Art. 2 
 
Modifiche alla parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
                                 58 
 
  1. La rubrica del titolo I, della parte II, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituita dalla seguente:  «DISPOSIZIONI
GENERALI E POTERI DI VIGILANZA». 
  2. All'articolo 5, comma 5-ter, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, le  parole:  «ed  e'  allegato  al  regolamento  di  cui
all'articolo 6, comma 2-bis» sono soppresse. 
  3. All'articolo 6 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Poteri regolamentari»; 
  b)  al  comma  01  le  parole:   «delle   funzioni   di   vigilanza
regolamentare»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «dei   poteri
regolamentari»; 
  c) il comma 02 e' sostituito dal seguente: 
  «02. La Banca d'Italia e la Consob possono mantenere o imporre  nei
regolamenti  obblighi   aggiuntivi   rispetto   a   quelli   previsti
dall'articolo 16, paragrafi 8, 9 e 10, della direttiva  2014/65/UE  e
dai relativi atti delegati, nonche' dall'articolo 24 della  direttiva
medesima, solo  nei  casi  eccezionali  in  cui  tali  obblighi  sono
obiettivamente  giustificati  e  proporzionati,  tenuto  conto  della
necessita' di fare fronte a rischi specifici per la protezione  degli
investitori o l'integrita' del  mercato  che  presentano  particolare
rilevanza nel contesto della struttura del mercato italiano.»; 
  d) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  «b) gli obblighi delle Sim, delle imprese  di  paesi  terzi,  delle
Sgr,  nonche'  degli  intermediari  finanziari   iscritti   nell'albo
previsto dall'articolo 106 del Testo  Unico  bancario,  delle  banche
italiane autorizzate all'esercizio dei servizi o delle  attivita'  di
investimento, in materia di modalita' di deposito e  di  sub-deposito
degli  strumenti  finanziari  e  del  denaro  di   pertinenza   della
clientela;»; 
  e) al comma 1, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
  «c-bis)  gli  obblighi  dei  soggetti   abilitati   relativi   alla
prestazione dei servizi e delle  attivita'  di  investimento  e  alla
gestione collettiva del risparmio, in materia di: 
  1) governo  societario  e  requisiti  generali  di  organizzazione,
compresa l'attuazione dell'articolo 4-undecies; 
  2) sistemi di remunerazione e di incentivazione; 
  3) continuita' dell'attivita'; 
  4)   organizzazione   amministrativa    e    contabile,    compresa
l'istituzione della funzione  di  controllo  della  conformita'  alle
norme; 
  5) gestione del rischio dell'impresa; 
  6) audit interno; 
  7) responsabilita' dell'alta dirigenza; 
  8) esternalizzazione di funzioni operative essenziali o  importanti
o di servizi o di attivita'.»; 
  f) al comma 2, lettera a), numero 1), le parole: «e alle  strategie
di esecuzione degli ordini» sono sostituite dalle seguenti:  «,  alle
strategie di esecuzione degli  ordini  e  alle  pratiche  di  vendita
abbinata»; 
  g) al comma 2, lettera b), numero 1), sono  aggiunte,  in  fine  le
seguenti parole: «,  ivi  inclusi  i  casi  di  pratiche  di  vendita
abbinata»; 
  h) al comma 2, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
  «b-bis) prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento e
di gestione collettiva del risparmio, relativi: 
      1) alle procedure, anche di controllo interno, per la  corretta
e  trasparente  prestazione  dei  servizi  e   delle   attivita'   di
investimento, ivi incluse quelle per: 
  a)  il  governo  degli  strumenti   finanziari   e   dei   depositi
strutturati; 
  b) la percezione o la corresponsione di incentivi; 
  2) alle procedure, anche di controllo interno, per  la  corretta  e
trasparente prestazione della gestione collettiva del risparmio,  ivi
incluse quelle per la percezione o la corresponsione di incentivi; 
  3) alle modalita' di esercizio della funzione  di  controllo  della
conformita' alle norme; 
  4) al trattamento dei reclami; 
  5) alle operazioni personali; 
  6)  alla  gestione  dei  conflitti  di   interesse   potenzialmente
pregiudizievoli per i  clienti,  ivi  inclusi  quelli  derivanti  dai
sistemi di remunerazione e di incentivazione; 
  7) alla conservazione delle registrazioni; 
  8)  alla  conoscenza  e  competenza  delle  persone   fisiche   che
forniscono consulenza alla clientela in  materia  di  investimenti  o
informazioni su  strumenti  finanziari,  servizi  di  investimento  o
accessori per conto dei soggetti abilitati.»; 
    i) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
  «2-bis. Con riferimento alle materie indicate al comma  1,  lettera
c-bis), numeri 1), 2), 3), 7) e  8),  la  Banca  d'Italia  acquisisce
l'intesa della Consob sugli aspetti di disciplina  rilevanti  per  le
finalita' di cui  all'articolo  5,  comma  3.  Con  riferimento  alle
materie indicate al comma 2, lettera b-bis),  numero  6),  la  Consob
acquisisce l'intesa della Banca d'Italia sugli aspetti di  disciplina
rilevanti per le finalita'  di  cui  all'articolo  5,  comma  2.  Gli
aspetti di disciplina rilevanti per le finalita' di competenza  della
Banca  d'Italia  e  della  Consob  sono  specificati  nel  protocollo
previsto all'articolo 5, comma 5-bis. Per l'esercizio della vigilanza
ai sensi della presente parte, sono competenti la Banca d'Italia  per
il rispetto delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1, lettera
c-bis), numeri 1), 2), 3), 7) e 8), e la Consob per il rispetto delle
disposizioni adottate ai sensi del comma 2,  lettera  b-bis),  numero
6); inoltre, la Banca d'Italia e la Consob, in relazione agli aspetti
sui  quali  hanno  fornito  l'intesa  e  per  le  finalita'  di   cui
all'articolo 5, commi 2 e 3, possono: 
  a) esercitare i poteri di vigilanza informativa e di indagine  loro
attribuiti  dal  presente  capo,  anche  al  fine   di   adottare   i
provvedimenti  di  intervento  di  propria  competenza,  secondo   le
modalita' previste nel protocollo; 
  b) comunicare le irregolarita' riscontrate all'altra  Autorita'  ai
fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.»; 
    l) il comma 2-ter e' abrogato; 
  m) al comma 2-quater, la lettera a) e' abrogata e la lettera d)  e'
sostituita dalla seguente: 
  «d) le norme di condotta che  non  si  applicano  ai  rapporti  fra
soggetti abilitati che prestano i  servizi  di  cui  all'articolo  1,
comma  5,  lettere  a),  b)  ed  e),   e   controparti   qualificate,
intendendosi per tali: 
  1) le Sim, le imprese di investimento UE, le banche, le imprese  di
assicurazione,  gli  Oicr,  i  gestori,   i   fondi   pensione,   gli
intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106
del Testo Unico bancario, le societa'  di  cui  all'articolo  18  del
Testo  Unico  bancario,  gli  istituti  di  moneta  elettronica,   le
fondazioni bancarie, i Governi  nazionali  e  i  loro  corrispondenti
uffici, compresi gli organismi  pubblici  incaricati  di  gestire  il
debito   pubblico,   le   banche   centrali   e   le   organizzazioni
sovranazionali a carattere pubblico; 
  2)  le  altre  categorie  di  soggetti  privati   individuati   con
regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia,  nel  rispetto  dei
criteri di cui alla direttiva 2014/65/UE e alle  relative  misure  di
esecuzione; 
  3) le categorie corrispondenti a quelle  dei  numeri  1)  e  2)  di
soggetti di paesi non appartenenti all'Unione europea.»; 
    n) i commi 2-quinquies e 2-sexies sono sostituiti dai seguenti: 
  «2-quinquies. La Consob, sentita la Banca d'Italia,  individua  con
regolamento: 
  a) i clienti professionali privati; 
  b) i  criteri  di  identificazione  dei  soggetti  privati  che  su
richiesta possono essere trattati come  clienti  professionali  e  la
relativa procedura di richiesta. 
  2-sexies. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentite  la
Banca d'Italia e la Consob, individua con regolamento: 
  a) i clienti professionali pubblici; 
  b) i criteri  di  identificazione  dei  soggetti  pubblici  che  su
richiesta possono essere trattati come  clienti  professionali  e  la
relativa procedura di richiesta.»; 
  o) ai commi 2-septies e 2-octies le parole: «comma  2-bis,  lettera
a)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, lettera c-bis),  numero
2)». 
  4. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.
58, sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 6-bis (Poteri informativi e  di  indagine).  -  1.  La  Banca
d'Italia puo' chiedere, nell'ambito delle sue competenze, ai soggetti
abilitati la comunicazione di dati e notizie  e  la  trasmissione  di
atti e  documenti  con  le  modalita'  e  nei  termini  dalla  stessa
stabiliti. La Banca d'Italia, nell'ambito delle sue competenze,  puo'
chiedere informazioni al personale dei soggetti abilitati, anche  per
il tramite di questi ultimi. 
  2. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche a coloro ai
quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni  aziendali
essenziali o importanti e al loro personale. 
  3. I poteri previsti dal comma 1 possono  essere  esercitati  anche
nei confronti del soggetto  incaricato  della  revisione  legale  dei
conti. 
  4. La Consob, nell'ambito delle sue competenze, puo': 
  a) chiedere a chiunque la comunicazione di  dati  e  notizie  e  la
trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei termini dalla
stessa   stabiliti,   che   possano   essere   pertinenti   ai   fini
dell'esercizio della propria funzione di vigilanza; 
  b) procedere ad audizione personale nei confronti di chiunque possa
essere in possesso di informazioni pertinenti. 
  5. La Consob, nell'ambito delle sue competenze, puo' altresi',  nei
confronti dei soggetti abilitati: 
  a) procedere a perquisizioni nei modi previsti dall'articolo 33 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
dall'articolo 52 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633; 
  b) richiedere le registrazioni esistenti relative  a  conversazioni
telefoniche, comunicazioni elettroniche o scambi di  dati  conservate
da un soggetto abilitato; 
  c)  richiedere  le  registrazioni  detenute  da  un  operatore   di
telecomunicazioni riguardanti  le  comunicazioni  telefoniche  e  gli
scambi di dati di un soggetto abilitato; 
  d) avvalersi della collaborazione delle pubbliche  amministrazioni,
richiedendo la comunicazione di dati ed informazioni anche in  deroga
ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del  decreto  legislativo
30  giugno  2003,  n.  196,  ed  accedere  al   sistema   informativo
dell'anagrafe tributaria secondo le modalita' previste dagli articoli
2 e 3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212; 
  e) richiedere la comunicazione di dati personali anche in deroga ai
divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196; 
  f) avvalersi, ove necessario, dei dati contenuti nell'anagrafe  dei
conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge  30
dicembre 1991, n. 413,  nonche'  acquisire,  anche  mediante  accesso
diretto, i dati contenuti nell'archivio indicato all'articolo 13  del
decreto-legge   15   dicembre   1979,   n.   625,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15; 
  g) accedere direttamente, mediante apposita connessione telematica,
ai dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia; 
  h)  avvalersi,   ove   necessario,   anche   mediante   connessione
telematica, dei dati contenuti  nell'apposita  sezione  dell'anagrafe
tributaria di cui  all'articolo  7,  comma  sesto,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605; 
  i) procedere al sequestro dei beni che possono formare  oggetto  di
confisca ai sensi dell'articolo 187-sexies del presente  decreto.  Si
applicano i commi 9, 10 e 11 dell'articolo  187-octies  del  presente
decreto. 
  6. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli  articoli
199, 200, 201, 202 e 203 del codice di procedura  penale,  in  quanto
compatibili. 
  7. I poteri di  cui  al  comma  5,  lettere  a),  c)  ed  i),  sono
esercitati previa autorizzazione del procuratore della Repubblica. 
  8. Nei casi previsti dal comma 4, lettera b), dal comma 5,  lettere
a) ed i), e dal comma 9 viene redatto processo  verbale  dei  dati  e
delle informazioni acquisite o dei  fatti  accertati,  dei  sequestri
eseguiti, e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali  sono
invitati a firmare il processo verbale  e  hanno  diritto  di  averne
copia. 
  9. Nell'esercizio dei poteri previsti dai commi 4  e  5  la  Consob
puo' avvalersi della Guardia di Finanza che esegue  gli  accertamenti
richiesti agendo con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai  fini
dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto  e  delle  imposte
sui redditi. 
  10. Tutte le notizie, le informazioni  e  i  dati  acquisiti  dalla
Guardia di Finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 9
sono  coperti  dal  segreto  d'ufficio  e  vengono,  senza   indugio,
comunicati esclusivamente alla Consob. 
  11. La Banca  d'Italia,  nell'ambito  delle  sue  competenze,  puo'
esercitare il potere previsto dal comma 4, lettera b), nei  confronti
degli esponenti e del personale dei soggetti abilitati. In tale  caso
si applica il comma 8. 
  Art. 6-ter (Poteri ispettivi). - 1. La Banca d'Italia e  la  Consob
possono, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto delle
disposizioni normative europee,  effettuare  ispezioni  e  richiedere
l'esibizione dei  documenti  e  il  compimento  degli  atti  ritenuti
necessari nei confronti dei soggetti abilitati e di coloro ai quali i
soggetti  abilitati   abbiano   esternalizzato   funzioni   aziendali
essenziali o importanti e al loro personale. Si applicano i commi 9 e
10 dell'articolo 6-bis. 
  2. Al fine di verificare  l'osservanza  da  parte  di  un  soggetto
abilitato delle disposizioni di cui alla presente parte,  la  Consob,
previa  autorizzazione  del  procuratore   della   Repubblica,   puo'
esercitare il potere di  cui  al  comma  1  anche  nei  confronti  di
soggetti, diversi da quelli ivi indicati,  che  abbiano  intrattenuto
rapporti di natura  patrimoniale  o  professionale  con  il  soggetto
abilitato. 
  3. La Consob puo' richiedere ai soggetti incaricati della revisione
legale dei conti dei  soggetti  abilitati  di  fornire  informazioni.
Quando  sussistono  particolari  necessita'  e  non   sia   possibile
provvedere con risorse proprie, la Consob puo'  altresi'  autorizzare
revisori  legali  o  societa'  di  revisione  legale  a  procedere  a
verifiche o ispezioni  per  suo  conto.  Il  soggetto  autorizzato  a
procedere alle predette verifiche ed ispezioni  agisce  in  veste  di
Pubblico Ufficiale. 
  4. Nei casi previsti dal comma 2 la Consob redige processo  verbale
dei dati e delle informazioni acquisite o dei fatti accertati e delle
dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare
il processo verbale e hanno diritto di averne copia. 
  5. Ciascuna autorita'  comunica  le  ispezioni  disposte  all'altra
autorita', la quale puo' chiedere accertamenti su profili di  propria
competenza. 
  6. La Banca d'Italia e la Consob possono  chiedere  alle  autorita'
competenti  di  uno  Stato  UE  di  effettuare  accertamenti   presso
succursali di Sim, di Sgr e di banche  stabilite  sul  territorio  di
detto Stato ovvero concordare altre modalita' per le verifiche. 
  7. Le autorita' competenti di uno Stato UE, dopo aver informato  la
Banca d'Italia e la Consob, possono ispezionare, anche  tramite  loro
incaricati, le succursali di imprese di investimento  UE,  di  banche
UE,  di  societa'  di  gestione  UE  e  di  GEFIA  UE  dalle   stesse
autorizzate,  stabilite  nel  territorio  della  Repubblica.  Se   le
autorita' di uno Stato dell'Unione europea lo  richiedono,  la  Banca
d'Italia  e  la  Consob,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,
procedono direttamente  agli  accertamenti  ovvero  concordano  altre
modalita' per le verifiche. 
  8. La Banca d'Italia e la Consob  possono  concordare,  nell'ambito
delle rispettive competenze, con le autorita' competenti degli  Stati
non UE  modalita'  per  l'ispezione  di  succursali  di  Sim,  banche
italiane,  e  imprese  di  paesi  terzi  insediate   nei   rispettivi
territori.». 
  5. All'articolo 7 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Poteri  di  intervento
sui soggetti abilitati»; 
  b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: 
  «1-ter. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive
competenze, possono pubblicare avvertimenti al pubblico. 
  1-quater. La Consob intima ai soggetti abilitati di non  avvalersi,
nell'esercizio della propria attivita' e per un periodo non superiore
a tre anni, dell'attivita' professionale di  un  soggetto  ove  possa
essere di  pregiudizio  per  la  trasparenza  e  la  correttezza  dei
comportamenti.»; 
  c) al comma 2-bis dopo le parole: «la Banca d'Italia» sono inserite
le seguenti: «, nell'ambito delle sue competenze,» e dopo le  parole:
«puo' disporre» sono inserite le seguenti: «, sentita la Consob,»; 
  d) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: 
  «2-ter. La  Consob,  nell'ambito  delle  sue  competenze,  dispone,
sentita la Banca d'Italia, la  rimozione  di  uno  o  piu'  esponenti
aziendali  di  Sim,  banche  italiane,  societa'  di   gestione   del
risparmio, Sicav e Sicaf, qualora la loro permanenza in carica sia di
pregiudizio alla trasparenza  e  correttezza  dei  comportamenti  dei
soggetti abilitati; la rimozione non e' disposta  ove  ricorrano  gli
estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 13, salvo
che sussista urgenza di provvedere.»; 
    e) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis.  La  Consob  ordina  la  sospensione  per  un  periodo  non
superiore a 60 giorni per ciascuna volta della commercializzazione  o
della vendita di strumenti finanziari in  caso  di  violazione  delle
disposizioni di attuazione dell'articolo 6, comma 2, lettera  b-bis),
numero 1), lettera a), e di esistenza di un pregiudizio per la tutela
degli investitori.». 
  6. L'articolo 7-bis del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 7-bis (Poteri di intervento di cui al Titolo VII, Capo I, del
regolamento (UE) n. 600/2014). - 1. La Banca  d'Italia  e  la  Consob
sono le autorita'  nazionali  competenti  ai  fini  dell'applicazione
delle disposizioni di cui al Titolo VII, Capo I, del regolamento (UE)
n. 600/2014. Esse  esercitano  i  poteri  e  adottano  le  misure  di
vigilanza previsti dall'articolo 39, paragrafo 3, dall'articolo 42  e
dall'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.  600/2014,  in
conformita' anche a quanto stabilito dagli atti delegati  emanati  ai
sensi dell'articolo 42, paragrafo 7, del predetto regolamento. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, la Consob e'  competente  per  quanto
riguarda la protezione degli investitori, l'ordinato funzionamento  e
integrita' dei mercati finanziari o dei mercati delle merci,  nonche'
per le finalita' di cui all'articolo 42,  paragrafo  2,  lettera  a),
punto ii), del regolamento (UE) n. 600/2014. 
  3. Ai fini di cui al comma 1, la Banca d'Italia e'  competente  per
quanto riguarda la stabilita' dell'insieme o di una parte del sistema
finanziario. 
  4. Al fine di coordinare l'esercizio delle funzioni di cui al comma
1, la Banca d'Italia e la Consob stabiliscono, anche sulla base di un
apposito protocollo d'intesa, le modalita' della cooperazione  e  del
reciproco scambio di informazioni rilevanti  ai  fini  dell'esercizio
delle predette funzioni e dell'esercizio da parte della Consob  delle
funzioni di punto di contatto ai sensi dell'articolo 4  del  presente
decreto. 
  5. Fermi restando i poteri previsti dall'articolo 39, paragrafo  3,
dall'articolo 42 e dall'articolo 43,  paragrafo  3,  del  regolamento
(UE) n. 600/2014, la Banca d'Italia e la  Consob,  nell'ambito  delle
rispettive competenze, possono altresi' ordinare la  sospensione  per
un periodo non  superiore  a  60  giorni  per  ciascuna  volta  della
commercializzazione o della vendita  di  strumenti  finanziari  o  di
depositi strutturati qualora le condizioni di cui agli  articoli  40,
41 o 42 del regolamento (UE) n. 600/2014 risultino soddisfatte. 
  6. Ciascuna autorita' esercita i  poteri  e  adotta  le  misure  di
vigilanza in conformita' ai commi 1 e 5 del presente articolo sentita
l'altra autorita'.». 
  7. Dopo l'articolo 7-bis del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
n. 58, sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 7-ter (Poteri ingiuntivi  nei  confronti  degli  intermediari
nazionali e non UE). - 1. In caso di violazione da parte di  Sim,  di
imprese di paesi terzi e di societa' di gestione  del  risparmio,  di
Sicav, di Sicaf, di GEFIA non UE autorizzati in Italia  e  di  banche
autorizzate alla prestazione di servizi e attivita'  di  investimento
aventi  sede  in  Italia  di  obblighi  derivanti   da   disposizioni
dell'ordinamento italiano  e  dell'Unione  europea  loro  applicabili
nelle materie del presente decreto, la Banca d'Italia  o  la  Consob,
nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  possono  ordinare   alle
stesse, anche in via cautelare, la cessazione temporanea o permanente
di tali irregolarita'. 
  2. L'autorita' di vigilanza che procede, sentita l'altra autorita',
vieta ai  soggetti  indicati  nel  comma  1  di  intraprendere  nuove
operazioni,  nonche'  imporre  ogni  altra  limitazione   riguardante
singole tipologie di operazioni, singoli servizi o  attivita',  anche
limitatamente a singole succursali o dipendenze dell'  intermediario,
quando: 
  a)  le  violazioni  commesse  possono  pregiudicare  gli  interessi
inerenti agli obiettivi di carattere generale elencati  nell'articolo
5, comma 1; 
  b) nei  casi  di  urgenza  per  la  tutela  degli  interessi  degli
investitori. 
  Art. 7-quater (Poteri ingiuntivi nei confronti di intermediari UE).
- 1. In caso di violazione da parte di imprese di investimento UE con
succursale in Italia, di societa' di gestione UE, di GEFIA UE  e  non
UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, di banche UE
con  succursale  in  Italia  e  di  societa'   finanziarie   previste
dall'articolo 18, comma 2, del T.U. bancario, di  obblighi  derivanti
da disposizioni dell'ordinamento italiano e dell'Unione europea  loro
applicabili nelle materie del presente decreto, la Banca  d'Italia  o
la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono  ordinare
alle  stesse  di  porre  termine  a   tali   irregolarita',   dandone
comunicazione anche all'Autorita' di vigilanza dello Stato membro  in
cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti  eventualmente
necessari. 
  2. L'autorita' di vigilanza  che  procede  adotta  i  provvedimenti
necessari, sentita  l'altra  autorita',  compresa  l'imposizione  del
divieto  di  intraprendere  nuove  operazioni,  nonche'  ogni   altra
limitazione riguardante  singole  tipologie  di  operazioni,  singoli
servizi o  attivita'  anche  limitatamente  a  singole  succursali  o
dipendenze dell'intermediario,  ovvero  ordinare  la  chiusura  della
succursale, quando: 
  a) mancano o risultano inadeguati  i  provvedimenti  dell'autorita'
competente dello Stato in cui l'intermediario ha sede legale; 
  b) risultano violazioni delle norme di comportamento; 
  c) le irregolarita' commesse  possono  pregiudicare  gli  interessi
inerenti agli obiettivi di carattere generale elencati  nell'articolo
5, comma 1; 
  d) nei  casi  di  urgenza  per  la  tutela  degli  interessi  degli
investitori. 
  3.  I  provvedimenti  previsti  dal   comma   2   sono   comunicati
dall'autorita' che li  ha  adottati  all'autorita'  competente  dello
Stato UE in cui l'intermediario ha sede legale. 
  4. Se vi e' fondato sospetto che un'impresa di  investimento  UE  o
una banca UE, operanti in regime di libera prestazione di servizi  in
Italia, non ottemperano agli obblighi  derivanti  dalle  disposizioni
dell'Unione  europea,  la  Banca  d'Italia  o  la  Consob   informano
l'autorita' competente dello Stato membro in cui  l'intermediario  ha
sede legale per i provvedimenti necessari. Se, nonostante  le  misure
adottate   dall'autorita'   competente,   l'intermediario    persiste
nell'agire  in  modo  tale  da  pregiudicare  gli   interessi   degli
investitori o il buon funzionamento dei mercati, la Banca d'Italia  o
la Consob, dopo avere informato l'autorita'  competente  dello  Stato
membro in cui l'intermediario  ha  sede  legale,  adottano  tutte  le
misure necessarie compresa l'imposizione del divieto di intraprendere
nuove operazioni in Italia. La Banca d'Italia o la  Consob  procedono
sentita l'altra autorita', e informano la Commissione  europea  delle
misure adottate. 
  5. Il comma 4 si applica anche nel caso di violazioni, da parte  di
imprese di investimento UE o banche UE,  con  succursale  in  Italia,
ovvero societa' di gestione UE, GEFIA UE e non UE autorizzati in  uno
Stato  dell'UE  diverso  dall'Italia,  di   obblighi   derivanti   da
disposizioni dell'Unione europea per le quali e' competente lo  Stato
membro in cui l'intermediario ha sede legale. 
  6. Se la violazione riguarda disposizioni relative alla  liquidita'
dell'impresa d'investimento UE o in ogni altro caso di deterioramento
della situazione di liquidita' della stessa, la Banca  d'Italia  puo'
adottare le misure necessarie per la stabilita' finanziaria o per  la
tutela delle ragioni dei soggetti ai quali sono prestati  i  servizi,
se quelle  prese  dall'autorita'  competente  dello  Stato  d'origine
mancano o risultano inadeguate; le misure da adottare sono comunicate
all'autorita' competente dello Stato d'origine. 
  Art. 7-quinquies (Poteri ingiuntivi nei confronti degli  OICVM  UE,
FIA UE e non UE con quote o azioni offerte in Italia).  -  1.  Quando
sussistono elementi che fanno presumere l'inosservanza da parte degli
OICVM UE, dei FIA UE e non UE di obblighi derivanti  da  disposizioni
dell'ordinamento italiano  e  dell'Unione  europea  loro  applicabili
nelle materie del presente decreto, la Banca d'Italia  o  la  Consob,
nell'ambito delle rispettive competenze, possono  sospendere  in  via
cautelare, per un periodo non superiore a sessanta giorni,  l'offerta
delle relative quote o azioni. In caso di  accertata  violazione,  le
autorita' di  vigilanza,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,
possono sospendere temporaneamente  ovvero  vietare  l'offerta  delle
quote o delle azioni degli Oicr. 
