  congiuntamente
          da tre notai nominati ai sensi della lettera b), secondo le
          modalita'  previste  per  le  ispezioni  presso  gli  studi
          notarili e con l'obbligo di  astensione  in  ogni  caso  di
          conflitto di interessi. 
              3.  Il  Consiglio  nazionale   del   notariato   vigila
          sull'applicazione dei suddetti principi e  norme  da  parte
          dei  consigli  notarili  distrettuali  e  adotta  tutte  le
          iniziative opportune per la loro applicazione." 
              "Art. 147. 
              1. E' punito con la censura o con la  sospensione  fino
          ad un anno o, nei casi piu' gravi, con la destituzione,  il
          notaio che pone in essere una delle seguenti condotte: 
                a) compromette, in qualunque  modo,  con  la  propria
          condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignita'  e
          reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile; 
                b)  viola  in   modo   non   occasionale   le   norme
          deontologiche  elaborate  dal   Consiglio   nazionale   del
          notariato; 
                c) si serve dell'opera di procacciatori di clienti  o
          di  pubblicita'  non   conforme   ai   principi   stabiliti
          dall'articolo 4 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. 
              2. La destituzione e' sempre applicata  se  il  notaio,
          dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione
          per la violazione del presente  articolo,  vi  contravviene
          nuovamente   nei   dieci   anni    successivi    all'ultima
          violazione.". 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  7  agosto
          2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti
          professionali,  a  norma  dell'articolo  3,  comma  5,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.  148.)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2012, n. 189. 
              - Il testo dei commi da 63 a 67 dell'articolo  1  della
          legge 27 dicembre  2013,  n.  147,  come  modificati  dalla
          presente legge sono riportati in nota al comma 142. 
          Comma 145. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del regio decreto
          31 dicembre 1923, n. 313 (Nuovo ordinamento  degli  archivi
          notarili), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1. 
              In ogni Comune sede di Consiglio notarile e'  stabilito
          un  archivio  notarile  distrettuale,  fatto  salvo  quanto
          previsto dal quarto comma. 
              Nel caso di riunione di uno o piu' distretti  notarili,
          anche gli archivi notarili saranno riuniti nel Comune  sede
          del Consiglio notarile. 
              Fino a tanto che non sara' possibile la loro  effettiva
          riunione,  gli  archivi  da  aggregarsi   continueranno   a
          funzionare soltanto per le operazioni attinenti agli  atti,
          che gia' vi si trovano depositati. Per ogni altro  riguardo
          saranno sostituiti dall'archivio notarile aggregante. 
              La riunione di archivi notarili  puo'  essere  disposta
          anche senza la riunione di uno o piu'  distretti  notarili,
          tenendo conto del numero  dei  notai  assegnati  a  ciascun
          distretto notarile dell'archivio da aggregare, della  media
          dei servizi erogati all'utenza negli ultimi tre anni  dagli
          archivi   da   aggregare,   nonche'   dell'estensione   del
          territorio e dei mezzi di comunicazione.". 
          Comma 146. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2  della  legge  17
          maggio 1952, n. 629 (Riordinamento degli archivi notarili),
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art.  2.  (Gli  Archivi  notarili  si  distinguono  in
          distrettuali e mandamentali). 
              Gli Archivi notarili distrettuali  sono  istituiti  con
          decreto  del  Presidente  della   Repubblica   nei   Comuni
          capoluoghi di distretti notarili ed hanno competenza per la
          circoscrizione del rispettivo distretto. 
              Gli Archivi notarili distrettuali  sono  istituiti  con
          decreto del Ministro della giustizia,  nel  rispetto  delle
          dotazioni organiche del Ministero della giustizia  e  senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei  comuni
          capoluoghi  di  distretti  notarili,  fatto  salvo   quanto
          previsto dall'articolo 1, quarto comma, del  regio  decreto
          31 dicembre 1923,  n.  3138,  e  hanno  competenza  per  la
          circoscrizione del rispettivo distretto  o  dei  rispettivi
          distretti.". 
              - Per  il  testo  vigente  dell'articolo  1  del  regio
          decreto 31 dicembre 1923, n.3138 (Nuovo  ordinamento  degli
          archivi notarili), si veda nelle note al comma 145. 
          Comma 147. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4 e della tabella A
          della legge 17 maggio 1952,  n.  629  (Riordinamento  degli
          archivi notarili), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 4. 
              1. Presso gli Archivi notarili di Bologna e Napoli sono
          costituiti  uffici  ispettivi  la  cui  circoscrizione   e'
          determinata dalla tabella A allegata alla presente legge." 
 
                                                           "Tabella A 
 
          Sedi e circoscrizioni di competenza degli uffici ispettivi 
 
              Bologna:  Archivi  notarili  distrettuali  aventi  sede
          nelle  regioni:  Emilia-Romagna,  Friuli  Venezia   Giulia,
          Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Trentino-Alto  Adige,
          Valle d'Aosta, Veneto. 
              Napoli: Archivi notarili distrettuali aventi sede nelle
          regioni: Abruzzo, Basilicata,  Calabria,  Campania,  Lazio,
          Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria." 
          Comma 148. 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'articolo  24
          della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi  urgenti  per
          l'economia): 
              "Art. 24. (Norme in materia di attivita' di  assistenza
          e consulenza). - 1. L'articolo 2 della  legge  23  novembre
          1939, n. 1815, e' abrogato. 
              (Omissis).". 
              Si riporta la rubrica dei capi V, VI e VII del titolo V
          (Delle societa') del libro quinto (Del lavoro)  del  codice
          civile: 
                "Capo V - Societa' per azioni; 
                Capo VI - Della societa' in accomandita per azioni; 
                Capo  VII  -   Della   societa'   a   responsabilita'
          limitata". 
              - Si riporta la rubrica del capo I del titolo VI (Delle
          societa' cooperative delle mutue assicuratrici)  del  libro
          quinto (Del lavoro) del codice civile: 
                "Capo I - Delle societa' cooperative". 
          Comma 149. 
              - Si riporta il testo del  comma  2,  dell'articolo  24
          della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi  urgenti  per
          l'economia): 
              "Art. 24. (Norme in materia di attivita' di  assistenza
          e consulenza). - 1. L'articolo 2 della  legge  23  novembre
          1939, n. 1815, e' abrogato. 
              2. (abrogato).". 
          Comma 150. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge
          24  gennaio  2012,  n.  1  (Disposizioni  urgenti  per   la
          concorrenza,  lo  sviluppo  delle   infrastrutture   e   la
          competitivita'), come modificato dalla presente legge: 
              "Art.    9.     (Disposizioni     sulle     professioni
          regolamentate).  -  1.  Sono  abrogate  le  tariffe   delle
          professioni regolamentate nel sistema ordinistico. 
              2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1,  nel
          caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale,
          il  compenso  del   professionista   e'   determinato   con
          riferimento a parametri stabiliti con decreto del  Ministro
          vigilante, da adottare nel  termine  di  centoventi  giorni
          successivi alla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto. Entro lo stesso  termine,
          con decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con
          il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono  anche
          stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle  casse
          professionali e agli archivi precedentemente  basati  sulle
          tariffe.  Il  decreto   deve   salvaguardare   l'equilibrio
          finanziario,  anche   di   lungo   periodo,   delle   casse
          previdenziali professionali. Ai fini  della  determinazione
          dei corrispettivi da porre a base di gara  nelle  procedure
          di affidamento di contratti pubblici dei  servizi  relativi
          all'architettura e all'ingegneria di  cui  alla  parte  II,
          titolo I, capo IV del decreto legislativo 12  aprile  2006,
          n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto
          di cui al primo  periodo,  da  emanarsi,  per  gli  aspetti
          relativi alle disposizioni di cui al presente  periodo,  di
          concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti; con il medesimo decreto sono  altresi'  definite
          le classificazioni delle prestazioni professionali relative
          ai predetti servizi. I parametri  individuati  non  possono
          condurre alla determinazione di un importo a base  di  gara
          superiore  a  quello  derivante   dall'applicazione   delle
          tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in  vigore
          del presente decreto. 
