IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2014/65/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai  mercati  degli  strumenti
finanziari e che modifica la  direttiva  2002/92/CE  e  la  direttiva
2011/61/UE; 
  Visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari
e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012; 
  Vista la direttiva (UE) 2016/1034  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica la  direttiva  2014/65/UE
relativa ai mercati degli strumenti finanziari; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il  regolamento  (UE)  n.
600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento  (UE)
n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento  (UE)  n.
909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione
europea e ai depositari centrali di titoli; 
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2014,  e  in
particolare i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 9; 
  Vista la legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  e,  in  particolare,
l'articolo  31,  sulle  procedure  per  l'esercizio   delle   deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di delegazione  europea
e l'articolo 32, comma 1, lettera f); 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo
unico delle disposizioni in materia  di  intermediazione  finanziaria
(TUF), ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
52; 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  recante
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001,  n.
144, recante norme sui servizi di bancoposta; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n.  398,  recante  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di debito pubblico; 
  Visto il decreto  legislativo  12  agosto  2016,  n.  176,  recante
l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle   disposizioni   del
regolamento  (UE)  n.  909/2014   relativo   al   miglioramento   del
regolamento titoli nell'Unione europea e ai  depositari  centrali  di
titoli, il completamento dell'adeguamento della  normativa  nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) n.  648/2012  sugli  strumenti
derivati OTC, le controparti centrali e i  repertori  di  dati  sulle
negoziazioni,   nonche'   l'attuazione   della   direttiva   98/26/CE
concernente il carattere definitivo del regolamento  nei  sistemi  di
pagamento e nei sistemi di regolamento titoli,  come  modificata  dai
regolamenti (UE) n. 648/2012 e n. 909/2014; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 28 aprile 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 luglio 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
degli  affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  della
giustizia e dello sviluppo economico; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
           Modifiche alla parte I del decreto legislativo 
                       24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo la lettera d-bis), sono inserite le seguenti: 
  «d-ter) "UE": l'Unione europea; 
  d-quater) "impresa di investimento": l'impresa la cui occupazione o
attivita' abituale consiste  nel  prestare  uno  o  piu'  servizi  di
investimento a terzi e/o nell'effettuare  una  o  piu'  attivita'  di
investimento a titolo professionale; 
  d-quinquies) "banca": la banca come definita dall'articolo 1, comma
1, lettera b), del Testo unico bancario; 
  d-sexies) "banca dell'Unione europea" o "banca UE": la banca avente
sede  legale  e  amministrazione  centrale  in  un   medesimo   Stato
dell'Unione europea diverso dall'Italia;»; 
    b) al comma 1, le lettere  da  e)  a  g)  sono  sostituite  dalle
seguenti: 
    «e) "societa' di intermediazione mobiliare" (Sim):  l'impresa  di
investimento avente forma di persona  giuridica  con  sede  legale  e
direzione  generale  in  Italia,  diversa  dalle   banche   e   dagli
intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106
del T.U. bancario, autorizzata a  svolgere  servizi  o  attivita'  di
investimento; 
  f) "impresa di investimento  dell'Unione  europea"  o  "impresa  di
investimento UE": l'impresa di  investimento,  diversa  dalla  banca,
autorizzata a svolgere servizi o attivita'  di  investimento,  avente
sede legale e direzione generale in  un  medesimo  Stato  dell'Unione
europea, diverso dall'Italia; 
  g) "impresa di paesi terzi": l'impresa che non ha la  propria  sede
legale o direzione generale nell'Unione europea, la cui attivita'  e'
corrispondente a quella di un'impresa di investimento  UE  o  di  una
banca UE che presta servizi o attivita' di investimento;»; 
  c) al comma 1, la lettera h) e' abrogata; 
  d)  al  comma  1,  lettera   m-undecies),   prima   delle   parole:
"investitori  professionali"  sono  inserite  le  seguenti:  «clienti
professionali o»; 
  e) al  comma  1,  la  lettera  m-duodecies),  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    «m-duodecies) "clienti al dettaglio o investitori al  dettaglio":
i clienti o gli investitori che  non  sono  clienti  professionali  o
investitori professionali;»; 
    f) al comma 1, la lettera r) e' sostituita dalla seguente: 
    «r) "soggetti abilitati": le Sim, le imprese di  investimento  UE
con succursale in Italia, le imprese di paesi  terzi  autorizzate  in
Italia, le Sgr, le societa' di gestione UE con succursale in  Italia,
le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA  non
UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE  autorizzati  in  uno  Stato
dell'UE diverso dall'Italia con succursale  in  Italia,  nonche'  gli
intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106
del T.U. bancario, le banche italiane e le banche UE  con  succursale
in Italia autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita'  di
investimento;»; 
  g) al comma 1, lettera s), le parole: «della tabella allegata» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'Allegato  I»  e  le  parole:  «Stato
comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «Stato dell'UE»; 
  h) al comma 1, dopo la lettera w-bis.6) e' inserita la seguente: 
    «w-bis.7) "gestore del mercato": il  soggetto  che  gestisce  e/o
amministra l'attivita' di un mercato regolamentato e puo'  coincidere
con il mercato regolamentato stesso;»; 
    i) al comma 1, la lettera w-ter) e' sostituita dalla seguente: 
    «w-ter)   "mercato    regolamentato":    sistema    multilaterale
amministrato e/o gestito da un gestore del mercato,  che  consente  o
facilita l'incontro, al suo interno e in base  alle  sue  regole  non
discrezionali, di interessi multipli di  acquisto  e  di  vendita  di
terzi relativi a strumenti  finanziari,  in  modo  da  dare  luogo  a
contratti relativi a strumenti finanziari ammessi  alla  negoziazione
conformemente  alle  sue  regole  e/o  ai  suoi  sistemi,  e  che  e'
autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla parte III;»; 
  l) al comma 1, lettera w-sexies),  numero  3),  le  parole:  «Stati
comunitari»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Stati   dell'Unione
europea»; 
  m) al comma 1, lettera  w-septies),  la  definizione:  «"depositari
centrali di  titoli"»  e'  sostituita  dalla  seguente:  «"depositari
centrali di titoli o depositari centrali"»; 
  n) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
  «1-bis. Per "valori mobiliari" si intendono categorie di valori che
possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio: 
  a) azioni di societa' e  altri  titoli  equivalenti  ad  azioni  di
societa', di partnership o di altri soggetti e ricevute  di  deposito
azionario; 
  b) obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le  ricevute  di
deposito relative a tali titoli; 
  c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o  di
vendere i valori mobiliari indicati  alle  lettere  a)  e  b)  o  che
comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori
mobiliari, valute, tassi di interesse o  rendimenti,  merci  o  altri
indici o misure.»; 
    o) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: 
  «1-quater.  Per  "ricevute  di  deposito"   si   intendono   titoli
negoziabili sul mercato dei capitali,  rappresentanti  la  proprieta'
dei  titoli  di  un  emittente  non  domiciliato,  ammissibili   alla
negoziazione   in    un    mercato    regolamentato    e    negoziati
indipendentemente dai titoli dell'emittente non domiciliato.»; 
    p) i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti: 
  «2. Per "strumento  finanziario"  si  intende  qualsiasi  strumento
riportato nella Sezione C dell'Allegato I. Gli strumenti di pagamento
non sono strumenti finanziari. 
  2-bis.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   con   il
regolamento di cui all'articolo 18, comma 5, puo' individuare: 
  a) gli altri contratti derivati di  cui  al  punto  7,  sezione  C,
dell'Allegato  I  aventi  le  caratteristiche  di   altri   strumenti
finanziari derivati; 
  b) gli altri contratti derivati di cui  al  punto  10,  sezione  C,
dell'Allegato  I  aventi  le  caratteristiche  di   altri   strumenti
finanziari derivati, negoziati in un  mercato  regolamentato,  in  un
sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato  di
negoziazione.»; 
    q) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: 
  «2-ter. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
  a)  "strumenti   derivati":   gli   strumenti   finanziari   citati
nell'Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10,  nonche'  gli  strumenti
finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera c ); 
  b)  "derivati  su  merci":  gli  strumenti  finanziari  che   fanno
riferimento a merci o attivita' sottostanti di  cui  all'Allegato  I,
sezione C, punti 5), 6), 7) e 10), nonche' gli  strumenti  finanziari
previsti dal comma 1-bis, lettera  c),  quando  fanno  riferimento  a
merci o attivita' sottostanti menzionati all'Allegato I,  sezione  C,
punto 10); 
  c) "contratti derivati su prodotti energetici C6": i  contratti  di
opzione, i contratti finanziari a  termine  standardizzati  (future),
gli swap e tutti gli altri contratti derivati concernenti  carbone  o
petrolio menzionati nella Sezione C, punto  6,  dell'Allegato  I  che
sono negoziati in un sistema organizzato  di  negoziazione  e  devono
essere regolati con consegna fisica del sottostante.»; 
    r) i commi 3 e 4 sono abrogati; 
    s) al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
    «c) assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un  impegno
irrevocabile nei confronti dell'emittente;»; 
      2) alla lettera c-bis)  le  parole:  «assunzione  a  fermo  ne'
assunzione di garanzia»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «impegno
irrevocabile»; 
      3) dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: 
    «g-bis) gestione di sistemi organizzati di negoziazione.»; 
  t) al comma 5-bis le parole: «e in relazione a ordini dei  clienti,
nonche' l'attivita' di market maker» sono soppresse; 
  u) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: 
  «5-bis.1. Per "sistema multilaterale" si  intende  un  sistema  che
consente l'interazione  tra  interessi  multipli  di  acquisto  e  di
vendita di terzi relativi a strumenti finanziari.»; 
    v) i commi 5-ter e 5-quater sono sostituiti dai seguenti: 
  «5-ter. Per "internalizzatore sistematico" si intende l'impresa  di
investimento  che  in  modo  organizzato,  frequente,  sistematico  e
sostanziale negozia  per  conto  proprio  eseguendo  gli  ordini  dei
clienti al di fuori  di  un  mercato  regolamentato,  di  un  sistema
multilaterale  di  negoziazione  o  di  un  sistema  organizzato   di
negoziazione  senza  gestire  un  sistema  multilaterale.   Il   modo
frequente e sistematico si misura per numero  di  negoziazioni  fuori
listino (OTC) su strumenti finanziari effettuate  per  conto  proprio
eseguendo gli ordini dei clienti. Il modo sostanziale si  misura  per
dimensioni delle negoziazioni OTC  effettuate  dal  soggetto  su  uno
specifico  strumento  finanziario  in  relazione  al   totale   delle
negoziazioni effettuate  sullo  strumento  finanziario  dal  soggetto
medesimo o all'interno dell'Unione europea. 
  5-quater. Per "market maker" si intende una persona che si propone,
nelle sedi di negoziazione e/o al di  fuori  delle  stesse,  su  base
continuativa, come disposta a negoziare per conto proprio acquistando
e vendendo strumenti finanziari in contropartita  diretta  ai  prezzi
dalla medesima definiti.»; 
    z) il comma 5-septies e' sostituito dal seguente: 
  «5-septies. Per "consulenza in materia di investimenti" si  intende
la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro
sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio,  riguardo
a una o piu' operazioni relative a strumenti finanziari»; 
    aa) dopo il comma 5-septies sono inseriti i seguenti: 
  «5-septies.1. Per "esecuzione di ordini per conto dei  clienti"  si
intende la conclusione di accordi di acquisto o di vendita di  uno  o
piu'  strumenti  finanziari  per  conto  dei  clienti,  compresa   la
conclusione di accordi per la sottoscrizione o  la  compravendita  di
strumenti finanziari emessi da un'impresa di investimento  o  da  una
banca al momento della loro emissione. 
  5-septies.2. Per "agente collegato" si intende la persona fisica  o
giuridica che, sotto la piena e incondizionata responsabilita' di una
sola impresa di investimento per conto della  quale  opera,  promuove
servizi di  investimento  e/o  servizi  accessori  presso  clienti  o
potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei
clienti riguardanti servizi di investimento o  strumenti  finanziari,
colloca  strumenti  finanziari  o  presta  consulenza  ai  clienti  o
potenziali clienti rispetto a detti strumenti o servizi finanziari. 
  5-septies.3.  Per  "consulente  finanziario  abilitato  all'offerta
fuori sede" si  intende  la  persona  fisica  iscritta  nell'apposita
sezione dell'albo previsto dall'articolo 31, comma  4,  del  presente
decreto   che,   in   qualita'   di   agente   collegato,    esercita
professionalmente l'offerta fuori  sede  come  dipendente,  agente  o
mandatario.»; 
    bb) il comma 5-octies e' sostituito dal seguente: 
  «5-octies. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
  a)   "sistema   multilaterale   di   negoziazione":   un    sistema
multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da  un  gestore
del mercato che consente l'incontro, al  suo  interno  e  in  base  a
regole non discrezionali, di interessi  multipli  di  acquisto  e  di
vendita di terzi relativi a strumenti finanziari,  in  modo  da  dare
luogo a contratti conformemente alla parte II e alla parte III; 
  b) "sistema organizzato di negoziazione": un sistema  multilaterale
diverso da un mercato regolamentato o da un sistema multilaterale  di
negoziazione che consente l'interazione  tra  interessi  multipli  di
acquisto e di vendita di terzi  relativi  a  obbligazioni,  strumenti
finanziari strutturati, quote di emissioni e strumenti  derivati,  in
modo da dare luogo a contratti conformemente alla  parte  II  e  alla
parte III; 
  c) "sede di negoziazione": un  mercato  regolamentato,  un  sistema
multilaterale  di  negoziazione   o   un   sistema   organizzato   di
negoziazione.»; 
    cc) dopo il comma 5-octies e' inserito il seguente: 
  «5-octies.1. Per "ordine con limite di prezzo" si intende un ordine
di acquisto o di vendita  di  uno  strumento  finanziario  al  prezzo
limite fissato o a un prezzo piu' vantaggioso e per  un  quantitativo
fissato.»; 
    dd) il comma 5-novies e' sostituito dal seguente: 
  «5-novies. Per "portale per la raccolta di capitali per le  piccole
e medie imprese e per le imprese sociali" si intende una  piattaforma
on line che abbia come finalita'  esclusiva  la  facilitazione  della
raccolta di capitale di  rischio  da  parte  delle  piccole  e  medie
imprese, come definite dall'articolo 2,  paragrafo  1,  lettera  (f),
primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129, delle imprese sociali e
degli organismi di investimento collettivo del risparmio o  di  altre
societa' che investono prevalentemente in piccole e medie imprese.»; 
  ee) i commi 5-decies e 5-undecies sono abrogati; 
  ff) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6.  Per  "servizio  accessorio"  si  intende  qualsiasi   servizio
riportato nella sezione B dell'Allegato I.»; 
    gg) dopo il comma 6-bis sono inseriti i seguenti: 
  «6-bis.1. Per "controllante" si intende un'impresa controllante  ai
sensi degli articoli 2, paragrafo 9, e 22 della direttiva 2013/34/UE. 
