Art. 5 
 
Modifiche alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.
                                 58 
 
  1. All'articolo 166 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'alinea del comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «E' punito con la reclusione da uno a otto anni e con la  multa  da
euro quattromila a euro diecimila chiunque, senza  esservi  abilitato
ai sensi del presente decreto:»; 
  b) al comma 1, lettera c),  dopo  le  parole:  «a  distanza,»  sono
inserite le seguenti: «prodotti finanziari o»; 
  c) al comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
    «c-bis) svolge servizi di comunicazione dati.»; 
    d) al comma 3, primo periodo, dopo  le  parole:  «del  risparmio»
sono inserite le seguenti: «o i servizi di comunicazione dati». 
  2. All'articolo 169, comma 1, del decreto legislativo  24  febbraio
1998, n.  58,  le  parole:  «61,  comma  6,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «64-bis, comma 2,». 
  3.  L'articolo  187-quinquiesdecies  del  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del  codice  civile,
e' punito ai sensi del presente articolo chiunque non  ottempera  nei
termini alle richieste della Banca d'Italia e  della  Consob,  ovvero
non coopera con le medesime autorita' al fine dell'espletamento delle
relative funzioni di  vigilanza,  ovvero  ritarda  l'esercizio  delle
stesse.»; 
    b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
  1-bis. Se la violazione e'  commessa  da  una  persona  fisica,  si
applica nei confronti  di  quest'ultima  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro diecimila fino a euro cinque milioni. 
  1-ter. Se la violazione e' commessa da una societa' o un  ente,  si
applica nei confronti di questi  ultimi  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro diecimila fino a euro cinque milioni, ovvero  fino
al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore  a
euro  cinque  milioni  e  il  fatturato  e'  determinabile  ai  sensi
dell'articolo 195, comma 1-bis. Fermo restando quanto previsto per le
societa' e gli  enti  nei  confronti  dei  quali  sono  accertate  le
violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista
dal comma  1-bis  nei  confronti  degli  esponenti  aziendali  e  del
personale della societa' o dell'ente nei casi previsti  dall'articolo
190-bis, comma 1, lettera a). 
  1-quater. Se il vantaggio  ottenuto  dall'autore  della  violazione
come conseguenza della  violazione  stessa  e'  superiore  ai  limiti
massimi indicati nel presente articolo,  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria e' elevata fino al  doppio  dell'ammontare  del  vantaggio
ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile.». 
  4. L'articolo 188 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 188 (Abuso di denominazione). - 1. L'uso, nella denominazione
o  in  qualsivoglia  segno  distintivo  o  comunicazione  rivolta  al
pubblico,  delle  parole:  "Sim"  o  "societa'   di   intermediazione
mobiliare" o "impresa di investimento"; "Sgr" o "societa' di gestione
del risparmio";  "Sicav"  o  "societa'  di  investimento  a  capitale
variabile"; "Sicaf" o "societa' di investimento  a  capitale  fisso";
"EuVECA" o "fondo europeo per il venture capital"; "EuSEF"  o  "fondo
europeo  per  l'imprenditoria  sociale";  "APA"  o  "dispositivo   di
pubblicazione  autorizzato";  "CTP"  o  "fornitore  di   un   sistema
consolidato di pubblicazione"; "ARM" o  "meccanismo  di  segnalazione
autorizzato"; "mercato regolamentato"; "mercato di  crescita  per  le
PMI"; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua  straniera,
idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento  dei
servizi o delle attivita' di investimento o del servizio di  gestione
collettiva del risparmio  o  dei  servizi  di  comunicazione  dati  o
dell'attivita' di gestione di  mercati  regolamentati  e'  vietato  a
soggetti diversi, rispettivamente,  dalle  imprese  di  investimento,
dalle societa' di gestione del risparmio, dalle Sicav,  dalle  Sicaf,
dai soggetti abilitati a tenore dei  regolamenti  (UE)  n.  345/2013,
relativo ai fondi europei per  il  venture  capital  (EuVECA),  e  n.
346/2013, relativo  ai  fondi  europei  per  l'imprenditoria  sociale
(EuSEF), dai fornitori autorizzati allo svolgimento  dei  servizi  di
comunicazione  dati,  dai  mercati  regolamentati   e   dai   sistemi
registrati come un mercato di crescita  per  le  PMI,  ai  sensi  del
presente decreto.  Chiunque  contravviene  al  divieto  previsto  dal
presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se  la  violazione  e'
commessa da  una  societa'  o  un  ente,  e'  applicata  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da  euro  trentamila  fino  a  euro  cinque
milioni, ovvero fino al dieci per cento del  fatturato,  quando  tale
importo e'  superiore  a  euro  cinque  milioni  e  il  fatturato  e'
determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis. 
  2. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.». 
  5. L'articolo 189 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 189 (Partecipazioni al capitale). - 1.  La  violazione  degli
obblighi di comunicazione previsti dagli articoli 15, commi  1  e  3,
64-bis, comma 2, e delle relative disposizioni attuative, e di quelli
richiesti ai sensi  dell'articolo  17,  nonche'  di  quelli  previsti
dall'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento  (UE)  n.  648/2012  e
dall'articolo 27, paragrafo 7, secondo periodo, del regolamento  (UE)
n. 909/2014, e' punita con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da
euro cinquemila fino a euro  cinque  milioni.  Se  la  violazione  e'
commessa da  una  societa'  o  un  ente,  e'  applicata  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da  euro  trentamila  fino  a  euro  cinque
milioni, ovvero fino al dieci per cento del  fatturato,  quando  tale
importo e'  superiore  a  euro  cinque  milioni  e  il  fatturato  e'
determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis. 
  2. La stessa sanzione si applica in caso di violazione dei  divieti
di esercizio dei diritti e in caso di inadempimento degli obblighi di
alienazione previsti dagli articoli 14, commi 4 e 7; 16, commi 1, 2 e
4; 64-bis, comma 5; 79-sexies, comma 9; e 79-noviesdecies, comma 1. 
  3. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.». 
  6. All'articolo 190 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  la   rubrica   e'   sostituita   dalla   seguente:   «(Sanzioni
amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari)»; 
  b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Salvo che il fatto costituisca  reato  ai  sensi  dell'articolo
166, nei confronti dei  soggetti  abilitati,  dei  depositari  e  dei
soggetti  ai  quali  sono  state  esternalizzate  funzioni  operative
essenziali  o  importanti  si  applica  la  sanzione   amministrativa
pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino
al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore  a
euro  cinque  milioni  e  il  fatturato  e'  determinabile  ai  sensi
dell'articolo 195, comma  1-bis,  per  la  mancata  osservanza  degli
articoli 6; 6-bis; 6-ter; 7, commi 2, 2-bis, 2-ter, 3 e 3-bis; 7-bis,
comma 5; 7-ter; 9; 12; 13, comma 3; 21; 22; 23, commi 1 e 4-bis;  24,
commi 1 e 1-bis; 24-bis; 25; 25-bis; 25-ter, commi 1 e 2;  26,  commi
1, 3 e 4; 27, commi 1 e 3; 28, comma 4; 29; 29-bis, comma 1;  29-ter,
comma 4; 30, comma 5; 31, commi 1, 2, 2-bis, 3-bis, 5,  6  e  7;  32,
comma 2; 33, comma 4; 35-bis,  comma  6;  35-novies;  35-decies;  36,
commi 2, 3 e 4; 37, commi 1, 2 e 3; 39; 40, commi 2, 4 e  5;  40-bis,
comma 4; 40-ter, comma 4;  41,  commi  2,  3  e  4;  41-bis;  41-ter;
41-quater; 42, commi 1, 3 e 4; 43, commi 2, 3, 4, 7, 8 e 9; 44, commi
1, 2, 3 e 5; 45; 46, commi 1, 3 e 4; 47; 48; 49, commi 3 e 4; 55-ter;
55-quater;  55-quinquies;  ovvero  delle  disposizioni   generali   o
particolari emanate in base ai medesimi articoli.»; 
    c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis.1 Chiunque eserciti l'attivita' di  gestore  di  portale  in
assenza   dell'iscrizione   nel   registro   previsto   dall'articolo
50-quinquies e' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da
euro cinquemila fino a euro  cinque  milioni.  Se  la  violazione  e'
commessa da una societa' o un  ente,  si  applica  nei  confronti  di
questi  ultimi  la  sanzione  amministrativa   pecuniaria   da   euro
trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento
del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque milioni
e il fatturato e' determinabile ai  sensi  dell'articolo  195,  comma
1-bis.»; 
    d) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica: 
  a) alle banche non autorizzate alla prestazione  di  servizi  o  di
attivita'  di  investimento,  nel  caso  in  cui  non  osservino   le
disposizioni dell'articolo 25-bis e di  quelle  emanate  in  base  ad
esse; 
  b) alle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino  le
disposizioni previste dall'articolo 25-ter, commi 1  e  2,  e  quelle
emanate in base ad esse; 
  c) ai depositari centrali  che  prestano  servizi  o  attivita'  di
investimento  per  la  violazione  delle  disposizioni  del  presente
decreto richiamate dall'articolo 79-noviesdecies.1.»; 
  e) il comma 2-ter e' abrogato; 
  f) al comma 3 le parole: «188, comma 2-bis» sono  sostituite  dalle
seguenti: «187-quinquiesdecies, comma 1-quater.»; 
  g) il comma 4 e' abrogato. 
  7. All'articolo 190.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al  comma  1  le  parole:  «disponibile  e  determinabile»  sono
sostituite dalle seguenti: «determinabile ai sensi dell'articolo 195,
comma 1-bis»; 
  b) al comma 3 le parole: «188, commi 2 e  2-bis.»  sono  sostituite
dalle seguenti: «187-quinquiesdecies, comma 1-quater.». 
  8. All'articolo 190.2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) ai commi 1 e 2 le parole:  «disponibile  e  determinabile»  sono
sostituite dalle seguenti: «determinabile ai sensi dell'articolo 195,
comma 1-bis»; 
  b) al comma 4 le parole: «188, commi 2  e  2-bis»  sono  sostituite
dalle seguenti: «187-quinquiesdecies, comma 1-quater.»; 
  c) il comma 5 e' abrogato. 
  9. Dopo l'articolo 190.2 del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
n. 58, sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 190.3 (Sanzioni amministrative  in  tema  di  disciplina  dei
mercati e dei servizi di comunicazione dati). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato ai sensi dell'articolo 166, si applica la  sanzione
amministrativa pecuniaria da  euro  trentamila  fino  a  euro  cinque
milioni ovvero fino al dieci per cento  del  fatturato,  quando  tale
importo e'  superiore  a  euro  cinque  milioni  e  il  fatturato  e'
determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis: 
  a) ai gestori delle sedi negoziazione,  nel  caso  di  inosservanza
delle disposizioni previste dal capo II del titolo I-bis della  parte
III e di quelle emanate in base ad esse; 
  b) agli internalizzatori  sistematici,  nel  caso  di  inosservanza
delle disposizioni previste dal capo III del titolo I-bis della parte
III e di quelle emanate in base ad esse; 
  c) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi multilaterali di
depositi  in  euro,  nel  caso  di  inosservanza  delle  disposizioni
previste dall'articolo 62-septies e di  quelle  emanate  in  base  ad
esse; 
  d) ai membri e ai partecipanti ammessi ai mercati  regolamentati  e
ai sistemi  multilaterali  di  negoziazione  nonche'  ai  clienti  di
sistemi organizzati di negoziazione, nel caso di  inosservanza  delle
disposizioni previste dal capo II del titolo I-bis della parte III  e
di quelle emanate in base ad esse; 
  e) ai soggetti  indicati  nell'articolo  187-novies,  nel  caso  di
inosservanza delle disposizioni previste dal medesimo articolo  e  di
quelle emanate in base ad esse; 
  f) ai fornitori di servizi  di  comunicazione  dati,  nel  caso  di
inosservanza  delle  disposizioni  previste  dagli  articoli  79-bis,
79-ter e 79-ter.1 e di quelle emanate in base ad esse. 