              3. Le tariffe vigenti alla data di  entrata  in  vigore
          del   presente   decreto    continuano    ad    applicarsi,
          limitatamente alla  liquidazione  delle  spese  giudiziali,
          fino  alla  data  di  entrata   in   vigore   dei   decreti
          ministeriali di cui al comma 2 e, comunque,  non  oltre  il
          centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto. 
              4. Il compenso  per  le  prestazioni  professionali  e'
          pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento
          del   conferimento    dell'incarico    professionale.    Il
          professionista  deve  rendere  noto  obbligatoriamente,  in
          forma  scritta  o  digitale,  al  cliente   il   grado   di
          complessita' dell'incarico, fornendo tutte le  informazioni
          utili  circa  gli  oneri  ipotizzabili  dal   momento   del
          conferimento fino alla  conclusione  dell'incarico  e  deve
          altresi' indicare i dati della polizza assicurativa  per  i
          danni     provocati      nell'esercizio      dell'attivita'
          professionale. In ogni  caso  la  misura  del  compenso  e'
          previamente resa  nota  al  cliente  obbligatoriamente,  in
          forma scritta o digitale, con  un  preventivo  di  massima,
          deve  essere  adeguata  all'importanza  dell'opera   e   va
          pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci
          di costo, comprensive di  spese,  oneri  e  contributi.  Al
          tirocinante   e'    riconosciuto    un    rimborso    spese
          forfettariamente  concordato  dopo  i  primi  sei  mesi  di
          tirocinio. 
              5. Sono abrogate le disposizioni vigenti  che,  per  la
          determinazione del compenso  del  professionista,  rinviano
          alle tariffe di cui al comma 1. 
              6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso  alle
          professioni  regolamentate  non  puo'  essere  superiore  a
          diciotto mesi; per i primi  sei  mesi,  il  tirocinio  puo'
          essere  svolto,  in  presenza  di  un'apposita  convenzione
          quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento
          della laurea di primo livello o della laurea  magistrale  o
          specialistica.   Analoghe   convenzioni   possono    essere
          stipulate tra  i  consigli  nazionali  degli  ordini  e  il
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione per lo  svolgimento  del  tirocinio  presso
          pubbliche amministrazioni, all'esito del corso  di  laurea.
          Le disposizioni del presente comma non  si  applicano  alle
          professioni sanitarie, per le  quali  resta  confermata  la
          normativa vigente. 
              7. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto
          2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
          settembre  2011,  n.  148,  sono  apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) all'alinea, nel primo  periodo,  dopo  la  parola:
          «regolamentate»  sono  inserite  le  seguenti:  «secondo  i
          principi  della  riduzione  e  dell'accorpamento,  su  base
          volontaria,  fra   professioni   che   svolgono   attivita'
          similari»; 
                b) alla  lettera  c),  il  secondo,  terzo  e  quarto
          periodo sono soppressi; 
                c) la lettera d) e' abrogata. 
              8. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.". 
              - La legge 24 marzo 2012, n. 27 (Conversione in  legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
          recante  disposizioni  urgenti  per  la   concorrenza,   lo
          sviluppo  delle  infrastrutture  e  la  competitivita')  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2012,  n.  71,
          S.O. 
              Comma 151. 
              - Si riporta il testo del comma  96  dell'articolo  145
          della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2001): 
              "Art. 145. (Altri interventi). 
              (Omissis). 
              96.  Gli  atti  di  aggiornamento  geometrico  di   cui
          all'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, ed agli
          articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della  Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 650, e le denunce di variazione di  cui
          all'articolo 27 del testo unico delle imposte sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre  1986,  n.  917,  resi   dai   soggetti   di   cui
          all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 aprile  1990,
          n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno
          1990, n. 165, sono redatti conformemente alle  disposizioni
          di cui al decreto del  Ministro  delle  finanze  19  aprile
          1994, n. 701. 
              (Omissis).". 
              - La legge 6 giugno 1986, n. 251 (Istituzione dell'albo
          professionale  degli  agrotecnici)  e'   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 12 giugno 1986, n. 134. 
          Comma 153. 
              - La legge 24 luglio 1985, n.  409  (Istituzione  della
          professione  sanitaria  di  odontoiatria   e   disposizioni
          relative  al  diritto  di  stabilimento  ed   alla   libera
          prestazione di servizi da parte dei dentisti  cittadini  di
          Stati membri delle Comunita' europee) e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 agosto 1985, n. 190, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2  della  legge  24
          luglio  1985,  n.  409   (Istituzione   della   professione
          sanitaria  di  odontoiatria  e  disposizioni  relative   al
          diritto di  stabilimento  ed  alla  libera  prestazione  di
          servizi da parte dei dentisti  cittadini  di  Stati  membri
          delle  Comunita'  europee),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 13 agosto 1985, n. 190, S.O.: 
              "Art. 2. 
              Formano oggetto della  professione  di  odontoiatra  le
          attivita' inerenti alla  diagnosi  ed  alla  terapia  delle
          malattie ed anomalie  congenite  ed  acquisite  dei  denti,
          della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonche'
          alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche. 
              Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamenti
          necessari all'esercizio della loro professione.". 
          Comma 157. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  7  della  legge  8
          novembre 1991,  n.  362  (Norme  di  riordino  del  settore
          farmaceutico), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 7. (Titolarita' e gestione della farmacia). -  1.
          Sono titolari  dell'esercizio  della  farmacia  privata  le
          persone fisiche, in conformita' alle disposizioni  vigenti,
          le societa' di  persone,  le  societa'  di  capitali  e  le
          societa' cooperative a responsabilita' limitata. 
              2. Le societa' di cui al comma  1  hanno  come  oggetto
          esclusivo la gestione di una  farmacia.  La  partecipazione
          alle societa' di  cui  al  comma  1  e'  incompatibile  con
          qualsiasi  altra  attivita'  svolta   nel   settore   della
          produzione e informazione scientifica del farmaco,  nonche'
          con l'esercizio della professione medica. Alle societa'  di
          cui al comma 1 si applicano,  per  quanto  compatibili,  le
          disposizioni dell'articolo 8. 
              3. La direzione della farmacia gestita  dalla  societa'
          e' affidata a  un  farmacista  in  possesso  del  requisito
          dell'idoneita' previsto  dall'articolo  12  della  legge  2
          aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, che ne  e'
          responsabile. 
              4. Il direttore, qualora si verifichino a suo carico le
          condizioni previste dal  comma  2  dell'articolo  11  della
          legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituito  dall'articolo
          11 della presente legge, e' sostituito  temporaneamente  da
          un farmacista  in  possesso  del  requisito  dell'idoneita'
          previsto dall'articolo 12 della legge  2  aprile  1968,  n.
          475, e successive modificazioni. 
              4-bis. (abrogato). 
              5. 
              6. 
              7. 
              8. Il trasferimento della titolarita' dell'esercizio di
          farmacia privata e' consentito dopo che siano  decorsi  tre
          anni   dal   rilascio    dell'autorizzazione    da    parte
          dell'autorita' competente, salvo quanto previsto ai commi 9
          e 10. 
              9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una
          partecipazione in una societa' di cui al comma  1,  qualora
          vengano meno i requisiti di  cui  al  secondo  periodo  del
          comma 2, l'avente causa cede la quota di partecipazione nel
          termine di sei mesi dalla presentazione della dichiarazione
          di successione . 
              10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche  alla
          vendita della farmacia privata da parte degli aventi  causa
          ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 12 della  legge
          2 aprile 1968, n. 475. 
              11. Decorsi i termini di cui al comma 9, in mancanza di
          soci o di aventi causa, la gestione della farmacia  privata
          viene assegnata secondo le procedure di cui all'articolo 4. 
