Art. 7 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Il presente regolamento si applica  ai  concorsi  per  l'accesso
alle scuole di  specializzazione  banditi  successivamente  alla  sua
entrata in vigore. 
  2. Il presente regolamento entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 10 agosto 2017 
 
                                                  Il Ministro: Fedeli 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2017 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, foglio n. 1885