IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo
17, commi 3 e 4; 
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca di concerto con il Ministro  della  salute  4  febbraio
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  3  giugno  2015,  n.  126,
supplemento ordinario n. 25; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'istruzione  dell'universita'  e
della ricerca 20 aprile 2015, n. 48; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  apportare  modifiche   all'anzidetto
decreto n. 48/2015 al fine di semplificare le modalita' di ammissione
dei  medici  alle  scuole  di  specializzazione  ed   accelerare   le
tempistiche delle procedure di scorrimento delle graduatorie; 
  Considerato che la modalita' di scelta delle tipologie di scuole  e
delle sedi nonche' le modalita' di assegnazione e di immatricolazione
di tutti i  candidati  utilmente  collocatisi  in  graduatoria  prima
dell'inizio  dell'attivita'  didattica  introdotti  con  il  presente
regolamento, mirano  a  garantire  a  tutti  gli  specializzandi  che
entrano in formazione un tempestivo, ordinato  e  contestuale  inizio
delle attivita' didattiche,  cio'  al  fine  di  assicurare  coerenza
didattica al sistema formativo e soddisfare la primaria  esigenza  di
erogare ai medici i piu' alti livelli di formazione specialistica  da
acquisire all'interno dello specifico arco temporale coincidente  con
l'anno accademico; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 2017; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  ministri  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del  1988,  cosi'
come  attestata  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   -
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota prot. n.
8862 del 9 agosto 2017; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Oggetto e definizioni 
 
  1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi  dell'articolo  36,
comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive
modificazioni, le modalita' di ammissione dei medici alle  scuole  di
specializzazione disciplinate agli articoli da 34 a  46  del  decreto
legislativo n. 368/1999 e successive modificazioni. Restano ferme  le
disposizioni che consentono l'accesso  dei  laureati  non  medici  ad
alcune delle predette scuole. 
  2. Ai sensi del presente regolamento si intendono: 
    a) per «universita'», gli atenei e  gli  istituti  di  istruzione
universitaria, statali e non statali che rilasciano titoli di  studio
aventi valore legale; 
    b) per «scuola», la specifica scuola di specializzazione  di  una
specifica universita'; 
    c) per «Ministro», il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca; 
    d)    per    «Ministero»,    il    Ministero     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
    e) per «area», ciascuna delle  aree,  medica,  chirurgica  e  dei
servizi clinici in cui sono raggruppate le classi e le  tipologie  di
scuola  ai  sensi  del   decreto   del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e Ministero della salute 4  febbraio
2015, emanato ai sensi dell'articolo 20,  comma  3-bis,  del  decreto
legislativo n. 368 del 1999 e  successive  modificazioni,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 2015, n. 126, supplemento ordinario
n. 25; 
    f) per «tipologia di scuola»,  lo  specifico  tipo  di  corso  di
specializzazione, compreso nelle classi  e  nelle  tre  aree  medica,
chirurgica  e  dei  servizi  di  cui  al  decreto  4  febbraio  2015,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  3  giugno   2015,   n.   126,
supplemento ordinario n. 25; 
    g) per «settori  scientifico-disciplinari  di  riferimento  della
tipologia di scuola», uno  o  piu'  settori  scientifico-disciplinari
specifici  della  figura   professionale   propria   del   corso   di
specializzazione, come individuati negli ambiti disciplinari sotto la
voce «discipline specifiche della tipologia della scuola» nel decreto
4 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3  giugno  2015,
n. 126, supplemento ordinario n. 25; 
    h) per «bando», il bando di cui all'articolo 2, comma 1; 
    i)  per  «Commissione»,   la   Commissione   nazionale   di   cui
all'articolo 4. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              (Omissis).». 
              - La legge 19 novembre  1990,  n.  341  (Riforma  degli
          ordinamenti didattici universitari),  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1990, n. 274. 
              -  La  legge  24  dicembre  1993,  n  537   (Interventi
          correttivi  di  finanza  pubblica)  e'   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1993,  n.  303,  supplemento
          ordinario. 