  6-bis.2. Per "controllata" si  intende  un'impresa  controllata  ai
sensi  degli  articoli  2,  paragrafo  10,  e  22   della   direttiva
2013/34/UE;  l'impresa  controllata  di  un'impresa  controllata   e'
parimenti considerata impresa controllata  dell'impresa  controllante
che e' a capo di tali imprese. 
  6-bis.3. Per "stretti legami" si intende la situazione nella  quale
due o piu' persone fisiche o giuridiche sono legate: 
  a)  da  una  «partecipazione»,  ossia  dal   fatto   di   detenere,
direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o piu'
dei diritti di voto o del capitale di un'impresa; 
  b) da un legame di «controllo», ossia dalla relazione esistente tra
un'impresa controllante e un'impresa controllata, in tutti i casi  di
cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 2, della direttiva  2013/34/UE,  o
relazione analoga  esistente  tra  persone  fisiche  e  giuridiche  e
un'impresa, nel qual caso  ogni  impresa  controllata  di  un'impresa
controllata   e'   considerata   impresa   controllata   dell'impresa
controllante che e' a capo di tali imprese; 
  c) da un legame duraturo tra due o tutte le suddette persone e  uno
stesso soggetto che sia una relazione di controllo.»; 
    hh) dopo il comma 6-quater sono aggiunti i seguenti: 
  «6-quinquies.  Per  "negoziazione  algoritmica"   si   intende   la
negoziazione  di   strumenti   finanziari   in   cui   un   algoritmo
informatizzato  determina  automaticamente  i  parametri  individuali
degli ordini,  come  ad  esempio  l'avvio  dell'ordine,  la  relativa
tempistica, il prezzo,  la  quantita'  o  le  modalita'  di  gestione
dell'ordine dopo l'invio, con intervento umano minimo o  assente,  ad
esclusione dei sistemi utilizzati unicamente per trasmettere ordini a
una o  piu'  sedi  di  negoziazione,  per  trattare  ordini  che  non
comportano  la  determinazione  di  parametri  di  negoziazione,  per
confermare ordini o per eseguire il regolamento delle operazioni. 
  6-sexies. Per "accesso elettronico diretto" si intende  un  accordo
in base al quale un membro o un partecipante o un cliente di una sede
di negoziazione consente a un terzo  l'utilizzo  del  proprio  codice
identificativo di negoziazione per la trasmissione in via elettronica
direttamente alla sede di  negoziazione  di  ordini  relativi  a  uno
strumento  finanziario,  sia  nel  caso  in  cui  l'accordo  comporti
l'utilizzo da parte del terzo  dell'infrastruttura  del  membro,  del
partecipante o del cliente, o di qualsiasi  sistema  di  collegamento
fornito dal membro, partecipante o cliente per trasmettere gli ordini
(accesso diretto al mercato) sia nel caso in  cui  non  vi  sia  tale
utilizzo (accesso sponsorizzato). 
  6-septies.  Per  "tecnica  di  negoziazione  algoritmica  ad   alta
frequenza" si intende qualsiasi tecnica di  negoziazione  algoritmica
caratterizzata da: 
  a) infrastrutture volte a ridurre al minimo le latenze di rete e di
altro genere, compresa almeno una delle strutture  per  l'inserimento
algoritmico dell'ordine:  co-ubicazione,  hosting  di  prossimita'  o
accesso elettronico diretto a velocita' elevata; 
  b)  determinazione  da  parte  del  sistema  dell'inizializzazione,
generazione, trasmissione o esecuzione dell'ordine  senza  intervento
umano per il singolo ordine o negoziazione, e 
  c) elevato traffico infra-giornaliero di  messaggi  consistenti  in
ordini, quotazioni o cancellazioni. 
  6-octies. Per  "negoziazione  matched  principal"  si  intende  una
negoziazione in cui il soggetto che si interpone tra  l'acquirente  e
il venditore non  e'  mai  esposto  al  rischio  di  mercato  durante
l'intera esecuzione dell'operazione,  con  l'acquisto  e  la  vendita
eseguiti simultaneamente  ad  un  prezzo  che  non  permette  a  tale
soggetto di realizzare  utili  o  perdite,  fatta  eccezione  per  le
commissioni, gli  onorari  o  le  spese  dell'operazione  previamente
comunicati. 
  6-novies. Per "pratica di vendita abbinata" si intende l'offerta di
un servizio di investimento insieme a un altro  servizio  o  prodotto
come parte di un pacchetto o come condizione per l'ottenimento  dello
stesso accordo o pacchetto. 
  6-decies. Per "deposito strutturato" si intende un  deposito  quale
definito all'articolo 69-bis, comma 1, lettera c), del T.U.  bancario
che e' pienamente  rimborsabile  alla  scadenza  in  base  a  termini
secondo i quali qualsiasi interesse o premio sara' rimborsato (o e' a
rischio) secondo una formula comprendente fattori quali: 
  a) un indice o una combinazione di indici,  eccetto  i  depositi  a
tasso variabile il cui rendimento e' direttamente legato a  un  tasso
di interesse quale l'Euribor o il Libor; 
  b) uno strumento finanziario o  una  combinazione  degli  strumenti
finanziari; 
  c) una merce o combinazione di merci o di altri  beni  infungibili,
materiali o immateriali; o 
  d) un tasso di cambio o una combinazione di tassi di cambio. 
  6-undecies. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
  a) "dispositivo di pubblicazione autorizzato" o "APA": un  soggetto
autorizzato ai sensi della direttiva 2014/65/UE a pubblicare i report
delle operazioni concluse per conto di  imprese  di  investimento  ai
sensi degli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014; 
  b) "fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione" o  "CTP":
un soggetto autorizzato ai sensi della direttiva 2014/65/UE a fornire
il  servizio  di  raccolta  presso  mercati  regolamentati,   sistemi
multilaterali di negoziazione, sistemi organizzati di negoziazione  e
APA dei report delle operazioni concluse per gli strumenti finanziari
di cui agli articoli 6, 7, 10, 12, 13, 20 e 21 del regolamento (UE) n
600/2014 e di consolidamento delle suddette informazioni in un flusso
elettronico di dati attualizzati in continuo,  in  grado  di  fornire
informazioni  sui  prezzi  e  sul  volume  per   ciascuno   strumento
finanziario; 
  c) "meccanismo di segnalazione autorizzato" o  "ARM":  un  soggetto
autorizzato ai  sensi  della  direttiva  2014/65/UE  a  segnalare  le
informazioni di dettaglio sulle operazioni  concluse  alle  autorita'
competenti o all'AESFEM per conto delle imprese di investimento; 
  d) "servizi di comunicazione dati": la gestione di  un  dispositivo
di pubblicazione autorizzato (APA) o di  un  sistema  consolidato  di
pubblicazione (CTP) o di un meccanismo  di  segnalazione  autorizzato
(ARM); 
  e) "fornitore di servizi di comunicazione dati": un APA, un  CTP  o
un ARM. 
  6-duodecies. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
    a) "Stato membro d'origine dell'impresa di investimento": 
  1) se l'impresa di investimento e' una  persona  fisica,  lo  Stato
membro in cui tale persona ha la propria sede principale; 
  2) se l'impresa di investimento e' una persona giuridica, lo  Stato
membro in cui si trova la sua sede legale; 
  3) se, in base al diritto nazionale cui e' soggetta,  l'impresa  di
investimento non ha una sede  legale,  lo  Stato  membro  in  cui  e'
situata la sua direzione generale; 
  b) "Stato membro d'origine del  mercato  regolamentato":  lo  Stato
membro in cui e' registrato il mercato regolamentato o se, in base al
diritto nazionale di tale Stato membro detto mercato non ha una  sede
legale, lo Stato membro  in  cui  e'  situata  la  propria  direzione
generale; 
  c) "Stato membro d'origine di un APA, di un sistema consolidato  di
pubblicazione o di meccanismo di segnalazione autorizzato": 
  1) se il dispositivo di pubblicazione autorizzato, il meccanismo di
segnalazione autorizzato o il sistema consolidato di pubblicazione e'
una persona fisica, lo Stato membro in cui tale persona ha la propria
direzione generale; 
  2) se il dispositivo di pubblicazione autorizzato, il meccanismo di
segnalazione autorizzato o il sistema consolidato di pubblicazione e'
una persona giuridica, lo Stato membro in cui si trova  la  sua  sede
legale; 
  3) se, in base al diritto nazionale cui e' soggetto, il dispositivo
di  pubblicazione  autorizzato,   il   meccanismo   di   segnalazione
autorizzato o il sistema consolidato di pubblicazione non ha una sede
legale, lo Stato membro in cui e' situata la sua direzione generale. 
  6-terdecies. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
  a) "Stato membro ospitante l'impresa  di  investimento":  lo  Stato
membro, diverso dallo Stato membro d'origine, in  cui  un'impresa  di
investimento ha una succursale o presta servizi di  investimento  e/o
esercita attivita' di investimento; 
  b) "Stato membro ospitante  il  mercato  regolamentato":  lo  Stato
membro in cui un mercato regolamentato  adotta  opportune  misure  in
modo da facilitare l'accesso alla negoziazione  a  distanza  nel  suo
sistema da parte di membri o partecipanti  stabiliti  in  tale  Stato
membro. 
  6-quaterdecies. Per "prodotto energetico all'ingrosso"  si  intende
un prodotto energetico all'ingrosso quale  definito  all'articolo  2,
punto 4, del regolamento (UE) n. 1227/2011. 
  6-quinquiesdecies. Per "derivati su merci agricole" si intendono  i
contratti derivati connessi  a  prodotti  di  cui  all'articolo  1  e
all'allegato  I,  parti  da  I  a  XXIV/1  del  regolamento  (UE)  n.
1308/2013. 
  6-sexiesdecies. Per "emittente sovrano" si intende uno dei seguenti
emittenti di titoli di debito: 
  a) l'Unione europea; 
  b) uno Stato membro, ivi inclusi un  ministero,  un'agenzia  o  una
societa' veicolo di tale Stato membro; 
  c) in caso di Stato membro federale, un membro della federazione; 
  d) una societa' veicolo per conto di diversi Stati membri; 
  e) un ente finanziario internazionale  costituito  da  due  o  piu'
Stati  membri  con  l'obiettivo  di  mobilitare  risorse  e   fornire
assistenza  finanziaria  a  beneficio  dei  suoi  membri  che  stanno
affrontando o sono minacciati da gravi crisi finanziarie; o 
  f) la Banca europea per gli investimenti. 
  6-septiesdecies. Per "debito  sovrano"  si  intende  un  titolo  di
debito emesso da un emittente sovrano. 
  6-octiesdecies.  Per  "supporto  durevole"  si  intende   qualsiasi
strumento che: 
  a)  permetta  al  cliente  di  memorizzare   informazioni   a   lui
personalmente  dirette,  in  modo  che  possano  essere   agevolmente
recuperate per  un  periodo  di  tempo  adeguato  ai  fini  cui  sono
destinate le informazioni stesse; e 
  b) che  consenta  la  riproduzione  inalterata  delle  informazioni
memorizzate.». 
  2. All'articolo 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. I regolamenti e i provvedimenti  di  carattere  generale  della
Banca  d'Italia  e  della  Consob  sono  pubblicati  nella   Gazzetta
Ufficiale. Gli altri provvedimenti  rilevanti  relativi  ai  soggetti
sottoposti a vigilanza sono pubblicati nel sito internet della  Banca
d'Italia o della Consob. Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni dell'articolo 195-bis.». 
  3. All'articolo 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «SEVIF» sono inserite
le seguenti: «e con la Banca Centrale Europea (BCE)»; 
  b) al comma 2-bis, primo periodo, le parole: «e con l'AESFEM»  sono
sostituite dalle seguenti: «, con l'AESFEM e la BCE»; 
  c) al  comma  2-ter,  primo  periodo,  le  parole:  «e  di  mercati
regolamentati»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  di  sedi   di
negoziazione e di servizi di comunicazione dati»; 
  d) al comma 5, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
    «d) con  i  gestori  delle  sedi  di  negoziazione,  al  fine  di
garantire il regolare funzionamento delle sedi da essi gestite.». 
  4.  All'articolo  4-septies,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  le   parole:   «lavorativi
consecutivi» sono soppresse. 
