Art. 5 
 
 
Gestione  dei  servizi  di  trasporto  turistico  e  delle  attivita'
                        commerciali connesse 
 
  1. Per l'affidamento dei servizi di  trasporto  turistico  e  delle
attivita' commerciali connesse, ivi compresi l'allestimento di  spazi
museali e le iniziative di  promozione  turistico-ricreativa,  sia  a
bordo che nelle stazioni,  le  amministrazioni  di  cui  al  comma  2
procedono alla previa pubblicazione nel proprio  sito  internet,  per
almeno trenta giorni, di un apposito avviso,  con  il  quale  rendono
nota la ricerca di soggetti  gestori,  ovvero  comunicano  l'avvenuto
ricevimento di una candidatura, indicando sinteticamente il contenuto
del  contratto  proposto.  Trascorso  il  periodo  di   pubblicazione
dell'avviso,    l'amministrazione    puo'    procedere    liberamente
all'affidamento e alla definizione del conseguente contratto, purche'
nel  rispetto  dei  principi  di  imparzialita'  e  di   parita'   di
trattamento fra gli  operatori  che  abbiano  manifestato  interesse,
fermo restando il rispetto dell'articolo 80  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  2. I soggetti che intendono manifestare il proprio interesse ovvero
candidarsi alla gestione dei servizi di trasporto turistico  e  delle
attivita' commerciali connesse ne fanno domanda: 
  a) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le  tratte
di competenza del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale; 
  b) alle regioni interessate per le ferrovie regionali. 
  3. Nella  domanda  il  richiedente  indica  le  tratte  ferroviarie
interessate, la tipologia dei rotabili  che  intende  utilizzare,  la
frequenza delle  corse,  l'impresa  ferroviaria  che  esercitera'  il
servizio di trasporto, di cui al capo II del decreto  legislativo  15
luglio 2015, n. 112, nonche' le tipologie di attivita' di  promozione
turistico-ricreativa  che  intende  esercitare.  Il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti o la regione, acquisiti i  pareri  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e  delle
regioni interessate, ciascuno per i profili  di  propria  competenza,
puo'  formulare  un  diniego  motivato   alla   presentazione   della
candidatura o della manifestazione di interesse entro sessanta giorni
dalla ricezione, qualora il soggetto, invitato a fornire i  necessari
chiarimenti e integrazioni, non  risulti  idoneo  alla  gestione  dei
servizi. Nel caso di domanda indirizzata alle regioni, queste  ultime
acquisiscono anche il parere del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per  i  profili  attinenti  alla  competenza  sulle  tratte
interconnesse alla rete nazionale ai  fini  della  valutazione  degli
effetti sul sistema ferroviario nazionale. I pareri del Ministero dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo  e  delle  regioni
relativamente  alle  attivita'  commerciali  connesse,  ivi  compresi
l'allestimento  di  spazi  museali  e  le  iniziative  di  promozione
turistico-ricreativa,  sia  a  bordo   che   nelle   stazioni,   sono
vincolanti. 
  4. Alle procedure di affidamento di cui  al  presente  articolo  si
applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni del citato
codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  5. Resta salva la facolta' delle amministrazioni di cui al comma  2
di procedere ad affidamenti diretti  per  le  attivita'  connesse  al
servizio di trasporto  turistico  in  favore  delle  associazioni  di
promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.  383,  degli
enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,  delle
organizzazioni non governative di cui alla legge 11 agosto  2014,  n.
125, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8  novembre  1991,
n. 381. 
  6.  Le  procedure  di  cui  al  presente  articolo  sono   esperite
esclusivamente per via telematica. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il testo dell'art. 80 del codice di  cui  al  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice  dei  contratti
          pubblici), e' il seguente: 
              «Art. 80  (Motivi  di  esclusione).  -  1.  Costituisce
          motivo  di  esclusione  di  un  operatore  economico  dalla
          partecipazione a una procedura d'appalto o concessione,  la
          condanna  con  sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di
          condanna divenuto irrevocabile o sentenza  di  applicazione
          della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444  del  codice
          di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore
          nei casi di cui all'art. 105, comma 6, per uno dei seguenti
          reati: 
              a) delitti, consumati o tentati, di cui  agli  articoli
          416, 416-bis del  codice  penale  ovvero  delitti  commessi
          avvalendosi delle condizioni  previste  dal  predetto  art.
          416-bis ovvero  al  fine  di  agevolare  l'attivita'  delle
          associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per  i
          delitti, consumati o tentati,  previsti  dall'art.  74  del
          decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
          309, dall'art. 291-quater del decreto del Presidente  della
          Repubblica 23 gennaio 1973,  n.  43  e  dall'art.  260  del
          decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  in  quanto
          riconducibili  alla  partecipazione   a   un'organizzazione
          criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro
          2008/841/GAI del Consiglio; 
              b) delitti, consumati o tentati, di cui  agli  articoli
          317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
          346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e  356  del  codice  penale
          nonche' all'art. 2635 del codice civile; 
              b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli
          2621 e 2622 del codice civile; 
              c)  frode  ai  sensi  dell'art.  1  della   convenzione
          relativa  alla  tutela  degli  interessi  finanziari  delle
          Comunita' europee; 
              d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalita'
          di  terrorismo,  anche  internazionale,  e   di   eversione
          dell'ordine  costituzionale  reati  terroristici  o   reati
          connessi alle attivita' terroristiche; 
              e) delitti di cui  agli  articoli  648-bis,  648-ter  e
          648-ter.1 del codice penale,  riciclaggio  di  proventi  di
          attivita' criminose o finanziamento del  terrorismo,  quali
          definiti all'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007,
          n. 109 e successive modificazioni; 
              f) sfruttamento del lavoro minorile e  altre  forme  di
          tratta di esseri umani definite con il decreto  legislativo
          4 marzo 2014, n. 24; 
              g)  ogni  altro  delitto  da  cui  derivi,  quale  pena
          accessoria, l'incapacita' di contrattare  con  la  pubblica
          amministrazione. 
