Art. 9 
 
Disposizioni relative al decreto del Presidente della  Repubblica  14
  marzo 2001, n. 144 e al decreto del Presidente della Repubblica  30
  dicembre 2003, n. 398 
 
  1. Entro 18 mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il Governo emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito provvedimento di modificazione
del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144,  e
successive  modificazioni,  volto  a   definire   le   modalita'   di
applicazione ai servizi di bancoposta delle  disposizioni  del  testo
unico finanza, come modificato dal presente decreto,  fatti  salvi  i
principi normativi che  governano  il  risparmio  postale  nelle  sue
peculiari caratteristiche.  Nelle  more  dell'adozione  del  predetto
provvedimento: 
  a) i rinvii al testo unico finanza contenuti nell'articolo 2, comma
4, del citato decreto n. 144 del 2001 devono intendersi riferiti agli
articoli 5; 6, commi 1, lettera c-bis); 2, 2-bis e  2-quater;  6-bis;
6-ter; 7, commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 2, 2-bis, 2-ter  e  3-bis;
7-bis; 7-ter; 7-decies; 8; da 21 a 23; 24-bis;  25;  25-bis;  25-ter;
30; 31, commi 1, 3, 3-bis e 7; da 32 a 32-ter; 59; 168; 190; commi  1
e 3; 190-bis; 190.4; 194-bis; 194-quater; 194-quinquies;  194-sexies;
194-septies; 195; 195-bis; 195-quinquies  del  medesimo  testo  unico
finanza,  come  modificato  dal  presente  decreto  e  alle  relative
disposizioni attuative; 
  b) Poste Italiane s.p.a. puo' svolgere nei confronti del pubblico i
servizi  e  le  attivita'  di  investimento  e  i  servizi  accessori
previsti, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 5, lettere b),  c),
c-bis), e), f) e dall'Allegato I, Sezione B, numeri  (1),  (3),  (4),
(5) e (6) del testo unico finanza, nonche' le  attivita'  connesse  e
strumentali ai servizi di investimento. 
  2. La definizione di strumenti finanziari  contenuta  nell'articolo
2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente  della  Repubblica
30 dicembre 2003, n. 398, deve  intendersi  riferita  agli  strumenti
finanziari elencati nell'Allegato I, Sezione C, numeri (2) e (4)  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
  3. All'articolo 24 del decreto del Presidente della  Repubblica  30
dicembre 2003, n. 398, i rinvii agli articoli del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, devono intendersi riferiti come segue: 
  a) al comma 1, a vece di 80, comma 9, leggasi 82, e a vece  di  82,
leggasi parte III, titolo II-bis, capo II; 
  b) al comma 2, a vece di  «dall'articolo  80,  commi  4  e  6,  del
decreto legislativo n. 58/1998», leggasi «dagli articoli 9 e  13  del
regolamento  delegato  (UE)  2017/392  della   Commissione,   dell'11
novembre 2016» ; 
  c) al comma 3, lettera e), a vece di 81, comma 3, leggasi 82, comma
3. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Il testo dell'articolo 17, comma 2,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri)
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O., cosi' recita: 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              1. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali]. 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.". 
              - Il testo dell'articolo 2 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144 (Regolamento recante
          norme sui servizi di bancoposta) pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 23 aprile 2001, n. 94,cosi' recita: 
              "Art. 2. Attivita' di bancoposta. 
              1.  Le  attivita'  di  bancoposta   svolte   da   Poste
          comprendono: 
              a) raccolta di risparmio tra il pubblico, come definita
          dall'articolo 11, comma 1,  del  testo  unico  bancario  ed
          attivita' connesse o strumentali; 
              b) raccolta del risparmio postale; 
              c)  prestazione  di  servizi  di  pagamento,   comprese
          l'emissione di moneta elettronica e di altri  di  mezzi  di
          pagamento, di cui all'articolo  1,  comma  2,  lettera  f),
          numeri 4) e 5), del testo unico bancario; 
              d) servizio di intermediazione in cambi; 
              e) promozione e  collocamento  presso  il  pubblico  di
          finanziamenti concessi da banche ed intermediari finanziari
          abilitati; 
              f)  servizi  di  investimento  ed  accessori   di   cui
          all'articolo 12; 
              f-bis) servizio di riscossione di crediti; 
              f-ter) esercizio in via professionale del commercio  di
          oro, per conto proprio o per conto  terzi,  secondo  quanto
          disciplinato dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7. 