  2. Se vi e' fondato sospetto che un OICVM UE, un FIA UE e non UE le
cui quote o azioni sono offerte in Italia, ovvero il gestore di  tale
Oicr,  non  ottemperi  agli  obblighi   derivanti   da   disposizioni
dell'Unione europea per le quali sia competente lo Stato  di  origine
dell'Oicr, la  Banca  d'Italia  o  la  Consob  informano  l'autorita'
competente di tale Stato affinche' assuma i provvedimenti  necessari.
Se, nonostante le misure adottate dall'autorita' competente,  l'Oicr,
ovvero  il  suo  gestore,  persiste  nell'agire  in  modo   tale   da
pregiudicare gli interessi degli investitori o il buon  funzionamento
dei mercati, la Banca d'Italia  o  la  Consob,  dopo  aver  informato
l'autorita' dello Stato di origine, adottano le misure necessarie per
proteggere gli investitori o assicurare  il  buon  funzionamento  dei
mercati, ivi compreso il divieto di  offerta  delle  quote  o  azioni
dell'Oicr. 
  Art. 7-sexies (Sospensione degli organi amministrativi).  -  1.  Il
Presidente della Consob dispone,  in  via  d'urgenza,  ove  ricorrano
situazioni di pericolo per i clienti o per i mercati, la  sospensione
degli  organi  di  amministrazione  delle  Sim  e  la  nomina  di  un
commissario  che  ne  assume  la  gestione  quando  risultino   gravi
irregolarita'  nell'amministrazione  ovvero  gravi  violazioni  delle
disposizioni   legislative,   amministrative   o    statutarie.    Il
provvedimento assunto  dal  Presidente  della  Consob  e'  sottoposto
all'approvazione della Commissione. 
  2. Il commissario dura in carica per un periodo massimo di sessanta
giorni.  Il  commissario,  nell'esercizio  delle  sue  funzioni,   e'
pubblico  ufficiale.  Il  Presidente  dalla  Consob  puo'   stabilire
speciali cautele e limitazioni per la gestione della Sim. 
  3. L'indennita'  spettante  al  commissario  e'  determinata  dalla
Consob in base a criteri dalla stessa stabiliti ed e' a carico  della
societa' commissariata. Si applica l'articolo  91,  comma  1,  ultimo
periodo, del T.U. bancario. 
  4. Le azioni  civili  contro  il  commissario,  per  atti  compiuti
nell'espletamento dell'incarico, sono promosse previa  autorizzazione
della Consob. 
  5. Il presente articolo si applica anche alle  succursali  italiane
di imprese di paesi terzi diverse dalle banche. Il commissario assume
nei  confronti  delle   succursali   i   poteri   degli   organi   di
amministrazione dell'impresa. 
  6. Il presente articolo si applica anche alle societa' di  gestione
del risparmio e alle Sicav. Il Presidente  della  Consob  dispone  il
provvedimento, sentito il Governatore della Banca d'Italia. 
  Art.  7-septies  (Poteri  cautelari   applicabili   ai   consulenti
finanziari autonomi, alle societa' di consulenza  finanziaria  ed  ai
consulenti  finanziari  abilitati  all'offerta  fuori  sede).  -   1.
L'Organismo di vigilanza e  tenuta  dell'albo  unico  dei  consulenti
finanziari, in caso di necessita' e urgenza, dispone in via cautelare
la sospensione del consulente finanziario autonomo, della societa' di
consulenza  finanziaria  e  del  consulente   finanziario   abilitato
all'offerta fuori sede dall'esercizio dell'attivita' per  un  periodo
massimo  di  centottanta  giorni,  qualora  sussistano  elementi  che
facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di
disposizioni generali o particolari emanate  in  forza  del  presente
decreto. 
  2. L'Organismo di cui al comma 1 dispone in via cautelare,  per  un
periodo  massimo  di   un   anno,   la   sospensione   dall'esercizio
dell'attivita' qualora il soggetto iscritto all'albo sia sottoposto a
una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II,
del codice di procedura penale o assuma la qualita'  di  imputato  ai
sensi dell'articolo 60 dello stesso codice in relazione  ai  seguenti
reati: 
  a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice  civile  e
nella legge fallimentare; 
  b) delitti contro  la  pubblica  amministrazione,  contro  la  fede
pubblica, contro il  patrimonio,  contro  l'ordine  pubblico,  contro
l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria; 
  c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario; 
  d) reati previsti dal presente decreto. 
  Art. 7-octies (Poteri di contrasto all'abusivismo). - 1. La  Consob
puo', nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attivita' di
investimento tramite la rete  internet  senza  esservi  abilitato  ai
sensi del presente decreto: 
  a) rendere pubblica, anche in via cautelare, la circostanza che  il
soggetto non e' autorizzato allo svolgimento delle attivita' indicate
dall'articolo 1, comma 5; 
  b) ordinare di porre termine alla violazione. 
  Art. 7-novies (Riserve di capitale). - 1. La Banca d'Italia  adotta
le misure sulle riserve di capitale previste dal Capo IV  del  Titolo
VII  della   direttiva   2013/36/UE,   nonche'   quelle   di   natura
macroprudenziale previste dal regolamento  (UE)  n.  575/2013,  quale
autorita' designata ai sensi di tali normative europee nei  confronti
delle Sim e delle succursali di imprese di paesi terzi diverse  dalle
banche. 
  Art. 7-decies (Vigilanza sul rispetto di  disposizioni  dell'Unione
europea direttamente applicabili). - 1. La Banca d'Italia e la Consob
vigilano, ciascuna per quanto di competenza, ai sensi della  presente
parte, sul rispetto delle disposizioni dettate dal  regolamento  (UE)
n. 600/2014, nonche' dagli atti delegati e dalle  norme  tecniche  di
regolamentazione e di  attuazione  del  citato  regolamento  e  della
direttiva 2014/65/UE.». 
  8. All'articolo 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Doveri informativi»; 
  b) i commi 1, 1-ter, 2 e 5-bis sono abrogati; 
  c) al comma 6 le parole: «e 5-bis» sono soppresse. 
  9. Gli articoli 8-bis,  8-ter  e  10  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, sono abrogati. 
  10. All'articolo 12 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. La Banca d'Italia impartisce alla societa' posta al vertice del
gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma  1,  lettera  b),
disposizioni riferite al complesso dei soggetti individuati ai  sensi
del medesimo articolo, aventi ad oggetto le materie dell'articolo  6,
comma 1, lettera a), e lettera c-bis), numeri 1), 2), 3), 4) e 6),  e
comma 1-bis. Ove lo  richiedano  esigenze  di  stabilita',  la  Banca
d'Italia puo' emanare nelle stesse materie disposizioni di  carattere
particolare.»; 
  11. All'articolo 18 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  L'esercizio  professionale  nei  confronti  del  pubblico  dei
servizi e delle attivita' di investimento e' riservato alle Sim, alle
imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle  banche  UE  e
alle imprese di paesi terzi.»; 
  b) al comma 3 le parole: «nell'elenco previsto  dall'articolo  107»
sono sostituite dalle  seguenti:  «nell'albo  previsto  dall'articolo
106»; 
  c) il comma 3-bis e' abrogato; 
  d) al comma 5, lettera b), la parola: «comunitarie»  e'  sostituita
dalla seguente: «europee». 
  12. L'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 18-bis (Consulenti finanziari autonomi). - 1. La  riserva  di
attivita' di cui all'articolo 18 non pregiudica la  possibilita'  per
le persone fisiche, in possesso dei  requisiti  di  professionalita',
onorabilita', indipendenza e patrimoniali stabiliti  con  regolamento
adottato dal Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la
Consob,  ed  iscritte  in  una  sezione  apposita  dell'albo  di  cui
all'articolo 31, comma 4, di prestare la  consulenza  in  materia  di
investimenti, relativamente a valori mobiliari e a quote di organismi
di  investimento  collettivo,   senza   detenere   fondi   o   titoli
appartenenti  ai  clienti.  I  requisiti  di   professionalita'   per
l'iscrizione nell'albo sono accertati sulla base di rigorosi  criteri
valutativi   che   tengono   conto   della    pregressa    esperienza
professionale, validamente documentata, ovvero sulla  base  di  prove
valutative. 
  2. Ai consulenti finanziari autonomi si applicano  le  disposizioni
stabilite dalla Consob con il regolamento  di  cui  all'articolo  31,
comma 6.». 
  13. All'articolo 18-ter del decreto legislativo 24  febbraio  1998,
n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. La riserva di attivita' di cui all'articolo 18  non  pregiudica
la possibilita' per le societa' costituite in forma di  societa'  per
azioni  o  societa'  a  responsabilita'  limitata,  in  possesso  dei
requisiti patrimoniali e di indipendenza  stabiliti  con  regolamento
adottato dal Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la
Consob,  ed  iscritte  in  una  sezione  apposita  dell'albo  di  cui
all'articolo 31, comma 4, di prestare la  consulenza  in  materia  di
investimenti relativamente a valori mobiliari e a quote di  organismi
d'investimento collettivo, senza detenere fondi o titoli appartenenti
ai clienti. 
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentita  la  Consob,
stabilisce  con  regolamento   i   requisiti   di   professionalita',
onorabilita'  e  indipendenza  che  gli  esponenti  aziendali  devono
possedere.»; 
  b) il comma 3 e' abrogato; 
  c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
  «3-bis. Alle societa' di consulenza  finanziaria  si  applicano  le
disposizioni  stabilite  dalla  Consob  con  il  regolamento  di  cui
all'articolo 31, comma 6. 
  3-ter. Le societa' di consulenza finanziaria rispondono  in  solido
dei danni arrecati a terzi dai consulenti finanziari autonomi di  cui
esse si avvalgono nell'esercizio dell'attivita', anche se tali  danni
siano conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale.». 
  14. All'articolo 19 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza, entro sei mesi
dalla presentazione della domanda completa, l'esercizio dei servizi e
delle attivita' di  investimento  da  parte  delle  Sim,  quando,  in
conformita' a quanto specificato dalle pertinenti norme  tecniche  di
regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai
sensi della direttiva 2014/65/UE, ricorrono le seguenti condizioni: 
  a) sia adottata la forma di societa' per azioni; 
  b) la  denominazione  sociale  comprenda  le  parole  "societa'  di
intermediazione mobiliare"; 
  c) la sede legale e la  direzione  generale  della  societa'  siano
situate nel territorio della Repubblica; 
  d) il capitale versato sia di  ammontare  non  inferiore  a  quello
determinato in via generale dalla Banca d'Italia; 
  e) vengano fornite tutte le informazioni, compreso un programma  di
attivita', che indichi in particolare i tipi di operazioni previste e
la struttura organizzativa; 
  f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo siano idonei ai sensi dell'articolo 13; 
  g) i titolari delle partecipazioni indicate nell'articolo 15, comma
1, abbiano i requisiti e soddisfino  i  criteri  stabiliti  ai  sensi
dell'articolo 14  e  non  ricorrano  le  condizioni  per  il  divieto
previsto dall'articolo 15, comma 2; 
  h) la struttura del gruppo di cui e' parte la societa' non sia tale
da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla  societa'
stessa e siano fornite almeno  le  informazioni  richieste  ai  sensi
dell'articolo 15, comma 5; 
  i) siano rispettati, per la gestione di  sistemi  multilaterali  di
negoziazione o di sistemi organizzati di negoziazione, gli  ulteriori
requisiti dettati nella parte III.»: 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. La Consob  disciplina  la  procedura  di  autorizzazione  delle
Sim.»; 
    c) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: 
  «3-ter. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina le ipotesi
di decadenza dall'autorizzazione di una Sim. La  Consob,  sentita  la
Banca d'Italia, pronuncia la decadenza dall'autorizzazione qualora la
Sim non abbia iniziato lo svolgimento dei servizi e  delle  attivita'
entro il termine di un anno dal rilascio  dall'autorizzazione  oppure
vi rinunci espressamente.»; 
    d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza l'esercizio dei
servizi e  delle  attivita'  d'investimento  da  parte  delle  banche
italiane e delle  succursali  italiane  di  banche  di  paesi  terzi,
nonche'  l'esercizio  dei  servizi   e   delle   attivita'   indicati
nell'articolo 18,  comma  3,  da  parte  di  intermediari  finanziari
iscritti  nell'albo  previsto  dall'articolo  106  del  Testo   unico
bancario.»; 
    e) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
  «4-bis.  La  Banca  d'Italia,  sentita  la  Consob,  pronuncia   la
decadenza dall'autorizzazione qualora la banca non abbia iniziato  lo
svolgimento dei servizi e delle attivita' entro il termine di un anno
dal rilascio dall'autorizzazione oppure vi rinunci espressamente. 
  4-ter. I commi 3-ter e 4-bis si applicano  anche  alle  imprese  di
paesi terzi autorizzate ai sensi degli articoli 28 e 29-ter.». 
  15. All'articolo 20 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Ferme restando le disposizioni del Titolo VIII del  regolamento
(UE) n. 600/2014, la Consob iscrive in un apposito albo le Sim  e  le
imprese  di  paesi  terzi  diverse  dalle  banche.  Le   imprese   di
investimento  UE  sono  iscritte  in  un  apposito  elenco   allegato
all'albo.». 
  16. Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e' inserito il seguente: 
  «Art. 20-bis (Revoca dell'autorizzazione). - 1. Le disposizioni del
presente articolo trovano applicazione nei casi in cui non  ricorrano
i presupposti per  l'applicazione  degli  articoli  57,  comma  1,  e
60-bis.4, del presente decreto, nonche' degli articoli 17  e  20  del
decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e dell'articolo 80  del
T.U. bancario. 
  2. La Consob, sentita la Banca  d'Italia,  revoca  l'autorizzazione
all'esercizio dei servizi e delle attivita' d'investimento delle  Sim
quando: 
  a) l'esercizio dei servizi e delle  attivita'  di  investimento  e'
interrotto da piu' di sei mesi; 
  b)   l'autorizzazione   e'   stata   ottenuta   presentando   false
dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare; 
  c) vengono meno le condizioni cui e' subordinata l'autorizzazione. 
  3. La revoca dell'autorizzazione ai sensi del comma  2  costituisce
causa di scioglimento della societa' quando riguarda tutti i  servizi
e attivita' di investimento al cui esercizio la Sim  e'  autorizzata.
Entro  sessanta  giorni  dalla  comunicazione  del  provvedimento  di
revoca, la  Sim  comunica  alla  Banca  d'Italia  e  alla  Consob  il
programma di liquidazione della societa'. La Consob, sentita la Banca
d'Italia,  puo'  autorizzare,  anche  contestualmente  alla   revoca,
l'esercizio provvisorio di attivita' ai sensi dell'articolo 2487  del
codice civile. L'organo liquidatore trasmette  riferimenti  periodici
sullo stato di avanzamento della liquidazione alla Banca d'Italia  e,
per il periodo di eventuale esercizio provvisorio di attivita',  alla
Consob. La Banca  d'Italia  vigila  sul  regolare  svolgimento  della
procedura  di  liquidazione.  Nei   confronti   delle   societa'   in
liquidazione restano fermi i poteri  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, della Banca  d'Italia  e  della  Consob  previsti  nel
presente decreto. 
  4. La revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi e  delle
attivita' d'investimento delle banche, nei casi previsti dal comma 2,
e' disposta dalla Banca d'Italia, sentita la Consob. 
  5. Il presente articolo si applica  anche  alle  imprese  di  paesi
terzi autorizzate ai sensi degli articoli 28 e 29-ter.». 
  17. All'articolo 21 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
  «1-bis.  Nella  prestazione  dei  servizi  e  delle  attivita'   di
investimento e dei servizi accessori, le Sim,  le  imprese  di  paesi
terzi autorizzate in Italia, le Sgr, i GEFIA non  UE  autorizzati  in
Italia,  gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'albo  previsto
dall'articolo 106 del Testo Unico bancario e le banche italiane: 
  a) adottano ogni  misura  idonea  ad  identificare  e  prevenire  o
gestire i conflitti di interesse che potrebbero  insorgere  tra  tali
soggetti, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati  o
le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro clienti  o
tra due clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di
investimento o servizio accessorio o  di  una  combinazione  di  tali
servizi; 
  b)   mantengono   e   applicano   disposizioni   organizzative    e
amministrative  efficaci  al  fine  di  adottare  tutte   le   misure
ragionevoli volte ad evitare che i conflitti  di  interesse  incidano
negativamente sugli interessi dei loro clienti; 
  c) quando le disposizioni organizzative e amministrative adottate a
norma della lettera  b)  non  sono  sufficienti  ad  assicurare,  con
ragionevole certezza, che il rischio di nuocere  agli  interessi  dei
clienti sia evitato, informano chiaramente i clienti, prima di  agire
per loro conto, della natura generale e/o delle fonti  dei  conflitti
di interesse nonche' delle misure  adottate  per  mitigare  i  rischi
connessi; 
  d) svolgono una gestione indipendente, sana e prudente  e  adottano
misure  idonee  a  salvaguardare  i  diritti  dei  clienti  sui  beni
affidati.»; 
  b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
  «1-ter. Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c)  del  comma
1-bis si applicano anche ai conflitti di interesse determinati  dalla
percezione da parte di Sim, imprese di  paesi  terzi  autorizzate  in
Italia,  Sgr,  GEFIA  non  UE  autorizzati  in  Italia,  intermediari
finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo  106  del  Testo
Unico bancario e banche italiane di incentivi corrisposti da soggetti
terzi  o  determinati  dalle  politiche  di  remunerazione  e   dalle
strutture di incentivazione da loro adottate.»; 
    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Nello svolgimento dei servizi e delle attivita' di investimento
e' possibile agire in nome proprio e per  conto  del  cliente  previo
consenso scritto di quest'ultimo.»; 
    d) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. Quando realizzano strumenti finanziari per la vendita  alla
clientela, i soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e  delle
attivita' di investimento fanno si' che tali prodotti siano concepiti
per soddisfare le esigenze di un determinato mercato  di  riferimento
di clienti finali individuato all'interno della pertinente  categoria
di clienti e  che  la  strategia  di  distribuzione  degli  strumenti
finanziari sia compatibile con i clienti target. I soggetti di cui al
presente comma adottano inoltre misure ragionevoli per assicurare che
lo strumento finanziario sia distribuito ai clienti  all'interno  del
mercato target. 
  2-ter.  Il  soggetto  abilitato  deve   conoscere   gli   strumenti
finanziari offerti o raccomandati, valutarne la compatibilita' con le
esigenze della clientela cui fornisce servizi di investimento tenendo
conto del mercato di riferimento di clienti finali di  cui  al  comma
2-bis, e fare in modo che gli strumenti finanziari  siano  offerti  o
raccomandati solo quando cio' sia nell'interesse del cliente.». 
  18. All'articolo 22 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «Nella
prestazione dei servizi di investimento e  accessori,  gli  strumenti
finanziari e le somme di denaro  dei  singoli  clienti,  a  qualunque
titolo  detenuti  dalla  Sim,  dall'impresa   di   investimento   UE,
dall'impresa di paesi terzi diversa dalla  banca,  dalla  Sgr,  dalla
societa' di gestione UE, dai GEFIA UE o dagli intermediari finanziari
iscritti nell'albo previsto  dall'articolo  106  del  T.U.  bancario,
nonche' gli strumenti finanziari  dei  singoli  clienti  a  qualsiasi
titolo detenuti dalla  banca,  costituiscono  patrimonio  distinto  a
tutti gli effetti da quello  dell'intermediario  e  da  quello  degli
altri clienti.»; 
  b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Salvo consenso  scritto  dei  clienti,  la  Sim,  l'impresa  di
investimento UE, l'impresa di paesi terzi  diversa  dalla  banca,  la
Sgr, la  societa'  di  gestione  UE,  il  GEFIA  UE,  l'intermediario
finanziario iscritto nell'albo previsto dall'articolo  106  del  T.U.
bancario e la banca non possono utilizzare, nell'interesse proprio  o
di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, da essi
detenuti a qualsiasi titolo. La Sim, l'impresa  di  investimento  UE,
l'impresa  di  paesi  terzi  diversa  dalla  banca,   l'intermediario
finanziario iscritto nell'albo previsto dall'articolo  106  del  T.U.
bancario, la Sgr, la societa' di  gestione  UE  e  il  GEFIA  UE  non
possono  utilizzare,  nell'interesse   proprio   o   di   terzi,   le
disponibilita'  liquide  degli  investitori,  da  esse   detenute   a
qualsiasi titolo.». 
  19. All'articolo 23 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  I  contratti  relativi  alla  prestazione   dei   servizi   di
investimento, e, se previsto, i contratti relativi  alla  prestazione
dei servizi accessori, sono redatti per iscritto,  in  conformita'  a
quanto previsto dagli atti delegati della direttiva 2014/65/UE, e  un
esemplare e' consegnato ai  clienti.  La  Consob,  sentita  la  Banca
d'Italia, puo' prevedere con regolamento che, per motivate ragioni  o
in relazione alla natura professionale  dei  contraenti,  particolari
tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra  forma,
assicurando  nei  confronti  dei  clienti  al  dettaglio  appropriato
livello di garanzia. Nei casi di inosservanza della forma prescritta,
il contratto e' nullo.»; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Le disposizioni  del  titolo  VI,  del  T.U.  bancario  non  si
applicano: 
  a) ai servizi e attivita' di investimento; 
  b) al collocamento di prodotti finanziari; 
  c) alle operazioni e ai servizi che siano  componenti  di  prodotti
finanziari assoggettati  alla  disciplina  degli  articoli  25-bis  e
25-ter ovvero della parte IV, titolo II, capo I. In ogni  caso,  alle
operazioni di  credito  nonche'  ai  servizi  e  conti  di  pagamento
disciplinati dai capi I-bis, II, II-bis e II-ter del T.U. bancario si
applicano  le  pertinenti  disposizioni  del  titolo  VI   del   T.U.
bancario.»; 
  c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis.  Nella  prestazione  dei  servizi  e  delle  attivita'   di
investimento e dei servizi accessori non vengono  conclusi  contratti
di garanzia finanziaria con trasferimento del  titolo  di  proprieta'
con clienti al dettaglio al fine di assicurare o coprire obbligazioni
presenti o future, effettive o condizionate o potenziali dei clienti.
Sono  nulli  i  contratti  conclusi  in  violazione  della   presente
disposizione.  La  Consob  disciplina  le  modalita'  di  svolgimento
dell'attivita'  di  cui  al  presente  comma  in  caso   di   clienti
professionali e di controparti qualificate.». 
  20. All'articolo 24 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  al  comma  1,  lettera  b),   le   parole:   «dell'impresa   di
investimento, della societa' di gestione del risparmio o della banca»
sono sostituite dalle seguenti: «del prestatore del servizio»; 
  b) al comma 1, lettera c), le parole: «all'impresa di investimento,
alla banca o alla societa' di gestione del risparmio» sono sostituite
dalle seguenti: «al prestatore del servizio»; 
  c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Nella prestazione del servizio di  gestione  di  portafogli
non devono essere accettati e trattenuti onorari, commissioni o altri
benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o  da  una
persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione dei benefici  non
monetari di entita' minima che possono  migliorare  la  qualita'  del
servizio offerto ai clienti e che, per la loro portata e natura,  non
possono essere considerati  tali  da  pregiudicare  il  rispetto  del
dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. Tali benefici non
monetari di entita' minima devono essere  chiaramente  comunicati  ai
clienti.». 
  21. Dopo l'articolo 24 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e' inserito il seguente: 
  «Art. 24-bis (Consulenza in materia di investimenti). - 1. In  caso
di esercizio della consulenza in materia di investimenti, il  cliente
e' informato, in tempo utile prima della  prestazione  del  servizio,
anche di quanto segue: 
  a) se la consulenza e' fornita su base indipendente o meno; 
  b) se la consulenza e' basata su un'analisi  del  mercato  ampia  o
piu' ristretta delle varie tipologie di strumenti  finanziari,  e  in
particolare se la gamma e' limitata agli strumenti finanziari  emessi
o forniti da entita' che hanno con il prestatore del servizio stretti
legami o altro stretto rapporto legale o economico, come un  rapporto
contrattuale  talmente  stretto   da   comportare   il   rischio   di
compromettere l'indipendenza della consulenza prestata; 
  c)  se  verra'  fornita  ai  clienti   la   valutazione   periodica
dell'adeguatezza degli strumenti finanziari raccomandati. 
  2. Nella prestazione del  servizio  di  consulenza  in  materia  di
investimenti su base indipendente, si applicano le seguenti regole: 
    a)  e'  valutata  una  congrua  gamma  di  strumenti   finanziari
disponibili sul mercato, che siano sufficientemente diversificati  in
termini di tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti in modo  da
garantire  che  gli  obiettivi  di  investimento  del  cliente  siano
opportunamente  soddisfatti  e  non  siano  limitati  agli  strumenti
finanziari emessi o forniti: 
  i) dal prestatore del servizio o da  entita'  che  hanno  con  esso
stretti legami, o 
  ii) da altre entita' che  hanno  con  il  prestatore  del  servizio
stretti legami o  rapporti  legali  o  economici,  come  un  rapporto
contrattuale  talmente  stretto   da   comportare   il   rischio   di
compromettere l'indipendenza della consulenza prestata; 
    b) non sono accettati e trattenuti onorari, commissioni  o  altri
benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o  da  una
persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione dei benefici  non
monetari di entita' minima che possono  migliorare  la  qualita'  del
servizio offerto ai clienti e che, per la loro portata e natura,  non
possono essere considerati  tali  da  pregiudicare  il  rispetto  del
dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. Tali benefici non
monetari di entita' minima sono chiaramente comunicati ai clienti.». 
  22. L'articolo 25 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 25 (Attivita' di negoziazione nei mercati regolamentati,  nei
sistemi multilaterali di negoziazione e nei  sistemi  organizzati  di
negoziazione).  -  1.  Le  Sim  e  le  banche  italiane   autorizzate
all'esercizio dei servizi  e  attivita'  di  negoziazione  per  conto
proprio o di esecuzione di  ordini  per  conto  dei  clienti  possono
operare nelle sedi di negoziazione  italiane  o  di  un  altro  Stato
membro dell'Unione europea e nei mercati extra-UE riconosciuti  dalla
Consob ai sensi dell'articolo 70.». 
  23. L'articolo 25-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 25-bis (Depositi strutturati e prodotti  finanziari,  diversi
dagli strumenti finanziari, emessi da banche). - 1. Gli articoli  21,
23 e 24-bis si applicano all'offerta  e  alla  consulenza  aventi  ad
oggetto depositi strutturati e  prodotti  finanziari,  diversi  dagli
strumenti finanziari, emessi da banche. Rimane fermo quanto stabilito
ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n.
30. 
