Art. 9 Disposizioni relative al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 1. Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Governo emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito provvedimento di modificazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, e successive modificazioni, volto a definire le modalita' di applicazione ai servizi di bancoposta delle disposizioni del testo unico finanza, come modificato dal presente decreto, fatti salvi i principi normativi che governano il risparmio postale nelle sue peculiari caratteristiche. Nelle more dell'adozione del predetto provvedimento: a) i rinvii al testo unico finanza contenuti nell'articolo 2, comma 4, del citato decreto n. 144 del 2001 devono intendersi riferiti agli articoli 5; 6, commi 1, lettera c-bis); 2, 2-bis e 2-quater; 6-bis; 6-ter; 7, commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 2, 2-bis, 2-ter e 3-bis; 7-bis; 7-ter; 7-decies; 8; da 21 a 23; 24-bis; 25; 25-bis; 25-ter; 30; 31, commi 1, 3, 3-bis e 7; da 32 a 32-ter; 59; 168; 190; commi 1 e 3; 190-bis; 190.4; 194-bis; 194-quater; 194-quinquies; 194-sexies; 194-septies; 195; 195-bis; 195-quinquies del medesimo testo unico finanza, come modificato dal presente decreto e alle relative disposizioni attuative; b) Poste Italiane s.p.a. puo' svolgere nei confronti del pubblico i servizi e le attivita' di investimento e i servizi accessori previsti, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 5, lettere b), c), c-bis), e), f) e dall'Allegato I, Sezione B, numeri (1), (3), (4), (5) e (6) del testo unico finanza, nonche' le attivita' connesse e strumentali ai servizi di investimento. 2. La definizione di strumenti finanziari contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, deve intendersi riferita agli strumenti finanziari elencati nell'Allegato I, Sezione C, numeri (2) e (4) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 3. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, i rinvii agli articoli del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, devono intendersi riferiti come segue: a) al comma 1, a vece di 80, comma 9, leggasi 82, e a vece di 82, leggasi parte III, titolo II-bis, capo II; b) al comma 2, a vece di «dall'articolo 80, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 58/1998», leggasi «dagli articoli 9 e 13 del regolamento delegato (UE) 2017/392 della Commissione, dell'11 novembre 2016» ; c) al comma 3, lettera e), a vece di 81, comma 3, leggasi 82, comma 3.
Note all'art. 9: - Il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., cosi' recita: "Art. 17. Regolamenti. 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali]. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.". - Il testo dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144 (Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2001, n. 94,cosi' recita: "Art. 2. Attivita' di bancoposta. 1. Le attivita' di bancoposta svolte da Poste comprendono: a) raccolta di risparmio tra il pubblico, come definita dall'articolo 11, comma 1, del testo unico bancario ed attivita' connesse o strumentali; b) raccolta del risparmio postale; c) prestazione di servizi di pagamento, comprese l'emissione di moneta elettronica e di altri di mezzi di pagamento, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 4) e 5), del testo unico bancario; d) servizio di intermediazione in cambi; e) promozione e collocamento presso il pubblico di finanziamenti concessi da banche ed intermediari finanziari abilitati; f) servizi di investimento ed accessori di cui all'articolo 12; f-bis) servizio di riscossione di crediti; f-ter) esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto terzi, secondo quanto disciplinato dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7. 2. Poste e' autorizzata a prestare tutti i servizi di bancoposta senza necessita' di iscrizione in albi od elenchi. 2-bis. Poste puo' stabilire succursali negli altri Stati comunitari ed extracomunitari nonche' esercitare le attivita' di bancoposta ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali ed operare in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi succursali. 3. In quanto compatibili, si applicano alle attivita' di cui al comma 1 gli articoli 5, 12, 15, commi 1, 2 e 5, 16, commi 1, 2 e 5, da 19 a 24, 26, da 50 a 54, da 56 a 58, da 65 a 68, 78, 114-bis, 114-ter, da 115 a 120-bis, da 121, comma 3, a 126, con esclusivo riferimento all'attivita' di intermediario di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo, da 126-bis a 128-quater, 129, 140, 144 e 145 del testo unico bancario. 4. Alla prestazione da parte di Poste di servizi e attivita' di investimento ed accessori si applicano, in quanto compatibili, i seguenti articoli del testo unico finanza: 5, 6, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, 7, commi 1 e 2, 8, 10, da 21 a 23, 25, 25-bis, 30, 31, commi 1, 3 e 7, da 32 a 32-ter, 51, 59, 168, 190, commi 1, 3 e 4, 195. 5. Nell'ambito delle attivita' di cui al comma 1, Poste e' equiparata alle banche italiane anche ai fini dell'applicazione delle norme del testo unico bancario e del testo unico della finanza richiamate ai commi 3 e 4, nonche' della legge 10 ottobre 1990, n. 287. A Poste si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative previste per le banche, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorita' competenti. 6. Il risparmio postale e' disciplinato dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 2004, e dalle norme del testo unico della finanza indicate nel comma 4, in quanto compatibili, nonche' dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili. 7. Per quanto non diversamente previsto nel presente decreto, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di prescrizione. 