              2. Poste e' autorizzata a prestare tutti i  servizi  di
          bancoposta  senza  necessita'  di  iscrizione  in  albi  od
          elenchi. 
              2-bis. Poste  puo'  stabilire  succursali  negli  altri
          Stati comunitari ed extracomunitari nonche'  esercitare  le
          attivita' di bancoposta ammesse al mutuo riconoscimento  in
          uno  Stato  comunitario  senza  stabilirvi  succursali   ed
          operare in  uno  Stato  extracomunitario  senza  stabilirvi
          succursali. 
              3. In quanto compatibili, si applicano  alle  attivita'
          di cui al comma 1 gli articoli 5, 12, 15, commi 1, 2  e  5,
          16, commi 1, 2 e 5, da 19 a 24, 26, da 50 a 54, da 56 a 58,
          da 65 a 68, 78, 114-bis, 114-ter, da 115 a 120-bis, da 121,
          comma 3, a 126, con esclusivo riferimento all'attivita'  di
          intermediario di cui al comma 1, lettera e),  del  presente
          articolo, da 126-bis a 128-quater, 129, 140, 144 e 145  del
          testo unico bancario. 
              4. Alla prestazione da parte  di  Poste  di  servizi  e
          attivita' di investimento ed  accessori  si  applicano,  in
          quanto compatibili, i seguenti  articoli  del  testo  unico
          finanza: 5, 6, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, 7, commi 1
          e 2, 8, 10, da 21 a 23, 25, 25-bis, 30, 31, commi 1, 3 e 7,
          da 32 a 32-ter, 51, 59, 168, 190, commi 1, 3 e 4, 195. 
              5. Nell'ambito delle attivita' di cui al comma 1, Poste
          e'  equiparata  alle  banche   italiane   anche   ai   fini
          dell'applicazione delle norme del testo  unico  bancario  e
          del testo unico della finanza richiamate ai commi  3  e  4,
          nonche' della legge 10 ottobre 1990, n.  287.  A  Poste  si
          applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative
          previste per le banche, salva  l'adozione  di  disposizioni
          specifiche da parte delle autorita' competenti. 
              6.   Il   risparmio   postale   e'   disciplinato   dal
          decreto-legge 1° dicembre 1993,  n.  487,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29  gennaio  1994,  n.  71,  dal
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, dal decreto del
          Ministro dell'economia e  delle  finanze  6  ottobre  2004,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del  13  ottobre
          2004, e dalle norme del testo unico della finanza  indicate
          nel comma 4, in quanto compatibili, nonche' dalle norme del
          testo unico bancario, ove applicabili. 
              7. Per quanto non diversamente  previsto  nel  presente
          decreto, si applicano le disposizioni del codice civile  in
          materia di prescrizione. 
              8. Poste non puo' esercitare attivita'  di  concessione
          di finanziamenti nei confronti del pubblico. 
              9. Per l'esercizio dell'attivita' di bancoposta,  Poste
          si avvale di strutture organizzative autonome.  E'  tenuta,
          altresi', ad istituire un sistema di separazione  contabile
          dell'attivita' di bancoposta rispetto alle altre attivita'. 
              9-bis.   Poste,   nell'esercizio   dell'attivita'    di
          bancoposta,  puo'  svolgere  attivita'  di   promozione   e
          collocamento di prodotti e  servizi  bancari  e  finanziari
          fuori sede.". 
              - Per il testo degli articoli 1, 5, 6, 6-bis, 6-ter, 7,
          7-bis, 7-ter, 7-decies, 8, 21, 22, 23, 24-bis, 25,  25-bis,
          25-ter,  30,   31,   190,   190-bis,   190.4,   194-quater,
          194-quinquies, 194-septies, 195 e 195-quinquies del decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  come  modificati  dal
          presente decreto, si vedano le note agli articoli 2 e 5. 
              - Il testo degli articoli 32, 32-bis, 59, 168, 194-bis,
          194-sexies e 195-bis  del  citato  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58, cosi' recita: 
              "Art.  32  Promozione  e  collocamento  a  distanza  di
          servizi e attivita' di investimento e strumenti finanziari 
              1.  Per  tecniche  di  comunicazione  a   distanza   si
          intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse
          dalla pubblicita', che non comportano la presenza fisica  e
          simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo
          incaricato. 