              12. Qualora venga meno la pluralita' dei soci, il socio
          superstite ha facolta' di associare nuovi soci nel rispetto
          delle condizioni di cui al presente articolo,  nel  termine
          perentorio di sei mesi. 
              13. Il primo comma  dell'articolo  13  del  regolamento
          approvato con regio decreto 3  marzo  1927,  n.  478,  come
          sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della
          Repubblica 23 ottobre 1963, n. 1730, si applica a tutte  le
          farmacie  private  anche  se  di  esse  sia  titolare   una
          societa'. 
              14. Ferme restando le disposizioni di cui  all'articolo
          17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, agli atti soggetti
          ad imposta di registro delle societa' aventi  come  oggetto
          l'esercizio di una farmacia privata, costituite  entro  due
          anni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          ed al  relativo  conferimento  dell'azienda,  l'imposta  si
          applica in misura fissa.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12  della  legge  2
          aprile 1968,  n.  475  e  successive  modificazioni  (Norme
          concernenti il servizio farmaceutico): 
              "Art. 12. 
              E' consentito il trasferimento della titolarita'  della
          farmacia decorsi 3 anni dalla conseguita titolarita'. 
              Il trasferimento puo'  aver  luogo  solo  a  favore  di
          farmacista che abbia conseguito la titolarita'  o  che  sia
          risultato idoneo in un precedente concorso. 
              Il  trasferimento  del  diritto  di   esercizio   della
          farmacia deve essere riconosciuto con  decreto  del  medico
          provinciale. 
              Il farmacista che abbia ceduto la propria  farmacia  ai
          sensi del presente articolo o del successivo  art.  18  non
          puo' concorrere all'assegnazione di  un'altra  farmacia  se
          non  sono  trascorsi  almeno  dieci  anni   dall'atto   del
          trasferimento. 
              A tal fine, il medico provinciale  della  provincia  in
          cui ha  sede  l'esercizio  ceduto  e'  tenuto  a  segnalare
          l'avvenuto trasferimento al Ministero della sanita'. 
              Il farmacista titolare  al  momento  del  trasferimento
          decade dalla precedente titolarita'. 
              Al farmacista che abbia trasferito la propria  farmacia
          e' consentito, per una volta soltanto nella vita, ed  entro
          due anni dal trasferimento, di acquistare un'altra farmacia
          senza dovere superare il concorso per l'assegnazione di cui
          al quarto comma. Al  farmacista  che  abbia  trasferito  la
          titolarita'  della  propria  farmacia   senza   acquistarne
          un'altra entro due anni dal trasferimento,  e'  consentito,
          per una sola volta nella vita, l'acquisto di  una  farmacia
          qualora abbia svolto  attivita'  professionale  certificata
          dall'autorita' sanitaria  competente  per  territorio,  per
          almeno 6 mesi durante l'anno precedente l'acquisto,  ovvero
          abbia  conseguito  l'idoneita'  in  un  concorso   a   sedi
          farmaceutiche effettuato nei due anni anteriori. 
              Il trasferimento di farmacia puo' aver luogo  a  favore
          di farmacista, iscritto all'albo professionale,  che  abbia
          conseguito l'idoneita' o  che  abbia  almeno  due  anni  di
          pratica professionale, certificata dall'autorita' sanitaria
          competente. 
              Ai fini della  pratica  professionale  il  titolare  di
          farmacia deve comunicare all'autorita' sanitaria competente
          le  generalita'  del  farmacista  praticante,  la  data  di
          effettivo inizio  nonche'  di  effettiva  cessazione  della
          stessa . 
              Le suddette comunicazioni devono essere  trascritte  in
          apposito   registro   tenuto    dall'autorita'    sanitaria
          competente che e' tenuta ad effettuare periodiche verifiche
          sull'effettivo svolgimento della pratica professionale. 
              Il trasferimento della titolarita'  delle  farmacie,  a
          tutti gli effetti di  legge,  non  e'  ritenuto  valido  se
          insieme col diritto di esercizio della farmacia  non  venga
          trasferita anche l'azienda commerciale che vi e'  connessa,
          pena la decadenza. 
              Nel caso di morte del titolare gli eredi possono  entro
          un anno effettuare  il  trapasso  della  titolarita'  della
          farmacia  a  norma  dei  commi  precedenti  a   favore   di
          farmacista  iscritto  nell'albo  professionale,  che  abbia
          conseguito la titolarita' o che sia risultato idoneo in  un
          precedente concorso. Durante tale periodo gli  eredi  hanno
          diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria  sotto
          la responsabilita' di un direttore". 
          Comma 158. 
              - Il testo dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991,
          n. 362 (Norme di riordino del settore  farmaceutico),  come
          modificato dalla presente legge e'  riportato  in  nota  al
          comma 157. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2359  del  codice
          civile: 
              "Art. 2359. Societa' controllate e societa' collegate. 
              Sono considerate societa' controllate: 
                1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
                2) le societa' in cui un'altra  societa'  dispone  di
          voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
                3) le societa' che sono sotto influenza dominante  di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa. 
              Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del  primo
          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
              Sono considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo  se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in   mercati
          regolamentati.". 
          Comma 159. 
              - La legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela
          della  concorrenza  e  del  mercato)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990, n. 240. 
          Comma 160. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  8  della  legge  8
          novembre 1991,  n.  362  (Norme  di  riordino  del  settore
          farmaceutico), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 8. (Gestione societaria: incompatibilita'). -  1.
          La partecipazione alle  societa'  di  cui  all'articolo  7,
          salvo il caso di cui ai commi 9 e 10 di tale  articolo,  e'
          incompatibile: 
                a) nei casi di cui all'articolo 7, comma  2,  secondo
          periodo; 
                b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio,
          direttore o collaboratore di altra farmacia; 
                c)  con  qualsiasi  rapporto  di  lavoro  pubblico  e
          privato. 
              2. Lo statuto delle societa' di cui  all'articolo  7  e
          ogni successiva variazione,  ivi  incluse  quelle  relative
          alla compagine sociale,  sono  comunicati,  entro  sessanta
          giorni,  alla  Federazione  degli  ordini  dei   farmacisti
          italiani   nonche'   all'assessore   alla   sanita'   della
          competente  regione  o   provincia   autonoma,   all'ordine
          provinciale dei farmacisti e all'azienda  sanitaria  locale
          competente per territorio. 
              3. La violazione delle disposizioni di cui al  presente
          articolo e  all'articolo  7  comporta  la  sospensione  del
          farmacista  dall'albo  professionale  per  un  periodo  non
          inferiore ad un  anno.  Se  e'  sospeso  il  socio  che  e'
          direttore responsabile, la direzione della farmacia gestita
          da una societa' e' affidata ad un altro dei soci.  Se  sono
          sospesi tutti  i  soci  e'  interrotta  la  gestione  della
          farmacia per il periodo corrispondente alla sospensione dei
          soci.  L'autorita'   sanitaria   competente   nomina,   ove
          necessario, un commissario per il periodo  di  interruzione
          della gestione ordinaria, da scegliersi  in  un  elenco  di
          professionisti   predisposto   dal   consiglio    direttivo
          dell'ordine provinciale dei farmacisti.". 
          Comma 161. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2  della  legge  2
          aprile  1968,  n.  475  (Norme  concernenti   il   servizio
          farmaceutico), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 2. 
              1. Ogni comune deve avere  un  numero  di  farmacie  in
          rapporto a quanto disposto  dall'articolo  1.  Al  fine  di
          assicurare  una   maggiore   accessibilita'   al   servizio
          farmaceutico, il  comune,  sentiti  l'azienda  sanitaria  e
          l'Ordine  provinciale   dei   farmacisti   competente   per
          territorio, identifica le zone  nelle  quali  collocare  le
          nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione
          sul territorio, tenendo  altresi'  conto  dell'esigenza  di
          garantire l'accessibilita' del servizio farmaceutico  anche
          a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. 
              2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune  e'
          sottoposto a revisione entro il mese di  dicembre  di  ogni
          anno pari,  in  base  alle  rilevazioni  della  popolazione
          residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di
          statistica. 
