Art. 3 Effetti del trasferimento 1. Il trasferimento in proprieta' del bene di cui all'articolo 1, comma 1, con i relativi diritti reali, pertinenze, accessori, oneri e pesi, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova alla data del verbale di consegna. 2. Dalla data del verbale di consegna, l'ente al quale e' trasferito il bene di cui all'articolo 1, comma 1, subentra nella proprieta', nel possesso e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti al bene trasferito, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali. Dalla stessa data ad esso competono i proventi e le spese derivanti dalla gestione del bene trasferito.