              2.  La  Consob,  sentita  la   Banca   d'Italia,   puo'
          disciplinare con regolamento, in  conformita'  ai  principi
          stabiliti nell'articolo 30 e  nel  decreto  legislativo  19
          agosto 2005,  n.  190,  la  promozione  e  il  collocamento
          mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi  e
          attivita' di investimento e di prodotti finanziari." 
              "Art. 32-bis Tutela degli  interessi  collettivi  degli
          investitori 
              1. Le associazioni dei consumatori inserite nell'elenco
          di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre
          2005, n. 206, sono legittimate ad agire per la tutela degli
          interessi  collettivi  degli  investitori,  connessi   alla
          prestazione di servizi e attivita'  di  investimento  e  di
          servizi accessori e di gestione collettiva  del  risparmio,
          nelle forme previste dagli articoli 139 e 140 del  predetto
          decreto legislativo." 
              "Art. 59 Sistemi d'indennizzo 
              1. Il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione  di
          servizi  e  attivita'  di   investimento   e'   subordinato
          all'adesione a un sistema  di  indennizzo  a  tutela  degli
          investitori riconosciuto dal Ministro dell'economia e delle
          finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB. 
              2. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentite
          la Banca d'Italia e la CONSOB, disciplina  con  regolamento
          l'organizzazione  e  il  funzionamento   dei   sistemi   di
          indennizzo. 
              3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB,  coordina  con
          regolamento l'operativita' dei sistemi d'indennizzo con  la
          procedura  di  liquidazione  coatta  amministrativa  e,  in
          generale, con l'attivita' di vigilanza. 
              4. I sistemi di indennizzo sono surrogati  nei  diritti
          degli  investitori  fino  alla  concorrenza  dei  pagamenti
          effettuati a loro favore. 
              5. Gli organi della procedura concorsuale verificano  e
          attestano se i crediti ammessi allo stato passivo  derivano
          dall'esercizio   dei   servizi   e   delle   attivita'   di
          investimento tutelati dai sistemi di indennizzo. 
              6. Per le cause relative alle richieste  di  indennizzo
          e' competente il giudice del luogo ove ha  sede  legale  il
          sistema di indennizzo." 
              "Art. 168 Confusione di patrimoni 
              1. Salvo che il fatto  costituisca  reato  piu'  grave,
          chi, nell'esercizio di servizi o attivita' di  investimento
          o  di  gestione  collettiva  del  risparmio,  ovvero  nella
          custodia degli strumenti finanziari e delle  disponibilita'
          liquide di un OICR, al fine di procurare a se' o  ad  altri
          un ingiusto profitto, viola le disposizioni concernenti  la
          separazione patrimoniale arrecando danno agli  investitori,
          e' punito con l'arresto da uno a tre anni e  con  l'ammenda
          da euro 5.164 (lire dieci milioni)  a  euro  103.291  (lire
          duecento milioni)." 
              "Art.  194-bis  Criteri  per  la  determinazione  delle
          sanzioni 
              1.  Nella  determinazione  del  tipo,  della  durata  e
          dell'ammontare  delle  sanzioni   previste   dal   presente
          decreto, la Banca d'Italia o  la  Consob  considerano  ogni
          circostanza rilevante e, in particolare, tenuto  conto  del
          fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica
          o giuridica, le seguenti, ove pertinenti: 
              a) gravita' e durata della violazione; 
              b) grado di responsabilita'; 
              c)  capacita'  finanziaria   del   responsabile   della
          violazione; 
              d) entita'  del  vantaggio  ottenuto  o  delle  perdite
          evitate attraverso la violazione, nella misura in cui  essa
          sia determinabile; 
              e)  pregiudizi  cagionati   a   terzi   attraverso   la
          violazione, nella misura  in  cui  il  loro  ammontare  sia
          determinabile; 
              f)  livello  di  cooperazione  del  responsabile  della
          violazione con la Banca d'Italia o la Consob; 
              g)  precedenti  violazioni  in   materia   bancaria   o
          finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto; 
              h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione; 
              h-bis)   misure   adottate   dal   responsabile   della
          violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine
          di evitare, in futuro, il suo ripetersi." 
              "Art. 194-sexies Condotte inoffensive 
              1. Nei casi previsti  dall'articolo  194-quinquies,  la
          Consob non procede alla contestazione delle violazioni  nei
          casi di assoluta mancanza  di  pregiudizio  per  la  tutela
          degli investitori e per  la  trasparenza  del  mercato  del
          controllo societario e del mercato dei capitali, ovvero per
          il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza." 