              - La legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme  in  materia
          di   organizzazione   delle   universita',   di   personale
          accademico e reclutamento, nonche' delega  al  Governo  per
          incentivare  la  qualita'  e   l'efficienza   del   sistema
          universitario), e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  14
          gennaio 2011, n. 10, supplemento ordinario. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300
          (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30  agosto  1999,  n.  203,  supplemento
          ordinario. 
              -  Il  decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  368
          (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia  di  libera
          circolazione dei medici e di reciproco  riconoscimento  dei
          loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive
          97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che  modificano  la
          direttiva 93/16/CE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          23 ottobre 1999, n. 250, supplemento ordinario. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 11  luglio
          1980, n. 382 (Riordinamento  della  docenza  universitaria,
          relativa  fascia  di  formazione  nonche'   sperimentazione
          organizzativa e didattica), e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 luglio 1980, n. 209, supplemento ordinario. 
              -   Il   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca 20  aprile  2015,  n.  48,
          abrogato  dal  presente   decreto,   recava:   «Regolamento
          concernente le modalita' per l'ammissione dei  medici  alle
          scuole di specializzazione in medicina, ai sensi  dell'art.
          36, comma 1, del decreto legislativo  17  agosto  1999,  n.
          368». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli da  34  a  46  del
          decreto legislativo 17  agosto  1999,  n.  368  (Attuazione
          della direttiva 93/16/CE in materia di libera  circolazione
          dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro  diplomi,
          certificati ed altri titoli  e  delle  direttive  97/50/CE,
          98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano  la  direttiva
          93/16/CEE): 
 
                                  «TITOLO VI 
                       Formazione dei medici specialisti 
 
 
                                    Capo I 
 
              Art. 34. - 1. La formazione  specialistica  dei  medici
          ammessi alle scuole universitarie  di  specializzazione  in
          medicina e chirurgia, di tipologia e durata di cui all'art.
          20 e comuni a tutti o a due o piu' Stati membri, si  svolge
          a tempo pieno. Fermo restando il principio del rispetto del
          tempo pieno, il medico  specializzando  e  il  laureato  in
          medicina e chirurgia partecipante al  corso  di  formazione
          specifica  in  medicina  generale  possono  esercitare   le
          attivita' di cui all'art. 19,  comma  11,  della  legge  28
          dicembre 2001, n. 448, nei limiti delle risorse finanziarie
          alle stesse attivita' destinate. 
              2. E' soggetta alle disposizioni del  presente  decreto
          legislativo anche la formazione  specialistica  dei  medici
          ammessi a scuole di tipologia non comune a due o piu' Stati
          membri dell'Unione europea e attivate per  corrispondere  a
          specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale. 
              3. L'elenco delle specializzazioni di cui  al  presente
          articolo e'  predisposto  ed  aggiornato  con  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica di concerto con il Ministro della sanita'. 
              4. 
              Art. 35. - 1. Con cadenza  triennale  ed  entro  il  30
          aprile del terzo anno, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, tenuto conto delle  relative  esigenze
          sanitarie e sulla base di una  approfondita  analisi  della
          situazione occupazionale,  individuano  il  fabbisogno  dei
          medici specialisti da formare  comunicandolo  al  Ministero
          della  sanita'   e   dell'universita'   e   della   ricerca
          scientifica e tecnologica. Entro il  30  giugno  del  terzo
          anno il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          e  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica, sentita la conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  determina  il  numero
          globale  degli  specialisti  da  formare  annualmente,  per
          ciascuna  tipologia  di  specializzazione,   tenuto   conto
          dell'obiettivo   di    migliorare    progressivamente    la
          corrispondenza tra  il  numero  degli  studenti  ammessi  a
          frequentare i corsi di laurea in  medicina  e  chirurgia  e
          quello dei medici ammessi  alla  formazione  specialistica,
          nonche' del quadro epidemiologico, dei flussi previsti  per
          i pensionamenti e delle esigenze  di  programmazione  delle
          regioni e delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano
          con  riferimento  alle  attivita'  del  Servizio  sanitario
          nazionale. 
