La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. La presente  legge  ha  come  finalita'  la  salvaguardia  e  la
valorizzazione  delle  tratte  ferroviarie  di   particolare   pregio
culturale, paesaggistico e turistico,  che  comprendono  i  tracciati
ferroviari, le stazioni e le relative opere d'arte  e  pertinenze,  e
dei mezzi rotabili  storici  e  turistici  abilitati  a  percorrerle,
nonche' la disciplina dell'utilizzo dei ferrocicli. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.