              "Art. 195-bis Pubblicazione delle sanzioni 
              In vigore dal 24 settembre 2016 
              1. Il  provvedimento  di  applicazione  delle  sanzioni
          previste dal presente decreto e' pubblicato senza ritardo e
          per estratto nel sito internet della Banca d'Italia o della
          Consob,  in   conformita'   alla   normativa   europea   di
          riferimento. Nel caso in cui avverso  il  provvedimento  di
          applicazione   della   sanzione   sia   adita   l'autorita'
          giudiziaria, la  Banca  d'Italia  o  la  Consob  menzionano
          l'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito  della  stessa  a
          margine della pubblicazione. La Banca d'Italia o la Consob,
          tenuto  conto  della  natura  della  violazione   e   degli
          interessi coinvolti, possono stabilire modalita'  ulteriori
          per dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le  relative
          spese a carico dell'autore della violazione. 
              2. Nel provvedimento di applicazione della sanzione, la
          Banca d'Italia o la Consob dispongono la  pubblicazione  in
          forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando quella
          ordinaria: 
              a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  la  cui  pubblicazione
          appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata; 
              b)  possa  comportare  rischi  per  la  stabilita'  dei
          mercati  finanziari  o  pregiudicare  lo   svolgimento   di
          un'indagine penale in corso; 
              c) possa causare un danno  sproporzionato  ai  soggetti
          coinvolti, purche' tale danno sia determinabile. 
              3.  Se  le  situazioni  descritte  nel  comma  2  hanno
          carattere  temporaneo,   la   pubblicazione   puo'   essere
          rimandata ed effettuata quando dette esigenze  sono  venute
          meno. 
              3-bis. La Banca d'Italia o la Consob possono  escludere
          la  pubblicita'   del   provvedimento   sanzionatorio,   se
          consentito dal diritto dell'Unione europea, nel caso in cui
          le opzioni  stabilite  dai  commi  2  e  3  siano  ritenute
          insufficienti ad assicurare: 
              a) che la stabilita' dei  mercati  finanziari  non  sia
          messa a rischio; 
              b)  la  proporzionalita'  della   pubblicazione   delle
          decisioni rispetto all'irrogazione della sanzione  prevista
          dall'articolo 194-quater." 
              - Il testo degli articoli 2 e 24 del citato decreto del
          Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, cosi'
          recita: 
              "Art. 2. (L-R) Definizioni 
              1. Nel presente decreto si intendono per: 
              a)  strumenti  finanziari:  gli  strumenti   finanziari
          previsti dall'articolo 1, comma 2, lettere  b)  e  d),  del
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, riguardante il
          testo   unico   delle   disposizioni    in    materia    di
          intermediazione finanziaria; 
              b)  Ministero:  il  Ministero  dell'economia  e   delle
          finanze; 
              c) Tesoro: Dipartimento del tesoro; 
              d) Ministro: il Ministro dell'economia e delle finanze; 
              e) Capo del debito pubblico:  Dirigente  generale  capo
          della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro; 
              f) Direzione: Dipartimento del tesoro - Direzione II; 
              g)  debito  pubblico  interno:  prodotti  e   strumenti
          finanziari a breve, medio e lungo termine emessi in euro; 
              h) debito pubblico estero: titoli e prodotti finanziari
          emessi in  valuta  e  quelli  emessi  secondo  le  medesime
          modalita' procedurali; 
              i) Fondo: il «Fondo per l'ammortamento  dei  titoli  di
          Stato»; 
              l) Conto disponibilita': il conto  «disponibilita'  del
          Tesoro per il servizio di tesoreria»; 
              m) titoli di Stato: tutte  le  forme  di  indebitamento
          dello Stato, a breve, medio  e  lungo  termine,  nonche'  i
          prestiti della Ferrovie  dello  Stato  S.p.a.  riconosciuti
          come debiti dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 12,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
              n) titoli: documenti, certificati  o  scritture,  anche
          nelle forme  di  iscrizioni  contabili  rappresentativi  di
          diritti su strumenti finanziari; 
              o)  prodotti  finanziari:  obbligazioni  e  titoli  non
          negoziabili; 
              p) intermediari: i soggetti  che  sono  intestatari  di
          conti presso la societa' di gestione accentrata e tramite i
          quali  possono  esercitarsi  i  diritti   patrimoniali   ed
          effettuarsi le operazioni di trasferimento,  di  vincolo  o
          svincolo  sugli  strumenti  medesimi  oggetto  di  gestione
          accentrata; 
              q) ridenominazione: rideterminazione in euro dei valori
          degli strumenti finanziari espressi in un'unita'  monetaria
          nazionale; 
              r) societa' di  gestione  accentrata:  le  societa'  di
          gestione aventi sede legale in  Italia  ovvero  nell'Unione
          europea che svolgono in via prevalente o esclusiva  servizi
          di gestione accentrata di strumenti finanziari; 
              s) societa' gestione MTS: societa' per il  mercato  dei
          titoli di Stato - M.T.S. - S.p.a.; 
              t) capitale sociale: l'ammontare del  capitale  sociale
          della societa' di gestione accentrata  interamente  versato
          ed esistente; 
              u)  sistemi:  i  sistemi  di  gestione  accentrata   di
          strumenti finanziari; 
              v)  separazione  cedolare:  operazione  di  separazione
          della  componente  cedolare  dal  valore  di  rimborso  del
          titolo; 
              z) mantello: il valore di rimborso del  titolo  privato
          delle componenti cedolari; 
              aa) ricostituzione del titolo: l'operazione di riunione
          con il mantello delle componenti  cedolari  gia'  separate,
          anche se originate da titoli diversi, al fine  di  ottenere
          nuovi titoli; 
              bb)  valute  aderenti:  valute  degli  Stati   aderenti
          all'Unione economica e monetaria (L-R)." 
