IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963,  n.  1,  recante  lo
Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre  1975,
n. 902, recante adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione
dello Statuto speciale della Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  ed  in
particolare, gli articoli 29 e 30; 
  Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo  65  della
citata legge 31 gennaio 1963, n. 1; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 21 luglio 2017; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con i Ministri della difesa,  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                        Trasferimento di beni 
 
  1. E' trasferito alla Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  il
bene individuato nell'allegato A), al presente  decreto,  consistente
in  una  porzione  non  utilizzata  per  finalita'  governative   del
compendio denominato «ex Caserma Reginato». 
  2. La Regione e' autorizzata a trasferire all'Azienda  pubblica  di
servizi alla persona «La Quiete», di  seguito  Asp  La  Quiete,  ente
pubblico non economico di livello regionale senza fini di  lucro,  il
bene di cui al comma 1. 
  3. Il trasferimento di cui ai commi 1 e 2  decorre  dalla  data  di
sottoscrizione del verbale di consegna. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce  al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              -  La  legge  costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1
          (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia  Giulia)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1°  febbraio  1963,  n.
          29. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   25
          novembre 1975, n. 902 (Adeguamento  ed  integrazione  delle
          norme di attuazione dello statuto  speciale  della  Regione
          Friuli-Venezia  Giulia)  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 3 marzo 1976, n. 57. Si  riporta  di  seguito  il
          testo degli articoli 29 e 30: 
              «Art. 29. - I beni della specie di quelli indicati  dal
          secondo  comma  dell'art.  822  del   codice   civile,   se
          appartengono  alla  regione,   costituiscono   il   demanio
          regionale e sono soggetti al regime previsto  dallo  stesso
          codice per i beni del demanio pubblico. 
              Fanno parte, altresi', del  demanio  regionale  e  sono
          soggetti allo stesso regime: i porti lacuali e fluviali; le
          opere di navigazione interna di terza e quarta  classe;  le
          opere  idrauliche  di  quarta  e  quinta  categoria  e  non
          classificate. 
              Sono pure soggetti al regime del  demanio  regionale  i
          diritti  reali  che   spettano   alla   regione   su   beni
          appartenenti ad altri soggetti,  quando  i  diritti  stessi
          sono costituiti per l'utilita' di alcuno dei beni  indicati
          nei precedenti commi o per  il  conseguimento  di  fini  di
          pubblico interesse corrispondenti a quelli  cui  servono  i
          beni medesimi. 
              Art. 30. - Fanno  parte  del  patrimonio  indisponibile
          della regione, oltre i beni  indicati  nell'art.  55  dello
          statuto, gli edifici destinati a sede di uffici  regionali,
          con i loro  arredi,  e  gli  altri  beni  destinati  ad  un
          pubblico servizio regionale.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  65  dello  statuto
          speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia: 
              «Art.  65.  -  Con  decreti  legislativi,  sentita  una
          commissione paritetica di  sei  membri,  nominati  tre  dal
          Governo della Repubblica e  tre  dal  consiglio  regionale,
          saranno stabilite  le  norme  di  attuazione  del  presente
          statuto    e    quelle    relative     al     trasferimento
          all'amministrazione regionale degli uffici statali che  nel
          Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite  alla
          regione.».