Art. 3 
 
Modifiche alla parte III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
                                 58 
 
  1. Il titolo I della parte III del decreto legislativo 24  febbraio
1998, n. 58, e' sostituito dal seguente: 
  «Titolo I - DISPOSIZIONI COMUNI 
  Art. 61 (Definizioni). - 1. Nella presente parte si intendono per: 
  a) "strategia di market making": ai fini degli articoli 65-sexies e
67-ter,  la  strategia  perseguita   da   chi   svolge   negoziazioni
algoritmiche quando, operando per conto proprio in qualita' di membro
o partecipante di una o  piu'  sedi  di  negoziazione,  la  strategia
comporta l'immissione di  quotazioni  irrevocabili  e  simultanee  di
acquisto e di vendita, di misura comparabile e a prezzi  competitivi,
relative a uno o  piu'  strumenti  finanziari  su  un'unica  sede  di
negoziazione o su diverse sedi di negoziazione, con il  risultato  di
fornire liquidita' in modo regolare e frequente al mercato; 
  b) "fondi indicizzati quotati" (exchange-traded funds -  ETF):  gli
Oicr con almeno una particolare categoria di azioni o quote negoziata
per tutta la giornata in almeno una sede di negoziazione, nell'ambito
della quale almeno un market-maker interviene per assicurare  che  il
prezzo delle sue azioni o quote nella sede  di  negoziazione  non  si
discosti in maniera significativa  dal  rispettivo  valore  netto  di
inventario ne', se del caso, da quello indicativo calcolato in  tempo
reale (indicative net asset value); 
  c) "certificates": i titoli negoziabili quali definiti all'articolo
2, paragrafo 1, punto 27), del regolamento (UE) n. 600/2014; 
  d) "strumenti finanziari  strutturati":  gli  strumenti  finanziari
strutturati quali definiti all'articolo 2, paragrafo  1,  punto  28),
del regolamento (UE) n. 600/2014; 
  e) "sedi di negoziazione all'ingrosso": le sedi di negoziazione  di
titoli di Stato  o  di  titoli  obbligazionari  privati  e  pubblici,
diversi  da  titoli  di  Stato,  nonche'  di  strumenti  del  mercato
monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli  pubblici,  su
tassi di interesse e su valute che, in base alle regole adottate  dal
gestore della sede, consentono  esclusivamente  le  negoziazioni  tra
operatori che  impegnano  posizioni  proprie  ovvero,  nel  caso  dei
soggetti abilitati, quelle nelle  quali  gli  operatori  eseguono  in
contropartita diretta,  con  posizioni  proprie,  ordini  di  clienti
professionali; 
  f) "operatore principale": i  soggetti  indicati  nell'articolo  2,
paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n.  236/2012,  relativo
alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti  derivati
aventi  ad  oggetto  la  copertura  del  rischio   di   inadempimento
dell'emittente (credit default swap); 
  g) "mercato di crescita per le PMI": un  sistema  multilaterale  di
negoziazione registrato come un mercato di crescita  per  le  PMI  in
conformita' all'articolo 69; 
  h)  "piccola   o   media   impresa":   un'impresa   come   definita
dall'articolo 2, paragrafo  1,  lettera  (f),  del  regolamento  (UE)
2017/1129. 
  Art. 61-bis (Principi di regolamentazione). - 1. La Banca  d'Italia
e la Consob esercitano i poteri regolamentari previsti dalla presente
parte nell'osservanza dei principi di cui all'articolo 6, comma 01. 
  Titolo  I-BIS  -  DISCIPLINA   DELLE   SEDI   DI   NEGOZIAZIONE   E
INTERNALIZZATORI SISTEMATICI 
  Capo I - Finalita' e destinatari della vigilanza 
  Art. 62 (Vigilanza sulle sedi di  negoziazione).  -  1.  La  Consob
vigila sulle sedi di negoziazione e, fermi restando  i  poteri  e  le
attribuzioni della Consob e della Banca d'Italia ai sensi della parte
II del presente decreto, sui relativi gestori, al fine di  assicurare
la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela
degli investitori. 
  2. La Consob  vigila  affinche'  la  regolamentazione  del  mercato
regolamentato e le regole delle altre sedi di negoziazione,  adottate
dai  relativi  gestori,  siano  idonee  ad   assicurare   l'effettivo
conseguimento della trasparenza del mercato,  l'ordinato  svolgimento
delle negoziazioni e la tutela degli investitori e puo' richiedere ai
gestori delle sedi di negoziazione le opportune  modifiche  idonee  a
eliminare le disfunzioni riscontrate. 
  3. In caso di necessita' e urgenza, la Consob adotta nei  confronti
dei mercati regolamentati e per le finalita' indicate al  comma  1  i
provvedimenti necessari, anche sostituendosi al gestore  del  mercato
regolamentato. 
  4. I provvedimenti previsti dal comma 3 possono essere adottati dal
Presidente della Consob o da  chi  lo  sostituisce  in  caso  di  sua
assenza o impedimento. Essi  sono  immediatamente  esecutivi  e  sono
sottoposti  all'approvazione  della  Commissione  che  delibera   nel
termine di cinque giorni; i provvedimenti perdono  efficacia  se  non
approvati entro tale termine. 
  Art. 62-bis (Sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato e
operatori  principali).  -  1.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, con regolamento  puo'
stabilire  requisiti  specifici   per   le   sedi   di   negoziazione
all'ingrosso di titoli di Stato e per i relativi gestori, individuare
ulteriori  modalita'  di  negoziazione  e/o  tipologie  di  operatori
ammessi su tali sedi, nonche'  definire  criteri  per  attribuire  la
qualifica di operatore principale ai soggetti operanti sulle sedi  di
negoziazione di titoli di Stato. 
  Art. 62-ter (Vigilanza sulle sedi di negoziazione all'ingrosso).  -
1. Ferme restando le competenze e i poteri della Consob ai sensi  del
presente decreto, la Banca d'Italia vigila sulle sedi di negoziazione
all'ingrosso di titoli di Stato e,  fermi  restando  i  poteri  e  le
attribuzioni della Consob e della Banca d'Italia ai sensi della parte
II del  presente  decreto,  sui  relativi  gestori,  avendo  riguardo
all'efficienza complessiva del  mercato  e  all'ordinato  svolgimento
delle negoziazioni. 
  2. La Banca  d'Italia  vigila  affinche'  la  regolamentazione  del
mercato regolamentato all'ingrosso di titoli di  Stato  e  le  regole
delle altre sedi di negoziazione all'ingrosso  di  titoli  di  Stato,
adottate  dai  relativi  gestori,  siano  idonee  ad  assicurare  una
negoziazione corretta e ordinata  e  un'esecuzione  efficiente  degli
ordini e puo' richiedere ai gestori delle  sedi  di  negoziazione  le
opportune modifiche idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate. 
  3. In caso di necessita' e urgenza, la Banca d'Italia  adotta,  nei
confronti dei mercati regolamentati e per le  finalita'  indicate  al
comma 1, i provvedimenti necessari, anche  sostituendosi  al  gestore
del mercato regolamentato. 
  4. La Banca d'Italia e la Consob, al fine di coordinare l'esercizio
delle proprie funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli  oneri
gravanti  sulle  sedi  di  negoziazione  all'ingrosso,  stipulano  un
protocollo d'intesa avente ad oggetto i  compiti  di  ciascuna  e  le
modalita' della cooperazione e dello scambio  di  informazioni  nello
svolgimento  delle  rispettive  competenze,  anche  con   riferimento
all'operativita' in Italia di sedi di  negoziazione  di  altri  Stati
membri che scambiano  all'ingrosso  titoli  di  Stato,  nonche'  alle
irregolarita' rilevate  e  ai  provvedimenti  assunti  nell'esercizio
dell'attivita' di vigilanza. Il protocollo d'intesa e' reso  pubblico
dalla Banca  d'Italia  e  dalla  Consob  con  le  modalita'  da  esse
stabilite. 
  Art. 62-quater (Vigilanza regolamentare e informativa sulle sedi di
negoziazione all'ingrosso).  -  1.  La  Banca  d'Italia  con  proprio
provvedimento individua gli obblighi informativi e  di  comunicazione
dei gestori delle sedi di negoziazione  all'ingrosso  dei  titoli  di
Stato nei propri confronti,  indicando  anche  contenuto,  termini  e
modalita' di comunicazione. 
  2. Per le sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato: 
  a) i poteri regolamentari previsti  negli  articoli  64,  comma  4;
64-bis, comma 6; 64-ter, comma 9; 65, comma 2;  65-quater,  comma  5;
65-sexies, comma 7; 74, comma 2 e 76, comma 2, sono esercitati  dalla
Consob, d'intesa con la Banca d'Italia; 
  b) le attribuzioni della Consob di cui agli articoli 64,  comma  5;
64-quater, commi 1, 6, 7 e 9 e 64-quinquies, comma 1, sono esercitate
dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sentite  la  Banca
d'Italia e la Consob; 
  c) le attribuzioni della Consob di cui agli articoli 64,  comma  7;
64-bis, commi 5, 8 e 9; 64-ter, comma 7; 64-quinquies, commi 2, 4,  5
e 6; 65-sexies, comma 6; 67, commi 8 e 11 e 67-bis, comma 2, spettano
alla Banca d'Italia; il diritto di accesso al book  di  negoziazione,
ai sensi dell'articolo 65-septies, comma 2, e' attribuito, oltre  che
alla Consob, anche alla Banca d'Italia; 
  d) le informazioni, le comunicazioni  e  le  segnalazioni  previste
dagli articoli 64-bis, commi 3 e 4; 64-ter, comma 8; 64-quater, comma
8; 65-bis, comma 3; 65-septies, comma 3;  e  66-ter,  comma  3,  sono
trasmesse al Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  alla  Banca
d'Italia e alla Consob; 
  e) le informazioni e le comunicazioni previste  dalle  disposizioni
incluse nel capo II sono trasmesse alla Banca d'Italia in luogo della
Consob,  ad  eccezione  delle  comunicazioni  previste  dall'articolo
65-septies, commi 4 e 5. 
  3.  Per  le   sedi   di   negoziazione   all'ingrosso   di   titoli
obbligazionari privati  e  pubblici,  diversi  da  titoli  di  Stato,
nonche' di strumenti del mercato monetario e di strumenti  finanziari
derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse  e  su  valute,  i
poteri e le attribuzioni di cui agli articoli 64, commi  4,  5  e  7;
64-bis, commi 5, 6, 8 e 9; 64-ter, commi 7 e 9; 64-quater,  commi  1,
6, 7 e 9; 64-quinquies comma 1, 2, 4, 5 e 6; 65, comma 2;  65-quater,
comma 5; 65-sexies, comma 7, sono esercitati dalla Consob, sentita la
Banca d'Italia. 
  4. La Banca d'Italia e la Consob  si  scambiano  reciprocamente  le
informazioni e le comunicazioni acquisite con riguardo alle  sedi  di
negoziazione  all'ingrosso  di  titoli   obbligazionari   privati   e
pubblici, inclusi i titoli di Stato, nonche' di strumenti di  mercato
monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli  pubblici,  su
tassi di interesse e su valute secondo  le  modalita'  stabilite  nel
protocollo di intesa di cui all'articolo 62-ter, comma 4. 
  Art.  62-quinquies  (Vigilanza   sul   rispetto   di   disposizioni
dell'Unione europea direttamente applicabili). - 1. La  Consob  e  la
Banca d'Italia vigilano, ciascuna per quanto di competenza, ai  sensi
della presente parte, sul rispetto  delle  disposizioni  dettate  dal
regolamento (UE) n. 600/2014 nonche' dagli atti delegati, dalle norme
tecniche di regolamentazione e di attuazione del citato regolamento e
della direttiva 2014/65/UE. 
  Art. 62-sexies (Vigilanza sulle sedi di negoziazione  di  strumenti
finanziari sull'energia e il gas). - 1. Ai mercati regolamentati  per
la  negoziazione  di  strumenti  finanziari   derivati   sull'energia
elettrica e il gas e alle societa' che organizzano e gestiscono  tali
mercati si applicano le disposizioni del presente titolo, fatto salvo
quanto indicato ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. 
  2. I provvedimenti di cui agli articoli 62, comma 2; 64-bis,  commi
5 e 8; 64-quater, commi 1, 2 e 6; 64-quinquies,  commi  1  e  5;  67,
comma 9; 70, commi 1 e  2;  90-quinquies,  comma  2,  lettera  b),  e
90-sexies,  comma  2,  sono  adottati  dalla  Consob,  d'intesa   con
l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. 
  3. I poteri e le attribuzioni della Consob  previsti  dall'articolo
67, comma 10, sono esercitati dalla Consob, sentita  l'Autorita'  per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. 
  4. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema  idrico
esercita le attribuzioni previste nel presente articolo  in  funzione
delle   generali   esigenze    di    stabilita',    economicita'    e
concorrenzialita' dei  mercati  dell'energia  elettrica  e  del  gas,
nonche' di sicurezza e efficiente funzionamento delle reti  nazionali
di trasporto dell'energia elettrica e del gas. 
  5. Nell'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo, la
Consob e l'Autorita' per l'energia elettrica, il  gas  e  il  sistema
idrico si prestano reciproca assistenza e collaborano tra loro  anche
mediante scambio di informazioni, senza che sia opponibile il segreto
d'ufficio. La Consob e l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e
il sistema idrico agiscono in modo coordinato, a tal fine  stipulando
appositi protocolli di intesa. 
  6. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema  idrico
informa il  Ministero  dello  sviluppo  economico  sull'attivita'  di
vigilanza  svolta  e  sulle  irregolarita'  riscontrate  che  possono
incidere sul funzionamento dei mercati fisici  dei  prodotti  sottesi
nonche' sulla sicurezza e sull'efficiente  funzionamento  delle  reti
nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas. 
  Art. 62-septies (Vigilanza sui sistemi multilaterali di scambio  di
depositi  monetari  in  euro).  -  1.  La   Banca   d'Italia   vigila
sull'efficienza e sul buon funzionamento dei sistemi multilaterali di
scambio di depositi monetari in euro, nonche' sui soggetti gestori, e
puo' richiedere le opportune modifiche alle regole del sistema idonee
a eliminare le disfunzioni riscontrate. 
  2. La Banca d'Italia, con  le  modalita'  e  nei  termini  da  essa
stabiliti, puo' richiedere la comunicazione anche periodica di  dati,
notizie,  atti  e  documenti  ai   soggetti   gestori   dei   sistemi
multilaterali  di  scambio  di  depositi  monetari  in  euro  e  agli
operatori  che  vi  partecipano.  La  Banca  d'Italia  puo'  eseguire
ispezioni  presso  i   medesimi   soggetti   gestori   e   richiedere
l'esibizione  di  documenti  e  il  compimento  degli  atti  ritenuti
necessari. Gli stessi poteri  possono  essere  esercitati  anche  nei
confronti di altri soggetti  coinvolti  nell'attivita'  del  soggetto
gestore. A tale fine, la  Banca  d'Italia  puo'  procedere  anche  ad
audizioni personali. La Banca d'Italia puo'  autorizzare  i  revisori
dei conti o gli esperti a procedere a  verifiche  presso  i  soggetti
gestori;  le  relative  spese  sono  poste  a  carico  del   soggetto
ispezionato. 
  3. La  Banca  d'Italia  con  proprio  provvedimento  individua  gli
obblighi informativi  e  di  comunicazione  dei  gestori  nei  propri
confronti,  indicando  anche  contenuto,  termini  e   modalita'   di
comunicazione. 
  4.  Agli  scambi  previsti  dal  comma  1  non  si   applicano   le
disposizioni dettate nella presente parte per i sistemi multilaterali
di negoziazione. 
  Art. 62-octies (Poteri informativi e di indagine). - 1. La Consob e
la Banca d'Italia, nell'ambito  delle  rispettive  competenze  e  nel
perseguimento delle finalita' previste dagli articoli 62, comma 1,  e
62-ter, comma 1, possono: 
  a) chiedere a chiunque la comunicazione, anche periodica, di dati e
notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e  nei
termini da esse stabiliti; 
  b) procedere ad audizione personale nei confronti di chiunque possa
essere in possesso di informazioni pertinenti; 
  c) richiedere ai revisori legali o alle societa' di revisione delle
sedi di negoziazione di fornire informazioni. 
  2. Nel caso previsto dalla lettera b) del comma  1,  viene  redatto
processo verbale dei  dati,  delle  informazioni  acquisite  e  delle
dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare
il processo verbale e hanno diritto di averne copia. 
  3. La Consob, nell'ambito delle sue competenze e nel  perseguimento
delle finalita' previste dall'articolo 62, comma 1,  puo'  esercitare
nei confronti di chiunque gli ulteriori poteri previsti dall'articolo
187-octies secondo le modalita' ivi previste. 
  4. Per le finalita' di cui agli articoli 62,  comma  1,  e  62-ter,
comma 1, la  Consob  e  la  Banca  d'Italia  possono  esercitare  nei
confronti degli operatori ammessi alle sedi di negoziazione,  diversi
dai soggetti abilitati, e dei partecipanti remoti, i poteri di cui al
comma 1. In caso di partecipanti remoti, l'autorita' competente dello
Stato membro d'origine del partecipante remoto e' informata. 
  Art.  62-novies  (Poteri  ispettivi).  -   1.   Nell'ambito   delle
rispettive competenze e nel perseguimento  delle  finalita'  previste
dagli articoli 62, comma 1, e 62-ter, comma 1, la Consob e  la  Banca
d'Italia possono effettuare ispezioni e  richiedere  l'esibizione  di
documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari nei confronti
dei gestori delle sedi di negoziazione e di coloro ai quali i gestori
medesimi  abbiano  esternalizzato  funzioni  operative  essenziali  o
importanti e al loro personale.  Nell'esercizio  di  tali  poteri  da
parte della Consob  si  applicano  i  commi  12  e  13  dell'articolo
187-octies. 
