Art. 7 
 
 
Circolazione dei rotabili  storici  e  turistici  sull'infrastruttura
                        ferroviaria nazionale 
 
  1. Al fine di  svolgere  il  servizio  di  trasporto  sulle  tratte
ferroviarie ad uso turistico, i rotabili iscritti  nella  sezione  di
cui al comma 3 dell'articolo 3  possono  circolare  anche  su  tratti
dell'infrastruttura  ferroviaria  nazionale   e   regionale,   previa
disponibilita' della relativa traccia oraria. 
  2. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle  ferrovie  stabilisce
le misure di sicurezza che devono essere adottate per la circolazione
dei rotabili  storici  e  turistici  sull'infrastruttura  ferroviaria
nazionale  e  regionale,  determinando  misure  per  la  circolazione
equivalenti in termini di sicurezza complessiva a  quelle  prescritte
per la circolazione dei rotabili ad uso commerciale  e  che  comunque
devono  garantire  la  piena  operativita'   dei   rotabili   storici
unitamente  a  condizioni  di  marcia  che  rendano   sostenibile   e
attrattiva l'offerta commerciale derivante dai viaggi turistici.