Art. 8 Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 1. All'articolo 16 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le banche extracomunitarie possono operare in Italia senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia. Allo svolgimento di servizi o attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, si applica l'articolo 29-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto: "Art. 16 Libera prestazione di servizi In vigore dal 13 dicembre 2016 1. Le banche italiane possono esercitare le attivita' ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni del MVU e nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia. 2. Le banche italiane possono operare in uno Stato terzo senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia. 3. Le banche comunitarie possono esercitare le attivita' previste dal comma 1 nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorita' competente dello Stato di appartenenza. 4. Le banche extracomunitarie possono operare in Italia senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia. Allo svolgimento di servizi o attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, si applica l'articolo 29-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attivita' di intermediazione mobiliare, da' notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3 e della prestazione all'estero di servizi da parte di banche italiane.".