  2. La Consob puo' richiedere ai soggetti incaricati della revisione
legale dei conti dei mercati regolamentati di  fornire  informazioni.
Quando  sussistono  particolari  necessita'  e  non   sia   possibile
provvedere con risorse proprie, la Consob puo'  altresi'  autorizzare
revisori  legali  o  societa'  di  revisione  legale  a  procedere  a
verifiche o ispezioni  per  suo  conto.  Il  soggetto  autorizzato  a
procedere a  verifiche  o  ispezioni  agisce  in  veste  di  Pubblico
Ufficiale. 
  3. La Banca d'Italia puo' richiedere ai soggetti  incaricati  della
revisione legale dei conti delle sedi  di  negoziazione  all'ingrosso
dei titoli  di  Stato  di  fornire  informazioni.  Quando  sussistono
particolari necessita' e non sia  possibile  provvedere  con  risorse
proprie, la Banca d'Italia puo' altresi' autorizzare revisori  legali
o societa' di revisione legale a procedere a  verifiche  o  ispezioni
per suo conto. Il soggetto autorizzato  a  procedere  a  verifiche  o
ispezioni agisce in veste di pubblico ufficiale. 
  4. Per le finalita' di cui agli articoli 62,  comma  1,  e  62-ter,
comma 1, la  Consob  e  la  Banca  d'Italia  possono  esercitare  nei
confronti degli operatori ammessi alle sedi di negoziazione,  diversi
dai soggetti abilitati,  e  dei  partecipanti  remoti,  i  rispettivi
poteri di cui ai commi 1, 2 e 3.  In  caso  di  partecipanti  remoti,
l'autorita' competente dello Stato membro d'origine del  partecipante
remoto e' informata. 
  5. Nei casi  previsti  dal  presente  articolo,  la  Consob  redige
processo verbale dei  dati,  delle  informazioni  acquisite  e  delle
dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare
il processo verbale e hanno diritto di averne copia. Gli esiti  degli
accertamenti ispettivi effettuati dalla Banca d'Italia ai  sensi  del
presente articolo sono comunicati per iscritto agli  interessati  con
le   modalita'   stabilite   dalla   Banca   d'Italia   con   proprio
provvedimento. 
  Art. 62-decies (Poteri di intervento). - 1. Al fine di garantire il
rispetto delle disposizioni della presente  parte,  la  Consob  e  la
Banca  d'Italia,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze  e   nel
perseguimento delle finalita' previste dagli articoli 62, comma 1,  e
62-ter, comma 1, possono: 
  a) pubblicare avvertimenti al  pubblico  nel  sito  internet  della
Consob o della Banca d'Italia; 
  b) intimare ai gestori delle sedi di negoziazione di non avvalersi,
nell'esercizio della propria attivita' e per un periodo non superiore
a tre anni, dell'attivita' professionale di  un  soggetto  ove  possa
essere di pregiudizio  per  la  trasparenza,  l'ordinato  svolgimento
delle  negoziazioni,  la  tutela  degli  investitori  e  l'efficienza
complessiva del mercato; 
  c) disporre la rimozione di uno  o  piu'  esponenti  aziendali  del
gestore  di  un  mercato  regolamentato   ovvero,   sentita   l'altra
autorita', della Sim o della banca italiana che gestisce  un  sistema
multilaterale  di  negoziazione   o   un   sistema   organizzato   di
negoziazione, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio
al perseguimento delle finalita' previste dagli articoli 62, comma  1
e 62-ter, comma 1; la rimozione non e'  disposta  ove  ricorrano  gli
estremi per pronunciare la decadenza ai sensi  dell'articolo  64-ter,
salvo che sussista urgenza di provvedere; 
  d) nei confronti di chiunque, ivi inclusi  gli  operatori,  diversi
dai soggetti abilitati, ammessi alle sedi di negoziazione, anche come
partecipanti remoti, ordinare, anche in via cautelare, la  cessazione
temporanea  o  permanente  di  pratiche  o  condotte  contrarie  alle
disposizioni della presente parte; 
  In caso  di  intervento  nei  confronti  dei  partecipanti  remoti,
l'autorita' competente dello Stato membro d'origine del  partecipante
remoto e' informata. 
  2. In caso di necessita' e urgenza, la Consob e la  Banca  d'Italia
possono altresi' adottare, nell'ambito delle rispettive competenze  e
nel perseguimento delle finalita' previste dagli articoli  62,  comma
1, e 62-ter, comma 1, ogni misura idonea al mantenimento di  ordinate
condizioni di negoziazione sui  mercati  regolamentati,  sui  sistemi
multilaterali  di  negoziazione  e   sui   sistemi   organizzati   di
negoziazione. 
  Capo II - Le sedi di negoziazione 
  Art. 63 (Sistemi multilaterali per  la  negoziazione  di  strumenti
finanziari). - 1. Ciascun sistema multilaterale per  la  negoziazione
di strumenti finanziari opera  come  mercato  regolamentato,  sistema
multilaterale di negoziazione o sistema organizzato di  negoziazione,
nel rispetto delle relative disposizioni della presente parte. 
  Sezione I - Autorizzazione del mercato  regolamentato  e  requisiti
del gestore 
  Art. 64  (L'attivita'  di  organizzazione  e  gestione  di  mercati
regolamentati). - 1. L'attivita'  di  organizzazione  e  gestione  di
mercati  regolamentati  di  strumenti  finanziari  e'  esercitata  da
societa' per azioni anche senza scopo di lucro (gestore  del  mercato
regolamentato). 
  2. Il gestore del mercato regolamentato: 
  a) predispone le  strutture,  fornisce  i  servizi  del  mercato  e
determina i corrispettivi a esso dovuti; 
  b) assicura e  verifica  il  rispetto  dei  requisiti  del  mercato
regolamentato previsti nel presente titolo; 
  c)  dispone  l'ammissione,  l'esclusione  e  la  sospensione  degli
strumenti finanziari dalla quotazione e dalle  negoziazioni  e  degli
operatori dalle negoziazioni; 
  d) adotta tutti gli atti necessari per l'ordinato funzionamento del
mercato regolamentato; 
  e) adotta le disposizioni  e  gli  atti  necessari  a  prevenire  e
identificare abusi di informazioni privilegiate e  manipolazioni  del
mercato; 
  f) provvede agli altri compiti a esso eventualmente affidati  dalle
autorita' competenti. 
  3. Il gestore del mercato  regolamentato  esercita  i  diritti  che
corrispondono al mercato regolamentato e  ha  la  responsabilita'  di
garantire   che   il   mercato   gestito   soddisfi,    al    momento
dell'autorizzazione e continuativamente, i requisiti stabiliti  dalla
presente parte, anche  qualora  l'esecuzione  di  funzioni  operative
essenziali sia affidata a terzi. 
  4. La Consob, con regolamento: 
  a) individua le attivita' connesse e strumentali che possono essere
svolte dal gestore del mercato regolamentato; 
  b) stabilisce i requisiti generali di  organizzazione  del  gestore
del mercato regolamentato; 
  c) adotta le disposizioni attuative dell'articolo 4-undecies. 
  5. La Consob verifica che le modificazioni statutarie  dei  gestori
dei mercati regolamentati non contrastino con  i  requisiti  previsti
dal presente capo.  Non  si  puo'  dare  corso  al  procedimento  per
l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti tale verifica. 
  6.  Ai  gestori  dei  mercati   regolamentati   si   applicano   le
disposizioni della parte IV, titolo  III,  capo  II,  sezione  VI,  a
eccezione degli articoli 157 e 158. 
  7. Il gestore del mercato regolamentato  puo'  gestire  un  sistema
multilaterale  di  negoziazione   o   un   sistema   organizzato   di
negoziazione, previa verifica da parte della Consob che esso rispetti
le pertinenti disposizioni contenute nella parte III. 
  Art.  64-bis  (Obblighi  riguardanti  le  persone  che   esercitano
un'influenza significativa sulla gestione del mercato regolamentato).
- 1. Le persone che sono nella posizione di esercitare,  direttamente
o  indirettamente,  un'influenza  significativa  sulla  gestione  del
mercato regolamentato devono rispettare i requisiti  di  onorabilita'
determinati  con  regolamento  dal  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentita la Consob e la Banca d'Italia. 
  2. Gli acquisti delle partecipazioni nel capitale del  gestore  del
mercato  regolamentato  e  le   successive   variazioni,   effettuati
direttamente o indirettamente,  anche  per  il  tramite  di  societa'
controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona,  devono
essere comunicati dal soggetto acquirente entro ventiquattro  ore  al
gestore  del  mercato.  Nel  caso  in  cui  l'acquisto  determini  la
possibilita' di esercitare  un'influenza  significativa  l'acquirente
trasmette,  altresi',  al  gestore  del  mercato  regolamentato,   la
documentazione attestante il possesso dei  requisiti  individuati  al
sensi del comma 1. 
  3. I gestori dei mercati regolamentati: 
  a) trasmettono alla Consob  e  rendono  pubbliche  le  informazioni
sulla  proprieta'  del  gestore  del  mercato  regolamentato,  e   in
particolare l'identita' delle parti che sono in grado  di  esercitare
un'influenza significativa sulla sua gestione e  l'entita'  dei  loro
interessi; 
  b)  comunicano   alla   Consob   e   rendono   pubblico   qualsiasi
trasferimento   di   proprieta'   che   determini   un    cambiamento
dell'identita'   delle   persone    che    esercitano    un'influenza
significativa sul funzionamento del mercato regolamentato. 
  4. Chiunque,  a  qualsiasi  titolo,  intenda  acquisire  o  cedere,
direttamente o indirettamente, una partecipazione  nel  capitale  del
gestore del mercato che ne comporti il controllo  ne  da'  preventiva
comunicazione alla Consob. 
  5. Entro 90 giorni dalla comunicazione prevista  dal  comma  4,  la
Consob puo' opporsi ai cambiamenti negli assetti di controllo  quando
vi siano ragioni obiettive  e  dimostrabili  per  ritenere  che  tali
cambiamenti mettono a repentaglio la gestione  sana  e  prudente  del
mercato. 
  6. La Consob disciplina con regolamento: 
  a) i criteri per  l'individuazione  dei  casi  e  delle  soglie  di
partecipazione che determinano un'influenza  significativa  ai  sensi
del comma 1; 
  b) contenuto, termini e modalita' delle comunicazioni previste  dai
commi 3 e 4; 
  c) contenuto, termini e modalita' di  pubblicazione  da  parte  del
gestore del mercato  regolamentato  delle  informazioni  relative  ai
partecipanti  al  capitale   e   di   ogni   successivo   cambiamento
nell'identita' delle persone che possiedono  una  partecipazione  che
comporta la possibilita' di esercitare un'influenza significativa. 
  7. In assenza dei requisiti di onorabilita'  o  in  mancanza  delle
comunicazioni  previste  dai  commi  2  e  4,  nonche'  in  caso   di
opposizione ai sensi del comma  5,  non  puo'  essere  esercitato  il
diritto di voto inerente alle azioni eccedenti le soglie  individuate
ai sensi del comma 6, lettera a), o alla partecipazione acquisita  in
violazione dei commi 4 e 5. 
  8. In caso di inosservanza del divieto previsto  dal  comma  7,  si
applica l'articolo 14 , comma 6. L'impugnazione puo' essere  proposta
anche dalla Consob entro il termine previsto dall'articolo 14,  comma
7. 
  9. La Consob puo' imporre che le  azioni  per  le  quali  non  puo'
essere esercitato il diritto di  voto  a  norma  del  comma  7  siano
alienate, fissando un termine. 
  Art. 64-ter (Requisiti degli esponenti aziendali  del  gestore  del
mercato regolamentato). - 1. I  soggetti  che  svolgono  funzioni  di
amministrazione,  direzione  e  controllo  nel  gestore  del  mercato
regolamentato    possiedono    i    requisiti    di     onorabilita',
professionalita'  e  indipendenza  previsti   con   regolamento   dal
Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob e la Banca
d'Italia. Con il medesimo regolamento, il Ministero  dell'economia  e
delle finanze, sentita la Consob e la Banca  d'Italia,  individua  le
cause che  comportano  il  venir  meno  dei  requisiti  previsti  nel
presente articolo e che determinano la sospensione  temporanea  o  la
decadenza dall'incarico. 
  2. L'organo di amministrazione possiede conoscenze,  competenze  ed
esperienze adeguate, ha una composizione tale da garantire un apporto
sufficientemente ampio di esperienze e  i  relativi  membri  dedicano
tempo sufficiente all'esercizio delle proprie funzioni. 
  3. Il gestore del mercato regolamentato  destina  risorse  umane  e
finanziarie adeguate alla preparazione e alla formazione  dei  membri
dell'organo di amministrazione. 
  4. I gestori di mercati regolamentati significativi  in  base  alle
dimensioni,  organizzazione   interna,   e   tipologia,   portata   e
complessita' delle attivita', istituiscono un comitato per le  nomine
composto dai membri dell'organo di amministrazione che non esercitano
funzioni  esecutive  presso  il  gestore  del  mercato  regolamentato
interessato. 
  5.  L'organo  di  amministrazione  di  un   gestore   del   mercato
regolamentato definisce  e  vigila  sull'applicazione  di  misure  di
governo societario, anche in materia di  separazione  delle  funzioni
aziendali e prevenzione dei conflitti di interesse, che  garantiscono
la sana e prudente gestione e promuovono  l'integrita'  del  mercato.
L'organo  di  amministrazione  controlla  e   valuta   periodicamente
l'efficacia delle  misure  di  governo  societario  del  gestore  del
mercato regolamentato e  adotta  misure  opportune  per  rimediare  a
eventuali carenze. 
  6. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e  controllo
hanno accesso adeguato alle informazioni e ai documenti necessari per
vigilare e valutare  periodicamente  il  processo  decisionale  della
dirigenza. 
  7. La sospensione o la decadenza degli esponenti aziendali  per  le
cause individuate dal regolamento di cui al comma 1  sono  dichiarate
dall'organo di appartenenza entro 30  giorni  dalla  nomina  o  dalla
conoscenza della causa sopravvenuta. Per  i  soggetti  che  non  sono
componenti di un organo la dichiarazione della  sospensione  o  della
decadenza e' effettuata dall'organo che li ha nominati.  In  caso  di
inerzia vi provvede la Consob. 
  8. Ai fini della verifica del rispetto dei requisiti  previsti  nel
presente articolo, il gestore  del  mercato  regolamentato  trasmette
alla Consob le informazioni relative agli esponenti  aziendali  e  ai
soggetti che dirigono effettivamente l'attivita' e le operazioni  del
mercato regolamentato e di ogni successivo cambiamento. 
  9. La Consob, con proprio regolamento: 
  a) specifica i requisiti previsti dai commi 2, 3  e  4,  anche  con
riferimento al numero di incarichi assumibili dai membri  dell'organo
di amministrazione e alle funzioni svolte dal comitato per le nomine; 
  b) stabilisce contenuto, termini e  modalita'  delle  comunicazioni
previste dal comma 8. 
  Art. 64-quater (Autorizzazione dei mercati regolamentati). - 1.  La
Consob rilascia l'autorizzazione a operare  in  qualita'  di  mercato
regolamentato  ai  sistemi  che  ottemperano  alle  disposizioni  del
presente titolo. 
  2. La Consob iscrive i mercati regolamentati in un elenco,  curando
l'adempimento delle disposizioni dell'Unione europea in materia. 
  3. L'autorizzazione e' altresi' subordinata all'accertamento che: 
  a) il  gestore  del  mercato  rispetta  i  requisiti  previsti  dal
presente titolo; 
  b)  il  regolamento  del  mercato  e'  conforme   alla   disciplina
dell'Unione  europea  e  idoneo  ad  assicurare  la  trasparenza  del
mercato, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela  degli
investitori. 
  4. Il regolamento del mercato determina quantomeno: 
  a) le condizioni e le modalita' di ammissione alle  negoziazioni  e
di esclusione e sospensione dalle negoziazioni degli operatori; 
  b) le condizioni e le modalita' di  ammissione  alla  quotazione  e
alle negoziazioni e di esclusione e sospensione  dalla  quotazione  e
dalle negoziazioni degli strumenti finanziari; 
  c)  le  condizioni  e  le  modalita'  per  lo   svolgimento   delle
negoziazioni  e  gli  eventuali  obblighi  degli  operatori  e  degli
emittenti; 
  d) le modalita' di accertamento,  pubblicazione  e  diffusione  dei
prezzi; 
  e) i tipi di contratti ammessi alle negoziazioni nonche' i  criteri
per la determinazione dei quantitativi minimi negoziabili; 
  f)  le  condizioni  e  le  modalita'  per  la  compensazione  e  il
regolamento delle operazioni concluse sui mercati; 
  g) le modalita' di emanazione delle disposizioni di attuazione  del
regolamento da parte del gestore. 
  5.  Il  regolamento  del  mercato  e'   deliberato   dall'assemblea
ordinaria o dal consiglio di sorveglianza  del  gestore  del  mercato
regolamentato ovvero, ove cosi' previsto dallo  statuto,  dall'organo
di  amministrazione.  Qualora  le  azioni  del  gestore  del  mercato
regolamentato  siano  quotate  in  un   mercato   regolamentato,   il
regolamento   del   mercato   e'   deliberato   dal   consiglio    di
amministrazione o dal consiglio di gestione della societa' medesima. 
  6. La Consob approva le modificazioni al  regolamento  del  mercato
regolamentato. 
  7. Fermo restando quanto previsto  dai  commi  1  e  3,  la  Consob
rifiuta l'autorizzazione anche se: 
  a) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo nel gestore del mercato non rispettano i requisiti previsti
dall'articolo 64-ter; o 
  b) esistano ragioni  obiettive  e  dimostrabili  per  ritenere  che
l'organo di amministrazione del gestore del mercato puo'  metterne  a
repentaglio la gestione efficace, sana e prudente e l'integrita'  del
mercato. 