              2. In relazione al  decreto  di  cui  al  comma  1,  il
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica,  acquisito  il  parere  del   Ministro   della
          sanita', determina il  numero  dei  posti  da  assegnare  a
          ciascuna scuola di specializzazione  accreditata  ai  sensi
          dell'art. 43, tenuto conto della capacita' ricettiva e  del
          volume assistenziale  delle  strutture  sanitarie  inserite
          nella rete formativa della scuola stessa. 
              3.   Nell'ambito    dei    posti    risultanti    dalla
          programmazione di cui al comma 1,  e'  stabilita,  d'intesa
          con  il  Ministero  dell'interno,  una  riserva  di   posti
          complessivamente non superiore al cinque per cento  per  le
          esigenze  di  sanita'  e  formazione  specialistica   della
          Polizia di Stato e, qualora non coperti,  d'intesa  con  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, per le esigenze di
          sanita' e formazione specialistica del Corpo della  guardia
          di finanza, nonche' d'intesa con il Ministero degli  affari
          esteri,  il  numero  dei  posti  da  riservare  ai   medici
          stranieri provenienti dai Paesi  in  via  di  sviluppo.  La
          ripartizione tra le singole scuole dei posti  riservati  e'
          effettuata con il  decreto  di  cui  al  comma  2.  Per  il
          personale della Polizia di Stato e del Corpo della  guardia
          di  finanza  si  applicano,  in  quanto   compatibili,   le
          previsioni di cui agli articoli 757, comma 3,  758,  964  e
          965 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
              4.  Il  Ministro  dell'universita'  e   della   ricerca
          scientifica e tecnologica, su proposta del  Ministro  della
          sanita', puo'  autorizzare,  per  specifiche  esigenze  del
          servizio sanitario nazionale,  l'ammissione,  alle  scuole,
          nel limite di un dieci per cento in piu' del numero di  cui
          al comma  1  e  della  capacita'  recettiva  delle  singole
          scuole,  di  personale  medico  di  ruolo,  appartenente  a
          specifiche categorie, in servizio  in  strutture  sanitarie
          diverse da  quelle  inserite  nella  rete  formativa  della
          scuola. 
              5. Per usufruire dei posti riservati di cui al comma  3
          e per accedere in soprannumero ai  sensi  del  comma  4,  i
          candidati devono  aver  superato  le  prove  di  ammissione
          previste dall'ordinamento della scuola. 
              Art. 36. - 1. Entro centottanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del  presente  decreto  legislativo,  con
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica sono determinati le modalita' per
          l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e
          le  modalita'  delle  prove,  nonche'  i  criteri  per   la
          valutazione  dei  titoli  e  per  la   composizione   della
          commissione nel rispetto dei seguenti principi : 
                a) le prove  di  ammissione  si  svolgono  a  livello
          locale, in una medesima data per  ogni  singola  tipologia,
          con contenuti definiti  a  livello  nazionale,  secondo  un
          calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente
          pubblicizzato; 
                b) i punteggi delle  prove  sono  attribuiti  secondo
          parametri oggettivi; 
                c)  appositi   punteggi   sono   assegnati,   secondo
          parametri oggettivi, al voto  di  laurea  e  al  curriculum
          degli studi; 
                d) all'esito delle prove e' formata  una  graduatoria
          nazionale in base alla quale  i  vincitori  sono  destinati
          alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria.  Sono  fatte
          salve le disposizioni  di  cui  all'art.  35  del  presente
          decreto   e   all'art.   757,   comma   2,    del    codice
          dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66. 
              1-bis. Sono fatte salve le disposizioni normative delle
          province  autonome  di  Trento  e   di   Bolzano   relative
          all'assegnazione dei contratti di formazione  specialistica
          finanziati  dalle  medesime  province  autonome  attraverso
          convenzioni stipulate con le universita'. 
              2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma
          1 del presente articolo si applica  l'art.  3  del  decreto
          legislativo 8 agosto 1991, n. 257. 