  2. Chiunque viola le disposizioni previste dall'articolo 68,  comma
1, e dalle relative norme attuative, ovvero viola le misure  adottate
in  base  alle  medesime  disposizioni  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da  euro  cinquemila  fino  a  euro  cinque
milioni. Se la violazione e' commessa da una societa' o un  ente,  si
applica nei confronti di questi  ultimi  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino
al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore  a
euro  cinque  milioni  e  il  fatturato  e'  determinabile  ai  sensi
dell'articolo 195, comma 1-bis. 
  3. Per la violazione delle  disposizioni  previste  dagli  articoli
67-ter, 68, comma 1, e 68-quater, commi  2  e  3,  in  ragione  della
gravita' della  violazione  accertata  e  tenuto  conto  dei  criteri
stabiliti dall'articolo  194-bis,  puo'  essere  applicata  anche  la
sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione temporanea,  per
un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore  a  tre  anni,  a
essere membro o partecipante  di  un  mercato  regolamentato,  di  un
sistema multilaterale di  negoziazione  o  a  essere  cliente  di  un
sistema organizzato di negoziazione. 
  4. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater. 
  Art.  190.4  (Sanzioni  amministrative  pecuniarie  relative   alle
violazioni  delle  disposizioni  previste  dal  regolamento  (UE)  n.
600/2014,  dagli  atti   delegati   e   dalle   norme   tecniche   di
regolamentazione e di attuazione della  direttiva  2014/65/UE  e  del
regolamento (UE) n. 600/2014). - 1. La  violazione  delle  norme  del
regolamento (UE) n. 600/2014 richiamate dall'articolo  70,  paragrafi
3, lettera  b),  e  4,  lettera  b),  della  direttiva  2014/65/UE  e
dell'articolo 22, paragrafo  1,  del  medesimo  regolamento,  nonche'
delle relative disposizioni attuative, ovvero la  mancata  osservanza
delle misure adottate ai sensi dell'articolo 42 del regolamento  (UE)
n. 600/2014, e' punita con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da
euro cinquemila fino a euro  cinque  milioni.  Se  la  violazione  e'
commessa da  una  societa'  o  un  ente,  e'  applicata  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da  euro  trentamila  fino  a  euro  cinque
milioni, ovvero fino al dieci per cento del  fatturato,  quando  tale
importo e'  superiore  a  euro  cinque  milioni  e  il  fatturato  e'
determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis. 
  2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica anche in caso
di violazione delle disposizioni  contenute  negli  atti  delegati  e
nelle norme  tecniche  di  regolamentazione  e  di  attuazione  della
direttiva 2014/65/UE  e  del  regolamento  (UE)  n.  600/2014,  nelle
materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate al comma 1  e
agli articoli 190 e 190.3. 
  3. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater. 
  Art. 190.5 (Sanzioni amministrative pecuniarie in tema  di  agenzie
di rating del credito relative  alle  violazioni  delle  disposizioni
previste dal regolamento (CE) n.  1060/2009).  -  1.  Si  applica  la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a  euro
centocinquantamila: 
  a) nei confronti di Sim, imprese di investimento UE con  succursale
in Italia, imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, intermediari
finanziari iscritti nell'albo previsto  dall'articolo  106  del  T.U.
bancario, banche italiane  e  banche  UE  con  succursale  in  Italia
autorizzate alla prestazione di servizi e attivita' di  investimento,
nonche'  nei  confronti  dei  soggetti  che  svolgono   funzioni   di
amministrazione o di direzione delle controparti centrali, in caso di
violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1,
comma 1, e 5-bis del regolamento (CE)  n.  1060/2009  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie
di rating del credito, e delle relative disposizioni attuative; 
  b) nei confronti dei gestori, in caso di  violazione  dell'articolo
35-duodecies del presente decreto e  dell'articolo  4,  paragrafo  1,
comma 1, del regolamento di cui alla lettera  a),  e  delle  relative
disposizioni attuative; 
  c) nei confronti degli emittenti, degli offerenti o  delle  persone
che chiedono l'ammissione alla negoziazione sui mercati regolamentati
italiani, in caso di violazione dell'articolo 4, paragrafo  1,  comma
2, del regolamento di cui alla lettera a); 
  d) nei confronti degli emittenti, cedenti o promotori di  strumenti
di finanza strutturata, in caso di violazione dell'articolo 8-ter del
regolamento di cui alla lettera a); 
  e) nei confronti degli emittenti o terzi  collegati  come  definiti
dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento di cui alla
lettera  a),  in  caso  di  violazione  degli  articoli  8-quater   e
8-quinquies del predetto regolamento. 
  2. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.». 
  10. All'articolo 190-bis del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e  dei
servizi di comunicazione dati»; 
  b) all'alinea del comma 1 le parole: «e 190.2, commi 1  e  2»  sono
sostituite dalle seguenti: «, 190.2, commi 1 e  2,  190.3,  190.4,  e
190.5» e le parole: «cinque milioni di euro»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «euro cinque milioni»; 
  c) al comma 1, lettera a), le parole: «o per l'integrita' ed»  sono
sostituite dalle seguenti: «o per la trasparenza, l'integrita' e»; 
  d) al comma 2 le parole: «cinque milioni di euro»  sono  sostituite
dalle seguenti: «euro cinque milioni»; 
  e) al  comma  3  la  parola:  «intermediari»  e'  sostituita  dalla
seguente: «soggetti»; 
  f) al comma  3-bis  la  parola:  «applicano»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «possono applicare» e dopo le parole:  «dieci  anni,»  sono
inserite le seguenti: «sempre per le violazioni commesse con  dolo  o
colpa grave,»; 
  g) al comma 4 le parole: «188, commi 2  e  2-bis»  sono  sostituite
dalle seguenti: «187-quinquiesdecies, comma 1-quater.». 
  11. L'articolo 190-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e' abrogato. 
  12. Dopo l'articolo 190-ter del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, e' inserito il seguente: 
  «Art. 190-quater (Sanzioni amministrative in tema  di  gestione  di
portali). - 1. I gestori di portali per la raccolta di  capitali  per
le piccole e medie  imprese  che  violano  le  norme  degli  articoli
50-quinquies e 100-ter o  le  relative  disposizioni  attuative  sono
puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento
a euro venticinquemila. Per i soggetti iscritti nel registro  di  cui
al comma 2 dell'articolo 50-quinquies, puo' altresi' essere  disposta
la sospensione da uno a quattro mesi o la radiazione dal registro.». 
  13. All'articolo 191 del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1 le parole: «cinque milioni di euro»  sono  sostituite
dalle seguenti: «euro cinque milioni»; 
  b) al comma 2, dopo le parole: «euro  cinquemila»  e'  inserita  la
seguente: «fino»; 
  c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3.  Chiunque  effettua  un'offerta  al  pubblico   in   violazione
dell'articolo  98-ter,  comma  1,   e'   punito   con   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila fino a euro  cinque
milioni. Se la violazione e' commessa da una societa' o un  ente,  e'
applicata   la   sanzione   amministrativa   pecuniaria    da    euro
venticinquemila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci  per
cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a  euro  cinque
milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi  dell'articolo  195,
comma 1-bis»; 
  d) al comma 4 le parole: «ovvero al dieci per cento del  fatturato,
quando tale importo e' superiore a 5 milioni di euro e  il  fatturato
e' disponibile e  determinabile.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e'
superiore a euro cinque milioni e il fatturato  e'  determinabile  ai
sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.»; 
  e) al comma 6 le parole: «188, comma 2-bis» sono  sostituite  dalle
seguenti: «187-quinquiesdecies, comma 1-quater»; 
  f) al  comma  7  le  parole:  «per  i  promotori  finanziari»  sono
sostituite dalle seguenti: «per  i  consulenti  finanziari  abilitati
all'offerta fuori sede, per i consulenti finanziari  autonomi  e  per
gli esponenti aziendali delle societa' di consulenza finanziaria»; 
  g) il comma 8 e' abrogato. 
  14. All'articolo 192 del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2-bis, ultimo periodo, le parole:  «cinque  milioni  di
euro» sono sostituite dalle seguenti: «euro cinque milioni»; 
  b) al  comma  2-ter,  le  parole:  «188,  commi  2  e  2-bis»  sono
sostituite dalle seguenti: «187-quinquiesdecies, comma 1-quater». 
  15. All'articolo 192-bis del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'alinea del comma 1 le  parole:  «si  applicano  le  seguenti
misure e sanzioni amministrative» sono sostituite dalle seguenti: «si
applica una delle seguenti sanzioni amministrative»; 
  b) al comma 1, lettera a), sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «, quando questa  sia  connotata  da  scarsa  offensivita'  o
pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata;»; 
  c) al comma 1, lettera c), le parole: «se superiore, fino al cinque
per cento del fatturato complessivo  annuo.»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo
e' superiore a euro dieci milioni e il fatturato e' determinabile  ai
sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.»; 
  d) all'alinea del comma 1-bis le parole: «si applicano le  seguenti
misure e sanzioni amministrative» sono sostituite dalle seguenti: «si
applica una delle seguenti sanzioni amministrative»; 
  e) al comma 1-bis, lettera a), sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: «, quando questa  sia  connotata  da  scarsa  offensivita'  o
pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata;»; 
    f) al comma  1-ter  le  parole:  «188,  commi  2  e  2-bis»  sono
sostituite dalle seguenti: «187-quinquiesdecies, comma 1-quater». 
  16. All'articolo 192-ter del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2-bis la parola: «anche» e' soppressa; 
  b) al comma 3-bis le parole: «188, commi 2 e 2-bis» sono sostituite
dalle seguenti: «187-quinquiesdecies, comma 1-quater». 
