Art. 4 
 
 
                    Gestione dell'infrastruttura 
 
  1. Le tratte ferroviarie, le stazioni e le relative opere d'arte  e
pertinenze  delle  ferrovie  individuate  ai  sensi  dell'articolo  2
restano   nella   disponibilita'   dei   soggetti    proprietari    o
concessionari, che sono responsabili del  mantenimento  in  esercizio
nonche' della manutenzione, della  funzionalita'  e  della  sicurezza
delle medesime infrastrutture, che sono classificate, ai  fini  della
manutenzione e dell'esercizio, con apposita categoria turistica. 
  2. Gli interventi di ripristino della  tratta  ferroviaria  nonche'
quelli relativi al mantenimento in esercizio,  alla  funzionalita'  e
alla sicurezza dell'infrastruttura sono  realizzabili  se  finanziati
nell'ambito   del   contratto   di   programma   con    il    gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale  ovvero  nell'ambito  delle
risorse destinate da ciascuna regione all'infrastruttura  ferroviaria
regionale di competenza. 
  3. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  sono
approvate, su proposta del  gestore  dell'infrastruttura  ferroviaria
nazionale, le  tariffe  da  corrispondere  al  gestore  medesimo  per
l'utilizzo della  stessa  ai  sensi  dell'articolo  5.  Nel  caso  di
infrastruttura ferroviaria regionale le tariffe  sono  approvate,  su
proposta del gestore dell'infrastruttura medesima, con  provvedimento
della regione.