              Art. 37. -  1.  All'atto  dell'iscrizione  alle  scuole
          universitarie di specializzazione in medicina e  chirurgia,
          il  medico  stipula  uno  specifico  contratto  annuale  di
          formazione-specialistica, disciplinato dal presente decreto
          legislativo e dalla normativa per essi vigente, per  quanto
          non previsto o  comunque  per  quanto  compatibile  con  le
          disposizioni di cui al  presente  decreto  legislativo.  Il
          contratto e'  finalizzato  esclusivamente  all'acquisizione
          delle  capacita'  professionali  inerenti  al   titolo   di
          specialista,  mediante  la  frequenza   programmata   delle
          attivita' didattiche formali e lo svolgimento di  attivita'
          assistenziali  funzionali  alla  progressiva   acquisizione
          delle competenze previste dall'ordinamento didattico  delle
          singole scuole, in conformita' alle indicazioni dell'Unione
          europea.  Il  contratto  non  da'  in  alcun  modo  diritto
          all'accesso ai ruoli del  Servizio  sanitario  nazionale  e
          dell'universita' o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti
          predetti. 
              2. Lo schema-tipo del contratto e' definito con decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, di concerto con i Ministri della sanita',  del
          tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sentita  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3. Il contratto e' stipulato con l'universita', ove  ha
          sede la scuola di specializzazione, e con  la  regione  nel
          cui territorio hanno  sede  le  aziende  sanitarie  le  cui
          strutture sono parte prevalente della rete formativa  della
          scuola di specializzazione. 
              4. Il contratto e' annuale ed e' rinnovabile,  di  anno
          in anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale  a
          quello della  durata  del  corso  di  specializzazione.  Il
          rapporto instaurato ai sensi del  comma  1  cessa  comunque
          alla data di scadenza del  corso  legale  di  studi,  salvo
          quanto previsto dal successivo comma 5 e dall'art. 40. 
              5. Sono causa di risoluzione anticipata del contratto: 
                a) la rinuncia al corso di studi da parte del  medico
          in formazione specialistica; 
                b) la violazione delle  disposizioni  in  materia  di
          incompatibilita'; 
                c) le prolungate assenze ingiustificate ai  programmi
          di formazione o il superamento del periodo di  comporto  in
          caso di malattia; 
                d) il mancato superamento delle prove  stabilite  per
          il   corso   di   studi   di   ogni   singola   scuola   di
          specializzazione. 
              6. In caso di anticipata risoluzione del  contratto  il
          medico ha comunque  diritto  a  percepire  la  retribuzione
          maturata alla  data  della  risoluzione  stessa  nonche'  a
          beneficiare  del  trattamento  contributivo   relativo   al
          periodo lavorato. 
              7.   Le   eventuali    controversie    sono    devolute
          all'autorita' giudiziaria ordinaria ai  sensi  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 80. 
              Art. 38. - 1. Con la sottoscrizione  del  contratto  il
          medico in formazione specialistica si  impegna  a  seguire,
          con profitto,  il  programma  di  formazione  svolgendo  le
          attivita' teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti  e
          regolamenti  didattici  determinati  secondo  la  normativa
          vigente  in  materia,  in  conformita'   alle   indicazioni
          dell'Unione   europea.   Ogni   attivita'    formativa    e
          assistenziale dei medici  in  formazione  specialistica  si
          svolge sotto la guida di tutori, designati annualmente  dal
          consiglio della scuola, sulla base di requisiti di  elevata
          qualificazione   scientifica,   di   adeguato    curriculum
          professionale,       di        documentata        capacita'
          didattico-formativa. Il  numero  di  medici  in  formazione
          specialistica per tutore non puo' essere superiore  a  3  e
          varia   secondo   le    caratteristiche    delle    diverse
          specializzazioni. 