  17. All'articolo 193 del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'alinea del comma 1 le  parole:  «si  applicano  le  seguenti
misure e sanzioni amministrative» sono sostituite dalle seguenti: «si
applica una delle seguenti sanzioni amministrative»; 
  b) al comma 1, lettera a), sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «, quando questa  sia  connotata  da  scarsa  offensivita'  o
pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata;»; 
  c) al comma 1, lettera c), le  parole:  «o  se  superiore  fino  al
cinque per cento del fatturato complessivo  annuo.»  sono  sostituite
dalle seguenti: «ovvero fino al cinque per cento del fatturato quando
tale importo e' superiore a euro dieci  milioni  e  il  fatturato  e'
determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.»; 
  d) all'alinea del comma  1.1  le  parole:  «le  seguenti  misure  e
sanzioni amministrative» sono sostituite dalle seguenti:  «una  delle
seguenti sanzioni amministrative»; 
  e) al comma 1.1, lettera a), sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole: «, quando questa  sia  connotata  da  scarsa  offensivita'  o
pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata;»; 
  f) il comma 1-quinquies e' abrogato; 
  g) all'alinea del comma 2 le  parole:  «si  applicano  le  seguenti
misure e sanzioni amministrative» sono sostituite dalle seguenti: «si
applica una delle seguenti sanzioni amministrative»; 
  h) al comma 2, lettera a), sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «, quando questa  sia  connotata  da  scarsa  offensivita'  o
pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata;»; 
  i) al comma 2, lettera c), le parole: «o,  se  superiore,  fino  al
cinque per cento del fatturato  complessivo  annuo»  sono  sostituite
dalle seguenti: «ovvero fino al cinque per cento del fatturato quando
tale importo e' superiore a euro dieci  milioni  e  il  fatturato  e'
determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.»; 
  l) all'alinea del comma 2.1 le parole: «si  applicano  le  seguenti
misure e sanzioni amministrative» sono sostituite dalle seguenti: «si
applica una delle seguenti sanzioni amministrative»; 
  m) al comma 2.1, lettera a), sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole: «, quando questa  sia  connotata  da  scarsa  offensivita'  o
pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata;»; 
  n) il comma 3-ter e' abrogato. 
  18. All'articolo 193-ter del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  11. al comma 2, lettera a), la parola: «Regolamento» e'  sostituita
dalla seguente: «regolamento»; 
  12. il comma 5 e' abrogato. 
  19. All'articolo 193-quater del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le  parole:  «sono  punite»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «sono puniti» e le parole: «ovvero al dieci per  cento  del
fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque  milioni  e
il fatturato e' disponibile e determinabile.» sono  sostituite  dalle
seguenti: «ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando  tale
importo e'  superiore  a  euro  cinque  milioni  e  il  fatturato  e'
determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.»; 
  b) al comma 4 le parole: «188, commi 2  e  2-bis»  sono  sostituite
dalle seguenti: «187-quinquiesdecies, comma 1-quater». 
  20.  All'articolo  193-quinquies,  comma  1,  ultimo  periodo,  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «totale annuo
determinato in conformita' all'articolo 24 del  regolamento  (UE)  n.
1286/2014» sono soppresse e  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo  195,
comma 1-bis.». 
  21.  Dopo  l'articolo  193-quinquies  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente: 
  «Art. 193-sexies (Sistemi interni di segnalazione). - 1. In caso di
inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo  4-undecies  e
dalle  relative  disposizioni  attuative,  si  applica  la   sanzione
amministrativa pecuniaria da  euro  trentamila  fino  a  euro  cinque
milioni, ovvero fino al dieci per cento del  fatturato,  quando  tale
importo e'  superiore  a  euro  cinque  milioni  e  il  fatturato  e'
determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis. In  tal  caso,
fermo restando quanto  previsto  per  le  societa'  e  gli  enti  nei
confronti dei quali sono accertate le violazioni, si applica anche la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro  cinquemila  fino  a  euro
cinque  milioni  nei  confronti  degli  esponenti  aziendali  e   del
personale della societa' o dell'ente nei casi previsti  dall'articolo
190-bis, comma 1, lettera a).». 
  22. All'articolo 194 del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.
58, il comma 2-quater e' abrogato. 
  23. All'articolo 194-ter del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  la   rubrica   e'   sostituita   dalla   seguente:   «(Sanzioni
amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni
previste dal regolamento (UE) n.  575/2013  e  delle  relative  norme
tecniche di regolamentazione e di attuazione) »; 
  b) al comma 1 dopo la parola: «190» e'  inserita  la  seguente:  «,
190.3». 
  24. All'articolo 194-quater, comma 1, del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  c) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  «a) delle norme previste dagli articoli 4-undecies; 6; 12; 21;  33,
comma 4; 35-decies; 67-ter; 68, commi 1 e 2; 68-quater, commi 2 e  3;
98-ter, commi 2 e 3, e delle relative disposizioni attuative;»; 
  d) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
  «c-bis) delle norme del regolamento  (UE)  n.  600/2014  richiamate
dall'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/65/UE
e delle relative disposizioni attuative.». 
  25. All'articolo 194-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  alla  lettera  a)  le  parole:  «adottate  dalla  Consob»  sono
soppresse; 
  b) dopo la lettera a-bis) sono inserite le seguenti: 
  «a-ter) dall'articolo  190.3,  per  la  violazione  degli  articoli
64-ter, commi 2, 3 e 4, e 79-ter.1,  e  delle  relative  disposizioni
attuative; 
  a-quater) dall'articolo 190.4, per la violazione  dell'articolo  3,
paragrafo 1; dell'articolo 6, paragrafo 1; dell'articolo 8, paragrafo
1; dell'articolo 10, paragrafo  1;  dell'articolo  12,  paragrafo  1;
dell'articolo 15, paragrafo 1, primo comma, paragrafo 2  e  paragrafo
4,  seconda  frase;  dell'articolo  18,  paragrafo  6,  primo  comma;
dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2,  prima  frase;  dell'articolo  21,
paragrafi 1, 2 e 3;  dell'articolo  26,  paragrafo  1,  primo  comma,
paragrafi da 2 a 5 e 6, primo comma, e paragrafo 7, commi  dal  primo
al  terzo,  del  regolamento  (UE)  n.  600/2014,  e  delle  relative
disposizioni attuative;»; 
  c) alle lettere b) e d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«e delle relative disposizioni attuative». 
  26. L'articolo 194-septies  del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  194-septies  (Dichiarazione  pubblica).  -  1.   Quando   le
violazioni sono connotate da scarsa offensivita'  o  pericolosita'  e
l'infrazione  contestata  sia  cessata,  puo'  essere  applicata,  in
alternativa alle sanzioni  amministrative  pecuniarie,  una  sanzione
consistente  nella  dichiarazione  pubblica  avente  ad  oggetto   la
violazione  commessa  e  il  soggetto  responsabile,  nel   caso   di
inosservanza: 
  a) delle norme previste dagli articoli 4-undecies; 6; 12;  21;  22;
24, comma 1-bis; 24-bis; 29; 33,  comma  4;  35-decies;  67-ter;  68,
commi 1 e 2; 68-quater,  commi  2  e  3;  98-ter,  commi  2  e  3;  e
187-quinquiesdecies,  comma  1,   e   delle   relative   disposizioni
attuative; 
  b) delle disposizioni generali o particolari emanate  dalla  Consob
ai sensi dell'articolo 98-quater; 
  c) delle  norme  richiamate  dall'articolo  63,  paragrafo  1,  del
regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative disposizioni attuative; 
  d) delle  norme  richiamate  dall'articolo  24,  paragrafo  1,  del
regolamento (UE)  n.  1286/2014,  dell'obbligo  di  notifica  di  cui
all'articolo  4-decies  e  delle  relative  disposizioni   attuative,
nonche' per la mancata osservanza  delle  misure  adottate  ai  sensi
dell'articolo 4-septies, comma 1; 
  e)  delle  norme  del  regolamento  (UE)  n.  600/2014   richiamate
dall'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/65/UE
e delle relative disposizioni attuative e delle misure adottate dalla
Consob ai sensi dell'articolo 42 del medesimo regolamento.». 
  27. All'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.
58, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Ai fini  dell'applicazione  delle  sanzioni  amministrative
pecuniarie previste dal presente titolo, per fatturato si intende  il
fatturato  totale  annuo  della  societa'  o  dell'ente,   risultante
dall'ultimo bilancio disponibile  approvato  dall'organo  competente,
cosi' come definito dalle disposizioni attuative di cui  all'articolo
196-bis.». 
  28. All'articolo 195-ter,  comma  1,  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, le parole: «o  alle  imprese  di  investimento»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «alle  Sim,   alle   imprese   di
investimento UE e alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche» e
dopo la parola: «190» e' inserita la seguente: «190.3,». 
  29. All'articolo 195-quater, comma 1, del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, le parole: «investimento extracomunitarie» sono
sostituite dalle seguenti: «paesi terzi diverse dalle  banche»  e  le
parole: «[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]» sono sostituite
dalle seguenti: « legislativo 16 novembre 2015, n. 180 ». 
  30. Dopo l'articolo 195-quater del decreto legislativo 24  febbraio
1998, n. 58, e' inserito il seguente: 
  «Art. 195-quinquies (Inapplicabilita'  di  specifiche  disposizioni
della  legge  24  novembre  1981,  n.  689).  -  1.   Alle   sanzioni
amministrative  pecuniarie  previste  dal  presente  titolo  non   si
applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24  novembre  1981,
n. 689. 
  2.  In  deroga  a  quanto  previsto  dal  comma  1,  alle  sanzioni
amministrative   previste   dall'articolo   196   si   applicano   le
disposizioni contenute nella legge  24  novembre  1981,  n.  689,  ad
eccezione dell'articolo 16.». 
  31. All'articolo 196 del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.
58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Sanzioni  applicabili
ai consulenti finanziari)»; 
  b)  all'alinea  del  comma  1  le  parole:  «consulenti  finanziari
abilitati all'offerta fuori sede»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 31,  comma  4»  e  le
parole: «dalla Consob» sono soppresse; 
  c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2.  Il  procedimento  sanzionatorio  e'  retto  dai  principi  del
contraddittorio,  della  conoscenza  degli  atti  istruttori,   della
verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie  e
funzioni decisorie. Le  sanzioni  sono  applicate  dall'Organismo  di
vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari previsto
dall'articolo  31,  comma  4,  con  provvedimento  motivato,   previa
contestazione degli addebiti agli interessati, da  effettuarsi  entro
centottanta giorni dall'accertamento ovvero  entro  trecentossessanta
giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero,  e  valutate
le deduzioni da essi presentate nei successivi trenta  giorni.  Nello
stesso termine gli interessati possono altresi'  chiedere  di  essere
sentiti personalmente.»; 
  d) il comma 3 e' abrogato; 
  e) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis.  Avverso  le  decisioni  adottate  ai  sensi  del  comma  1
dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico  dei  consulenti
finanziari e'  ammesso  ricorso  dinanzi  alla  Corte  d'Appello.  Si
applicano i commi 4, 5, 6, 7, 7-bis e 8 dell'articolo 195.». 
 
          Note all'art. 5: 
              -  Il  testo  dell'articolo  166  del  citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 166 Abusivismo 
              1. E' punito con la reclusione da uno a otto anni e con
          la multa da euro quattromila  a  euro  diecimila  chiunque,
          senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: 
              a) svolge servizi o  attivita'  di  investimento  o  di
          gestione collettiva del risparmio; 
              b) offre in Italia quote o azioni di OICR; 
              c) offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante
          tecniche di comunicazione a distanza prodotti finanziari  o
          strumenti finanziari o servizi o attivita' di investimento; 
              c-bis) svolge servizi di comunicazione dati. 
              2. Con la  stessa  pena  e'  punito  chiunque  esercita
          l'attivita' di consulente finanziario abilitato all'offerta
          fuori  sede  senza  essere  iscritto   nell'albo   indicato
          dall'articolo 31. 
              2-bis. Con la stessa pena e' punito  chiunque  esercita
          l'attivita' di controparte centrale di cui  al  regolamento
          (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 4  luglio  2012,  senza  aver  ottenuto  la  preventiva
          autorizzazione ivi prevista. 
