Art. 2 Operazioni di consegna 1. Il competente Ufficio dell'Agenzia del demanio, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'atto di consegna di cui all'articolo 1, comma 3, trasferisce alla Regione il bene di cui all'articolo 1, comma 1. 2. Il verbale di consegna del bene e' sottoscritto congiuntamente dal competente Ufficio dell'Agenzia del demanio e dalla Regione e costituisce titolo per il trasferimento, la trascrizione e la voltura catastale del bene medesimo in favore della Regione. 3. In caso di ulteriore trasferimento del bene ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il verbale di consegna e' sottoscritto dalla Regione e dall'Asp La Quiete e costituisce titolo per il trasferimento, la trascrizione e la voltura catastale del bene medesimo in favore della medesima Azienda. 4. Gli effetti di cui al comma 3 si realizzano anche con la sottoscrizione contestuale del verbale di consegna di cui al comma 2 da parte dell'Asp La Quiete.