              2. Le modalita' di svolgimento delle attivita' teoriche
          e pratiche  dei  medici  in  formazione,  ivi  compresa  la
          rotazione tra le strutture inserite nella  rete  formativa,
          nonche' il numero minimo e la  tipologia  degli  interventi
          pratici che essi devono  aver  personalmente  eseguito  per
          essere ammessi a sostenere la prova  finale  annuale,  sono
          preventivamente determinati dal consiglio della  scuola  in
          conformita' agli ordinamenti e regolamenti didattici di cui
          al comma 1, ed e agli  accordi  fra  le  universita'  e  le
          aziende sanitarie di cui all'art. 6, comma 2,  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni. Il programma generale  di  formazione  della
          scuola di specializzazione  e'  portato  a  conoscenza  del
          medico  all'inizio  del  periodo  di   formazione   ed   e'
          aggiornato annualmente in relazione alle mutate  necessita'
          didattiche ed alle specifiche  esigenze  del  programma  di
          formazione del medico stesso. 
              3. La formazione  del  medico  specialista  implica  la
          partecipazione  guidata  alla  totalita'  delle   attivita'
          mediche dell'unita' operativa presso la quale e'  assegnato
          dal consiglio della scuola, nonche' la graduale  assunzione
          di compiti assistenziali e l'esecuzione di  interventi  con
          autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore,  di
          intesa  con  la  direzione  sanitaria   e   con   dirigenti
          responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso
          cui si svolge la formazione. In nessun caso l'attivita' del
          medico  in  formazione  specialistica  e'  sostitutiva  del
          personale di ruolo. 
              4. I tempi e le modalita' di  svolgimento  dei  compiti
          assistenziali nonche' la tipologia degli interventi che  il
          medico  in  formazione  specialistica  deve  eseguire  sono
          concordati dal consiglio  della  scuola  con  la  direzione
          sanitaria e con i dirigenti  responsabili  delle  strutture
          delle aziende sanitarie presso le quali lo stesso svolge la
          formazione sulla base del programma formativo personale  di
          cui  al  comma  2.  Le  attivita'  e  gli  interventi  sono
          illustrati  e  certificati,  controfirmati  dal  medico  in
          formazione specialistica, su un apposito libretto personale
          di  formazione,   a   cura   del   dirigente   responsabile
          dell'unita'  operativa  presso  la  quale  il   medico   in
          formazione  specialistica  volta  per  volta   espleta   le
          attivita' assistenziali previste dal programma formativo di
          cui al comma 2. 
              5.  L'attivita'  tutoriale,  ove  svolta  da  dirigenti
          sanitari   nei   confronti   dei   medici   in   formazione
          specialistica, costituisce specifico titolo da valutare per
          il  conferimento  di  incarichi  comportanti  direzione  di
          struttura, ovvero per l'accesso agli incarichi  di  secondo
          livello dirigenziale. 
              Art. 39. - 1. Al medico  in  formazione  specialistica,
          per tutta la durata legale del  corso,  e'  corrisposto  un
          trattamento economico annuo onnicomprensivo. 
              2. 
              3. Il trattamento economico e' costituito da una  parte
          fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta  la
          durata del corso, e da una parte variabile,  e,  a  partire
          dall'anno accademico 2013-2014,  e'  determinato  ogni  tre
          anni,  con  decreto  del  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri,  su  proposta   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro della salute e con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, avuto riguardo preferibilmente  al  percorso
          formativo  degli  ultimi  tre  anni.  In  fase   di   prima
          applicazione,  per  gli   anni   accademici   2006-2007   e
          2007-2008, la parte variabile non potra' eccedere il 15 per
          cento di quella fissa. 
              4. Il trattamento economico e' corrisposto  mensilmente
          dalle  universita'  presso  cui  operano   le   scuole   di
          specializzazione. 
              4-bis. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle
          universita' delle risorse  previste  per  il  finanziamento
          della  formazione  dei  medici   specialisti   per   l'anno
          accademico di  riferimento  si  provvede  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          di concerto con il Ministro della salute e con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
              Art. 40. - 1. Per la durata della  formazione  a  tempo
          pieno  al  medico  e'  inibito  l'esercizio  di   attivita'
          libero-professionale    all'esterno     delle     strutture
          assistenziali in cui si  effettua  la  formazione  ed  ogni
          rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario
          nazionale  o  enti  e  istituzioni  pubbliche  e   private.