              3. Se vi e' fondato sospetto che  una  societa'  svolga
          servizi o  attivita'  di  investimento  o  il  servizio  di
          gestione  collettiva  del  risparmio   o   i   servizi   di
          comunicazione dati ovvero l'attivita' di cui al comma 2-bis
          senza esservi abilitata ai sensi del presente  decreto,  la
          Banca d'Italia o la Consob denunziano i fatti  al  pubblico
          ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti  previsti
          dall'articolo  2409  del  codice  civile   ovvero   possono
          richiedere   al   tribunale   l'adozione    dei    medesimi
          provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della
          societa'.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  169  del  citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 169 Partecipazioni al capitale 
              1. Salvo che il fatto  costituisca  reato  piu'  grave,
          chiunque fornisce informazioni  false  nelle  comunicazioni
          previste dagli articoli 15, commi 1 e 3, 64-bis, comma 2, o
          in quelle richieste ai sensi dell'articolo 17 del  presente
          decreto, o in quelle previste dall'articolo  31,  paragrafo
          2, del regolamento (UE) n.  648/2012  e  dall'articolo  27,
          paragrafo 7,  secondo  periodo,  del  regolamento  (UE)  n.
          909/2014 e' punito con l'arresto da un anno a  tre  anni  e
          con l'ammenda da euro cinquemilacentosessantacinque a  euro
          cinquantunomilaseicentoquarantasei.". 
              - Il testo dell'articolo 187-quinquiesdecies del citato
          decreto  legislativo  24  febbraio  1998,   n.   58,   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art.  187-quinquiesdecies  Tutela  dell'attivita'   di
          vigilanza della Banca d'Italia e della Consob 
              1. Fuori  dai  casi  previsti  dall'articolo  2638  del
          codice civile, e' punito ai  sensi  del  presente  articolo
          chiunque non ottempera nei  termini  alle  richieste  della
          Banca d'Italia e della Consob, ovvero non  coopera  con  le
          medesime autorita' al fine dell'espletamento delle relative
          funzioni di vigilanza,  ovvero  ritarda  l'esercizio  delle
          stesse. ; 
              1-bis. Se la violazione  e'  commessa  da  una  persona
          fisica,  si  applica  nei  confronti  di  quest'ultima   la
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino a
          euro cinque milioni. 
              1-ter. Se la violazione e' commessa da una  societa'  o
          un ente, si applica  nei  confronti  di  questi  ultimi  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino a
          euro cinque milioni, ovvero fino al  dieci  per  cento  del
          fatturato, quando tale importo e' superiore a  euro  cinque
          milioni  e  il  fatturato   e'   determinabile   ai   sensi
          dell'articolo  195,  comma  1-bis.  Fermo  restando  quanto
          previsto per le societa' e gli enti nei confronti dei quali
          sono  accertate  le  violazioni,  si  applica  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria  prevista  dal  comma  1-bis  nei
          confronti degli esponenti aziendali e del  personale  della
          societa'  o  dell'ente  nei  casi  previsti   dall'articolo
          190-bis, comma 1, lettera a). 
              1-quater. Se il vantaggio  ottenuto  dall'autore  della
          violazione come  conseguenza  della  violazione  stessa  e'
          superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo,
          la sanzione amministrativa pecuniaria e'  elevata  fino  al
          doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche'  tale
          ammontare sia determinabile.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  190  del  citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 190 (Sanzioni amministrative pecuniarie  in  tema
          di disciplina degli intermediari) 
              1. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato  ai  sensi
          dell'articolo 166, nei confronti  dei  soggetti  abilitati,
          dei  depositari  e  dei  soggetti  ai  quali   sono   state
          esternalizzate funzioni operative essenziali  o  importanti
          si applica la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci
          per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
          euro cinque milioni e  il  fatturato  e'  determinabile  ai
          sensi  dell'articolo  195,  comma  1-bis,  per  la  mancata
          osservanza degli articoli 6;  6-bis;  6-ter;  7,  commi  2,
          2-bis, 2-ter, 3 e 3-bis; 7-bis, comma 5; 7-ter; 9; 12;  13,
          comma 3; 21; 22; 23, commi 1 e 4-bis; 24, commi 1 e  1-bis;
          24-bis; 25; 25-bis; 25-ter, commi 1 e 2; 26, commi 1,  3  e
          4; 27, commi 1 e 3; 28,  comma  4;  29;  29-bis,  comma  1;
          29-ter, comma 4; 30, comma 5; 31, commi 1, 2, 2-bis, 3-bis,
          5, 6 e 7; 32, comma  2;  33,  comma  4;  35-bis,  comma  6;
          35-novies; 35-decies; 36, commi 2, 3 e 4; 37, commi 1, 2  e
          3; 39; 40, commi 2, 4 e 5; 40-bis, comma 4;  40-ter,  comma
          4; 41, commi 2, 3 e 4; 41-bis; 41-ter; 41-quater; 42, commi
          1, 3 e 4; 43, commi 2, 3, 4, 7, 8 e 9; 44, commi 1, 2, 3  e
          5; 45; 46, commi 1, 3 e 4; 47; 48; 49, commi 3 e 4; 55-ter;
          55-quater; 55-quinquies; ovvero delle disposizioni generali
          o particolari emanate in base ai medesimi articoli. 
              1-bis.1 Chiunque eserciti  l'attivita'  di  gestore  di
          portale in assenza dell'iscrizione  nel  registro  previsto
          dall'articolo  50-quinquies  e'  punito  con  la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro cinquemila  fino  a  euro
          cinque  milioni.  Se  la  violazione  e'  commessa  da  una
          societa' o un ente, si  applica  nei  confronti  di  questi
          ultimi  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da   euro
          trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci
          per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
          euro cinque milioni e  il  fatturato  e'  determinabile  ai
          sensi dell'articolo 195, comma 1-bis. 
              2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica: 
              a) alle banche  non  autorizzate  alla  prestazione  di
          servizi o di attivita' di investimento, nel caso in cui non
          osservino le disposizioni dell'articolo 25-bis e di  quelle
          emanate in base ad esse; 
              b) alle imprese di assicurazione, nel caso in  cui  non
          osservino le disposizioni  previste  dall'articolo  25-ter,
          commi 1 e 2, e quelle emanate in base ad esse; 
              c)  ai  depositari  centrali  che  prestano  servizi  o
          attivita'  di  investimento   per   la   violazione   delle
          disposizioni del presente decreto richiamate  dall'articolo
          79-noviesdecies.1. 
              2-bis. La medesima sanzione prevista  dal  comma  1  si
          applica 
              a) ai gestori dei fondi europei per il venture  capital
          (EuVECA), in caso di violazione delle disposizioni previste
          dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8,  9,  10,  11,  12  e  13  del
          regolamento (UE) n. 345/2013 e delle relative  disposizioni
          attuative; 
              b) ai gestori dei  fondi  europei  per  l'imprenditoria
          sociale (EuSEF), in caso di violazione  delle  disposizioni
          previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  12,  13,
          14 del  regolamento  (UE)  n.  346/2013  e  delle  relative
          disposizioni attuative; 
              b-bis) ai gestori e ai depositari di FIA,  in  caso  di
          violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE)
          n. 231/2013 della Commissione e delle relative disposizioni
          attuative; 
              b-ter) ai gestori e ai depositari di OICVM, in caso  di
          violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE)
          n. 438/2016 della Commissione e delle relative disposizioni
          attuative. 
              2-ter. (abrogato). 
              3. Si  applica  l'articolo  187-quinquiesdecies,  comma
          1-quater. 
              3-bis.   I   soggetti   che   svolgono   funzioni    di
          amministrazione,  direzione  o   controllo   nei   soggetti
          abilitati, i quali non osservano le  disposizioni  previste
          dall'articolo  6,  comma  2-bis,  ovvero  le   disposizioni
          generali o particolari emanate in base  al  medesimo  comma
          dalla  Banca  d'Italia,  sono  puniti   con   la   sanzione
          amministrativa   pecuniaria   da   cinquantamila   euro   a
          cinquecentomila euro. 
              4. (abrogato)". 
              - Il  testo  dell'articolo  190.1  del  citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 190.1 Sanzioni amministrative pecuniarie in  tema
          di  disciplina  della  gestione  accentrata  di   strumenti
          finanziari 
              1. Nei confronti dei depositari centrali di titoli, nel
          caso di inosservanza delle disposizioni previste  dal  Capo
          IV del titolo II-bis della parte III e  di  quelle  emanate
          dalla Consob, d'intesa o  sentita  la  Banca  d'Italia,  ai
          sensi   dell'articolo   82,   si   applica   la    sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro trentamila  fino  a  euro
          cinque  milioni,  ovvero  fino  al  dieci  per  cento   del
          fatturato, quando tale importo e' superiore a  euro  cinque
          milioni  e  il  fatturato   e'   determinabile   ai   sensi
          dell'articolo 195, comma 1-bis. 
              2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica: 
              a) agli intermediari indicati nell'articolo  79-decies,
          comma 1, lettera b), per inosservanza delle disposizioni di
          cui all'articolo 83-novies, comma 1, lettere c), d), e)  ed
          f), 83-duodecies, e di quelle emanate in base ad esse; 
              b) agli emittenti azioni in  caso  di  inosservanza  di
          quanto previsto dall'articolo 83-undecies, comma 1. 
              3. Si  applica  l'articolo  187-quinquiesdecies,  comma
          1-quater.". 
              - Il  testo  dell'articolo  190.2  del  citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 190.2 Sanzioni amministrative pecuniarie relative
          alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento
          (UE) n. 909/2014. 
              1. Nei confronti dei depositari centrali e delle banche
          designate ai sensi dell'articolo 54 del regolamento (UE) n.
          909/2014,  in  caso  di  inosservanza  delle   disposizioni
          richiamate dall'articolo  63,  paragrafo  1,  del  medesimo
          regolamento   si   applica   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da euro trentamila fino a  euro  venti  milioni,
          ovvero fino al dieci per cento del fatturato,  quando  tale
          importo e' superiore a euro venti milioni e il fatturato e'
          determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma  1-bis.  La
          medesima  sanzione  si  applica   altresi'   in   caso   di
          inosservanza delle norme tecniche di regolamentazione e  di
          attuazione emanate dalla Commissione europea ai  sensi  del
          predetto regolamento. 
              2. Chiunque presti i servizi elencati nell'Allegato  al
          regolamento (UE) n. 909/2014 e quelli  consentiti,  ma  non
          esplicitamente   elencati   dal   medesimo   Allegato,   in
          violazione  degli  articoli  16,  25  e  54  del   predetto
          regolamento,  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da euro cinquemila fino a euro  cinque  milioni.
          Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente,  e'
          applicata la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
          trentamila fino a euro venti milioni, ovvero fino al  dieci
          per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
          euro venti milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi
          dell'articolo 195, comma 1-bis. 