  5. Gli articoli 4-octies e  4-novies  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, sono abrogati. 
  6. Dopo l'articolo 4-decies del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, sono inseriti i seguenti: 
  «Art.   4-undecies   (Sistemi   interni   di   segnalazione   delle
violazioni). - 1. I soggetti di cui alle parti II e III e le  imprese
di assicurazione adottano procedure specifiche per la segnalazione al
proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che  possano
costituire violazioni delle norme disciplinanti  l'attivita'  svolta,
nonche' del regolamento (UE) n. 596/2014. 
  2. Le procedure previste al comma 1 sono idonee a garantire: 
  a) la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto
responsabile  della  violazione,  ferme  restando   le   regole   che
disciplinano le indagini  o  i  procedimenti  avviati  dall'autorita'
giudiziaria  in  relazione  ai  fatti  oggetto  della   segnalazione;
l'identita'   del   segnalante    e'    sottratta    all'applicazione
dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196, e non puo' essere rivelata per tutte le  fasi  della  procedura,
salvo suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile  per  la
difesa del segnalato; 
  b) la tutela  adeguata  del  soggetto  segnalante  contro  condotte
ritorsive,  discriminatorie  o   comunque   sleali   conseguenti   la
segnalazione; 
  c)  un  canale  specifico,   indipendente   e   autonomo   per   la
segnalazione. 
  3. Fuori dei  casi  di  responsabilita'  a  titolo  di  calunnia  o
diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043
del Codice civile, la presentazione di una  segnalazione  nell'ambito
della procedura di cui al comma 1 non  costituisce  violazione  degli
obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. 
  4. La Banca d'Italia e la Consob adottano,  secondo  le  rispettive
competenze, le disposizioni attuative del  presente  articolo,  avuto
riguardo all'esigenza  di  coordinare  le  funzioni  di  vigilanza  e
ridurre al minimo gli oneri gravanti  sui  soggetti  destinatari.  Le
imprese di assicurazione osservano le disposizioni attuative adottate
dall'IVASS, sentita la Consob. 
  Art. 4-duodecies  (Procedura  di  segnalazione  alle  Autorita'  di
Vigilanza). - 1. Le Autorita' di cui all'articolo 4, comma 1: 
  a) ricevono, ciascuna per le  materie  di  propria  competenza,  da
parte del personale dei soggetti indicati  dall'articolo  4-undecies,
segnalazioni che si riferiscono a violazioni delle norme del presente
decreto, nonche' di atti dell'Unione europea direttamente applicabili
nelle stesse materie; 
  b) tengono conto  dei  criteri  previsti  all'articolo  4-undecies,
comma 2, lettere a) e b), e possono stabilire  condizioni,  limiti  e
procedure per la ricezione delle segnalazioni; 
  c) si avvalgono delle informazioni  contenute  nelle  segnalazioni,
ove  rilevanti,  esclusivamente  nell'esercizio  delle  funzioni   di
vigilanza; 
  d) prevedono, mediante protocollo d'intesa, le opportune misure  di
coordinamento  nello  svolgimento  delle  attivita'   di   rispettiva
competenza, ivi compresa l'applicazione delle relative  sanzioni,  in
modo da coordinare l'esercizio delle funzioni di vigilanza e  ridurre
al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati. 
  2. Gli atti relativi alle segnalazioni  di  cui  al  comma  1  sono
sottratti all'accesso previsto dagli articoli  22  e  seguenti  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 
  Art. 4-terdecies (Esenzioni). - 1. Le disposizioni contenute  nella
parte II non si applicano: 
  a) alle imprese di assicurazione ne' alle imprese che  svolgono  le
attivita' di riassicurazione e di retrocessione  di  cui  al  decreto
legislativo 7 settembre 2005,  n.  209,  ad  eccezione  dell'articolo
25-ter; 
  b) ai soggetti che prestano servizi di investimento  esclusivamente
nei confronti di soggetti controllanti, controllati  o  sottoposti  a
comune controllo; 
  c) ai soggetti  che  prestano  servizi  di  investimento  a  titolo
accessorio nell'ambito di un'attivita' professionale disciplinata  da
disposizioni  legislative  o  regolamentari  o  da   un   codice   di
deontologia professionale  che  ammettano  la  prestazione  di  detti
servizi, fermo restando quanto previsto dal presente decreto per  gli
intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106  del  T.U.
bancario; 
  d) ai  soggetti  che  negoziano  per  conto  proprio  in  strumenti
finanziari diversi dagli strumenti derivati su merci o dalle quote di
emissione o relativi strumenti derivati  e  che  non  prestano  altri
servizi  di  investimento  o  non  esercitano  altre   attivita'   di
investimento in strumenti finanziari diversi dagli strumenti derivati
su merci, dalle quote di emissione o  relativi  derivati,  salvo  che
tali soggetti: 
  1) siano market maker, 
  2) siano membri  o  partecipanti  di  un  mercato  regolamentato  o
sistema multilaterale di negoziazione o abbiano  accesso  elettronico
diretto a una sede  di  negoziazione,  secondo  quanto  previsto  dal
regolamento delegato (UE) 2017/565, ad  eccezione  dei  soggetti  non
finanziari che eseguono in una sede di negoziazione operazioni di cui
e' oggettivamente possibile misurare la capacita' di ridurre i rischi
direttamente connessi all'attivita' commerciale  o  all'attivita'  di
finanziamento della tesoreria propria o del gruppo di appartenenza; 
  3) applichino una  tecnica  di  negoziazione  algoritmica  ad  alta
frequenza, o 
  4) negozino per  conto  proprio  quando  eseguono  gli  ordini  dei
clienti. 
  I gestori di Oicr, le Sicav, le Sicaf e i relativi  depositari,  le
controparti centrali e i soggetti esentati a norma delle lettere  a),
h), i) e l), non sono tenuti, ai fini dell'esenzione, a soddisfare le
condizioni enunciate nella presente lettera. 
  e) agli operatori  soggetti  agli  obblighi  previsti  dal  decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 142, che,  quando  trattano  quote  di
emissione, non eseguono ordini di clienti e non  prestano  servizi  o
attivita'  di  investimento  diversi  dalla  negoziazione  per  conto
proprio, a condizione che non  applichino  tecniche  di  negoziazione
algoritmica ad alta frequenza; 
  f) ai soggetti che prestano  servizi  di  investimento  consistenti
esclusivamente  nella  gestione  di  sistemi  di  partecipazione  dei
lavoratori; 
  g) ai soggetti che prestano  servizi  di  investimento  consistenti
esclusivamente nel gestire sistemi di partecipazione dei lavoratori e
nel prestare servizi di investimento esclusivamente  per  la  propria
controllante,  le  proprie  controllate  o  altre  controllate  della
propria controllante; 
  h) alla Banca centrale  europea,  alla  Banca  d'Italia,  ad  altri
membri del SEBC e ad altri organismi nazionali che svolgono  funzioni
analoghe nell'Unione europea,  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e ad altri organismi  pubblici  che  sono  incaricati  o  che
intervengono nella gestione del debito pubblico nell'Unione europea e
ad istituzioni finanziarie internazionali create da due o piu'  Stati
membri  allo  scopo  di  mobilitare  risorse  e  fornire   assistenza
finanziaria a quelli, tra i loro membri,  che  stiano  affrontando  o
siano minacciati da gravi difficolta' finanziarie; 
  i) ai fondi pensione, siano essi armonizzati  o  meno  dal  diritto
dell'Unione europea, nonche' ai loro soggetti depositari; 
  l) ai soggetti: 
  i) compresi  i  market  maker,  che  negoziano  per  conto  proprio
strumenti derivati su merci o quote di  emissione  o  derivati  dalle
stesse, esclusi quelli che  negoziano  per  conto  proprio  eseguendo
ordini di clienti; o 
  ii) che prestano servizi di investimento diversi dalla negoziazione
per conto  proprio,  in  strumenti  derivati  su  merci  o  quote  di
emissione o strumenti derivati dalle stesse ai clienti o ai fornitori
della loro attivita' principale; 
  purche': 
  1) per ciascuno di tali casi, considerati sia singolarmente che  in
forma aggregata, si  tratti  di  un'attivita'  accessoria  alla  loro
attivita' principale considerata nell'ambito del gruppo, purche' tale
attivita' principale non consista nella  prestazione  di  servizi  di
investimento ai sensi del presente decreto, di attivita' bancarie  ai
sensi T.U. bancario o in attivita' di market making in relazione agli
strumenti derivati su merci; 
  2)  tali  soggetti  non  applichino  una  tecnica  di  negoziazione
algoritmica ad alta frequenza; e 
  3) detti soggetti comunichino formalmente, entro il 31 dicembre  di
ogni anno alla  Consob,  se  si  servono  di  tale  esenzione  e,  su
richiesta della Consob, su quale base ritengono che la loro attivita'
ai sensi dei punti i) e ii) sia accessoria all'attivita' principale. 
  La data di avvenuta perdita dei requisiti previsti per  l'esenzione
di cui alla presente lettera deve  essere  comunicata  senza  indugio
alla Consob  dai  soggetti  interessati  che  possono  continuare  ad
esercitare l'attivita' di negoziazione per conto proprio di strumenti
derivati su merci o di quote di emissione o di derivati dalle  stesse
purche', entro sei mesi dalla suddetta data,  presentino  domanda  di
autorizzazione secondo le norme previste dal presente decreto; 
  m) ai soggetti che forniscono consulenza in materia di investimenti
nell'esercizio di un'altra attivita'  professionale  non  contemplata
dalla  direttiva  2014/65/UE,  purche'  tale   consulenza   non   sia
specificamente remunerata; 
  n)  agli  agenti  di  cambio  le  cui  attivita'  e  funzioni  sono
disciplinate dall'articolo 201 del presente decreto; 
  o)  ai  gestori  del  sistema  di   trasmissione   quali   definiti
all'articolo  2,  paragrafo   4,   della   direttiva   2009/72/CE   o
all'articolo 2,  paragrafo  4,  della  direttiva  2009/73/CE,  quando
svolgono le loro funzioni in conformita' delle suddette  direttive  o
del regolamento (CE) n. 714/2009 o del regolamento (CE) n. 715/2009 o
dei codici di rete o degli orientamenti  adottati  a  norma  di  tali
regolamenti, alle persone che agiscono in qualita' di  prestatori  di
servizi per loro conto per espletare i loro compiti ai sensi di  tali
atti legislativi o dei codici di rete o degli orientamenti adottati a
norma di tali regolamenti, o a qualsiasi gestore o amministratore  di
un meccanismo di bilanciamento dell'energia, di una rete o sistema di
condotte per bilanciare le forniture e i consumi  di  energia  quando
svolgono detti compiti. Tale esenzione si applica  alle  persone  che
esercitano le attivita' menzionate nella presente lettera solo quando
effettuano  attivita'  di  investimento   o   prestano   servizi   di
investimento relativi ai derivati su merci al fine di  svolgere  tali
attivita'. Tale esenzione non si applica in relazione  alla  gestione
di un mercato secondario, incluse le piattaforme per la  negoziazione
secondaria di diritti di trasmissione finanziari; 
  p) ai depositari centrali autorizzati ai sensi del regolamento (UE)
n. 909/2014, salvo quanto  previsto  dall'articolo  79-noviesdecies.1
del presente decreto.». 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE) 
          Note alle premesse: 
              - L'articolo 76 della Costituzione cosi' recita: 
              "L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
          delegato [Cost. 72] al Governo se non con determinazione di
          principi e criteri direttivi e soltanto per tempo  limitato
          e per oggetti definiti.". 
              - L'articolo 87 della Costituzione cosi' recita: 
              "Il Presidente della Repubblica e' il capo dello  Stato
          e rappresenta l'unita' nazionale. 
              Puo' inviare messaggi alle Camere [Cost. 74]. 
              Indice le elezioni delle nuove Camere  e  ne  fissa  la
          prima riunione [Cost. 61]. 
              Autorizza la presentazione alle Camere dei  disegni  di
          legge di iniziativa del Governo [Cost. 71]. 
              Promulga le leggi  [Cost.  73,  74,  138]  ed  emana  i
          decreti  aventi  valore  di  legge  [Cost.  76,  77]  e   i
          regolamenti. 
              Indice il referendum popolare nei casi  previsti  dalla
          Costituzione [Cost. 75, 138]. 
              Nomina, nei casi indicati  dalla  legge,  i  funzionari
          dello Stato. 
              Accredita  e  riceve  i   rappresentanti   diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere [Cost. 80]. 
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara  lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere [Cost. 78]. 
              Presiede  il  Consiglio  superiore  della  magistratura
          [Cost. 104]. 
              Puo' concedere grazia e commutare le pene. 
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.". 
              La direttiva 2014/65/UE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa  ai  mercati  degli
          strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE
          e la direttiva 2011/61/UE, e' pubblicata nella G.U.U.E.  12
          giugno 2014, n. L 173. 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  600/2014  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 15 maggio  2014,  sui  mercati
          degli strumenti finanziari e che  modifica  il  regolamento
          (UE) n. 648/2012, e' pubblicato nella  G.U.U.E.  12  giugno
          2014, n. L 173. 
              - La direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  del  23  giugno  2016,  che  modifica   la
          direttiva 2014/65/UE relativa ai  mercati  degli  strumenti
          finanziari, e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 giugno 2016, n.
          L 175. 
              - Il regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio,  del  23  giugno  2016,  che  modifica  il
          regolamento (UE) n. 600/2014 sui  mercati  degli  strumenti
          finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014  relativo  agli
          abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo
          al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea
          e ai depositari centrali di  titoli,  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 30 giugno 2016, n. L 175. 