  2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e  nel  perseguimento
delle finalita' di cui all'articolo 5, comma 3,  la  Consob  esercita
sui soggetti abilitati e sulle banche non  autorizzate  all'esercizio
dei servizi o delle attivita'  di  investimento,  ferme  restando  le
attribuzioni  delle  autorita'  competenti  degli  Stati  membri   di
origine, i poteri di cui  all'articolo  6,  comma  2,  ad  eccezione,
limitatamente ai depositi strutturati, della lettera b), numero 2), e
dei commi 2-bis e 2-quater; all'articolo 6-bis, commi 4, 5, 6, 7,  8,
9 e 10; all'articolo 6-ter, commi 1, 2, 3 e  4;  all'articolo  7,  ad
eccezione dei commi 2, 2-bis e 3; all'articolo 7-bis, fermi  restando
i poteri della Banca d'Italia previsti dal medesimo articolo.». 
  24. Dopo l'articolo 25-bis  del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, e' inserito il seguente: 
  «Art.  25-ter   (Prodotti   finanziari   emessi   da   imprese   di
assicurazione). - 1. Gli articoli 21, 23 e 24-bis si  applicano  alla
realizzazione,  all'offerta  e  alla  consulenza  aventi  ad  oggetto
prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione. 
  2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e  nel  perseguimento
delle finalita' di cui all'articolo 5, comma 3,  la  Consob  esercita
sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione i  poteri  di
cui all'articolo 6, comma 2; all'articolo 6-bis, commi 4, 5, 6, 7, 8,
9 e 10; all'articolo 6-ter, commi 1, 2, 3 e 4; all'articolo 7,  commi
1, 1-bis, 1-ter e 3-bis. 
  3. Il  collegio  sindacale,  il  consiglio  di  sorveglianza  o  il
comitato  per  il  controllo  sulla   gestione   delle   imprese   di
assicurazione informa senza indugio la Consob di tutti gli atti  o  i
fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei  propri  compiti,
che possano costituire una violazione delle norme di cui al  presente
capo ovvero delle disposizioni generali o particolari  emanate  dalla
Consob ai sensi del comma 2. 
  4. I soggetti incaricati della revisione  legale  dei  conti  delle
imprese di assicurazione comunicano senza  indugio  alla  Consob  gli
atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano
costituire una grave violazione delle norme di cui al  presente  capo
ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob
ai sensi del comma 2. 
  5. I commi 3 e 4 si applicano anche all'organo che svolge  funzioni
di controllo e ai soggetti  incaricati  della  revisione  legale  dei
conti presso le societa' che controllano l'impresa di assicurazione o
che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile. 
  6. L'IVASS e la Consob si comunicano reciprocamente le ispezioni da
ciascuna disposte sulle imprese di assicurazione. Ciascuna  autorita'
puo' chiedere  all'altra  di  svolgere  accertamenti  su  aspetti  di
propria competenza.». 
  25. Gli articoli 26,  27,  28  e  29  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, sono sostituiti dai seguenti: 
  «Art. 26 (Succursali e libera prestazione di servizi di Sim). -  1.
Le Sim, previa comunicazione alla Consob e in  conformita'  a  quanto
previsto dal  comma  4,  possono  prestare  servizi  e  attivita'  di
investimento,  con  o  senza  servizi  accessori,  in   altri   Stati
dell'Unione europea,  nell'esercizio  del  diritto  di  stabilimento,
mediante succursali o agenti collegati stabiliti nel territorio dello
Stato membro ospitante. 
  2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, procede, in conformita'  a
quanto previsto dal comma 4, a  comunicare  all'autorita'  competente
dello  Stato  membro  ospitante   le   informazioni   oggetto   della
comunicazione di cui al comma 1, a meno di avere motivi  di  dubitare
dell'adeguatezza della struttura  organizzativa  o  della  situazione
finanziaria, economica o patrimoniale della Sim interessata. 
  3. Le Sim, previa comunicazione alla  Consob  e  in  conformita'  a
quanto previsto dal comma 4, possono prestare servizi e attivita'  di
investimento,  con  o  senza  servizi  accessori,  in   altri   Stati
dell'Unione europea in regime di libera prestazione di servizi, anche
mediante l'impiego di agenti collegati stabiliti nel territorio della
Repubblica.  La  Consob,  sentita   la   Banca   d'Italia,   comunica
all'autorita' competente dello Stato membro  ospitante  l'impiego  di
agenti collegati in conformita' a quanto previsto dal comma 4. 
  4. Le condizioni  necessarie  e  le  procedure  che  devono  essere
rispettate perche' le Sim possano prestare negli  altri  Stati  UE  i
servizi ammessi  al  mutuo  riconoscimento  mediante  il  diritto  di
stabilimento ovvero attraverso la libera prestazione di servizi  sono
disciplinate  dalla  Consob,  in  conformita'  alle  relative   norme
tecniche  di  regolamentazione  e   di   attuazione   emanate   dalla
Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/65/UE. 
  5. Le Sim possono prestare negli altri Stati dell'UE  le  attivita'
non ammesse al  mutuo  riconoscimento,  previa  autorizzazione  della
Consob, sentita la Banca d'Italia. 
  6. Le Sim, possono  operare  in  uno  Stato  non  UE,  anche  senza
stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Consob, sentita la
Banca d'Italia. 
  7. Costituiscono in ogni caso  condizioni  per  il  rilascio  delle
autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6 l'esistenza di  apposite  intese
di collaborazione con le competenti autorita' dello Stato ospitante. 
  8.  La  Consob,  sentita  la   Banca   d'Italia,   stabilisce   con
regolamento: 
  a) le procedure previste nel caso in cui non intenda procedere alla
comunicazione di cui al comma 2, qualora vi siano motivi di  dubitare
dell'adeguatezza della struttura  organizzativa  o  della  situazione
finanziaria, economica o patrimoniale della Sim interessata; 
  b)  le  condizioni  e  le  procedure  per  il  rilascio  alle   Sim
dell'autorizzazione a prestare negli altri Stati dell'UE le attivita'
non ammesse al mutuo riconoscimento e negli Stati  non  UE  i  propri
servizi. 
  Art. 27 (Imprese di investimento  dell'Unione  europea).  -  1.  Le
imprese di investimento dell'UE possono prestare servizi e  attivita'
di investimento, con o senza servizi  accessori,  nell'esercizio  del
diritto  di  stabilimento  mediante  succursali  o  agenti  collegati
stabiliti nel territorio della Repubblica. Il primo  insediamento  e'
preceduto da una comunicazione alla Consob  da  parte  dell'autorita'
competente dello Stato di origine, in conformita' a  quanto  previsto
dalle relative norme tecniche di  regolamentazione  e  di  attuazione
emanate  dalla  Commissione  europea   ai   sensi   della   direttiva
2014/65/UE. La succursale o l'agente collegato  iniziano  l'attivita'
dal momento in  cui  ricevono  apposita  comunicazione  dalla  Consob
ovvero, in caso di silenzio, decorsi  due  mesi  dalla  comunicazione
alla Consob da parte dell'autorita' dello Stato membro di origine. 
  2. Le imprese di investimento dell'UE possono  prestare  servizi  e
attivita'  di  investimento,  con  o  senza  servizi  accessori,  nel
territorio della  Repubblica  in  regime  di  libera  prestazione  di
servizi, anche avvalendosi di agenti collegati stabiliti nello  Stato
membro d'origine, i quali non possono detenere denaro  e/o  strumenti
finanziari dei clienti o potenziali  clienti  del  soggetto  per  cui
operano,  a  condizione   che   la   Consob   sia   stata   informata
dall'autorita' competente dello Stato  d'origine,  in  conformita'  a
quanto previsto dalle relative norme tecniche di  regolamentazione  e
di attuazione indicate nel comma 1. 
  3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento
le procedure relative alle eventuali richieste di modifica  da  parte
della  Consob  delle  disposizioni  riguardanti  le   succursali   da
stabilire nel territorio della Repubblica. 
  4. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento
l'autorizzazione all'esercizio di  attivita'  non  ammesse  al  mutuo
riconoscimento  comunque  effettuato  da  parte  delle   imprese   di
investimento dell'UE nel territorio della Repubblica. 
  Art. 28 (Imprese di paesi terzi diverse  dalle  banche).  -  1.  Lo
stabilimento in Italia di succursali da parte  di  imprese  di  paesi
terzi diverse dalle banche e' autorizzato dalla  Consob,  sentita  la
Banca d'Italia. L'autorizzazione e' subordinata: 
  a)  alla  sussistenza,  in  capo  alla  succursale,  di   requisiti
corrispondenti a quelli previsti dall'articolo 19, comma  1,  lettere
d) ed f); 
  b)  alla  trasmissione  di  tutte  le  informazioni,  compresi   un
programma di  attivita',  che  illustri  in  particolare  i  tipi  di
operazioni previste e la struttura  organizzativa  della  succursale,
specificate ai sensi del comma 4; 
  c) all'autorizzazione, alla vigilanza e  all'effettivo  svolgimento
nello Stato d'origine dei servizi o attivita' di investimento  e  dei
servizi accessori che l'impresa istante intende prestare  in  Italia,
nonche' alla  circostanza  che  l'autorita'  competente  dello  Stato
d'origine presti debita attenzione alle raccomandazioni del GAFI  nel
contesto delle azioni contro il riciclaggio di denaro e del contrasto
al finanziamento del terrorismo; 
  d)  all'esistenza  di  accordi  di  collaborazione  tra  la   Banca
d'Italia, la Consob e le competenti autorita' dello Stato  d'origine,
comprendenti disposizioni disciplinanti lo scambio  di  informazioni,
allo scopo di preservare l'integrita'  del  mercato  e  garantire  la
protezione degli investitori; 
  e) all'esistenza di un accordo tra l'Italia e  lo  Stato  d'origine
che rispetta pienamente le norme di cui all'articolo 26  del  Modello
di Convenzione fiscale  sul  reddito  e  il  patrimonio  dell'OCSE  e
assicura un efficace scambio  di  informazioni  in  materia  fiscale,
compresi eventuali accordi fiscali multilaterali; 
  f) all'adesione da parte dell'impresa  istante  ad  un  sistema  di
indennizzo  a  tutela  degli  investitori   riconosciuto   ai   sensi
dell'articolo 60, comma 2. 
  2. L'autorizzazione di cui al comma 1  e'  negata  se  non  risulta
garantita la capacita' della succursale dell'impresa di  paesi  terzi
diversa  dalla  banca  di  rispettare  gli   obblighi   alla   stessa
applicabili ai  sensi  del  presente  decreto  o  contenuti  in  atti
dell'Unione europea direttamente applicabili. 
  3. Le imprese di paesi terzi diverse dalle banche possono  prestare
servizi e attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, a
clienti al dettaglio o a  clienti  professionali  su  richiesta  come
individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera  b),
e comma 2-sexies, lettera b),  del  presente  decreto  esclusivamente
mediante stabilimento di succursali nel territorio della  Repubblica,
in conformita' al comma 1. 
  4. La Consob, sentita  la  Banca  d'Italia,  puo'  disciplinare  le
condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo  svolgimento  dei
servizi e delle attivita' di cui ai commi 1 e 6. 
  5.  Alla  prestazione  in  Italia  di  servizi   e   attivita'   di
investimento, con o senza servizi  accessori,  in  regime  di  libera
prestazione di servizi, nei confronti di controparti qualificate o di
clienti professionali come  individuati  ai  sensi  dell'articolo  6,
comma 2-quinquies, lettera a), e  comma  2-sexies,  lettera  a),  del
presente decreto, da parte di imprese di paesi  terzi  diverse  dalle
banche, si applica il Titolo VIII del regolamento (UE) n. 600/2014. 
  6. Le imprese di paesi terzi diverse dalle banche possono  prestare
servizi e attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, a
controparti qualificate o a clienti professionali come individuati ai
sensi  dell'articolo  6,  comma  2-quinquies,  lettera  a),  e  comma
2-sexies, lettera a), del presente decreto, anche senza  stabilimento
di succursali nel territorio della Repubblica,  in  mancanza  di  una
decisione  della  Commissione  europea  a  norma  dell'articolo   47,
paragrafo 1,  del  regolamento  (UE)  n.  600/2014  oppure  ove  tale
decisione non sia piu' vigente, sempreche'  ricorrano  le  condizioni
previste dal comma 1, lettere b), c), d) ed e), e venga presentato un
programma  concernente  l'attivita'  che  si  intende  svolgere   nel
territorio della Repubblica.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  dalla
Consob, sentita la Banca d'Italia. 
  7. La Consob, sentita la Banca  d'Italia,  puo'  indicare,  in  via
generale, i servizi e le attivita' che, ai  sensi  del  comma  6,  le
imprese di paesi terzi diverse dalle banche non possono prestare  nel
territorio della Repubblica senza stabilimento di succursali. 
  Art. 29 (Banche italiane). - 1. Le banche italiane possono prestare
servizi o attivita' di investimento, con o senza  servizi  accessori,
in altri Stati dell'Unione europea,  nell'esercizio  del  diritto  di
stabilimento, mediante succursali o agenti  collegati  stabiliti  nel
territorio  dello  Stato  membro  ospitante.   Lo   stabilimento   di
succursali e' disciplinato dall'articolo 15  del  T.U.  bancario.  La
Banca d'Italia puo' vietare, sentita la Consob, l'impiego  di  agenti
collegati  per  motivi  attinenti  all'adeguatezza  delle   strutture
organizzative   o   della   situazione   finanziaria,   economica   o
patrimoniale della banca.  La  Banca  d'Italia,  sentita  la  Consob,
comunica l'impiego di agenti collegati all'autorita' competente dello
Stato  membro  ospitante  in  conformita'  a  quanto  previsto  dalle
disposizioni del comma 4. 
  2. Le banche italiane  possono  prestare  servizi  e  attivita'  di
investimento,  con  o  senza  servizi  accessori,  in   altri   Stati
dell'Unione europea, in regime  di  libera  prestazione  di  servizi,
anche mediante l'impiego di agenti collegati stabiliti nel territorio
della Repubblica, secondo quanto previsto dalle disposizioni  di  cui
al comma 4. 
  3. Alla prestazione di servizi e attivita' di investimento,  con  o
senza servizi accessori, da parte di banche italiane in Stati non  UE
si applicano gli articoli 15 e 16 del T.U. bancario. 
  4. La Banca d'Italia disciplina le modalita' e le procedure per  la
prestazione dei servizi di investimento ai sensi dei commi 1, 2 e  3,
in  conformita'  con  le  disposizioni  previste  dal  Meccanismo  di
Vigilanza  Unico  istituito  ai  sensi  del   regolamento   (UE)   n.
1024/2013.». 
  26. Dopo l'articolo 29 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, sono inseriti i seguenti: 
  «Art.  29-bis  (Banche  dell'Unione  europea).  -  1.   Le   banche
dell'Unione  europea  possono  prestare  servizi   o   attivita'   di
investimento, con  o  senza  servizi  accessori,  nell'esercizio  del
diritto di  stabilimento,  mediante  succursali  o  agenti  collegati
stabiliti  nel  territorio  della  Repubblica.  Lo  stabilimento   di
succursali e' disciplinato dall'articolo 15  del  T.U.  bancario.  La
prestazione di servizi di investimento mediante agenti  collegati  e'
preceduta da una comunicazione alla Consob, in conformita' alle norme
tecniche di regolamentazione e di  attuazione  indicate  all'articolo
27, comma 1. 
  2.  Le  banche  dell'Unione  europea  possono  prestare  servizi  e
attivita'  di  investimento,  con  o  senza  servizi  accessori,  nel
territorio della  Repubblica  in  regime  di  libera  prestazione  di
servizi ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del T.U. bancario,  anche
avvalendosi  di  agenti  collegati  stabiliti  nello   Stato   membro
d'origine,  i  quali  non  possono  detenere  denaro  e/o   strumenti
finanziari dei clienti o potenziali  clienti  del  soggetto  per  cui
operano. La prestazione di servizi di  investimento  mediante  agenti
collegati  e'  preceduta  da  una  comunicazione  alla   Consob,   in
conformita' alle norme tecniche di regolamentazione e  di  attuazione
indicate all'articolo 27, comma 1. 
  Art. 29-ter (Banche di paesi terzi). -  1.  Nel  caso  in  cui  sia
previsto lo svolgimento di servizi o attivita' di investimento, con o
senza servizi accessori, lo stabilimento in Italia di  succursali  da
parte di banche di paesi terzi e' autorizzato dalla  Banca  d'Italia,
sentita la Consob, al ricorrere delle condizioni di cui  all'articolo
28, comma 1. Resta ferma l'applicazione degli articoli 13, 14,  comma
4, e 15, comma 4, del T.U. bancario. 
  2. L'autorizzazione e' negata se non risulta garantita la capacita'
della succursale  della  banca  di  paesi  terzi  di  rispettare  gli
obblighi alla stessa applicabili ai  sensi  del  presente  decreto  o
contenuti in atti dell'Unione europea direttamente applicabili. 
  3. Le banche di paesi terzi possono prestare servizi e attivita' di
investimento, con o senza servizi accessori, a clienti al dettaglio o
a clienti  professionali  su  richiesta  come  individuati  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera  b),  e  comma  2-sexies,
lettera b), esclusivamente mediante stabilimento  di  succursali  nel
territorio della Repubblica. 
  4. La Banca d'Italia,  sentita  la  Consob,  puo'  disciplinare  le
condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo  svolgimento  dei
servizi e delle attivita' di cui ai commi 1 e 6. 
  5.  Alla  prestazione  in  Italia  di  servizi   e   attivita'   di
investimento, con o senza servizi  accessori,  in  regime  di  libera
prestazione di servizi nei confronti di controparti qualificate o  di
clienti professionali come  individuati  ai  sensi  dell'articolo  6,
comma 2-quinquies, lettera a), e  comma  2-sexies,  lettera  a),  del
presente decreto da parte di banche di paesi terzi  si  applicano  le
disposizioni del Titolo VIII del regolamento (UE) n. 600/2014. 
  6. Le banche di paesi terzi possono prestare servizi e attivita' di
investimento,  con  o  senza   servizi   accessori,   a   controparti
qualificate o a  clienti  professionali  come  individuati  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera  a),  e  comma  2-sexies,
lettera  a),  del  presente  decreto  anche  senza  stabilimento   di
succursali nel  territorio  della  Repubblica,  in  mancanza  di  una
decisione  della  Commissione  europea  a  norma  dell'articolo   47,
paragrafo 1, del  regolamento  (UE)  n.  600/2014,  oppure  ove  tale
decisione non sia piu' vigente, sempreche'  ricorrano  le  condizioni
previste dall'articolo 28, comma 1, lettere b), c), d) ed e), e venga
presentato  un  programma  concernente  l'attivita'  che  si  intende
svolgere  nel  territorio  della  Repubblica.   L'autorizzazione   e'
rilasciata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob. 
  7. La Banca d'Italia, sentita la  Consob,  puo'  indicare,  in  via
generale, i servizi e le attivita' che le banche di paesi  terzi,  ai
sensi  del  comma  6,  non  possono  prestare  nel  territorio  della
Repubblica senza stabilimento di succursali.». 
  27. La rubrica del capo IV del titolo II del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n.  58,  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Disciplina
dell'offerta fuori sede e della vigilanza sui consulenti finanziari». 
  28. All'articolo 30 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Le Sim, le imprese di investimento  UE,  le  imprese  di  paesi
terzi, le banche,  gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'albo
previsto dall'articolo 106 del  Testo  Unico  bancario,  le  Sgr,  le
societa' di gestione UE, i GEFIA  UE  e  non  UE  possono  effettuare
l'offerta fuori sede dei propri servizi e attivita' di  investimento.
Ove l'offerta abbia per oggetto servizi e attivita' prestati da altri
intermediari, le Sim, le imprese di investimento UE,  le  imprese  di
paesi terzi e le banche devono essere  autorizzate  allo  svolgimento
dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere c) o c-bis).»; 
  b) al  comma  5  le  parole:  «Le  imprese  di  investimento»  sono
sostituite dalle seguenti: «Le Sim, le imprese di investimento UE, le
imprese di paesi terzi diverse dalle banche»; 
  c) al comma 9, dopo le parole: «si applica anche» sono inserite  le
seguenti: «ai depositi strutturati e» e dopo  le  parole:  «strumenti
finanziari» sono inserite le seguenti: «emessi da banche». 
  29. Dopo l'articolo 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e' inserito il seguente: 
  «Art. 30-bis (Modalita' di prestazione del servizio  di  consulenza
in  materia  di  investimenti  da  parte  dei  consulenti  finanziari
autonomi  e  delle  societa'  di  consulenza  finanziaria).  -  1.  I
consulenti   finanziari   autonomi,   iscritti   nell'albo   di   cui
all'articolo 31, comma 4, possono promuovere e prestare  il  servizio
di consulenza in materia di investimenti anche in luogo  diverso  dal
domicilio eletto. Le societa'  di  consulenza  finanziaria,  iscritte
nell'albo di cui all'articolo  31,  comma  4,  possono  promuovere  e
prestare il servizio di consulenza in materia di  investimenti  anche
in luogo diverso dalla sede  legale  mediante  consulenti  finanziari
autonomi. 
  2. L'efficacia  del  contratto  di  consulenza  concluso  in  luogo
diverso dal domicilio eletto o dalla sede legale e'  sospesa  per  la
durata di sette giorni decorrenti dalla  data  di  sottoscrizione  da
parte del cliente al dettaglio. Entro detto termine il  cliente  puo'
comunicare il proprio  recesso  senza  spese,  ne'  corrispettivo  al
consulente  finanziario  autonomo  o  alla  societa'  di   consulenza
finanziaria;  tale  facolta'  e'  indicata  nei  moduli  o  formulari
consegnati al cliente al dettaglio. 
  3. L'omessa indicazione della facolta'  di  recesso  nei  moduli  o
formulari comporta la  nullita'  dei  relativi  contratti,  che  puo'
essere fatta valere solo dal cliente dal dettaglio.». 
  30. All'articolo 31 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Consulenti  finanziari
abilitati all'offerta fuori sede e Organismo di  vigilanza  e  tenuta
dell'albo unico dei consulenti finanziari»; 
  b) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. Per l'offerta fuori sede i soggetti abilitati si  avvalgono  di
consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. I  consulenti
finanziari abilitati all'offerta fuori sede stabiliti sul  territorio
della Repubblica di cui si avvalgono le imprese di investimento UE  e
le banche UE sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle  regole
di  condotta,  a  una  succursale  costituita  nel  territorio  della
Repubblica. 
  2. L'attivita'  di  consulente  finanziario  abilitato  all'offerta
fuori  sede  e'  svolta  esclusivamente  nell'interesse  di  un  solo
soggetto abilitato. Il consulente finanziario  abilitato  all'offerta
fuori sede promuove e colloca i servizi d'investimento e/o i  servizi
accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette  le
istruzioni   o   gli   ordini   dei   clienti   riguardanti   servizi
d'investimento o prodotti finanziari,  promuove  e  colloca  prodotti
finanziari, presta consulenza in materia di investimenti ai clienti o
potenziali clienti rispetto a detti prodotti o servizi finanziari. Il
consulente  finanziario  abilitato  all'offerta   fuori   sede   puo'
promuovere  e  collocare  contratti  relativi  alla  concessione   di
finanziamenti o alla prestazione di servizi di  pagamento  per  conto
del soggetto abilitato nell'interesse del quale esercita  l'attivita'
di offerta fuori sede.»; 
    c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. I consulenti finanziari abilitati  all'offerta  fuori  sede
non possono detenere denaro e/o strumenti finanziari  dei  clienti  o
potenziali clienti del soggetto per cui operano.»; 
    d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis.  I  soggetti  abilitati  garantiscono  che   i   consulenti
finanziari   abilitati    all'offerta    fuori    sede    comunichino
immediatamente a qualsiasi cliente o potenziale cliente in che  veste
operano  e  quale  soggetto  abilitato  rappresentano.   I   soggetti
abilitati  adottano  tutti  i  necessari  controlli  sulle  attivita'
esercitate dai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede
in modo che i soggetti abilitati stessi continuino  a  rispettare  le
disposizioni  del  presente  decreto  e  delle  relative   norme   di
attuazione. I soggetti  abilitati  che  si  avvalgono  di  consulenti
finanziari abilitati all'offerta fuori sede verificano che i medesimi
possiedano le conoscenze e la competenza adeguate per essere in grado
di prestare i servizi d'investimento  o  i  servizi  accessori  e  di
comunicare accuratamente tutte le informazioni riguardanti i  servizi
proposti al cliente o potenziale cliente. I  soggetti  abilitati  che
nominano  consulenti  finanziari  abilitati  all'offerta  fuori  sede
adottano misure adeguate  per  evitare  qualsiasi  eventuale  impatto
negativo  delle  attivita'  di  questi  ultimi  che   non   rientrano
nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio sulle attivita' esercitate dagli  stessi  per
conto del soggetto abilitato.»; 
    e) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. E' istituito l'albo unico dei consulenti finanziari, nel  quale
sono  iscritti  in  tre  distinte  sezioni  i  consulenti  finanziari
abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi  e
le societa' di consulenza finanziaria. Alla tenuta dell'albo provvede
l'Organismo di vigilanza e  tenuta  dell'albo  unico  dei  consulenti
finanziari  che  e'  costituito  dalle   associazioni   professionali
rappresentative dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori
sede,  dei  consulenti  finanziari  autonomi,   delle   societa'   di
consulenza  finanziaria  e  dei  soggetti  abilitati.  Alle  riunioni
dell'assemblea dell'Organismo puo' assistere un rappresentante  della
Consob. L'Organismo ha personalita' giuridica ed e' ordinato in forma
di  associazione,  con  autonomia  organizzativa  e  statutaria,  nel
rispetto del principio di articolazione  territoriale  delle  proprie
strutture e attivita'. L'Organismo esercita i poteri cautelari di cui
all'articolo 7-septies e i poteri sanzionatori  di  cui  all'articolo
196. I provvedimenti dell'Organismo sono pubblicati sul proprio  sito
internet. Lo statuto e il regolamento interno  dell'Organismo,  e  le
loro successive modifiche, sono trasmessi al Ministero  dell'economia
e delle finanze per l'approvazione, sentita la Consob.  Il  Ministero
dell'economia e delle  finanze  nomina  il  Presidente  del  collegio
sindacale  dell'Organismo.  Nell'ambito   della   propria   autonomia
finanziaria l'Organismo determina e riscuote i contributi e le  altre
somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti l'iscrizione e da coloro
che intendono sostenere la prova valutativa di cui al comma 5,  nella
misura  necessaria  per  garantire  lo  svolgimento   delle   proprie
attivita'. Il provvedimento con cui l'Organismo ingiunge il pagamento
dei contributi dovuti  ha  efficacia  di  titolo  esecutivo.  Decorso
inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'Organismo  procede
alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste  per  la
riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello  Stato,  degli  enti
territoriali, degli enti  pubblici  e  previdenziali.  Esso  provvede
all'iscrizione all'albo, previa  verifica  dei  necessari  requisiti,
alla cancellazione dall'albo nelle ipotesi stabilite dalla Consob con
il regolamento di cui al comma  6,  e  svolge  ogni  altra  attivita'
necessaria per la tenuta dell'albo. L'Organismo  opera  nel  rispetto
dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento della Consob,  e
sotto la  vigilanza  della  medesima.  All'Organismo,  nell'esercizio
dell'attivita'  di  vigilanza  sui  soggetti  iscritti  all'albo,  si
applica il regime di responsabilita' previsto per  l'esercizio  delle
funzioni di controllo da parte della Consob  ai  sensi  dell'articolo
24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.»; 
    f) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «per  l'iscrizione»
sono inserite  le  seguenti:  «dei  consulenti  finanziari  abilitati
all'offerta fuori sede»; 
    g) al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) alla lettera b), dopo le parole: «fuori sede» sono  inserite  le
seguenti: «, dei consulenti finanziari autonomi,  delle  societa'  di
consulenza finanziaria»; 
  2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
    «c)  all'iscrizione,  alla  cancellazione   e   alle   cause   di
riammissione all'albo previsto dal comma 4;»; 
      3) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
    «d-bis) all'attivita' di vigilanza svolta dall'Organismo;»; 
  4) alla lettera e) la parola: «55» e'  sostituita  dalla  seguente:
«7-septies»; 
  5) alla lettera f)  la  parola:  «organismo»  e'  sostituita  dalla
seguente: «Organismo»; 
  6) alla lettera g), dopo le parole: «fuori sede» sono  inserite  le
seguenti: «, i  consulenti  finanziari  autonomi  e  le  societa'  di
consulenza finanziaria»; 
  7) alla lettera h), dopo le parole: «fuori sede» sono  inserite  le
seguenti: «, dai consulenti finanziari autonomi e dalle  societa'  di
consulenza finanziaria»; 
  8) le lettere i) ed l) sono sostituite dalle seguenti: 
  «i) all'attivita' dell'Organismo di cui al comma 4; 
  l) alle modalita' di  aggiornamento  professionale  dei  consulenti
finanziari  abilitati  all'offerta   fuori   sede,   dei   consulenti
finanziari autonomi e dei soggetti  che  svolgono,  per  conto  delle
societa' di cui  all'articolo  18-ter,  attivita'  di  consulenza  in
materia di investimenti nei confronti della clientela.»; 
  h) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
  «6-bis.  Per  le  societa'  di  consulenza   finanziaria   di   cui
all'articolo 18-ter,  la  Consob  adotta  le  disposizioni  attuative
dell'articolo 4-undecies.»; 
    i) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. L'Organismo puo' chiedere ai  consulenti  finanziari  abilitati
all'offerta fuori sede o ai soggetti che si avvalgono  dei  medesimi,
ai consulenti finanziari autonomi  ed  alle  societa'  di  consulenza
finanziaria la comunicazione di dati e notizie e la  trasmissione  di
atti e documenti fissando  i  relativi  termini.  Esso  puo'  inoltre
effettuare ispezioni e richiedere  l'esibizione  di  documenti  e  il
compimento  degli  atti  ritenuti  necessari  nonche'  procedere   ad
audizione   personale.   Nell'esercizio   dell'attivita'   ispettiva,
l'Organismo puo' avvalersi, previa comunicazione alla  Consob,  della
Guardia di Finanza che agisce con i poteri  ad  essa  attribuiti  per
l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle  imposte  sui
redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo  da  non
determinare  oneri  aggiuntivi.  I  contenuti  e  le   modalita'   di
collaborazione tra l'Organismo e la Guardia di finanza sono  definite
in apposito protocollo d'intesa.». 