              3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria  da
          euro duemilacinquecento fino a euro centocinquantamila: 
              a) ai gestori delle sedi di negoziazione,  in  caso  di
          inosservanza delle disposizioni previste  dall'articolo  3,
          paragrafo 2, comma 1, del regolamento di cui al comma 1; 
              b)  alle  controparti  di  un  contratto  di   garanzia
          finanziaria,  in  caso  di  violazione  delle  disposizioni
          previste  dall'articolo  3,  paragrafo  2,  comma  2,   del
          regolamento di cui al comma 1; 
              c)  alle  imprese   di   investimento,   in   caso   di
          inosservanza delle disposizioni previste  dall'articolo  6,
          paragrafo 2, del regolamento di cui  al  comma  1  e  delle
          relative disposizioni attuative; 
              d) ai depositari  centrali,  in  caso  di  inosservanza
          delle disposizioni previste dall'articolo 6, paragrafi 3  e
          4, e dall'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del  regolamento  di
          cui al comma 1, e delle relative disposizioni attuative; 
              e) ai depositari centrali, alle controparti centrali  e
          alle sedi di negoziazione, in caso  di  inosservanza  delle
          disposizioni previste dall'articolo 7, paragrafi  9  e  10,
          del regolamento  di  cui  al  comma  1,  e  delle  relative
          disposizioni attuative; 
              f) ai  partecipanti,  in  caso  di  inosservanza  delle
          disposizioni previste dall'articolo 38, paragrafi  5  e  6,
          del regolamento di cui al comma 1; 
              g) a chiunque  non  osservi  le  disposizioni  previste
          dall'articolo 7, paragrafi 3, 6, 7 e 8, e dall'articolo  9,
          paragrafo 1, del regolamento di cui  al  comma  1  e  dalle
          relative disposizioni attuative. 
              4. Alle fattispecie disciplinate dai commi  1  e  2  si
          applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater. 
              5. (abrogato).". 
              - Il testo dell'articolo  190-bis  del  citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 190-bis Responsabilita' degli esponenti aziendali
          e del personale per le violazioni  in  tema  di  disciplina
          degli intermediari, dei mercati, dei depositari centrali  e
          della gestione accentrata di  strumenti  finanziari  e  dei
          servizi di comunicazione dati 
              1. Fermo restando quanto previsto per le societa' e gli
          enti nei confronti dei quali sono accertate le  violazioni,
          per  l'inosservanza  delle  disposizioni  richiamate  dagli
          articoli 188, 189, 190, 190.1, 190.2, commi 1 e  2,  190.3,
          190.4, e  190.5,  si  applica  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da euro cinquemila fino a  euro  cinque  milioni
          nei  confronti  dei  soggetti  che  svolgono  funzioni   di
          amministrazione, di direzione o di controllo,  nonche'  nei
          confronti   del   personale,   quando   l'inosservanza   e'
          conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo
          di appartenenza e  ricorrono  una  o  piu'  delle  seguenti
          condizioni: 
              a) la  condotta  ha  inciso  in  modo  rilevante  sulla
          complessiva  organizzazione  o  sui  profili   di   rischio
          aziendali, ovvero ha provocato un grave pregiudizio per  la
          tutela degli investitori o per la trasparenza, l'integrita'
          e il corretto funzionamento del mercato; 
              b) la condotta ha contribuito a determinare la  mancata
          ottemperanza della societa'  o  dell'ente  a  provvedimenti
          specifici adottati ai sensi degli articoli 7,  comma  2,  e
          12, comma 5-bis; 
              c) le violazioni riguardano obblighi imposti  ai  sensi
          dell'articolo 6, commi, 2-septies,  2-octies,  2-novies,  o
          dell'articolo   13,   ovvero   obblighi   in   materia   di
          remunerazione e incentivazione,  quando  l'esponente  o  il
          personale e' la parte interessata. 
              2. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni  di
          amministrazione, di direzione o di controllo,  nonche'  del
          personale,  nei  casi  in  cui  la  loro   condotta   abbia
          contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine di cui
          all'articolo  194-quater  da   parte   della   societa'   o
          dell'ente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
          da euro cinquemila fino euro cinque milioni. 
              3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione,
          in ragione della  gravita'  della  violazione  accertata  e
          tenuto conto dei criteri stabiliti  dall'articolo  194-bis,
          la Banca d'Italia o la Consob possono applicare la sanzione
          amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo
          non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni,  dallo
          svolgimento di funzioni  di  amministrazione,  direzione  e
          controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente
          decreto legislativo, del decreto legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
          209, o presso fondi pensione. 
              3-bis. La Banca d'Italia o la Consob, in ragione  della
          gravita' della violazione  accertata  e  tenuto  conto  dei
          criteri stabiliti dall'articolo 194-bis, possono  applicare
          la  sanzione  amministrativa  accessoria  dell'interdizione
          permanente dallo svolgimento delle funzioni  richiamate  al
          comma 3, nel caso in cui al  medesimo  soggetto  sia  stata
          gia' applicata, due o piu' volte negli ultimi  dieci  anni,
          sempre per le violazioni commesse con dolo o  colpa  grave,
          l'interdizione  di  cui  al  comma  3,   per   un   periodo
          complessivo non inferiore a cinque anni. 
              4. Si  applica  l'articolo  187-quinquiesdecies,  comma
          1-quater.". 
              - L'articolo 190-ter  del  citato  decreto  legislativo
          n.58 del 1998, abrogato dal presente decreto, recava: 
              «Art. 190-ter Altre violazioni  in  tema  di  attivita'
          riservate». 
              -  Il  testo  dell'articolo  191  del  citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 191 Offerta al pubblico di  sottoscrizione  e  di
          vendita 
              1.  Chiunque  effettua  un'offerta   al   pubblico   in
          violazione dell'articolo 94, comma  1,  e'  punito  con  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro  venticinquemila
          fino a euro cinque milioni. 
              2. Chiunque viola gli articoli 94, commi 2, 3, 5,  6  e
          7, 96, 97 e 101, salvo il caso specifico di cui al comma 4,
          ovvero le  relative  disposizioni  generali  o  particolari
          emanate dalla Consob ai sensi degli articoli 95, commi 1, 2
          e 4, 97, comma 2, 99, comma 1, lettere a), b), c) e d),  e'
          punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          cinquemila fino a euro settecentocinquantamila. 
              3.  Chiunque  effettua  un'offerta   al   pubblico   in
          violazione dell'articolo 98-ter, comma 1, e' punito con  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro  venticinquemila
          fino a euro cinque milioni. Se la violazione e' commessa da
          una  societa'  o  un  ente,  e'   applicata   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro  venticinquemila  fino  a
          euro cinque milioni, ovvero fino al  dieci  per  cento  del
          fatturato, quando tale importo e' superiore a  euro  cinque
          milioni  e  il  fatturato   e'   determinabile   ai   sensi
          dell'articolo 195, comma 1-bis. 
              4. Chiunque viola  l'articolo  98-ter,  commi  2  e  3,
          ovvero le  relative  disposizioni  generali  o  particolari
          emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo  98-quater,  e'
          punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          cinquemila fino a cinque milioni di euro. Se la  violazione
          e' commessa da una societa' o  un  ente,  e'  applicata  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila  fino
          a cinque milioni di euro, ovvero fino al  dieci  per  cento
          del fatturato, quando tale  importo  e'  superiore  a  euro
          cinque milioni e il fatturato  e'  determinabile  ai  sensi
          dell'articolo 195, comma 1-bis.. Le  medesime  sanzioni  si
          applicano  alla  violazione  dell'articolo   101   commessa
          nell'ambito di un'offerta di OICVM. 
              5. Fermo restando quanto previsto dai commi 3 e  4,  se
          all'osservanza delle disposizioni previste dai commi 1,  2,
          3 e 4 e' tenuta una societa' o un  ente,  le  sanzioni  ivi
          previste si applicano nei confronti di  questi  ultimi;  la
          stessa sanzione si applica nei  confronti  degli  esponenti
          aziendali e del personale della societa'  o  dell'ente  nei
          casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1,  lettera  a).
          Se all'osservanza delle medesime disposizioni e' tenuta una
          persona fisica, in  caso  di  violazione,  la  sanzione  si
          applica nei confronti di quest'ultima. 
              6.  Alle  violazioni  previste  dai  commi  3  e  4  si
          applicano gli articoli 187-quinquiesdecies, comma 1-quater,
          e 190-bis, commi 2, 3 e 3-bis. 
              7.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal   comma   6,
          l'applicazione  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie
          previste dai commi 1 e 3, importa la perdita temporanea dei
          requisiti di idoneita' previsti dal  presente  decreto  per
          gli  esponenti  aziendali  dei  soggetti  abilitati  e  dei
          requisiti previsti per i  consulenti  finanziari  abilitati
          all'offerta  fuori  sede,  per  i   consulenti   finanziari
          autonomi e per gli esponenti aziendali  delle  societa'  di
          consulenza finanziaria nonche' l'incapacita' temporanea  ad
          assumere  incarichi   di   amministrazione,   direzione   e
          controllo nell'ambito di societa' aventi titoli quotati nei
          mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in  maniera
          rilevante e di societa' appartenenti al medesimo gruppo. La
          sanzione amministrativa accessoria ha durata non  inferiore
          a due mesi e non superiore a tre anni. 
              8. (abrogato).". 
              -  Il  testo  dell'articolo  192  del  citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 192 Offerte pubbliche di acquisto o di scambio 
              1. Chiunque viola l'obbligo  di  promuovere  un'offerta
          pubblica  di  acquisto  o  di   scambio   ovvero   effettua
          un'offerta pubblica di acquisto o di scambio in  violazione
          delle disposizioni dell'articolo 102, commi 1, 3  e  6,  e'
          punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo
          non inferiore ad euro venticinquemila e  non  superiore  al
          corrispettivo complessivamente dovuto dall'offerente ovvero
          che sarebbe stato complessivamente dovuto dall'offerente se
          l'offerta fosse stata promossa. 
              2. La sanzione indicata nel comma 1 si applica a chi: 
              a) non rispetta le indicazioni fornite dalla CONSOB  ai
          sensi  dell'articolo  102,  comma  4,   ovvero   viola   le
          disposizioni dei regolamenti emanati a norma  dell'articolo
          102, comma 1 e dell'articolo 103, comma 4; 
              a-bis) viola le disposizioni di cui  all'articolo  103,
          commi 3 e 3-bis; (1210) 
              a-ter) viola le disposizioni  relative  all'obbligo  di
          acquisto di  cui  all'articolo  108,  commi  1  e  2  e  le
          disposizioni del regolamento emanato a norma  dell'articolo
          108, comma 7; 
              b) esercita il diritto  di  voto  in  violazione  delle
          disposizioni dell'articolo 110; 
              b-bis) viola l'obbligo di cui all'articolo  110,  comma
          1-bis. 
              2-bis. Se all'osservanza  delle  disposizioni  previste
          dai commi 1 e 2 e'  tenuta  una  societa'  o  un  ente,  le
          sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di  questi
          ultimi; la stessa sanzione si applica nei  confronti  degli
          esponenti  aziendali  e  del  personale  della  societa'  o
          dell'ente nei casi previsti  dall'art.  190-bis,  comma  1,
          lettera a). Se all'osservanza delle  medesime  disposizioni
          e' tenuta una persona fisica, in  caso  di  violazione,  la
          sanzione si  applica  nei  confronti  di  quest'ultima.  La
          sanzione massima applicabile ad una persona fisica  per  le
          violazioni  previste  ai  commi  1  e  2  non  puo'  essere
          superiore a euro cinque milioni. 
              2-ter. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma
          1-quater. 
              3.(abrogato).". 