          L'impegno richiesto per la formazione specialistica e' pari
          a quello previsto per  il  personale  medico  del  Servizio
          sanitario nazionale a tempo pieno, assicurando la  facolta'
          dell'esercizio della libera professione intramuraria. 
              2. Il medico in formazione specialistica, ove  sussista
          un   rapporto   di   pubblico   impiego,   e'    collocato,
          compatibilmente con le esigenze di servizio,  in  posizione
          di  aspettativa  senza  assegni,  secondo  le  disposizioni
          legislative contrattuali vigenti. Il periodo di aspettativa
          e' utile ai fini  della  progressione  di  carriera  e  del
          trattamento di quiescenza e di previdenza. 
              3. Gli impedimenti  temporanei  superiori  ai  quaranta
          giorni  lavorativi  consecutivi  per   servizio   militare,
          gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione,
          fermo restando che l'intera sua durata  non  e'  ridotta  a
          causa  delle  suddette  sospensioni.   Restano   ferme   le
          disposizioni in materia di tutela della gravidanza  di  cui
          alla  legge  30  dicembre  1971,  n.  1204,  e   successive
          modificazioni, nonche' quelle sull'adempimento del servizio
          militare di cui alla legge 24  dicembre  1986,  n.  958,  e
          successive modificazioni. 
              4. Non determinano interruzione della formazione, e non
          devono essere recuperate, le assenze per motivi  personali,
          preventivamente autorizzate salvo causa di forza  maggiore,
          che  non  superino  trenta  giorni  complessivi   nell'anno
          accademico e  non  pregiudichino  il  raggiungimento  degli
          obiettivi formativi. In tali casi non vi e' sospensione del
          trattamento economico di cui all'art. 39, comma 3. 
              5. Durante i periodi di sospensione della formazione di
          cui  al  comma  3,  al   medico   in   formazione   compete
          esclusivamente la parte  fissa  del  trattamento  economico
          limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di
          un anno oltre  quelli  previsti  dalla  durata  legale  del
          corso. 
              6.   Nell'ambito   dei   rapporti   di   collaborazione
          didattico-scientifica integrata tra universita' italiane ed
          universita' di Paesi stranieri, la formazione specialistica
          puo' svolgersi anche in strutture  sanitarie  dei  predetti
          Paesi, in conformita' al programma formativo personale  del
          medico e su indicazione del consiglio della  scuola,  fermo
          restando quanto  previsto  dall'art.  12  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. 
              Art. 41. - 1. Il trattamento economico e'  assoggettato
          alle disposizioni di cui all'art. 4 della legge  13  agosto
          1984, n. 476. 
              2.  A  decorrere  dall'anno  accademico  2006-2007,  ai
          contratti  di  formazione  specialistica  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'art. 2, comma  26,  primo  periodo,
          della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche' le  disposizioni
          di cui all'art. 45 del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.
          269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2003, n. 326. 
              3. L'azienda sanitaria presso la  quale  il  medico  in
          formazione  specialistica  svolge   l'attivita'   formativa
          provvede,  con  oneri  a  proprio  carico  alla   copertura
          assicurativa   per   i   rischi   professionali,   per   la
          responsabilita'  civile  contro  terzi  e   gli   infortuni
          connessi all'attivita' assistenziale svolta dal  medico  in
          formazione nelle proprie strutture, alle stesse  condizioni
          del proprio personale. 
