Art. 9 
 
 
       Attivita' di promozione e valorizzazione del territorio 
 
  1. I gestori dei servizi e delle attivita' di  cui  all'articolo  5
assicurano  l'integrazione  delle   iniziative   turistico-ricreative
connesse ai servizi con le attivita' di promozione  e  valorizzazione
del territorio svolte dagli enti locali interessati.