  31. Dopo l'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e' inserito il seguente: 
  «Art. 31-bis (Vigilanza  della  Consob  sull'Organismo).  -  1.  La
Consob  vigila  sull'Organismo  secondo   modalita',   dalla   stessa
stabilite, improntate a criteri di proporzionalita'  ed  economicita'
dell'azione  di  controllo  e  con   la   finalita'   di   verificare
l'adeguatezza delle procedure interne adottate dall'Organismo per  lo
svolgimento dei compiti a questo affidati. 
  2. Per le finalita' indicate al comma 1, la Consob puo' accedere al
sistema informativo che gestisce l'albo, richiedere all'Organismo  la
comunicazione periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e
documenti con le modalita' e  nei  termini  dalla  stessa  stabiliti,
effettuare ispezioni, richiedere  l'esibizione  dei  documenti  e  il
compimento  degli  atti  ritenuti  necessari,  nonche'  convocare   i
componenti dell'Organismo. 
  3. L'Organismo informa tempestivamente la Consob degli atti e degli
eventi  di  maggior  rilievo  relativi  all'esercizio  delle  proprie
funzioni e trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione
dettagliata sull'attivita' svolta nell'anno precedente  e  sul  piano
delle attivita' predisposto per l'anno in corso. 
  4. La Consob e l'Organismo collaborano  tra  loro,  anche  mediante
scambio di informazioni, al fine di agevolare  lo  svolgimento  delle
rispettive funzioni. 
  5.  Tutte  le  notizie,  le  informazioni  e  i  dati  in  possesso
dell'Organismo in ragione  della  sua  attivita'  di  vigilanza  sono
coperti dal segreto d'ufficio. Sono fatti salvi i casi previsti dalla
legge per le indagini relative a  violazioni  sanzionate  penalmente.
L'Organismo  non  puo'  opporre  il  segreto  d'ufficio  alla   Banca
d'Italia, all'IVASS, alla Covip e al Ministro dell'economia  e  delle
finanze. 
  6. Il Ministero dell'economia e delle finanze,  su  proposta  della
Consob, puo' disporre con decreto lo  scioglimento  degli  organi  di
gestione e di controllo dell'organismo di cui all'articolo 31 qualora
risultino  gravi  irregolarita'  nell'amministrazione,  ovvero  gravi
violazioni   delle   disposizioni   legislative,   amministrative   o
statutarie  che  regolano  l'attivita'  dello  stesso.  Il  Ministero
dell'economia e delle finanze  provvede  agli  adempimenti  necessari
alla  ricostituzione   degli   organi   di   gestione   e   controllo
dell'organismo, assicurandone la continuita' operativa, se necessario
anche attraverso la nomina di un commissario. La Consob puo' disporre
la rimozione di uno o piu' componenti  degli  organi  di  gestione  e
controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi  assegnati
dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonche'
dei provvedimenti specifici e di  altre  istruzioni  impartite  dalla
Consob, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza,  accertata  dalla
Consob, all'esercizio delle funzioni cui sono preposti.». 
  32. L'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 32-ter (Risoluzione stragiudiziale di controversie). -  1.  I
soggetti nei cui confronti la Consob esercita la propria attivita' di
vigilanza, da individuarsi con il regolamento  di  cui  al  comma  2,
devono  aderire  a  sistemi  di  risoluzione   stragiudiziale   delle
controversie con gli investitori diversi dai clienti professionali di
cui all'articolo  6,  commi  2-quinquies  e  2-sexies,  del  presente
decreto. In caso di mancata adesione, alle societa' e  agli  enti  si
applicano le sanzioni di  cui  all'articolo  190,  comma  1,  e  alle
persone fisiche di cui all'articolo 18-bis si applicano  le  sanzioni
di cui all'articolo 187-quinquiesdecies, comma  1-bis,  del  presente
decreto. 
  2. La Consob determina, con proprio regolamento, nel  rispetto  dei
principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo
II-bis,  del  decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.  206,   e
successive modificazioni, i criteri di svolgimento delle procedure di
risoluzione delle controversie di cui al comma 1 nonche' i criteri di
composizione dell'organo decidente, in modo  che  risulti  assicurata
l'imparzialita' dello stesso e  la  rappresentativita'  dei  soggetti
interessati. 
  3.  Alla  copertura  delle  relative  spese  di  funzionamento   si
provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  con
le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge  23  dicembre
1994, n. 724, e successive modificazioni, oltre che con  gli  importi
posti a carico degli utenti delle procedure medesime.». 
  33. Dopo l'articolo 32-ter  del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, e' inserito il seguente: 
  «Art.  32-ter.1   (Fondo   per   la   tutela   stragiudiziale   dei
risparmiatori e  degli  investitori).  -  1.  Al  fine  di  agevolare
l'accesso dei risparmiatori  e  degli  investitori  alla  piu'  ampia
tutela nell'ambito  delle  procedure  di  risoluzione  stragiudiziale
delle controversie di cui all'articolo 32-ter, la  Consob  istituisce
presso il proprio bilancio il Fondo per la tutela stragiudiziale  dei
risparmiatori e degli investitori, di seguito denominato "Fondo".  Il
Fondo e' destinato a garantire ai risparmiatori e  agli  investitori,
diversi dai  clienti  professionali  di  cui  all'articolo  6,  commi
2-quinquies e  2-sexies,  del  presente  decreto,  nei  limiti  delle
disponibilita' del Fondo medesimo,  la  gratuita'  dell'accesso  alla
procedura di risoluzione stragiudiziale  delle  controversie  di  cui
all'articolo  32-ter  del  presente  decreto,  mediante  esonero  dal
versamento della relativa quota concernente le  spese  amministrative
per l'avvio della procedura, nonche', per l'eventuale parte  residua,
a  consentire  l'adozione  di   ulteriori   misure   a   favore   dei
risparmiatori e degli investitori, da parte della Consob,  anche  con
riguardo alla tematica dell'educazione finanziaria. 
  2. Il Fondo e' finanziato  con  il  versamento  della  meta'  degli
importi delle sanzioni  amministrative  pecuniarie  riscosse  per  la
violazione delle norme che disciplinano  le  attivita'  di  cui  alla
parte II del presente decreto, nonche', nel limite  di  250.000  euro
annui a decorrere dall'anno 2016,  con  le  risorse  iscritte  in  un
apposito  capitolo  dello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze in relazione ai  versamenti  effettuati
all'entrata del bilancio dello Stato per  il  pagamento  della  tassa
sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, per l'iscrizione nell'albo di cui
all'articolo 31, comma 4, del presente decreto. L'impiego delle somme
affluite al Fondo, con riguardo a  quelle  relative  alla  violazione
delle norme che disciplinano le attivita' di cui alla  parte  II  del
presente decreto,  e'  condizionato  all'accertamento,  con  sentenza
passata in giudicato o con lodo arbitrale non piu' impugnabile, della
violazione sanzionata. Nel caso di incapienza del Fondo  resta  fermo
quanto  previsto  dal  comma  3  dell'articolo  32-ter  del  presente
decreto. La Consob adotta le occorrenti misure affinche' gli  importi
delle sanzioni amministrative pecuniarie  di  cui  al  primo  periodo
affluiscano, nella misura spettante, contestualmente al versamento da
parte del soggetto obbligato, direttamente al bilancio della  Consob,
per essere destinate al Fondo.». 
  34. All'articolo 33 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, lettera d), le parole: «articolo 1, comma 6, lettera
a)» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato I,  Sezione  B,  numero
(1)»; 
  b) al comma 4 le parole: «6, comma  2-bis»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «6, comma 1, lettera c-bis), numero 8), e comma 2-bis)». 
  35. All'articolo 41-bis del decreto legislativo 24  febbraio  1998,
n. 58, il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. Le societa' di gestione UE che svolgono le attivita' di cui  ai
commi 1 e 3 nel territorio della Repubblica, mediante stabilimento di
succursali, sono tenute a rispettare le norme  di  condotta  previste
all'articolo  35-decies.  La  Banca  d'Italia  e  la  Consob  possono
chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, alle  societa'  di
gestione UE la comunicazione di dati e notizie e la  trasmissione  di
atti e  documenti  con  le  modalita'  e  nei  termini  dalle  stesse
stabiliti.  La  Banca  d'Italia  e  la  Consob,   nell'ambito   delle
rispettive competenze, possono  chiedere  informazioni  al  personale
delle societa' di  gestione  UE,  anche  per  il  tramite  di  queste
ultime.». 
  36. All'articolo 41-ter del decreto legislativo 24  febbraio  1998,
n. 58, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. I GEFIA UE che svolgono le attivita' previste dal comma 1 e dal
capo II-ter nel territorio della Repubblica mediante stabilimento  di
succursali, sono tenute a rispettare le norme  di  condotta  previste
dall'articolo 35-decies e dalle relative disposizioni di attuazione e
gli obblighi in  materia  di  gestione  dei  conflitti  di  interessi
adottati in attuazione dell'articolo  6,  comma  2,  lettera  b-bis),
numero 6), e comma 2-bis. La  Banca  d'Italia  e  la  Consob  possono
chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze,  ai  GEFIA  UE  la
comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti
con le modalita' e nei  termini  dalle  stesse  stabiliti.  La  Banca
d'Italia  e  la  Consob,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,
possono chiedere informazioni al personale dei GEFIA UE, anche per il
tramite di questi ultimi.». 
  37. All'articolo 41-quater  del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. I GEFIA non UE che svolgono le attivita' previste dal  comma  1
nel territorio della Repubblica mediante stabilimento di  succursali,
rispettano le norme di condotta previste  dall'articolo  35-decies  e
dalle relative disposizioni di attuazione e gli obblighi  in  materia
di  gestione  dei  conflitti  di  interessi  adottate  in  attuazione
dell'articolo 6, comma 2, lettera b-bis), numero 6), e  comma  2-bis.
La Banca d'Italia e la Consob  possono  chiedere,  nell'ambito  delle
rispettive competenze, alle succursali italiane di GEFIA  non  UE  la
comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti
con le modalita' e nei  termini  dalle  stesse  stabiliti.  La  Banca
d'Italia  e  la  Consob,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,
possono chiedere informazioni al personale delle succursali  italiane
di GEFIA non UE, anche per il tramite di queste ultime.». 
  38. All'articolo 44 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
  «9. La Consob e la Banca  d'Italia  esercitano  i  poteri  previsti
dagli articoli 6-bis e 6-ter nei  confronti  degli  organismi  esteri
indicati al comma 5 e  dei  relativi  gestori.  A  tali  soggetti  si
applica altresi' l'articolo 8.». 
  39. All'articolo 46-ter del decreto legislativo 24  febbraio  1998,
n. 58, il primo periodo del comma 3 e' sostituito dai seguenti: 
  «La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito  delle
rispettive competenze, ai gestori, la comunicazione di dati e notizie
e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei  termini
dalle stesse stabiliti. La Banca d'Italia e  la  Consob,  nell'ambito
delle  rispettive  competenze,  possono  chiedere   informazioni   al
personale dei gestori, anche per il tramite di questi ultimi.». 
  40. All'articolo 47 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2.  L'incarico  di  depositario  puo'  essere  assunto  da  banche
italiane, succursali italiane di banche  UE  e  di  banche  di  paesi
terzi, Sim e succursali italiane di imprese di investimento UE  e  di
imprese di paesi terzi diverse dalle banche.». 
  41. All'articolo  48,  comma  3-bis,  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, le parole: «articolo 6,  comma  2-bis,  lettera
k)» sono sostituite dalle seguenti: «articolo  6,  comma  1,  lettera
c-bis), numero 8), e comma 2-bis». 
  42. La rubrica del capo  III-quater  del  titolo  III  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e'  sostituita  dalla  seguente:
«Gestione di portali per la raccolta di capitali  per  le  piccole  e
medie imprese e per le imprese sociali». 
  43. All'articolo 50-quinquies del decreto legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Gestione  di  portali
per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e  per  le
imprese sociali)»; 
  b) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1.   E'   gestore   di   portali   il   soggetto   che    esercita
professionalmente il servizio di gestione di portali per la  raccolta
di capitali per le piccole e medie imprese e per le  imprese  sociali
ed e' iscritto nel registro di cui al comma 2. 
  2. L'attivita' di gestione di portali per la raccolta  di  capitali
per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali e'  riservata
alle Sim, alle imprese di investimento  UE,  alle  imprese  di  paesi
terzi diverse dalle banche autorizzate in Italia, ai gestori  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), limitatamente all'offerta di
quote o azioni di Oicr che investono  prevalentemente  in  piccole  e
medie imprese e alle  banche,  autorizzati  ai  relativi  servizi  di
investimento, nonche' ai soggetti iscritti in  un  apposito  registro
tenuto dalla Consob, a condizione che questi ultimi  trasmettano  gli
ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di  strumenti
finanziari rappresentativi di capitale esclusivamente a banche,  Sim,
imprese di investimento UE e imprese di  paesi  terzi  diverse  dalla
banche, e gli  ordini  riguardanti  azioni  o  quote  degli  Oicr  ai
relativi gestori. Ai  soggetti  iscritti  in  tale  registro  non  si
applicano le disposizioni della  parte  II,  titolo  II,  capo  II  e
dell'articolo 32.»; 
  c) al comma 3, dopo la lettera e), e' aggiunta la seguente: 
  «e-bis)  adesione  a  un  sistema  di  indennizzo  a  tutela  degli
investitori  o  stipula  di   un'assicurazione   di   responsabilita'
professionale  che  garantisca  una   protezione   equivalente   alla
clientela,   secondo   i   criteri   stabiliti   dalla   Consob   con
regolamento.»; 
  d) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole:  «la  Consob  puo'»
sono inserite le seguenti: «convocare gli amministratori, i sindaci e
il personale dei gestori,»; 
  e) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
  «6-bis. La Consob adotta le  disposizioni  attuative  dell'articolo
4-undecies.»; 
    f) il comma 7 e' abrogato. 
  44. Il capo I del titolo IV del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, e' abrogato. 
  45. All'articolo 55-quinquies, comma 1, del decreto legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:
«A tal fine la  Banca  d'Italia  esercita  i  poteri  indicati  dagli
articoli 6-bis, commi 1, 2, 3, 11; 6-ter, commi 1, 5, 6, 7, 8; e  12,
comma 5. Le misure sono adottate su proposta della Consob  quando  le
violazioni riguardano disposizioni sul cui rispetto questa vigila.». 
  46. All'articolo 56 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, lettera c), le parole: «articolo 53» sono sostituite
dalle seguenti: «articolo 7-sexies»; 
  b) al comma  2  le  parole:  «investimento  extracomunitarie»  sono
sostituite dalle seguenti: «paesi terzi diverse dalle  banche»  e  le
parole:  «dell'impresa  di  investimento»   sono   sostituite   dalle
seguenti: «dell'impresa»; 
  c) al comma  3  le  parole:  «investimento  extracomunitarie»  sono
sostituite dalle seguenti: «paesi terzi diverse dalle banche». 
  47. All'articolo  56-bis,  comma  1,  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58,  dopo  le  parole:  «la  Banca  d'Italia»  sono
inserite le seguenti: «, sentita la Consob». 
  48. All'articolo 57 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: «decreto  di  recepimento
della direttiva 2014/59/UE» sono sostituite dalle seguenti:  «decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180»; 
  b) al comma 2  le  parole:  «articolo  53»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «articolo 7-sexies». 
  49. All'articolo 58 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  al  comma  1  la  parola:  «comunitaria»  e'  sostituita  dalla
seguente: «UE»; 
  b) al comma  2  le  parole:  «investimento  extracomunitarie»  sono
sostituite dalle seguenti: «paesi terzi diverse dalle banche». 
  50. All'articolo 58-bis del decreto legislativo 24  febbraio  1998,
n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla   seguente:   «(Imprese   di
investimento operanti nell'Unione europea)»; 
  b) al comma  1  le  parole:  «comunitarie»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «UE»; 
  c) al comma 2, lettera a), le parole: «articolo 52» sono sostituite
dalle seguenti: «articolo 7-quater». 
  51. All'articolo 60 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1 dopo le parole: «imprese di investimento» e' inserita
la seguente: «UE» e la  parola:  «comunitarie»  e'  sostituita  dalla
seguente: «UE»; 
  b) al comma 2, primo e secondo periodo, le parole: «investimento  e
di banche extracomunitarie» sono sostituite  dalle  seguenti:  «paesi
terzi». 
  52. All'articolo 60-bis del decreto legislativo 24  febbraio  1998,
n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3 dopo le parole: «gli atti previsti»  sono  inserite
le seguenti: «dagli articoli 7-ter, 7-quater,  7-quinquies,  7-sexies
e»; 
    b) al comma 5 le parole: «comunitarie  o  extracomunitarie»  sono
sostituite dalle seguenti: «UE o di imprese di  paesi  terzi  diverse
dalle banche». 
  53. All'articolo 60-bis.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma  1  le  parole:  «investimento  extracomunitarie»  sono
sostituite dalle seguenti: «paesi terzi diverse dalle  banche»  e  le
parole: «di recepimento della direttiva 2014/59/UE»  sono  sostituite
dalle seguenti: «legislativo 16 novembre 2015, n. 180»; 
  b) ai commi 2, 3 e 4 le parole:  «di  recepimento  della  direttiva
2014/59/UE» sono sostituite dalle seguenti: «legislativo 16  novembre
2015, n. 180». 
 
          Note all'art. 2: 
              - La rubrica del titolo I, della parte II,  del  citato
          decreto  legislativo  24  febbraio  1998,   n.   58,   come
          modificata dal presente decreto, cosi' recita: 
              «DISPOSIZIONI GENERALI E POTERI DI VIGILANZA » 
              -  Il  testo  dell'articolo  5,  del   citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 5 Finalita' e destinatari della vigilanza 
              1. La  vigilanza  sulle  attivita'  disciplinate  dalla
          presente parte ha per obiettivi: 
              a)  la   salvaguardia   della   fiducia   nel   sistema
          finanziario; 
              b) la tutela degli investitori; 
              c) la stabilita' e il buon  funzionamento  del  sistema
          finanziario; 
              d) la competitivita' del sistema finanziario; 
              e)   l'osservanza   delle   disposizioni   in   materia
          finanziaria. 
              2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma
          1, la Banca d'Italia e' competente per quanto  riguarda  il
          contenimento del rischio, la stabilita' patrimoniale  e  la
          sana e prudente gestione degli intermediari. 
              3. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma
          1,  la  Consob  e'  competente  per  quanto   riguarda   la
          trasparenza e la correttezza dei comportamenti. 
              4. La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di
          vigilanza nei confronti dei  soggetti  abilitati;  ciascuna
          vigila sull'osservanza  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari secondo le competenze definite dai commi 2  e
          3. 
              5. La Banca  d'Italia  e  la  CONSOB  operano  in  modo
          coordinato anche al fine di ridurre  al  minimo  gli  oneri
          gravanti  sui  soggetti  abilitati  e  si  danno  reciproca
          comunicazione   dei   provvedimenti   assunti    e    delle
          irregolarita'  rilevate  nell'esercizio  dell'attivita'  di
          vigilanza. 
              5-bis. La Banca  d'Italia  e  la  Consob,  al  fine  di
          coordinare l'esercizio delle proprie funzioni di  vigilanza
          e di ridurre al minimo  gli  oneri  gravanti  sui  soggetti
          abilitati, stipulano  un  protocollo  d'intesa,  avente  ad
          oggetto: 
              a) i compiti  di  ciascuna  e  le  modalita'  del  loro
          svolgimento, secondo il  criterio  della  prevalenza  delle
          funzioni di cui ai commi 2 e 3; 
              b) lo scambio di informazioni,  anche  con  riferimento
          alle irregolarita'  rilevate  e  ai  provvedimenti  assunti
          nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza. 
              5-ter. Il protocollo d'intesa di cui al comma 5-bis  e'
          reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla  Consob  con  le
          modalita' da esse stabilite.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  6   del   citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 6 Poteri regolamentari 
              01.   Nell'esercizio   delle   funzioni   dei    poteri
          regolamentari, la Banca d'Italia e la  Consob  osservano  i
          seguenti principi: 
              a)  valorizzazione   dell'autonomia   decisionale   dei
          soggetti abilitati; 
              b) proporzionalita', intesa come criterio di  esercizio
          del potere adeguato al  raggiungimento  del  fine,  con  il
          minore sacrificio degli interessi dei destinatari; 
              c)  riconoscimento  del  carattere  internazionale  del
          mercato  finanziario   e   salvaguardia   della   posizione
          competitiva dell'industria italiana; 
              d) agevolazione dell'innovazione e della concorrenza. 
              02. La Banca d'Italia e la Consob possono  mantenere  o
          imporre nei  regolamenti  obblighi  aggiuntivi  rispetto  a
          quelli previsti dall'articolo 16,  paragrafi  8,  9  e  10,
          della direttiva 2014/65/UE e dai  relativi  atti  delegati,
          nonche' dall'articolo 24 della direttiva medesima, solo nei
          casi eccezionali in cui tali obblighi  sono  obiettivamente
          giustificati e proporzionati, tenuto conto della necessita'
          di fare fronte a rischi specifici per la  protezione  degli
          investitori  o  l'integrita'  del  mercato  che  presentano
          particolare rilevanza  nel  contesto  della  struttura  del
          mercato italiano. 