              2.  Costituisce  altresi'  motivo  di   esclusione   la
          sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al  comma
          3, di cause di  decadenza,  di  sospensione  o  di  divieto
          previste dall'art. 67 del decreto legislativo  6  settembre
          2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa  di
          cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo
          quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi
          2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,
          con   riferimento   rispettivamente   alle    comunicazioni
          antimafia e alle informazioni antimafia. 
              3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la
          sentenza o il decreto ovvero la  misura  interdittiva  sono
          stati emessi nei confronti: del titolare  o  del  direttore
          tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o
          del direttore tecnico, se si tratta  di  societa'  in  nome
          collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico,
          se si tratta  di  societa'  in  accomandita  semplice;  dei
          membri del  consiglio  di  amministrazione  cui  sia  stata
          conferita la legale rappresentanza, ivi compresi  institori
          e procuratori generali, dei membri degli organi con  poteri
          di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri
          di  rappresentanza,  di  direzione  o  di  controllo,   del
          direttore tecnico o del socio unico persona fisica,  ovvero
          del socio di maggioranza in caso di societa'  con  meno  di
          quattro soci, se si tratta di  altro  tipo  di  societa'  o
          consorzio. In ogni caso l'esclusione e il  divieto  operano
          anche nei  confronti  dei  soggetti  cessati  dalla  carica
          nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
          gara, qualora l'impresa  non  dimostri  che  vi  sia  stata
          completa  ed   effettiva   dissociazione   della   condotta
          penalmente sanzionata; l'esclusione non va  disposta  e  il
          divieto  non  si  applica  quando   il   reato   e'   stato
          depenalizzato   ovvero    quando    e'    intervenuta    la
          riabilitazione ovvero quando il reato e'  stato  dichiarato
          estinto dopo la condanna ovvero in  caso  di  revoca  della
          condanna medesima. 
              4.   Un   operatore   economico   e'   escluso    dalla
          partecipazione a una procedura  d'appalto  se  ha  commesso
          violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto  agli
          obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o  dei
          contributi previdenziali, secondo la legislazione  italiana
          o quella dello Stato in cui sono  stabiliti.  Costituiscono
          gravi violazioni quelle che comportano un omesso  pagamento
          di imposte e tasse superiore all'importo  di  cui  all'art.
          48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.   602.   Costituiscono
          violazioni definitivamente accertate  quelle  contenute  in
          sentenze  o  atti  amministrativi  non  piu'  soggetti   ad
          impugnazione. Costituiscono  gravi  violazioni  in  materia
          contributiva e previdenziale quelle  ostative  al  rilascio
          del documento unico di regolarita' contributiva (DURC),  di
          cui al decreto del Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali  30  gennaio  2015,   pubblicato   sulla   Gazzetta
          Ufficiale  n.  125  del  1°  giugno  2015,   ovvero   delle
          certificazioni  rilasciate  dagli  enti  previdenziali   di
          riferimento non aderenti al sistema dello  sportello  unico
          previdenziale. Il presente  comma  non  si  applica  quando
          l'operatore  economico  ha  ottemperato  ai  suoi  obblighi
          pagando o impegnandosi  in  modo  vincolante  a  pagare  le
          imposte  o  i  contributi  previdenziali  dovuti,  compresi
          eventuali  interessi  o  multe,  purche'  il  pagamento   o
          l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del
          termine per la presentazione delle domande. 
              5.   Le    stazioni    appaltanti    escludono    dalla
          partecipazione  alla  procedura  d'appalto   un   operatore
          economico in una delle seguenti situazioni, anche  riferita
          a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma
          6, qualora: 
              a)  la  stazione  appaltante   possa   dimostrare   con
          qualunque mezzo adeguato la presenza  di  gravi  infrazioni
          debitamente accertate alle norme in  materia  di  salute  e
          sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi di cui  all'art.
          30, comma 3 del presente codice; 
              b)  l'operatore  economico  si  trovi   in   stato   di
          fallimento,   di   liquidazione   coatta,   di   concordato
          preventivo, salvo il caso  di  concordato  con  continuita'
          aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un  procedimento
          per la dichiarazione  di  una  di  tali  situazioni,  fermo
          restando quanto previsto dall'art. 110; 
              c) la stazione appaltante dimostri con  mezzi  adeguati
          che l'operatore economico si e'  reso  colpevole  di  gravi
          illeciti professionali,  tali  da  rendere  dubbia  la  sua
          integrita'  o  affidabilita'.  Tra  questi  rientrano:   le
          significative  carenze  nell'esecuzione  di  un  precedente
          contratto di appalto o di concessione che ne hanno  causato
          la risoluzione  anticipata,  non  contestata  in  giudizio,
          ovvero confermata all'esito di un  giudizio,  ovvero  hanno
          dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno  o  ad
          altre sanzioni; il tentativo di  influenzare  indebitamente
          il processo decisionale  della  stazione  appaltante  o  di
          ottenere  informazioni  riservate  ai   fini   di   proprio
          vantaggio; il fornire, anche per  negligenza,  informazioni
          false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
          sull'esclusione, la  selezione  o  l'aggiudicazione  ovvero
          l'omettere le informazioni  dovute  ai  fini  del  corretto
          svolgimento della procedura di selezione; 
              d) la partecipazione dell'operatore economico determini
          una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art.
