Art. 4 Conservazione e fruizione 1. Dalla data del verbale di consegna del bene, l'ente al quale e' trasferito il bene di cui all'articolo 1, comma 1, si impegna ad assicurare e sostenere la conservazione dello stesso e a destinarlo ad attivita' strumentali al raggiungimento di finalita' di interesse pubblico.