              1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con
          regolamento: 
              a) gli obblighi delle SIM e delle  SGR  in  materia  di
          adeguatezza patrimoniale, contenimento  del  rischio  nelle
          sue diverse  configurazioni  e  partecipazioni  detenibili,
          nonche' l'informativa da rendere al pubblico  sulle  stesse
          materie  e   sul   governo   societario,   l'organizzazione
          amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi
          di remunerazione e di incentivazione; 
              b) gli obblighi  delle  Sim,  delle  imprese  di  paesi
          terzi, delle Sgr,  nonche'  degli  intermediari  finanziari
          iscritti nell'albo previsto  dall'articolo  106  del  Testo
          Unico   bancario,   delle   banche   italiane   autorizzate
          all'esercizio   dei   servizi   o   delle   attivita'    di
          investimento, in materia di  modalita'  di  deposito  e  di
          sub-deposito degli strumenti finanziari  e  del  denaro  di
          pertinenza della clientela; 
              c) le regole applicabili agli Oicr  italiani  aventi  a
          oggetto: 
              1) i criteri e  i  divieti  relativi  all'attivita'  di
          investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo; 
              2) le norme prudenziali di contenimento e frazionamento
          del  rischio,  limitatamente  agli  Oicr  diversi  dai  FIA
          riservati. La Banca d'Italia puo' prevedere  l'applicazione
          ai FIA italiani riservati di  limiti  di  leva  finanziaria
          massima e di norme prudenziali per assicurare la stabilita'
          e l'integrita' del mercato finanziario; 
              3) gli schemi tipo e  le  modalita'  di  redazione  dei
          prospetti  contabili  che  le  societa'  di  gestione   del
          risparmio, le Sicav e le Sicaf redigono periodicamente; 
              4) i metodi di calcolo del valore delle quote o  azioni
          di Oicr; 
              5)  i  criteri  e  le  modalita'  da  adottare  per  la
          valutazione dei beni e dei valori in cui  e'  investito  il
          patrimonio e la  periodicita'  della  valutazione.  Per  la
          valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati,
          la Banca d'Italia  puo'  prevedere  il  ricorso  a  esperti
          indipendenti e richiederne l'intervento anche  in  sede  di
          acquisto e vendita dei beni da parte del gestore; 
              6)  le  condizioni  per  la  delega   a   terzi   della
          valutazione dei beni in  cui  e'  investito  il  patrimonio
          dell'Oicr e del calcolo del valore delle relative  quote  o
          azioni. 
              c-bis) gli obblighi  dei  soggetti  abilitati  relativi
          alla  prestazione  dei  servizi  e   delle   attivita'   di
          investimento e alla gestione collettiva del  risparmio,  in
          materia di: 
              1)  governo  societario   e   requisiti   generali   di
          organizzazione,   compresa    l'attuazione    dell'articolo
          4-undecies; 
              2) sistemi di remunerazione e di incentivazione; 
              3) continuita' dell'attivita'; 
              4) organizzazione amministrativa e contabile,  compresa
          l'istituzione della funzione di controllo della conformita'
          alle norme; 
              5) gestione del rischio dell'impresa; 
              6) audit interno; 
              7) responsabilita' dell'alta dirigenza; 
              8) esternalizzazione di funzioni operative essenziali o
          importanti o di servizi o di attivita' 
              1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1,  lettera  a),
          prevedono la possibilita' di adottare  sistemi  interni  di
          misurazione dei rischi per la determinazione dei  requisiti
          patrimoniali, previa autorizzazione della  Banca  d'Italia,
          nonche' di utilizzare valutazioni del  rischio  di  credito
          rilasciate da societa' o enti esterni. 
              2. La Consob, sentita la Banca d'Italia,  tenuto  conto
          delle  differenti  esigenze  di  tutela  degli  investitori
          connesse con la qualita' e l'esperienza  professionale  dei
          medesimi,  disciplina  con  regolamento  gli  obblighi  dei
          soggetti abilitati in materia di: 
              a) trasparenza, ivi inclusi: 
              1)  gli  obblighi  informativi  nella  prestazione  dei
          servizi e delle attivita' di  investimento,  nonche'  della
          gestione  collettiva   del   risparmio,   con   particolare
          riferimento  al  grado  di  rischiosita'  di  ciascun  tipo
          specifico di  prodotto  finanziario  e  delle  gestioni  di
          portafogli offerti, all'impresa e ai servizi prestati, alla
          salvaguardia   degli   strumenti   finanziari    o    delle
          disponibilita' liquide  detenuti  dall'impresa,  ai  costi,
          agli incentivi, alle strategie di esecuzione degli ordini e
          alle pratiche di vendita abbinata; 
              2)  le  modalita'  e  i  criteri  da   adottare   nella
          diffusione di comunicazioni pubblicitarie e promozionali  e
          di ricerche in materia di investimenti; 
              3) gli obblighi di comunicazione  ai  clienti  relativi
          all'esecuzione degli ordini, alla gestione  di  portafogli,
          alle operazioni con passivita' potenziali e  ai  rendiconti
          di strumenti finanziari o delle disponibilita' liquide  dei
          clienti detenuti dall'impresa; 
              3-bis) gli obblighi  informativi  nei  confronti  degli
          investitori dei FIA italiani, dei FIA UE e dei FIA non UE; 
              b) correttezza dei comportamenti, ivi inclusi: 
              1) gli obblighi di  acquisizione  di  informazioni  dai
          clienti o dai potenziali clienti ai fini della  valutazione
          di adeguatezza o di appropriatezza delle operazioni  o  dei
          servizi forniti, ivi inclusi i casi di pratiche di  vendita
          abbinata; 
              2) le misure per eseguire gli  ordini  alle  condizioni
          piu' favorevoli per i clienti; 
              3) gli obblighi in materia di gestione degli ordini; 
              4)  l'obbligo  di  assicurare  che   la   gestione   di
          portafogli si svolga con modalita' aderenti alle specifiche
          esigenze dei singoli  investitori  e  che  quella  su  base
          collettiva  avvenga  nel  rispetto   degli   obiettivi   di
          investimento dell'OICR; 
              5) le condizioni alle quali possono essere  corrisposti
          o percepiti incentivi. 
              b-bis) prestazione dei servizi  e  delle  attivita'  di
          investimento  e  di  gestione  collettiva  del   risparmio,
          relativi: 
              1) alle procedure, anche di controllo interno,  per  la
          corretta e trasparente  prestazione  dei  servizi  e  delle
          attivita' di investimento, ivi incluse quelle per: 
              a) il governo degli strumenti finanziari e dei depositi
          strutturati; 
              b) la percezione o la corresponsione di incentivi; 
              2) alle procedure, anche di controllo interno,  per  la
          corretta   e   trasparente   prestazione   della   gestione
          collettiva  del  risparmio,  ivi  incluse  quelle  per   la
          percezione o la corresponsione di incentivi; 
              3)  alle  modalita'  di  esercizio  della  funzione  di
          controllo della conformita' alle norme; 
              4) al trattamento dei reclami; 
              5) alle operazioni personali; 
              6)   alla   gestione   dei   conflitti   di   interesse
          potenzialmente pregiudizievoli per i clienti,  ivi  inclusi
          quelli  derivanti  dai  sistemi  di  remunerazione   e   di
          incentivazione; 
              7) alla conservazione delle registrazioni; 
              8) alla conoscenza e competenza delle  persone  fisiche
          che forniscono consulenza  alla  clientela  in  materia  di
          investimenti  o  informazioni  su   strumenti   finanziari,
          servizi di investimento o accessori per conto dei  soggetti
          abilitati. 
              2-bis. Con riferimento alle materie indicate  al  comma
          1, lettera c-bis), numeri 1), 2), 3), 7)  e  8),  la  Banca
          d'Italia acquisisce l'intesa della Consob sugli aspetti  di
          disciplina rilevanti per le finalita' di  cui  all'articolo
          5, comma 3. Con riferimento alle materie indicate al  comma
          2, lettera b-bis), numero 6), la Consob acquisisce l'intesa
          della Banca d'Italia sugli aspetti di disciplina  rilevanti
          per le finalita'  di  cui  all'articolo  5,  comma  2.  Gli
          aspetti  di  disciplina  rilevanti  per  le  finalita'   di
          competenza  della  Banca  d'Italia  e  della  Consob   sono
          specificati nel protocollo previsto all'articolo  5,  comma
          5-bis. Per  l'esercizio  della  vigilanza  ai  sensi  della
          presente parte, sono competenti la Banca  d'Italia  per  il
          rispetto delle disposizioni adottate ai sensi del comma  1,
          lettera c-bis), numeri 1), 2), 3), 7) e 8), e la Consob per
          il rispetto delle disposizioni adottate ai sensi del  comma
          2, lettera b-bis), numero 6); inoltre, la Banca d'Italia  e
          la Consob,  in  relazione  agli  aspetti  sui  quali  hanno
          fornito l'intesa e per le finalita' di cui all'articolo  5,
          commi 2 e 3, possono: 
              a) esercitare i poteri di vigilanza  informativa  e  di
          indagine loro attribuiti dal presente capo, anche  al  fine
          di  adottare  i  provvedimenti  di  intervento  di  propria
          competenza, secondo le modalita' previste nel protocollo; 
              b) comunicare le  irregolarita'  riscontrate  all'altra
          Autorita'  ai  fini  dell'adozione  dei  provvedimenti   di
          competenza. 
              2-ter.(Abrogato). 
              2-quater.  La  Consob,  sentita  la   Banca   d'Italia,
          individua con regolamento: 
              a) (abrogata); 
              b) le condizioni alle quali i  soggetti  abilitati  non
          sono obbligati a osservare le disposizioni regolamentari di
          cui al comma 2, lettera b), numero 1),  quando  prestano  i
          servizi di cui all'articolo 1, comma 5, lettere b) ed e); 
              c) la disciplina specifica di condotta  applicabile  ai
          rapporti tra soggetti abilitati e clienti professionali; 
              d) le  norme  di  condotta  che  non  si  applicano  ai
          rapporti fra soggetti abilitati che prestano i  servizi  di
          cui all'articolo 1, comma  5,  lettere  a),  b)  ed  e),  e
          controparti qualificate, intendendosi per tali: 
              1) le Sim, le imprese di investimento UE, le banche, le
          imprese di assicurazione, gli  Oicr,  i  gestori,  i  fondi
          pensione, gli intermediari  finanziari  iscritti  nell'albo
          previsto dall'articolo 106 del  Testo  Unico  bancario,  le
          societa' di cui all'articolo 18 del Testo  Unico  bancario,
          gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie,
          i  Governi  nazionali  e  i  loro  corrispondenti   uffici,
          compresi gli organismi pubblici incaricati  di  gestire  il
          debito pubblico, le banche  centrali  e  le  organizzazioni
          sovranazionali a carattere pubblico; 
              2) le altre categorie di soggetti  privati  individuati
          con regolamento dalla Consob, sentita Banca  d'Italia,  nel
          rispetto dei criteri di cui  alla  direttiva  2014/65/UE  e
          alle relative misure di esecuzione; 
              3) le categorie corrispondenti a quelle dei numeri 1) e
          2)  di  soggetti  di  paesi  non  appartenenti   all'Unione
          europea. 
              2-quinquies. La  Consob,  sentita  la  Banca  d'Italia,
          individua con regolamento: 
              a) i clienti professionali privati; 
              b) i criteri di identificazione  dei  soggetti  privati
          che su  richiesta  possono  essere  trattati  come  clienti
          professionali e la relativa procedura di richiesta. 
              2-sexies. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
          sentite la  Banca  d'Italia  e  la  Consob,  individua  con
          regolamento: 
              a) i clienti professionali pubblici; 
              b) i criteri di identificazione dei  soggetti  pubblici
          che su  richiesta  possono  essere  trattati  come  clienti
          professionali e la relativa procedura di richiesta. 
              2-septies. Le disposizioni in  materia  di  sistemi  di
          remunerazione e di  incentivazione  emanate  ai  sensi  del
          comma 1, lettera c-bis, numero 2),  possono  prevedere  che
          determinate decisioni in  materia  di  remunerazione  e  di
          incentivazione siano rimesse alla competenza dell'assemblea
          dei soci, anche nel modello dualistico di amministrazione e
          controllo, stabilendo  quorum  costitutivi  e  deliberativi
          anche in deroga a norme di legge. 
              2-octies. E'  nullo  qualunque  patto  o  clausola  non
          conforme  alle  disposizioni  in  materia  di  sistemi   di
          remunerazione e di  incentivazione  emanate  ai  sensi  del
          comma 1, lettera c-bis, numero  2),  o  contenute  in  atti
          dell'Unione europea direttamente applicabili.  La  nullita'
          della clausola non comporta la nullita' del  contratto.  Le
          previsioni contenute nelle clausole nulle  sono  sostituite
          di diritto, ove possibile, con i parametri  indicati  nelle
          disposizioni  suddette  nei  valori  piu'   prossimi   alla
          pattuizione originaria. 
              2-novies. I soci  e  gli  amministratori  dei  soggetti
          abilitati,   fermi   restando   gli    obblighi    previsti
          dall'articolo 2391, primo  comma,  del  codice  civile,  si
          astengono dalle deliberazioni in cui abbiano  un  interesse
          in conflitto, per conto proprio o di terzi.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  7   del   citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 7 Poteri di intervento sui soggetti abilitati 
              1. La Banca d'Italia e  la  CONSOB,  nell'ambito  delle
          rispettive competenze, possono, con  riguardo  ai  soggetti
          abilitati: 
              a)  convocare  gli  amministratori,  i  sindaci  e   il
          personale; 
              b) ordinare la convocazione  degli  organi  collegiali,
          fissandone l'ordine del giorno; 
              c)  procedere  direttamente  alla  convocazione   degli
          organi collegiali quando gli organi competenti non  abbiano
          ottemperato a quanto previsto dalla lettera b). 
              1-bis. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle
          rispettive  competenze,  possono  altresi'  convocare   gli
          amministratori, i sindaci e il personale di coloro ai quali
          i  soggetti  abilitati  abbiano   esternalizzato   funzioni
          aziendali essenziali o importanti. 
              1-ter. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle
          rispettive competenze, possono pubblicare  avvertimenti  al
          pubblico. 
              1-quater. La Consob intima ai soggetti abilitati di non
          avvalersi, nell'esercizio della propria attivita' e per  un
          periodo  non   superiore   a   tre   anni,   dell'attivita'
          professionale  di  un  soggetto   ove   possa   essere   di
          pregiudizio  per  la  trasparenza  e  la  correttezza   dei
          comportamenti. 
              2.  La  Banca  d'Italia  puo'  adottare,  a   fini   di
          stabilita', provvedimenti specifici  aventi  a  oggetto  le
          materie disciplinate dall'articolo 6, comma 1, lettera  a),
          e, ove la situazione  lo  richieda:  adottare,  sentita  la
          Consob, provvedimenti restrittivi o limitativi  concernenti
          i servizi, le  attivita',  le  operazioni  e  la  struttura
          territoriale; vietare la distribuzione di utili o di  altri
          elementi  del  patrimonio;  con  riferimento  a   strumenti
          finanziari computabili nel patrimonio a fini di  vigilanza,
          vietare  il  pagamento   di   interessi;   fissare   limiti
          all'importo   totale   della    parte    variabile    delle
          remunerazioni nei soggetti abilitati, quando sia necessario
          per il mantenimento di  una  solida  base  patrimoniale.  I
          provvedimenti possono essere emanati nei confronti di uno o
          piu' soggetti abilitati, nonche' di una o piu' categorie di
          essi. 
              2-bis.  La  Banca  d'Italia,  nell'ambito   delle   sue
          competenze, puo' disporre, sentita la Consob, la  rimozione
          di uno o piu'  esponenti  aziendali  di  Sim,  societa'  di
          gestione del risparmio, Sicav  e  Sicaf,  qualora  la  loro
          permanenza in carica sia  di  pregiudizio  per  la  sana  e
          prudente gestione del soggetto abilitato; la rimozione  non
          e' disposta ove ricorrano gli estremi  per  pronunciare  la
          decadenza ai sensi dell'articolo  13,  salvo  che  sussista
          urgenza di provvedere. 
              2-ter. La Consob,  nell'ambito  delle  sue  competenze,
          dispone, sentita la Banca d'Italia, la rimozione di  uno  o
          piu' esponenti aziendali di Sim, banche italiane,  societa'
          di gestione del risparmio, Sicav e Sicaf, qualora  la  loro
          permanenza in carica sia di pregiudizio alla trasparenza  e
          correttezza dei comportamenti dei  soggetti  abilitati;  la
          rimozione non e' disposta ove  ricorrano  gli  estremi  per
          pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo  13,  salvo
          che sussista urgenza di provvedere. 
              3. Nell'interesse pubblico o dei partecipanti la  Banca
          d'Italia e la CONSOB, ciascuna per  quanto  di  competenza,
          possono ordinare la sospensione o la limitazione temporanea
          dell'emissione o del rimborso delle quote o azioni di OICR. 
              3-bis. La Consob ordina la sospensione per  un  periodo
          non  superiore  a  60  giorni  per  ciascuna  volta   della
          commercializzazione o della vendita di strumenti finanziari
          in caso di  violazione  delle  disposizioni  di  attuazione
          dell'articolo  6,  comma  2,  lettera  b-bis),  numero  1),
          lettera a), e di esistenza di un pregiudizio per la  tutela
          degli investitori.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  8   del   citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 8 Doveri informativi 
              1.(abrogato). 
              1-bis. Gli OICR che investono  in  crediti  partecipano
          alla Centrale dei  Rischi  della  Banca  d'Italia,  secondo
          quanto stabilito dalla Banca d'Italia.  La  Banca  d'Italia
          puo' prevedere che  la  partecipazione  alla  centrale  dei
          rischi avvenga per il  tramite  di  banche  e  intermediari
          iscritti all'albo di cui all'articolo 106. 
              1-ter. (abrogato). 
              2. (abrogato). 
              3. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca
          d'Italia e la CONSOB di tutti gli atti o i  fatti,  di  cui
          venga a conoscenza nell'esercizio dei propri  compiti,  che
          possano costituire un'irregolarita' nella  gestione  ovvero
          una violazione delle  norme  che  disciplinano  l'attivita'
          delle SIM, delle societa' di gestione del risparmio,  delle
          Sicav o delle Sicaf. A tali  fini  lo  statuto  delle  SIM,
          delle societa' di gestione del  risparmio,  delle  Sicav  o
          delle   Sicaf,    indipendentemente    dal    sistema    di
          amministrazione e controllo  adottato,  assegna  all'organo
          che svolge la funzione di controllo i  relativi  compiti  e
          poteri. 
              4. I soggetti incaricati  della  revisione  legale  dei
          conti delle SIM, delle societa' di gestione del  risparmio,
          delle Sicav o delle Sicaf  comunicano  senza  indugio  alla
          Banca d'Italia e alla CONSOB gli atti o i  fatti,  rilevati
          nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una
          grave  violazione  delle  norme  disciplinanti  l'attivita'
          delle societa' sottoposte a revisione  ovvero  che  possano
          pregiudicare la continuita' dell'impresa  o  comportare  un
          giudizio  negativo,  un  giudizio   con   rilievi   o   una
          dichiarazione di impossibilita' di  esprimere  un  giudizio
          sui bilanci o sui prospetti periodici degli OICR. 
              5. I commi 3, primo periodo, e  4  si  applicano  anche
          all'organo che svolge funzioni di controllo ed ai  soggetti
          incaricati della  revisione  legale  dei  conti  presso  le
          societa' che controllano le SIM, le  societa'  di  gestione
          del risparmio, le Sicav o delle Sicaf o che sono da  queste
          controllate ai  sensi  dell'articolo  23  del  testo  unico
          bancario. 
              5-bis.(abrogato). 
              6.  I  commi  3,  4,  5  si   applicano   alle   banche
          limitatamente  alla  prestazione  dei   servizi   e   delle
          attivita' di investimento.". 
              - Gli articoli 8-bis, 8-ter e 10 del citato d. lgv.  n.
          58 del 1998, abrogati del presente decreto, recavano: 
              Art. 8-bis:  «Sistemi  interni  di  segnalazione  delle
          violazioni» 
              Art. 8-ter:  «Segnalazione  di  violazioni  alla  Banca
          d'Italia e alla Consob» 
              Art. 10: «Vigilanza ispettiva». 
              -  Il  testo  dell'articolo  12  del   citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 12 Vigilanza sul gruppo 
              1. La Banca d'Italia impartisce alla societa' posta  al
          vertice del gruppo individuato ai sensi  dell'articolo  11,
          comma 1, lettera b), disposizioni riferite al complesso dei
          soggetti individuati ai sensi del medesimo articolo, aventi
          ad oggetto le materie dell'articolo 6, comma 1, lettera a),
          e lettera c-bis), numeri 1), 2),  3),  4)  e  6),  e  comma
          1-bis. Ove lo richiedano esigenze di stabilita',  la  Banca
          d'Italia puo' emanare nelle stesse materie disposizioni  di
          carattere particolare. 
              1-bis. In armonia con  la  disciplina  comunitaria,  la
          Banca  d'Italia   individua   le   ipotesi   di   esenzione
          dall'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi  del
          comma 1. 
              2.    La    societa'     capogruppo,     nell'esercizio
          dell'attivita'  di   direzione   e   coordinamento,   emana
          disposizioni alle singole componenti del gruppo individuato
          ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  1,  lettera  b),  per
          l'esecuzione  delle  istruzioni   impartite   dalla   Banca
          d'Italia. Gli  organi  amministrativi  delle  societa'  del
          gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e  informazione  per
          l'emanazione   delle   disposizioni   e    la    necessaria
          collaborazione per il rispetto delle norme sulla  vigilanza
          consolidata. 
              3. La Banca d'Italia  e  la  Consob  possono  chiedere,
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,   ai   soggetti
          individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b),
          al soggetto che controlla la  societa'  capogruppo  di  cui
          all'articolo 11, comma 1-bis,  la  SIM  o  la  societa'  di
          gestione  del  risparmio,  nonche'  a   quelli   che   sono
          controllati,   direttamente   o   indirettamente,    ovvero
          partecipati almeno per  il  venti  per  cento  da  uno  dei
          soggetti individuati ai sensi dell'articolo  11,  comma  1,
          lettera b), la trasmissione, anche  periodica,  di  dati  e
          informazioni. 
              3-bis.   Nell'esercizio   della   vigilanza   su   base
          consolidata, la Banca d'Italia puo' impartire disposizioni,
          ai sensi del presente articolo, nei confronti  di  tutti  i
          soggetti  inclusi   nel   gruppo   individuato   ai   sensi
          dell'articolo 11, comma 1, lettera b). 
              4. (abrogato) 
              5. La Banca d'Italia e la Consob  possono,  nell'ambito
          delle rispettive competenze: 
              a) effettuare ispezioni presso i  soggetti  individuati
          ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b); 
              b) al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati
          e delle informazioni forniti, effettuare ispezioni presso i
          soggetti controllati, direttamente o indirettamente, ovvero
          partecipati almeno per  il  venti  per  cento  da  uno  dei
          soggetti individuati ai sensi dell'articolo  11,  comma  1,
          lettera b); 
              b-bis) effettuare ispezioni presso  soggetti  ai  quali
          siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali  o
          importanti da parte dei soggetti indicati dalle lettere  a)
          e b), limitatamente alle finalita' ivi richiamate. 
              5-bis.   Nell'esercizio   della   vigilanza   su   base
          consolidata,   la   Banca   d'Italia   puo'   adottare    i
          provvedimenti  previsti  dall'articolo  7,  comma  2,   nei
          confronti dei soggetti di cui  all'articolo  11,  comma  1,
          lettera b). 
              5-ter. La Banca d'Italia puo' disporre, qualora la loro
          permanenza in carica sia  di  pregiudizio  per  la  sana  e
          prudente gestione del gruppo, la rimozione di  uno  o  piu'
          esponenti aziendali della capogruppo; la rimozione  non  e'
          disposta ove  ricorrano  gli  estremi  per  pronunciare  la
          decadenza ai sensi dell'articolo  13,  salvo  che  sussista
          urgenza di provvedere. 
              5-quater.  La  Banca  d'Italia  e  la  Consob   possono
          chiedere,   nell'ambito   delle   rispettive    competenze,
          informazioni anche al personale dei  soggetti  indicati  al
          comma 3, anche per il tramite di questi ultimi. 
              5-quinquies. Gli obblighi previsti dai commi 2 e  3  si
          applicano  anche  ai  soggetti   ai   quali   siano   state
          esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e
          al loro personale. 
              5-sexies. Alla societa'  capogruppo  si  applicano  gli
          articoli 6, commi 2-septies e 2-octies,  e  7,  commi  1  e
          1-bis.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  18  del   citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 18 Soggetti 
              1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico
          dei servizi e delle attivita' di investimento e'  riservato
          alle Sim, alle imprese  di  investimento  UE,  alle  banche
          italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi. 
              2.  Le  Sgr  possono  prestare  professionalmente   nei
          confronti del pubblico i servizi previsti dall'articolo  1,
          comma 5, lettere  d)  ed  f).  Le  Sgr  possono,  altresi',
          prestare professionalmente nei confronti  del  pubblico  il
          servizio previsto dall'articolo 1,  comma  5,  lettera  e),
          qualora autorizzate a prestare il servizio di  gestione  di
          FIA.  Le  societa'  di   gestione   UE   possono   prestare
          professionalmente nei  confronti  del  pubblico  i  servizi
          previsti dall'articolo  1,  comma  5,  lettere  d)  ed  f),
          qualora autorizzate nello Stato membro d'origine. 
              3.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti   nell'albo
          previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario possono
          esercitare professionalmente nei  confronti  del  pubblico,
          nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca  d'Italia,
          sentita la  Consob,  i  servizi  e  le  attivita'  previsti
          dall'articolo 1, comma 5, lettere a)  e  b),  limitatamente
          agli strumenti finanziari  derivati,  nonche'  il  servizio
          previsto dall'articolo 1, comma 5, lettere c) e c-bis). 
              3-bis. (abrogato). 
              4.  Le  SIM  possono  prestare  professionalmente   nei
          confronti  del  pubblico  i  servizi  accessori   e   altre
          attivita'  finanziarie,  nonche'   attivita'   connesse   o
          strumentali. Sono salve le riserve  di  attivita'  previste
          dalla legge. 
              5. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
          regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB: 
              a)  puo'  individuare,   al   fine   di   tener   conto
          dell'evoluzione dei mercati finanziari  e  delle  norme  di
          adattamento stabilite dalle  autorita'  comunitarie,  nuove
          categorie  di  strumenti  finanziari,   nuovi   servizi   e
          attivita'  di  investimento  e  nuovi  servizi   accessori,
          indicando quali soggetti sottoposti a  forme  di  vigilanza
          prudenziale possono esercitare i nuovi servizi e attivita'; 
              b) adotta le norme  di  attuazione  e  di  integrazione
          delle riserve di attivita' previste dal presente  articolo,
          nel rispetto delle disposizioni europee.". 
              - Il testo  dell'articolo  18-ter  del  citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 18-ter Societa' di consulenza finanziaria 
              1. La riserva di attivita' di cui all'articolo  18  non
          pregiudica la possibilita' per le  societa'  costituite  in
          forma di societa' per azioni o societa'  a  responsabilita'
          limitata, in  possesso  dei  requisiti  patrimoniali  e  di
          indipendenza  stabiliti  con   regolamento   adottato   dal
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la  Consob,
          ed iscritte  in  una  sezione  apposita  dell'albo  di  cui
          all'articolo 31, comma 4,  di  prestare  la  consulenza  in
          materia di investimenti relativamente a valori mobiliari  e
          a  quote  di  organismi  d'investimento  collettivo,  senza
          detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti. 
              2. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la  Consob,  stabilisce  con  regolamento  i  requisiti  di
          professionalita',  onorabilita'  e  indipendenza  che   gli
          esponenti aziendali devono possedere. 
              3. (abrogato). 
              3-bis.  Alle  societa'  di  consulenza  finanziaria  si
          applicano le disposizioni stabilite  dalla  Consob  con  il
          regolamento di cui all'articolo 31, comma 6. 