8. Poste non puo' esercitare attivita' di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico. 9. Per l'esercizio dell'attivita' di bancoposta, Poste si avvale di strutture organizzative autonome. E' tenuta, altresi', ad istituire un sistema di separazione contabile dell'attivita' di bancoposta rispetto alle altre attivita'. 9-bis. Poste, nell'esercizio dell'attivita' di bancoposta, puo' svolgere attivita' di promozione e collocamento di prodotti e servizi bancari e finanziari fuori sede.". - Per il testo degli articoli 1, 5, 6, 6-bis, 6-ter, 7, 7-bis, 7-ter, 7-decies, 8, 21, 22, 23, 24-bis, 25, 25-bis, 25-ter, 30, 31, 190, 190-bis, 190.4, 194-quater, 194-quinquies, 194-septies, 195 e 195-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificati dal presente decreto, si vedano le note agli articoli 2 e 5. - Il testo degli articoli 32, 32-bis, 59, 168, 194-bis, 194-sexies e 195-bis del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, cosi' recita: "Art. 32 Promozione e collocamento a distanza di servizi e attivita' di investimento e strumenti finanziari 1. Per tecniche di comunicazione a distanza si intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicita', che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato. 2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, puo' disciplinare con regolamento, in conformita' ai principi stabiliti nell'articolo 30 e nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, la promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi e attivita' di investimento e di prodotti finanziari." "Art. 32-bis Tutela degli interessi collettivi degli investitori 1. Le associazioni dei consumatori inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono legittimate ad agire per la tutela degli interessi collettivi degli investitori, connessi alla prestazione di servizi e attivita' di investimento e di servizi accessori e di gestione collettiva del risparmio, nelle forme previste dagli articoli 139 e 140 del predetto decreto legislativo." "Art. 59 Sistemi d'indennizzo 1. Il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione di servizi e attivita' di investimento e' subordinato all'adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento dei sistemi di indennizzo. 3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, coordina con regolamento l'operativita' dei sistemi d'indennizzo con la procedura di liquidazione coatta amministrativa e, in generale, con l'attivita' di vigilanza. 4. I sistemi di indennizzo sono surrogati nei diritti degli investitori fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a loro favore. 5. Gli organi della procedura concorsuale verificano e attestano se i crediti ammessi allo stato passivo derivano dall'esercizio dei servizi e delle attivita' di investimento tutelati dai sistemi di indennizzo. 6. Per le cause relative alle richieste di indennizzo e' competente il giudice del luogo ove ha sede legale il sistema di indennizzo." "Art. 168 Confusione di patrimoni 1. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chi, nell'esercizio di servizi o attivita' di investimento o di gestione collettiva del risparmio, ovvero nella custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilita' liquide di un OICR, al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, viola le disposizioni concernenti la separazione patrimoniale arrecando danno agli investitori, e' punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da euro 5.164 (lire dieci milioni) a euro 103.291 (lire duecento milioni)." "Art. 194-bis Criteri per la determinazione delle sanzioni 1. Nella determinazione del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti: a) gravita' e durata della violazione; b) grado di responsabilita'; c) capacita' finanziaria del responsabile della violazione; d) entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile; e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile; f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob; g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto; h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione; h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi." "Art. 194-sexies Condotte inoffensive 1. Nei casi previsti dall'articolo 194-quinquies, la Consob non procede alla contestazione delle violazioni nei casi di assoluta mancanza di pregiudizio per la tutela degli investitori e per la trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, ovvero per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza." "Art. 195-bis Pubblicazione delle sanzioni In vigore dal 24 settembre 2016 1. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto e' pubblicato senza ritardo e per estratto nel sito internet della Banca d'Italia o della Consob, in conformita' alla normativa europea di riferimento. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia adita l'autorita' giudiziaria, la Banca d'Italia o la Consob menzionano l'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito della stessa a margine della pubblicazione. La Banca d'Italia o la Consob, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, possono stabilire modalita' ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione. 2. Nel provvedimento di applicazione della sanzione, la Banca d'Italia o la Consob dispongono la pubblicazione in forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria: a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata; b) possa comportare rischi per la stabilita' dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine penale in corso; c) possa causare un danno sproporzionato ai soggetti coinvolti, purche' tale danno sia determinabile. 