              2-bis. Fatta salva  la  procedura  concorsuale  di  cui
          all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,
          convertito, con modificazioni, dallalegge 24 marzo 2012, n.
          27, e successive modificazioni, nei comuni con  popolazione
          inferiore  a  6.600  abitanti,  in  cui  le  farmacie,  non
          sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento
          della popolazione, e'  consentita  al  farmacista  titolare
          della farmacia, previa presentazione di  apposita  istanza,
          la possibilita' di  trasferimento  presso  i  comuni  della
          medesima  regione  ai  quali,  all'esito  della   revisione
          biennale di cui al comma 2 del presente articolo, spetta un
          numero  di  farmacie  superiore  al  numero   di   farmacie
          esistenti  nel  territorio  comunale,  sulla  base  di  una
          graduatoria regionale per titoli,  che  tenga  conto  anche
          dell'ordine  cronologico  delle  istanze  di  trasferimento
          presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio
          della procedura biennale del concorso  ordinario  per  sedi
          farmaceutiche, di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre
          1991, n. 362. Ove l'istanza del farmacista  venga  accolta,
          il trasferimento si  perfeziona  previo  pagamento  di  una
          tassa di concessione governativa una tantum  pari  a  5.000
          euro.". 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   11   del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  24  marzo  2012,  n.  27,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 11. (Potenziamento del servizio di  distribuzione
          farmaceutica,  accesso  alla  titolarita'  delle  farmacie,
          modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci
          e altre disposizioni in materia sanitaria). - 1. Al fine di
          favorire l'accesso alla titolarita' delle farmacie da parte
          di un piu' ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di
          legge, nonche' di favorire le procedure per  l'apertura  di
          nuove sedi farmaceutiche garantendo al  contempo  una  piu'
          capillare   presenza   sul    territorio    del    servizio
          farmaceutico, allalegge 2 aprile 1968, n. 475, e successive
          modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 1, il secondo e il terzo  comma  sono
          sostituiti dai seguenti: 
                «Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in  modo
          che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti. 
              La popolazione eccedente, rispetto al parametro di  cui
          al secondo comma,  consente  l'apertura  di  una  ulteriore
          farmacia,  qualora  sia  superiore  al  50  per  cento  del
          parametro stesso»; 
                b) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
              «Articolo  1-bis.  -   1.   In   aggiunta   alle   sedi
          farmaceutiche  spettanti  in  base  al  criterio   di   cui
          all'articolo 1 ed entro il limite del  5  per  cento  delle
          sedi, comprese le nuove, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano, sentita l'azienda sanitaria  locale
          competente per territorio, possono istituire una farmacia: 
                a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili
          a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle
          aree  di  servizio  autostradali  ad  alta  intensita'   di
          traffico, dotate di servizi alberghieri o di  ristorazione,
          purche' non sia gia' aperta una  farmacia  a  una  distanza
          inferiore a 400 metri; 
                b) nei centri commerciali e  nelle  grandi  strutture
          con  superficie  di  vendita  superiore  a   10.000   metri
          quadrati, purche' non sia gia' aperta una  farmacia  a  una
          distanza inferiore a 1.500 metri»; 
                c) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
              «Articolo 2. - 1. Ogni comune deve avere un  numero  di
          farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1.  Al
          fine di assicurare una maggiore accessibilita' al  servizio
          farmaceutico, il  comune,  sentiti  l'azienda  sanitaria  e
          l'Ordine  provinciale   dei   farmacisti   competente   per
          territorio, identifica le zone  nelle  quali  collocare  le
          nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione
          sul territorio, tenendo  altresi'  conto  dell'esigenza  di
          garantire l'accessibilita' del servizio farmaceutico  anche
          a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. 
              2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune  e'
          sottoposto a revisione entro il mese di  dicembre  di  ogni
          anno pari,  in  base  alle  rilevazioni  della  popolazione
          residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di
          statistica». 
              2. Ciascun comune, sulla  base  dei  dati  ISTAT  sulla
          popolazione residente al 31 dicembre 2010 e  dei  parametri
          di cui al comma 1, individua le  nuove  sedi  farmaceutiche
          disponibili nel proprio territorio  e  invia  i  dati  alla
          regione entro e non  oltre  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. 
              3. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano provvedono ad assicurare, entro dodici  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, la conclusione del concorso straordinario
          e l'assegnazione delle sedi  farmaceutiche  disponibili  di
          cui al comma 2 e di quelle  vacanti.  In  deroga  a  quanto
          previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475,
          sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del  comma
          1 o comunque vacanti non puo' essere esercitato il  diritto
          di prelazione da parte del comune.  Entro  sessanta  giorni
          dall'invio dei dati di cui al comma  2,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  bandiscono  il
          concorso straordinario per soli  titoli  per  la  copertura
          delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per  quelle
          vacanti, fatte salve quelle per la cui  assegnazione,  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, la procedura concorsuale sia  stata  gia'
          espletata o siano state gia' fissate le date  delle  prove.
          Al concorso straordinario possono partecipare i farmacisti,
          cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, iscritti
          all'albo professionale: 
                a) non titolari di farmacia, in qualunque  condizione
          professionale si trovino; 
                b) titolari di farmacia rurale sussidiata; 
                c) titolari di farmacia soprannumeraria; 
                d) titolari di esercizio di cui all'articolo 5, comma
          1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
          modificazioni, dallalegge 4 agosto 2006, n. 248. 
              - Non possono partecipare al concorso  straordinario  i
          farmacisti titolari, compresi i soci di societa'  titolari,
          di farmacia diversa da quelle di cui alle lettere b) e  c).
          Agli effetti delle disposizioni del presente articolo,  per
          farmacie soprannumerarie si intendono le farmacie aperte in
          base al criterio topografico  o  della  distanza  ai  sensi
          dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie  di
          cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e  successive
          modificazioni,  sia   anteriormente,   sia   posteriormente
          all'entrata in vigore dellalegge 8 novembre 1991,  n.  362,
          che non  risultino  riassorbite  nella  determinazione  del
          numero complessivo delle  farmacie  stabilito  in  base  al
          parametro della popolazione di cui al comma 1, lettera  a),
          del presente articolo. 
              4.  Ai  fini   dell'assegnazione   delle   nuove   sedi
          farmaceutiche messe  a  concorso,  ciascuna  regione  e  le
          province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  istituiscono,
          entro  trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione   del
          relativo bando di concorso,  una  commissione  esaminatrice
          regionale o provinciale per le province autonome di  Trento
          e di Bolzano. Al concorso straordinario  si  applicano,  in
          quanto compatibili, le disposizioni  vigenti  sui  concorsi
          per  la  copertura  delle  sedi  farmaceutiche   di   nuova
          istituzione o vacanti, nonche' le disposizioni del presente
          articolo. 
              5. Ciascun candidato puo' partecipare al  concorso  per
          l'assegnazione di farmacia in non piu'  di  due  regioni  o
          province autonome, e non deve aver compiuto i  65  anni  di
          eta'  alla  data   di   scadenza   del   termine   per   la
          partecipazione al concorso  prevista  dal  bando.  Ai  fini
          della valutazione dell'esercizio professionale nel concorso
          straordinario   per   il   conferimento   di   nuove   sedi
          farmaceutiche di cui al comma 3, in deroga  al  regolamento
          di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          30 marzo 1994, n. 298: 
                a) l'attivita'  svolta  dal  farmacista  titolare  di
          farmacia rurale  sussidiata,  dal  farmacista  titolare  di
          farmacia  soprannumeraria  e  dal  farmacista  titolare  di
          esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge
          4 luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con  modificazioni,
          dallalegge 4  agosto  2006,  n.  248,  e'  equiparata,  ivi
          comprese le maggiorazioni; 
                b) l'attivita' svolta da farmacisti collaboratori  di
          farmacia e da farmacisti collaboratori  negli  esercizi  di
          cui all'articolo 5, comma 1,  del  decreto-legge  4  luglio
          2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          agosto  2006,  n.  248,  e'  equiparata,  ivi  comprese  le
          maggiorazioni; 
                b-bis)  per  l'attivita'   svolta   dai   ricercatori
          universitari nei corsi di laurea in farmacia e in chimica e
          tecnologia farmaceutiche, sono assegnati, per  anno  e  per
          ciascun commissario, 0,30 punti per i primi dieci  anni,  e
          0,08 punti per i secondi dieci anni. 