          42, comma 2, non diversamente risolvibile; 
              e) una  distorsione  della  concorrenza  derivante  dal
          precedente coinvolgimento degli operatori  economici  nella
          preparazione della procedura d'appalto di cui  all'art.  67
          non possa essere risolta con misure meno intrusive; 
              f)  l'operatore  economico  sia  stato  soggetto   alla
          sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma  2,  lettera
          c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra
          sanzione che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la
          pubblica   amministrazione,   compresi   i    provvedimenti
          interdittivi di cui all'art. 14 del decreto  legislativo  9
          aprile 2008, n. 81; 
              f-bis)  l'operatore  economico   che   presenti   nella
          procedura  di  gara  in  corso  e  negli   affidamenti   di
          subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; 
              f-ter) l'operatore economico  iscritto  nel  casellario
          informatico tenuto  dall'Osservatorio  dell'ANAC  per  aver
          presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle
          procedure di gara e negli  affidamenti  di  subappalti.  Il
          motivo  di  esclusione  perdura   fino   a   quando   opera
          l'iscrizione nel casellario informatico; 
              g)  l'operatore  economico  iscritto   nel   casellario
          informatico tenuto  dall'Osservatorio  dell'ANAC  per  aver
          presentato false dichiarazioni o  falsa  documentazione  ai
          fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione,  per
          il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 
              h) l'operatore economico abbia violato  il  divieto  di
          intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della  legge  19
          marzo 1990, n.  55.  L'esclusione  ha  durata  di  un  anno
          decorrente dall'accertamento definitivo della violazione  e
          va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa; 
              i) l'operatore economico non presenti la certificazione
          di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero
          non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; 
              l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima
          dei reati previsti e puniti dagli articoli 317  e  629  del
          codice  penale  aggravati  ai   sensi   dell'art.   7   del
          decreto-legge 13  maggio  1991,  n.  152,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12  luglio  1991,  n.  203,  non
          risulti aver denunciato i fatti all'autorita'  giudiziaria,
          salvo che ricorrano i  casi  previsti  dall'art.  4,  primo
          comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza
          di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi  a  base
          della  richiesta  di  rinvio  a  giudizio   formulata   nei
          confronti   dell'imputato   nell'anno   antecedente    alla
          pubblicazione  del  bando   e   deve   essere   comunicata,
          unitamente alle generalita' del soggetto che ha  omesso  la
          predetta  denuncia,  dal   procuratore   della   Repubblica
          procedente all'ANAC, la quale cura la  pubblicazione  della
          comunicazione sul sito dell'Osservatorio; 
              m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un  altro
          partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
          situazione di controllo di cui  all'art.  2359  del  codice
          civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se  la
          situazione di controllo o  la  relazione  comporti  che  le
          offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
              6.  Le  stazioni  appaltanti  escludono  un   operatore
          economico in qualunque  momento  della  procedura,  qualora
          risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti
          compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una
          delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5. 
              7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che  si
          trovi  in  una  delle  situazioni  di  cui  al   comma   1,
          limitatamente alle ipotesi in cui  la  sentenza  definitiva
          abbia imposto una pena detentiva non superiore  a  18  mesi
          ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione
          come definita per le singole fattispecie  di  reato,  o  al
          comma 5, e' ammesso  a  provare  di  aver  risarcito  o  di
          essersi impegnato a risarcire qualunque danno  causato  dal
          reato o dall'illecito  e  di  aver  adottato  provvedimenti
          concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi  al
          personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 
              8. Se la stazione appaltante ritiene che le  misure  di
          cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico  non
          e'   escluso   della   procedura    d'appalto;    viceversa
          dell'esclusione   viene   data    motivata    comunicazione
          all'operatore economico. 
              9.  Un  operatore  economico   escluso   con   sentenza
          definitiva dalla partecipazione alle procedure  di  appalto
          non puo' avvalersi della possibilita' prevista dai commi  7
          e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante  da  tale
          sentenza. 
              10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa  la
          durata  della  pena   accessoria   della   incapacita'   di
          contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia
          intervenuta riabilitazione, tale durata e'  pari  a  cinque
          anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore,
          e in tale caso e' pari alla durata della pena principale  e
          a tre anni, decorrenti  dalla  data  del  suo  accertamento
          definitivo, nei casi di cui ai commi 4  e  5  ove  non  sia
          intervenuta sentenza di condanna. 
              11.  Le  cause  di  esclusione  previste  dal  presente
          articolo  non  si  applicano  alle   aziende   o   societa'
          sottoposte  a  sequestro  o  confisca  ai  sensi  dell'art.
          12-sexies  del  decreto-legge  8  giugno  1992,   n.   306,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1992,
          n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto  legislativo  6
          settembre 2011,  n.  159,  ed  affidate  ad  un  custode  o
          amministratore giudiziario o finanziario,  limitatamente  a
          quelle  riferite  al   periodo   precedente   al   predetto
          affidamento. 
              12. In caso di presentazione di falsa  dichiarazione  o
          falsa documentazione,  nelle  procedure  di  gara  e  negli
          affidamenti di subappalto, la stazione  appaltante  ne  da'
          segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano  state
          rese  con  dolo  o  colpa  grave  in  considerazione  della
          rilevanza o della gravita' dei fatti  oggetto  della  falsa
          dichiarazione    o    della    presentazione    di    falsa
          documentazione,   dispone   l'iscrizione   nel   casellario
          informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara
          e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino
          a due anni, decorso il quale l'iscrizione e'  cancellata  e
          perde comunque efficacia. 
              13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro  novanta
          giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,
          puo' precisare, al fine di garantire omogeneita' di  prassi
          da parte delle stazioni appaltanti, quali  mezzi  di  prova
          considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze
          di esclusione di cui al comma 5, lettera c),  ovvero  quali
          carenze  nell'esecuzione  di  un  procedente  contratto  di
          appalto siano significative ai fini del medesimo  comma  5,
          lettera c). 
              14. Non possono essere affidatari di subappalti  e  non
          possono stipulare i relativi contratti  i  soggetti  per  i
          quali  ricorrano  i  motivi  di  esclusione  previsti   dal
          presente articolo.». 