              - Il testo dell'articolo  192-bis  del  citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 192-bis Informazioni sul governo societario 
              1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei  confronti
          delle  societa'  quotate  nei  mercati  regolamentati   che
          omettono le comunicazioni prescritte dall'articolo 123-bis,
          comma 2, lettera a), si applica una delle seguenti sanzioni
          amministrative: 
              a) una  dichiarazione  pubblica  indicante  la  persona
          giuridica responsabile della violazione e la  natura  della
          stessa, quando questa sia connotata da scarsa  offensivita'
          o pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata; 
              b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con
          eventuale  indicazione  delle  misure  da  adottare  e  del
          termine per l'adempimento, e di  astenersi  dal  ripeterle,
          quando le  infrazioni  stesse  siano  connotate  da  scarsa
          offensivita' o pericolosita'; 
              c)  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
          diecimila a euro dieci milioni, ovvero, fino al cinque  per
          cento del fatturato quando tale importo e' superiore a euro
          dieci milioni e il  fatturato  e'  determinabile  ai  sensi
          dell'articolo 195, comma 1-bis. 
              1-bis. Per l'omissione delle comunicazioni indicate  al
          comma 1, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma  1,
          lettera a), salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  nei
          confronti   dei   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione, di direzione o di controllo,  nonche'  del
          personale, qualora la loro  condotta  abbia  contribuito  a
          determinare l'omissione delle comunicazioni da parte  della
          societa'  o  dell'ente,  si  applica  una  delle   seguenti
          sanzioni amministrative: 
              a) una  dichiarazione  pubblica  indicante  la  persona
          responsabile della violazione e  la  natura  della  stessa,
          quando  questa  sia  connotata  da  scarsa  offensivita'  o
          pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata; 
              b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con
          eventuale  indicazione  delle  misure  da  adottare  e  del
          termine per l'adempimento, e di  astenersi  dal  ripeterle,
          quando le  infrazioni  stesse  siano  connotate  da  scarsa
          offensivita' o pericolosita'; 
              c)  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
          diecimila a euro due milioni. 
              1-ter. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma
          1-quater. 
              1-quater.  Nei  casi  di  inosservanza  dell'ordine  di
          eliminare le  infrazioni  contestate  e  di  astenersi  dal
          ripeterle, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
          prevista  per  la  violazione  originariamente   contestata
          aumentata fino ad un terzo. Fermo restando quanto  previsto
          per le persone giuridiche  nei  confronti  delle  quali  e'
          accertata  l'inosservanza  dell'ordine,   si   applica   la
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro
          due  milioni  nei  confronti  dei  soggetti  che   svolgono
          funzioni di amministrazione, di direzione o  di  controllo,
          nonche' del  personale,  qualora  la  loro  condotta  abbia
          contribuito a  determinare  l'inosservanza  dell'ordine  da
          parte della persona giuridica.". 
              - Il testo dell'articolo  192-ter  del  citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 192-ter Ammissione alle negoziazioni 
              1. Nei confronti dell'emittente  o  della  persona  che
          chiede  l'ammissione  alle  negoziazioni   che   viola   le
          disposizioni contenute negli  articoli  113,  commi  2,  3,
          lettere a), d) f), e 4, e 113-bis, commi 1, 2, lettere a) e
          b), e 4, ovvero  le  disposizioni  generali  o  particolari
          emanate dalla Consob  in  base  ai  medesimi  articoli,  si
          applica  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
          cinquemila a euro settecentocinquantamila. 
              2. (abrogato) 
              2-bis. La sanzione prevista al comma 1 si  applica  nei
          confronti degli esponenti aziendali e del  personale  della
          societa'  o  dell'ente  nei  casi  previsti   dall'articolo
          190-bis, comma 1, lettera a). 
              3. (abrogato) 
              3-bis. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma
          1-quater.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  193  del  citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 193 Informazione societaria e doveri dei sindaci,
          dei revisori legali e delle societa' di revisione legale 
              1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei  confronti
          di societa', enti o associazioni  tenuti  a  effettuare  le
          comunicazioni previste dagli articoli  114,  114-bis,  115,
          154-bis, 154-ter e 154-quater, o soggetti agli obblighi  di
          cui   all'articolo   115-bis   per   l'inosservanza   delle
          disposizioni  degli  articoli  medesimi  o  delle  relative
          disposizioni  attuative,  si  applica  una  delle  seguenti
          sanzioni amministrative: 
              a) una  dichiarazione  pubblica  indicante  la  persona
          giuridica responsabile della violazione e la  natura  della
          stessa, quando questa sia connotata da scarsa  offensivita'
          o pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata; 
              b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con
          eventuale  indicazione  delle  misure  da  adottare  e  del
          termine per l'adempimento, e di  astenersi  dal  ripeterle,
          quando le  infrazioni  stesse  siano  connotate  da  scarsa
          of-fensivita' o pericolosita'; 
              c)  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
          cinquemila a euro dieci milioni, ovvero fino al cinque  per
          cento del fatturato quando tale importo e' superiore a euro
          dieci milioni e il  fatturato  e'  determinabile  ai  sensi
          dell'articolo 195, comma 1-bis. 
              1.1. Se le comunicazioni  indicate  nel  comma  1  sono
          dovute  da  una  persona  fisica,  salvo   che   il   fatto
          costituisca reato, in caso di violazione si  applicano  nei
          confronti di quest'ultima, salvo che ricorra  la  causa  di
          esenzione prevista dall'articolo 114, comma 10,  una  delle
          seguenti sanzioni amministrative: 
              a) una  dichiarazione  pubblica  indicante  la  persona
          responsabile della violazione e  la  natura  della  stessa,
          quando  questa  sia  connotata  da  scarsa  offensivita'  o
          pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata; 
              b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con
          eventuale  indicazione  delle  misure  da  adottare  e  del
          termine per l'adempimento, e di  astenersi  dal  ripeterle,
          quando le  infrazioni  stesse  siano  connotate  da  scarsa
          of-fensivita' o pericolosita'; 
              c)  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
          cinquemila a euro due milioni. 
              1.2. Per  le  violazioni  indicate  nel  comma  1,  nei
          confronti   dei   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione, di direzione o di controllo,  nonche'  del
          personale, qualora la loro  condotta  abbia  contribuito  a
          determinare  dette  violazioni  da  parte   della   persona
          giuridica si applicano,  nei  casi  previsti  dall'articolo
          190-bis, comma 1, lettera a),  le  sanzioni  amministrative
          previste dal comma 1.1. 
              1-bis. - 1-ter. (abrogati). 
              1-quater. Le stesse sanzioni indicate ai commi 1, 1.1 e
          1.2  si  applicano,   in   caso   di   inosservanza   delle
          disposizioni di attuazione emanate dalla  Consob  ai  sensi
          dell'articolo 113-ter,  comma  5,  lettere  b)  e  c),  nei
          confronti   dei   soggetti   autorizzati    dalla    Consob
          all'esercizio del servizio di diffusione  e  di  stoccaggio
          delle informazioni regolamentate. 
              1-quinquies. (abrogato) 
              2. Salvo che il fatto costituisca reato,  nei  casi  di
          omissione   delle   comunicazioni   delle    partecipazioni
          rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente
          dagli articoli 120, commi 2, 2-bis e 4, e 122, commi 1, 2 e
          5,  nonche'  di  violazione  dei  divieti  previsti   dagli
          articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e  122,  comma  4,
          nei confronti di societa', enti o associazioni, si  applica
          una delle seguenti sanzioni amministrative: 
              a) una dichiarazione  pubblica  indicante  il  soggetto
          responsabile della violazione e  la  natura  della  stessa,
          quando  questa  sia  connotata  da  scarsa  offensivita'  o
          pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata; 
              b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con
          eventuale  indicazione  delle  misure  da  adottare  e  del
          termine per l'adempimento, e di  astenersi  dal  ripeterle,
          quando le  infrazioni  stesse  siano  connotate  da  scarsa
          offensivita' o pericolosita'; 
              c)  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
          diecimila a euro dieci milioni, ovvero fino al  cinque  per
          cento del fatturato quando tale importo e' superiore a euro
          dieci milioni e il  fatturato  e'  determinabile  ai  sensi
          dell'articolo 195, comma 1-bis. 
              2.1. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  ove  le
          comunicazioni indicate nel  comma  2  sono  dovute  da  una
          persona fisica, in caso di violazione si applica una  delle
          seguenti sanzioni amministrative: 
              a) una  dichiarazione  pubblica  indicante  la  persona
          responsabile della violazione e  la  natura  della  stessa,
          quando  questa  sia  connotata  da  scarsa  offensivita'  o
          pericolosita' e l'infrazione contestata sia cessata; 
              b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con
          eventuale  indicazione  delle  misure  da  adottare  e  del
          termine per l'adempimento, e di  astenersi  dal  ripeterle,
          quando le  infrazioni  stesse  siano  connotate  da  scarsa
          of-fensivita' o pericolosita'; 
              c)  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
          diecimila a euro due milioni. 
              2.2. Per  le  violazioni  indicate  nel  comma  2,  nei
          confronti   dei   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione, di direzione o di controllo,  nonche'  del
          personale, qualora la loro  condotta  abbia  contribuito  a
          determinare  dette  violazioni  da  parte   della   persona
          giuridica si applicano,  nei  casi  previsti  dall'articolo
          190-bis, comma 1, lettera a),  le  sanzioni  amministrative
          previste dal comma 2.1. 
              2.3. Nei casi di ritardo delle  comunicazioni  previste
          dall'articolo 120, commi 2, 2-bis e 4, non superiore a  due
          mesi,   l'importo   minimo    edittale    delle    sanzioni
          amministrative pecuniarie indicate nei commi  2  e  2.1  e'
          pari a euro cinquemila. 
              2.4.  Se  il  vantaggio  ottenuto   dall'autore   della
          violazione come  conseguenza  della  violazione  stessa  e'
          superiore ai limiti massimi edittali indicati nei commi  1,
          1.1,  2  e  2.1,  del  presente   articolo,   la   sanzione
          amministrativa  pecuniaria  e'  elevata  fino   al   doppio
          dell'ammontare  del  vantaggio   ottenuto,   purche'   tale
          ammontare sia determinabile. 
              2-bis. (soppresso) 
              3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria  da
          euro diecimila a euro un milione e cinquecentomila: 
              a) ai componenti del collegio sindacale, del  consiglio
          di sorveglianza e  del  comitato  per  il  controllo  sulla
          gestione che commettono irregolarita' nell'adempimento  dei
          doveri previsti dall'articolo 149, commi  1,  4-bis,  primo
          periodo, e 4-ter, ovvero omettono le comunicazioni previste
          dall'articolo 149, comma 3; 
              b) (abrogata) 
              3-bis.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   i
          componenti degli organi di controllo, i quali  omettano  di
          eseguire nei termini prescritti  le  comunicazioni  di  cui
          all'articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la  sanzione
          amministrativa in misura pari al doppio della  retribuzione
          annuale prevista per l'incarico relativamente al  quale  e'
          stata  omessa  la  comunicazione.  Con   il   provvedimento
          sanzionatorio   e'   dichiarata   altresi'   la   decadenza
          dall'incarico. 
              3-ter. (abrogato). 
              3-quater. Nel caso di violazione degli ordini  previsti
          dal presente articolo si applica l'articolo 192-bis,  comma
          1-quater.". 