  8.  Il  gestore  del  mercato  fornisce  alla   Consob   tutte   le
informazioni, fra cui un programma di attivita' che illustri  i  tipi
di attivita' previsti e la struttura  organizzativa,  necessarie  per
accertare che il  mercato  regolamentato  abbia  instaurato  tutti  i
dispositivi necessari  per  rispettare  gli  obblighi  stabiliti  dal
presente titolo. 
  9. La Consob pronuncia la decadenza dell'autorizzazione  rilasciata
a  un  mercato  regolamentato  allorche'   questo   non   si   avvale
dell'autorizzazione entro dodici mesi. 
  Art.  64-quinquies   (Revoca   dell'autorizzazione,   provvedimenti
straordinari a tutela del mercato e crisi  del  gestore  del  mercato
regolamentato). - 1. La Consob  puo'  revocare  l'autorizzazione  del
mercato regolamentato quando: 
  a)   l'autorizzazione   e'   stata   ottenuta   presentando   false
dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare; 
  b) non sono piu'  soddisfatte  le  condizioni  cui  e'  subordinata
l'autorizzazione; 
  c) sono state violate in modo grave e sistematico  le  disposizioni
del presente titolo relative al mercato regolamentato  o  al  gestore
del mercato; 
  d) abbia cessato di funzionare  da  piu'  di  sei  mesi  o  rinunci
espressamente all'autorizzazione. 
  2. In caso  di  gravi  irregolarita'  nella  gestione  del  mercato
regolamentato ovvero nell'amministrazione  del  gestore  del  mercato
regolamentato  e  comunque  quando  lo  richiede  la   tutela   degli
investitori, il Ministero dell'economia e delle finanze, su  proposta
della Consob, dispone lo scioglimento degli organi  amministrativi  e
di controllo del gestore del mercato. I poteri dei  disciolti  organi
amministrativi sono attribuiti  a  un  commissario  nominato  con  il
medesimo provvedimento, che li esercita, sulla base delle direttive e
sotto il controllo  della  Consob,  sino  alla  ricostituzione  degli
organi. L'indennita' spettante  al  commissario  e'  determinata  con
decreto del  Ministero  ed  e'  a  carico  del  gestore  del  mercato
regolamentato. Si applicano, per quanto compatibili, gli articoli 70,
commi 2, 3, 4 e 5, 72, a eccezione dei commi 2, 2-bis e 8, e  75  del
T.U. bancario, intendendosi le suddette  disposizioni  riferite  alla
Consob in luogo della Banca d'Italia, ai partecipanti  in  luogo  dei
depositanti e al gestore del mercato  regolamentato  in  luogo  delle
banche. 
  3. La procedura indicata al comma  2  puo'  determinare  la  revoca
dell'autorizzazione prevista dal comma 1. 
  4. Entro trenta giorni dalla  comunicazione  del  provvedimento  di
revoca  dell'autorizzazione  del  mercato,  gli  amministratori   del
gestore del mercato o il commissario nominato ai sensi  del  comma  2
convocano l'assemblea per modificare  l'oggetto  sociale  ovvero  per
deliberare  la  liquidazione  volontaria  del  gestore  del  mercato.
Qualora non si provveda alla convocazione entro detto termine  ovvero
l'assemblea  non  deliberi  entro   tre   mesi   dalla   data   della
comunicazione del provvedimento di revoca, il Ministero dell'economia
e  delle  finanze,  su  proposta  della  Consob,  puo'  disporre   lo
scioglimento  del  gestore  del  mercato  regolamentato  nominando  i
liquidatori. Si applicano le disposizioni  sulla  liquidazione  delle
societa' per azioni, di cui al libro V,  titolo  V,  capo  VIII,  del
codice civile, a  eccezione  di  quelle  concernenti  la  revoca  dei
liquidatori. 
  5. Nei casi previsti dai commi  1  e  2,  la  Consob  promuove  gli
accordi necessari ad assicurare la continuita' delle negoziazioni.  A
tal fine puo' disporre il trasferimento temporaneo della gestione del
mercato  ad  altro  gestore,  previo  consenso  di  quest'ultimo.  Il
trasferimento definitivo della gestione  del  mercato  puo'  avvenire
anche in deroga alle disposizioni del titolo II, capo VI, della legge
fallimentare. 
  6.  Le  iniziative  per  la  dichiarazione  di  fallimento  o   per
l'ammissione   alle   procedure   di    concordato    preventivo    o
amministrazione controllata e i relativi provvedimenti del  tribunale
sono comunicati entro tre giorni alla Consob a cura del cancelliere. 
  Sezione  II  -  Organizzazione  e  funzionamento  delle   sedi   di
negoziazione 
  Art. 65 (Requisiti organizzativi dei mercati regolamentati).  -  1.
Il mercato regolamentato dispone di: 
  a) misure per identificare  chiaramente  e  gestire  le  potenziali
conseguenze negative, per il funzionamento del mercato  regolamentato
o per i suoi membri o partecipanti, di qualsiasi  conflitto  tra  gli
interessi del mercato  regolamentato,  dei  suoi  proprietari  o  del
gestore del mercato e il suo ordinato funzionamento,  in  particolare
quando  tali  conflitti   possono   risultare   pregiudizievoli   per
l'assolvimento   di   qualsiasi   funzione   delegata   al    mercato
regolamentato dall'autorita' competente; 
  b)  procedure  per  gestire  i  rischi  ai  quali   sono   esposti,
dispositivi e sistemi adeguati per identificare tutti  i  rischi  che
possono  comprometterne  il  funzionamento  e  misure  efficaci   per
attenuare tali rischi; 
  c) misure per garantire una gestione sana delle operazioni tecniche
del sistema, comprese misure di emergenza efficaci per far fronte  ai
rischi di disfunzione del sistema; 
  d)  regole  e  procedure  trasparenti  e  non   discrezionali   che
garantiscono un processo di negoziazione corretto e ordinato  nonche'
di criteri obiettivi che  consentono  l'esecuzione  efficiente  degli
ordini; 
  e) misure efficaci atte  ad  agevolare  il  regolamento  efficiente
delle operazioni eseguite nell'ambito del sistema; 
  f)  risorse  finanziarie  sufficienti  per  renderne  possibile  il
funzionamento ordinato, tenendo conto  della  natura  e  dell'entita'
delle operazioni concluse nel mercato, nonche' della  portata  e  del
grado dei rischi ai quali esso e' esposto. 
  2. La Consob puo' ulteriormente  dettagliare,  con  regolamento,  i
requisiti organizzativi del mercato regolamentato e puo'  dettare  la
metodologia di determinazione dell'entita' delle risorse  finanziarie
previste nel comma 1, lettera f). 
  3. Per le operazioni concluse su un mercato regolamentato, i membri
e i partecipanti non sono tenuti  ad  applicarsi  reciprocamente  gli
obblighi specificamente individuati ai sensi dell'articolo  6,  comma
2. I membri o i partecipanti di un  mercato  regolamentato  applicano
detti obblighi per quanto concerne i loro  clienti  quando,  operando
per conto di questi ultimi, ne eseguono  gli  ordini  su  un  mercato
regolamentato. 
  Art. 65-bis (Requisiti dei sistemi multilaterali di negoziazione  e
dei sistemi organizzati di negoziazione).  -  1.  Il  gestore  di  un
sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato  di
negoziazione dispone di: 
  a) regole e procedure trasparenti che garantiscono un  processo  di
negoziazione corretto e ordinato nonche'  di  criteri  obiettivi  che
consentono l'esecuzione efficiente degli ordini; 
  b) misure per garantire una  gestione  sana  dell'operativita'  del
sistema, compresi dispositivi di emergenza efficaci per far fronte ai
rischi di disfunzione del sistema; 
  c)  misure  atte  ad  individuare  puntualmente  e  a  gestire   le
potenziali conseguenze negative per  l'operativita'  dei  sistemi  da
essi gestiti o  per  i  loro  membri  o  partecipanti  e  clienti  di
eventuali conflitti tra gli interessi del  sistema  multilaterale  di
negoziazione, del  sistema  organizzato  di  negoziazione,  dei  loro
proprietari, del gestore del sistema multilaterale di negoziazione  o
del sistema organizzato di negoziazione e il sano  funzionamento  dei
sistemi; 
  d) almeno tre membri o partecipanti o clienti concretamente attivi,
ciascuno dei quali con la possibilita' di interagire  con  tutti  gli
altri per quanto concerne la formazione dei prezzi. 
  2. Il gestore di un sistema multilaterale di negoziazione o  di  un
sistema  organizzato  di  negoziazione  adotta  altresi'  le   misure
necessarie per favorire il regolamento  efficiente  delle  operazioni
concluse  nel  sistema  multilaterale  di  negoziazione   o   sistema
organizzato  di  negoziazione  e  informa  chiaramente  i  membri   o
partecipanti o clienti delle rispettive  responsabilita'  per  quanto
concerne il regolamento delle operazioni effettuate nel sistema. 
  3. Il gestore di un sistema multilaterale di negoziazione o  di  un
sistema organizzato di negoziazione fornisce alla Consob: 
  a) una descrizione dettagliata del funzionamento  del  sistema  tra
cui, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 65-quater, commi 2,  3
e  4,  gli  eventuali  legami  o  la  partecipazione  di  un  mercato
regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione,  un  sistema
organizzato di negoziazione  o  un  internalizzatore  sistematico  di
proprieta' dello stesso gestore; 
  b) un elenco dei membri, partecipanti o clienti. 
  Art. 65-ter (Requisiti specifici per  i  sistemi  multilaterali  di
negoziazione). -  1.  Il  gestore  di  un  sistema  multilaterale  di
negoziazione, oltre a soddisfare  i  requisiti  di  cui  all'articolo
65-bis, dispone di: 
  a) regole non  discrezionali  per  l'esecuzione  degli  ordini  nel
sistema; 
  b) procedure per gestire i rischi ai quali e' esposto  il  sistema,
meccanismi e sistemi adeguati ad  identificare  tutti  i  rischi  che
possano compromettere il funzionamento del sistema e misure  efficaci
per attenuare tali rischi; 
  c) risorse finanziarie sufficienti ad assicurare  il  funzionamento
ordinato, tenuto conto della tipologia  di  operazioni  concluse  sul
mercato e dei relativi volumi, nonche' della portata e del  grado  di
rischio al quale il sistema e' esposto. 
  2. Gli obblighi individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2,  non
si  applicano  alle  operazioni  concluse  in  base  alle  norme  che
disciplinano un sistema multilaterale di negoziazione  tra  i  membri
del  medesimo  o  i  suoi  partecipanti   ovvero   tra   il   sistema
multilaterale di negoziazione e i suoi membri o i  suoi  partecipanti
in relazione all'impiego del sistema multilaterale di negoziazione. I
membri  del  sistema  multilaterale  di   negoziazione   o   i   suoi
partecipanti rispettano detti obblighi nei confronti dei loro clienti
quando, agendo per conto di questi ultimi,  eseguono  i  loro  ordini
tramite i sistemi di un sistema multilaterale di negoziazione. 
  Art. 65-quater (Requisiti specifici per i  sistemi  organizzati  di
negoziazione). - 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo  65-bis
e nel rispetto degli obblighi individuati ai sensi  dell'articolo  6,
comma 2,  lettera  b),  numero  2),  in  un  sistema  organizzato  di
negoziazione  l'esecuzione   degli   ordini   e'   svolta   su   base
discrezionale. Il gestore di un sistema organizzato  di  negoziazione
esercita la propria discrezionalita' quando decide di: 
  a) collocare o ritirare un ordine sul proprio sistema; o 
  b) non abbinare lo specifico ordine di un  cliente  con  gli  altri
ordini disponibili nel sistema in  un  determinato  momento,  purche'
cio' avvenga nel rispetto delle specifiche  istruzioni  ricevute  dal
cliente, nonche' degli obblighi individuati ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, lettera b), numero 2). 
  1-bis. Il gestore di un sistema  organizzato  di  negoziazione  che
abbina gli ordini dei clienti puo'  decidere  se,  quando  e  in  che
misura abbinare due o piu'  ordini  all'interno  del  sistema.  Fatto
salvo  il  rispetto  di  quanto  previsto  dal  presente  articolo  e
dall'articolo 65-quinquies, il gestore di un sistema  organizzato  di
negoziazione puo' facilitare la negoziazione tra clienti, in modo  da
far incrociare due o piu' interessi  di  negoziazione  potenzialmente
compatibili in un'operazione. 
  2. Il gestore di un sistema organizzato di  negoziazione  non  puo'
operare  anche  come   internalizzatore   sistematico.   Un   sistema
organizzato di negoziazione non  si  collega  a  un  internalizzatore
sistematico in modo tale da consentire  l'interazione  tra  i  propri
ordini e gli ordini o quotazioni in un internalizzatore  sistematico,
ne' si collega a un altro sistema organizzato di negoziazione in modo
tale da consentire l'interazione tra gli ordini dei diversi sistemi. 
  3. Il gestore  di  un  sistema  organizzato  di  negoziazione  puo'
impiegare un'impresa di  investimento  per  svolgere  l'attivita'  di
market maker in tale sistema su base indipendente, a  condizione  che
non vi siano stretti legami con il gestore medesimo. 
  4. Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione  stabilisce
meccanismi volti a impedire che siano eseguiti ordini di clienti  nel
sistema in contropartita diretta con  il  gestore  o  con  un'entita'
dello stesso gruppo del gestore. 
  5. La Consob stabilisce con regolamento le informazioni che una Sim
o una banca italiana o un gestore del  mercato  regolamentato  devono
fornire, per dimostrare il rispetto dei requisiti  specifici  dettati
dal presente articolo, in sede di autorizzazione alla gestione di  un
sistema  organizzato  di  negoziazione  o  ai  fini  della   verifica
richiesta dall'articolo 64, comma 7. 
  6.  Alle  operazioni  concluse  in  un   sistema   organizzato   di
negoziazione si applicano i pertinenti obblighi individuati ai  sensi
dell'articolo 6, comma 2. 
  Art. 65-quinquies  (Negoziazione  «matched  principal»).  -  1.  Il
gestore di un  sistema  organizzato  di  negoziazione  puo'  svolgere
negoziazione «matched principal» esclusivamente nel caso in cui: 
  a) il cliente vi abbia acconsentito; e 
  b) la negoziazione interviene su obbligazioni, strumenti finanziari
strutturati, quote di emissione e strumenti derivati non appartenenti
a una  categoria  di  derivati  dichiarata  soggetta  all'obbligo  di
compensazione in conformita' dell'articolo 5 del regolamento (UE)  n.
648/2012. 
  2. Lo svolgimento di  negoziazione  «matched  principal»  non  deve
generare conflitti di interesse tra il gestore e la sua clientela. 
  3. Il gestore  di  un  sistema  organizzato  di  negoziazione  puo'
effettuare negoziazione per conto proprio diversa dalla  negoziazione
«matched principal» in relazione a titoli di debito sovrano privi  di
un mercato liquido. 
  4. Ai fini del comma 3, per mercato liquido si intende  il  mercato
di  uno  strumento  finanziario  o  di  una  categoria  di  strumenti
finanziari  in  cui  vi  siano  venditori  e  compratori   pronti   e
disponibili su  base  continua,  valutato  conformemente  ai  criteri
sottoelencati, tenendo conto delle specifiche  strutture  di  mercato
del particolare strumento finanziario o della  particolare  categoria
di strumenti finanziari: 
  a) la frequenza e le dimensioni medie delle operazioni in una serie
di condizioni di mercato, tenendo conto della natura e del  ciclo  di
vita dei prodotti della categoria di strumenti finanziari; 
  b) il numero e il tipo di  partecipanti  al  mercato,  compreso  il
rapporto tra i partecipanti al mercato e gli strumenti  negoziati  in
relazione a un determinato prodotto; 
  c) le dimensioni medie  dei  differenziali  tra  le  quotazioni  in
acquisto e vendita, ove disponibili. 
  5.  Il  gestore  di  un  mercato  regolamentato  o  di  un  sistema
multilaterale  di  negoziazione  non  puo'  eseguire  gli  ordini  in
contropartita  diretta  all'interno   del   sistema,   ne'   svolgere
negoziazione «matched principal». 
  Art. 65-sexies (Requisiti operativi delle sedi di negoziazione).  -
1. I mercati regolamentati e i gestori di un sistema multilaterale di
negoziazione o di un sistema organizzato di  negoziazione  dispongono
di sistemi, procedure e meccanismi efficaci atti ad assicurare che  i
sistemi di negoziazione: 
  a) siano resilienti e abbiano capacita'  sufficiente  a  gestire  i
picchi di volume di ordini e messaggi; 
  b) siano in grado di garantire negoziazioni ordinate in  condizioni
di mercato critiche; 
  c)  siano  pienamente  testati  per  garantire  il  rispetto  delle
condizioni di cui alle lettere a) e b); 
  d) siano soggetti a efficaci disposizioni in materia di continuita'
operativa per  garantire  la  continuita'  dei  servizi  in  caso  di
malfunzionamento. 
