Art. 2 
 
                       Operazioni di consegna 
 
  1. Il competente Ufficio dell'Agenzia del demanio, entro  tre  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con  l'atto  di
consegna di cui all'articolo 1, comma 3, trasferisce alla Regione  il
bene di cui all'articolo 1, comma 1. 
  2. Il verbale di consegna del bene e'  sottoscritto  congiuntamente
dal competente Ufficio dell'Agenzia del demanio  e  dalla  Regione  e
costituisce titolo per il trasferimento, la trascrizione e la voltura
catastale del bene medesimo in favore della Regione. 
  3.  In  caso  di  ulteriore  trasferimento  del   bene   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 2, il  verbale  di  consegna  e'  sottoscritto
dalla Regione e dall'Asp  La  Quiete  e  costituisce  titolo  per  il
trasferimento, la  trascrizione  e  la  voltura  catastale  del  bene
medesimo in favore della medesima Azienda. 
  4. Gli effetti di cui  al  comma  3  si  realizzano  anche  con  la
sottoscrizione contestuale del verbale di consegna di cui al comma  2
da parte dell'Asp La Quiete.