              - Il testo dell'articolo  193-ter  del  citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art.  193-ter   Sanzioni   amministrative   pecuniarie
          relative alle  violazioni  delle  prescrizioni  di  cui  al
          regolamento (UE) n. 236/2012 
              1. Chiunque non osservi le disposizioni previste  dagli
          articoli 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 18  e  19  del  regolamento
          (UE) n. 236/2012  e  relative  disposizioni  attuative,  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma     da     euro      venticinquemila      a      euro
          duemilionicinquecentomila. 
              2. La stessa sanzione del comma 1 e' applicabile a chi: 
              a) violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13  e
          14  del  regolamento  indicato  al  comma  1   e   relative
          disposizioni attuative; 
              b) violi le misure adottate  dall'autorita'  competente
          di cui all'articolo 4-ter ai sensi degli articoli 20, 21  e
          23 del medesimo regolamento. 
              3. Le sanzioni amministrative  pecuniarie  previste  al
          comma 2, lettere a) e b), sono aumentate fino al  triplo  o
          fino al maggiore importo di dieci volte il  prodotto  o  il
          profitto conseguito dall'illecito quando, per  le  qualita'
          personali del colpevole, per l'entita' del prodotto  o  del
          profitto conseguito dall'illecito ovvero  per  gli  effetti
          prodotti sul mercato, esse  appaiono  inadeguate  anche  se
          applicate  nel  massimo.3.   Le   sanzioni   amministrative
          pecuniarie previste al comma  2,  lettere  a)  e  b),  sono
          aumentate fino al triplo o  fino  al  maggiore  importo  di
          dieci  volte  il  prodotto   o   il   profitto   conseguito
          dall'illecito  quando,  per  le  qualita'   personali   del
          colpevole,  per  l'entita'  del  prodotto  o  del  profitto
          conseguito dall'illecito ovvero per  gli  effetti  prodotti
          sul mercato, esse appaiono inadeguate  anche  se  applicate
          nel massimo. 
              4.   L'applicazione   delle   sanzioni   amministrative
          pecuniarie previste dal presente articolo  comporta  sempre
          la confisca del  prodotto  o  del  profitto  dell'illecito.
          Qualora non sia possibile eseguire la confisca,  la  stessa
          puo' avere  ad  oggetto  somme  di  denaro,  beni  o  altre
          utilita' di valore equivalente. 
              5. (abrogato)." 
              - Il testo dell'articolo 193-quater del citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art.  193-quater  Sanzioni  amministrative  pecuniarie
          relative alla violazione delle  disposizioni  previste  dal
          regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 4 luglio 2012 
              1. Le controparti centrali, i  gestori  delle  sedi  di
          negoziazione, le controparti finanziarie e  le  controparti
          non finanziarie, come definite dall'articolo 2,  punti  1),
          4),  8)  e  9),  del  regolamento  (UE)  n.  648/2012   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 4  luglio  2012,  i
          soggetti che agiscono  in  qualita'  di  partecipanti  alle
          controparti centrali o in qualita'  di  clienti  di  questi
          ultimi, come  definiti  dall'articolo  2,  punto  15),  del
          citato regolamento, i quali non osservano  le  disposizioni
          previste  dai  titoli  II,  III,  IV  e  V   del   medesimo
          regolamento e  le  relative  disposizioni  attuative,  sono
          puniti con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          cinquemila fino a euro  cinque  milioni,  se  sono  persone
          fisiche. Se la violazione e' commessa da una societa' o  da
          un ente, si applica  nei  confronti  di  questi  ultimi  la
          sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila  fino
          a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per  cento  del
          fatturato, quando tale importo e' superiore a  euro  cinque
          milioni  e  il  fatturato   e'   determinabile   ai   sensi
          dell'articolo 195, comma 1-bis. 
              2. (abrogato) 
              3. Le sanzioni amministrative previste dal comma 1 sono
          applicate dalla Banca d'Italia, dalla Consob, dall'IVASS  e
          dalla  COVIP,  secondo  le   rispettive   attribuzioni   di
          vigilanza. 
              4. Si  applica  l'articolo  187-quinquiesdecies,  comma
          1-quater.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  193-quinquies  del  citato
          decreto  legislativo  24  febbraio  1998,   n.   58,   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 193-quinquies Sanzioni amministrative  pecuniarie
          relative alle violazioni delle  disposizioni  previste  dal
          regolamento (UE) n. 1286/2014 
              1.  La   violazione   delle   disposizioni   richiamate
          dall'articolo 24, paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  n.
          1286/2014,  ovvero  la  mancata  osservanza  delle   misure
          adottate ai sensi  dell'articolo  4-septies,  comma  1,  e'
          punita con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          cinquemila fino a  euro  settecentomila  con  provvedimento
          adottato dalla Consob o dall'IVASS  secondo  le  rispettive
          competenze definite ai sensi dell'articolo 4-sexies. Se  la
          violazione e' commessa  da  una  societa'  o  un  ente,  e'
          applicata la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
          trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino  al  tre
          per cento del relativo fatturato  quando  tale  importo  e'
          superiore  a  euro  cinque  milioni  e  il   fatturato   e'
          determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.. 
              2. La violazione degli  obblighi  di  notifica  di  cui
          all'articolo  4-decies  e   delle   relative   disposizioni
          attuative e' punita con le sanzioni previste dal comma 1. 
              3. Le sanzioni previste ai commi 1 e 2 per  le  persone
          fisiche  si  applicano  nei   confronti   degli   esponenti
          aziendali e del personale della societa'  o  dell'ente  nei
          casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a). 
              4. Se il profitto ottenuto dall'autore della violazione
          come conseguenza  della  violazione  stessa  o  la  perdita
          evitata grazie alla violazione  sono  superiori  ai  limiti
          massimi indicati nel comma 1,  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria e' elevata fino  al  doppio  dell'ammontare  dei
          profitti ottenuti o delle  perdite  evitate,  purche'  tale
          ammontare sia determinabile. 
              5. La Consob e  l'IVASS  possono  imporre,  secondo  le
          rispettive  competenze  definite  ai  sensi   dell'articolo
          4-sexies,  agli  ideatori  di  PRIIP  o  ai  soggetti   che
          forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti, di
          trasmettere una comunicazione  diretta  all'investitore  al
          dettaglio in PRIIP  interessato,  fornendogli  informazioni
          circa le sanzioni adottate e comunicando le  modalita'  per
          la  presentazione  di  eventuali  reclami  o   domande   di
          risarcimento anche mediante il  ricorso  ai  meccanismi  di
          risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti  dal
          decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  194  del  citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 194 Deleghe di voto 
              1. (abrogato) 
              2. Il  soggetto  che  promuove  una  sollecitazione  di
          deleghe di voto che viola le norme degli articoli 138, 142,
          commi 1 e 2, 144, comma 4,  e  del  regolamento  emanato  a
          norma dell'articolo 144, comma 1, e' punito con la sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da  euro  cinquemila   a   euro
          settecentocinquantamila. 
              2-bis. La sanzione prevista al comma 2  si  applica  al
          rappresentante designato dalla societa' con azioni  quotate
          che viola l'articolo 135-undecies, comma 4. 
              2-ter. Se all'osservanza  delle  disposizioni  previste
          dal comma 2 e' tenuta una societa' o un  ente  le  sanzioni
          ivi previste si  applicano  nei  confronti  di  questi;  la
          stessa sanzione si applica nei  confronti  degli  esponenti
          aziendali e del personale della societa'  o  dell'ente  nei
          casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1,  lettera  a).
          Se all'osservanza delle medesime disposizioni e' tenuta una
          persona fisica, in  caso  di  violazione,  la  sanzione  si
          applica nei confronti di quest'ultima. 
              2-quater. (abrogato)." 
              - Il testo dell'articolo  194-ter  del  citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art.  194-ter  (Sanzioni   amministrative   pecuniarie
          relative alle violazioni delle  disposizioni  previste  dal
          regolamento  (UE)  n.  575/2013  e  delle  relative   norme
          tecniche di regolamentazione e di attuazione) 
              1. Nelle materie a cui si riferiscono  le  disposizioni
          richiamate agli articoli 189,  190,  190.3  e  190-bis,  le
          sanzioni ivi previste si applicano, nella  misura,  secondo
          la ripartizione  di  competenze  e  con  le  modalita'  ivi
          stabilite, anche in caso di inosservanza del regolamento UE
          n.   575/2013,   delle   relative   norme    tecniche    di
          regolamentazione e di attuazione emanate dalla  Commissione
          europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento  UE
          n. 1093/2010, ovvero in caso  di  inosservanza  degli  atti
          dell'AESFEM o dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti
          vigilati adottati ai sensi di questi ultimo  regolamento  o
          del regolamento UE n. 1095/2010.". 
              - Il testo dell'articolo 194-quater del citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art.  194-quater  Ordine   di   porre   termine   alle
          violazioni 
              1.  Quando  le  violazioni  sono  connotate  da  scarsa
          offensivita' o pericolosita', nei confronti delle  societa'
          o  degli  enti  interessati,  puo'  essere  applicata,   in
          alternativa alle sanzioni  amministrative  pecuniarie,  una
          sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni
          contestate, anche indicando le  misure  da  adottare  e  il
          termine per l'adempimento, nel caso di inosservanza: 
              a) delle norme previste dagli articoli  4-undecies;  6;
          12; 21; 33, comma 4; 35-decies; 67-ter; 68, commi  1  e  2;
          68-quater, commi 2 e 3;  98-ter,  commi  2  e  3,  e  delle
          relative disposizioni attuative; 
              b) delle disposizioni generali  o  particolari  emanate
          dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater; 
              c) delle norme richiamate dall'articolo  63,  paragrafo
          1, del  regolamento  (UE)  n.  909/2014  e  delle  relative
          disposizioni attuative. 
              c-bis) delle norme del  regolamento  (UE)  n.  600/2014
          richiamate dall'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), della
          direttiva  2014/65/UE   e   delle   relative   disposizioni
          attuative. 
              2. Per  l'inosservanza  dell'ordine  entro  il  termine
          stabilito si applica la sanzione amministrativa  pecuniaria
          prevista  per  la  violazione  originariamente   contestata
          aumentata fino ad un terzo.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  194-quinquies  del  citato
          decreto  legislativo  24  febbraio  1998,   n.   58,   come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 194-quinquies Pagamento in misura ridotta 
              1.  Possono  essere  estinte  mediante  pagamento,  nel
          termine di trenta giorni dalla notificazione della  lettera
          di contestazione, di una somma pari al  doppio  del  minimo
          della  sanzione  edittale,   quando   non   sussistano   le
          circostanze previste dal comma 2, le violazioni previste: 
              a) dall'articolo 190, per la violazione degli  articoli
          45, comma 1, 46, comma 1, 65, e delle relative disposizioni
          attuative; 
              a-bis) dall'articolo 190.1,  per  la  violazione  degli
          articoli 83-novies, comma 1, lettere  c),  d),  e)  ed  f),
          83-duodecies, e delle relative disposizioni attuative; 
              a-ter) dall'articolo 190.3,  per  la  violazione  degli
          articoli 64-ter, commi 2,  3  e  4,  e  79-ter.1,  e  delle
          relative disposizioni attuative; 
              a-quater)  dall'articolo  190.4,  per   la   violazione
          dell'articolo 3, paragrafo 1; dell'articolo 6, paragrafo 1;
          dell'articolo 8, paragrafo 1; dell'articolo  10,  paragrafo
          1;  dell'articolo  12,  paragrafo  1;   dell'articolo   15,
          paragrafo 1,  primo  comma,  paragrafo  2  e  paragrafo  4,
          seconda frase; dell'articolo 18, paragrafo 6, primo  comma;
          dell'articolo  20,  paragrafi   1   e   2,   prima   frase;
          dell'articolo 21, paragrafi 1, 2  e  3;  dell'articolo  26,
          paragrafo 1, primo comma, paragrafi da 2 a  5  e  6,  primo
          comma, e  paragrafo  7,  commi  dal  primo  al  terzo,  del
          regolamento (UE) n. 600/2014, e delle relative disposizioni
          attuative; 
              b) dall'articolo 191, commi 2 e 4,  per  la  violazione
          degli articoli 96 e 101, commi 1, 2 e 3  e  delle  relative
          disposizioni attuative; 
              c) dall'articolo 193,  commi  1,  1.1  e  1.2,  per  la
          violazione degli articoli 113-ter,  comma  5,  lettera  b),
          114, commi 2 e 7, e dall'articolo 193, commi 2, 2.1, 2.2  e
          2.3, per la violazione dell'articolo 120; 
              d)  dall'articolo  194,  comma  2,  per  la  violazione
          dell'articolo 142, e dell'articolo 194, comma 2-bis e delle
          relative disposizioni attuative. 