  2. I mercati regolamentati e i gestori di un sistema  multilaterale
di  negoziazione  o  di  un  sistema  organizzato   di   negoziazione
dispongono di sistemi, procedure e meccanismi efficaci: 
  a)  per  garantire  che  i  sistemi  algoritmici  di   negoziazione
utilizzati dai membri o partecipanti o clienti non possano  creare  o
contribuire a creare condizioni di negoziazione anormali  sulla  sede
di negoziazione e per gestire qualsiasi  condizione  di  negoziazione
anormale causata dagli stessi; 
  b)  per  identificare,  attraverso  la  segnalazione  di  membri  o
partecipanti o clienti, gli  ordini  generati  mediante  negoziazione
algoritmica, i diversi algoritmi utilizzati per  la  creazione  degli
ordini e le corrispondenti persone che avviano tali ordini; 
  c) per rifiutare gli ordini che eccedono soglie  predeterminate  di
prezzo e volume o sono chiaramente errati; 
  d)  per  sospendere  o  limitare  temporaneamente  le  negoziazioni
qualora si registri un'oscillazione significativa nel prezzo  di  uno
strumento finanziario nel mercato gestito o in un  mercato  correlato
in un breve lasso di tempo; 
  e) in casi eccezionali, per  cancellare,  modificare  o  correggere
qualsiasi operazione; 
  f) per controllare gli ordini inseriti, incluse le cancellazioni  e
le operazioni eseguite dai loro membri o partecipanti o clienti,  per
identificare le violazioni delle regole del sistema, le condizioni di
negoziazione anormali o gli atti che possono  indicare  comportamenti
vietati dal regolamento (UE) n. 596/2014 o le disfunzioni del sistema
in relazione a uno strumento finanziario. 
  3. I mercati regolamentati e i gestori di un sistema  multilaterale
di  negoziazione  o  di  un  sistema  organizzato   di   negoziazione
sottoscrivono accordi scritti vincolanti con i membri o  partecipanti
o clienti che perseguono strategie di market making sul sistema, e si
adoperano affinche' un numero sufficiente di soggetti aderisca a tali
accordi, in virtu' dei quali sono  tenuti  a  trasmettere  quotazioni
irrevocabili a prezzi concorrenziali, con  il  risultato  di  fornire
liquidita' al mercato su base regolare e  prevedibile,  qualora  tale
requisito  sia  adeguato  alla  natura  e   alle   dimensioni   delle
negoziazioni nelle sedi di negoziazione in questione. 
  4. I mercati regolamentati e i gestori di un sistema  multilaterale
di  negoziazione  o  di  un  sistema  organizzato   di   negoziazione
dispongono di misure e procedure  efficaci,  tra  cui  le  necessarie
risorse, per il controllo  regolare  dell'ottemperanza  alle  proprie
regole. 
  5. I mercati regolamentati e i gestori di un sistema  multilaterale
di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione: 
  a) sincronizzano,  unitamente  ai  loro  membri  o  partecipanti  o
clienti, gli orologi utilizzati per registrare la data e l'ora  degli
eventi che possono essere oggetto di negoziazione; 
  b) adottano regole  trasparenti,  eque  e  non  discriminatorie  in
materia di servizi di co-ubicazione; 
  c) adottano una struttura delle commissioni, incluse le commissioni
di  esecuzione  delle  operazioni,  le  commissioni  accessorie  e  i
rimborsi, trasparente, equa e non discriminatoria; 
  d)  adottano  regimi  in  materia  di  dimensioni   dei   tick   di
negoziazione per azioni,  ricevute  di  deposito,  fondi  indicizzati
quotati, certificates e altri strumenti finanziari analoghi. 
  6. La Consob approva gli accordi che il  gestore  di  una  sede  di
negoziazione intende concludere per  l'esternalizzazione  a  soggetti
terzi di tutte o parte delle funzioni operative critiche relative  ai
sistemi della sede da esso gestita  che  consentono  la  negoziazione
algoritmica, intendendosi come  funzioni  operative  critiche  quelle
indicate dall'articolo 65, comma 1, lettere b), c) ed e). 
  7. La  Consob  individua  con  regolamento  i  requisiti  operativi
specifici di cui le sedi di negoziazione devono dotarsi con  riguardo
a: 
  a) il contenuto minimo degli accordi scritti richiesti ai sensi del
comma 3 e gli  obblighi  di  controllo  del  gestore  della  sede  di
negoziazione in merito ai medesimi; 
  b) i sistemi, le procedure e i dispositivi in  materia  di  sistemi
algoritmici di negoziazione previsti dal comma 2, lettere a) e b); 
  c)  i  criteri  in  base  ai  quali  fissare  i  parametri  per  la
sospensione delle negoziazioni e le relative modalita' di gestione; 
  d) i requisiti per  l'accesso  elettronico  diretto  alle  sedi  di
negoziazione; 
  e) i requisiti della struttura delle commissioni di cui al comma 5,
lettera c); 
  f) i parametri per calibrare i regimi in materia di dimensioni  dei
tick di negoziazione indicati nel comma 5, lettera d). 
  8. Le disposizioni di cui al comma 7,  lettera  b),  sono  adottate
dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, per i sistemi  multilaterali
di negoziazione e i sistemi organizzati  di  negoziazione  che  siano
gestiti da Sim e banche italiane. 
  Art. 65-septies (Obblighi informativi e di comunicazione). - 1.  La
Consob, con proprio regolamento, individua gli obblighi informativi e
di comunicazione nei propri  confronti  dei  gestori  delle  sedi  di
negoziazione,  indicandone  contenuto,   termini   e   modalita'   di
adempimento. 
  2. Le sedi di negoziazione mettono a disposizione della Consob,  su
richiesta, i dati relativi al book di  negoziazione,  anche  mediante
accesso allo stesso. 
  3. Fermi restando gli obblighi previsti  dal  comma  1,  i  gestori
delle sedi di negoziazione segnalano senza  indugio  alla  Consob  le
violazioni significative delle regole del mercato o le condizioni  di
negoziazione anormali o disfunzioni del sistema in  relazione  a  uno
strumento finanziario, nonche' le conseguenti iniziative assunte. 
  4. I gestori delle sedi di negoziazione  segnalano  altresi'  senza
indugio alla Consob gli atti che possono  indicare  un  comportamento
vietato ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014. 
  5. I gestori delle sedi di negoziazione  comunicano  senza  indugio
alla  Consob  le  informazioni  pertinenti  per  le  indagini  e  per
l'accertamento degli  abusi  di  mercato  nei  sistemi  gestititi,  e
offrono piena assistenza in relazione agli abusi di mercato  commessi
nei loro sistemi o per loro tramite. 
  6. I gestori delle sedi di negoziazione mettono a disposizione  del
pubblico, con frequenza almeno annuale e senza oneri, i dati relativi
alla qualita' dell'esecuzione delle operazioni, ivi  inclusi  i  dati
sul prezzo, i costi, la velocita' e la  probabilita'  dell'esecuzione
per singoli strumenti finanziari. 
  Sezione III - Ammissione, sospensione ed  esclusione  di  strumenti
finanziari dalla quotazione e dalle negoziazioni 
  Art. 66 (Criteri generali di  ammissione  alla  quotazione  e  alle
negoziazioni). - 1. I mercati regolamentati: 
  a)  si  dotano  di  regole   chiare   e   trasparenti   riguardanti
l'ammissione  degli  strumenti  finanziari  alla  quotazione  e  alla
negoziazione; 
  b) adottano e mantengono meccanismi efficaci per verificare che gli
emittenti dei valori mobiliari ammessi alla negoziazione nel  mercato
regolamentato rispettino gli obblighi cui sono soggetti ai sensi  del
diritto dell'Unione  europea  in  materia  di  informativa  iniziale,
continuativa e ad hoc; 
  c) si dotano di meccanismi atti ad agevolare ai loro  membri  e  ai
loro  partecipanti  l'accesso  alle  informazioni  che   sono   state
pubblicate in base al diritto dell'Unione europea. 
  2. Le regole di cui al comma 1,  lettera  a),  assicurano  che  gli
strumenti  finanziari  ammessi  alla  negoziazione  in   un   mercato
regolamentato possano essere negoziati in modo corretto, ordinato  ed
efficiente e,  nel  caso  dei  valori  mobiliari,  siano  liberamente
negoziabili.  Nel  caso  degli  strumenti   derivati,   tali   regole
assicurano  in  particolare  che  le  caratteristiche  del  contratto
derivato siano compatibili con un processo ordinato di formazione del
suo  prezzo,  nonche'  con  l'esistenza  di  condizioni  efficaci  di
regolamento. 
  3. I gestori di un sistema multilaterale di negoziazione  o  di  un
sistema organizzato di negoziazione: 
  a) instaurano regole  trasparenti  concernenti  i  criteri  per  la
determinazione  degli  strumenti  finanziari   che   possono   essere
negoziati nell'ambito del proprio sistema; 
  b) forniscono o si accertano  che  siano  accessibili  al  pubblico
informazioni sufficienti per permettere ai loro clienti  di  emettere
un giudizio in  materia  di  investimenti,  tenuto  conto  sia  della
categoria dei clienti che delle tipologie di strumenti negoziati. 
  4. Le sedi di negoziazione si dotano  dei  meccanismi  necessari  a
controllare regolarmente l'osservanza dei requisiti di ammissione per
gli strumenti finanziari ammessi alla quotazione e alla negoziazione. 
  5. Un valore mobiliare, una volta ammesso alla negoziazione  in  un
mercato regolamentato e in ottemperanza alle pertinenti  disposizioni
del regolamento 2017/1129/UE puo' essere ammesso  alla  negoziazione,
anche  senza   il   consenso   dell'emittente,   in   altri   mercati
regolamentati, i quali ne informano l'emittente. 
  6. Quando uno strumento  finanziario  che  e'  stato  ammesso  alla
negoziazione in un mercato regolamentato e'  negoziato  anche  in  un
sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato  di
negoziazione senza il consenso dell'emittente,  quest'ultimo  non  e'
soggetto ad alcun obbligo nei confronti di tale  sistema  per  quanto
riguarda  la  divulgazione  iniziale,  continuativa  o  ad   hoc   di
informazioni finanziarie. 
  Art. 66-bis (Condizioni per la quotazione di determinate societa').
- 1. Il regolamento del mercato regolamentato puo' stabilire  che  le
azioni di societa' controllanti, il cui  attivo  sia  prevalentemente
composto dalla partecipazione, diretta o indiretta,  in  una  o  piu'
societa'  con  azioni  quotate  in  mercati  regolamentati,   vengano
negoziate in un segmento distinto del mercato. 
  2. La Consob determina con proprio regolamento: 
  a) i criteri  di  trasparenza  contabile  e  di  adeguatezza  della
struttura organizzativa e del sistema dei controlli  interni  che  le
societa' controllate, costituite e regolate dalla legge di Stati  non
appartenenti  all'Unione  europea,  devono  rispettare  affinche'  le
azioni della societa'  controllante  possano  essere  quotate  in  un
mercato regolamentato italiano. Si applica la nozione di controllo di
cui all'articolo 93; 
  b) le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate
le  azioni  di  societa'  controllate  sottoposte  all'attivita'   di
direzione e coordinamento di altra societa'; 
  c) i criteri di  trasparenza  e  i  limiti  per  l'ammissione  alla
quotazione sul mercato mobiliare italiano delle societa' finanziarie,
il cui patrimonio e' costituito esclusivamente da partecipazioni. 
  Art. 66-ter (Provvedimenti di ammissione, sospensione ed esclusione
di  strumenti  finanziari  dalla  quotazione  e  dalle   negoziazioni
adottati dal gestore della sede di negoziazione). - 1. Fatto salvo il
potere della Consob  di  cui  all'articolo  66-quater,  comma  1,  di
richiedere la sospensione o l'esclusione di uno strumento finanziario
dalle negoziazioni, il gestore  di  una  sede  di  negoziazione  puo'
sospendere o escludere dalle negoziazioni  gli  strumenti  finanziari
che cessano di rispettare le regole del  sistema,  a  meno  che  tale
sospensione o esclusione non rischi di  causare  un  danno  rilevante
agli interessi degli investitori  o  al  funzionamento  ordinato  del
mercato. 
  2. Il gestore di una sede di negoziazione che  sospende  o  esclude
dalle negoziazioni uno  strumento  finanziario,  sospende  o  esclude
anche gli  strumenti  finanziari  derivati  di  cui  all'Allegato  I,
sezione C, punti da 4 a 10, relativi o  riferiti  a  detto  strumento
finanziario, qualora necessario  per  sostenere  le  finalita'  della
sospensione   o   dell'esclusione   dello    strumento    finanziario
sottostante. 
  3. Il gestore di  una  sede  di  negoziazione  rende  pubbliche  le
decisioni di ammissione alla quotazione e alle negoziazioni,  nonche'
di sospensione ed esclusione dalla quotazione e  dalle  negoziazioni,
di strumenti finanziari e le comunica immediatamente alla Consob. 
  4. Nel caso di mercati regolamentati, l'esecuzione delle  decisioni
di ammissione alla quotazione di azioni ordinarie, di obbligazioni  e
di altri strumenti finanziari emessi da soggetti diversi dagli  Stati
membri dell'Unione europea, dalle banche  UE  e  dalle  societa'  con
azioni quotate in un mercato regolamentato, nonche'  delle  decisioni
di esclusione di azioni dalle negoziazioni, e'  sospesa  finche'  non
sia decorso il termine indicato al comma 6. 
  5. La sospensione indicata al comma 4 non si applica  nel  caso  di
ammissione alla quotazione  di  strumenti  finanziari  in  regime  di
esenzione dall'obbligo di pubblicare il prospetto o sulla base di  un
prospetto per il  quale  l'Italia  risulta  Stato  membro  ospitante,
nonche' per  l'ammissione  di  lotti  supplementari  di  azioni  gia'
ammesse alle negoziazioni. 
  6. La Consob: 
  a) puo' vietare l'esecuzione delle  decisioni  di  ammissione  alla
quotazione e di esclusione dalle negoziazioni  di  cui  al  comma  4,
ovvero ordinare la revoca  di  una  decisione  di  sospensione  degli
strumenti finanziari  dalle  negoziazioni,  entro  cinque  giorni  di
mercato aperto dal ricevimento della comunicazione di cui al comma  3
se, sulla base degli elementi informativi diversi da quelli valutati,
ai sensi del regolamento del mercato, dal  gestore  del  mercato  nel
corso della propria istruttoria, ritiene la decisione contraria  alle
finalita' di cui all'articolo 62, comma 1; 
  b) puo' chiedere al gestore  del  mercato  regolamentato  tutte  le
informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a). 
  Art. 66-quater  (Provvedimenti  di  sospensione  ed  esclusione  di
strumenti finanziari dalle negoziazioni su iniziativa della  Consob).
- 1. La Consob puo' sospendere o escludere uno strumento  finanziario
dalle negoziazioni o richiedere che vi provveda  il  gestore  di  una
sede di negoziazione. A tal fine la Consob puo' chiedere  al  gestore
medesimo tutte le informazioni che ritenga  utili.  Per  le  sedi  di
negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato,  i  poteri  di  cui  al
presente comma sono esercitati  dalla  Banca  d'Italia,  che  ne  da'
tempestiva comunicazione alla Consob,  ai  fini  delle  comunicazioni
previste dal comma 3. 
  2. Nel caso in cui un gestore di una sede di negoziazione  sospenda
o escluda, ai sensi dell'articolo 66-ter, commi 1 e 2, uno  strumento
finanziario dalle negoziazioni, la Consob prescrive che le altre sedi
di negoziazione e gli internalizzatori sistematici che  negoziano  lo
stesso strumento finanziario o gli strumenti finanziari  derivati  di
cui all'Allegato I, Sezione C, punti da 4 a 10, relativi o riferiti a
detto strumento finanziario, sospendano o  escludano  anch'essi  tale
strumento finanziario o tali strumenti derivati  dalla  negoziazione,
se la sospensione o  l'esclusione  e'  dovuta  a  presunti  abusi  di
mercato,  a  un'offerta  pubblica  di   acquisto   o   alla   mancata
divulgazione di informazioni privilegiate riguardanti  l'emittente  o
lo strumento finanziario in violazione degli  articoli  7  e  17  del
regolamento (UE) n.  596/2014,  tranne  qualora  tale  sospensione  o
esclusione  possa  causare  un   danno   rilevante   agli   interessi
dell'investitore o all'ordinato funzionamento del mercato. 
  3. Salvo quando cio'  possa  causare  danni  agli  interessi  degli
investitori o  all'ordinato  funzionamento  del  mercato,  la  Consob
prescrive  alle  sedi  di  negoziazione   e   agli   internalizzatori
sistematici di sospendere o escludere uno strumento finanziario dalle
negoziazioni nei casi in cui tale  strumento  finanziario  sia  stato
oggetto di provvedimento di sospensione  o  esclusione  da  parte  di
autorita' competenti di altri Stati membri ovvero  di  una  decisione
assunta da parte di autorita' competenti di  altri  Stati  membri  in
relazione alle decisioni di sospensione ed  esclusione  adottate  dai
gestori  delle  sedi  di  negoziazione  da  esse  vigilate,   se   la
sospensione o l'esclusione e' dovuta a presunti abusi di  mercato,  a
un'offerta d'acquisto o alla  mancata  divulgazione  di  informazioni
privilegiate riguardanti l'emittente o lo  strumento  finanziario  in
violazione degli articoli 7 e 17 del regolamento (UE) n. 596/2014. 
  4. Qualora la sospensione o l'esclusione ai sensi del comma 3 debba
essere  disposta  con  riferimento  a  una   sede   di   negoziazione
all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi  da
titoli di Stato, nonche' di strumenti  del  mercato  monetario  e  di
strumenti  finanziari  derivati  su  titoli  pubblici,  su  tassi  di
interesse e su valute, la decisione della Consob e' adottata  sentita
la Banca d'Italia. Qualora la sospensione o l'esclusione ai sensi del
comma 3  debba  essere  disposta  con  riferimento  ad  una  sede  di
negoziazione  all'ingrosso  di  titoli  di  Stato,  la  decisione  e'
adottata dalla Banca d'Italia; a tal fine, la Consob informa la Banca
d'Italia delle decisioni assunte  dalle  autorita'  competenti  degli
altri Stati membri. 
  5. I commi 2, 3 e 4 si applicano anche  in  caso  di  revoca  della
sospensione dalla negoziazione di uno strumento finanziario  o  degli
strumenti finanziari derivati di cui all'Allegato I, Sezione C, punti
da 4 a 10, relativi o riferiti a detto strumento finanziario. 