              - Il testo dell'articolo 9 della legge 9  luglio  2015,
          n.  114  (Delega  al  Governo  per  il  recepimento   delle
          direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione
          europea - Legge di delegazione  europea  2014),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 31  luglio  2015,  n.  176,  cosi'
          recita: 
              "Art. 9. Principi e criteri direttivi per  l'attuazione
          della direttiva 2014/65/UE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa  ai  mercati  degli
          strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE
          e la direttiva 2011/61/UE, anche ai  fini  dell'adeguamento
          della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
          (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti  finanziari
          e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 
              1. Nell'esercizio della delega per  l'attuazione  della
          direttiva  2014/65/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa  ai  mercati  degli
          strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE
          e la direttiva 2011/61/UE, anche ai  fini  dell'adeguamento
          della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
          (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti  finanziari
          e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, il  Governo
          e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri  direttivi
          di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e
          criteri direttivi specifici: 
              a) apportare  al  testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  le  modifiche  e  le
          integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento
          della   direttiva   2014/65/UE   e   all'applicazione   del
          regolamento  (UE)  n.  600/2014  e  delle  inerenti   norme
          tecniche di regolamentazione e di attuazione; 
              b) designare, ai sensi degli articoli  67  e  68  della
          direttiva 2014/65/UE, la Banca d'Italia e la  CONSOB  quali
          autorita' competenti  per  lo  svolgimento  delle  funzioni
          previste  dalla  direttiva  e  dal  regolamento   (UE)   n.
          600/2014, avuto riguardo alla ripartizione  delle  funzioni
          di vigilanza per finalita' prevista dal testo unico di  cui
          al  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,   ed
          apportando  le  modifiche  necessarie  per   rendere   piu'
          efficiente  ed  efficace  l'assegnazione  dei  compiti   di
          vigilanza, secondo quanto previsto dalle lettere da c) a u)
          del   presente   comma,    perseguendo    l'obiettivo    di
          semplificare, ove  possibile,  gli  oneri  per  i  soggetti
          vigilati; 
              c) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina
          secondaria adottata rispettivamente dalla  CONSOB,  sentita
          la Banca d'Italia,  e  dalla  Banca  d'Italia,  sentita  la
          CONSOB, secondo le rispettive competenze  e  in  ogni  caso
          nell'ambito  di  quanto   specificamente   previsto   dalla
          direttiva 2014/65/UE; a tal fine,  attribuire  la  potesta'
          regolamentare di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del testo
          unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
          58,  alla  Banca  d'Italia  o  alla   CONSOB   secondo   la
          ripartizione delle competenze  di  vigilanza  prevista  dal
          comma 2-ter del medesimo articolo  6,  come  modificato  ai
          sensi della lettera e) del presente comma; 
              d)attribuire alle autorita' designate  ai  sensi  della
          lettera b) i poteri di vigilanza  e  di  indagine  previsti
          dalla  direttiva  2014/65/UE  e  dal  regolamento  (UE)  n.
          600/2014, avuto riguardo all'esigenza di semplificare,  ove
          possibile, gli oneri per i soggetti vigilati e indicando  i
          casi  in  cui  e'  necessaria  l'acquisizione  del   parere
          dell'altra autorita'; 
              e) in applicazione del criterio di  attribuzione  delle
          competenze secondo le finalita' indicate  nell'articolo  5,
          commi 2 e 3, del testo unico di cui al decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58, prevedere, per  specifici  aspetti
          relativi  alle  materie  indicate  dall'articolo  6,  comma
          2-bis, lettere a), b), h), k)  e  l),  del  medesimo  testo
          unico, l'intesa della Banca d'Italia e della CONSOB ai fini
          dell'adozione dei regolamenti di cui alla  lettera  c)  del
          presente  comma  e,  sugli  aspetti  oggetto   di   intesa,
          attribuire poteri di vigilanza e indagine all'autorita' che
          fornisce l'intesa; 
              f)   fatte   salve   le   competenze   del    Ministero
          dell'economia e delle finanze, della CONSOB e  della  Banca
          d'Italia, previste  dal  vigente  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  con  riguardo
          ai gestori delle sedi di negoziazione diversi da  banche  e
          imprese di investimento e ferme restando le  competenze  di
          vigilanza prudenziale della Banca d'Italia sulle  banche  e
          sulle  imprese  di  investimento,  attribuire  alla  CONSOB
          poteri di vigilanza e di  indagine  e,  ove  opportuno,  il
          potere di adottare, sentita la Banca d'Italia, disposizioni
          di disciplina secondaria per stabilire specifici  requisiti
          con riguardo ai sistemi e ai  controlli,  anche  di  natura
          organizzativa e  procedurale,  di  cui  devono  dotarsi  le
          banche e le imprese di investimento per la gestione di sedi
          di  negoziazione   e,   in   relazione   all'attivita'   di
          negoziazione algoritmica e a quanto stabilito dall'articolo
          17  della  direttiva,   i   partecipanti   alle   sedi   di
          negoziazione; 
              g) attribuire alla CONSOB i poteri di  vigilanza  e  di
          indagine  e,  ove  opportuno,   il   potere   di   adottare
          disposizioni  di  disciplina  secondaria  in  relazione  ai
          soggetti che  gestiscono  il  consolidamento  dei  dati,  i
          canali   di   pubblicazione   delle   informazioni    sulle
          negoziazioni e i canali per  la  segnalazione  alla  CONSOB
          delle informazioni sulle operazioni concluse  su  strumenti
          finanziari; 
              h) prevedere  l'acquisizione  obbligatoria  del  parere
          preventivo   della   CONSOB   ai    fini    del    rilascio
          dell'autorizzazione  alle  banche  alla   prestazione   dei
          servizi e delle attivita' d'investimento; 
              i)   modificare   la    disciplina    sull'operativita'
          transfrontaliera   delle   societa'   di    intermediazione
          mobiliare (SIM), attribuendo alla CONSOB, sentita la  Banca
          d'Italia, i relativi poteri di autorizzazione; 
              l)  modificare  la  disciplina   della   procedura   di
          autorizzazione    delle     imprese     di     investimento
          extracomunitarie per la prestazione in Italia di servizi  e
          attivita' di investimento con o senza servizi accessori nei
          confronti  dei  clienti  al   dettaglio   o   dei   clienti
          professionali di cui alla sezione II dell'allegato II della
          direttiva     2014/65/UE,     prevedendo,     conformemente
          all'articolo  39  della  direttiva  stessa,  l'obbligo   di
          stabilimento di una succursale e attribuendo  alla  CONSOB,
          sentita  la  Banca   d'Italia,   i   relativi   poteri   di
          autorizzazione; 
              m) apportare al codice delle assicurazioni private,  di
          cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  e  al
          testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
          n.  58,  le  modifiche  e  le  integrazioni  necessarie  al
          corretto e integrale  recepimento  dell'articolo  91  della
          direttiva 2014/65/UE, che emenda  la  direttiva  2002/92/CE
          sull'intermediazione  assicurativa,  prevedendo  anche   il
          ricorso alla disciplina secondaria  adottata  dall'IVASS  e
          dalla  CONSOB,  ove  opportuno,   e   l'attribuzione   alle
          autorita' anzidette dei relativi poteri  di  vigilanza,  di
          indagine e sanzionatori, secondo le rispettive  competenze,
          con particolare riguardo, per quanto  concerne  la  CONSOB,
          alle competenze sui prodotti di cui all'articolo  1,  comma
          1,  lettera  w-bis),  del  citato  decreto  legislativo  24
          febbraio  1998,  n.  58,  nonche'  sugli   altri   prodotti
          rientranti  nella  nozione  di  prodotto  di   investimento
          assicurativo contenuta nel citato articolo 91,  numero  1),
          lettera b), della direttiva 2014/65/UE; 
              n) modificare, ove necessario, il testo unico di cui al
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  al  fine  di
          recepire le  disposizioni  della  direttiva  2014/65/UE  in
          materia di cooperazione e scambio di  informazioni  con  le
          autorita'  competenti  dell'Unione  europea,  degli   Stati
          membri e degli Stati non appartenenti all'Unione europea; 
              o) apportare le  opportune  modifiche  ed  integrazioni
          alle  disposizioni  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  in  materia   di
          consulenti finanziari, societa' di consulenza  finanziaria,
          promotori finanziari,  assegnando  ad  un  unico  organismo
          sottoposto alla vigilanza,  anche  di  tipo  sanzionatorio,
          della  CONSOB,  ordinato  in  forma  di  associazione   con
          personalita'  giuridica  di  diritto  privato,  la   tenuta
          dell'albo, nonche' i poteri di vigilanza e sanzionatori nei
          confronti  dei  soggetti  anzidetti,  e  ponendo  le  spese
          relative all'albo dei consulenti finanziari  a  carico  dei
          soggetti interessati; dall'attuazione delle disposizioni di
          cui alla presente  lettera  non  devono  derivare  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica ne'  minori  entrate
          contributive per la CONSOB; 
              p) disciplinare modalita' di segnalazione,  all'interno
          degli intermediari e verso l'autorita' di vigilanza,  delle
          violazioni delle disposizioni della direttiva 2014/65/UE  e
          del regolamento (UE) n. 600/2014, tenendo anche  conto  dei
          profili  di  riservatezza  e  di  protezione  dei  soggetti
          coinvolti, eventualmente prevedendo misure per incoraggiare
          le segnalazioni utili ai fini dell'esercizio dell'attivita'
          di vigilanza ed eventualmente estendendo  le  modalita'  di
          segnalazione anche ad altre violazioni; 
              q) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle
          disposizioni del testo unico di cui al decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58, al fine di attribuire  alla  Banca
          d'Italia e alla CONSOB, secondo le  rispettive  competenze,
          il  potere  di  applicare   le   sanzioni   e   le   misure
          amministrative previste dall'articolo 70, paragrafi 6 e  7,
          della direttiva 2014/65/UE per le violazioni  indicate  dai
          paragrafi 3, 4 e  5  del  medesimo  articolo,  in  base  ai
          criteri e nei limiti massimi ivi previsti e in coerenza con
          quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettere l) e m),
          della legge 7 ottobre 2014, n. 154; 
              r) attribuire alla CONSOB il potere di applicare misure
          e  sanzioni  amministrative  previste   dall'articolo   70,
          paragrafo 6, della direttiva, in  base  ai  criteri  e  nei
          limiti massimi ivi previsti,  per  il  mancato  o  inesatto
          adempimento  della  richiesta  di   informazioni   di   cui
          all'articolo 22,  paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  n.
          600/2014; 
              s)  con  riferimento  alla   disciplina   sanzionatoria
          adottata in attuazione della lettera q),  valutare  di  non
          prevedere  sanzioni  amministrative  per   le   fattispecie
          previste dall'articolo  166  del  testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
              t) prevedere, in  conformita'  alle  definizioni,  alla
          disciplina della direttiva  2014/65/UE  e  del  regolamento
          (UE) n. 600/2014 e ai principi e criteri direttivi previsti
          dal  presente  comma,  le  occorrenti  modificazioni   alla
          normativa vigente, anche  di  derivazione  europea,  per  i
          settori interessati dalla normativa da  attuare  e  per  la
          gestione collettiva del risparmio, al fine di realizzare il
          miglior coordinamento con le  altre  disposizioni  vigenti,
          assicurando   un   appropriato    grado    di    protezione
          dell'investitore e di tutela della stabilita' finanziaria; 
              u) dare  attuazione  all'articolo  75  della  direttiva
          2014/65/UE riguardante il meccanismo extragiudiziale per  i
          reclami dei consumatori, modificando,  ove  necessario,  le
          disposizioni   vigenti   in    materia    di    risoluzione
          extragiudiziale   delle    controversie    nelle    materie
          disciplinate dal citato  decreto  legislativo  24  febbraio
          1998,  n.  58,  ed  assicurando  il  coordinamento  con  le
          disposizioni del codice di cui  al  decreto  legislativo  6
          settembre  2005,  n.  206,  e  con  le  altre  disposizioni
          nazionali  attuative   della   direttiva   2013/11/UE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  21  maggio  2013,
          sulla  risoluzione  alternativa  delle   controversie   dei
          consumatori, che modifica il regolamento (CE) n.  2006/2004
          e la direttiva 2009/22/CE. Alla  copertura  delle  relative
          spese di funzionamento si provvede, senza nuovi o  maggiori
          oneri  per  la  finanza  pubblica,  esclusivamente  con  le
          risorse di cui all'articolo 40, comma  3,  della  legge  23
          dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni,  nonche'
          con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure
          medesime. 
              2. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.  Le   autorita'   interessate   provvedono   agli
          adempimenti di cui al  presente  articolo  con  le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente.". 
              - Il testo degli  articoli  31  e  32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa e delle politiche dell'Unione europea) pubblicata
          nella Gazzetta  Ufficiale  4  gennaio  2013,  n.  3,  cosi'
          recitano: 
              "Art.  31  Procedure  per  l'esercizio  delle   deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione europea 
              1. In relazione alle deleghe legislative conferite  con
          la legge di delegazione europea per  il  recepimento  delle
          direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il
          termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento
          indicato in ciascuna delle direttive; per le  direttive  il
          cui termine cosi' determinato sia gia' scaduto alla data di
          entrata in  vigore  della  legge  di  delegazione  europea,
          ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo  adotta  i
          decreti legislativi di recepimento  entro  tre  mesi  dalla
          data di entrata in vigore  della  medesima  legge;  per  le
          direttive che non prevedono un termine di  recepimento,  il
          Governo adotta i relativi decreti legislativi entro  dodici
          mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          delegazione europea. (9) 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
              3. La legge di delegazione europea indica le  direttive
          in  relazione  alle  quali   sugli   schemi   dei   decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
              6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di
          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine
          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla legge di delegazione europea. 
              7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai
          sensi dell'articolo 117, quinto comma, della  Costituzione,
          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e
          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e
          secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 
              8.   I   decreti   legislativi   adottati   ai    sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
              9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere. 