              - Il Capo II del decreto legislativo 15 luglio 2015, n.
          112 (Attuazione della direttiva 2012/34/UE  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  21  novembre  2012,   che
          istituisce   uno   spazio   ferroviario    europeo    unico
          (Rifusione), e' il seguente: 
              «Capo II (Imprese ferroviarie). - Art. 4 (Principi).  -
          1.  Le  imprese  ferroviarie  stabilite  in   Italia   sono
          indipendenti   per    quanto    riguarda    la    gestione,
          l'amministrazione  ed  il  controllo  interno  in   materia
          amministrativa, economica e contabile.  Il  patrimonio,  il
          bilancio e la contabilita' delle imprese ferroviarie devono
          essere distinti da quelli dello Stato, delle regioni, delle
          province autonome e degli enti locali. 
              2.  Le  imprese  ferroviarie  sono  gestite  secondo  i
          principi validi per le societa' commerciali, a  prescindere
          dalla loro proprieta' pubblica o privata, anche per  quanto
          riguarda gli obblighi di servizio  pubblico  imposti  dallo
          Stato  all'impresa  e  i  contratti  di  servizio  pubblico
          conclusi dalla medesima con le autorita' competenti. 
              3. Le imprese ferroviarie definiscono i loro  programmi
          di  attivita',  compresi  i  piani  di  investimento  e  di
          finanziamento. Detti  programmi  mirano  al  raggiungimento
          dell'equilibrio   finanziario   delle   imprese   e    alla
          realizzazione degli altri obiettivi in materia di  gestione
          tecnica, commerciale e finanziaria; essi inoltre indicano i
          mezzi per realizzare tali obiettivi. 
              4.  Con  riferimento  agli  orientamenti  di   politica
          generale  e  in  considerazione  dei  piani   o   contratti
          nazionali, eventualmente pluriennali, compresi i  piani  di
          investimento e di finanziamento e, lasciato  impregiudicato
          il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, le imprese ferroviarie sono  in  particolare
          libere di: 
              a) stabilire la propria organizzazione  interna,  fatte
          salve le disposizioni di cui agli articoli 11, 17 e 22; 
              b) disciplinare le modalita' della  fornitura  e  della
          commercializzazione   dei   servizi   e    stabilirne    la
          tariffazione; 
              c) prendere le decisioni concernenti il  personale,  la
          gestione patrimoniale e gli acquisti propri; 
              d) aumentare la propria  quota  di  mercato,  elaborare
          nuove tecnologie, creare nuovi servizi e adottare  tecniche
          di gestione innovative; 
              e)  avviare  nuove  attivita'  in   settori   associati
          all'attivita' ferroviaria. 
              5.  In  deroga  a  quanto  previsto  al  comma  4,  gli
          azionisti delle imprese ferroviarie detenute o  controllate
          dallo  Stato  possono  richiedere  la   loro   approvazione
          preventiva  per  le  principali  decisioni  relative   alla
          gestione dell'impresa al pari degli azionisti  di  societa'
          per  azioni  private  in  virtu'  del  diritto   societario
          italiano. Le disposizioni del presente articolo fanno salve
          le competenze degli organi di vigilanza in  relazione  alla
          nomina dei membri del consiglio di amministrazione. 
              Art.  5  (Contabilita'   e   bilancio   delle   imprese
          ferroviarie). - 1.Le imprese ferroviarie  rendono  pubblico
          il bilancio annuale. 
              2. Il bilancio, nelle componenti del conto economico  e
          della  situazione  patrimoniale  finanziaria,   e'   tenuto
          separato ed e' pubblicato, da un  lato,  per  le  attivita'
          connesse con la prestazione  di  servizi  di  trasporto  di
          merci e, dall'altro,  per  le  attivita'  connesse  con  la
          prestazione di servizi di trasporto di passeggeri. 
              3.  Qualora  siano  erogati  fondi  pubblici   per   le
          attivita' relative alla prestazione di servizi di trasporto
          per servizio pubblico, essi devono  figurare  separatamente
          nella pertinente contabilita',  a  norma  dell'art.  7  del
          regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, e non possono essere trasferiti  alle  attivita'
          relative alla prestazione di altri servizi di  trasporto  o
          ad altre attivita'. 
              4.  Qualora  l'impresa  ferroviaria  svolga   attivita'
          connesse  alla  gestione  dell'infrastruttura  ferroviaria,
          sono tenuti separati i bilanci, nelle componenti del  conto
          economico e della situazione  patrimoniale  finanziaria,  e
          sono pubblicati, da un lato, per le attivita' connesse alla
          prestazione di servizi  di  trasporto  e,  dall'altro,  per
          quelle   connesse   alla    gestione    dell'infrastruttura
          ferroviaria. Il finanziamento pubblico concesso  a  uno  di
          questi due settori di attivita' non puo' essere  trasferito
          all'altro e deve avere apposita evidenza contabile. 
              5. I conti relativi ai diversi settori di attivita'  di
          cui ai commi 2, 3 e 4 sono tenuti in modo da permettere  di
          verificare che il divieto di trasferire  i  fondi  pubblici
          percepiti da un settore  di  attivita'  ad  un  altro,  sia
          rispettato  e  di  verificare  l'utilizzo   delle   entrate
          derivanti dai canoni per l'utilizzo  dell'infrastruttura  e
          le eccedenze provenienti da altre attivita' commerciali. 