  6. La procedura di notifica di cui al presente articolo si  applica
anche nel caso in cui la decisione di sospendere  o  escludere  dalla
negoziazione lo strumento  finanziario  o  gli  strumenti  finanziari
derivati di cui all'Allegato I, Sezione C, punti da 4 a 10 relativi o
riferiti a detto strumento finanziario sia adottata dalla  Consob  ai
sensi del comma 1. 
  Art. 66-quinquies (Negoziazione di strumenti finanziari emessi  dal
gestore  del  mercato  regolamentato).  -  1.   La   Consob   dispone
l'ammissione, l'esclusione e la sospensione dalla quotazione e  dalle
negoziazioni degli strumenti finanziari  emessi  da  un  gestore  del
mercato in un mercato regolamentato da esso gestito. 
  2. La Consob determina le modificazioni da apportare al regolamento
del mercato regolamentato per assicurare la  trasparenza,  l'ordinato
svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, nonche'
per regolare le ipotesi  di  conflitto  d'interessi.  L'ammissione  a
quotazione  e  a  negoziazione  e'  subordinata  all'adeguamento  del
regolamento del mercato regolamentato. 
  3. La Consob vigila sul rispetto da parte del gestore  del  mercato
delle  disposizioni  del  regolamento  del  mercato   relative   agli
strumenti finanziari di cui al comma 1. 
  Sezione IV - Accesso alle sedi di negoziazione 
  Art. 67 (Criteri generali di accesso  degli  operatori).  -  1.  Il
gestore di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale  di
negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione  stabilisce,
attua e mantiene regole trasparenti e non discriminatorie, basate  su
criteri oggettivi, che disciplinano l'accesso in qualita' di membri o
partecipanti o clienti. 
  2.  Ai  mercati  regolamentati  e  ai  sistemi   multilaterali   di
negoziazione possono accedere in qualita' di membri o partecipanti le
Sim, le banche italiane, le imprese di investimento UE, le banche  UE
e le imprese di paesi terzi autorizzate all'esercizio dei  servizi  o
attivita' di negoziazione per conto proprio o di esecuzione di ordini
per conto dei clienti ai sensi degli articoli 28 e 29-ter. 
  3. Le imprese di investimento UE, le banche  UE  e  le  imprese  di
paesi terzi autorizzate all'esercizio  dei  servizi  o  attivita'  di
negoziazione per conto proprio o di esecuzione di  ordini  per  conto
dei clienti ai sensi degli  articoli  28  e  29-ter,  possono  essere
ammesse  in  qualita'  di   membri   o   partecipanti   dei   mercati
regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione  stabiliti  sul
territorio della Repubblica secondo una delle seguenti modalita': 
  a) direttamente, stabilendo una succursale; 
  b) diventando membri remoti o  avendo  accesso  remoto  al  mercato
regolamentato o al sistema multilaterale di negoziazione,  quando  le
procedure e i sistemi di negoziazione della  sede  in  questione  non
richiedono una presenza fisica per la conclusione delle operazioni. 
  4. Possono altresi' accedere ai mercati regolamentati e ai  sistemi
multilaterali di negoziazione, tenuto conto delle regole adottate dal
gestore della sede di negoziazione, i soggetti che: 
  a) godono di sufficiente buona reputazione; 
  b)  dispongono  di  un  livello   sufficiente   di   capacita'   di
negoziazione, di competenza ed esperienza; 
  c) dispongono di adeguati dispositivi organizzativi; 
  d) dispongono di  risorse  sufficienti  per  il  ruolo  che  devono
svolgere,  tenendo  conto  delle   varie   disposizioni   finanziarie
eventualmente  fissate  dal  mercato  regolamentato   per   garantire
l'adeguato regolamento delle operazioni. 
  5.  Il  gestore  di  un  mercato  regolamentato  o  di  un  sistema
multilaterale di negoziazione  specifica,  nell'ambito  delle  regole
previste dal comma 1, i  criteri  per  la  partecipazione  diretta  o
remota al mercato regolamentato e gli obblighi imposti  ai  membri  o
partecipanti derivanti: 
  a) dall'istituzione e dalla gestione della sede di negoziazione; 
  b) dalle disposizioni riguardanti le operazioni eseguite nella sede
di negoziazione; 
  c) dagli standard professionali imposti al personale  di  membri  o
partecipanti che operano sulla sede di negoziazione; 
  d) dalle condizioni stabilite, a norma del comma 4, per i membri  o
partecipanti diversi da Sim, banche italiane, imprese di investimento
UE, banche UE e imprese di paesi terzi autorizzate all'esercizio  dei
servizi o attivita' di negoziazione per conto proprio o di esecuzione
di ordini per conto dei clienti ai sensi degli articoli 28 e 29-ter; 
  e) dalle norme e procedure per la compensazione  e  il  regolamento
delle operazioni concluse nel mercato regolamentato. 
  6. I membri o partecipanti ai mercati regolamentati  e  ai  sistemi
multilaterali di negoziazione e i clienti dei sistemi organizzati  di
negoziazione si comportano con diligenza, correttezza  e  trasparenza
al fine di non compromettere l'integrita' dei mercati. 
  7. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la  Banca  d'Italia
sono  ammessi  alle   negoziazioni   sulle   sedi   di   negoziazione
all'ingrosso di titoli di Stato. 
  8. Il gestore di una sede di negoziazione comunica alla  Consob  lo
Stato membro in cui intende predisporre dispositivi  appropriati  per
facilitare l'accesso e la  negoziazione  ai  membri,  partecipanti  o
clienti remoti ivi stabiliti. La Consob  trasmette,  entro  un  mese,
detta informazione allo Stato membro in cui  si  intende  predisporre
tali dispositivi. Su richiesta dell'autorita' competente dello  Stato
membro ospitante, la Consob comunica tempestivamente l'identita'  dei
membri o dei partecipanti o dei clienti della  sede  di  negoziazione
che ha stabilito i propri dispositivi nel territorio dell'altro Stato
membro. 
  9. Il gestore di una sede di negoziazione di un altro Stato  membro
puo'  dotarsi  di  dispositivi  appropriati,  nel  territorio   della
Repubblica, per  facilitare  l'accesso  e  la  negoziazione  ai  suoi
membri, partecipanti o clienti remoti ivi stabiliti, a condizione che
la  Consob  ne  abbia  ricevuto  preventiva  comunicazione  da  parte
dell'autorita' competente dello Stato membro d'origine della sede  di
negoziazione. La Consob puo' chiedere all'autorita' competente  dello
Stato  membro  d'origine  di  comunicare  l'identita'   dei   membri,
partecipanti o clienti delle sedi di negoziazione che hanno stabilito
i propri dispositivi sul territorio della Repubblica. 
  10. La Consob, al fine di  assicurare  la  trasparenza,  l'ordinato
svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, stipula
accordi con le autorita' di vigilanza dello Stato membro  di  origine
delle sedi di negoziazione di altri Stati membri di cui  al  comma  9
che abbiano acquisito un'importanza sostanziale per il  funzionamento
del mercato finanziario italiano e la  tutela  degli  investitori  in
Italia, idonei ad assicurare il coordinamento della  cooperazione  in
materia  di  vigilanza  e  dello  scambio  di  informazioni  su  base
transfrontaliera.  Tali   accordi   sono   stipulati   dalla   Consob
congiuntamente con Banca d'Italia, previa  informativa  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, qualora le  sedi  di  negoziazione  di
altri Stati membri abbiano acquisito un'importanza sostanziale per il
funzionamento del mercato finanziario italiano nonche' per l'ordinato
svolgimento delle negoziazioni e l'efficienza complessiva delle  sedi
di  negoziazione  all'ingrosso  di  titoli  di  Stato.  Il  Ministero
dell'economia e delle finanze puo' richiedere alla Banca d'Italia  le
informazioni acquisite ai sensi degli accordi anzidetti. 
  11. La Consob stipula altresi' i citati accordi di cooperazione con
le autorita' di vigilanza dello Stato membro  ospitante  di  sedi  di
negoziazione italiane che abbiano acquisito un'importanza sostanziale
per il funzionamento del mercato finanziario di tale Stato  membro  e
la tutela degli investitori nello stesso. 
  12. Quando ha motivi chiari  e  dimostrabili  di  ritenere  che  un
mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o  un
sistema  organizzato  di  negoziazione  che  si   siano   dotati   di
dispositivi nel territorio della Repubblica, ai sensi  del  comma  9,
violino gli obblighi  derivanti  dalle  disposizioni  della  presente
parte, la Consob ne informa l'autorita' competente dello Stato membro
d'origine della  sede  di  negoziazione.  Se,  nonostante  le  misure
adottate dall'autorita' competente dello Stato membro d'origine o per
via dell'inadeguatezza  di  tali  misure,  la  sede  di  negoziazione
persiste nell'agire in un modo che mette  chiaramente  a  repentaglio
gli interessi degli investitori domestici o il buon funzionamento dei
mercati, la Consob, dopo avere informato l'autorita' competente dello
Stato membro d'origine, adotta tutte le misure adeguate e  necessarie
per tutelare gli investitori e assicurare il buon  funzionamento  dei
mercati, che comprendono la possibilita' di impedire a tale  sede  di
negoziazione di rendere accessibili i loro dispositivi  ai  membri  o
partecipanti a distanza stabiliti nel territorio della Repubblica. Le
misure adottate ai sensi del presente comma, che comportano  sanzioni
o restrizioni delle attivita' di un'impresa di investimento o  di  un
mercato regolamentato sono opportunamente giustificate  e  comunicate
all'impresa di investimento o al mercato regolamentato interessato. 
  Art. 67-bis (Ammissione, sospensione ed esclusione degli  operatori
da  un  mercato  regolamentato).  -  1.  Il   gestore   del   mercato
regolamentato  comunica  immediatamente  alla   Consob   le   proprie
decisioni di ammissione, esclusione  e  sospensione  degli  operatori
dalle negoziazioni. 
  2. La Consob puo': 
  a) ordinare  la  revoca  di  una  decisione  di  sospensione  degli
operatori dalle negoziazioni, entro  cinque  giorni  dal  ricevimento
della comunicazione di cui al comma 1 se, sulla base  degli  elementi
informativi diversi da quelli valutati, ai sensi del regolamento  del
mercato, dal  gestore  del  mercato  regolamentato  nel  corso  della
propria istruttoria, ritiene la decisione contraria alle finalita' di
assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle  negoziazioni
e la tutela degli investitori; 
  b)  chiedere  al  gestore  del  mercato  regolamentato   tutte   le
informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a); 
  c) chiedere al gestore del mercato regolamentato l'esclusione o  la
sospensione degli operatori dalle negoziazioni. 
  Art. 67-ter (Negoziazione algoritmica, accesso elettronico diretto,
partecipazione a controparti centrali). -  1.  Le  Sim  e  le  banche
italiane che svolgono negoziazione algoritmica: 
  a) pongono in essere controlli dei sistemi e del rischio efficaci e
idonei  alla   luce   dell'attivita'   esercitata   sulle   sedi   di
negoziazione, volti a garantire che i propri sistemi di  negoziazione
algoritmica siano resilienti e dispongano di  sufficiente  capacita',
siano  soggetti  a  soglie  e  limiti  di  negoziazione  appropriati,
impediscano di inviare ordini erronei o comunque  recare  pregiudizio
all'ordinato svolgimento delle negoziazioni; 
  b) pongono in essere controlli efficaci dei sistemi e  del  rischio
per garantire che i sistemi di negoziazione algoritmica  non  possano
essere utilizzati per finalita'  contrarie  al  regolamento  (UE)  n.
596/2014 o alle regole della sede di negoziazione; 
  c) dispongono di meccanismi efficaci di continuita'  operativa  per
rimediare a malfunzionamenti dei sistemi di negoziazione  algoritmica
e provvedono affinche' i loro sistemi siano  soggetti  a  verifica  e
monitoraggio in  modo  adeguato  per  garantirne  la  conformita'  ai
requisiti del presente comma. 
  2.  Le  Sim  e  le  banche  italiane  che  effettuano  negoziazioni
algoritmiche lo notificano alla Consob e, se  diversa,  all'autorita'
competente dello Stato membro  della  sede  di  negoziazione  in  cui
effettuano la negoziazione algoritmica quali membri o partecipanti  o
clienti  della  sede  di  negoziazione.  La  notifica   e'   altresi'
effettuata  alla  Banca  d'Italia  per  le   sedi   di   negoziazione
all'ingrosso di titoli di Stato. 
  3. Ferme restando le  competenze  di  vigilanza  prudenziale  della
Banca d'Italia, la Consob vigila sul rispetto dei requisiti  previsti
nel presente articolo da parte di Sim e banche italiane che  svolgono
negoziazione algoritmica. A tale fine la  Consob  puo'  chiedere,  su
base regolare o ad hoc, ai soggetti sopra indicati: 
  a) una descrizione della natura  delle  strategie  di  negoziazione
algoritmica; 
  b) i dettagli sui parametri o sui limiti di negoziazione a  cui  il
sistema e' soggetto; 
  c) i controlli di conformita' e di rischio attuati  per  assicurare
che le condizioni stabilite al comma 1 siano soddisfatte; 
  d) i dettagli sulla verifica dei sistemi; 
  e) ulteriori informazioni sulla negoziazione algoritmica effettuata
e sui sistemi utilizzati. 
  4. La Consob comunica  alla  Banca  d'Italia  le  informazioni  che
riceve ai sensi del comma 3 o dall'autorita' competente  dello  Stato
membro d'origine della banca UE o dell'impresa  di  investimento  UE,
quando dette informazioni si riferiscono a membri  o  partecipanti  o
clienti  che  effettuano  negoziazione  algoritmica  nelle  sedi   di
negoziazioni all'ingrosso di titoli di Stato. 
  5. Le Sim e le banche italiane possono fornire accesso  elettronico
diretto a una sede di negoziazione a condizione che esse  pongano  in
essere efficaci controlli dei sistemi e del rischio. 
  6.  La  Consob,  sentita  la   Banca   d'Italia,   disciplina   con
regolamento: 
  a) gli obblighi di registrazione cui sono tenuti i soggetti di  cui
al  comma  1  che  pongono  in  essere   tecniche   di   negoziazione
algoritmica; 
  b) le condizioni in base alle quali le Sim  e  le  banche  italiane
possono  fornire  accesso  elettronico  diretto   a   una   sede   di
negoziazione e le caratteristiche dei controlli di conformita'  e  di
rischio attuati per assicurare che le condizioni stabilite al comma 1
siano soddisfatte; 
  c) gli obblighi di notifica, di informazione e di registrazione cui
sono tenuti le Sim e le banche italiane  che  forniscono  un  accesso
elettronico diretto a una sede di negoziazione; 
  d) gli obblighi delle Sim e delle banche  italiane  che  effettuano
negoziazione algoritmica  per  perseguire  una  strategia  di  market
making. 
  7. La Consob, su richiesta dell'autorita' competente della sede  di
negoziazione di un altro Stato membro nella quale una Sim o una banca
italiana  svolgono  negoziazione  algoritmica  o  forniscono  accesso
elettronico  diretto,  comunica  tempestivamente   alla   stessa   le
informazioni ricevute ai sensi del comma 3. 
  8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche: 
  a) ai membri o partecipanti  di  mercati  regolamentati  e  sistemi
multilaterali  di  negoziazione  che  non  sono   tenuti   a   essere
autorizzati a norma dell'articolo 4-terdecies, comma 1,  lettere  a),
e), g), i) e l) o che sono gestori di Oicr, Sicav o Sicaf; 
  b) alle  imprese  di  paesi  terzi  autorizzate  all'esercizio  dei
servizi o attivita' di negoziazione per conto proprio o di esecuzione
di ordini per conto dei clienti ai sensi degli articoli 28 e 29-ter. 
  8-bis. La Consob detta con regolamento i requisiti di cui al  comma
6 applicabili ai  soggetti  di  cui  al  comma  8  quando  effettuano
negoziazione algoritmica e/o forniscono accesso elettronico diretto a
una sede di negoziazione. 
  9. Le Sim e  le  banche  italiane  e  le  imprese  di  paesi  terzi
autorizzate all'esercizio dei servizi e  attivita'  di  investimento,
con o senza servizi accessori, ai sensi degli articoli 28  e  29-ter,
che agiscono in qualita' di partecipanti  alle  controparti  centrali
per conto di propri clienti: 
  a) pongono in essere controlli e sistemi efficaci per garantire che
possano fruire dei servizi di compensazione solo persone idonee e che
a tali persone siano imposti  requisiti  appropriati  per  ridurre  i
rischi per la Sim o per la banca e per il mercato; 
  b) assicurano che vi sia un  accordo  scritto  vincolante  tra  gli
stessi e la persona per la  quale  agiscono  per  quanto  riguarda  i
diritti e gli obblighi essenziali  derivanti  dalla  prestazione  del
servizio. 
  Sezione V - Limiti di posizione e controlli  sulla  gestione  delle
posizioni in strumenti derivati su merci 
  Art. 68 (Limiti alle posizioni in strumenti derivati su  merci).  -
1. Al fine di  prevenire  abusi  di  mercato  e  favorire  condizioni
ordinate di formazione dei prezzi e di regolamento delle  operazioni,
la  Consob  stabilisce  e  vigila  sull'applicazione  dei  limiti  di
posizione  sull'entita'  di  una  posizione  netta  che  puo'  essere
detenuta da una persona in qualsiasi momento per ciascun contratto di
strumenti derivati su merci negoziati  in  sedi  di  negoziazione,  e
contratti negoziati fuori listino (OTC)  economicamente  equivalenti,
secondo quanto previsto con proprio regolamento,  conformemente  alla
metodologia di calcolo determinata dall'AESFEM. 
  2. La Consob approva le richieste  di  esenzione  dall'applicazione
dei limiti di posizione stabiliti ai sensi del comma 1,  che  possono
essere presentate da entita' non  finanziarie  con  riferimento  alle
posizioni dalle stesse detenute, direttamente o  indirettamente,  che
abbiano la capacita' oggettivamente misurabile di  ridurre  i  rischi
direttamente legati all'attivita' commerciale  di  tali  entita'  non
finanziarie. 