              2. Il pagamento  in  misura  ridotta  non  puo'  essere
          effettuato nel caso in cui il  soggetto  interessato  abbia
          gia' usufruito di tale misura nei  dodici  mesi  precedenti
          alla violazione contestata.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  195  del  citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 195 Procedura sanzionatoria 
              1. Le sanzioni  amministrative  previste  nel  presente
          titolo sono applicate dalla Banca d'Italia o dalla  Consob,
          secondo  le  rispettive   competenze,   con   provvedimento
          motivato,  previa   contestazione   degli   addebiti   agli
          interessati,  da  effettuarsi  entro   centottanta   giorni
          dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta  giorni  se
          l'interessato risiede o ha la sede all'estero.  I  soggetti
          interessati   possono,   entro    trenta    giorni    dalla
          contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione
          personale in sede di istruttoria, cui  possono  partecipare
          anche con l'assistenza di un avvocato. 
              1-bis.  Ai  fini   dell'applicazione   delle   sanzioni
          amministrative pecuniarie previste dal presente titolo, per
          fatturato  si  intende  il  fatturato  totale  annuo  della
          societa'  o  dell'ente,  risultante  dall'ultimo   bilancio
          disponibile approvato dall'organo  competente,  cosi'  come
          definito dalle disposizioni attuative di  cui  all'articolo
          196-bis. 
              2. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai  principi
          del   contraddittorio,   della   conoscenza   degli    atti
          istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione
          tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. 
              3. (abrogato) 
              4. Avverso il provvedimento che applica la sanzione  e'
          ammesso ricorso alla corte d'appello del luogo  in  cui  ha
          sede la societa' o l'ente  cui  appartiene  l'autore  della
          violazione ovvero, nei casi in cui tale  criterio  non  sia
          applicabile, del  luogo  in  cui  la  violazione  e'  stata
          commessa. Il ricorso e' notificato, a  pena  di  decadenza,
          all'Autorita' che ha emesso il provvedimento nel termine di
          trenta  giorni  dalla   comunicazione   del   provvedimento
          impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente  risiede
          all'estero, ed e' depositato in cancelleria, unitamente  ai
          documenti offerti in comunicazione, nel termine  perentorio
          di trenta giorni dalla notifica. 
              5.  L'opposizione   non   sospende   l'esecuzione   del
          provvedimento.  La  corte  d'appello,  se  ricorrono  gravi
          motivi, puo' disporre  la  sospensione  con  ordinanza  non
          impugnabile. 
              6. Il  Presidente  della  corte  d'appello  designa  il
          giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per
          la discussione dell'opposizione. Il decreto  e'  notificato
          alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta  giorni
          prima  dell'udienza.   L'Autorita'   deposita   memorie   e
          documenti nel termine di dieci giorni  prima  dell'udienza.
          Se alla prima udienza l'opponente  non  si  presenta  senza
          addurre  alcun  legittimo  impedimento,  il  giudice,   con
          ordinanza ricorribile per Cassazione, dichiara  il  ricorso
          improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del
          procedimento. 
              7.  All'udienza  la  corte  d'appello  dispone,   anche
          d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari,  nonche'
          l'audizione personale delle  parti  che  ne  abbiano  fatto
          richiesta.  Successivamente   le   parti   procedono   alla
          discussione orale della causa. La sentenza e' depositata in
          cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una  delle
          parti manifesta l'interesse alla  pubblicazione  anticipata
          del dispositivo rispetto alla sentenza, il  dispositivo  e'
          pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette
          giorni dall'udienza di discussione. 
              7-bis.  Con  la  sentenza  la  corte   d'appello   puo'
          rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le
          spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o
          in parte il provvedimento  o  riducendo  l'ammontare  o  la
          durata della sanzione. 
              8. Copia della sentenza  e'  trasmessa,  a  cura  della
          cancelleria della corte  d'appello,  all'Autorita'  che  ha
          emesso il provvedimento, anche ai fini della  pubblicazione
          prevista dall'articolo 195-bis. 
              9. (abrogato).". 
              - Il testo dell'articolo  195-ter  del  citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 195-ter Comunicazione all'ABE e all'AESFEM  sulle
          sanzioni applicate 
              1. La  Banca  d'Italia  comunica  all'ABE  le  sanzioni
          amministrative applicate alle banche alle Sim, alle imprese
          di investimento UE e alle imprese di  paesi  terzi  diverse
          dalle banche ai  sensi  degli  articoli  189,  190,  190.3,
          190-bis, 194-ter, 194-quater e  194-septies,  ivi  comprese
          quelle pubblicate in forma anonima, nonche' le informazioni
          ricevute dai soggetti  interessati  sulle  azioni  da  essi
          avviate avverso i provvedimenti sanzionatori  e  sull'esito
          delle stesse. 
              1-bis. La  Consob  e  la  Banca  d'Italia,  secondo  le
          rispettive    competenze,    comunicano    all'AESFEM    le
          informazioni relative alle sanzioni amministrative da  esse
          applicate,   nonche'   alle   sanzioni   penali   applicate
          dall'Autorita'    giudiziaria,    necessarie    ai     fini
          dell'adempimento degli obblighi informativi previsti  dalla
          normativa europea nei confronti dell'AESFEM.". 
              - Il testo dell'articolo 195-quater del citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 195-quater Sanzioni in caso di risoluzione 
              1. Nei confronti delle Sim disciplinate dal Capo II-bis
          della Parte II, Titolo IV e delle succursali  stabilite  in
          Italia delle imprese di paesi terzi  diverse  dalle  banche
          che svolgono le attivita' indicate all'articolo  55-bis  la
          Banca   d'Italia   applica   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria  prevista  dall'articolo  190,  comma   1,   per
          l'inosservanza degli articoli 9, 15, 16, 19, comma  1,  33,
          comma 6, 50, 58, 59, 60, comma 1, lettere  a)  ed  h),  70,
          commi 2 e 3, 80, comma 1, 82 e 83 del  decreto  legislativo
          16 novembre 2015, n. 180, in quanto  applicabili  ai  sensi
          del  presente  decreto  legislativo,   o   delle   relative
          disposizioni generali o  particolari  emanate  dalla  Banca
          d'Italia. 
              2. Per l'inosservanza delle norme richiamate  al  comma
          1, si applica l'articolo  194-quater,  al  ricorrere  delle
          condizioni e secondo le modalita'  da  esso  stabilite.  In
          caso di inosservanza  dell'ordine  di  porre  termine  alle
          violazioni ivi previsto, si applicano le sanzioni stabilite
          dagli articoli 194-quater, comma 2, e 190-bis, comma 2, nei
          confronti dei soggetti e al ricorrere delle condizioni  ivi
          previsti. 
              3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2,  per
          l'inosservanza delle norme richiamate dai medesimi commi si
          applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo
          190-bis nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
          amministrazione, di direzione o di controllo,  nonche'  del
          personale, al  ricorrere  delle  condizioni  e  secondo  le
          modalita' previste dall'articolo 190-bis. 
              4.  Alle  sanzioni  amministrative   disciplinate   dal
          presente articolo si applicano gli articoli 194-bis, 195  e
          196-bis. 
              5. Nelle materie a cui si riferiscono  le  disposizioni
          richiamate  al  comma  1,  le  sanzioni  ivi  previste   si
          applicano, nella medesima misura e con le stesse modalita',
          anche in caso di inosservanza degli atti delegati  o  delle
          norme tecniche di regolamentazione e di attuazione  emanati
          dalla  Commissione  europea  ai   sensi   della   direttiva
          2014/59/UE o degli articoli 10 e 15 del regolamento (UE) n.
          1093/2010, o in caso di inosservanza  degli  atti  dell'ABE
          direttamente applicabili ai soggetti vigilati  adottati  ai
          sensi di quest'ultimo regolamento. 
              6. La  Banca  d'Italia  comunica  all'ABE  le  sanzioni
          amministrative applicate ai sensi  del  presente  articolo,
          ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonche' le
          informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni
          da essi avviate  avverso  i  provvedimenti  sanzionatori  e
          sull'esito delle stesse.". 
              -  Il  testo  dell'articolo  196  del  citato   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art.   196   (Sanzioni   applicabili   ai   consulenti
          finanziari) 
              1. I soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 31,
          comma 4 che violano le norme  del  presente  decreto  o  le
          disposizioni generali o particolari  emanate  in  forza  di
          esso, sono puniti, in base alla gravita' della violazione e
          tenuto  conto  dell'eventuale  recidiva,  con   una   delle
          seguenti sanzioni: 
              a) richiamo scritto; 
              b) sanzione amministrativa pecuniaria da euro  2.580  a
          euro 129.110; 
              c) sospensione da uno a quattro mesi dall'albo; 
              d) radiazione dall'albo. 
              2. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai  principi
          del   contraddittorio,   della   conoscenza   degli    atti
          istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione
          tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Le  sanzioni
          sono  applicate  dall'Organismo  di  vigilanza   e   tenuta
          dell'albo  unico   dei   consulenti   finanziari   previsto
          dall'articolo 31,  comma  4,  con  provvedimento  motivato,
          previa contestazione degli addebiti  agli  interessati,  da
          effettuarsi  entro  centottanta  giorni   dall'accertamento
          ovvero  entro  trecentossessanta  giorni  se  l'interessato
          risiede o ha la sede all'estero, e valutate le deduzioni da
          essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello  stesso
          termine gli interessati possono altresi' chiedere di essere
          sentiti personalmente. 
              3. (abrogato). 
              4. Le societa' che si avvalgono dei responsabili  delle
          violazioni rispondono, in solido con  essi,  del  pagamento
          delle sanzioni pecuniarie e sono tenute  ad  esercitare  il
          regresso verso i responsabili. 
              4-bis. Avverso le decisioni adottate ai sensi del comma
          1 dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico  dei
          consulenti finanziari e' ammesso ricorso dinanzi alla Corte
          d'Appello. Si applicano i commi 4,  5,  6,  7,  7-bis  e  8
          dell'articolo 195.".