              6.  E'  in  ogni  caso  fatto  salvo  quanto   previsto
          dall'art. 37, comma 3,  lettera  b),  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
              Art.  6  (Accesso   ed   utilizzo   dell'infrastruttura
          ferroviaria).    -    1.     L'accesso     e     l'utilizzo
          dell'infrastruttura ferroviaria, ai fini dell'esercizio del
          trasporto  ferroviario,  e'  consentito  a  condizione  che
          ciascuna impresa ferroviaria dimostri: 
              a) il possesso della licenza corrispondente al servizio
          da prestare; 
              b) il possesso del certificato  di  sicurezza,  di  cui
          all'art.  10,  rilasciato  dall'Agenzia  nazionale  per  la
          sicurezza delle ferrovie, di cui al decreto legislativo  10
          agosto 2007, n. 162; 
              c) di aver concluso, in  base  al  diritto  pubblico  o
          privato,   la   stipula   del   contratto    di    utilizzo
          dell'infrastruttura di cui all'art. 25. Le condizioni  alla
          base  di  tale  contratto  sono   non   discriminatorie   e
          trasparenti e sono  pubblicate  nel  prospetto  informativo
          della rete. 
              2.  Le  imprese  che   intendono   effettuare   servizi
          ferroviari  passeggeri  aventi  esclusivamente  origine   e
          destinazione nel territorio  nazionale,  devono  possedere,
          oltre a quanto riportato al comma 1, lettere b) e c)  ,  la
          licenza nazionale passeggeri di cui all'art.  3,  comma  1,
          lettera q). 
              3. Per il solo  svolgimento  di  servizi  di  trasporto
          nazionale passeggeri a committenza pubblica, in alternativa
          a quanto disposto al comma 2, le imprese devono  possedere,
          in aggiunta  a  quanto  previsto  al  comma  1,  il  titolo
          autorizzatorio di cui all'art. 3, comma 1, lettera r). 
              4. In sede di stipula dei contratti previsti  al  comma
          1, lettera c), il gestore  dell'infrastruttura  ferroviaria
          accerta che l'impresa ferroviaria sia in  possesso  di  una
          licenza rilasciata dallo Stato italiano o  da  altro  Stato
          membro dell'Unione. 
              Art. 7 (Licenza). - 1.  Possono  chiedere  il  rilascio
          della licenza, le  imprese  con  sede  in  Italia,  la  cui
          attivita' principale consista nella prestazione di  servizi
          per  il  trasporto  su  ferrovia,  che  sono  in  grado  di
          dimostrare, gia' prima di iniziare l'attivita', i requisiti
          in  materia  di  onorabilita',  capacita'   finanziaria   e
          competenza  professionale,  nonche'  di   copertura   della
          propria responsabilita' civile  secondo  quanto  prescritto
          all'art. 8. 
              2. L'istanza per il rilascio della licenza e'  soggetta
          all'imposta di bollo in base alla normativa vigente, indica
          la tipologia o  le  tipologie  dei  servizi  che  l'impresa
          intende espletare ed e' firmata dal  rappresentante  legale
          dell'impresa. 
              3. Le imprese richiedenti sono  tenute  ad  uniformarsi
          alle procedure operative per  il  rilascio  della  licenza,
          pubblicate  dall'autorita'  competente  sul  sito  web  del
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  ed  a
          produrre,  a  corredo   dell'istanza,   la   documentazione
          completa, indicata nelle procedure, necessaria ad attestare
          il possesso dei requisiti di cui all'art. 8. 
              4.  La  licenza  e'  rilasciata  dal  Ministero   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,   Dipartimento   per   i
          trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e
          statistici,  Direzione  generale  per  il  trasporto  e  le
          infrastrutture  ferroviarie,  entro  novanta   giorni   dal
          ricevimento delle informazioni complete di cui al comma  3,
          con provvedimento comunicato al  soggetto  richiedente.  Il
          rigetto della richiesta deve essere motivato. 
              5. Del rilascio della licenza  e'  fatta  comunicazione
          all'Agenzia  ferroviaria  europea,  secondo  le   modalita'
          contenute nel regolamento  (UE)  2015/171  del  4  febbraio
          2015, di cui all'art.  17,  paragrafo  5,  della  direttiva
          2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  nonche'
          all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie ed al
          gestore dell'infrastruttura  ferroviaria.  Per  la  licenza
          nazionale   passeggeri   si   deroga   alla   comunicazione
          all'Agenzia ferroviaria europea. 
              6.  Avverso  le  decisioni  adottate  dalla   autorita'
          preposta al rilascio delle licenze  e'  possibile  proporre
          ricorso giurisdizionale. 
              7. Le imprese richiedenti sono tenute,  all'atto  della
          presentazione della domanda, al  pagamento  di  un  diritto
          commisurato ai costi sostenuti per  l'istruttoria,  per  le
          verifiche, per i controlli e per le procedure di rilascio e
          modifica della licenza.  Con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono aggiornate le modalita'
          del pagamento e l'ammontare del diritto di cui  al  decreto
          ministeriale 28 maggio 2009, sulla base delle  disposizioni
          contenute nel regolamento  (UE)  2015/171  del  4  febbraio
          2015, di cui  all'art.  17,  paragrafo  5  della  direttiva
          2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. 
              Art. 8 (Requisiti per il rilascio della licenza). -  1.
          Le  imprese  richiedenti  devono  essere  in  possesso   di
          requisiti  di   onorabilita',   capacita'   finanziaria   e
          competenza professionale,  nonche'  di  adeguata  copertura
          della  propria  responsabilita'  civile,  per  ottenere  il
          rilascio della licenza. 
              2. Costituiscono requisiti di onorabilita': 
              a) non essere stati dichiarati falliti o  sottoposti  a
          liquidazione coatta  amministrativa  o  ad  amministrazione
          straordinaria,  salvo  che  sia  intervenuta  sentenza   di
          riabilitazione civile, ne' essere stati ammessi, nei cinque
          anni antecedenti la richiesta della licenza, alle procedure
          di concordato preventivo o di amministrazione controllata; 
              b) non aver riportato sentenza definitiva di condanna o
          di applicazione della  pena  ai  sensi  dell'art.  444  del
          codice  di  procedura  penale   per   delitti   contro   il
          patrimonio, contro  la  fede  pubblica,  contro  l'economia
          pubblica, l'industria e il commercio,  contro  la  pubblica
          incolumita', contro  la  pubblica  amministrazione,  per  i
          delitti previsti dal titolo  XI  del  libro  V  del  codice
          civile e dal titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942,  n.