3. Se le situazioni descritte nel comma 2 hanno carattere temporaneo, la pubblicazione puo' essere rimandata ed effettuata quando dette esigenze sono venute meno. 3-bis. La Banca d'Italia o la Consob possono escludere la pubblicita' del provvedimento sanzionatorio, se consentito dal diritto dell'Unione europea, nel caso in cui le opzioni stabilite dai commi 2 e 3 siano ritenute insufficienti ad assicurare: a) che la stabilita' dei mercati finanziari non sia messa a rischio; b) la proporzionalita' della pubblicazione delle decisioni rispetto all'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 194-quater." - Il testo degli articoli 2 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, cosi' recita: "Art. 2. (L-R) Definizioni 1. Nel presente decreto si intendono per: a) strumenti finanziari: gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, riguardante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria; b) Ministero: il Ministero dell'economia e delle finanze; c) Tesoro: Dipartimento del tesoro; d) Ministro: il Ministro dell'economia e delle finanze; e) Capo del debito pubblico: Dirigente generale capo della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro; f) Direzione: Dipartimento del tesoro - Direzione II; g) debito pubblico interno: prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine emessi in euro; h) debito pubblico estero: titoli e prodotti finanziari emessi in valuta e quelli emessi secondo le medesime modalita' procedurali; i) Fondo: il «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»; l) Conto disponibilita': il conto «disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria»; m) titoli di Stato: tutte le forme di indebitamento dello Stato, a breve, medio e lungo termine, nonche' i prestiti della Ferrovie dello Stato S.p.a. riconosciuti come debiti dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; n) titoli: documenti, certificati o scritture, anche nelle forme di iscrizioni contabili rappresentativi di diritti su strumenti finanziari; o) prodotti finanziari: obbligazioni e titoli non negoziabili; p) intermediari: i soggetti che sono intestatari di conti presso la societa' di gestione accentrata e tramite i quali possono esercitarsi i diritti patrimoniali ed effettuarsi le operazioni di trasferimento, di vincolo o svincolo sugli strumenti medesimi oggetto di gestione accentrata; q) ridenominazione: rideterminazione in euro dei valori degli strumenti finanziari espressi in un'unita' monetaria nazionale; r) societa' di gestione accentrata: le societa' di gestione aventi sede legale in Italia ovvero nell'Unione europea che svolgono in via prevalente o esclusiva servizi di gestione accentrata di strumenti finanziari; s) societa' gestione MTS: societa' per il mercato dei titoli di Stato - M.T.S. - S.p.a.; t) capitale sociale: l'ammontare del capitale sociale della societa' di gestione accentrata interamente versato ed esistente; u) sistemi: i sistemi di gestione accentrata di strumenti finanziari; v) separazione cedolare: operazione di separazione della componente cedolare dal valore di rimborso del titolo; z) mantello: il valore di rimborso del titolo privato delle componenti cedolari; aa) ricostituzione del titolo: l'operazione di riunione con il mantello delle componenti cedolari gia' separate, anche se originate da titoli diversi, al fine di ottenere nuovi titoli; bb) valute aderenti: valute degli Stati aderenti all'Unione economica e monetaria (L-R)." "Art. 24. (R) Individuazione delle societa' di gestione accentrata 1. La societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato viene individuata tra quelle autorizzate ai sensi dell'articolo 80, comma 9, del decreto legislativo n. 58/1998 oppure tra quelle che svolgono, in via prevalente o esclusiva, servizi di gestione accentrata di strumenti finanziari, purche' siano assoggettabili alla normativa sulla vigilanza prevista dall'articolo 82 del decreto legislativo medesimo. (R). 2. Le societa' di gestione accentrata che intendono svolgere l'attivita' di gestione accentrata dei titoli di Stato e che rispondono ai criteri di cui al comma 3 e ai requisiti previsti dall'articolo 80, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 58/1998, inoltrano domanda al Ministero. (R). 3. Il Ministero individua la societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato sulla base dei seguenti criteri, che dovranno risultare dallo statuto, dal regolamento dei servizi o da idonea documentazione: a) grado di patrimonializzazione, che comprenda un capitale sociale non inferiore a quindici milioni di euro; b) struttura organizzativa, con particolare riferimento alle condizioni e modalita' di svolgimento delle attivita' di gestione accentrata, alla qualita' e tipologia dei servizi offerti ed al grado di trasparenza dei sistemi; c) operativita' con altre societa' di gestione accentrata; d) svolgimento di attivita' connesse e strumentali; e) eventuali costi del servizio per l'emittente e oneri per i partecipanti al sistema, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 81, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998; f) intermediari ammessi al sistema; g) impegno ad osservare, nelle ipotesi di cui all'articolo 85, comma 1, del decreto legislativo di cui alla lettera e), le disposizioni previste dallo stesso articolo e dai successivi articoli 86, 87 e 88. (R). 4. Il Ministero comunica l'esito del procedimento attivato con la domanda di cui al comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento di tale domanda. Il predetto termine e' sospeso ove il Ministero richieda ulteriori informazioni, e, dalla data di ricezione delle stesse, decorre un nuovo termine di trenta giorni. (R). 5. Successivamente all'individuazione della societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato, il Ministero puo' valutare nuove domande per l'affidamento dell'attivita' di gestione accentrata. (R). 6. Il Ministero puo' affidare a piu' societa' la gestione accentrata dei titoli di Stato. (R).".