  3. La Consob comunica all'AESFEM i limiti di posizione che  intende
stabilire al fine di ricevere il parere dell'autorita' in merito alla
compatibilita' dei limiti di posizione con le finalita' enunciate  al
comma 1 e con la metodologia di calcolo determinata  dall'AESFEM.  Se
necessario la Consob modifica i limiti di posizione in conformita' al
parere dell'AESFEM o fornisce a quest'ultima le ragioni per  cui  non
ritiene necessario modificarli, rendendo pubbliche tempestivamente le
motivazioni di tale decisione sul proprio sito internet. 
  4. Qualora siano  negoziati  quantitativi  rilevanti  del  medesimo
strumento derivato su merci presso sedi di negoziazione di piu' Stati
membri, la Consob, nel caso in cui sia l'autorita'  competente  della
sede in cui e' negoziato  il  quantitativo  piu'  elevato  (autorita'
competente centrale)  stabilisce,  secondo  quanto  previsto  con  il
regolamento di cui al comma  1,  il  limite  di  posizione  unico  da
applicare a tutte  le  negoziazioni  relative  a  tale  contratto  di
strumento derivato su merci. In  tale  caso  la  Consob  consulta  le
autorita' competenti di altre sedi in cui  e'  negoziato  un  ingente
quantitativo del derivato  in  questione,  in  merito  al  limite  di
posizione unico da applicare e all'eventuale riesame di tale limite. 
  5.  A  seguito  di  ricezione,  da  parte   della   Consob,   della
comunicazione di un'autorita'  competente  centrale,  dei  limiti  di
posizione applicabili ad un contratto di strumento derivato su  merci
negoziato per quantitativi ingenti in sedi di  negoziazione  soggette
alla sua vigilanza, la Consob, in  caso  di  disaccordo,  espone  per
iscritto le ragioni complete e  dettagliate  per  cui  non  considera
soddisfatti i requisiti enunciati al comma 1. 
  6.  La  Consob  conclude  accordi  di  cooperazione  con  le  altre
autorita' competenti delle sedi  in  cui  e'  negoziato  il  medesimo
strumento derivato su merci negoziato su una sede soggetta  alla  sua
vigilanza, e con le autorita' competenti dei titolari di posizioni in
tale strumento derivato, al fine di prevedere lo scambio reciproco di
dati pertinenti e al fine di verificare e far rispettare il limite di
posizione unico. 
  7.  In  casi  eccezionali,  la  Consob  puo'  imporre  limiti  piu'
restrittivi di  quelli  adottati  a  norma  del  comma  1  che  siano
debitamente  giustificati  e  proporzionati,  tenendo   conto   della
liquidita' e dell'ordinato funzionamento del  mercato  specifico.  La
decisione di imporre limiti di posizione piu' restrittivi  e'  valida
per un periodo che non puo' superare i sei  mesi  a  decorrere  dalla
data della relativa pubblicazione sul sito internet  della  Consob  e
puo' essere prorogata di sei  mesi  in  sei  mesi,  se  continuano  a
sussistere i motivi che hanno determinato la restrizione. In  assenza
di una proroga espressa, al decorrere  del  periodo  di  sei  mesi  i
limiti piu' restrittivi decadono automaticamente. 
  8. La Consob  pubblica  sul  proprio  sito  internet  le  decisioni
adottate ai sensi del comma 7, incluse  informazioni  sui  limiti  di
posizione piu' restrittivi e le comunica all'AESFEM, unitamente  alle
ragioni che  hanno  portato  all'adozione  delle  decisioni  medesime
affinche' tale autorita'  possa  pronunciarsi  sulla  necessita'  dei
limiti di posizione piu' restrittivi  alla  luce  dell'eccezionalita'
del caso. Qualora la Consob imponga limiti in contrasto con il parere
dell'AESFEM, pubblica immediatamente sul proprio  sito  internet  una
comunicazione in cui spiega le ragioni che l'hanno indotta a prendere
tale decisione. 
  Art. 68-bis (Controlli del gestore della sede di negoziazione sulle
posizioni in strumenti derivati su merci). - 1.  Il  gestore  di  una
sede di negoziazione che negozia derivati su  merci  si  dota  di  un
sistema di controlli sulla gestione  delle  posizioni  che  includono
almeno la facolta' del gestore di: 
  a) controllare le posizioni aperte delle persone; 
  b) ottenere dalle persone accesso alle informazioni, compresa tutta
la  documentazione  pertinente,  in  relazione  all'entita'  e   alle
finalita' di una posizione o esposizione assunta,  alle  informazioni
sui titolari effettivi o sottostanti, a qualsiasi misura concertata e
alle eventuali attivita' e passivita' nel mercato sottostante; 
  c) imporre a una persona di chiudere o ridurre una posizione in via
temporanea o permanente a seconda del caso specifico  e  di  adottare
unilateralmente le misure appropriate per la chiusura o la  riduzione
nel caso in cui la persona non ottemperi; e 
  d) se del caso, esigere che la  persona  reimmetta  temporaneamente
liquidita' nel mercato  a  un  prezzo  e  un  volume  convenuti,  con
l'esplicito intento di lenire gli effetti di una posizione elevata  o
dominante. 
  Art. 68-ter (Caratteristiche  dei  limiti  e  dei  controlli  sulla
gestione delle posizioni e obblighi di informazione). - 1.  I  limiti
di posizione e  i  controlli  sulla  gestione  delle  posizioni  sono
trasparenti e non discriminatori, specificano come si applicano  alle
persone e tengono conto della natura e della composizione dei  membri
e  partecipanti  al  mercato  e  dell'utilizzo  che  essi  fanno  dei
contratti presentati alla negoziazione. 
  2. Il gestore della sede di negoziazione  informa  dettagliatamente
la Consob circa i controlli sulla gestione delle  posizioni,  secondo
le modalita' e i termini da quest'ultima stabiliti con regolamento. 
  Art. 68-quater (Notifica dei titolari di  posizioni  in  base  alle
categorie). - 1. Il gestore di una sede di negoziazione  nella  quale
sono negoziati derivati su merci o quote  di  emissione  o  strumenti
derivati sulle stesse pubblica una relazione settimanale indicante le
posizioni aggregate detenute dalle differenti  categorie  di  persone
per i differenti strumenti finanziari derivati su merci  o  quote  di
emissione o strumenti derivati sulle stesse, negoziati sulla sede  di
negoziazione,  quando  sia  il  numero  delle  persone  sia  le  loro
posizioni  aperte  superano  soglie  minime,  distinguendo   fra   le
posizioni  identificate  come  atte  a  ridurre,   in   una   maniera
oggettivamente  misurabile,  i  rischi  direttamente  connessi   alle
attivita'  commerciali  e  le  altre  posizioni.  Tale  relazione  e'
trasmessa alla Consob e all'AESFEM. 
  2. Le Sim e le banche italiane che negoziano derivati  su  merci  o
quote di emissione o loro prodotti derivati al di fuori di  una  sede
di negoziazione forniscono alla  Consob  o  all'autorita'  competente
centrale, se diversa dalla Consob, nel  caso  in  cui  gli  strumenti
menzionati siano scambiati in  piu'  di  una  giurisdizione,  i  dati
disaggregati delle loro posizioni assunte  in  derivati  su  merci  o
quote di emissione o strumenti derivati sulle stesse negoziati in una
sede di negoziazione e i contratti  OTC  economicamente  equivalenti,
distinguendo fra le posizioni identificate come atte  a  ridurre,  in
una maniera oggettivamente misurabile, i rischi direttamente connessi
alle attivita' commerciali e le altre posizioni. 
  3. I membri o partecipanti ai mercati regolamentati  e  ai  sistemi
multilaterali di negoziazione e i clienti dei sistemi organizzati  di
negoziazione  comunicano  al  gestore  della  sede  di   negoziazione
informazioni  dettagliate  sulle  loro  posizioni  detenute  mediante
contratti negoziati nella sede di negoziazione in oggetto, almeno  su
base giornaliera, comprese le  posizioni  dei  loro  clienti,  e  dei
clienti di detti clienti, fino a raggiungere il cliente finale. 
  4. La Consob prevede con regolamento: 
  a) i tempi e le modalita' di invio da parte del gestore della  sede
di negoziazione, dei dati disaggregati  inerenti  alle  posizioni  di
tutte le persone, compresi i  membri  o  partecipanti  e  i  relativi
clienti nella sede di negoziazione; 
  b) le modalita' di classificazione, da parte dei gestori delle sedi
di negoziazione, ai fini dell'informativa da  rendere  ai  sensi  del
presente articolo, delle persone che detengono posizioni in strumenti
derivati su merci ovvero quote  di  emissione  o  strumenti  derivati
delle stesse. 
  Art.   68-quinquies   (Poteri   della   Consob   e   obblighi    di
collaborazione). - 1. Nello svolgimento dei compiti di  vigilanza  ai
sensi della presente sezione, la Consob esercita  i  poteri  previsti
dagli articoli 62-octies, 62-novies, 62-decies e puo' altresi': 
  a) richiedere a chiunque informazioni, notizie, dati o l'esibizione
di documenti, in originale o in copia,  in  relazione  all'entita'  e
alla finalita' di una posizione o  esposizione  aperta  mediante  uno
strumento derivato su merci e alle eventuali attivita'  e  passivita'
nel mercato sottostante; 
  b) limitare la possibilita' di chiunque di concludere un  contratto
derivato su merci, anche  introducendo  limiti  sull'entita'  di  una
posizione che detto soggetto puo' detenere in ogni  momento  a  norma
dell'articolo 68; 
  c) richiedere a chiunque di adottare misure per  ridurre  l'entita'
di una posizione o esposizione in strumenti derivati su merci. 
  2. La Consob comunica alle autorita' competenti degli  altri  Stati
membri le informazioni relative a: 
  a) eventuali richieste di riduzione dell'entita' di una posizione o
esposizione, ai sensi del comma 1, lettera c); 
  b) eventuali limitazioni alla possibilita' delle persone di  aprire
una posizione in un derivato su merci, ai sensi del comma 1,  lettera
b). 
  2-bis. La notifica, se del caso, include  informazioni  dettagliate
sulla richiesta o sulla domanda, ai sensi del comma  1,  lettera  a),
compresa l'identita' della o delle persone cui e' stata indirizzata e
le ragioni addotte, come pure la portata delle limitazioni introdotte
a norma del comma 1, lettera b), compresa la persona interessata, gli
strumenti finanziari applicabili, eventuali limiti all'entita'  delle
posizioni che qualsiasi persona puo' detenere in  qualsiasi  momento,
le eventuali esenzioni concesse ai sensi del comma  2  e  le  ragioni
addotte. La notifica e' fatta almeno 24  ore  prima  dell'entrata  in
vigore prevista degli  interventi  o  delle  misure.  In  circostanze
eccezionali, la notifica puo' essere effettuata meno di 24 ore  prima
dell'entrata  in  vigore  della  misura  quando  non  sia   possibile
rispettare tale termine. Se le misure adottate ai sensi del comma  1,
lettere b) o c) sono relative a prodotti energetici all'ingrosso,  la
Consob ne  informa  anche  l'Agenzia  per  la  collaborazione  fra  i
regolatori  nazionali  dell'energia  (ACER)  istituita  a  norma  del
regolamento (CE)  n.  713/2009.  La  Consob  invia  una  notifica  in
conformita' del presente comma anche quando ha intenzione di adottare
le misure di cui alle lettere b) e c) del comma 1. 
  3. La Consob, a seguito della ricezione di una notifica,  da  parte
di autorita' competenti di altri Stati membri, di misure di riduzione
dell'entita' di una posizione o esposizione  o  di  limitazione  alla
possibilita' delle persone di aprire una posizione in un derivato  su
merci, puo' adottare misure in conformita' del comma 1, lettere b)  o
c), quando tali misure sono  necessarie  per  conseguire  l'obiettivo
dell'autorita' competente di altro Stato membro che ha effettuato  la
notifica. 
  Sezione VI - Mercati di crescita per le PMI 
  Art. 69 (Mercati di crescita per  le  PMI).  -  1.  La  Consob,  su
domanda del gestore di  un  sistema  multilaterale  di  negoziazione,
registra un sistema come mercato di  crescita  per  le  PMI  se  sono
soddisfatti i requisiti di cui al comma 2. 
  2. Fermo restando il rispetto degli  altri  obblighi  del  presente
decreto  relativi  alla  gestione  di  un  sistema  multilaterale  di
negoziazione, ai fini della registrazione  di  cui  al  comma  1,  il
sistema multilaterale di negoziazione dispone di  regole,  sistemi  e
procedure  efficaci,  atti  a  garantire  che  siano  soddisfatte  le
seguenti condizioni: 
  a)  almeno  il  50  per  cento  degli  emittenti  i  cui  strumenti
finanziari sono ammessi alla negoziazione sul sistema sono  PMI,  sia
al momento della registrazione come mercato di crescita  per  le  PMI
sia successivamente, con riferimento a ciascun anno civile; 
  b)  sono  stabiliti  criteri  appropriati  per  l'ammissione  e  la
permanenza alla negoziazione degli strumenti finanziari sul sistema; 
  c) al momento dell'ammissione alla negoziazione  di  uno  strumento
finanziario  sul   mercato   sono   state   pubblicate   informazioni
sufficienti per permettere agli investitori di effettuare una  scelta
consapevole in merito  all'investimento.  Tali  informazioni  possono
consistere  in  un  appropriato  documento  di  ammissione  o  in  un
prospetto se i requisiti di  cui  al  regolamento  2017/1129/UE  sono
applicabili con riguardo a  un'offerta  pubblica  presentata  insieme
all'ammissione alla  negoziazione  dello  strumento  finanziario  sul
sistema multilaterale di negoziazione; 
  d)  sul  mercato   esiste   un'adeguata   informativa   finanziaria
periodica, messa a disposizione dall'emittente o  da  altri  per  suo
conto, che comprenda  quantomeno  la  relazione  finanziaria  annuale
sottoposta a revisione; 
  e) gli emittenti, le  persone  che  esercitano  responsabilita'  di
direzione e le persone ad esse strettamente legate, come  individuati
rispettivamente dai punti 21), 25) e 26) dell'articolo  3,  paragrafo
1, del regolamento (UE) n.  596/2014,  rispettano  i  requisiti  loro
applicabili dettati dal citato regolamento; 
  f) le informazioni regolamentate  riguardanti  gli  emittenti  sono
conservate e divulgate pubblicamente; 
  g) esistono  sistemi  e  controlli  efficaci  tesi  a  prevenire  e
individuare gli  abusi  di  mercato  secondo  quanto  prescritto  dal
regolamento (UE) n. 596/2014. 
  3. Il gestore di un mercato di crescita per le PMI  puo'  prevedere
requisiti aggiuntivi a quelli previsti dal comma 2. 
  4.  La  Consob  puo'  revocare  la  registrazione  di  un   sistema
multilaterale di negoziazione come mercato di crescita per le PMI  su
richiesta del  gestore  ovvero  quando  il  sistema  non  rispetta  i
requisiti previsti dal comma 2. 
  5.  Uno  strumento  finanziario  di  un  emittente   ammesso   alla
negoziazione su un  mercato  di  crescita  per  le  PMI  puo'  essere
negoziato anche su un altro mercato di crescita per le  PMI  solo  se
l'emittente e' stato preventivamente informato  e  non  ha  sollevato
obiezioni  alla  negoziazione  su  un  altro  mercato.  In  tal  caso
l'emittente non e' soggetto ad  alcun  obbligo  relativo  al  governo
societario o all'informativa iniziale,  continuativa  o  ad  hoc  con
riguardo a quest'ultimo mercato di crescita per le PMI. 
  Sezione VII - Riconoscimento dei mercati 
  Art. 70 (Riconoscimento  dei  mercati).  -  1.  La  Consob,  previa
stipula di accordi con le corrispondenti autorita', puo'  riconoscere
mercati extra-UE di  strumenti  finanziari,  al  fine  di  estenderne
l'operativita' sul territorio della Repubblica. 
  2. I gestori dei mercati regolamentati che intendano  estendere  in
Stati non UE l'operativita' dei mercati da  essi  gestiti,  ne  danno
comunicazione alla Consob, che rilascia il proprio nulla-osta  previa
stipula di accordi con le  corrispondenti  autorita'  estere.  Per  i
mercati  regolamentati   all'ingrosso   di   titoli   di   Stato   la
comunicazione e' data alla Banca d'Italia, che  rilascia  il  proprio
nulla-osta previa stipula di  accordi  con  le  competenti  autorita'
estere e ne informa la Consob. 
  3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la Consob o la  Banca  d'Italia,
secondo le rispettive competenze, accertano che le informazioni sugli
strumenti finanziari e sugli emittenti, le  modalita'  di  formazione
dei prezzi, le modalita' di liquidazione dei contratti, le  norme  di
vigilanza sui mercati e sugli intermediari siano equivalenti a quanto
disposto dalla normativa vigente in Italia con riferimento ai mercati
regolamentati, e comunque in  grado  di  assicurare  adeguata  tutela
degli investitori. 
  4. La Consob puo' specificare, con regolamento, le modalita'  e  le
condizioni per riconoscere mercati extra-UE di strumenti finanziari. 
  Capo III - Gli internalizzatori sistematici 
  Art.  71  (Obblighi  dell'internalizzatore   sistematico).   -   1.
L'impresa  di  investimento  che  supera  i  limiti   stabiliti   nel
regolamento delegato (UE) 2017/565, in relazione al  modo  frequente,
sistematico  e  sostanziale,  per  l'applicazione  del  regime  degli
internalizzatori sistematici o che sceglie comunque di  assoggettarsi
a tale regime, ne informa la Consob. 