              Art. 32 Principi e criteri direttivi generali di delega
          per l'attuazione del diritto dell'Unione europea 
              1. Salvi gli specifici  principi  e  criteri  direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
              a)   le   amministrazioni   direttamente    interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
              b)  ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con   le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
              c) gli atti di  recepimento  di  direttive  dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246; 
              d) al di fuori dei casi  previsti  dalle  norme  penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale
          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
              e) al recepimento  di  direttive  o  all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
              f) nella  redazione  dei  decreti  legislativi  di  cui
          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali
          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque
          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
              g) quando si verifichino sovrapposizioni di  competenze
          tra amministrazioni diverse o comunque siano  coinvolte  le
          competenze  di  piu'  amministrazioni  statali,  i  decreti
          legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme
          di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta',
          differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione  e  le
          competenze delle regioni e degli altri  enti  territoriali,
          le procedure per salvaguardare l'unitarieta'  dei  processi
          decisionali, la trasparenza, la  celerita',  l'efficacia  e
          l'economicita'  nell'azione  amministrativa  e  la   chiara
          individuazione dei soggetti responsabili; 
              h) qualora non siano di ostacolo i diversi  termini  di
          recepimento,  vengono  attuate   con   un   unico   decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
              i)  e'  assicurata  la  parita'  di   trattamento   dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.". 
              Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58  (Testo
          unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
          finanziaria (TUF), ai sensi degli articoli  8  e  21  della
          legge 6 febbraio 1996, n. 52) e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O. 
              - Il decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385
          (Testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30  settembre  1993,
          n. 230, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  14  marzo
          2001,  n.  144  (Norme  sui  servizi  di   bancoposta)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2001, n. 94. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   30
          dicembre 2003,  n.  398  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in materia di debito  pubblico)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2004, n. 57,
          S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  12  agosto  2016,  n.  176
          (Adeguamento della normativa  nazionale  alle  disposizioni
          del regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al  miglioramento
          del regolamento titoli nell'Unione europea e ai  depositari
          centrali di titoli, il completamento dell'adeguamento della
          normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)
          n. 648/2012 sugli strumenti derivati  OTC,  le  controparti
          centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni,  nonche'
          l'attuazione  della  direttiva  98/26/CE   concernente   il
          carattere  definitivo  del  regolamento  nei   sistemi   di
          pagamento  e  nei  sistemi  di  regolamento  titoli,   come
          modificata dai regolamenti (UE) n. 648/2012 e n.  909/2014)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 settembre 2016, n.
          211. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Il  testo  dell'articolo  1   del   citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 1 Definizioni 
              1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
              a) "legge fallimentare":  il  regio  decreto  16  marzo
          1942, n. 267 e successive modificazioni; 
              b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario):  il  decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385   e   successive
          modificazioni; 
              c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa' e
          la borsa; 
              d)  'IVASS':  L'Istituto   per   la   Vigilanza   sulle
          Assicurazioni; 
              d-bis)  "SEVIF":  il  Sistema  europeo   di   vigilanza
          finanziaria composto dalle seguenti parti: 
              1) "ABE": Autorita'  bancaria  europea,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1093/2010; 
              2) "AEAP":  Autorita'  europea  delle  assicurazioni  e
          delle pensioni aziendali  e  professionali,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1094/2010; 
              3)  "AESFEM":   Autorita'   europea   degli   strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010; 
              4) "Comitato congiunto": il  Comitato  congiunto  delle
          Autorita' europee di vigilanza, previsto  dall'articolo  54
          del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE)  n.
          1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 
              5) "CERS": Comitato europeo per il  rischio  sistemico,
          istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
              6) "Autorita' di  vigilanza  degli  Stati  membri":  le
          autorita' competenti o  di  vigilanza  degli  Stati  membri
          specificate negli atti dell'Unione di cui  all'articolo  1,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
              d-ter) "UE": l'Unione europea; 
              d-quater) "impresa di investimento": l'impresa  la  cui
          occupazione o attivita' abituale consiste nel prestare  uno
          o piu' servizi di investimento a terzi e/o  nell'effettuare
          una   o   piu'   attivita'   di   investimento   a   titolo
          professionale; 
              d-quinquies)   "banca":   la   banca   come    definita
          dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del T.U. bancario; 
              d-sexies) "banca dell'Unione europea" o "banca UE":  la
          banca avente sede legale e amministrazione centrale  in  un
          medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia; 
              e)  "societa'  di  intermediazione  mobiliare"   (Sim):
          l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica
          con sede legale e direzione  generale  in  Italia,  diversa
          dalle  banche  e  dagli  intermediari  finanziari  iscritti
          nell'albo previsto dall'articolo  106  del  T.U.  bancario,
          autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento; 
              f) "impresa  di  investimento  dell'Unione  europea"  o
          "impresa di investimento UE":  l'impresa  di  investimento,
          diversa dalla  banca,  autorizzata  a  svolgere  servizi  o
          attivita' di investimento, avente sede legale  e  direzione
          generale in un medesimo Stato dell'Unione europea,  diverso
          dall'Italia; 
              g) "impresa di paesi terzi": l'impresa che  non  ha  la
          propria  sede  legale  o  direzione  generale   nell'Unione
          europea, la cui attivita' e'  corrispondente  a  quella  di
          un'impresa di investimento UE o di una banca UE che  presta
          servizi o attivita' di investimento; 
              h) (abrogata); 
              i)    'societa'    di    investimento    a     capitale
          variabile'(Sicav): l'Oicr aperto  costituito  in  forma  di
          societa' per azioni a capitale variabile con sede legale  e
          direzione generale in Italia avente per  oggetto  esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni; 
              i-bis) 'societa'  di  investimento  a  capitale  fisso'
          (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa'  per
          azioni  a  capitale  fisso  con  sede  legale  e  direzione
          generale   in   Italia   avente   per   oggetto   esclusivo
          l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
          l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
          partecipativi; 
              i-ter) "personale": i dipendenti e coloro che  comunque
          operano  sulla  base  di  rapporti   che   ne   determinano
          l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
          diversa dal rapporto di lavoro subordinato; 
              j) 'fondo comune di investimento': l'Oicr costituito in
          forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito
          e gestito da un gestore; 
              k) 'Organismo di investimento collettivo del risparmio'
          (Oicr):  l'organismo  istituito  per  la  prestazione   del
          servizio di  gestione  collettiva  del  risparmio,  il  cui
          patrimonio e' raccolto tra una  pluralita'  di  investitori
          mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
          in monte nell'interesse degli investitori  e  in  autonomia
          dai medesimi nonche'  investito  in  strumenti  finanziari,
          crediti, inclusi  quelli  erogati,  a  favore  di  soggetti
          diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR,
          partecipazioni o altri beni mobili o immobili,  in  base  a
          una politica di investimento predeterminata; 
              k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui  partecipanti  hanno
          il diritto di chiedere il rimborso delle quote o  azioni  a
          valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita'  e
          con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto  e
          dalla documentazione d'offerta dell'Oicr; 
              k-ter) 'Oicr chiuso': l'Oicr diverso da quello aperto; 
              l) 'Oicr italiani': i fondi comuni  d'investimento,  le
          Sicav e le Sicaf; 
              m) 'Organismi  di  investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari italiani' (OICVM italiani): il  fondo  comune  di
          investimento  e  la   Sicav   rientranti   nell'ambito   di
          applicazione della direttiva 2009/65/CE; 
              m-bis) 'Organismi di investimento collettivo in  valori
          mobiliari UE' (OICVM UE): gli Oicr  rientranti  nell'ambito
          di applicazione della direttiva 2009/65/CE,  costituiti  in
          uno Stato dell'UE diverso dall'Italia; 
              m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA  italiano):  il
          fondo  comune  di  investimento,  la  Sicav  e   la   Sicaf
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2011/61/UE; 
              m-quater) 'FIA italiano riservato': il FIA italiano  la
          cui partecipazione e' riservata a investitori professionali
          e alle categorie di investitori individuate dal regolamento
          di cui all'articolo 39; 
              m-quinquies) Oicr alternativi UE (FIA  UE)':  gli  Oicr
          rientranti  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
          2011/61/UE,  costituiti  in  uno  Stato   dell'UE   diverso
          dall'Italia; 
              m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA non  UE)':  gli
          Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
          2011/61/UE,  costituiti  in  uno  Stato  non   appartenente
          all'UE; 
              m-septies)  'fondo  europeo  per  il  venture  capital'
          (EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
          regolamento (UE) n. 345/2013; 
              m-octies) 'fondo europeo per  l'imprenditoria  sociale'
          (EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione  del
          regolamento (UE) n. 346/2013; 
              m-novies) 'Oicr feeder': l'Oicr che investe le  proprie
          attivita' totalmente o in prevalenza nell'Oicr master; 
              m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale  uno  o  piu'
          Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le  proprie
          attivita'; 
              m-undecies)   clienti   professionali   o   investitori
          professionali':   i   clienti   professionali   ai    sensi
          dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies; 
              m-duodecies) "clienti al  dettaglio  o  investitori  al
          dettaglio": i  clienti  o  gli  investitori  che  non  sono
          clienti professionali o investitori professionali; 
              n) 'gestione collettiva del risparmio': il servizio che
          si realizza attraverso la gestione di Oicr e  dei  relativi
          rischi; 
              o) "societa'  di  gestione  del  risparmio"  (SGR):  la
          societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
          Italia autorizzata  a  prestare  il  servizio  di  gestione
          collettiva del risparmio; 
              o-bis)  'societa'  di   gestione   UE':   la   societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2009/65/CE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' OICVM; 
              p)  'gestore  di  FIA  UE'  (GEFIA  UE):  la   societa'
          autorizzata ai sensi  della  direttiva  2011/61/UE  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
          di gestione di uno o piu' FIA; 
              q) 'gestore di FIA non UE' (GEFIA non UE): la  societa'
          autorizzata ai sensi della direttiva  2011/61/UE  con  sede
          legale in uno Stato non appartenente all'UE,  che  esercita
          l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA; 
              q-bis) 'gestore': la Sgr,  la  Sicav  e  la  Sicaf  che
          gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa'  di
          gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE,  il  gestore  di
          EuVECA e il gestore di EuSEF; 
              q-ter) 'depositario di Oicr': il  soggetto  autorizzato
          nel paese di origine dell'Oicr ad  assumere  l'incarico  di
          depositario; 
              q-quater)    'depositario    dell'Oicr     master     o
          dell'Oicrfeeder':  il  depositario   dell'Oicr   master   o
          dell'Oicr feeder ovvero, se l'Oicr master o  l'Oicr  feeder
          e' unOicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello  Stato
          di origine a svolgere i compiti di depositario; 
              q-quinquies) 'quote e azioni di  Oicr':  le  quote  dei
          fondi comuni di investimento,  le  azioni  di  Sicav  e  le
          azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf; 
              r)  'soggetti  abilitati':  le  Sim,  le   imprese   di
          investimento UE con succursale in  Italia,  le  imprese  di
          paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr, le  societa'  di
          gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i
          GEFIA  UE  con  succursale  in  Italia,  i  GEFIA  non   UE
          autorizzati in Italia, i GEFIA non UE  autorizzati  in  uno
          Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
          nonche'  gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'albo
          previsto dall'articolo 106 del  T.U.  bancario,  le  banche
          italiane  e  le  banche  UE  con   succursale   in   Italia
          autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita'  di
          investimento; 
              r-bis) "Stato di origine  della  societa'  di  gestione
          armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
          UE ha la propria sede legale e direzione generale; 
              r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato  dell'UE  in
          cui l'OICR e' stato costituito; 
              r-quater) 'rating del credito': un parere  relativo  al
          merito  creditizio  di  un'entita',  cosi'  come   definito
          dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a),  del  regolamento
          (CE) n. 1060/2009; 
              r-quinquies)  'agenzia  di  rating  del  credito':  una
          persona giuridica la cui attivita' include  l'emissione  di
          rating del credito a livello professionale; 
              s)  "servizi  ammessi  al  mutuo  riconoscimento":   le
          attivita'  e  i  servizi  elencati  nelle  sezioni  A  e  B
          dell'Allegato I  al  presente  decreto,  autorizzati  nello
          Stato dell'UE di origine;»; 
              t) "offerta al pubblico di prodotti  finanziari":  ogni
          comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma  e  con
          qualsiasi  mezzo,  che  presenti  sufficienti  informazioni
          sulle condizioni dell'offerta  e  dei  prodotti  finanziari
          offerti  cosi'  da  mettere  un  investitore  in  grado  di
          decidere di acquistare o  di  sottoscrivere  tali  prodotti
          finanziari,  incluso  il  collocamento   tramite   soggetti
          abilitati; 
              u) "prodotti finanziari": gli  strumenti  finanziari  e
          ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
          costituiscono prodotti  finanziari  i  depositi  bancari  o
          postali non rappresentati da strumenti finanziari; 
              v) "offerta pubblica di acquisto o  di  scambio":  ogni
          offerta, invito a  offrire  o  messaggio  promozionale,  in
          qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
          scambio di prodotti finanziari e rivolti  a  un  numero  di
          soggetti e di  ammontare  complessivo  superiore  a  quelli
          indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100,  comma
          1, lettere b) e c); non  costituisce  offerta  pubblica  di
          acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
          dalle banche centrali degli Stati comunitari; 
              w) "emittenti quotati": i soggetti, italiani o  esteri,
          inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari  quotati
          in un mercato regolamentato italiano. Nel caso di  ricevute
          di  deposito  ammesse  alle  negoziazioni  in  un   mercato
          regolamentato, per emittente  si  intende  l'emittente  dei
          valori mobiliari rappresentati, anche qualora  tali  valori
          non  sono  ammessi  alla   negoziazione   in   un   mercato
          regolamentato; 
              w-bis)  "prodotti  finanziari  emessi  da  imprese   di
          assicurazione": le polizze e le operazioni di cui  ai  rami
          vita III e V di cui all'articolo 2, comma  1,  del  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione  delle
          forme pensionistiche individuali di  cui  all'articolo  13,
          comma 1, lettera b), del  decreto  legislativo  5  dicembre
          2005, n. 252; 
              w-bis.1)  «prodotto  di  investimento  al  dettaglio  e
          assicurativo preassemblato» o «PRIIP»: un prodotto ai sensi
          all'articolo  4,  numero  3),  del  regolamento   (UE)   n.