              6. In ciascuna regione e  nelle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano,  la  commissione  esaminatrice,  sulla
          base  della  valutazione  dei  titoli   in   possesso   dei
          candidati, determina una graduatoria unica.  A  parita'  di
          punteggio, prevale il candidato  piu'  giovane.  A  seguito
          dell'approvazione  della  graduatoria,  ad  ogni  vincitore
          sara' assegnata la prima sede da lui indicata in ordine  di
          preferenza, che non risulti assegnata a un candidato meglio
          collocato   in   graduatoria.   Entro    quindici    giorni
          dall'assegnazione,  i   vincitori   del   concorso   devono
          dichiarare se accettano o meno la sede assegnata. L'inutile
          decorso del termine concesso per la dichiarazione  equivale
          a una  non  accettazione.  Dopo  la  scadenza  del  termine
          previsto per l'accettazione, le  sedi  non  accettate  sono
          offerte   ad   altrettanti   candidati   che   seguono   in
          graduatoria, secondo  la  procedura  indicata  nei  periodi
          precedenti,  fino  all'esaurimento  delle  sedi   messe   a
          concorso  o  all'interpello  di  tutti   i   candidati   in
          graduatoria. Successivamente, la  graduatoria  deve  essere
          utilizzata, per sei anni a partire  dalla  data  del  primo
          interpello effettuato per l'assegnazione delle sedi oggetto
          del  concorso  straordinario,   con   il   criterio   dello
          scorrimento  per  la  copertura  delle  sedi  farmaceutiche
          eventualmente  resesi  vacanti  a  seguito   delle   scelte
          effettuate dai vincitori  di  concorso,  con  le  modalita'
          indicate nei precedenti periodi del presente comma. 
              7.  Ai   concorsi   per   il   conferimento   di   sedi
          farmaceutiche gli interessati in possesso dei requisiti  di
          legge  possono  concorrere  per  la   gestione   associata,
          sommando i titoli posseduti. In tale  caso,  ai  soli  fini
          della preferenza a parita' di punteggio,  si  considera  la
          media  dell'eta'  dei  candidati  che  concorrono  per   la
          gestione associata. Ove i candidati che concorrono  per  la
          gestione  associata  risultino  vincitori,  la  titolarita'
          della farmacia assegnata e'  condizionata  al  mantenimento
          della gestione associata da parte degli  stessi  vincitori,
          su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla data di
          autorizzazione all'esercizio della farmacia, fatta salva la
          premorienza o sopravvenuta incapacita'. 
              8. I turni e gli  orari  di  farmacia  stabiliti  dalle
          autorita' competenti in base  alla  vigente  normativa  non
          impediscono l'apertura della farmacia in orari  diversi  da
          quelli obbligatori. Le farmacie  possono  praticare  sconti
          sui prezzi di tutti i tipi di farmaci  e  prodotti  venduti
          pagati   direttamente   dai   clienti,   dandone   adeguata
          informazione alla clientela. 
              9. Qualora il comune non  provveda  a  comunicare  alla
          regione o alla provincia autonoma di Trento  e  di  Bolzano
          l'individuazione delle  nuove  sedi  disponibili  entro  il
          termine di cui al comma 2 del presente articolo, la regione
          provvede con proprio atto a  tale  individuazione  entro  i
          successivi sessanta giorni. Nel caso in cui le regioni o le
          province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano nel
          senso indicato ovvero non provvedano a bandire il  concorso
          straordinario e a concluderlo entro i  termini  di  cui  al
          comma 3,  il  Consiglio  dei  Ministri  esercita  i  poteri
          sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione  con
          la nomina  di  un  apposito  commissario  che  provvede  in
          sostituzione   dell'amministrazione   inadempiente    anche
          espletando le procedure concorsuali ai sensi  del  presente
          articolo. 
              10. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai  sensi
          del comma 1, lettera b),  sono  offerte  in  prelazione  ai
          comuni in cui le stesse hanno sede. I  comuni  non  possono
          cedere la titolarita' o la gestione delle farmacie  per  le
          quali hanno esercitato il diritto di  prelazione  ai  sensi
          del presente comma. In caso di rinuncia alla titolarita' di
          una  di  dette  farmacie  da  parte  del  comune,  la  sede
          farmaceutica e' dichiarata vacante. 
              11. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge  8  novembre
          1991, n. 362, e successive modificazioni, le  parole:  «due
          anni  dall'acquisto   medesimo"   sono   sostituite   dalle
          seguenti: «sei mesi dalla presentazione della dichiarazione
          di successione». 
              12. Il medico, nel prescrivere un farmaco,  e'  tenuto,
          sulla base della sua specifica competenza professionale, ad
          informare il paziente dell'eventuale presenza in  commercio
          di  medicinali  aventi  uguale  composizione  in   principi
          attivi,    nonche'    forma    farmaceutica,     via     di
          somministrazione, modalita' di rilascio e dosaggio unitario
          uguali. Il farmacista, qualora sulla  ricetta  non  risulti
          apposta dal medico l'indicazione della non  sostituibilita'
          del farmaco prescritto, dopo aver informato  il  cliente  e
          salvo  diversa  richiesta  di  quest'ultimo,  e'  tenuto  a
          fornire il medicinale prescritto quando  nessun  medicinale
          fra quelli indicati nel primo periodo  del  presente  comma
          abbia prezzo piu' basso ovvero, in  caso  di  esistenza  in
          commercio di medicinali a minor prezzo  rispetto  a  quello
          del medicinale prescritto, a fornire il  medicinale  avente
          prezzo  piu'  basso.  All'articolo   11,   comma   9,   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  nel
          secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «e'  possibile»  sono
          inserite  le  seguenti:   «solo   su   espressa   richiesta
          dell'assistito e». Al fine  di  razionalizzare  il  sistema
          distributivo del farmaco, anche  a  tutela  della  persona,
          nonche' al fine di rendere maggiormente efficiente la spesa
          farmaceutica pubblica,  l'AIFA,  con  propria  delibera  da
          adottare  entro  il  31  dicembre  2012   e   pubblicizzare
          adeguatamente anche sul sito  istituzionale  del  Ministero
          della   salute,   revisiona   le   attuali   modalita'   di
          confezionamento dei farmaci  a  dispensazione  territoriale
          per  identificare  confezioni  ottimali,  anche   di   tipo
          monodose,  in  funzione  delle   patologie   da   trattare.
          Conseguentemente,  il  medico  nella  propria  prescrizione
          tiene conto delle diverse tipologie di confezione. 
              13. Al comma 1 dell'articolo  32  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, le  parole:  «che  ricadono
          nel territorio di comuni  aventi  popolazione  superiore  a
          12.500 abitanti e, comunque, al di fuori delle aree  rurali
          come  individuate  dai  piani  sanitari  regionali,»   sono
          soppresse. 
              14. Il comma 1 dell'articolo 70 del decreto legislativo
          6 aprile 2006, n. 193, e' sostituito dal seguente: 
              «1. La vendita al dettaglio dei  medicinali  veterinari
          e' effettuata soltanto dal farmacista in farmacia  e  negli
          esercizi commerciali di cui all'articolo 5,  comma  1,  del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dallalegge 4 agosto 2006, n. 248,  ancorche'
          dietro presentazione di ricetta medica,  se  prevista  come
          obbligatoria. La vendita nei predetti esercizi  commerciali
          e' esclusa per i medicinali richiamati dall'articolo 45 del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  9  ottobre   1990,   n.   309,   e   successive
          modificazioni». 
