Art. 4 
 
                      Conservazione e fruizione 
 
  1. Dalla data del verbale di consegna del bene, l'ente al quale  e'
trasferito il bene di cui all'articolo 1,  comma  1,  si  impegna  ad
assicurare e sostenere la conservazione dello stesso e  a  destinarlo
ad attivita' strumentali al raggiungimento di finalita' di  interesse
pubblico.