          1286/2014; 
              w-bis.2)   «prodotto   d'investimento   al    dettaglio
          preassemblato»  o  «PRIP»:   un   investimento   ai   sensi
          dell'articolo  4,  numero  1),  del  regolamento  (UE)   n.
          1286/2014; 
              w-bis.3) «prodotto di  investimento  assicurativo»:  un
          prodotto  ai  sensi  dell'articolo  4,   numero   2),   del
          regolamento (UE) n. 1286/2014; 
              w-bis.4)  «ideatore  di  prodotti   d'investimento   al
          dettaglio preassemblati  e  assicurativi»  o  «ideatore  di
          PRIIP»: un soggetto di cui all'articolo 4, numero  4),  del
          regolamento (UE) n. 1286/2014; (62) 
              w-bis.5) «persona che vende un PRIIP»: un  soggetto  di
          cui all'articolo 4, numero  5),  del  regolamento  (UE)  n.
          1286/2014; 
              w-bis.6)  «investitore  al  dettaglio  in  PRIIP»:   un
          cliente  ai  sensi  dell'articolo   4,   numero   6),   del
          regolamento (UE) n. 1286/2014; 
              w-bis.7)  "gestore  del  mercato":  il   soggetto   che
          gestisce  e/o  amministra   l'attivita'   di   un   mercato
          regolamentato   e   puo'   coincidere   con   il    mercato
          regolamentato stesso; 
              w-ter) "mercato regolamentato":  sistema  multilaterale
          amministrato e/o gestito da un  gestore  del  mercato,  che
          consente o facilita l'incontro, al suo interno  e  in  base
          alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di
          acquisto  e  di  vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti
          finanziari, in modo da dare luogo a  contratti  relativi  a
          strumenti    finanziari    ammessi    alla     negoziazione
          conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che e'
          autorizzato e funziona regolarmente  e  conformemente  alla
          parte III; 
              w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato
          membro d'origine": 
              1) gli emittenti azioni ammesse  alle  negoziazioni  in
          mercati regolamentati italiani  o  di  altro  Stato  membro
          dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia; 
              2) gli emittenti titoli di debito  di  valore  nominale
          unitario inferiore ad euro mille, o  valore  corrispondente
          in valuta diversa, ammessi  alle  negoziazioni  in  mercati
          regolamentati italiani o di altro Stato membro  dell'Unione
          europea, aventi sede legale in Italia; 
              3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e
          2), aventi  sede  legale  in  uno  Stato  non  appartenente
          all'Unione europea, che hanno scelto  l'Italia  come  Stato
          membro d'origine tra gli  Stati  membri  in  cui  i  propri
          valori mobiliari  sono  ammessi  alla  negoziazione  in  un
          mercato  regolamentato.  La  scelta  dello   Stato   membro
          d'origine resta valida salvo che l'emittente  abbia  scelto
          un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero  4-bis)
          e abbia comunicato tale scelta; 
              4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli  di
          cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in Italia o i cui
          valori mobiliari  sono  ammessi  alle  negoziazioni  in  un
          mercato regolamentato italiano, che hanno  scelto  l'Italia
          come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere  un
          solo Stato membro d'origine. La  scelta  resta  valida  per
          almeno tre anni, salvo il caso in cui  i  valori  mobiliari
          dell'emittente non sono piu' ammessi alla  negoziazione  in
          alcun mercato regolamentato dell'Unione  europea,  o  salvo
          che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di
          cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis), della presente lettera; 
              4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3)  e  4)  i  cui
          valori mobiliari non sono piu' ammessi alla negoziazione in
          un mercato regolamentato dello Stato membro  d'origine,  ma
          sono  stati  ammessi  alla  negoziazione  in   un   mercato
          regolamentato italiano o di altri Stati membri  e,  se  del
          caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno  scelto
          l'Italia come nuovo Stato membro d'origine; 
              w-quater.1)  "PMI":  fermo  quanto  previsto  da  altre
          disposizioni  di  legge,  le  piccole  e   medie   imprese,
          emittenti  azioni   quotate,   il   cui   fatturato   anche
          anteriormente  all'ammissione   alla   negoziazione   delle
          proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero
          che abbiano una capitalizzazione di  mercato  inferiore  ai
          500 milioni di euro. Non si considerano PMI  gli  emittenti
          azioni quotate che abbiano  superato  entrambi  i  predetti
          limiti per tre anni consecutivi. La Consob  stabilisce  con
          regolamento  le  disposizioni  attuative   della   presente
          lettera, incluse le modalita' informative cui  sono  tenuti
          tali  emittenti  in  relazione  all'acquisto  ovvero   alla
          perdita della qualifica di PMI. La Consob sulla base  delle
          informazioni  fornite  dagli  emittenti  pubblica  l'elenco
          delle PMI tramite il proprio sito internet; 
              w-quinquies)   "controparti   centrali":   i   soggetti
          indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n.
          648/2012 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  4
          luglio 2012, concernente gli  strumenti  derivati  OTC,  le
          controparti  centrali  e  i   repertori   di   dati   sulle
          negoziazioni; 
              w-sexies)    "provvedimenti    di    risanamento":    i
          provvedimenti con cui sono disposte: 
              1) l'amministrazione straordinaria, nonche'  le  misure
          adottate nel suo ambito; 
              2) le misure adottate ai sensi dell'articolo 60-bis.4; 
              3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai punti  1
          e 2, adottate  da  autorita'  di  altri  Stati  dell'Unione
          europea; 
              w-septies) "depositari centrali di titoli o  depositari
          centrali": i soggetti indicati nell'articolo  2,  paragrafo
          1,  punto  1),  del  regolamento  (UE)  n.   909/2014   del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23  luglio  2014,
          relativo   al   miglioramento   del   regolamento    titoli
          nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli. 
              1-bis. Per "valori mobiliari" si intendono categorie di
          valori  che  possono  essere  negoziati  nel  mercato   dei
          capitali, quali ad esempio: 
              a) azioni di societa' e  altri  titoli  equivalenti  ad
          azioni di societa', di partnership o di  altri  soggetti  e
          ricevute di deposito azionario; 
              b) obbligazioni e altri titoli di debito,  comprese  le
          ricevute di deposito relative a tali titoli; 
              c) qualsiasi altro valore  mobiliare  che  permetta  di
          acquisire o di vendere i  valori  mobiliari  indicati  alle
          lettere a) e b) o che  comporti  un  regolamento  a  pronti
          determinato con riferimento  a  valori  mobiliari,  valute,
          tassi di interesse o rendimenti, merci  o  altri  indici  o
          misure. 
              1-ter.  Per  "strumenti  del  mercato   monetario"   si
          intendono categorie di strumenti normalmente negoziati  nel
          mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i
          certificati di deposito e le carte commerciali. 
              1-quater.  Per  "ricevute  di  deposito"  si  intendono
          titoli negoziabili sul mercato dei capitali, rappresentanti
          la proprieta' dei titoli di un emittente  non  domiciliato,
          ammissibili alla negoziazione in un mercato regolamentato e
          negoziati indipendentemente dai titoli  dell'emittente  non
          domiciliato. 
              2. Per "strumento  finanziario"  si  intende  qualsiasi
          strumento riportato nella Sezione C  dell'Allegato  I.  Gli
          strumenti di pagamento non sono strumenti finanziari. 
              2-bis. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  con
          il regolamento  di  cui  all'articolo  18,  comma  5,  puo'
          individuare: 
              a) gli altri contratti derivati  di  cui  al  punto  7,
          sezione C, dell'Allegato I  aventi  le  caratteristiche  di
          altri strumenti finanziari derivati; 
              b) gli altri contratti derivati di  cui  al  punto  10,
          sezione C, dell'Allegato I  aventi  le  caratteristiche  di
          altri  strumenti  finanziari  derivati,  negoziati  in   un
          mercato  regolamentato,  in  un  sistema  multilaterale  di
          negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione. 
              2-ter. Nel presente decreto  legislativo  si  intendono
          per: 
              a)  "strumenti  derivati":  gli  strumenti   finanziari
          citati nell'Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, nonche'
          gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis,  lettera
          c ); 
              b) "derivati su merci": gli  strumenti  finanziari  che
          fanno riferimento a merci o attivita'  sottostanti  di  cui
          all'Allegato I, sezione C, punti 5), 6), 7) e 10),  nonche'
          gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis,  lettera
          c),  quando  fanno  riferimento   a   merci   o   attivita'
          sottostanti menzionati all'Allegato  I,  sezione  C,  punto
          10); 
              c) "contratti derivati su prodotti  energetici  C6":  i
          contratti di opzione,  i  contratti  finanziari  a  termine
          standardizzati  (future),  gli  swap  e  tutti  gli   altri
          contratti   derivati   concernenti   carbone   o   petrolio
          menzionati nella Sezione C, punto 6,  dell'Allegato  I  che
          sono negoziati in un sistema organizzato di negoziazione  e
          devono essere regolati con consegna fisica del sottostante. 
              3. - 4. (abrogati). 
              5.  Per  "servizi  e  attivita'  di  investimento"   si
          intendono i seguenti, quando hanno  per  oggetto  strumenti
          finanziari: 
              a) negoziazione per conto proprio; 
              b) esecuzione di ordini per conto dei clienti; 
              c) assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un
          impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; 
              c-bis)  collocamento  senza  impegno  irrevocabile  nei
          confronti dell'emittente; 
              d) gestione di portafogli; 
              e) ricezione e trasmissione di ordini; 
              f) consulenza in materia di investimenti; 
              g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione; 
              g-bis) gestione di sistemi organizzati di negoziazione. 
              5-bis. Per "negoziazione per conto proprio" si  intende
          l'attivita' di acquisto e vendita di strumenti  finanziari,
          in contropartita diretta. 
              5-bis.1. Per  "sistema  multilaterale"  si  intende  un
          sistema che consente l'interazione tra  interessi  multipli
          di acquisto e di vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti
          finanziari. 
              5-ter. Per "internalizzatore  sistematico"  si  intende
          l'impresa  di  investimento  che   in   modo   organizzato,
          frequente, sistematico  e  sostanziale  negozia  per  conto
          proprio eseguendo gli ordini dei clienti al di fuori di  un
          mercato  regolamentato,  di  un  sistema  multilaterale  di
          negoziazione o di un sistema  organizzato  di  negoziazione
          senza gestire un sistema multilaterale. Il modo frequente e
          sistematico si misura  per  numero  di  negoziazioni  fuori
          listino (OTC) su strumenti finanziari effettuate per  conto
          proprio  eseguendo  gli  ordini  dei   clienti.   Il   modo
          sostanziale si misura per dimensioni delle negoziazioni OTC
          effettuate  dal  soggetto  su   uno   specifico   strumento
          finanziario  in  relazione  al  totale  delle  negoziazioni
          effettuate  sullo  strumento   finanziario   dal   soggetto
          medesimo o all'interno dell'Unione europea. 
              5-quater. Per "market maker" si intende una persona che
          si propone, nelle sedi di  negoziazione  e/o  al  di  fuori
          delle  stesse,  su  base  continuativa,  come  disposta   a
          negoziare  per  conto  proprio   acquistando   e   vendendo
          strumenti finanziari in  contropartita  diretta  ai  prezzi
          dalla medesima definiti. 
              5-quinquies. Per "gestione di portafogli" si intende la
          gestione, su  base  discrezionale  e  individualizzata,  di
          portafogli  di  investimento  che  includono  uno  o   piu'
          strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato  conferito
          dai clienti. 
              5-sexies. Il servizio di cui al comma  5,  lettera  e),
          comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonche'
          l'attivita' consistente nel mettere in contatto due o  piu'
          investitori, rendendo cosi'  possibile  la  conclusione  di
          un'operazione fra loro (mediazione). 
              5-septies Per "consulenza in materia  di  investimenti"
          si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate
          a un cliente, dietro sua richiesta  o  per  iniziativa  del
          prestatore del servizio, riguardo a una o  piu'  operazioni
          relative a strumenti finanziari. 
              5-septies.1. Per "esecuzione di ordini  per  conto  dei
          clienti" si intende la conclusione di accordi di acquisto o
          di vendita di uno o piu' strumenti finanziari per conto dei
          clienti,  compresa  la  conclusione  di  accordi   per   la
          sottoscrizione o la compravendita di  strumenti  finanziari
          emessi da un'impresa di investimento  o  da  una  banca  al
          momento della loro emissione. 
              5-septies.2.  Per  "agente  collegato"  si  intende  la
          persona  fisica  o  giuridica  che,  sotto   la   piena   e
          incondizionata  responsabilita'  di  una  sola  impresa  di
          investimento per conto della quale opera, promuove  servizi
          di investimento e/o  servizi  accessori  presso  clienti  o
          potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o  gli
          ordini dei clienti riguardanti servizi  di  investimento  o
          strumenti finanziari, colloca strumenti finanziari o presta
          consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti
          strumenti o servizi finanziari. 