              15. Gli esercizi commerciali  di  cui  all'articolo  5,
          comma  1,  del  decreto-legge  4  luglio  2006,   n.   223,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
          n.  248,  in   possesso   dei   requisiti   vigenti,   sono
          autorizzati,  sulla  base  dei  requisiti  prescritti   dal
          decreto del Ministro della  salute  previsto  dall'articolo
          32, comma 1, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011,
          n. 214, ad allestire preparazioni galeniche officinali  che
          non prevedono la presentazione di ricetta medica, anche  in
          multipli,  in  base  a  quanto  previsto  nella  farmacopea
          ufficiale italiana o nella farmacopea europea. 
              16.  In  sede  di   rinnovo   dell'accordo   collettivo
          nazionale con  le  organizzazioni  sindacali  di  categoria
          maggiormente rappresentative,  ai  sensi  dell'articolo  4,
          comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive
          modificazioni, e'  stabilita,  in  relazione  al  fatturato
          della farmacia a carico del Servizio  sanitario  nazionale,
          nonche' ai nuovi servizi che la farmacia assicura ai  sensi
          del  decreto  legislativo  3  ottobre  2009,  n.  153,   la
          dotazione minima di  personale  di  cui  la  farmacia  deve
          disporre ai fini del mantenimento della convenzione con  il
          Servizio sanitario nazionale.". 
              - La legge 24 marzo 2012, n. 27 (Conversione in  legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
          recante  disposizioni  urgenti  per  la   concorrenza,   lo
          sviluppo  delle  infrastrutture  e  la  competitivita')  e'
          pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2012,  n.  71,
          S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4  della  legge  8
          novembre  1991,  n.362  (Norme  di  riordino  del   settore
          farmaceutico). 
              "Art. 4. (Procedure concorsuali). - 1. Il  conferimento
          delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione che
          risultino disponibili per l'esercizio da parte  di  privati
          ha luogo mediante concorso provinciale per titoli ed  esami
          bandito entro il mese di marzo di ogni anno  dispari  dalle
          regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. 
              2. Sono ammessi  al  concorso  di  cui  al  comma  1  i
          cittadini di uno Stato  membro  della  Comunita'  economica
          europea maggiori di eta', in possesso dei diritti civili  e
          politici e iscritti all'albo professionale dei  farmacisti,
          che non abbiano compiuto i sessanta anni di eta' alla  data
          di scadenza del termine di presentazione delle domande. 
              3. Ove le regioni e le province autonome di Trento e di
          Bolzano  non  provvedano  a   bandire   il   concorso   per
          l'assegnazione  delle   farmacie   vacanti   o   di   nuova
          istituzione  nel  termine  previsto  dal  comma  1  o   non
          provvedano   entro   i   dieci   giorni   successivi   alla
          pubblicazione  del  bando  alla  nomina  della  commissione
          giudicatrice, il Ministro della  sanita',  previa  diffida,
          provvede  nei  trenta  giorni  successivi  a  nominare   un
          commissario ad acta incaricato dell'indizione del bando  di
          concorso e della nomina della commissione giudicatrice. 
              4. Il commissario ad acta di cui al comma 3  rimane  in
          carica per garantire il regolare espletamento del  concorso
          fino all'assegnazione delle farmacie ai relativi vincitori. 
              5. Il commissario ad acta di cui al comma 3  si  avvale
          degli uffici di una unita' sanitaria  locale  compresa  nel
          territorio in cui si espleta il concorso e risponde del suo
          operato al Ministro della sanita'. 
              6.   La   commissione   giudicatrice    nominata    per
          l'espletamento  del  concorso  per   l'assegnazione   delle
          farmacie approva entro centottanta  giorni  dalla  data  di
          pubblicazione del bando la graduatoria dei vincitori. 
              7.  In  caso  di  impedimento  di  un   commissario   a
          partecipare ai lavori  della  commissione  giudicatrice  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o  il
          commissario ad acta di  cui  al  comma  3  provvedono  alla
          immediata sostituzione del commissario impedito. 
              8. Qualora le commissioni non provvedano  ad  espletare
          il concorso nei termini di cui al comma 6, le regioni e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano o  il  commissario
          ad acta di cui al comma 3  provvedono  entro  dieci  giorni
          alla nomina di una nuova commissione. 
              9. La composizione della  commissione  giudicatrice,  i
          criteri per la valutazione dei titoli e l'attribuzione  dei
          punteggi, le prove di esame e le modalita'  di  svolgimento
          del concorso sono fissati con decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,  da  emanarsi  entro  centottanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge.". 
          Comma 162. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  92  del  decreto
          legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  (Attuazione  della
          direttiva 2001/83/CE e  successive  direttive  di  modifica
          relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
          per uso umano, nonche' della  direttiva  2003/94/CE),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 92. (Medicinali  utilizzabili  esclusivamente  in
          ambiente ospedaliero o in strutture ad esso  assimilabili).
          - 1. I medicinali utilizzabili esclusivamente  in  ambiente
          ospedaliero sono i medicinali che, per  le  caratteristiche
          farmacologiche,  o  per  innovativita',  per  modalita'  di
          somministrazione o per altri motivi di tutela della  salute
          pubblica, non possono essere utilizzati  in  condizioni  di
          sufficiente sicurezza al di fuori di strutture ospedaliere. 
              2. Tenuto conto delle caratteristiche  dei  medicinali,
          l'AIFA puo' stabilire che l'uso dei medicinali previsti dal
          comma 1 e' limitato a taluni centri ospedalieri o,  invece,
          e' ammesso anche nelle strutture di  ricovero  a  carattere
          privato. 
              3. I  medicinali  disciplinati  dal  presente  articolo
          devono recare sull'imballaggio esterno o,  in  mancanza  di
          questo,  sul  confezionamento  primario  le   frasi:   «Uso
          riservato agli ospedali. Vietata la vendita  al  pubblico».
          Nelle ipotesi previste  dal  comma  2  la  prima  frase  e'
          modificata  in   rapporto   all'impiego   autorizzato   del
          medicinale. 
              4. I medicinali disciplinati dal presente articolo sono
          forniti dai produttori e dai  grossisti  direttamente  alle
          strutture autorizzate a  impiegarli  o  agli  enti  da  cui
          queste dipendono ovvero alle farmacie.". 
          Comma 163. 
              -  Il  testo  dell'articolo  11  del  decreto-legge  24
          gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 marzo 2012, n. 27  (Disposizioni  urgenti  per  la
          concorrenza,  lo  sviluppo  delle   infrastrutture   e   la
          competitivita'), come modificato dalla presente  legge,  e'
          riportato in nota al comma 161. 
              - La legge 24 marzo 2012, n. 27 (Conversione in  legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
          recante  disposizioni  urgenti  per  la   concorrenza,   lo
          sviluppo  delle  infrastrutture  e  la  competitivita')  e'
          pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2012,  n.  71,
          S.O. 
          Comma 164. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  37  del  decreto
          legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  (Attuazione  della
          direttiva 2001/83/CE e  successive  direttive  di  modifica
          relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
          per uso umano, nonche' della  direttiva  2003/94/CE),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 37. (Smaltimento scorte o termine per  il  ritiro
          delle confezioni a seguito di autorizzazione di modifiche).
          - 1. Nei casi  di  variazioni  minori  di  tipo  IA  e  IB,
          definite  a  norma  del  regolamento  (CE)  n.   1084/2003,
          autorizzate ai  sensi  dell'articolo  35,  e'  concesso  lo
          smaltimento delle scorte del medicinale oggetto di modifica
          salvo che l'AIFA,  per  motivi  di  salute  pubblica  o  di
          trasparenza del  mercato,  stabilisca  un  termine  per  il
          ritiro dal commercio  delle  confezioni  per  le  quali  e'
          intervenuta la modifica; nei casi di variazioni di tipo II,
          definite  a  norma  del  regolamento  (CE)  n.   1084/2003,
          autorizzate ai sensi dell'articolo 35, l'AIFA quando a cio'
          non ostano motivi di salute pubblica o di  trasparenza  del
          mercato,  valutata   l'eventuale   richiesta   dell'azienda
          interessata, puo' concedere un termine per  il  ritiro  dal
          commercio delle confezioni per le quali e'  intervenuta  la
          modifica. L'AIFA, sentite  le  associazioni  dell'industria
          farmaceutica, adotta e  rende  noti  criteri  generali  per
          l'applicazione delle disposizioni del presente comma. 