              3-ter. Le societa' di consulenza finanziaria rispondono
          in  solido  dei  danni  arrecati  a  terzi  dai  consulenti
          finanziari autonomi di cui esse si avvalgono nell'esercizio
          dell'attivita', anche se tali  danni  siano  conseguenti  a
          responsabilita' accertata in sede penale.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  19  del   citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 19 Autorizzazione 
              1. La Consob, sentita  la  Banca  d'Italia,  autorizza,
          entro sei mesi dalla presentazione della domanda  completa,
          l'esercizio dei servizi e delle attivita'  di  investimento
          da  parte  delle  Sim,  quando,  in  conformita'  a  quanto
          specificato   dalle   pertinenti    norme    tecniche    di
          regolamentazione e di attuazione emanate dalla  Commissione
          europea ai sensi della direttiva 2014/65/UE,  ricorrono  le
          seguenti condizioni: 
              a) sia adottata la forma di societa' per azioni; 
              b)  la  denominazione  sociale  comprenda   le   parole
          "societa' di intermediazione mobiliare"; 
              c)  la  sede  legale  e  la  direzione  generale  della
          societa' siano situate nel territorio della Repubblica; 
              d) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a
          quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia; 
              e) vengano fornite tutte le informazioni,  compreso  un
          programma di attivita', che indichi in particolare  i  tipi
          di operazioni previste e la struttura organizzativa; 
              f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
          direzione e controllo siano idonei ai  sensi  dell'articolo
          13; 
              g)   i   titolari   delle    partecipazioni    indicate
          nell'articolo 15, comma 1, abbiano i requisiti e soddisfino
          i  criteri  stabiliti  ai  sensi  dell'articolo  14  e  non
          ricorrano   le   condizioni   per   il   divieto   previsto
          dall'articolo 15, comma 2; 
              h) la struttura del gruppo di cui e' parte la  societa'
          non sia tale da pregiudicare  l'effettivo  esercizio  della
          vigilanza sulla societa' stessa e siano fornite  almeno  le
          informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5; 
              i)  siano  rispettati,  per  la  gestione  di   sistemi
          multilaterali di negoziazione o di sistemi  organizzati  di
          negoziazione, gli ulteriori requisiti dettati  nella  parte
          III. 
              2. L'autorizzazione e'  negata  quando  dalla  verifica
          delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita
          la sana e prudente  gestione,  e  assicurata  la  capacita'
          dell'impresa di esercitare correttamente  i  servizi  o  le
          attivita' di investimento. 
              3. La Consob disciplina la procedura di  autorizzazione
          delle Sim. 
              3-bis. Le Sim  comunicano  alla  Consob  e  alla  Banca
          d'Italia    ogni    modifica     rilevante,     intervenuta
          successivamente all'autorizzazione, alle condizioni di  cui
          al comma 1. 
              3-ter. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina
          le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione di una Sim.  La
          Consob, sentita la Banca d'Italia, pronuncia  la  decadenza
          dall'autorizzazione qualora la Sim non  abbia  iniziato  lo
          svolgimento dei servizi e delle attivita' entro il  termine
          di un  anno  dal  rilascio  dall'autorizzazione  oppure  vi
          rinunci espressamente. 
              4. La Banca  d'Italia,  sentita  la  Consob,  autorizza
          l'esercizio dei servizi e delle attivita' d'investimento da
          parte delle banche italiane e delle succursali italiane  di
          banche di paesi terzi, nonche' l'esercizio  dei  servizi  e
          delle attivita' indicati  nell'articolo  18,  comma  3,  da
          parte  di  intermediari   finanziari   iscritti   nell'albo
          previsto dall'articolo 106 del Testo unico bancario. 
              4-bis. La Banca d'Italia, sentita la Consob,  pronuncia
          la decadenza dall'autorizzazione qualora la banca non abbia
          iniziato lo svolgimento dei servizi e delle attivita' entro
          il termine di  un  anno  dal  rilascio  dall'autorizzazione
          oppure vi rinunci espressamente. 
              4-ter. I commi 3-ter e 4-bis si  applicano  anche  alle
          imprese di paesi terzi autorizzate ai sensi degli  articoli
          28 e 29-ter.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  20  del   citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 20 Albo 
              In vigore dal 1° luglio 1998 
              1. Ferme restando le disposizioni del Titolo  VIII  del
          regolamento (UE) n.  600/2014,  la  Consob  iscrive  in  un
          apposito albo le Sim e le imprese di  paesi  terzi  diverse
          dalle banche. Le imprese di investimento UE  sono  iscritte
          in un apposito elenco allegato all'albo. 
              2. La CONSOB comunica alla Banca d'Italia le iscrizioni
          all'albo. 
              3. I soggetti indicati nel comma 1 indicano negli  atti
          e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo
          o all'elenco.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  21  del   citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 21 Criteri generali 
              1. Nella prestazione dei servizi e delle  attivita'  di
          investimento e accessori i soggetti abilitati devono: 
              a)   comportarsi   con   diligenza,    correttezza    e
          trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei  clienti
          e per l'integrita' dei mercati; 
              b) acquisire le informazioni necessarie dai  clienti  e
          operare  in  modo  che  essi  siano  sempre   adeguatamente
          informati; 
              c)    utilizzare    comunicazioni    pubblicitarie    e
          promozionali corrette, chiare e non fuorvianti; 
              d) disporre di risorse e procedure, anche di  controllo
          interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento  dei
          servizi e delle attivita'. 
              1-bis. Nella prestazione dei servizi e delle  attivita'
          di investimento e dei servizi accessori, le Sim, le imprese
          di paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr, i  GEFIA  non
          UE  autorizzati  in  Italia,  gli  intermediari  finanziari
          iscritti nell'albo previsto  dall'articolo  106  del  Testo
          Unico bancario e le banche italiane: 
              a)  adottano  ogni  misura  idonea  ad  identificare  e
          prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero
          insorgere  tra  tali  soggetti,  inclusi  i  dirigenti,   i
          dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente
          o indirettamente connesse  e  i  loro  clienti  o  tra  due
          clienti al momento della prestazione di qualunque  servizio
          di investimento o servizio accessorio o di una combinazione
          di tali servizi; 
              b) mantengono e applicano disposizioni organizzative  e
          amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure
          ragionevoli volte ad evitare che i conflitti  di  interesse
          incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti; 
              c)   quando    le    disposizioni    organizzative    e
          amministrative adottate a norma della lettera b)  non  sono
          sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il
          rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia  evitato,
          informano chiaramente i clienti, prima di  agire  per  loro
          conto, della natura generale e/o delle fonti dei  conflitti
          di interesse nonche' delle misure adottate per  mitigare  i
          rischi connessi; 
              d) svolgono una gestione indipendente, sana e  prudente
          e adottano misure idonee  a  salvaguardare  i  diritti  dei
          clienti sui beni affidati. 
              1-ter. Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e  c)
          del  comma  1-bis  si  applicano  anche  ai  conflitti   di
          interesse determinati dalla percezione  da  parte  di  Sim,
          imprese di paesi terzi autorizzate in  Italia,  Sgr,  GEFIA
          non  UE  autorizzati  in  Italia,  intermediari  finanziari
          iscritti nell'albo previsto  dall'articolo  106  del  Testo
          Unico bancario e banche italiane di  incentivi  corrisposti
          da  soggetti  terzi  o  determinati  dalle   politiche   di
          remunerazione e dalle strutture di incentivazione  da  loro
          adottate. 
              2. Nello svolgimento dei servizi e delle  attivita'  di
          investimento e' possibile agire in nome proprio e per conto
          del cliente previo consenso scritto di quest'ultimo. »; 
              2-bis. Quando realizzano strumenti  finanziari  per  la
          vendita  alla  clientela,   i   soggetti   abilitati   alla
          prestazione dei servizi e delle attivita'  di  investimento
          fanno si' che tali prodotti siano concepiti per  soddisfare
          le esigenze di un determinato  mercato  di  riferimento  di
          clienti finali  individuato  all'interno  della  pertinente
          categoria di clienti e che la  strategia  di  distribuzione
          degli strumenti finanziari sia compatibile  con  i  clienti
          target. I  soggetti  di  cui  al  presente  comma  adottano
          inoltre misure ragionevoli per assicurare che lo  strumento
          finanziario sia  distribuito  ai  clienti  all'interno  del
          mercato target. 
              2-ter.  Il  soggetto  abilitato  deve   conoscere   gli
          strumenti finanziari offerti o raccomandati,  valutarne  la
          compatibilita' con le esigenze della clientela cui fornisce
          servizi  di  investimento  tenendo  conto  del  mercato  di
          riferimento di clienti finali di cui al comma 2-bis, e fare
          in modo  che  gli  strumenti  finanziari  siano  offerti  o
          raccomandati  solo  quando  cio'  sia  nell'interesse   del
          cliente.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  22  del   citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 22 Separazione patrimoniale 
              1. Nella prestazione  dei  servizi  di  investimento  e
          accessori, gli strumenti finanziari e le  somme  di  denaro
          dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dalla Sim,
          dall'impresa di  investimento  UE,  dall'impresa  di  paesi
          terzi diversa dalla banca, dalla  Sgr,  dalla  societa'  di
          gestione UE, dai GEFIA UE o dagli  intermediari  finanziari
          iscritti nell'albo  previsto  dall'articolo  106  del  T.U.
          bancario, nonche'  gli  strumenti  finanziari  dei  singoli
          clienti  a   qualsiasi   titolo   detenuti   dalla   banca,
          costituiscono patrimonio distinto a tutti  gli  effetti  da
          quello dell'intermediario e da quello degli altri  clienti.
          Su tale patrimonio non sono ammesse  azioni  dei  creditori
          dell'intermediario  o  nell'interesse  degli  stessi,   ne'
          quelle   dei   creditori   dell'eventuale   depositario   o
          sub-depositario o nell'interesse degli  stessi.  Le  azioni
          dei creditori dei singoli clienti sono ammesse  nei  limiti
          del patrimonio di proprieta' di questi ultimi. 
              2. Per i conti relativi  a  strumenti  finanziari  e  a
          somme di denaro depositati  presso  terzi  non  operano  le
          compensazioni  legale  e  giudiziale  e  non  puo'   essere
          pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti
          vantati dal depositario o dal sub-depositario nei confronti
          dell'intermediario o del depositario. 
              3.  Salvo  consenso  scritto  dei  clienti,   la   Sim,
          l'impresa di investimento  UE,  l'impresa  di  paesi  terzi
          diversa dalla banca, la Sgr, la societa' di gestione UE, il
          GEFIA UE, l'intermediario  finanziario  iscritto  nell'albo
          previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario e la banca non
          possono utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi,  gli
          strumenti finanziari di pertinenza  dei  clienti,  da  essi
          detenuti  a  qualsiasi  titolo.  La   Sim,   l'impresa   di
          investimento UE, l'impresa di  paesi  terzi  diversa  dalla
          banca,  l'intermediario  finanziario   iscritto   nell'albo
          previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario,  la  Sgr,  la
          societa'  di  gestione  UE  e  il  GEFIA  UE  non   possono
          utilizzare,  nell'interesse  proprio   o   di   terzi,   le
          disponibilita' liquide degli investitori, da esse  detenute
          a qualsiasi titolo.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  23  del   citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 23 Contratti 
              1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di
          investimento, e, se previsto,  i  contratti  relativi  alla
          prestazione  dei  servizi  accessori,  sono   redatti   per
          iscritto, in  conformita'  a  quanto  previsto  dagli  atti
          delegati della direttiva  2014/65/UE,  e  un  esemplare  e'
          consegnato  ai  clienti.  La  Consob,  sentita   la   Banca
          d'Italia, puo' prevedere con regolamento che, per  motivate
          ragioni  o  in  relazione  alla  natura  professionale  dei
          contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano
          essere stipulati in altra forma, assicurando nei  confronti
          dei clienti al dettaglio appropriato livello  di  garanzia.
          Nei  casi  di  inosservanza  della  forma  prescritta,   il
          contratto e' nullo. 
              2. E' nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per  la
          determinazione del corrispettivo dovuto dal  cliente  e  di
          ogni altro onere a  suo  carico.  In  tali  casi  nulla  e'
          dovuto. 
              3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la  nullita'  puo'
          essere fatta valere solo dal cliente. 
              4. Le disposizioni del titolo VI, del T.U. bancario non
          si applicano: 
              a) ai servizi e attivita' di investimento; 
              b) al collocamento di prodotti finanziari; 
              c) alle operazioni e ai servizi che siano componenti di
          prodotti  finanziari  assoggettati  alla  disciplina  degli
          articoli 25-bis e 25-ter ovvero della parte IV, titolo  II,
          capo I. In ogni caso, alle operazioni di credito nonche' ai
          servizi e conti di pagamento disciplinati dai  capi  I-bis,
          II, II-bis e II-ter  del  T.U.  bancario  si  applicano  le
          pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U. bancario. 
              4-bis. Nella prestazione dei servizi e delle  attivita'
          di  investimento  e  dei  servizi  accessori  non   vengono
          conclusi   contratti   di    garanzia    finanziaria    con
          trasferimento del  titolo  di  proprieta'  con  clienti  al
          dettaglio al fine  di  assicurare  o  coprire  obbligazioni
          presenti o future, effettive o  condizionate  o  potenziali
          dei clienti. Sono nulli i contratti conclusi in  violazione
          della  presente  disposizione.  La  Consob  disciplina   le
          modalita' di svolgimento dell'attivita' di cui al  presente
          comma in caso di clienti  professionali  e  di  controparti
          qualificate. 
              5.  Nell'ambito  della  prestazione   dei   servizi   e
          attivita'  di  investimento,  agli   strumenti   finanziari
          derivati nonche' a quelli  analoghi  individuati  ai  sensi
          dell'articolo 18, comma  5,  lettera  a),  non  si  applica
          l'articolo 1933 del codice civile. 
              6. Nei giudizi di risarcimento dei danni  cagionati  al
          cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e  di
          quelli accessori,  spetta  ai  soggetti  abilitati  l'onere
          della prova  di  aver  agito  con  la  specifica  diligenza
          richiesta.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  24  del   citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 24 Gestione di portafogli 
              1. Al servizio di gestione di portafogli  si  applicano
          le seguenti regole: 
              a) il cliente puo' impartire istruzioni  vincolanti  in
          ordine alle operazioni da compiere; 
              b)  il  cliente  puo'  recedere  in  ogni  momento  dal
          contratto,  fermo  restando  il  diritto  di  recesso   del
          prestatore del servizio ai  sensi  dell'articolo  1727  del
          codice civile; 
              c) la rappresentanza per  l'esercizio  dei  diritti  di
          voto inerenti agli strumenti finanziari  in  gestione  puo'
          essere conferita al prestatore del servizio con procura  da
          rilasciarsi  per  iscritto  e  per  singola  assemblea  nel
          rispetto dei  limiti  e  con  le  modalita'  stabiliti  con
          regolamento dal Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentite la Banca d'Italia e la Consob. 
              1-bis. Nella prestazione del servizio  di  gestione  di
          portafogli  non  devono  essere  accettati   e   trattenuti
          onorari,  commissioni  o  altri  benefici  monetari  o  non
          monetari pagati o forniti da terzi o  da  una  persona  che
          agisce per conto di terzi, ad eccezione  dei  benefici  non
          monetari  di  entita'  minima  che  possono  migliorare  la
          qualita' del servizio offerto ai clienti e che, per la loro
          portata e natura, non possono essere  considerati  tali  da
          pregiudicare il rispetto del dovere di agire  nel  migliore
          interesse  dei  clienti.  Tali  benefici  non  monetari  di
          entita' minima  devono  essere  chiaramente  comunicati  ai
          clienti. 
              2. Sono nulli i patti contrari  alle  disposizioni  del
          presente articolo; la nullita'  puo'  essere  fatta  valere
          solo dal cliente.". 
              -  Il  capo  IV  del  titolo  II  del  citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' cosi' rubricato: 
              "Disciplina dell'offerta fuori sede e  della  vigilanza
          sui consulenti finanziari". 
              -  Il  testo  dell'articolo  30  del   citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 30 Offerta fuori sede 
              1. Per offerta fuori sede si intendono la promozione  e
          il collocamento presso il pubblico: 
              a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla  sede
          legale o dalle dipendenze  dell'emittente,  del  proponente
          l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o
          del collocamento; 
              b) di servizi e  attivita'  di  investimento  in  luogo
          diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta,
          promuove o colloca il servizio o l'attivita'. 
              2. Non costituisce offerta fuori sede: 
              a)  l'offerta  effettuata  nei  confronti  di   clienti
          professionali, come individuati ai sensi  dell'articolo  6,
          commi 2-quinquies e 2-sexies; 
              b) l'offerta di propri strumenti finanziari rivolta  ai
          componenti del  consiglio  di  amministrazione  ovvero  del
          consiglio  di   gestione,   ai   dipendenti,   nonche'   ai
          collaboratori   non   subordinati   dell'emittente,   della
          controllante  ovvero  delle  sue  controllate,   effettuata
          presso le rispettive sedi o dipendenze. 
              3. L'offerta fuori sede di  strumenti  finanziari  puo'
          essere effettuata: 
              a)  dai  soggetti  autorizzati  allo  svolgimento   dei
          servizi previsti dall'articolo 1, comma  5,  lettere  c)  e
          c-bis); 
              b) dalle Sgr, dalle  societa'  di  gestione  UE,  dalle
          Sicav, dalle Sicaf, dai GEFIA UE e  non  UE,  limitatamente
          alle quote o azioni di Oicr. 
              4. Le Sim, le imprese di investimento UE, le imprese di
          paesi  terzi,  le  banche,  gli   intermediari   finanziari
          iscritti nell'albo previsto  dall'articolo  106  del  Testo
          Unico bancario, le Sgr, le societa' di gestione UE, i GEFIA
          UE e non UE possono effettuare  l'offerta  fuori  sede  dei
          propri servizi e attivita' di investimento.  Ove  l'offerta
          abbia per oggetto servizi e  attivita'  prestati  da  altri
          intermediari, le Sim, le imprese  di  investimento  UE,  le
          imprese  di  paesi  terzi  e  le   banche   devono   essere
          autorizzate   allo   svolgimento   dei   servizi   previsti
          dall'articolo 1, comma 5, lettere c) o c-bis). 
              5. Le Sim, le imprese di investimento UE, le imprese di
          paesi terzi diverse da banche possono procedere all'offerta
          fuori sede di prodotti diversi dagli strumenti finanziari e
          dai   servizi   e   attivita'   d'investimento,   le    cui
          caratteristiche  sono  stabilite  con   regolamento   dalla
          CONSOB, sentita la Banca d'Italia . 
              6.  L'efficacia  dei  contratti  di   collocamento   di
          strumenti  finanziari   o   di   gestione   di   portafogli
          individuali conclusi fuori sede e' sospesa per la durata di
          sette giorni decorrenti dalla  data  di  sottoscrizione  da
          parte dell'investitore. Entro detto  termine  l'investitore
          puo'  comunicare  il  proprio  recesso  senza   spese   ne'
          corrispettivo   al   consulente    finanziario    abilitato
          all'offerta  fuori  sede  o  al  soggetto  abilitato;  tale
          facolta' e' indicata  nei  moduli  o  formulari  consegnati
          all'investitore.  Ferma   restando   l'applicazione   della
          disciplina di cui al primo e al secondo periodo ai  servizi
          di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettere c),
          c-bis) e d), per i contratti sottoscritti a  decorrere  dal
          1° settembre 2013 la medesima disciplina si  applica  anche
          ai servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma  5,
          lettera a). La medesima disciplina si applica alle proposte
          contrattuali effettuate fuori sede. 
              7. L'omessa indicazione della facolta' di  recesso  nei
          moduli  o  formulari  comporta  la  nullita'  dei  relativi
          contratti, che puo' essere fatta valere solo dal cliente. 
              8. Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche  di
          vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o
          di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o
          sottoscrivere  tali  azioni,  purche'  le  azioni   o   gli
          strumenti   finanziari   siano   negoziati    in    mercati
          regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea. 
              9. Il presente articolo si applica  anche  ai  depositi
          strutturati  e  ai  prodotti   finanziari   diversi   dagli
          strumenti finanziari emessi da banche e,  limitatamente  ai
          soggetti  abilitati,  ai  prodotti  finanziari  emessi   da
          imprese di assicurazione.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  31  del   citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 31 Consulenti  finanziari  abilitati  all'offerta
          fuori sede e Organismo  di  vigilanza  e  tenuta  dell'albo
          unico dei consulenti finanziari 
              1. Per l'offerta fuori sede  i  soggetti  abilitati  si
          avvalgono di consulenti  finanziari  abilitati  all'offerta
          fuori sede. I consulenti finanziari  abilitati  all'offerta
          fuori sede stabiliti sul territorio della Repubblica di cui
          si avvalgono le imprese di investimento UE e le  banche  UE
          sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle regole  di
          condotta, a una succursale costituita nel territorio  della
          Repubblica. 
              2.  L'attivita'  di  consulente  finanziario  abilitato
          all'offerta   fuori   sede   e'    svolta    esclusivamente
          nell'interesse di un solo soggetto abilitato. Il consulente
          finanziario abilitato all'offerta  fuori  sede  promuove  e
          colloca i servizi d'investimento e/o  i  servizi  accessori
          presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette  le
          istruzioni o gli ordini  dei  clienti  riguardanti  servizi
          d'investimento o prodotti finanziari,  promuove  e  colloca
          prodotti  finanziari,  presta  consulenza  in  materia   di
          investimenti ai clienti o  potenziali  clienti  rispetto  a
          detti  prodotti  o  servizi   finanziari.   Il   consulente
          finanziario   abilitato   all'offerta   fuori   sede   puo'
          promuovere e collocare contratti relativi alla  concessione
          di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento
          per conto del soggetto abilitato nell'interesse  del  quale
          esercita l'attivita' di offerta fuori sede. 
              2-bis. I consulenti  finanziari  abilitati  all'offerta
          fuori  sede  non  possono  detenere  denaro  e/o  strumenti
          finanziari dei clienti o potenziali  clienti  del  soggetto
          per cui operano. 
              3. Il soggetto abilitato che conferisce  l'incarico  e'
          responsabile in solido  dei  danni  arrecati  a  terzi  dal
          consulente finanziario abilitato  all'offerta  fuori  sede,
          anche se tali danni  siano  conseguenti  a  responsabilita'
          accertata in sede penale. 
              3-bis.  I  soggetti  abilitati   garantiscono   che   i
          consulenti  finanziari  abilitati  all'offerta  fuori  sede
          comunichino immediatamente a qualsiasi cliente o potenziale
          cliente in che veste operano  e  quale  soggetto  abilitato
          rappresentano.  I  soggetti  abilitati  adottano  tutti   i
          necessari  controlli   sulle   attivita'   esercitate   dai
          consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori  sede  in
          modo  che  i  soggetti  abilitati   stessi   continuino   a
          rispettare le disposizioni del  presente  decreto  e  delle
          relative norme di attuazione. I soggetti abilitati  che  si
          avvalgono di consulenti  finanziari  abilitati  all'offerta
          fuori  sede  verificano  che  i  medesimi   possiedano   le
          conoscenze e la competenza adeguate per essere in grado  di
          prestare i servizi d'investimento o i servizi  accessori  e
          di   comunicare   accuratamente   tutte   le   informazioni
          riguardanti i servizi  proposti  al  cliente  o  potenziale
          cliente.  I  soggetti  abilitati  che  nominano  consulenti
          finanziari abilitati all'offerta fuori sede adottano misure
          adeguate per evitare qualsiasi eventuale  impatto  negativo
          delle  attivita'  di  questi  ultimi  che   non   rientrano
          nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE  del
          Parlamento  europeo  e  del   Consiglio   sulle   attivita'
          esercitate dagli stessi per conto del soggetto abilitato. 
              4. E' istituito l'albo unico dei consulenti finanziari,
          nel  quale  sono  iscritti  in  tre  distinte   sezioni   i
          consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori  sede,  i
          consulenti finanziari autonomi e le societa' di  consulenza
          finanziaria. Alla tenuta dell'albo provvede l'Organismo  di
          vigilanza  e  tenuta   dell'albo   unico   dei   consulenti
          finanziari   che   e'   costituito    dalle    associazioni
          professionali  rappresentative  dei  consulenti  finanziari
          abilitati all'offerta fuori sede, dei consulenti finanziari
          autonomi, delle societa' di consulenza  finanziaria  e  dei
          soggetti   abilitati.    Alle    riunioni    dell'assemblea
          dell'Organismo  puo'  assistere  un  rappresentante   della
          Consob.  L'Organismo  ha  personalita'  giuridica   ed   e'
          ordinato  in   forma   di   associazione,   con   autonomia
          organizzativa e statutaria, nel rispetto del  principio  di
          articolazione  territoriale  delle  proprie   strutture   e
          attivita'. L'Organismo esercita i poteri cautelari  di  cui
          all'articolo 7-septies  e  i  poteri  sanzionatori  di  cui
          all'articolo  196.  I  provvedimenti  dell'Organismo   sono
          pubblicati sul proprio  sito  internet.  Lo  statuto  e  il
          regolamento interno dell'Organismo, e  le  loro  successive
          modifiche, sono  trasmessi  al  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per l'approvazione,  sentita  la  Consob.  Il
          Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   nomina   il
          Presidente   del   collegio    sindacale    dell'Organismo.
          Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'Organismo
          determina e riscuote i contributi e le altre  somme  dovute
          dagli iscritti, dai richiedenti l'iscrizione  e  da  coloro
          che intendono sostenere la prova valutativa di cui al comma
          5, nella misura necessaria  per  garantire  lo  svolgimento
          delle  proprie  attivita'.   Il   provvedimento   con   cui
          l'Organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti  ha
          efficacia  di  titolo  esecutivo.  Decorso  inutilmente  il
          termine fissato per il pagamento, l'Organismo procede  alla
          esazione delle somme dovute in base alle norme previste per
          la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello  Stato,
          degli   enti   territoriali,   degli   enti   pubblici    e
          previdenziali.  Esso  provvede   all'iscrizione   all'albo,
          previa verifica dei necessari requisiti, alla cancellazione
          dall'albo nelle  ipotesi  stabilite  dalla  Consob  con  il
          regolamento  di  cui  al  comma  6,  e  svolge  ogni  altra
          attivita' necessaria per la tenuta  dell'albo.  L'Organismo
          opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con
          regolamento  della  Consob,  e  sotto  la  vigilanza  della
          medesima. All'Organismo, nell'esercizio  dell'attivita'  di
          vigilanza sui soggetti iscritti  all'albo,  si  applica  il
          regime di responsabilita' previsto  per  l'esercizio  delle
          funzioni di  controllo  da  parte  della  Consob  ai  sensi
          dell'articolo 24, comma  6-bis,  della  legge  28  dicembre
          2005, n. 262. 
