Art. 6 
 
 
             Condizioni di sicurezza della circolazione 
 
  1. Sulle tratte ferroviarie ad uso turistico  possono  circolare  i
rotabili ordinari e i rotabili storici  e  turistici  iscritti  nella
sezione di cui al comma 3 dell'articolo 3. 
  2. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione ferroviaria
sulle tratte di  cui  all'articolo  2,  l'Agenzia  nazionale  per  la
sicurezza delle ferrovie determina,  entro  centoventi  giorni  dalla
data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  i  livelli  di
sicurezza  che,  in  relazione  alle  caratteristiche  della   tratta
ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto, devono  essere
garantiti, indicando un elenco di  possibili  misure  compensative  o
mitigative  del  rischio.  Il  gestore  dell'infrastruttura  di   cui
all'articolo  4  definisce,  con  specifiche  istruzioni  tecniche  e
operative,  le  misure  compensative  o  mitigative  del  rischio  da
adottare, individuandole nell'ambito di quelle indicate  dall'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie ovvero  prevedendone  altre
equivalenti  in  relazione  ai  livelli  di  sicurezza.  Il   gestore
dell'infrastruttura  trasmette  per  via  telematica  le   istruzioni
tecniche e operative all'Agenzia nazionale  per  la  sicurezza  delle
ferrovie, che, entro  trenta  giorni,  puo'  richiedere  modifiche  o
integrazioni,  sulla  base  di  una  puntuale  analisi  che  evidenzi
l'inadeguatezza delle stesse rispetto  ai  livelli  di  sicurezza  da
garantire. In assenza  di  richieste  di  modifiche  o  integrazioni,
trascorso il termine di cui  al  periodo  precedente,  le  istruzioni
tecniche e operative stabilite dal gestore  dell'infrastruttura  sono
adottate dal soggetto che ha  in  gestione  i  servizi  di  trasporto
turistico ai sensi dell'articolo 5.