  2. Ai fini della verifica della  permanenza  delle  caratteristiche
richieste  dalla  definizione  di  internalizzatore  sistematico,  la
Consob  puo'  chiedere  agli  internalizzatori  sistematici,  con  le
modalita' e nei termini da essa  stabiliti,  la  comunicazione  anche
periodica di dati, notizie, atti e documenti. 
  3.  Agli  internalizzatori  sistematici   si   applica   l'articolo
65-septies, comma 6. 
  Capo  IV  -  Obblighi  di  negoziazione,  di   trasparenza   e   di
segnalazione di operazioni in strumenti finanziari 
  Art.  72  (Individuazione  dell'autorita'  competente).  -  1.   Il
Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  la  Consob  e  la  Banca
d'Italia  sono   le   autorita'   nazionali   competenti   ai   sensi
dell'articolo 2, paragrafo 1, punto  18),  del  regolamento  (UE)  n.
600/2014, secondo quanto disposto dal presente capo. 
  Art. 73 (Vigilanza). - 1. La Consob  vigila  sull'osservanza  delle
disposizioni di cui ai Titoli II, III e IV del  regolamento  (UE)  n.
600/2014, sugli obblighi di negoziazione previsti dagli articoli 23 e
28  del  regolamento  (UE)  n.  600/2014,  nonche'  sull'accesso  non
discriminatorio  agli  indici  di  riferimento  e   sull'obbligo   di
concedere  una  licenza  per  gli  stessi,  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 37 del medesimo regolamento, nonche' sul rispetto delle
inerenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione.  A  tali
fini  si  avvale  dei  poteri  previsti  dagli  articoli   62-octies,
62-novies e 62-decies. 
  Art. 74 (Esenzioni dai requisiti  di  trasparenza  pre-negoziazione
delle sedi di negoziazione). - 1. Fermo restando quanto previsto  dal
comma 4  e  in  conformita'  a  quanto  previsto  dagli  articoli  4,
paragrafo 1, e 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n.  600/2014,
la Consob puo' esentare il gestore di una sede di negoziazione  dagli
obblighi di pubblicare  le  informazioni  pre-negoziazione  stabiliti
dagli articoli 3 e 8  del  citato  regolamento  nonche'  revocare  le
esenzioni concesse. 
  2. La Consob disciplina con regolamento il contenuto e le modalita'
di presentazione della domanda di esenzione da parte del  gestore  di
una sede di negoziazione. 
  3. La Consob adotta i provvedimenti di sospensione delle  esenzioni
concesse, ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, del  regolamento
indicato al primo comma. 
  4. I provvedimenti  di  esenzione  dagli  obblighi  di  trasparenza
pre-negoziazione sono adottati dalla Consob, d'intesa  con  la  Banca
d'Italia, nei  confronti  dei  gestori  delle  sedi  di  negoziazione
all'ingrosso di  titoli  di  Stato.  Gli  stessi  provvedimenti  sono
adottati dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, nei  confronti  dei
gestori  delle  sedi   di   negoziazione   all'ingrosso   di   titoli
obbligazionari privati e  pubblici,  diversi  dai  titoli  di  Stato,
nonche' di titoli normalmente negoziati sul mercato  monetario  e  di
strumenti  finanziari  derivati  su  titoli  pubblici,  su  tassi  di
interesse e su valute. 
  5. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la  Banca  d'Italia
sono informati dalla Consob delle domande di esenzione dagli obblighi
di trasparenza pre-negoziazione su titoli di Stato ricevute,  nonche'
dell'adozione  dei  provvedimenti  di  esenzione  dagli  obblighi  di
trasparenza pre-negoziazione aventi ad oggetto titoli di Stato. 
  Art. 75 (Provvedimenti di temporanea sospensione degli obblighi  di
trasparenza pre-negoziazione). - 1.  Al  ricorrere  delle  condizioni
previste dall'articolo  9,  paragrafo  4,  del  regolamento  (UE)  n.
600/2014 la Consob adotta i provvedimenti di  temporanea  sospensione
degli  obblighi  di  pubblicare  le   informazioni   pre-negoziazione
stabiliti, dall'articolo 8 del regolamento citato, per gli  strumenti
finanziari non rappresentativi di capitale. 
  2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono  adottati  dal  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  su  proposta  della  Banca  d'Italia
d'intesa con la Consob, relativamente agli obblighi di  pubblicazione
riguardanti i titoli di Stato. Gli stessi provvedimenti sono adottati
dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, relativamente agli  obblighi
di  pubblicazione  riguardanti  i  titoli  obbligazionari  privati  e
pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonche' i  titoli  normalmente
negoziati sul mercato monetario e gli strumenti  finanziari  derivati
su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute. 
  Art. 76 (Autorizzazioni alla pubblicazione differita). -  1.  Fermo
restando quanto previsto dal  comma  3  e  in  conformita'  a  quanto
previsto dagli articoli 7, 11,  20  e  21  del  regolamento  (UE)  n.
600/2014, la Consob ha il potere di: 
  a) autorizzare il gestore di una sede di negoziazione o  un'impresa
di   investimento   che   concluda,   anche   come   internalizzatore
sistematico, per proprio conto o per conto dei clienti, operazioni in
strumenti finanziari, a differire la pubblicazione delle informazioni
post-negoziazione sulle operazioni, stabilite dagli articoli 6  e  10
del citato regolamento; 
  b) applicare le misure previste dall'articolo 11, paragrafo 3,  del
medesimo regolamento; 
  c) revocare l'autorizzazione concessa ai sensi del presente comma. 
  2. La Consob disciplina con regolamento il contenuto e le modalita'
di presentazione della domanda di autorizzazione  alla  pubblicazione
differita. 
  3. I provvedimenti di autorizzazione alla  pubblicazione  differita
delle informazioni  post-negoziazione  sono  adottati  dalla  Consob,
d'intesa con la Banca d'Italia, nei confronti dei gestori delle  sedi
di  negoziazione  all'ingrosso  di  titoli  di  Stato.   Gli   stessi
provvedimenti sono adottati dalla Consob, sentita la Banca  d'Italia,
nei confronti dei gestori delle sedi di negoziazione all'ingrosso  di
titoli obbligazionari privati  e  pubblici,  diversi  dai  titoli  di
Stato, nonche' di titoli normalmente negoziati sul mercato  monetario
e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici,  su  tassi  di
interesse e su valute. 
  4. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la  Banca  d'Italia
vengono informati dalla Consob delle domande di  autorizzazione  alla
pubblicazione  differita  delle  informazioni  post-negoziazione   su
operazioni in titoli di Stato  ricevute,  nonche'  dell'adozione  dei
provvedimenti di autorizzazione alla  pubblicazione  differita  delle
informazioni post-negoziazione aventi ad oggetto titoli di Stato. 
  Art. 77 (Provvedimenti di temporanea sospensione degli obblighi  di
trasparenza post-negoziazione). - 1. Al  ricorrere  delle  condizioni
previste dall'articolo 11,  paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.
600/2014 la Consob adotta i provvedimenti di  temporanea  sospensione
degli  obblighi  di  pubblicare  le  informazioni   post-negoziazione
stabiliti, dall'articolo 10 del regolamento citato, per gli strumenti
finanziari non rappresentativi di capitale. 
  2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono  adottati  dal  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  su  proposta  della  Banca  d'Italia
d'intesa con la Consob, relativamente agli obblighi di  pubblicazione
delle informazioni post-negoziazione riguardanti i titoli  di  Stato.
Gli stessi provvedimenti sono adottati dalla Consob, sentita la Banca
d'Italia,  relativamente  agli  obblighi   di   pubblicazione   delle
informazioni post-negoziazione riguardanti  i  titoli  obbligazionari
privati e pubblici, diversi dai titoli di  Stato,  nonche'  i  titoli
normalmente  negoziati  sul  mercato  monetario   e   gli   strumenti
finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di  interesse  e  su
valute. 
  Art. 78 (Informazioni  da  fornire  ai  fini  della  trasparenza  e
dell'effettuazione degli altri calcoli e obblighi di  pubblicazione).
- 1. Al fine dell'applicazione dei requisiti  di  trasparenza  pre  e
post-negoziazione imposti dagli articoli da 3 a 11 e da 14 a  21  del
regolamento  (UE)  n.  600/2014  e  dell'implementazione  del  regime
previsto dall'articolo 32 del medesimo regolamento in connessione con
l'obbligo  di  negoziazione  su  strumenti  derivati,   nonche'   per
determinare se un'impresa  di  investimento  e'  un  internalizzatore
sistematico, la Consob, secondo le modalita' e i termini dalla stessa
determinati con regolamento, puo' chiedere informazioni: 
  a) alle sedi di negoziazione; 
  b) ai dispositivi di pubblicazione autorizzati; e 
  c) ai fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione. 
  2.  Gli  obblighi  di  pubblicazione  imposti  dalle   disposizioni
contenute nei Titoli II e III del  regolamento  (UE)  n.  600/2014  e
dalle inerenti norme tecniche di  regolamentazione  e  di  attuazione
sono assolti dalla Consob attraverso la messa a disposizione dei dati
e delle informazioni sul proprio sito internet. 
  3. Le  informazioni  necessarie  allo  svolgimento  delle  funzioni
assegnate alla Banca d'Italia nel presente capo,  ottenute  ai  sensi
del comma 1, sono trasmesse dalla Consob alla Banca d'Italia  secondo
il contenuto, le modalita' e i  tempi  stabiliti  nel  protocollo  di
intesa previsto dall'articolo 62-ter, comma 4. 
  Titolo I-ter - SERVIZI DI COMUNICAZIONE DATI 
  Art.  79  (Individuazione  dell'autorita'  competente).  -  1.   La
fornitura  di  servizi  di  comunicazione   dati   e'   soggetta   ad
autorizzazione preventiva da parte della Consob. 
  2. La Consob vigila sui fornitori di servizi di comunicazione  dati
e  controlla  regolarmente  che  essi  rispettino   le   disposizioni
contenute nel presente titolo. A  tali  fini  la  Consob  esercita  i
poteri previsti dagli  articoli  62-octies,  62-novies  e  62-decies,
comma 1, lettere a), b) e d). 
  Art. 79-bis (Autorizzazione e revoca).  -  1.  L'autorizzazione  e'
rilasciata a condizione che il richiedente soddisfi tutti i requisiti
derivanti dal presente titolo. Il gestore di una sede di negoziazione
puo' gestire i servizi di comunicazione dati previa verifica che esso
rispetti le disposizioni del presente titolo. Il servizio e' inserito
nell'autorizzazione del gestore della sede di negoziazione. 
  2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1,  la  Consob  rifiuta
l'autorizzazione anche se ritiene  che  le  persone  che  dirigeranno
effettivamente l'attivita' del fornitore di servizi di  comunicazione
dati non possiedono i requisiti di onorabilita' e professionalita'  o
laddove esistono ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che le
stesse possano mettere a repentaglio la gestione sana  e  prudente  e
non consentano di tenere  adeguatamente  conto  degli  interessi  dei
clienti e dell'integrita' del mercato. 
  3. Il fornitore di servizi di comunicazione dati fornisce tutte  le
informazioni, compreso un programma di attivita' che includa  i  tipi
di servizi previsti e  la  struttura  organizzativa,  necessarie  per
permettere  alla  Consob  di  accertarsi  che  tale  fornitore  abbia
adottato, al momento dell'autorizzazione iniziale,  tutte  le  misure
per adempiere agli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente
titolo. 
  4. La Consob disciplina con regolamento il contenuto e le modalita'
di presentazione della domanda di autorizzazione e iscrive i soggetti
autorizzati  ai  servizi  di  comunicazione  dati  in  un   registro,
accessibile al pubblico e regolarmente aggiornato. 
  5. L'autorizzazione specifica i servizi che i fornitori di  servizi
di comunicazione  dati  sono  autorizzati  a  prestare.  Un  soggetto
autorizzato che intende ampliare la propria  attivita'  aggiungendovi
altri  servizi  di  comunicazione  dati  presenta  una  richiesta  di
estensione dell'autorizzazione. 
  6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del  presente  articolo  e'
valida in tutta l'Unione europea. 
  7. La Consob pronuncia la decadenza dell'autorizzazione  rilasciata
a un fornitore di servizi di comunicazione dati allorche' questo  non
si avvale dell'autorizzazione entro dodici mesi. 
  8. La Consob puo' revocare l'autorizzazione prevista  dal  comma  1
quando: 
  a) il fornitore  di  servizi  di  comunicazione  dati  ha  ottenuto
l'autorizzazione presentando  false  dichiarazioni  o  con  qualsiasi
altro mezzo irregolare; 
  b) il fornitore di servizi di comunicazione dati non soddisfa  piu'
le condizioni cui e' subordinata l'autorizzazione; 
  c) il fornitore di servizi di comunicazione dati ha violato in modo
grave e sistematico le disposizioni del presente titolo; 
  d) il servizio di comunicazione dati e' interrotto da piu'  di  sei
mesi o il fornitore rinunci espressamente all'autorizzazione. 
  Art. 79-ter  (Requisiti  dei  soggetti  che  svolgono  funzioni  di
amministrazione presso  il  fornitore  di  servizi  di  comunicazione
dati). - 1. I membri dell'organo di amministrazione di  un  fornitore
di  servizi   di   comunicazione   dati   soddisfano   requisiti   di
onorabilita', professionalita' e indipendenza, possiedono conoscenze,
competenze  ed  esperienze  adeguate  e  dedicano  tempo  sufficiente
all'esercizio delle proprie funzioni. 
  2. Se un gestore del mercato chiede l'autorizzazione per gestire un
APA, un  CTP  o  un  ARM  e  i  soggetti  che  svolgono  funzioni  di
amministrazione, direzione e controllo nell'APA, CTP o ARM  sono  gli
stessi che svolgono le medesime funzioni nel  mercato  regolamentato,
tali soggetti sono tenuti al rispetto dei requisiti previsti al comma
1. 
  3. L'organo di  amministrazione  di  un  fornitore  di  servizi  di
comunicazione dati: 
  a) possiede collettivamente conoscenze,  competenze  ed  esperienze
adeguate  per  essere  in  grado  di  comprendere  le  attivita'  del
fornitore di servizi di comunicazione dati; 
  b) definisce dispositivi di  governo  societario  che  garantiscono
un'efficace  e  prudente  gestione,  compresa  la  separazione  delle
funzioni aziendali sotto un profilo organizzativo  e  la  prevenzione
dei conflitti di interesse, in modo tale da  promuovere  l'integrita'
del mercato e gli interessi dei propri clienti. 
  4. La Consob, con proprio regolamento: 
  a)  specifica  i  requisiti  dell'organo  di  amministrazione   del
fornitore di servizi di comunicazione dati  e  dei  relativi  membri,
previsti dal comma 1; 
  b) stabilisce contenuto, termini e modalita' di comunicazione  alla
Consob, da parte del fornitore  di  servizi  di  comunicazione  dati,
delle informazioni relative ai  soggetti  che  svolgono  funzioni  di
amministrazione, direzione e controllo e  ai  soggetti  che  dirigono
effettivamente l'attivita' e le operazioni del  servizio  e  di  ogni
successivo cambiamento. 
  Art. 79-ter.1 (Requisiti organizzativi dei fornitori di servizi  di
comunicazione dati). - 1. I fornitori  di  servizi  di  comunicazione
dati dispongono, al momento dell'autorizzazione e  continuativamente,
di: 
  a) dispositivi efficaci al fine di evitare conflitti  di  interesse
con i clienti. In particolare, un APA o un ARM che opera  anche  come
gestore del mercato regolamentato  o  come  impresa  di  investimento
ovvero un gestore del mercato regolamentato o  un  APA  che  gestisce
anche un CTP tratta  tutte  le  informazioni  raccolte  in  modo  non
discriminatorio e applica e mantiene dispositivi adeguati per  tenere
separate le differenti aree di attivita'; 
  b) risorse adeguate e dispositivi  di  back-up  al  fine  di  poter
offrire e mantenere i propri servizi in ogni momento. 
  2. La Consob detta con regolamento: 
  a)  i  requisiti  organizzativi   specifici   dei   meccanismi   di
pubblicazione (APA), dei sistemi consolidati di pubblicazione (CTP) e
dei meccanismi di segnalazione (ARM); 
  b) gli elementi minimi che le informazioni rese pubbliche  dall'APA
e le informazioni consolidate dal CTP devono riportare; 
  c) le disposizioni attuative dell'articolo 4-undecies. 
  3. Qualora  una  sede  di  negoziazione  effettui  segnalazioni  di
operazioni  in  strumenti  finanziari  per  conto  di  un'impresa  di
investimento, ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'articolo  26  del
regolamento (UE) n. 600/2014, essa rispetta le disposizioni  previste
al comma 1, lettera b), nonche' le disposizioni emanate dalla  Consob
ai sensi del comma 2, lettera a).». 
  2. All'articolo 79-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, dopo il comma 11 e' inserito il seguente: 
  «11-bis. La Banca d'Italia puo' adottare, d'intesa con  la  Consob,
le disposizioni previste dall'articolo 4-undecies, comma 4.». 
  3. Dopo l'articolo 79-octies del decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, e' inserito il seguente: 
  «Art.  79-octies.1  (Individuazione   delle   autorita'   nazionali
competenti per l'esercizio di ulteriori poteri di vigilanza ai  sensi
del regolamento (UE) n. 600/2014). -  1.  La  Consob  e'  l'autorita'
competente per il rispetto degli obblighi  di  cui  all'articolo  29,
paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 600/2014 da parte delle sedi
di negoziazione, delle Sim,  delle  banche  italiane,  nonche'  delle
imprese dei paesi terzi  autorizzate  ai  sensi  dell'articolo  28  o
dell'articolo 29-ter del presente decreto, che operano in qualita' di
partecipanti alle controparti centrali. 