              5. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
          regolamento  adottato  sentita  la  CONSOB,   determina   i
          requisiti  di  onorabilita'  e  di   professionalita'   per
          l'iscrizione   dei    consulenti    finanziari    abilitati
          all'offerta fuori sede all'albo previsto  dal  comma  4.  I
          requisiti di  professionalita'  per  l'iscrizione  all'albo
          sono accertati sulla base di  rigorosi  criteri  valutativi
          che tengano conto della pregressa esperienza professionale,
          validamente  documentata,  ovvero  sulla  base   di   prove
          valutative. 
              6. La CONSOB determina, con regolamento, i principi e i
          criteri relativi: 
              a) alla formazione dell'albo previsto  dal  comma  4  e
          alle relative forme di pubblicita'; 
              b)   ai   requisiti   di    rappresentativita'    delle
          associazioni  professionali   dei   consulenti   finanziari
          abilitati all'offerta fuori sede, dei consulenti finanziari
          autonomi, delle societa' di consulenza  finanziaria  e  dei
          soggetti abilitati; 
              c) all'iscrizione, alla cancellazione e alle  cause  di
          riammissione all'albo previsto dal comma 4; 
              d) alle cause di incompatibilita'; 
              d-bis)    all'attivita'     di     vigilanza     svolta
          dall'Organismo; 
              e)  ai  provvedimenti   cautelari   e   alle   sanzioni
          disciplinati, rispettivamente, dagli articoli  7-septies  e
          196 e alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste
          dallo stesso articolo 196, comma 1; 
              f) all'esame, da parte della stessa CONSOB, dei reclami
          contro le  delibere  dell'Organismo  di  cui  al  comma  4,
          relative ai provvedimenti indicati alla lettera c); 
              g) alle regole di presentazione e di comportamento  che
          i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i
          consulenti finanziari autonomi e le societa' di  consulenza
          finanziaria devono osservare nei rapporti con la clientela; 
              h)  alle  modalita'  di  tenuta  della   documentazione
          concernente l'attivita' svolta  dai  consulenti  finanziari
          abilitati all'offerta fuori sede, i  consulenti  finanziari
          autonomi e le societa' di consulenza finanziaria; 
              i) all'attivita' dell'Organismo di cui al comma 4; 
              l) alle modalita' di  aggiornamento  professionale  dei
          consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei
          consulenti finanziari autonomi e dei soggetti che svolgono,
          per  conto  delle  societa'  di  cui  all'articolo  18-ter,
          attivita' di consulenza  in  materia  di  investimenti  nei
          confronti della clientela. 
              6-bis. Per le societa' di consulenza finanziaria di cui
          all'articolo  18-ter,  la  Consob  adotta  le  disposizioni
          attuative dell'articolo 4-undecies. 
              7. L'Organismo puo' chiedere ai  consulenti  finanziari
          abilitati all'offerta fuori  sede  o  ai  soggetti  che  si
          avvalgono dei medesimi, ai consulenti  finanziari  autonomi
          ed alle societa' di consulenza finanziaria la comunicazione
          di dati e notizie e la trasmissione  di  atti  e  documenti
          fissando i relativi termini. Esso puo'  inoltre  effettuare
          ispezioni e  richiedere  l'esibizione  di  documenti  e  il
          compimento degli atti ritenuti necessari nonche'  procedere
          ad  audizione  personale.   Nell'esercizio   dell'attivita'
          ispettiva, l'Organismo puo' avvalersi, previa comunicazione
          alla Consob, della Guardia di  Finanza  che  agisce  con  i
          poteri ad essa attribuiti per  l'accertamento  dell'imposta
          sul  valore  aggiunto  e   delle   imposte   sui   redditi,
          utilizzando strutture e personale esistenti in modo da  non
          determinare oneri aggiuntivi. I contenuti e le modalita' di
          collaborazione tra l'Organismo e la Guardia di finanza sono
          definite in apposito protocollo d'intesa.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  33  del   citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 33 Attivita' esercitabili 
              1. Le Sgr gestiscono il patrimonio  e  i  rischi  degli
          Oicr  nonche'  amministrano  e  commercializzano  gli  Oicr
          gestiti. 
              2. Le Sgr possono altresi': 
              a) prestare il servizio di gestione di portafogli; 
              b) istituire e gestire fondi pensione; 
              c) svolgere le attivita' connesse o strumentali; 
              d) prestare i servizi accessori di cui all'Allegato  I,
          Sezione B, numero (1), limitatamente  alle  quote  di  Oicr
          gestiti; 
              e) prestare il servizio di  consulenza  in  materia  di
          investimenti; 
              f) commercializzare quote o azioni di Oicr  gestiti  da
          terzi, in conformita' alle  regole  di  condotta  stabilite
          dalla Consob, sentita la Banca d'Italia; 
              g) prestare il servizio di ricezione e trasmissione  di
          ordini, qualora  autorizzate  a  prestare  il  servizio  di
          gestione di FIA. 
              3. Le Sicav e le Sicaf prestano il servizio di gestione
          collettiva del risparmio e le attivita' previste dal  comma
          1 in relazione al patrimonio raccolto mediante l'offerta di
          azioni proprie; esse possono altresi' svolgere le attivita'
          connesse e strumentali. 
              4. Le Sgr, le Sicav  e  le  Sicaf  possono  delegare  a
          soggetti   terzi   specifiche   funzioni   inerenti    alla
          prestazione dei servizi di cui al presente capo. La  delega
          e' effettuata con modalita' tali da evitare lo  svuotamento
          di attivita' della societa' stessa  ed  e'  esercitata  nel
          rispetto delle disposizioni in materia di esternalizzazione
          di funzioni previste in attuazione dell'articolo  6,  comma
          1,  lettera  c-bis),  numero  8),  e  comma  2-bis),  ferma
          restando la responsabilita' della Sgr, della Sicav e  della
          Sicaf nei confronti degli  investitori  per  l'operato  dei
          soggetti delegati. 
              5. La Banca d'Italia, sentita  la  Consob,  detta,  con
          proprio regolamento, disposizioni  attuative  del  presente
          articolo,  nel  rispetto  delle  disposizioni   dell'Unione
          europea.". 
              - Il testo  dell'articolo  41-bis  del  citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 41-bis Societa' di gestione UE 
              1. Per l'esercizio delle attivita' per  le  quali  sono
          autorizzate  ai  sensi   delle   disposizioni   dell'Unione
          europea, le  societa'  di  gestione  UE  possono  stabilire
          succursali  nel  territorio  della  Repubblica.  Il   primo
          insediamento e' preceduto da una comunicazione  alla  Banca
          d'Italia e alla Consob da parte  dell'autorita'  competente
          dello Stato di origine. La  succursale  inizia  l'attivita'
          decorsi due mesi dalla comunicazione. 
              2. Salvo quanto previsto dall'articolo 42, le  societa'
          di gestione UE possono svolgere le attivita' per  le  quali
          sono autorizzate ai sensi  delle  disposizioni  dell'Unione
          europea nel territorio della  Repubblica  senza  stabilirvi
          succursali, a condizione che la Banca d'Italia e la  Consob
          siano informate dall'autorita' competente  dello  Stato  di
          origine. 
              3. Le societa' di gestione UE che intendono gestire  un
          OICVM italiano rispettano le disposizioni previste nel capo
          II, nonche' le disposizioni di attuazione dell'articolo  6,
          comma  1,  lettera  c).  La  Banca  d'Italia   approva   il
          regolamento del fondo ai sensi dell'articolo 37 o autorizza
          la Sicav a condizione che: 
              a) il fondo o la Sicav rispetti le norme richiamate nel
          presente comma; 
              b) la societa' di gestione UE sia autorizzata a gestire
          nello  Stato  di  origine  un  OICVM  con   caratteristiche
          analoghe a quello oggetto di approvazione; 
              c) la societa' di gestione UE abbia  stipulato  con  il
          depositario un  accordo  che  assicura  al  depositario  la
          disponibilita'  delle  informazioni   necessarie   per   lo
          svolgimento dei propri compiti. 
              4.  Qualora  la  Banca   d'Italia   intenda   rifiutare
          l'approvazione del regolamento del fondo o l'autorizzazione
          della  Sicav  di  cui  al  comma  3,  consulta  l'autorita'
          competente  dello  Stato  di  origine  della  societa'   di
          gestione UE. 
              5. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con
          regolamento le condizioni e le procedure che le societa' di
          gestione UE devono rispettare per svolgere  nel  territorio
          della Repubblica le attivita' richiamate ai commi 1, 2 e  3
          mediante stabilimento di succursali o in regime  di  libera
          prestazione di servizi, nonche' il  contenuto  dell'accordo
          tra la societa' di gestione UE e  il  depositario  previsto
          nel comma 3, lettera c). 
              6. Le societa' di gestione UE che svolgono le attivita'
          di cui ai commi 1 e  3  nel  territorio  della  Repubblica,
          mediante  stabilimento  di  succursali,   sono   tenute   a
          rispettare  le  norme  di  condotta  previste  all'articolo
          35-decies. La Banca d'Italia e la Consob possono  chiedere,
          nell'ambito delle rispettive competenze, alle  societa'  di
          gestione UE  la  comunicazione  di  dati  e  notizie  e  la
          trasmissione di atti e documenti con  le  modalita'  e  nei
          termini dalle stesse stabiliti.  La  Banca  d'Italia  e  la
          Consob, nell'ambito delle  rispettive  competenze,  possono
          chiedere  informazioni  al  personale  delle  societa'   di
          gestione UE, anche per il tramite di queste ultime.". 
              - Il testo  dell'articolo  41-ter  del  citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 41-ter GEFIA UE 
              1. Fermo restando quanto previsto nel  capo  II-ter,  i
          GEFIA  UE  possono   svolgere   l'attivita'   di   gestione
          collettiva del risparmio per la quale sono  autorizzati  ai
          sensi  delle  disposizioni  dell'UE  nel  territorio  della
          Repubblica in libera  prestazione  di  servizi  o  mediante
          stabilimento di  succursali,  a  condizione  che  la  Banca
          d'Italia  sia  informata  dall'autorita'  competente  dello
          Stato   di   origine.   La   Banca    d'Italia    trasmette
          tempestivamente copia di tale comunicazione alla Consob. 
              2. I GEFIA UE che intendono  gestire  un  FIA  italiano
          rispettano  le  disposizioni  previste  nel  capo  II,   le
          disposizioni  di  attuazione  dell'articolo  6,  comma   1,
          lettera c), e le seguenti condizioni: 
              a) sono autorizzati a gestire nello  Stato  di  origine
          FIA con caratteristiche analoghe  a  quelli  che  intendono
          istituire e gestire in Italia; 
              b) hanno stipulato con il depositario un accordo idoneo
          ad  assicurare  a  quest'ultimo  la  disponibilita'   delle
          informazioni  necessarie  per  lo  svolgimento  dei  propri
          compiti. 
              3. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con
          regolamento il contenuto dell'accordo tra  la  societa'  di
          gestione e il depositario previsto dal comma 2, lettera b). 
              4. I GEFIA UE che svolgono le  attivita'  previste  dal
          comma 1 e dal capo II-ter nel territorio  della  Repubblica
          mediante  stabilimento  di  succursali,   sono   tenute   a
          rispettare le  norme  di  condotta  previste  dall'articolo
          35-decies e dalle relative disposizioni di attuazione e gli
          obblighi in materia di gestione dei conflitti di  interessi
          adottati in attuazione dell'articolo 6,  comma  2,  lettera
          b-bis), numero 6), e comma 2-bis. La Banca  d'Italia  e  la
          Consob  possono  chiedere,  nell'ambito  delle   rispettive
          competenze, ai GEFIA UE la comunicazione di dati e  notizie
          e la trasmissione di atti e documenti con  le  modalita'  e
          nei termini dalle stesse stabiliti. La Banca d'Italia e  la
          Consob, nell'ambito delle  rispettive  competenze,  possono
          chiedere informazioni al personale dei GEFIA UE, anche  per
          il tramite di questi ultimi.". 
              - Il testo dell'articolo 41-quater del  citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 41-quater GEFIA non UE 
              1. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, autorizza
          i GEFIA non UE alla gestione di FIA italiani  e  FIA  UE  o
          alla commercializzazione nel  territorio  dell'UE  dei  FIA
          gestiti, quando  l'Italia  e',  ai  sensi  della  direttiva
          2011/61/UE, lo Stato  di  riferimento.  La  Banca  d'Italia
          trasmette tempestivamente alla Consob copia della richiesta
          di  autorizzazione  delle  suddette  societa'.   La   Banca
          d'Italia iscrive i GEFIA non UE autorizzati in  un'apposita
          sezione  dell'albo  previsto  dall'articolo  35.  La  Banca
          d'Italia comunica alla Consob le avvenute iscrizioni. 
              2. Ai GEFIA  non  UE  autorizzati  in  un  altro  Stato
          dell'UE che intendono gestire un  FIA  italiano  in  libera
          prestazione  di  servizi   o   mediante   stabilimento   di
          succursali si applica, in  quanto  compatibile,  l'articolo
          41-ter. 
              3. I GEFIA non UE che svolgono  le  attivita'  previste
          dal  comma  1  nel  territorio  della  Repubblica  mediante
          stabilimento di succursali, rispettano le norme di condotta
          previste   dall'articolo   35-decies   e   dalle   relative
          disposizioni di attuazione e gli  obblighi  in  materia  di
          gestione dei conflitti di interessi adottate in  attuazione
          dell'articolo 6, comma 2,  lettera  b-bis),  numero  6),  e
          comma  2-bis.  La  Banca  d'Italia  e  la  Consob   possono
          chiedere, nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  alle
          succursali italiane di GEFIA non  UE  la  comunicazione  di
          dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le
          modalita' e nei termini dalle stesse  stabiliti.  La  Banca
          d'Italia  e  la  Consob,   nell'ambito   delle   rispettive
          competenze,  possono  chiedere  informazioni  al  personale
          delle succursali italiane di GEFIA non  UE,  anche  per  il
          tramite di queste ultime. 
              4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, stabilisce con
          regolamento: 
              a)  le  condizioni  e  la  procedura  per  il  rilascio
          dell'autorizzazione di cui al comma 1; 
              b) le norme di attuazione  delle  disposizioni  dell'UE
          concernenti le condizioni e le procedure che i GEFIA non UE
          autorizzati  in  Italia  rispettano  per  operare  in   via
          transfrontaliera negli Stati dell'UE  in  conformita'  alle
          previsioni della  direttiva  2011/61/UE  e  delle  relative
          disposizioni attuative, fermo restando quanto previsto  dal
          capo II-ter.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  44  del   citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 44 Commercializzazione di FIA non riservati 
              1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dagli   articoli
          35-bis, 37, 38 e 39, la commercializzazione  in  Italia  di
          quote o azioni di FIA italiani non riservati alle categorie
          di investitori di cui all'articolo 43, e' preceduta da  una
          notifica inoltrata dal gestore alla Consob per ciascun  FIA
          oggetto di commercializzazione. 
              2. Alla lettera di notifica  e'  allegata  la  seguente
          documentazione: 
              a) il prospetto destinato alla pubblicazione; 
              b) il regolamento o  lo  statuto  del  FIA  oggetto  di
          commercializzazione; 
              c) il documento contenente le ulteriori informazioni da
          mettere a disposizione  prima  dell'investimento  ai  sensi
          dell'articolo 6, comma 2, lettera a), n.  3-bis),  e  delle
          relative  disposizioni  di  attuazione,  da   cui   risulta
          l'assenza di trattamenti preferenziali nei confronti di uno
          o piu' investitori o categorie di investitori. 
              3. La Consob comunica al gestore che  puo'  iniziare  a
          commercializzare  agli   investitori   al   dettaglio   non
          rientranti  nelle  categorie  di  investitori  cui  possono
          essere commercializzati i FIA  italiani  riservati,  i  FIA
          indicati nella notifica  entro  10  giorni  lavorativi  dal
          ricevimento  della  medesima  quando   e'   verificata   la
          completezza,  la  coerenza  e  la  comprensibilita'   delle
          informazioni contenute nella documentazione  allegata  alla
          lettera  di  notifica.  Il  gestore  non  puo'  avviare  la
          commercializzazione  agli  investitori  al  dettaglio   non
          rientranti  nelle  categorie  di  investitori  cui  possono
          essere commercializzati i  FIA  italiani  riservati,  prima
          della ricezione della comunicazione. 
              4. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina  la
          procedura per la notifica prevista dal comma 1. 
              5.  I  gestori  di  FIA   UE   e   FIA   non   UE   che
          commercializzano nello Stato di origine dei FIA medesimi le
          relative azioni o quote nei  confronti  di  investitori  al
          dettaglio ed intendono commercializzare tali FIA in  Italia
          nei confronti di investitori al  dettaglio  non  rientranti
          nelle  categorie  di   investitori   cui   possono   essere
          commercializzati  i  FIA  italiani  riservati,   presentano
          istanza di autorizzazione alla Consob. La Consob,  d'intesa
          con la Banca d'Italia sui profili di cui alle lettere b)  e
          c), autorizza la commercializzazione se sono rispettate  le
          seguenti condizioni: 
              a) i gestori hanno  completato  le  procedure  previste
          dall'articolo 43; 
              b)  gli  schemi  di  funzionamento  e   le   norme   di
          contenimento e di frazionamento del  rischio  di  tali  FIA
          sono compatibili con quelli previsti per i FIA italiani; 
              c) la disciplina del depositario di FIA e'  equivalente
          a quella applicabile ai FIA italiani non riservati; 
              d) il regolamento o lo statuto  del  FIA  non  consente
          trattamenti preferenziali  nei  confronti  di  uno  o  piu'
          investitori   o   categorie   di   investitori   ai   sensi
          dell'articolo 35-decies,  comma  1,  lettera  d),  e  delle
          disposizioni dell'UE vigenti che disciplinano la materia; 
              e) il modulo organizzativo adottato assicura in  Italia
          l'esercizio dei diritti patrimoniali degli  investitori  in
          conformita' alle disposizioni regolamentari  dettate  dalla
          Consob, sentita la Banca d'Italia; 
              f) le informazioni  da  mettere  a  disposizione  degli
          investitori al dettaglio prima dell'investimento  risultano
          complete, coerenti e comprensibili. 
              6. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina con
          regolamento    le     procedure     per     il     rilascio
          dell'autorizzazione prevista dal comma 5. 
              7.  All'offerta  al  pubblico  e  all'ammissione   alle
          negoziazioni delle quote o azioni dei FIA  commercializzati
          ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni
          previste dalla parte IV, titolo II, capo I  e  titolo  III,
          capo I, e le relative norme di attuazione. 
              8. Nel caso di FIA soggetti  alla  disciplina  prevista
          dalla parte IV, titolo II, capo I, sezione I,  per  la  cui
          offerta l'Italia e' lo Stato membro d'origine, la  notifica
          prevista dal comma 1 si considera effettuata anche ai  fini
          e per gli effetti dell'articolo 94, comma 1, e la  verifica
          della  completezza,  coerenza  e   comprensibilita'   delle
          informazioni contenute nel documento di  cui  al  comma  2,
          lettera  c),  e'  effettuata  nel  corso  della   procedura
          prevista dall'articolo 94-bis, comma  2.  La  comunicazione
          prevista dal comma 3 e' effettuata con il provvedimento  di
          approvazione del prospetto. 
              9. La Consob e la Banca d'Italia  esercitano  i  poteri
          previsti dagli articoli 6-bis e 6-ter nei  confronti  degli
          organismi  esteri  indicati  al  comma  5  e  dei  relativi
          gestori. A tali soggetti  si  applica  altresi'  l'articolo
          8.". 
              - Il testo  dell'articolo  46-ter  del  citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 46-ter Erogazione diretta di crediti da parte  di
          FIA UE in Italia 
              1. I FIA UE possono investire in crediti, a valere  sul
          proprio  patrimonio,  a  favore  di  soggetti  diversi   da
          consumatori,  in  Italia  nel   rispetto   delle   seguenti
          condizioni: 
              a) il FIA UE e' autorizzato  dall'autorita'  competente
          dello  stato  membro  d'origine  a  investire  in  crediti,
          inclusi quelli erogati a valere sul proprio patrimonio, nel
          paese di origine; 
              b)  il  FIA  UE  ha  forma  chiusa  e  lo   schema   di
          funzionamento  dello  stesso,  in  particolare  per  quanto
          riguarda le  modalita'  di  partecipazione,  e'  analogo  a
          quello dei FIA italiani che investono in crediti; 
              c) le norme del paese d'origine del FIA UE  in  materia
          di contenimento e di frazionamento del rischio,  inclusi  i
          limiti di leva finanziaria,  sono  equivalenti  alle  norme
          stabilite per i FIA  italiani  che  investono  in  crediti.
          L'equivalenza rispetto  alle  norme  italiane  puo'  essere
          verificata con riferimento  anche  alle  sole  disposizioni
          statutarie o regolamentari del FIA  UE,  a  condizione  che
          l'autorita' competente dello stato  membro  di  origine  ne
          assicuri l'osservanza. 
              2. I  gestori  che  gestiscono  FIA  UE  che  intendono
          investire in crediti a valere  sul  proprio  patrimonio  in
          Italia comunicano tale intenzione alla Banca  d'Italia.  Il
          FIA UE  non  puo'  iniziare  ad  operare  prima  che  siano
          trascorsi sessanta  giorni  dalla  comunicazione,  entro  i
          quali la Banca  d'Italia  puo'  vietare  l'investimento  in
          crediti a valere sul proprio patrimonio in Italia. 
              3. La Banca d'Italia  e  la  Consob  possono  chiedere,
          nell'ambito delle rispettive  competenze,  ai  gestori,  la
          comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e
          documenti con le  modalita'  e  nei  termini  dalle  stesse
          stabiliti. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle
          rispettive competenze,  possono  chiedere  informazioni  al
          personale dei gestori,  anche  per  il  tramite  di  questi
          ultimi. La Banca d'Italia puo' prevedere la  partecipazione
          dei FIA UE di cui al comma 1 alla  centrale  dei  rischi  e
          puo' prevedere altresi' che la partecipazione  avvenga  per
          il tramite di banche e intermediari  iscritti  all'albo  di
          cui all'articolo 106 del decreto legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385. 
              4. Restano ferme le disposizioni  italiane  applicabili
          ai FIA UE sulla commercializzazione di azioni o quote e  in
          ogni altra materia non espressamente regolata dal  presente
          articolo. 
              5. La Banca d'Italia detta  le  disposizioni  attuative
          del presente articolo.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  47  del   citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 47 Incarico di depositario 
              1. Per ciascun Oicr il gestore conferisce l'incarico di
          depositario a un unico soggetto, cui sono affidati  i  beni
          dell'Oicr secondo quanto previsto nel presente capo. 
              2. L'incarico di depositario  puo'  essere  assunto  da
          banche italiane, succursali italiane  di  banche  UE  e  di
          banche di paesi terzi, Sim e succursali italiane di imprese
          di investimento UE e di  imprese  di  paesi  terzi  diverse
          dalle banche. 
              3.  La  Banca  d'Italia  autorizza  l'esercizio   delle
          funzioni di depositario e disciplina, sentita la Consob, le
          condizioni per l'assunzione dell'incarico. 
              4. Gli  amministratori  e  i  sindaci  del  depositario
          riferiscono  senza  ritardo  alla  Banca  d'Italia  e  alla
          Consob,  ciascuna  per   le   proprie   competenze,   sulle
          irregolarita' riscontrate nell'amministrazione del  gestore
          e nella gestione degli  Oicr  e  forniscono,  su  richiesta
          della Banca d'Italia e della Consob, informazioni su atti o
          fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio  delle
          funzioni di depositario.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  48  del   citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 48 Compiti del depositario 
              1.  Il  depositario  agisce  in  modo  indipendente   e
          nell'interesse dei partecipanti all'Oicr. Esso adotta  ogni
          misura idonea a prevenire potenziali conflitti di interesse
          tra l'esercizio delle funzioni di depositario  e  le  altre
          attivita' svolte. 
              2. Il depositario adempie  agli  obblighi  di  custodia
          degli strumenti finanziari ad esso affidati e alla verifica
          della proprieta' nonche' alla  tenuta  delle  registrazioni
          degli altri beni. Se non sono affidate a soggetti  diversi,
          detiene altresi' le disponibilita' liquide degli Oicr. 
              3.  Il  depositario,   nell'esercizio   delle   proprie
          funzioni: 
              a) accerta la legittimita' delle operazioni di vendita,
          emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle  quote
          del fondo, nonche' la destinazione dei redditi dell'Oicr; 
              b) accerta la correttezza del calcolo del valore  delle
          parti dell'Oicr; 
              c) accerta che nelle operazioni  relative  all'Oicr  la
          controprestazione sia rimessa nei termini d'uso; 
              d)  esegue  le  istruzioni  del  gestore  se  non  sono
          contrarie alla legge, al regolamento  o  alle  prescrizioni
          degli organi di vigilanza; 
              e) monitora i flussi di liquidita' dell'Oicr, nel  caso
          in cui la liquidita' non sia affidata al medesimo. 
              3-bis. Il depositario puo' svolgere altre attivita' nei
          confronti del gestore, incluso il calcolo del valore  delle
          parti  dell'OICVM,  ferma  restando  l'applicazione   della
          disciplina  in  materia  di  esternalizzazione   ai   sensi
          dell'articolo 6, comma 1,  lettera  c-bis),  numero  8),  e
          comma 2-bis e a condizione che  separi,  sotto  il  profilo
          gerarchico e funzionale, l'espletamento delle  funzioni  di
          depositario  dagli  altri   suoi   compiti   potenzialmente
          confliggenti e che  i  potenziali  conflitti  di  interesse
          siano identificati, gestiti, monitorati e  comunicati  agli
          investitori dell'Oicr. 
              4.  La  Banca  d'Italia,  sentita  la   Consob,   emana
          disposizioni di attuazione del presente articolo, anche con
          riferimento all'individuazione  dei  soggetti  diversi  dal
          depositario cui possono essere affidate  le  disponibilita'
          liquide, alle modalita' di deposito di tali  disponibilita'
          liquide,  nonche'  alle  condizioni  per  la  delega  della
          custodia e  il  riuso  dei  beni  dell'Oicr  da  parte  del
          depositario.". 