              "Art. 24. (R) Individuazione delle societa' di gestione
          accentrata 
              1. La societa' di gestione  accentrata  dei  titoli  di
          Stato viene individuata tra  quelle  autorizzate  ai  sensi
          dell'articolo 80,  comma  9,  del  decreto  legislativo  n.
          58/1998 oppure tra quelle che svolgono, in via prevalente o
          esclusiva, servizi  di  gestione  accentrata  di  strumenti
          finanziari, purche'  siano  assoggettabili  alla  normativa
          sulla  vigilanza  prevista  dall'articolo  82  del  decreto
          legislativo medesimo. (R). 
              2. Le societa' di  gestione  accentrata  che  intendono
          svolgere l'attivita' di gestione accentrata dei  titoli  di
          Stato e che rispondono ai criteri di cui al comma  3  e  ai
          requisiti previsti dall'articolo  80,  commi  4  e  6,  del
          decreto  legislativo  n.  58/1998,  inoltrano  domanda   al
          Ministero. (R). 
              3. Il  Ministero  individua  la  societa'  di  gestione
          accentrata dei titoli di  Stato  sulla  base  dei  seguenti
          criteri,  che  dovranno  risultare   dallo   statuto,   dal
          regolamento dei servizi o da idonea documentazione: 
              a) grado  di  patrimonializzazione,  che  comprenda  un
          capitale sociale non inferiore a quindici milioni di euro; 
              b) struttura organizzativa, con particolare riferimento
          alle condizioni e modalita' di svolgimento delle  attivita'
          di gestione  accentrata,  alla  qualita'  e  tipologia  dei
          servizi offerti ed al grado di trasparenza dei sistemi; 
              c)  operativita'  con  altre   societa'   di   gestione
          accentrata; 
              d) svolgimento di attivita' connesse e strumentali; 
              e) eventuali costi del servizio per l'emittente e oneri
          per i partecipanti  al  sistema,  nel  rispetto  di  quanto
          previsto dall'articolo 81, comma 3, del decreto legislativo
          n. 58/1998; 
              f) intermediari ammessi al sistema; 
              g)  impegno  ad  osservare,  nelle   ipotesi   di   cui
          all'articolo 85, comma 1, del decreto  legislativo  di  cui
          alla lettera e),  le  disposizioni  previste  dallo  stesso
          articolo e dai successivi articoli 86, 87 e 88. (R). 
              4.  Il  Ministero  comunica  l'esito  del  procedimento
          attivato con la domanda di cui al comma 2, entro il termine
          di sessanta  giorni  dalla  data  di  ricevimento  di  tale
          domanda. Il predetto termine e' sospeso  ove  il  Ministero
          richieda ulteriori informazioni, e, dalla data di ricezione
          delle stesse, decorre un nuovo termine  di  trenta  giorni.
          (R). 
              5. Successivamente all'individuazione della societa' di
          gestione accentrata dei titoli di Stato, il Ministero  puo'
          valutare nuove domande per l'affidamento dell'attivita'  di
          gestione accentrata. (R). 
              6. Il  Ministero  puo'  affidare  a  piu'  societa'  la
          gestione accentrata dei titoli di Stato. (R).".