              5-septies.3.  Per  "consulente  finanziario   abilitato
          all'offerta  fuori  sede"  si  intende  la  persona  fisica
          iscritta   nell'apposita   sezione    dell'albo    previsto
          dall'articolo 31, comma 4, del  presente  decreto  che,  in
          qualita' di agente  collegato,  esercita  professionalmente
          l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. 
              5-octies. Nel presente decreto legislativo si intendono
          per: 
              a) "sistema multilaterale di negoziazione": un  sistema
          multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un
          gestore del mercato che consente l'incontro, al suo interno
          e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli
          di acquisto e di vendita  di  terzi  relativi  a  strumenti
          finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente
          alla parte II e alla parte III; 
              b) "sistema organizzato di  negoziazione":  un  sistema
          multilaterale diverso da un mercato regolamentato o  da  un
          sistema  multilaterale   di   negoziazione   che   consente
          l'interazione tra  interessi  multipli  di  acquisto  e  di
          vendita  di  terzi  relativi  a   obbligazioni,   strumenti
          finanziari strutturati,  quote  di  emissioni  e  strumenti
          derivati, in modo da dare luogo a  contratti  conformemente
          alla parte II e alla parte III; 
              c) "sede di negoziazione": un mercato regolamentato, un
          sistema  multilaterale  di  negoziazione   o   un   sistema
          organizzato di negoziazione. 
              5-octies.1.  Per  "ordine  con  limite  di  prezzo"  si
          intende un ordine di acquisto o di vendita di uno strumento
          finanziario al prezzo limite fissato o  a  un  prezzo  piu'
          vantaggioso e per un quantitativo fissato. 
              5-novies. Per "portale per la raccolta di capitali  per
          le piccole e medie imprese e per  le  imprese  sociali"  si
          intende una piattaforma on line che  abbia  come  finalita'
          esclusiva la facilitazione della raccolta  di  capitale  di
          rischio da  parte  delle  piccole  e  medie  imprese,  come
          definite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera  (f),  primo
          alinea,  del  regolamento  (UE)  2017/1129,  delle  imprese
          sociali e degli organismi di  investimento  collettivo  del
          risparmio o di altre societa' che investono prevalentemente
          in piccole e medie imprese. 
              5-decies.- 5-undecies. (abrogati). 
              5-duodecies. Per  "imprese  sociali"  si  intendono  le
          imprese sociali ai sensi del  decreto  legislativo  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge  6  giugno
          2016, n. 106, costituite in forma di societa' di capitali o
          di societa' cooperativa. 
              6.  Per  "servizio  accessorio"  si  intende  qualsiasi
          servizio riportato nella sezione B dell'Allegato I. 
              6-bis. Per "partecipazioni" si intendono le azioni,  le
          quote e gli altri strumenti  finanziari  che  attribuiscono
          diritti   amministrativi   o   comunque   quelli   previsti
          dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile. 
              6-bis.1.  Per  "controllante"  si  intende   un'impresa
          controllante ai sensi degli articoli 2, paragrafo 9,  e  22
          della direttiva 2013/34/UE. 
              6-bis.2.  Per  "controllata"  si   intende   un'impresa
          controllata ai sensi degli articoli 2, paragrafo 10,  e  22
          della  direttiva  2013/34/UE;  l'impresa   controllata   di
          un'impresa controllata  e'  parimenti  considerata  impresa
          controllata dell'impresa controllante che e' a capo di tali
          imprese. 
              6-bis.3. Per "stretti legami" si intende la  situazione
          nella quale due o piu' persone fisiche  o  giuridiche  sono
          legate: 
              a)  da  una  «partecipazione»,  ossia  dal   fatto   di
          detenere, direttamente o tramite un legame di controllo, il
          20 per cento o piu' dei diritti di voto o del  capitale  di
          un'impresa; 
              b) da un legame di «controllo», ossia  dalla  relazione
          esistente  tra   un'impresa   controllante   e   un'impresa
          controllata, in  tutti  i  casi  di  cui  all'articolo  22,
          paragrafi 1 e 2, della direttiva  2013/34/UE,  o  relazione
          analoga  esistente  tra  persone  fisiche  e  giuridiche  e
          un'impresa, nel  qual  caso  ogni  impresa  controllata  di
          un'impresa controllata e' considerata  impresa  controllata
          dell'impresa controllante che e' a capo di tali imprese; 
              c) da un legame duraturo tra due o  tutte  le  suddette
          persone e uno stesso soggetto  che  sia  una  relazione  di
          controllo. 
              6-ter. Se  non  diversamente  disposto,  le  norme  del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo  ed
          agli amministratori si  applicano  anche  al  consiglio  di
          gestione e ai suoi componenti. 
              6-quater. Se non diversamente disposto,  le  norme  del
          presente  decreto  legislativo  che  fanno  riferimento  al
          collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che  svolge  la
          funzione di controllo si applicano anche  al  consiglio  di
          sorveglianza e al comitato per il controllo sulla  gestione
          e ai loro componenti. 
              6-quinquies. Per "negoziazione algoritmica" si  intende
          la negoziazione di strumenti finanziari in cui un algoritmo
          informatizzato  determina   automaticamente   i   parametri
          individuali  degli  ordini,   come   ad   esempio   l'avvio
          dell'ordine,  la  relativa  tempistica,   il   prezzo,   la
          quantita' o  le  modalita'  di  gestione  dell'ordine  dopo
          l'invio,  con  intervento  umano  minimo  o   assente,   ad
          esclusione   dei   sistemi   utilizzati   unicamente    per
          trasmettere ordini a una o piu' sedi di  negoziazione,  per
          trattare ordini che non  comportano  la  determinazione  di
          parametri di negoziazione,  per  confermare  ordini  o  per
          eseguire il regolamento delle operazioni. 
              6-sexies. Per "accesso elettronico diretto" si  intende
          un accordo in base al quale un membro o un  partecipante  o
          un cliente di una sede di negoziazione consente a un  terzo
          l'utilizzo   del   proprio   codice    identificativo    di
          negoziazione  per  la  trasmissione  in   via   elettronica
          direttamente alla sede di negoziazione di ordini relativi a
          uno strumento finanziario, sia nel caso  in  cui  l'accordo
          comporti l'utilizzo da parte del terzo  dell'infrastruttura
          del membro, del partecipante o del cliente, o di  qualsiasi
          sistema di collegamento fornito dal membro, partecipante  o
          cliente per trasmettere  gli  ordini  (accesso  diretto  al
          mercato) sia nel caso in  cui  non  vi  sia  tale  utilizzo
          (accesso sponsorizzato). 
              6-septies. Per "tecnica di negoziazione algoritmica  ad
          alta   frequenza"   si   intende   qualsiasi   tecnica   di
          negoziazione algoritmica caratterizzata da: 
              a) infrastrutture volte a ridurre al minimo le  latenze
          di rete e  di  altro  genere,  compresa  almeno  una  delle
          strutture  per   l'inserimento   algoritmico   dell'ordine:
          co-ubicazione, hosting di prossimita' o accesso elettronico
          diretto a velocita' elevata; 
              b)    determinazione    da    parte     del     sistema
          dell'inizializzazione,    generazione,    trasmissione    o
          esecuzione  dell'ordine  senza  intervento  umano  per   il
          singolo ordine o negoziazione, e 
              c)  elevato  traffico  infra-giornaliero  di   messaggi
          consistenti in ordini, quotazioni o cancellazioni. 
              6-octies.  Per  "negoziazione  matched  principal"   si
          intende  una  negoziazione  in  cui  il  soggetto  che   si
          interpone tra  l'acquirente  e  il  venditore  non  e'  mai
          esposto al rischio di mercato durante  l'intera  esecuzione
          dell'operazione,  con  l'acquisto  e  la  vendita  eseguiti
          simultaneamente ad  un  prezzo  che  non  permette  a  tale
          soggetto di realizzare utili o perdite, fatta eccezione per
          le commissioni, gli  onorari  o  le  spese  dell'operazione
          previamente comunicati. 
              6-novies. Per "pratica di vendita abbinata" si  intende
          l'offerta di un servizio di investimento insieme a un altro
          servizio o prodotto come  parte  di  un  pacchetto  o  come
          condizione  per  l'ottenimento  dello  stesso   accordo   o
          pacchetto. 
              6-decies. Per  "deposito  strutturato"  si  intende  un
          deposito  quale  definito  all'articolo  69-bis,  comma  1,
          lettera  c),  del   T.U.   bancario   che   e'   pienamente
          rimborsabile alla scadenza in  base  a  termini  secondo  i
          quali qualsiasi interesse o premio sara' rimborsato (o e' a
          rischio) secondo una formula comprendente fattori quali: 
              a) un indice o una combinazione di  indici,  eccetto  i
          depositi  a  tasso   variabile   il   cui   rendimento   e'
          direttamente legato a un tasso di interesse quale l'Euribor
          o il Libor; 
              b) uno strumento finanziario o una  combinazione  degli
          strumenti finanziari; 
              c) una merce o combinazione di merci o  di  altri  beni
          infungibili, materiali o immateriali; o 
              d) un tasso di cambio o una combinazione  di  tassi  di
          cambio. 
              6-undecies.  Nel  presente   decreto   legislativo   si
          intendono per: 
              a) "dispositivo di pubblicazione autorizzato" o  "APA":
          un soggetto autorizzato ai sensi della direttiva 2014/65/UE
          a pubblicare i report delle operazioni concluse  per  conto
          di imprese di investimento ai sensi degli articoli 20 e  21
          del regolamento (UE) n. 600/2014; 
              b)   "fornitore   di   un   sistema   consolidato    di
          pubblicazione" o "CTP": un soggetto  autorizzato  ai  sensi
          della  direttiva  2014/65/UE  a  fornire  il  servizio   di
          raccolta    presso    mercati    regolamentati,     sistemi
          multilaterali  di  negoziazione,  sistemi  organizzati   di
          negoziazione e APA dei report delle operazioni concluse per
          gli strumenti finanziari di cui agli articoli 6, 7, 10, 12,
          13,  20  e  21  del  regolamento  (UE)  n  600/2014  e   di
          consolidamento delle suddette  informazioni  in  un  flusso
          elettronico di dati attualizzati in continuo, in  grado  di
          fornire informazioni sui prezzi e sul volume  per  ciascuno
          strumento finanziario; 
              c) "meccanismo di segnalazione autorizzato" o "ARM": un
          soggetto autorizzato ai sensi della direttiva 2014/65/UE  a
          segnalare le informazioni  di  dettaglio  sulle  operazioni
          concluse alle autorita' competenti o all'AESFEM  per  conto
          delle imprese di investimento; 
              d) "servizi di comunicazione dati": la gestione  di  un
          dispositivo di pubblicazione  autorizzato  (APA)  o  di  un
          sistema  consolidato  di  pubblicazione  (CTP)  o   di   un
          meccanismo di segnalazione autorizzato (ARM); 
              e) "fornitore di servizi  di  comunicazione  dati":  un
          APA, un CTP o un ARM. 
              6-duodecies.  Nel  presente  decreto   legislativo   si
          intendono per: 
              a)   "Stato   membro    d'origine    dell'impresa    di
          investimento": 
              1) se l'impresa di investimento e' una persona  fisica,
          lo Stato membro in cui tale  persona  ha  la  propria  sede
          principale; 
              2)  se  l'impresa  di  investimento  e'   una   persona
          giuridica, lo Stato membro in cui  si  trova  la  sua  sede
          legale; 
              3) se, in base al diritto nazionale  cui  e'  soggetta,
          l'impresa di investimento non ha una sede legale, lo  Stato
          membro in cui e' situata la sua direzione generale; 
              b) "Stato membro d'origine del mercato  regolamentato":
          lo  Stato  membro  in  cui   e'   registrato   il   mercato
          regolamentato o se, in base al diritto  nazionale  di  tale
          Stato membro detto mercato non ha una sede legale, lo Stato
          membro in cui e' situata la propria direzione generale; 
              c) "Stato membro d'origine di un  APA,  di  un  sistema
          consolidato   di   pubblicazione   o   di   meccanismo   di
          segnalazione autorizzato": 
              1) se il dispositivo di pubblicazione  autorizzato,  il
          meccanismo  di  segnalazione  autorizzato  o   il   sistema
          consolidato di pubblicazione  e'  una  persona  fisica,  lo
          Stato membro in cui tale persona ha  la  propria  direzione
          generale; 
              2) se il dispositivo di pubblicazione  autorizzato,  il
          meccanismo  di  segnalazione  autorizzato  o   il   sistema
          consolidato di pubblicazione e' una persona  giuridica,  lo
          Stato membro in cui si trova la sua sede legale; 
              3) se, in base al diritto nazionale cui e' soggetto, il
          dispositivo di pubblicazione autorizzato, il meccanismo  di
          segnalazione  autorizzato  o  il  sistema  consolidato   di
          pubblicazione non ha una sede legale, lo  Stato  membro  in
          cui e' situata la sua direzione generale. 
              6-terdecies.  Nel  presente  decreto   legislativo   si
          intendono per: 
              a) "Stato membro ospitante l'impresa di  investimento":
          lo Stato membro, diverso dallo Stato membro  d'origine,  in
          cui un'impresa di investimento ha una succursale  o  presta
          servizi  di  investimento   e/o   esercita   attivita'   di
          investimento; 
              b) "Stato membro ospitante il  mercato  regolamentato":
          lo Stato membro in  cui  un  mercato  regolamentato  adotta
          opportune misure  in  modo  da  facilitare  l'accesso  alla
          negoziazione a distanza nel suo sistema da parte di  membri
          o partecipanti stabiliti in tale Stato membro. 
