Art. 3 
 
 
Sezione  dei  rotabili  storici   e   turistici   nel   registro   di
                     immatricolazione nazionale 
 
  1. Sono rotabili storici: 
  a) i mezzi ferroviari, motori e trainati, non piu'  utilizzati  per
il  normale  esercizio   commerciale,   che   abbiano   compiuto   il
cinquantesimo anno dall'entrata in esercizio del  primo  esemplare  o
che abbiano compiuto il venticinquesimo anno dall'entrata in servizio
del primo esemplare e che, per particolari caratteristiche  tecniche,
estetiche  e  industriali,  siano  testimonianza   di   significative
evoluzioni nel campo del trasporto ferroviario nazionale; 
  b) le locomotive a  vapore  circolanti  sulle  ferrovie  regionali,
anche a scartamento ridotto. 
  2.  Sono  rotabili  turistici  i  mezzi  che  hanno   un   utilizzo
esclusivamente turistico, quali carrozze panoramiche o scoperte. 
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
sentiti il Ministro dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo e la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano,   e'
disciplinata, nell'ambito del registro di immatricolazione  nazionale
di cui all'articolo 33 del decreto legislativo  8  ottobre  2010,  n.
191,  una  sezione  dedicata  ai  rotabili   storici   e   turistici.
L'iscrizione avviene, con oneri a  carico  del  richiedente,  a  cura
dell'Agenzia nazionale per la  sicurezza  delle  ferrovie,  che  puo'
avvalersi,  tramite  apposita  convenzione,   della   Fondazione   FS
Italiane, della Federazione  italiana  delle  ferrovie  turistiche  e
museali -- FIFTM e di altre associazioni di categoria. 
  4. Nella sezione di cui al comma 3 sono iscritti, su richiesta  del
soggetto proprietario, del concessionario o dell'impresa ferroviaria,
i rotabili idonei alla circolazione sulle tratte ferroviarie  di  cui
all'articolo 2, nonche' sulle altre tratte ferroviarie nei  limiti  e
con  le  modalita'  di  cui  all'articolo  7.  Nella   richiesta   di
iscrizione, il soggetto proprietario, il concessionario  o  l'impresa
ferroviaria  produce  la  documentazione  necessaria   a   dimostrare
l'idoneita' del rotabile alla circolazione ai sensi degli articoli  6
e 7. I rotabili di cui ai commi 1 e 2 non  idonei  alla  circolazione
possono essere iscritti in un  apposito  albo  tenuto  a  cura  della
Fondazione FS Italiane. 
  5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore
della presente legge, sono determinati i requisiti di idoneita'  alla
circolazione per i rotabili iscritti nella sezione di cui al comma 3,
che devono essere equivalenti in  termini  di  sicurezza  complessiva
rispetto ai requisiti prescritti per la circolazione dei rotabili  ad
uso commerciale, ma comunque tali da consentirne la valorizzazione  e
l'uso. Con il  medesimo  decreto  e'  definita  la  tariffa  ai  fini
dell'iscrizione  nella  sezione  di  cui  al  comma  3,  in  modo  da
consentire l'integrale copertura dei costi a carico del richiedente. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo  dell'art.  33  del  decreto  legislativo  8
          ottobre 2010, n. 191 (Attuazione della direttiva 2008/57/CE
          e 2009/131/CE relativa  all'interoperabilita'  del  sistema
          ferroviario comunitario), e' il seguente: 
              «Art.  33  (Registro  nazionale  dei  veicoli).  -   1.
          L'Agenzia assicura che a seguito  dell'autorizzazione  alla
          messa in servizio di qualsiasi veicolo venga attribuito  ad
          esso un codice di identificazione alfanumerico - NEV. 
              2. Il codice deve essere apposto su ciascun  veicolo  e
          figurare  in  un  registro  di  immatricolazione  nazionale
          istituito  presso  la  medesima  Agenzia  che  soddisfa   i
          seguenti criteri: 
              a) rispetta le specifiche comuni definite al comma 3; 
              b)  e'  accessibile  alle   autorita'   preposte   alla
          sicurezza  e  agli   organismi   investigativi   comunitari
          designati a  norma  degli  articoli  6  e  18  del  decreto
          legislativo 10 agosto 2007, n. 162, nonche', per  qualsiasi
          richiesta legittima, agli organismi di regolamentazione  di
          cui all'art. 30 della direttiva 2001/14/CE  del  Parlamento
          europeo  e   del   Consiglio,   del   26   febbraio   2001,
          all'imposizione     dei     diritti     per      l'utilizzo
          dell'infrastruttura ferroviaria e  alla  certificazione  di
          sicurezza, nonche' all'ERA, alle imprese ferroviarie  e  ai
          gestori   delle   infrastrutture   e   alle    persone    o
          organizzazioni che immatricolano veicoli o che figurano nel
          registro. 
              3. Le specifiche  comuni  del  registro  sono  adottate
          secondo procedure definite a  livello  comunitario.  Questi
          progetti di specifiche includono: il contenuto, il  formato
          dei dati, l'architettura funzionale e tecnica, le modalita'
          operative, incluse le modalita' per lo scambio di dati,  le
          norme per l'introduzione e la consultazione dei  dati.  Per
          ciascun  veicolo  il  registro  deve  contenere  almeno  le
          seguenti informazioni: 
              a) il NEV; 
              b)  estremi  della  dichiarazione  CE  di  verifica   e
          dell'organismo che l'ha rilasciata; 
              c) estremi del registro europeo  dei  tipi  di  veicoli
          autorizzati indicato all'art. 34; 
              d) generalita' del proprietario del veicolo o  del  suo
          detentore; 
              e)  eventuali  restrizioni  relative   al   regime   di
          esercizio del veicolo; 
              f) soggetto responsabile della manutenzione. 
              4.   Il   titolare    dell'immatricolazione    comunica
          immediatamente  all'Agenzia  qualsiasi  modifica  dei  dati
          trascritti nel registro di immatricolazione  nazionale,  la
          rottamazione del  veicolo  o  la  decisione  di  rinunciare
          all'immatricolazione dello stesso. 
              5. Nelle more della realizzazione del collegamento  tra
          i  registri  di  immatricolazione  nazionali  degli   Stati
          membri, l'Agenzia aggiorna il proprio registro  inserendovi
          le modifiche apportate da un'altra Autorita'  nazionale  di
          sicurezza, limitatamente ai dati che lo riguardano. 
              6. Nel caso di veicoli messi in servizio per  la  prima
          volta in un paese non appartenente  all'Unione  europea,  e
          autorizzati dall'Agenzia  per  la  messa  in  servizio  nel
          territorio italiano, l'Agenzia assicura che i dati elencati
          al  comma  3,  lettere  d),  e)  ed  f),   possano   essere
          rintracciabili  tramite  il  registro  di  immatricolazione
          nazionale. I dati di cui al comma 3,  lettera  f),  possono
          essere sostituiti da dati critici in materia  di  sicurezza
          relativi al piano di manutenzione.».