              1-bis. Nei casi di modificazioni apportate al foglietto
          illustrativo, l'AIFA autorizza la vendita al pubblico delle
          scorte, prevedendo che il cittadino scelga la modalita' per
          il ritiro  del  foglietto  sostitutivo  conforme  a  quello
          autorizzato in formato  cartaceo  o  analogico  o  mediante
          l'utilizzo di metodi digitali alternativi,  e  senza  oneri
          per la finanza pubblica.". 
          Comma 170. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  15
          gennaio 1992, n. 21  (Legge  quadro  per  il  trasporto  di
          persone mediante autoservizi pubblici non di  linea),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1. (Autoservizi pubblici non di linea). - 1. Sono
          definiti autoservizi  pubblici  non  di  linea  quelli  che
          provvedono  al  trasporto  collettivo  od  individuale   di
          persone, con funzione complementare e integrativa  rispetto
          ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici,
          marittimi, lacuali ed aerei, e che  vengono  effettuati,  a
          richiesta dei trasportati o del trasportato,  in  modo  non
          continuativo o periodico,  su  itinerari  e  secondo  orari
          stabiliti di volta in volta. 
              2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea: 
                a)   il   servizio   di   taxi    con    autovettura,
          motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale; 
                b)  il  servizio  di  noleggio   con   conducente   e
          autovettura, motocarrozzetta, velocipede, natante e veicoli
          a trazione animale". 
          Comma 171. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  108  del  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42  (Codice  dei  beni
          culturali e del  paesaggio),  e  successive  modificazioni,
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 108. (Canoni  di  concessione,  corrispettivi  di
          riproduzione, cauzione). - 1. I canoni di concessione ed  i
          corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni  culturali
          sono determinati dall'autorita' che ha in consegna  i  beni
          tenendo anche conto: 
                a) del carattere delle attivita' cui  si  riferiscono
          le concessioni d'uso; 
                b) dei mezzi e delle modalita'  di  esecuzione  delle
          riproduzioni; 
                c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli  spazi
          e dei beni; 
                d) dell'uso e della destinazione delle  riproduzioni,
          nonche'  dei  benefici  economici  che   ne   derivano   al
          richiedente. 
              2. I canoni e  i  corrispettivi  sono  corrisposti,  di
          regola, in via anticipata. 
              3.  Nessun  canone  e'  dovuto  per   le   riproduzioni
          richieste o eseguite da privati per  uso  personale  o  per
          motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per
          finalita' di valorizzazione, purche' attuate senza scopo di
          lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle
          spese sostenute dall'amministrazione concedente. 
              3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti  attivita',
          svolte senza scopo  di  lucro,  per  finalita'  di  studio,
          ricerca, libera manifestazione del pensiero  o  espressione
          creativa,  promozione  della  conoscenza   del   patrimonio
          culturale: 
                1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni
          archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilita' ai
          sensi  del  capo  III  del  presente  titolo,  attuata  nel
          rispetto delle disposizioni  che  tutelano  il  diritto  di
          autore e con modalita' che non  comportino  alcun  contatto
          fisico con  il  bene,  ne'  l'esposizione  dello  stesso  a
          sorgenti luminose, ne', all'interno  degli  istituti  della
          cultura, l'uso di stativi o treppiedi; 
                2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini
          di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non
          poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro. 
              4. Nei casi in cui dall'attivita' in concessione  possa
          derivare un pregiudizio ai beni culturali, l'autorita'  che
          ha in consegna i beni determina l'importo  della  cauzione,
          costituita   anche   mediante   fideiussione   bancaria   o
          assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione e'  dovuta
          anche nei casi di esenzione  dal  pagamento  dei  canoni  e
          corrispettivi. 
              5. La cauzione e' restituita quando sia stato accertato
          che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese
          sostenute sono state rimborsate. 
              6. Gli importi minimi dei canoni  e  dei  corrispettivi
          per l'uso e la  riproduzione  dei  beni  sono  fissati  con
          provvedimento dell'amministrazione concedente". 
          Comma 172. 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   6   delle
          disposizioni  legislative  e   regolamentari   in   materia
          edilizia, di cui aldecreto del Presidente della  Repubblica
          6 giugno 2001,  n.  380,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art.  6  (L).  Attivita'  edilizia  libera  (legge  28
          gennaio 1977, n. 10, art. 9, lettera c);  legge  9  gennaio
          1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2; decreto-legge 23  gennaio
          1982, n. 9, art. 7, comma 4, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 25 marzo 1982, n. 94) 
              1.  Fatte  salve  le   prescrizioni   degli   strumenti
          urbanistici comunali, e comunque nel rispetto  delle  altre
          normative di  settore  aventi  incidenza  sulla  disciplina
          dell'attivita' edilizia  e,  in  particolare,  delle  norme
          antisismiche,       di       sicurezza,        antincendio,
          igienico-sanitarie,  di  quelle   relative   all'efficienza
          energetica, di tutela dal  rischio  idrogeologico,  nonche'
          delle disposizioni contenute nel codice dei beni  culturali
          e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42, i  seguenti  interventi  sono  eseguiti  senza
          alcun titolo abilitativo: 
                a) gli interventi di manutenzione  ordinaria  di  cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera a); 
                a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di
          calore  aria-aria  di  potenza   termica   utile   nominale
          inferiore a 12 Kw; 
                b) gli interventi volti all'eliminazione di  barriere
          architettoniche che  non  comportino  la  realizzazione  di
          ascensori esterni, ovvero  di  manufatti  che  alterino  la
          sagoma dell'edificio; 
                c) le opere temporanee per attivita' di  ricerca  nel
          sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione
          di  attivita'  di  ricerca  di  idrocarburi,  e  che  siano
          eseguite in aree esterne al centro edificato; 
                d)  i  movimenti  di  terra  strettamente  pertinenti
          all'esercizio  dell'attivita'  agricola   e   le   pratiche
          agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi  su  impianti
          idraulici agrari; 
                e)  le  serre  mobili   stagionali,   sprovviste   di
          strutture  in   muratura,   funzionali   allo   svolgimento
          dell'attivita' agricola; 
                e-bis)  le  opere  dirette  a  soddisfare   obiettive
          esigenze   contingenti   e   temporanee   e    ad    essere
          immediatamente  rimosse  al  cessare  della  necessita'  e,
          comunque, entro un termine non superiore a novanta  giorni,
          previa comunicazione di  avvio  lavori  all'amministrazione
          comunale; 
                e-ter) le opere di pavimentazione e  di  finitura  di
          spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute
          entro  l'indice  di  permeabilita',  ove  stabilito   dallo
          strumento   urbanistico   comunale,   ivi    compresa    la
          realizzazione di intercapedini interamente interrate e  non
          accessibili,  vasche  di  raccolta  delle   acque,   locali
          tombati; 
                e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio
          degli edifici, da realizzare al di fuori della zona  A)  di
          cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2  aprile
          1968, n. 1444; 
                e-quinquies) le aree ludiche senza fini  di  lucro  e
          gli elementi  di  arredo  delle  aree  pertinenziali  degli
          edifici. 
              2. 
              3. 
              4. 
              5.  Riguardo  agli  interventi  di  cui   al   presente
          articolo, l'interessato provvede, nei casi  previsti  dalle
          vigenti disposizioni,  alla  presentazione  degli  atti  di
          aggiornamento    catastale    ai    sensi     dell'articolo
          34-quinquies, comma 2, lettera  b),  del  decreto-legge  10
          gennaio 2006, n. 4, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 marzo 2006, n. 80. 