              6-quaterdecies. Per "prodotto energetico  all'ingrosso"
          si  intende  un  prodotto  energetico  all'ingrosso   quale
          definito all'articolo 2, punto 4, del regolamento  (UE)  n.
          1227/2011. 
              6-quinquiesdecies. Per "derivati su merci agricole"  si
          intendono i contratti derivati connessi a prodotti  di  cui
          all'articolo 1 e all'allegato I, parti da I  a  XXIV/1  del
          regolamento (UE) n. 1308/2013. 
              6-sexiesdecies. Per "emittente sovrano" si intende  uno
          dei seguenti emittenti di titoli di debito: 
              a) l'Unione europea; 
              b)  uno  Stato  membro,  ivi  inclusi   un   ministero,
          un'agenzia o una societa' veicolo di tale Stato membro; 
              c) in caso di Stato membro federale,  un  membro  della
          federazione; 
              d) una societa' veicolo  per  conto  di  diversi  Stati
          membri; 
              e) un ente finanziario internazionale costituito da due
          o piu' Stati membri con l'obiettivo di mobilitare risorse e
          fornire assistenza finanziaria a beneficio dei suoi  membri
          che stanno affrontando o sono  minacciati  da  gravi  crisi
          finanziarie; o 
              f) la Banca europea per gli investimenti. 
              6-septiesdecies. Per "debito  sovrano"  si  intende  un
          titolo di debito emesso da un emittente sovrano. 
              6-octiesdecies.  Per  "supporto  durevole"  si  intende
          qualsiasi strumento che: 
              a) permetta al cliente di  memorizzare  informazioni  a
          lui personalmente  dirette,  in  modo  che  possano  essere
          agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato  ai
          fini cui sono destinate le informazioni stesse; e 
              b)  che  consenta  la  riproduzione  inalterata   delle
          informazioni memorizzate.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  3   del   citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 3 Provvedimenti 
              1. I regolamenti  ministeriali  previsti  dal  presente
          decreto sono adottati ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
              2. La Banca d'Italia e la CONSOB stabiliscono i termini
          e  le  procedure  per   l'adozione   degli   atti   e   dei
          provvedimenti di propria competenza. 
              3.  I  regolamenti  e  i  provvedimenti  di   carattere
          generale  della  Banca  d'  Italia  e  della  Consob   sono
          pubblicati   nella   Gazzetta    Ufficiale.    Gli    altri
          provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti  sottoposti  a
          vigilanza sono pubblicati nel  sito  internet  della  Banca
          d'Italia  o  della  Consob.   Si   applicano,   in   quanto
          compatibili, le disposizioni dell'articolo 195-bis. 
              4.  Entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno,   tutti   i
          regolamenti e i provvedimenti di carattere generale emanati
          ai sensi del presente decreto  nonche'  i  regolamenti  dei
          mercati sono pubblicati, a cura del Ministero dell'economia
          e delle finanze, in un  unico  compendio,  anche  in  forma
          elettronica,  ove  anche  uno  solo  di  essi   sia   stato
          modificato nel corso dell'anno precedente.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  4   del   citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art.  4  Collaborazione  tra   autorita'   e   segreto
          d'ufficio 
              1. La Banca d'Italia,  la  CONSOB,  la  Commissione  di
          vigilanza sui fondi  pensione  e  l'IVASS  collaborano  tra
          loro, anche mediante scambio di informazioni,  al  fine  di
          agevolare  le  rispettive  funzioni.  Dette  autorita'  non
          possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. 
              2. La Banca d'Italia e  la  Consob  collaborano,  anche
          mediante scambio di informazioni,  con  le  autorita'  e  i
          comitati che compongono il SEVIF e con  la  Banca  Centrale
          Europea (BCE) al fine di agevolare le rispettive  funzioni.
          Nei casi e  nei  modi  stabiliti  dalla  normativa  europea
          adempiono agli obblighi di comunicazione nei  confronti  di
          tali  soggetti  e  delle  altre  autorita'  e   istituzioni
          indicate dalle disposizioni dell'Unione europea. 
              2-bis. Ai fini indicati al comma  2,  la  Consob  e  la
          Banca  d'Italia  possono  concludere   con   le   autorita'
          competenti degli  Stati  membri  dell'Unione  europea,  con
          l'AESFEM e la BCE accordi di  collaborazione,  che  possono
          prevedere la delega reciproca di compiti di  vigilanza.  La
          Consob e la Banca d'Italia possono ricorrere all'AESFEM per
          la risoluzione  delle  controversie  con  le  autorita'  di
          vigilanza  degli   altri   Stati   membri   in   situazioni
          transfrontaliere. 
              2-ter. La  Consob  e'  il  punto  di  contatto  per  la
          ricezione delle richieste di  informazioni  provenienti  da
          autorita' competenti di Stati membri dell'Unione europea in
          materia di servizi e attivita' di  investimento  svolti  da
          soggetti abilitati, di sedi di negoziazione e di servizi di
          comunicazione dati. La Consob interessa la  Banca  d'Italia
          per gli aspetti di competenza di questa  ultima.  La  Banca
          d'Italia   trasmette   le   informazioni    contestualmente
          all'autorita' competente  dello  Stato  membro  dell'Unione
          europea che le ha richieste e alla Consob. 
              3. La Banca d'Italia e  la  CONSOB  possono  cooperare,
          anche mediante scambio di informazioni,  con  le  autorita'
          competenti degli Stati extracomunitari. 
              4. Le informazioni  ricevute  dalla  Banca  d'Italia  e
          dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere
          trasmesse a terzi ne'  ad  altre  autorita'  italiane,  ivi
          incluso il Ministro dell'economia e delle finanze, senza il
          consenso dell'autorita' che le ha fornite. 
              5. La Banca d'Italia  e  la  CONSOB  possono  scambiare
          informazioni: 
              a)   con   autorita'   amministrative   e   giudiziarie
          nell'ambito  di   procedimenti   di   liquidazione   o   di
          fallimento, in Italia o  all'estero,  relativi  a  soggetti
          abilitati; 
              b) con gli organismi preposti  all'amministrazione  dei
          sistemi di indennizzo; 
              c) con le controparti centrali e i depositari centrali; 
              d) con i gestori delle sedi di negoziazione, al fine di
          garantire il regolare  funzionamento  delle  sedi  da  essi
          gestite. 
              5-bis. Lo scambio  di  informazioni  con  autorita'  di
          Paesi extracomunitari e' subordinato all'esistenza di norme
          in materia di segreto di ufficio. 
              6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b), c)
          e d), possono essere rivelate a terzi con il  consenso  del
          soggetto  che  le  ha  fornite.  Si  puo'  prescindere  dal
          consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a
          obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale. 
              7. La Banca d'Italia e la CONSOB possono  esercitare  i
          poteri a esse  assegnati  dall'ordinamento  anche  ai  fini
          della cooperazione con altre autorita' e su richiesta delle
          medesime. Le autorita' competenti  di  Stati  comunitari  o
          extracomunitari possono chiedere alla Banca d'Italia e alla
          CONSOB di effettuare  per  loro  conto,  secondo  le  norme
          previste nel presente decreto, un'indagine  sul  territorio
          dello Stato, nonche' di eseguire, per loro conto, notifiche
          sul territorio dello Stato  inerenti  ai  provvedimenti  da
          esse adottati. Le predette autorita' possono  chiedere  che
          venga consentito ad alcuni membri  del  loro  personale  di
          accompagnare il personale  della  Banca  d'Italia  e  della
          CONSOB durante l'espletamento dell'indagine. 
              8. Restano ferme le norme che disciplinano  il  segreto
          d'ufficio sulle  notizie,  i  dati  e  le  informazioni  in
          possesso della Banca d'Italia. 
              9. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza  su
          base consolidata nei confronti di gruppi operanti  in  piu'
          Stati comunitari la Banca d'Italia, sulla base  di  accordi
          con   le   autorita'   competenti,   definisce   forme   di
          collaborazione  e  coordinamento,  istituisce  collegi   di
          supervisori e  partecipa  ai  collegi  istituiti  da  altre
          autorita'.  In  tale  ambito,  la   Banca   d'Italia   puo'
          concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe  di
          funzioni. 
              10. Tutte le notizie,  le  informazioni  e  i  dati  in
          possesso della CONSOB in ragione  della  sua  attivita'  di
          vigilanza sono coperti  dal  segreto  d'ufficio  anche  nei
          confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione  del
          Ministro dell'economia e delle finanze. Sono fatti salvi  i
          casi previsti  dalla  legge  per  le  indagini  relative  a
          violazioni sanzionate penalmente. 
              11. I dipendenti  della  CONSOB,  nell'esercizio  delle
          funzioni di vigilanza,  sono  pubblici  ufficiali  e  hanno
          l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte
          le irregolarita' constatate, anche quando integrino ipotesi
          di reato. 
              12. I dipendenti  della  CONSOB,  i  consulenti  e  gli
          esperti dei quali la stessa si avvale  sono  vincolati  dal
          segreto d'ufficio. 
              13. Le pubbliche amministrazioni e  gli  enti  pubblici
          forniscono dati,  notizie  e  documenti  e  ogni  ulteriore
          collaborazione richiesta dalla CONSOB, in conformita' delle
          leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti. 
              13-bis. Ai fini della cooperazione, mediante scambio di
          informazioni, con le autorita' competenti di  Stati  membri
          dell'Unione europea e con l'AESFEM, la Consob  e  la  Banca
          d'Italia stabiliscono con  il  Ministero  della  giustizia,
          anche sulla base di un protocollo d'intesa, le modalita' di
          acquisizione  delle  informazioni  relative  alle  sanzioni
          penali applicate dall'Autorita' giudiziaria, per i reati di
          cui all'articolo 2638 del codice  civile  e  agli  articoli
          166, 167, 168, 169, 170-bis e 173-bis,  per  la  successiva
          comunicazione all'AESFEM, ai sensi  dell'articolo  195-ter,
          comma 1-bis. 
              13-ter. Per i medesimi fini di cui al  comma  13-bis  e
          fermo restando il  divieto  di  cui  all'articolo  329  del
          codice di procedura penale, la Consob e la  Banca  d'Italia
          possono richiedere informazioni  all'autorita'  giudiziaria
          procedente in ordine alle indagini e ai procedimenti penali
          per i reati previsti dal comma 13-bis.". 
              - Il testo dell'articolo 4-septies, del citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art.  4-septies  Poteri  d'intervento  relativi   alla
          violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE)
          n. 1286/2014 
              1. Fermi restando le attribuzioni e  i  poteri  di  cui
          agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18,  paragrafo  3,  del
          regolamento (UE) n. 1286/2014, in caso di violazione  delle
          disposizioni previste dall'articolo 5, paragrafo  1,  dagli
          articoli 6 e 7,  dall'articolo  8,  paragrafi  da  1  a  3,
          dall'articolo   9,   dall'articolo   10,    paragrafo    1,
          dall'articolo 13, paragrafi 1, 3 e 4, e dagli articoli 14 e
          19 del regolamento (UE) n. 1286/2014, o in caso di  mancata
          notifica  alla  Consob   del   documento   concernente   le
          informazioni chiave o delle versioni riviste  dello  stesso
          ai  sensi   dell'articolo   4-decies   e   delle   relative
          disposizioni attuative, la Consob  o  l'IVASS,  secondo  le
          rispettive  competenze  definite  ai  sensi   dell'articolo
          4-sexies, possono, tenuto conto, in quanto compatibili, dei
          criteri stabiliti dall'articolo 194-bis: 
              a) sospendere, per un periodo non superiore a 60 giorni
          per ciascuna volta, la commercializzazione di un PRIIP; 
              b) vietare l'offerta; 
              c) vietare la fornitura di un documento  contenente  le
          informazioni chiave che non rispetti  i  requisiti  di  cui
          agli articoli  6,  7,  8  o  10  del  regolamento  (UE)  n.
          1286/2014 e imporre la pubblicazione di una nuova  versione
          di un documento contenente le informazioni chiave. 
              2. La Consob e  l'IVASS  possono  imporre,  secondo  le
          rispettive  competenze  definite  ai  sensi   dell'articolo
          4-sexies,  agli  ideatori  di  PRIIP  o  ai  soggetti   che
          forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti, di
          trasmettere una comunicazione  diretta  all'investitore  al
          dettaglio in PRIIP  interessato,  fornendogli  informazioni
          circa le misure amministrative adottate  e  comunicando  le
          modalita' per  la  presentazione  di  eventuali  reclami  o
          domande  di  risarcimento  anche  mediante  il  ricorso  ai
          meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
          previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179. 
              3. I provvedimenti adottati dalla Consob ai  sensi  del
          presente  articolo  sono  pubblicati  in  conformita'  alle
          disposizioni   sulla   pubblicazione   dei    provvedimenti
          sanzionatori di cui all'articolo 195-bis. 
              4. Ai provvedimenti adottati dall'IVASS  ai  sensi  del
          presente articolo si applicano, in quanto  compatibili,  le
          disposizioni del Titolo XVIII  del  decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n. 209. 
              5. La Consob e l'IVASS adottano, secondo le  rispettive
          competenze  definite  ai  sensi  dell'articolo  4-sexies  e
          sentita l'altra autorita', le  disposizioni  attuative  del
          presente   articolo,   avuto   riguardo   all'esigenza   di
          semplificare, ove possibile, gli oneri  per  i  destinatari
          delle disposizioni stesse.". 
              - Gli articoli 4-octies e 4-novies del citato  d.  lgv.
          n. 58 del 1998, abrogati dal presente decreto, recavano: 
              «Art. 4-octies Sistemi interni  di  segnalazione  delle
          violazioni del regolamento (UE) n. 1286/2014». 
              «Art. 4-novies Procedura di segnalazione alle Autorita'
          di Vigilanza».