              - La rubrica del capo III-quater  del  titolo  III  del
          citato decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  come
          modificata dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Gestione di portali per la raccolta di capitali per le
          piccole e medie imprese e per le imprese sociali". 
              -  Il  testo  dell'articolo  50-quinquies  del   citato
          decreto  legislativo  24  febbraio  1998,   n.   58,   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 50-quinquies (Gestione di portali per la raccolta
          di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese
          sociali) 
              1. E' gestore  di  portali  il  soggetto  che  esercita
          professionalmente il servizio di gestione di portali per la
          raccolta di capitali per le piccole e medie imprese  e  per
          le imprese sociali ed e' iscritto nel registro  di  cui  al
          comma 2. 
              2. L'attivita' di gestione di portali per  la  raccolta
          di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese
          sociali e' riservata alle Sim, alle imprese di investimento
          UE, alle  imprese  di  paesi  terzi  diverse  dalle  banche
          autorizzate in Italia, ai gestori di  cui  all'articolo  1,
          comma 1, lettera q-bis), limitatamente all'offerta di quote
          o azioni di Oicr che investono prevalentemente in piccole e
          medie  imprese  e  alle  banche,  autorizzati  ai  relativi
          servizi di investimento, nonche' ai soggetti iscritti in un
          apposito registro tenuto dalla  Consob,  a  condizione  che
          questi  ultimi  trasmettano  gli  ordini   riguardanti   la
          sottoscrizione e la compravendita di  strumenti  finanziari
          rappresentativi di capitale esclusivamente a  banche,  Sim,
          imprese di investimento UE e imprese di paesi terzi diverse
          dalla banche, e gli ordini riguardanti azioni o quote degli
          Oicr ai relativi gestori.  Ai  soggetti  iscritti  in  tale
          registro non si applicano le disposizioni della  parte  II,
          titolo II, capo II e dell'articolo 32. 
              3. L'iscrizione nel registro  di  cui  al  comma  2  e'
          subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti: 
              a)  forma  di  societa'  per  azioni,  di  societa'  in
          accomandita  per  azioni,  di  societa'  a  responsabilita'
          limitata o di societa' cooperativa; 
              b) sede legale  e  amministrativa  o,  per  i  soggetti
          comunitari, stabile  organizzazione  nel  territorio  della
          Repubblica; 
              c) oggetto sociale conforme  con  quanto  previsto  dal
          comma 1; 
              d)  possesso  da  parte  di  coloro  che  detengono  il
          controllo  e  dei  soggetti  che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione, direzione e  controllo  dei  requisiti  di
          onorabilita' stabiliti dalla Consob; 
              e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni
          di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti  di
          professionalita' stabiliti dalla Consob. 
              e-bis) adesione a un sistema  di  indennizzo  a  tutela
          degli  investitori  o  stipula   di   un'assicurazione   di
          responsabilita' professionale che garantisca una protezione
          equivalente alla clientela,  secondo  i  criteri  stabiliti
          dalla Consob con regolamento. 
              4. I soggetti iscritti nel registro di cui al  comma  2
          non possono detenere somme di denaro o strumenti finanziari
          di pertinenza di terzi. 
              5. La Consob determina, con regolamento, i principi e i
          criteri relativi: 
              a) alla formazione del registro e alle  relative  forme
          di pubblicita'; 
              b) alle eventuali ulteriori condizioni per l'iscrizione
          nel registro,  alle  cause  di  sospensione,  radiazione  e
          riammissione e alle misure applicabili nei confronti  degli
          iscritti nel registro; 
              c) alle eventuali ulteriori cause di incompatibilita'; 
              d) alle regole di condotta che  i  gestori  di  portali
          devono  rispettare  nel  rapporto  con   gli   investitori,
          prevedendo   un   regime   semplificato   per   i   clienti
          professionali. 
              6. La Consob  esercita  la  vigilanza  sui  gestori  di
          portali per verificare l'osservanza delle  disposizioni  di
          cui al presente articolo e  della  relativa  disciplina  di
          attuazione. A questo fine  la  Consob  puo'  convocare  gli
          amministratori, i  sindaci  e  il  personale  dei  gestori,
          chiedere la  comunicazione  di  dati  e  di  notizie  e  la
          trasmissione di atti e di documenti,  fissando  i  relativi
          termini, nonche' effettuare ispezioni. 
              6 bis.  La  Consob  adotta  le  disposizioni  attuative
          dell'articolo 4-undecies. 
              7. (abrogato)". 
              -  Il  capo  I  del  titolo  IV  del   citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogato dal  presente
          decreto, recava: 
              «TITOLO IV PROVVEDIMENTI INGIUNTIVI E CRISI 
              CAPO I Disciplina dei provvedimenti ingiuntivi». 
              -  Il  testo  dell'articolo  55-quinquies  del   citato
          decreto  legislativo  24  febbraio  1998,   n.   58,   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 55-quinquies Intervento precoce 
              1. La Banca d'Italia puo',  sentita  la  Consob  per  i
          profili di competenza, disporre  le  misure  indicate  agli
          articoli 69-noviesdecies e 69-vicies-semel del Testo  unico
          bancario nei confronti di una Sim o di una  societa'  posta
          al vertice di  un  gruppo  ai  sensi  dell'articolo  11  al
          ricorrere   dei    presupposti    indicati    dall'articolo
          69-octiesdecies del Testo unico bancario.  A  tal  fine  la
          Banca d'Italia esercita i poteri  indicati  dagli  articoli
          6-bis, commi 1, 2, 3, 11; 6-ter, commi 1, 5, 6, 7, 8; e 12,
          comma 5. Le misure sono adottate su proposta  della  Consob
          quando  le  violazioni  riguardano  disposizioni  sul   cui
          rispetto questa vigila. 
              2. Alle Sim  disciplinate  dal  presente  Capo  non  si
          applica l'articolo 56-bis.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  56  del   citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 56 Amministrazione straordinaria 
              1. La  Banca  d'Italia,  di  propria  iniziativa  o  su
          proposta  formulata  dalla  Consob  nell'ambito  delle  sue
          competenze, puo' disporre lo scioglimento degli organi  con
          funzione di amministrazione e di controllo delle Sim, delle
          societa' di gestione del risparmio,  delle  Sicav  e  delle
          Sicaf quando: 
              a) risultino gravi  irregolarita'  nell'amministrazione
          ovvero gravi  violazioni  delle  disposizioni  legislative,
          amministrative o statutarie che  ne  regolano  l'attivita',
          sempre  che  gli   interventi   indicati   dagli   articoli
          55-quinquies  o  56-bis,   ove   applicabili,   non   siano
          sufficienti per porre rimedio alla situazione; 
              b) siano previste gravi perdite  del  patrimonio  della
          societa'; 
              c) lo scioglimento sia richiesto con  istanza  motivata
          dagli organi amministrativi o dall'assemblea  straordinaria
          ovvero dal  commissario  nominato  ai  sensi  dell'articolo
          7-sexies. 
              2. Il provvedimento previsto dal comma  1  puo'  essere
          adottato anche nei confronti delle succursali  italiane  di
          imprese di paesi terzi diverse dalle banche e di GEFIA  non
          UE autorizzati in Italia:  in  tale  ipotesi  i  commissari
          straordinari e il comitato  di  sorveglianza  assumono  nei
          confronti delle succursali stesse i poteri degli organi  di
          amministrazione e di controllo dell'impresa. 
              3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti
          a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano,
          in quanto compatibili, gli articoli 70, commi 2, 3, 4 e  5,
          71, 72, 73,  74,  75,  75-bis  e  77-bis  del  Testo  unico
          bancario, intendendosi le  suddette  disposizioni  riferite
          agli investitori in luogo dei depositanti, alle  SIM,  alle
          imprese di paesi terzi diverse dalle banche, alle  societa'
          di gestione del risparmio, alle  Sicav,  alle  Sicaf  e  ai
          GEFIA non UE autorizzati in Italia in luogo delle banche, e
          l'espressione   "strumenti   finanziari"   riferita    agli
          strumenti finanziari e al denaro. 
              4. Alle SIM, alle societa' di gestione  del  risparmio,
          alle Sicav e alle Sicaf non si applica il titolo  IV  della
          legge fallimentare. 
              4-bis. La procedura disciplinata dal presente  articolo
          trova applicazione anche nei confronti della societa' posta
          al vertice del gruppo di Sim ai sensi  dell'articolo  11  e
          delle  altre  componenti  del  gruppo.  Si  applicano   gli
          articoli  98,  100,  102,  103,  104,   105   del   decreto
          legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  intendendosi  le
          suddette disposizioni riferite  alle  Sim  in  luogo  delle
          banche, nonche' alla societa' posta al vertice  del  gruppo
          ai sensi dell'articolo 11 in  luogo  della  capogruppo.  Il
          riferimento  all'articolo  64   del   decreto   legislativo
          1°settembre 1993, n. 385, contenuto nell'articolo  105  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  si  intende
          effettuato all'articolo 11 del presente decreto.". 
              - Il testo  dell'articolo  56-bis  del  citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 56-bis Rimozione collettiva dei componenti  degli
          organi di amministrazione e controllo 
              1. La Banca d'Italia, sentita la Consob  puo'  disporre
          la  rimozione  di  tutti  i  componenti  degli  organi  con
          funzione di amministrazione e di controllo delle Sim, delle
          societa' di gestione del risparmio,  delle  Sicav  e  delle
          relative societa' capogruppo, al ricorrere dei  presupposti
          indicati  all'articolo  56,  comma  1,   lettera   a).   Il
          provvedimento e' pubblicato  per  estratto  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana. 
              2. Il provvedimento fissa la data  da  cui  decorre  la
          rimozione dei componenti degli organi.  La  Banca  d'Italia
          convoca l'assemblea della Sim, della societa'  di  gestione
          del risparmio, della Sicav o della societa' capogruppo  con
          all'ordine del giorno il rinnovo degli organi con  funzioni
          di amministrazione e controllo. 
              3. Resta salva la  possibilita'  di  disporre  in  ogni
          momento l'amministrazione straordinaria nei  casi  previsti
          dall'articolo 56, secondo le modalita' e  con  gli  effetti
          previsti dal presente titolo.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  57  del   citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 57 Liquidazione coatta amministrativa 
              1. Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  su
          proposta della Banca d'Italia o della  CONSOB,  nell'ambito
          delle rispettive competenze, puo' disporre con  decreto  la
          revoca dell'autorizzazione all'esercizio  dell'attivita'  e
          la liquidazione  coatta  amministrativa  delle  SIM,  delle
          societa' di gestione del risparmio,  delle  Sicav  e  delle
          Sicaf, anche  quando  ne  sia  in  corso  l'amministrazione
          straordinaria  ovvero  la  liquidazione  secondo  le  norme
          ordinarie, qualora  le  irregolarita'  nell'amministrazione
          ovvero  le  violazioni  delle   disposizioni   legislative,
          amministrative  o  statutarie   o   le   perdite   previste
          dall'articolo  56  siano  di  eccezionale   gravita'.   Nei
          confronti delle Sim indicate all'articolo 55-bis, comma  1,
          la liquidazione e'  disposta  se  ricorrono  i  presupposti
          indicati  all'articolo  17  del  decreto   legislativo   16
          novembre 2015, n. 180,  ma  non  sussiste  quella  indicata
          all'articolo  20  del  medesimo  decreto  per  disporre  la
          risoluzione. 
              2. La liquidazione coatta puo' essere disposta  con  il
          medesimo procedimento previsto  dal  comma  1,  su  istanza
          motivata  degli   organi   amministrativi,   dell'assemblea
          straordinaria,   del   commissario   nominato   ai    sensi
          dell'articolo 7-sexies, dei commissari straordinari  o  dei
          liquidatori. 
              3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti
          a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano,
          in quanto compatibili, l'articolo 80, comma da 3 a 6, e gli
          articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86, a eccezione dei commi 6  e
          7, 87, commi 2 e 3, 88, 89, 90, 91, a eccezione  dei  commi
          1-bis e 11-bis, 92, 92-bis, 93, 94 e  97  del  Testo  unico
          bancario, intendendosi le  suddette  disposizioni  riferite
          alle Sim, alle societa' di  gestione  del  risparmio,  alle
          Sicav, alle Sicaf in luogo delle  banche,  e  l'espressione
          "strumenti finanziari" riferita agli strumenti finanziari e
          al denaro. Ai fini dell'applicazione  dell'articolo  92-bis
          del Testo unico bancario  alle  societa'  di  gestione  del
          risparmio,  le  disposizioni  ivi  contenute  relative   ai
          clienti  iscritti  nella  sezione  separata  si   intendono
          riferite ai fondi o ai comparti gestiti dalla societa'. 
              3-bis. Se e' disposta la  liquidazione  coatta  di  una
          societa'  di   gestione   del   risparmio,   i   commissari
          liquidatori provvedono alla liquidazione  o  alla  cessione
          dei fondi  da  questa  gestiti  e  dei  relativi  comparti,
          esercitando a tali fini i poteri di  amministrazione  degli
          stessi. Si applicano, in quanto compatibili,  gli  articoli
          83, 86, ad eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2 e 3,  88,
          89, 90, 91 ad eccezione dei commi 1-bis, 2, 3 e 11-bis, 92,
          92-bis, 93 e 94 del T.U. bancario, nonche' i commi  4  e  5
          del  presente  articolo.  I  partecipanti  ai  fondi  o  ai
          comparti hanno diritto esclusivamente alla ripartizione del
          residuo netto di liquidazione in misura proporzionale  alle
          rispettive   quote   di    partecipazione;    dalla    data
          dell'emanazione  del   decreto   di   liquidazione   coatta
          amministrativa cessano le funzioni degli organi del fondo. 
              4.  I  commissari,  trascorso   il   termine   previsto
          dall'articolo 86, comma 5, del T.U. bancario e non oltre  i
          trenta giorni successivi, sentiti i cessati amministratori,
          depositano presso la Banca d'Italia e, a disposizione degli
          aventi diritto, nella cancelleria del tribunale  del  luogo
          dove la SIM, la societa'  di  gestione  del  risparmio,  la
          Sicav e la Sicaf hanno la  sede  legale,  gli  elenchi  dei
          creditori ammessi, indicando  i  diritti  di  prelazione  e
          l'ordine degli stessi, dei titolari  dei  diritti  indicati
          nel comma 2 del predetto  articolo,  nonche'  dei  soggetti
          appartenenti alle medesime categorie cui e' stato negato il
          riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla
          restituzione  degli  strumenti  finanziari  e  del   denaro
          relativi ai  servizi  e  attivita'  previsti  dal  presente
          decreto sono iscritti in apposita e separata sezione  dello
          stato passivo.  Il  presente  comma  si  applica  in  luogo
          dell'articolo 86, commi 6 e 7 del T.U. bancario. 
              5. Possono proporre  opposizione  allo  stato  passivo,
          relativamente  alla   propria   posizione   e   contro   il
          riconoscimento dei diritti in favore dei  soggetti  inclusi
          negli elenchi indicati nella disposizione del  comma  4,  i
          soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o
          in  parte,  entro   15   giorni   dal   ricevimento   della
          comunicazione prevista dall'articolo 86, comma 8, del  T.U.
          bancario e i  soggetti  ammessi  entro  lo  stesso  termine
          decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto
          dal medesimo comma 8. Il presente comma si applica in luogo
          dell'articolo 87, comma 1, del T.U. bancario. 
              6.  Se  il   provvedimento   di   liquidazione   coatta
          amministrativa  riguarda  una  SICAV   o   una   Sicaf,   i
          commissari, entro trenta giorni dalla nomina, comunicano ai
          soci il numero e  la  specie  delle  azioni  risultanti  di
          pertinenza di ciascuno secondo le scritture e  i  documenti
          della societa'. 
              6-bis. Qualora le attivita' del fondo  o  del  comparto
          non consentano di soddisfare le obbligazioni dello stesso e
          non sussistano ragionevoli prospettive che tale  situazione
          possa essere superata,  uno  o  piu'  creditori  o  la  SGR
          possono chiedere la liquidazione del fondo al tribunale del
          luogo in cui la  SGR  ha  la  sede  legale.  Il  tribunale,
          sentiti la Banca d'Italia e i rappresentanti  legali  della
          SGR, quando ritenga fondato  il  pericolo  di  pregiudizio,
          dispone la liquidazione del fondo con  sentenza  deliberata
          in camera di consiglio. In tale ipotesi, la Banca  d'Italia
          nomina uno o piu' liquidatori che provvedono secondo quanto
          disposto  dal  comma   3-bis;   possono   essere   nominati
          liquidatori anche SGR o enti. Il provvedimento della  Banca
          d'Italia  e'  pubblicato  per   estratto   nella   Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica  italiana.   Si   applica   ai
          liquidatori,  in  quanto  compatibile,  l'articolo  84,  ad
          eccezione dei commi 2 e 5, del T.U. bancario. Se la SGR che
          gestisce  il  fondo   e'   successivamente   sottoposta   a
          liquidazione   coatta    amministrativa,    i    commissari
          liquidatori della SGR assumono l'amministrazione del  fondo
          sulla base di una  situazione  dei  conti  predisposta  dai
          liquidatori del fondo stesso. Quando il fondo o il comparto
          sia privo di risorse liquide o  queste  siano  stimate  dai
          liquidatori  insufficienti  a  soddisfare  i   crediti   in
          prededuzione  fino  alla  chiusura  della  liquidazione,  i
          liquidatori pagano, con  priorita'  rispetto  a  tutti  gli
          altri crediti prededucibili, le  spese  necessarie  per  il
          funzionamento della liquidazione, le indennita' e le  spese
          per lo svolgimento dell'incarico dei liquidatori, le  spese
          per l'accertamento del passivo, per la conservazione  e  il
          realizzo  dell'attivo,  per  l'esecuzione  di   riparti   e
          restituzioni e per la chiusura della  liquidazione  stessa,
          utilizzando  dapprima  le  risorse  liquide   eventualmente
          disponibili della liquidazione, e  poi  le  somme  messe  a
          disposizione dalla societa' di gestione del  risparmio  che
          gestisce il fondo o il comparto, somme che restano a carico
          della societa' stessa. Non si  applica  l'articolo  92-bis,
          commi 1, 2, 3, 4 e 5, del Testo unico bancario; il comma  6
          del medesimo articolo si applica nel caso  in  cui  non  vi
          siano prospettive di utile realizzo dei beni  del  fondo  o
          del comparto. 
              6-ter. La procedura disciplinata dal presente  articolo
          trova applicazione anche nei confronti della societa' posta
          al vertice del gruppo di Sim ai sensi  dell'articolo  11  e
          delle  altre  componenti  del  gruppo.  Si  applicano   gli
          articoli  99,  101,  102,  103,  104,   105   del   decreto
          legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  intendendosi  le
          suddette disposizioni riferite  alle  Sim  in  luogo  delle
          banche, nonche' alla societa' posta al vertice  del  gruppo
          ai sensi dell'articolo 11 in  luogo  della  capogruppo.  Il
          riferimento all'articolo  64  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385,  contenuto  nell'articolo  105  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  si  intende
          effettuato all'articolo 11 del presente decreto.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  58  del   citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art.  58  Succursali   in   Italia   di   imprese   di
          investimento e di gestori esteri 
              1. Quando a una  impresa  di  investimento  UE,  a  una
          societa' di gestione UE, a un GEFIA UE o a un GEFIA non  UE
          autorizzato in uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia
          e'  revocata  l'autorizzazione   all'attivita'   da   parte
          dell'autorita' competente, le succursali  italiane  possono
          essere sottoposte alla  procedura  di  liquidazione  coatta
          amministrativa secondo le disposizioni dell'articolo 57, in
          quanto compatibili. 
              2. Alle succursali italiane di imprese di  paesi  terzi
          diverse dalle banche e  di  GEFIA  non  UE  autorizzati  in
          Italia si applicano le disposizioni  dell'articolo  57,  in
          quanto compatibili.". 
              - Il testo  dell'articolo  58-bis  del  citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art.  58-bis   (Imprese   di   investimento   operanti
          nell'Unione europea) 
              1. Ai provvedimenti di risanamento e alle procedure  di
          liquidazione delle Sim indicate all'articolo 55-bis,  comma
          1, e delle imprese  di  investimento  UE  che  svolgono  le
          attivita' indicate dal medesimo articolo si  applicano  gli
          articoli  95-bis,   95-ter,   95-quater,   95-quinquies   e
          95-septies del Testo unico bancario, intendendosi  suddette
          disposizioni  riferite  alle  Sim   o   alle   imprese   di
          investimento UE in luogo delle banche. 
              2. Ai fini del comma 1: 
              a) il riferimento all'articolo 79, comma 1,  del  Testo
          unico bancario contenuto nell'articolo 95-bis, comma 1-bis,
          del  medesimo  decreto  si  intende  riferito  all'articolo
          7-quater, comma 1, del presente decreto; 
              b) la richiesta di cui all'articolo 95-quater, comma 2,
          del Testo unico bancario puo'  essere  effettuata  anche  a
          seguito di una segnalazione della Consob al  ricorrere  dei
          presupposti previsti dall'articolo 56, comma 1, lettera a); 
              c) la  Banca  d'Italia  puo'  emanare  disposizioni  di
          attuazione del presente  articolo  ai  sensi  dell'articolo
          95-sexies del Testo unico bancario.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  60  del   citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 60 Adesione ai sistemi d'indennizzo da  parte  di
          intermediari esteri 
              1. Le succursali di  imprese  di  investimento  UE,  di
          societa' di gestione UE, di GEFIA UE  e  di  GEFIA  non  UE
          autorizzati in uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia
          o di banche UE insediate in Italia possono aderire, al fine
          di integrare la tutela offerta dal  sistema  di  indennizzo
          del  Paese  di  origine,  a  un   sistema   di   indennizzo
          riconosciuto, limitatamente all'attivita' svolta in Italia. 
              2. Salvo che aderiscano  a  un  sistema  di  indennizzo
          estero equivalente, le succursali di imprese di paesi terzi
          insediate  in  Italia  devono  aderire  a  un  sistema   di
          indennizzo riconosciuto, limitatamente all'attivita' svolta
          in Italia. La Banca  d'Italia  verifica  che  la  copertura
          offerta dai sistemi di indennizzo esteri cui aderiscono  le
          succursali di imprese di paesi  terzi  operanti  in  Italia
          possa considerarsi equivalente a quella offerta dai sistemi
          di indennizzo riconosciuti.". 
              - Il testo  dell'articolo  60-bis  del  citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 60-bis. Responsabilita'  delle  Sim,  delle  Sgr,
          delle Sicav  e  delle  Sicaf  per  illecito  amministrativo
          dipendente da reato 
              1.  Il  pubblico  ministero  che  iscrive,   ai   sensi
          dell'articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001,  n.
          231, nel  registro  delle  notizie  di  reato  un  illecito
          amministrativo a carico di una SIM,  di  una  SGR,  di  una
          Sicav o di una  Sicaf,  ne  da'  comunicazione  alla  Banca
          d'Italia e alla CONSOB. Nel corso del procedimento, ove  il
          pubblico ministero ne faccia richiesta, vengono sentite  la
          Banca d'Italia e la CONSOB, le quali hanno, in  ogni  caso,
          facolta' di presentare relazioni scritte. 
              2. In ogni grado del giudizio di  merito,  prima  della
          sentenza,   il   giudice    dispone,    anche    d'ufficio,
          l'acquisizione dalla  Banca  d'Italia  e  dalla  CONSOB  di
          aggiornate       informazioni       sulla        situazione
          dell'intermediario, con particolare riguardo alla struttura
          organizzativa e di controllo. 
              3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di
          una SIM, di una SGR, di  una  Sicav,  o  di  una  Sicaf  le
          sanzioni interdittive  di  cui  all'articolo  9,  comma  2,
          lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001,  n.
          231, decorsi i termini per la  conversione  delle  sanzioni
          medesime,  e'  trasmessa  per  l'esecuzione  dall'Autorita'
          giudiziaria alla Banca d'Italia e alla CONSOB; a tal  fine,
          la CONSOB o la Banca d'Italia, ciascuna  nell'ambito  delle
          rispettive competenze, possono proporre o adottare gli atti
          previsti  dagli  articoli  7-ter,  7-quater,   7-quinquies,
          7-sexies e dal titolo IV della parte II, avendo presenti le
          caratteristiche della sanzione  irrogata  e  le  preminenti
          finalita' di salvaguardia della stabilita' e di tutela  dei
          diritti degli investitori. 
              4. Le sanzioni interdittive indicate  nell'articolo  9,
          comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8  giugno
          2001, n. 231, non possono essere applicate in via cautelare
          alle SIM, SGR, Sicav e Sicaf. Ai medesimi intermediari  non
          si applica, altresi', l'articolo 15 del decreto legislativo
          8 giugno 2001, n. 231. 
              5.  Il  presente  articolo  si   applica,   in   quanto
          compatibile,  alle  succursali  italiane  di   imprese   di
          investimento UE o di imprese di paesi terzi  diverse  dalle
          banche, di societa' di gestione UE, di GEFIA UE,  di  GEFIA
          non UE autorizzati in Italia e di GEFIA non UE  autorizzati
          in uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia.". 
              - Il testo dell'articolo 60-bis.1  del  citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 60-bis.1 Ambito di applicazione 
              1. Il  presente  Capo  si  applica  alle  Sim  indicate
          all'articolo 55-bis, comma 1, e alle succursali italiane di
          imprese di paesi terzi diverse dalle banche che svolgono le
          attivita' indicate dal medesimo articolo, se non  rientrano
          nel  campo  di  applicazione  del  decreto  legislativo  16
          novembre 2015, n.180. 
              2. Le Sim  che  rientrano  nel  campo  di  applicazione
          previsto  dall'articolo  2  del  decreto   legislativo   16
          novembre 2015, n. 180 sono equiparate alle banche  ai  fini
          dell'applicazione del decreto medesimo. 
              3. In relazione  a  quanto  disciplinato  dal  presente
          Capo, e anche in deroga agli articoli 1, 2, 3, 4,  4-bis  e
          4-ter, si applicano gli articoli 3, 4, 5 e  6  del  decreto
          legislativo  16  novembre  2015,   n.   180,   nonche'   le
          definizioni contenute nell'articolo 1 del medesimo decreto. 
              4. Quando nel presente capo si fa rinvio a disposizioni
          del decreto  legislativo  16  novembre  2015,  n.  180,  le
          disposizioni riferite alle  banche  si  intendono  riferite
          alle Sim e quelle riferite  alla  capogruppo  si  intendono
          riferite alla societa' posta al vertice del gruppo ai sensi
          dell'articolo 11.".