              6. Le regioni a statuto ordinario: 
                a) possono estendere la disciplina di cui al presente
          articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto  a  quelli
          previsti  dal  comma  1,  esclusi  gli  interventi  di  cui
          all'articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di  costruire
          e  gli  interventi  di  cui  all'articolo  23,  soggetti  a
          segnalazione certificata di inizio attivita' in alternativa
          al permesso di costruire; 
                b)  disciplinano   con   legge   le   modalita'   per
          l'effettuazione dei controlli. 
              7. 
              8.". 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  34-quinquies  del
          decreto-legge 10 gennaio 2006,  n.  4  (Misure  urgenti  in
          materia di organizzazione e  funzionamento  della  pubblica
          amministrazione),  convertito,  con  modificazioni,   dalla
          legge 9 marzo 2006, n. 80: 
              "Art. 34-quinquies. (Disposizioni di semplificazione in
          materia edilizia). - 1. Per attuare la semplificazione  dei
          procedimenti amministrativi catastali ed edilizi, con uno o
          piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  da
          adottare entro otto mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto, sentita la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite
          le modalita' tecniche e operative per l'istituzione  di  un
          modello  unico  digitale  per  l'edilizia   da   introdurre
          gradualmente per la  presentazione  in  via  telematica  ai
          comuni di denunce di inizio attivita', di  domande  per  il
          rilascio di permessi di costruire e di ogni altro  atto  di
          assenso  comunque  denominato  in  materia   di   attivita'
          edilizia. Il suddetto  modello  unico  comprende  anche  le
          informazioni necessarie per le dichiarazioni di  variazione
          catastale e di nuova costruzione da redigere in conformita'
          a quanto disposto dal regolamento di  cui  al  decreto  del
          Ministro  delle  finanze  19  aprile  1994,  n.  701,   che
          pervengano  all'Agenzia  del  territorio  ai   fini   delle
          attivita' di censimento catastale. In via transitoria, fino
          a  quando  non  sara'  operativo  il  modello   unico   per
          l'edilizia, l'Agenzia del territorio invia  ai  comuni  per
          via telematica le dichiarazioni di variazione  e  di  nuova
          costruzione presentate a far data dal 1º gennaio 2006  e  i
          comuni  verificano  la   coerenza   delle   caratteristiche
          dichiarate   dell'unita'    immobiliare    rispetto    alle
          informazioni disponibili, sulla base  degli  atti  in  loro
          possesso. Eventuali incoerenze riscontrate dai comuni  sono
          segnalate all'Agenzia  del  territorio  che  provvede  agli
          adempimenti  di  competenza.  Con  decreto  del   direttore
          dell'Agenzia,  sentita  la   Conferenza   Stato-citta'   ed
          autonomie locali, da emanare  entro  novanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, sono regolamentate le procedure attuative
          e sono stabiliti tipologia e termini  per  la  trasmissione
          telematica dei dati ai comuni e per la  segnalazione  delle
          incongruenze  all'Agenzia  del   territorio,   nonche'   le
          relative modalita' di interscambio. 
              2. Al fine della razionalizzazione dei procedimenti  di
          presentazione delle  domande  di  nuova  costruzione  o  di
          mutazione nello stato dei beni: 
                a)  al  primo  comma  dell'articolo  28   del   regio
          decreto-legge 13  aprile  1939,  n.  652,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11  agosto  1939,  n.  1249,  le
          parole: «il 31 gennaio dell'anno successivo a quello»  sono
          sostituite dalle seguenti: «trenta giorni dal momento»; 
                b) le dichiarazioni  relative  alle  mutazioni  nello
          stato dei beni delle unita' immobiliari  gia'  censite,  di
          cui all'articolo 17, primo comma,  lettera  b),  del  regio
          decreto-legge 13  aprile  1939,  n.  652,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249,  devono
          essere presentate agli uffici provinciali dell'Agenzia  del
          territorio entro trenta giorni dal momento in cui  esse  si
          sono verificate". 
              - La legge 9 marzo 2006, n. 80 (Conversione  in  legge,
          con modificazioni, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4,  recante
          misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento
          della  pubblica  amministrazione)   e'   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2006, n. 59. 
          Comma 173. 
              -  Il  testo   dell'articolo   6   delle   disposizioni
          legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380,  cosi'  come  modificato  dalla  presente  legge,   e'
          riportato in nota al comma 172. 
              - Si riporta il testo del  comma  336  dell'articolo  1
          della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2005): 
              "366. Agli oneri di  cui  al  comma  364,  valutati  in
          complessivi 70 milioni di euro annui a decorrere dal  2006,
          si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori
          entrate recate dal comma 300.". 
          Comma 174. 
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'articolo  17
          della  legge   23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri): 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              (Omissis). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il testo del  comma  634  dell'articolo  2
          della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e   successive
          modificazioni (Disposizioni per la formazione del  bilancio
          annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria
          2008): 
              "634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita'
          e  crescita,  di  ridurre  il  complesso  della  spesa   di
          funzionamento   delle   amministrazioni    pubbliche,    di
          incrementare l'efficienza e di migliorare la  qualita'  dei
          servizi, con uno o piu' regolamenti, da  emanare  entro  il
          termine di centottanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge,  ai  sensi  dell'articolo  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
          amministrazione  e  del  Ministro  per   l'attuazione   del
          programma  di  Governo,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  o  i
          Ministri interessati, sentite le  organizzazioni  sindacali
          in  relazione  alla  destinazione   del   personale,   sono
          riordinati,   trasformati   o   soppressi   e   messi    in
          liquidazione, enti ed organismi pubblici  statali,  nonche'
          strutture amministrative pubbliche  statali,  nel  rispetto
          dei seguenti principi e criteri direttivi:  a)  fusione  di
          enti, organismi e strutture pubbliche  comunque  denominate
          che  svolgono  attivita'  analoghe  o  complementari,   con
          conseguente   riduzione   della   spesa    complessiva    e
          corrispondente  riduzione   del   contributo   statale   di
          funzionamento; b) trasformazione degli  enti  ed  organismi
          pubblici che non svolgono funzioni e servizi  di  rilevante
          interesse pubblico in soggetti di diritto  privato,  ovvero
          soppressione e messa in liquidazione degli  stessi  secondo
          le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
          e successive modificazioni, fermo restando quanto  previsto
          dalla lettera e) del presente comma, nonche'  dall'articolo
          9, comma 1-bis, lettera c),  del  decreto-legge  15  aprile
          2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          giugno  2002,  n.  112;  c)   fusione,   trasformazione   o
          soppressione degli enti che svolgono attivita'  in  materie
          devolute  alla  competenza  legislativa  regionale   ovvero
          attivita' relative a funzioni amministrative conferite alle
          regioni o agli  enti  locali;  d)  razionalizzazione  degli
          organi  di  indirizzo   amministrativo,   di   gestione   e
          consultivi e riduzione  del  numero  dei  componenti  degli
          organi collegiali almeno del 30  per  cento,  con  salvezza
          della funzionalita' dei predetti organi; e) previsione che,
          per gli enti soppressi e messi in  liquidazione,  lo  Stato
          risponde delle  passivita'  nei  limiti  dell'attivo  della
          singola  liquidazione  in  conformita'  alle  norme   sulla
          liquidazione coatta amministrativa;  f)  abrogazione  delle
          disposizioni legislative che prescrivono il  finanziamento,
          diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di
          altre amministrazioni pubbliche, degli  enti  ed  organismi
          pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in
          soggetti di diritto privato ai sensi della lettera  b);  g)
          trasferimento, all'amministrazione che  riveste  preminente
          competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi
          e strutture soppressi". 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre
          2010,  n.  222  (Regolamento  per  il  riordino  del  Banco
          nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per  le
          munizioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, comma  634,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 2010, n. 298.