Art. 8 
 
                  Modifiche al decreto legislativo 
                      1° settembre 1993, n. 385 
 
  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Le banche extracomunitarie  possono  operare  in  Italia  senza
stabilirvi succursali previa  autorizzazione  della  Banca  d'Italia.
Allo svolgimento di servizi o attivita' di investimento, con o  senza
servizi  accessori,  si  applica  l'articolo   29-ter   del   decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.». 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  16  del  citato
          decreto  legislativo  1  settembre  1993,  n.   385,   come
          modificato dal presente decreto: 
              "Art. 16 Libera prestazione di servizi 
              In vigore dal 13 dicembre 2016 
              1. Le banche italiane possono esercitare  le  attivita'
          ammesse al mutuo riconoscimento in  uno  Stato  comunitario
          senza stabilirvi succursali, secondo quanto stabilito dalle
          disposizioni del MVU e nel rispetto delle procedure fissate
          dalla Banca d'Italia. 
              2. Le banche italiane  possono  operare  in  uno  Stato
          terzo senza  stabilirvi  succursali  previa  autorizzazione
          della Banca d'Italia. 
              3.  Le  banche  comunitarie   possono   esercitare   le
          attivita'  previste  dal  comma  1  nel  territorio   della
          Repubblica senza stabilirvi succursali dopo  che  la  Banca
          d'Italia  sia  stata  informata  dall'autorita'  competente
          dello Stato di appartenenza. 
              4. Le banche extracomunitarie possono operare in Italia
          senza stabilirvi  succursali  previa  autorizzazione  della
          Banca d'Italia. Allo svolgimento di servizi o attivita'  di
          investimento, con o senza  servizi  accessori,  si  applica
          l'articolo 29-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
          n. 58. 
              5. La Banca d'Italia, nei  casi  in  cui  sia  previsto
          l'esercizio di attivita' di intermediazione mobiliare,  da'
          notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute  ai  sensi
          del comma 3 e della prestazione all'estero  di  servizi  da
          parte di banche italiane.".