  2. La Consob  e'  l'autorita'  competente  per  il  rispetto  degli
obblighi connessi agli accordi stipulati ai  sensi  dell'articolo  30
del regolamento di cui al comma 1 da parte dei soggetti che  agiscono
in qualita' di partecipanti alle controparti centrali o  in  qualita'
di clienti di questi ultimi, come  definiti  dall'articolo  2,  punto
15), del regolamento (UE) n. 648/2012. 
  3. La Consob  e'  l'autorita'  competente  per  il  rispetto  degli
obblighi di cui all'articolo 31, paragrafi 2 e 3, del regolamento  di
cui al comma 1 da parte delle Sim,  delle  banche  italiane,  nonche'
delle imprese dei paesi terzi autorizzate ai sensi dell'articolo 28 o
dell'articolo 29-ter del presente decreto e dei gestori  dei  mercati
regolamentati. 
  4. La Banca d'Italia e'  l'autorita'  competente  per  il  rispetto
degli obblighi di cui al comma 3 per i mercati all'ingrosso di titoli
di Stato.». 
  4. All'articolo 79-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  Ai  fini  dello  svolgimento  delle  funzioni  attribuite  dal
presente titolo, nei confronti dei soggetti che agiscono in  qualita'
di partecipanti alle controparti centrali o in qualita' di clienti di
questi ultimi, la Consob dispone dei poteri previsti  dagli  articoli
6-bis,  6-ter  e  7.  Nei  confronti  dei  gestori  delle   sedi   di
negoziazione la Consob e la  Banca  d'Italia  dispongono  dei  poteri
previsti dagli articoli 62-octies, 62-novies e 62-decies.». 
  5. All'articolo 79-undecies del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  al  comma  3,  primo  periodo,  la  parola:  «comunitarie»   e'
sostituita dalla seguente: «UE»; 
  b) dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
  «9-bis. La Consob puo' adottare, d'intesa con la Banca d'Italia, le
disposizioni previste dall'articolo 4-undecies, comma 4.». 
  6. Gli articoli  79-sexiesdecies  e  79-septiesdecies  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono abrogati. 
  7. Dopo  l'articolo  79-noviesdecies  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente: 
  «Art. 79-noviesdecies.1 (Disposizioni applicabili allo  svolgimento
di servizi e  attivita'  di  investimento  da  parte  dei  depositari
centrali). - 1. Fermo restando quanto previsto dal presente titolo  e
dal titolo II-ter, ai depositari centrali autorizzati  ai  sensi  del
regolamento  (UE)  n.  909/2014  e  stabiliti  nel  territorio  della
Repubblica o stabiliti in un altro Stato membro aventi succursale  in
Italia, che svolgono servizi e attivita' di investimento in  aggiunta
alla prestazione dei servizi esplicitamente elencati alle sezioni A e
B   dell'allegato   all'indicato   regolamento,   si   applicano   le
disposizioni del presente decreto  disciplinanti  la  prestazione  di
tali servizi e attivita', ad eccezione degli articoli 13, 14, 15, 16,
17,  18,  19,  20  e  20-bis,  in  conformita'  a   quanto   previsto
dall'articolo 73 del predetto regolamento.». 
  8. All'articolo 83-quinquies, comma 3, del decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, le  parole:  «dell'emittente»  sono  sostituite
dalle seguenti: «all'emittente». 
  9.  All'articolo  83-novies,  comma  1,  lettera  f),  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «per l'intervento  in
assemblea» sono soppresse. 
  10. All'articolo 90-ter del decreto legislativo 24  febbraio  1998,
n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «648/2012» sono inserite
le seguenti: «e dall'articolo 36, paragrafo 4, del  regolamento  (UE)
n. 600/2014»; 
  b) al comma 4, lettera a), dopo le parole: «648/2012» sono inserite
le seguenti: «e dall'articolo 35, paragrafo 4, del  regolamento  (UE)
n. 600/2014». 
  11. All'articolo 90-quater, comma 1,  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, le parole: «le imprese  di  investimento  e  le
banche comunitarie» sono sostituite dalle seguenti:  «le  imprese  di
investimento UE e le banche UE». 
  12. All'articolo 90-quinquies, comma 1, del decreto legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, le parole: «le imprese  di  investimento  e  le
banche comunitarie» sono sostituite dalle seguenti:  «le  imprese  di
investimento UE e le banche UE». 
  13. All'articolo 90-sexies, comma 1,  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, dopo le parole:  «909/2014»  sono  inserite  le
seguenti: «, nonche' gli articoli 35 e 36  del  regolamento  (UE)  n.
600/2014» e dopo le parole: «al mercato regolamentato» sono aggiunte,
in fine, le seguenti: «o al sistema multilaterale di negoziazione». 
  14. All'articolo 90-septies, comma 1, del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, le parole: «7,  8,  10,  74,»  sono  sostituite
dalle seguenti: «62-octies, 62-novies, 62-decies,». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo dell'articolo 79-sexies del  citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art.  79-sexies  Autorizzazione  e   vigilanza   delle
          controparti centrali 
              1. La  Banca  d'Italia  autorizza  lo  svolgimento  dei
          servizi  di  compensazione  in  qualita'   di   controparte
          centrale da  parte  di  persone  giuridiche  stabilite  nel
          territorio nazionale, ai sensi degli articoli  14  e  15  e
          secondo  la  procedura  prevista   dall'articolo   17   del
          regolamento (UE) n. 648/2012. La medesima autorita'  revoca
          l'autorizzazione allo svolgimento di servizi  da  parte  di
          una controparte centrale quando ricorrono i presupposti  di
          cui all'articolo 20 del medesimo regolamento. Si  applicano
          l'articolo 79-octiesdecies e l'articolo 79-bisdecies. 
              2. La Banca d'Italia, in  qualita'  di  presidente  del
          collegio  di  autorita'  previsto  dall'articolo   18   del
          regolamento di cui al comma 1, puo' rinviare  la  questione
          dell'adozione    di    un    parere     comune     negativo
          sull'autorizzazione di una controparte centrale all'AESFEM,
          come disposto dall'articolo 17, paragrafo 4,  del  medesimo
          regolamento, interrompendo i termini  del  procedimento  di
          autorizzazione. 
              3.  La  vigilanza   sulle   controparti   centrali   e'
          esercitata  dalla  Banca  d'Italia,  avendo  riguardo  alla
          stabilita' e al contenimento del rischio sistemico, e dalla
          Consob, avendo riguardo  alla  trasparenza  e  alla  tutela
          degli investitori. A tale  fine  la  Banca  d'Italia  e  la
          Consob, nell'ambito delle  rispettive  competenze,  possono
          nei   confronti   delle   controparti   centrali   e    dei
          partecipanti: 
              a) chiedere la comunicazione anche periodica di dati  e
          notizie e la trasmissione  di  atti  e  documenti,  con  le
          modalita' e nei termini da esse stabiliti; 
              b) procedere ad audizione personale; 
              c) eseguire ispezioni; 
              d) richiedere l'esibizione di documenti e il compimento
          degli atti ritenuti necessari. 
              Nel caso previsto alla lettera b) del  presente  comma,
          la Banca d'Italia e la Consob redigono processo verbale dei
          dati, delle informazioni acquisite  e  delle  dichiarazioni
          rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare  il
          processo verbale e hanno diritto di averne copia. La Consob
          redige il processo verbale anche nel  caso  previsto  dalla
          lettera c) del presente comma. Le  modalita'  di  esercizio
          dei poteri di vigilanza informativa sono  disciplinate  con
          regolamento adottato dalla Banca d'Italia, d'intesa con  la
          Consob;  con  il  medesimo   regolamento   possono   essere
          stabiliti requisiti supplementari per  lo  svolgimento  dei
          servizi  di  controparte  centrale,   in   conformita'   al
          regolamento di cui al comma  1.  La  Banca  d'Italia  e  la
          Consob,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze  e  nel
          perseguimento delle finalita' previste nel presente  comma,
          possono imporre alle controparti centrali  di  adottare  le
          azioni e le misure necessarie per  assicurare  il  rispetto
          del regolamento di  cui  al  comma  1,  dei  relativi  atti
          delegati, delle norme tecniche  di  regolamentazione  e  di
          attuazione, nonche' del presente titolo. 
              4. In caso di necessita' e urgenza, la  Banca  d'Italia
          adotta, per le finalita' attribuite ai sensi del comma 3, i
          provvedimenti   necessari    anche    sostituendosi    alle
          controparti centrali. Dei provvedimenti adottati  la  Banca
          d'Italia  da'   tempestiva   comunicazione   alla   Consob,
          all'AESFEM, al collegio di autorita' di  cui  al  comma  2,
          alle rilevanti autorita' del Sistema europeo  delle  Banche
          centrali e  alle  altre  autorita'  interessate,  ai  sensi
          dell'articolo 24 del regolamento di cui al comma 1. 
              5.   La   Banca   d'Italia   esercita   le   competenze
          specificamente indicate dagli articoli 41, paragrafo 2, 49,
          paragrafo 1, e 54, paragrafo 1, del regolamento di  cui  al
          comma 1 e adotta, d'intesa con la Consob,  i  provvedimenti
          richiesti ai sensi degli articoli 31, paragrafi 1  e  2,  e
          35, paragrafo 1, del medesimo regolamento. 
              6.  Ai  sensi  dell'articolo  32,  paragrafo   4,   del
          regolamento di cui al comma  1,  la  Banca  d'Italia  e  la
          Consob individuano  e  rendono  pubbliche  le  informazioni
          necessarie  per  effettuare  la  valutazione  prevista  dal
          medesimo articolo. 
              7. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentite
          la Banca d'Italia e la Consob, determina con regolamento  i
          requisiti di onorabilita', professionalita' e  indipendenza
          dei soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,
          direzione  e  controllo  nella  controparte  centrale,   in
          conformita' a quanto previsto dall'articolo 13. Il  difetto
          dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa  e'
          dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal  consiglio
          di sorveglianza o dal consiglio di  gestione  entro  trenta
          giorni  dalla  nomina  o  dalla  conoscenza   del   difetto
          sopravvenuto.  In  caso  di  inerzia,   la   decadenza   e'
          pronunciata dalla Banca d'Italia o dalla Consob. 
              8. Il regolamento previsto dal comma  7  stabilisce  le
          cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
          e la sua durata. Si applica il  comma  7,  terzo  e  quarto
          periodo. 
              9. In caso di violazione  delle  disposizioni  previste
          dall'articolo 31 del regolamento di cui al comma 1  per  il
          trasferimento   di   partecipazioni    qualificate    nelle
          controparti  centrali,  non  possono  essere  esercitati  i
          diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute. 
              10. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma
          precedente, la deliberazione o il  diverso  atto,  adottati
          con il voto o, comunque, il contributo  determinanti  delle
          partecipazioni di cui al medesimo comma,  sono  impugnabili
          secondo le previsioni del codice civile. Le  partecipazioni
          per le quali non puo' essere esercitato il diritto di  voto
          sono computate ai fini della  regolare  costituzione  della
          relativa assemblea. 
              11. L'impugnazione puo'  essere  proposta  anche  dalla
          Banca d'Italia o  dalla  Consob  entro  centottanta  giorni
          dalla  data  della  deliberazione  ovvero,  se  questa   e'
          soggetta a iscrizione nel  registro  delle  imprese,  entro
          centottanta giorni dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a
          deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro
          centottanta giorni dalla data di questo. 
              11-bis. La Banca d'Italia puo' adottare,  d'intesa  con
          la   Consob,   le   disposizioni   previste   dall'articolo
          4-undecies, comma 4. 
              12.  Ove  non  diversamente  specificato  dal  presente
          decreto, le competenze previste dal regolamento di  cui  al
          comma 1 in materia di vigilanza delle controparti  centrali
          sono  esercitate  dalla  Banca  d'Italia  e  dalla  Consob,
          ciascuna nell'ambito delle rispettive attribuzioni. 
              13.  La  Banca  d'Italia  e  la  Consob   stabiliscono,
          mediante  un  protocollo  di  intesa,  le  modalita'  della
          cooperazione nello svolgimento delle rispettive competenze,
          con particolare riferimento  alle  posizioni  rappresentate
          nell'ambito dei collegi e alla gestione delle situazioni di
          emergenza, nonche' le modalita' del  reciproco  scambio  di
          informazioni  rilevanti,   anche   con   riferimento   alle
          irregolarita'   rilevate   e   ai   provvedimenti   assunti
          nell'esercizio  delle  rispettive  funzioni,  tenuto  conto
          dell'esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli
          operatori e dell'economicita' dell'azione  delle  autorita'
          di vigilanza. Il protocollo d'intesa e' reso pubblico dalla
          Banca d'Italia e dalla Consob  con  le  modalita'  da  esse
          stabilite.". 
              - Il testo dell'articolo 79-novies del  citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 79-novies Poteri di vigilanza 
              1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni  attribuite
          dal  presente  titolo,  nei  confronti  dei  soggetti   che
          agiscono  in  qualita'  di  partecipanti  alle  controparti
          centrali o in qualita' di  clienti  di  questi  ultimi,  la
          Consob dispone dei poteri previsti  dagli  articoli  6-bis,
          6-ter  e  7.  Nei  confronti  dei  gestori  delle  sedi  di
          negoziazione la Consob e la Banca d'Italia  dispongono  dei
          poteri  previsti  dagli  articoli  62-octies,  62-novies  e
          62-decies.". 
              - Il testo dell'articolo 79-undecies del citato decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art.  79-undecies   Individuazione   delle   autorita'
          nazionali competenti sui depositari centrali 
              1. La Consob e la  Banca  d'Italia  sono  le  autorita'
          nazionali competenti per l'autorizzazione  e  la  vigilanza
          dei depositari  centrali  stabiliti  nel  territorio  della
          Repubblica, ai sensi dell'articolo  11,  paragrafo  1,  del
          regolamento (UE) n. 909/2014, secondo quanto  disposto  dai
          capi I e II. 
              2. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, autorizza
          la prestazione  dei  servizi  in  qualita'  di  depositario
          centrale di titoli da parte di persone giuridiche stabilite
          nel territorio della Repubblica, nonche' l'estensione delle
          attivita' o l'esternalizzazione a  terzi  dei  servizi,  ai
          sensi degli articoli 16 e 19 del regolamento n. 909/2014  e
          secondo la procedura prevista dall'articolo 17 del medesimo
          regolamento. La Consob, d'intesa  con  la  Banca  d'Italia,
          revoca l'autorizzazione quando ricorrono i  presupposti  di
          cui all'articolo 20 del regolamento di cui al comma 1. 
              3. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, autorizza
          i  depositari  centrali  stabiliti  nel  territorio   della
          Repubblica a prestare in proprio  i  servizi  accessori  di
          tipo bancario,  nonche'  a  designare  uno  o  piu'  banche
          italiane o UE e a estendere i menzionati servizi, ai  sensi
          degli articoli 54 e 56  e  secondo  la  procedura  prevista
          dall'articolo 55 del regolamento di  cui  al  comma  1.  La
          Consob,   d'intesa   con   la   Banca   d'Italia,    revoca
          l'autorizzazione quando  ricorrono  i  presupposti  di  cui
          all'articolo 57 dell'indicato regolamento. 
              4. La Consob comunica al soggetto  richiedente  l'esito
          del procedimento di autorizzazione di cui ai commi 2 e 3. 
              5.  La  Consob  e'   l'autorita'   responsabile   della
          cooperazione con le autorita'  competenti  e  le  autorita'
          rilevanti degli altri Stati membri, l'AESFEM  e  l'ABE.  La
          medesima autorita' e' il punto di contatto nello scambio di
          informazioni e interessa la Banca d'Italia per gli  aspetti
          di competenza di questa ultima. 
              6. La Consob adotta, d'intesa con la Banca d'Italia,  i
          provvedimenti  richiesti  ai  sensi  degli   articoli   18,
          paragrafo 3, e 27, paragrafo 8, del regolamento di  cui  al
          comma 1. 
              7. La Consob esercita, d'intesa con la Banca  d'Italia,
          le competenze indicate dall'articolo 23 del regolamento  di
          cui al comma 1 in qualita' di  autorita'  competente  dello
          Stato  membro  d'origine  e  in   qualita'   di   autorita'
          competente dello Stato membro ospitante. 
              8. Fermo restando  quanto  previsto  dal  comma  5,  la
          Consob e la Banca d'Italia,  nell'ambito  delle  rispettive
          attribuzioni, collaborano  con  le  autorita'  dello  Stato
          membro  d'origine  o   di   quello   ospitante,   scambiano
          informazioni,  concludono  gli  accordi   di   cooperazione
          previsti dall'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento  di
          cui al comma 1. Le predette  autorita',  nell'ambito  delle
          rispettive attribuzioni, adottano le  misure  previste  dal
          paragrafo 5 del  medesimo  articolo  e  possono  effettuare
          ispezioni presso le succursali. Ciascuna autorita' comunica
          le ispezioni disposte all'altra autorita',  la  quale  puo'
          chiedere di svolgere accertamenti  su  aspetti  di  propria
          competenza. 
              9. La Consob esercita, d'intesa con la Banca  d'Italia,
          le competenze indicate dall'articolo 25, paragrafi 6  e  7,
          del regolamento di cui al comma 1. 
              9-bis. La Consob puo' adottare, d'intesa con  la  Banca
          d'Italia,   le    disposizioni    previste    dall'articolo
          4-undecies, comma 4. 
              10. La Consob adotta, d'intesa con la  Banca  d'Italia,
          le ulteriori misure previste dagli atti  delegati  e  dalle
          norme tecniche di  regolamentazione  e  di  attuazione  del
          regolamento di cui al comma 1.". 
              - Gli articoli 79-sexiesdecies e  79-septiesdecies  del
          citato decreto legislativo n. 58  del  1998,  abrogati  dal
          presente decreto, recavano: 
              «Art. 79-sexiesdecies Sistemi interni  di  segnalazione
          delle violazioni» 
              «Art. 79-septiesdecies Segnalazione di violazioni  alla
          Banca d'Italia e alla Consob».