          267, ovvero per delitti non colposi per i  quali  la  legge
          prevede la pena della reclusione non inferiore nel  massimo
          a quattro anni,  salvo  che  sia  intervenuta  sentenza  di
          riabilitazione; 
              c)  non  aver  riportato  sentenze  di   condanna   per
          violazioni gravi o ripetute degli  obblighi  derivanti  dal
          diritto previdenziale o dal diritto del lavoro, tra cui gli
          obblighi derivanti dalla legislazione in materia di  salute
          e di sicurezza sul  luogo  di  lavoro  e  gli  obblighi  in
          materia  di  legislazione  doganale  per  le  societa'  che
          intendessero effettuare trasporti transfrontalieri di merci
          soggetti a procedure doganali; 
              d) non essere stati sottoposti a misure di  prevenzione
          personali o patrimoniali; 
              e) non sussista alcuno dei divieti  previsti  dall'art.
          67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
              f) non essere stati condannati in  via  definitiva  per
          gravi violazioni di leggi specifiche relative ai trasporti. 
              3.  I  requisiti  di  cui  al  comma  2  devono  essere
          posseduti: 
              a) dai titolari delle imprese individuali; 
              b) da tutti i soci delle societa' di persone; 
              c) dai soci accomandatari, quando trattasi di  societa'
          in accomandita semplice o in accomandita per azioni; 
              d)  dagli  amministratori   delegati   e   dai   legali
          rappresentanti per ogni altro tipo di societa'. 
              4.  Se  non  si  tratta  di  imprese  individuali,   il
          requisito di cui al  comma  2,  lettera  a),  deve  essere,
          altresi', posseduto dalla persona  giuridica  che  esercita
          l'attivita' d'impresa. 
              5. Costituisce requisito di  capacita'  finanziaria  la
          capacita' dell'impresa di far fronte agli impegni effettivi
          e potenziali, stabiliti in base a  presupposti  realistici,
          per un periodo non inferiore  a  dodici  mesi,  sulla  base
          delle disposizioni del  regolamento  (UE)  2015/171  del  4
          febbraio 2015,  di  cui  all'art.  17,  paragrafo  5  della
          direttiva  2012/34/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio. 
              6.  Per   l'effettuazione   dell'esame   di   capacita'
          finanziaria, la richiesta di licenza deve essere  corredata
          da specifiche informazioni riguardanti i seguenti elementi,
          come riportato nell'allegato III della direttiva 2012/34/UE
          del Parlamento europeo e del Consiglio: 
              a) risorse finanziarie disponibili,  compresi  depositi
          bancari, anticipi concessi in conto corrente, prestiti; 
              b) fondi ed elementi di attivo realizzabile a titolo di
          garanzia; 
              c) capitale di esercizio; 
              d) costi di esercizio, compresi  costi  di  acquisto  e
          acconti  per  veicoli,  terreni,  edifici,  attrezzature  e
          materiale rotabile; 
              e)   oneri   gravanti   sul   patrimonio   dell'impresa
          ferroviaria; 
              f) imposte e contributi sociali. 
              7. Per la  dimostrazione  del  possesso  del  requisito
          della capacita' finanziaria di cui al  comma  5,  l'impresa
          presenta una relazione, prodotta da un revisore dei conti o
          da  altro  esperto  contabile  giurato,  valutativa   delle
          informazioni richieste sulla base degli  elementi  indicati
          al comma 6, nonche' idonea documentazione da parte  di  una
          banca o una cassa di risparmio.  Il  revisore  deve  essere
          soggetto   terzo,   autonomo   ed   indipendente   rispetto
          all'impresa o appartenere ad una  amministrazione  pubblica
          competente per materia. 
              8. Le imprese richiedenti il rilascio  di  una  licenza
          non possiedono la capacita' finanziaria  richiesta  qualora
          siano dovuti arretrati ingenti o ricorrenti  di  imposte  o
          contributi sociali in relazione alle attivita' svolte dalle
          imprese stesse. 
              9. In materia di  competenza  professionale,  l'impresa
          dimostra di disporre o di essere in grado  di  disporre  di
          un'organizzazione gestionale efficiente e di  possedere  le
          conoscenze e  l'esperienza  necessaria  per  esercitare  un
          controllo operativo ed una supervisione sicuri ed  efficaci
          relativamente  ai  servizi   ferroviari   della   tipologia
          specificata nella licenza. 
              10. Per  l'effettuazione  dell'esame  della  competenza
          professionale la richiesta di licenza deve essere corredata
          da specifiche informazioni relativamente: 
              a)  alla  natura  e  allo  stato  di  manutenzione  del
          materiale rotabile con particolare riguardo alle  norme  di
          sicurezza; 
              b) alle qualifiche  del  personale  responsabile  della
          sicurezza,  nonche'  alle  modalita'  di   formazione   del
          personale, fermo restando che il rispetto dei requisiti  in
          materia di  qualifiche  deve  essere  provato  mediante  la
          presentazione dei corrispondenti documenti giustificativi. 
              11. Le informazioni di cui alle lettere  a)  e  b)  del
          comma 10 possono essere sostituite da un piano organico che
          specifica i programmi  di  acquisizione  e  gestione  delle
          risorse umane e strumentali, inclusa  la  manutenzione  del
          materiale rotabile, con particolare riferimento alle  norme
          di sicurezza. 
              12.  Se  un'impresa  detiene  gia'  il  certificato  di
          sicurezza di cui all'art. 10, il  requisito  di  competenza
          professionale  di  cui  al  comma  9,   si   intende   gia'
          soddisfatto. 