              Art. 43. - 1. Presso il  Ministero  dell'universita'  e
          della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  e'   istituito
          l'Osservatorio   nazionale    della    formazione    medica
          specialistica con il compito di  determinare  gli  standard
          per  l'accreditamento  delle  strutture   universitarie   e
          ospedaliere per le singole specialita', di determinare e di
          verificare i requisiti di idoneita' della rete formativa  e
          delle singole strutture che le  compongono,  effettuare  il
          monitoraggio  dei  risultati  della   formazione,   nonche'
          definire  i  criteri  e  le  modalita'  per  assicurare  la
          qualita' della formazione, in conformita' alle  indicazioni
          dell'Unione  europea.  Ai  fini  della  determinazione  dei
          requisiti di idoneita' della rete formativa si tiene conto: 
                a)   dell'adeguatezza   delle   strutture   e   delle
          attrezzature per la didattica, la ricerca e lo  studio  dei
          medici in formazione specialistica, ivi compresi i mezzi di
          accesso   alla   lettura    professionale    nazionale    e
          internazionale; 
                b) di un  numero  e  di  una  varieta'  di  procedure
          pratiche sufficienti per  un  addestramento  completo  alla
          professione; 
                c) della presenza di servizi generali  e  diagnostici
          collegati alla struttura dove si svolge la formazione; 
                d) delle  coesistenze  di  specialita'  affini  e  di
          servizi   che    permettono    un    approccio    formativo
          multidisciplinare; 
                e) della sussistenza di un sistema  di  controllo  di
          qualita' delle prestazioni professionali; 
                f) del rispetto del rapporto numerico  tra  tutori  e
          medici in formazione  specialistica  di  cui  all'art.  38,
          comma 1. 
              2.  L'accreditamento   delle   singole   strutture   e'
          disposto, su proposta dell'Osservatorio di cui al comma  1,
          con decreto del Ministro della sanita' di concerto  con  il
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica. 
              3. L'Osservatorio nazionale e' composto da: 
                a) tre rappresentanti del Ministero  dell'universita'
          e della ricerca scientifica e tecnologica; 
                b) tre rappresentanti del Ministero della sanita'; 
                c)  tre  presidi  della  facolta'   di   medicina   e
          chirurgia,  designati  dalla  Conferenza   permanente   dei
          rettori; 
                d) tre rappresentanti delle regioni  designati  dalla
          Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e  delle
          province autonome di Trento e Bolzano; 
                e)  tre  rappresentanti  dei  medici  in   formazione
          specialistica, eletti fra gli studenti iscritti alle scuole
          di specializzazione con modalita' definite con decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica.   Fino    alla    data    dell'elezione    dei
          rappresentanti di cui alla presente  lettera,  fanno  parte
          dell'Osservatorio tre medici  in  formazione  specialistica
          nominati, su designazione delle associazioni  nazionali  di
          categoria maggiormente rappresentative, dal Ministro  della
          sanita', d'intesa con il Ministro dell'universita' e  della
          ricerca scientifica e tecnologica, uno per  ciascuna  delle
          tre  aree  funzionali  cui   afferiscono   le   scuole   di
          specializzazione. 
              4. Il presidente dell'Osservatorio e' nominato d'intesa
          fra   il   Ministro   della   sanita'   ed   il    Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 
              5. L'Osservatorio propone ai Ministri della  sanita'  e
          dell'universita',  ricerca  scientifica  e  tecnologica  le
          sanzioni da applicare in caso di  inottemperanza  a  quanto
          previsto al comma 1. 
              Art. 44. -  1.  Presso  le  regioni  nelle  quali  sono
          istituite le scuole di specializzazione di cui al  presente
          decreto legislativo e' istituito  l'Osservatorio  regionale
          per la formazione medico-specialistica, composto, in  forma
          paritetica, da docenti universitari  e  dirigenti  sanitari
          delle strutture presso le quali  si  svolge  la  formazione
          nonche' da tre  rappresentanti  dei  medici  in  formazione
          specialistica. L'Osservatorio e' presieduto da  un  preside
          di  facolta'  designato  dai  presidi  delle  facolta'   di
          medicina e chirurgia delle universita' della regione. Nella
          commissione e' assicurata la rappresentanza  dei  direttori
          delle  scuole  di  specializzazione.  L'Osservatorio   puo'
          articolarsi in sezioni di lavoro. L'Osservatorio  definisce
          i criteri per la rotazione di cui all'art. 38, comma  2,  e
          verifica lo standard di attivita' assistenziali dei  medici
          in formazione specialistica nel  rispetto  dell'ordinamento
          didattico  della  scuola  di  specializzazione,  del  piano
          formativo    individuale     dello     specializzando     e
          dell'organizzazione delle aziende e strutture sanitarie, in
          conformita' alle indicazioni dell'Unione europea. 
