Art. 10 
 
 
                             Ferrocicli 
 
  1. La circolazione dei veicoli a pedalata naturale o  assistita  in
possesso dei requisiti tecnici definiti dalle norme UNI  puo'  essere
consentita sulle linee ferroviarie dismesse o sospese, con  modalita'
definite dal proprietario o dal gestore dell'infrastruttura, evitando
comunque ogni forma di promiscuita' con la circolazione dei treni.