              13. Ogni impresa ferroviaria  deve  essere  coperta  da
          idonea  assicurazione  o  assumere  adeguate   garanzie   a
          condizioni di mercato, a norma delle legislazioni nazionali
          e internazionali, a copertura della responsabilita'  civile
          in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda  i
          passeggeri, il bagaglio, le merci trasportate, la posta e i
          terzi. 
              14. Il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
          acquisita una  motivata  relazione  da  parte  dei  gestori
          dell'infrastruttura,  previo   parere   dell'organismo   di
          regolazione, con proprio decreto approva il livello  minimo
          di copertura assicurativa  richiesto,  tenuto  conto  delle
          specificita' e del profilo di rischio dei diversi  tipi  di
          servizio. Nel prospetto informativo della rete e' riportato
          tale ammontare ed i suoi successivi  aggiornamenti  secondo
          le modalita' previste nel decreto ministeriale. 
              15. Ai fini dell'attestazione  di  quanto  previsto  al
          comma  13,  l'impresa  richiedente  allega  all'istanza  la
          dichiarazione di impegno a disporre, al momento dell'inizio
          dell'attivita', della polizza assicurativa o della garanzia
          congruente con quanto stabilito nel decreto di cui al comma
          14. 
              Art. 9 (Validita' della licenza). - 1.  La  licenza  ha
          validita' temporale illimitata, salvo quanto  previsto  dal
          presente articolo. 
              2. Il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,
          in  qualsiasi  momento,  puo'  richiedere  all'impresa   di
          comprovare il possesso ed il mantenimento dei requisiti che
          hanno consentito il rilascio  della  licenza  e  effettuare
          verifiche  e  controlli,  anche  di  carattere   ispettivo,
          qualora nutra fondati dubbi circa  la  ricorrenza  di  tali
          requisiti. 
              3. Al fine di verificare l'effettivo adempimento  e  il
          rispetto di quanto  stabilito  dal  presente  articolo,  il
          Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  provvede,
          con cadenza quinquennale, al  riesame  della  posizione  di
          ciascuna impresa ferroviaria cui  e'  stata  rilasciata  la
          licenza,  ferma  restando,  comunque,  la  possibilita'  di
          procedere, in qualsiasi momento, ad  apposite  verifiche  e
          controlli, anche di carattere ispettivo, circa l'osservanza
          e la sussistenza dei suddetti obblighi e requisiti. 
              4. Entro e non oltre sei mesi  dall'entrata  in  vigore
          del decreto di cui all'art. 8, comma 14, il Ministero delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  richiede,  alle  imprese
          ferroviarie a cui ha rilasciato la licenza, le informazioni
          necessarie ai  fini  della  verifica  della  compatibilita'
          della copertura assicurativa in loro possesso.  In  assenza
          di  tale  copertura  assicurativa,   il   Ministero   delle
          infrastrutture   e    dei    trasporti,    previo    parere
          dell'organismo di regolazione, accerta la compatibilita' di
          eventuali garanzie a  condizioni  di  mercato  in  possesso
          delle imprese stesse con quanto stabilito  nel  decreto  di
          cui  all'art.  8,  comma  14.  Le  imprese  sono  tenute  a
          rispondere  entro  trenta  giorni  dalla  richiesta.  Delle
          risultanze  di  tale   verifica   e'   data   comunicazione
          all'Agenzia ferroviaria europea, con le modalita'  previste
          nel regolamento (UE) 2015/171 del 4 febbraio 2015,  di  cui
          all'art. 17, paragrafo 5, della  direttiva  2012/34/UE  del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio.  Per   le   imprese
          ferroviarie  dotate  di  licenza  nazionale  passeggeri  si
          deroga  a  tale   comunicazione   all'Agenzia   ferroviaria
          europea. 
              5. Il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
          revoca la licenza se accerta la mancanza dei titoli  e  dei
          requisiti  per  il  suo  rilascio,   mentre   ne   sospende
          l'efficacia quando esiste un dubbio fondato circa  la  loro
          effettiva sussistenza,  per  un  periodo  non  superiore  a
          trenta   giorni,   per   l'effettuazione   dei    necessari
          accertamenti. 
              6. Il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,
          qualora constati che  sussistono  fondati  dubbi  circa  il
          mantenimento,  da  parte  di  un'impresa  ferroviaria   cui
          l'autorita' di un altro  Stato  membro  ha  rilasciato  una
          licenza, dei  requisiti  previsti  per  il  possesso  della
          stessa dalla direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, ne informa immediatamente tale autorita'. 
              7. Il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
          puo'  rilasciare  una  licenza  temporanea  per  il   tempo
          necessario alla riorganizzazione dell'impresa  ferroviaria,
          comunque non superiore al periodo di sei mesi dalla data di
          rilascio, purche' non  sia  compromessa  la  sicurezza  del
          servizio di trasporto, quando la sospensione  o  la  revoca
          della licenza sono state determinate dal  mancato  possesso
          dei requisiti di capacita' finanziaria. 
              8. Il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
          puo'  sospendere  la  licenza  o  richiedere  la   conferma
          dell'istanza  di  rilascio  quando  l'impresa   ferroviaria
          sospende l'attivita' per oltre sei mesi  o  non  la  inizia
          decorsi sei mesi  dal  rilascio  della  licenza.  L'impresa
          ferroviaria puo' chiedere la concessione di un termine piu'
          lungo  di  sei  mesi  per   l'inizio   dell'attivita',   in
          considerazione della specificita' dei servizi prestati.  La
          proroga  puo'   essere   richiesta   contestualmente   alla
          presentazione della domanda di licenza o successivamente al
          rilascio della licenza  stessa.  In  entrambi  i  casi,  la
          richiesta di proroga deve essere adeguatamente motivata con
          gli elementi necessari alla  valutazione  delle  cause  del
          ritardo di inizio attivita'. 