              2.  Le   regioni   provvedono   all'istituzione   degli
          osservatori entro centottanta giorni dalla data di  entrata
          in vigore del presente decreto e ne danno comunicazione  al
          Ministero della sanita' e al Ministero  dell'Universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica. In caso di inutile
          decorso  del   termine   i   ministri   della   sanita'   e
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          adottano le misure necessarie per l'attuazione del presente
          decreto. 
              3. L'Osservatorio e' nominato dalla regione ed ha  sede
          presso una delle aziende sanitarie della rete formativa dei
          corsi di specializzazione. L'organizzazione  dell'attivita'
          dell'Osservatorio e' disciplinata dai  protocolli  d'intesa
          fra  universita'  e  regione  e  negli   accordi   fra   le
          universita' e le aziende, attuativi delle predette  intese,
          ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto  legislativo  30
          dicembre  1992,  n.  502,   e   successive   modificazioni.
          L'Osservatorio fornisce altresi'  elementi  di  valutazione
          all'Osservatorio nazionale. 
              Art. 45. -  1.  Nei  concorsi  di  accesso  al  profilo
          professionale medico il periodo di formazione specialistica
          e' valutato fra i titoli di carriera come servizio prestato
          nel livello iniziale del profilo stesso nel limite  massimo
          della durata del corso di studi. 
              Art. 46. - 1. Agli  oneri  recati  dal  titolo  VI  del
          presente decreto legislativo si provvede nei  limiti  delle
          risorse previste dall'art.  6,  comma  2,  della  legge  29
          dicembre 1990, n. 428, e dall'art. 1  del  decreto-legge  2
          aprile 2001, n. 90, convertito dalla legge 8  maggio  2001,
          n. 188, destinate al  finanziamento  della  formazione  dei
          medici specialisti, incrementate di 70 milioni di euro  per
          l'anno 2006 e di 300 milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno 2007. 
              2. Le disposizioni di cui agli articoli da 37 a  42  si
          applicano a decorrere  dall'anno  accademico  2006-2007.  I
          decreti di cui all'art. 39, commi 3 e 4-bis, sono  adottati
          nel rispetto del limite di spesa di cui al  comma  1.  Fino
          all'anno accademico 2005-2006 si applicano le  disposizioni
          di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257. 
              3. Sono abrogate la legge 22 maggio 1978, n. 217  e  la
          legge 27 gennaio 1986, n. 19, e  successive  modificazioni,
          limitatamente alle disposizioni concernenti  i  medici,  il
          decreto legislativo 8  agosto  1991,  n.  256,  nonche'  il
          decreto legislativo 8 agosto  1991,  n.  257,  fatto  salvo
          quanto previsto dall'art. 3, comma 2.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 20,  comma  3-bis,  del
          citato decreto legislativo n. 368 del 1999: 
 
                                  «TITOLO III 
                                  Formazione 
 
 
                                    Capo II 
                Condizione e formazione dei medici specialisti 
 
              Art. 20. - (Omissis). 
              3-bis.  Con  decreto  del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro della salute, da  emanare  entro  il  31  dicembre
          2014, la durata dei corsi di formazione specialistica viene
          ridotta rispetto a quanto previsto nel decreto del Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 1° agosto
          2005, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005, con l'osservanza  dei
          limiti minimi previsti dalla normativa europea in  materia,
          riorganizzando altresi' le classi e le tipologie  di  corsi
          di specializzazione medica.  Eventuali  risparmi  derivanti
          dall'applicazione  del  presente   comma   sono   destinati
          all'incremento dei contratti  di  formazione  specialistica
          medica. 
              (Omissis).».