              9. Non possono essere richieste proroghe  per  l'inizio
          di attivita' superiori a due anni o proroghe successive, la
          cui somma temporale superi  il  periodo  di  due  anni.  Il
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   puo',
          inoltre, sospendere o  revocare  d'ufficio  la  licenza  di
          quelle imprese ferroviarie che nei due anni di  inattivita'
          non abbiano mai presentato  istanza  per  il  rilascio  del
          certificato  di  sicurezza  all'Agenzia  nazionale  per  la
          sicurezza delle ferrovie. Tale  prolungata  inattivita'  od
          assenza  di  attivazione  del  predetto   procedimento   di
          certificazione  costituisce  mancanza  dei   requisiti   di
          competenza professionale di cui all'art. 8, comma 9. 
              10. Le  imprese  ferroviarie,  durante  il  periodo  di
          proroga o di sospensione dell'attivita', devono  informare,
          in modo puntuale e con  cadenza  semestrale,  il  Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  trasmettendo  un
          rapporto  sullo  stato  di  avanzamento  delle   iniziative
          propedeutiche all'inizio di attivita', indicando  eventuali
          modifiche societarie ed eventuali criticita'  sopravvenute,
          al fine di consentire al Ministero delle  infrastrutture  e
          dei trasporti di valutare il rispetto della  data  prevista
          di inizio delle attivita'. 
              11. L'impresa ferroviaria e'  tenuta  a  richiedere  la
          conferma della licenza nel caso in cui  siano  sopravvenute
          modifiche  della  configurazione   giuridica   dell'impresa
          stessa  e,   in   particolare,   nei   casi   di   fusione,
          incorporazione o acquisizione del controllo  societario  da
          parte di  un  altro  soggetto.  L'impresa  ferroviaria  che
          richiede la conferma puo' continuare  l'attivita',  a  meno
          che il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
          sospenda, con  provvedimento  motivato,  l'efficacia  della
          licenza  gia'  rilasciata,  se   ritiene   compromessa   la
          sicurezza del servizio di trasporto. 
              12. Nei casi di cui al comma  11,  il  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti chiede  evidenza,  altresi',
          della permanenza  delle  condizioni  per  il  rilascio  del
          titolo autorizzatorio di cui all'art. 131, comma  1,  della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388, con particolare riferimento
          alla condizione  di  reciprocita',  qualora  si  tratti  di
          imprese aventi sede all'estero o loro controllate, ai sensi
          dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 
              13. L'impresa  ferroviaria,  che  intende  estendere  o
          modificare in modo rilevante  la  propria  attivita',  deve
          chiedere la revisione della licenza. 
              14. Il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti
          puo'  revocare  la  licenza  quando  l'impresa  ferroviaria
          risulta assoggettata ad una procedura concorsuale e mancano
          realistiche    possibilita'    di     una     soddisfacente
          ristrutturazione entro un ragionevole periodo di tempo. 
              15. Il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti
          comunica immediatamente  all'Agenzia  ferroviaria  europea,
          all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie ed al
          gestore dell'infrastruttura ferroviaria i provvedimenti  di
          revoca, sospensione  o  modifica  delle  licenze  adottati.
          L'Agenzia ferroviaria europea informa le autorita' preposte
          al rilascio delle licenze degli altri Stati membri. Per  la
          licenza nazionale passeggeri si deroga a tale comunicazione
          all'Agenzia ferroviaria europea. 
              16. Le  imprese  titolari  di  licenza  sono  tenute  a
          fornire,  con  cadenza   annuale,   i   seguenti   elementi
          informativi  al  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti: 
              a) bilanci consolidati dell'anno; 
              b) rapporto riassuntivo  del  traffico  e  dei  servizi
          prestati; 
              c) relazione contenente gli elementi  di  verifica  del
          controllo  di   qualita'   attuato   e   del   livello   di
          soddisfazione della clientela raggiunto nonche'  i  ritardi
          realizzati ed i rimborsi erogati. 
              Art. 10 (Certificato di sicurezza). -  1.  Al  fine  di
          garantire il sicuro e affidabile espletamento  dei  servizi
          ferroviari, il certificato di sicurezza di cui  al  decreto
          legislativo 10 agosto 2007, n. 162, attesta la  conformita'
          alle normative nazionali ed europee, per quanto riguarda  i
          requisiti tecnici  e  operativi  specifici  per  i  servizi
          ferroviari  e  i  requisiti  di   sicurezza   relativi   al
          personale,  al  materiale  rotabile  e   all'organizzazione
          interna  dell'impresa,  con   particolare   riguardo   agli
          standard in materia di sicurezza della circolazione ed alle
          disposizioni e prescrizioni emanate per le singole linee  e
          per i singoli servizi. 
              2. E' facolta' dell'impresa richiedere il rilascio  del
          certificato di sicurezza prima del rilascio della licenza. 
              3. La disposizione di cui all'art.  27,  comma  4,  del
          decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, si applica sino
          alla data di entrata in vigore del decreto di cui  all'art.
          1,  comma  6.  Decorso  tale  termine,  il  certificato  di
          sicurezza  e'  rilasciato  dall'Agenzia  nazionale  per  la
          sicurezza delle ferrovie.". 
              - La legge 7 dicembre 2000, n. 383,  reca:  «Disciplina
          delle associazioni di promozione sociale.»; 
              - La legge 11 agosto 1991, n. 266, reca:  «Legge-quadro
          sul volontariato.»; 
              - La legge 11 agosto 2014, n.  125,  reca:  «Disciplina
          generale   sulla   cooperazione   internazionale   per   lo
          sviluppo.»; 
              - La legge 8 novembre 1991, n. 381,  reca:  «Disciplina
          delle cooperative sociali.».