Art. 3 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. I titolari di licenza di esercizio di cui  all'articolo  50  del
decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  230,  o  di  autorizzazione
rilasciata ai sensi degli articoli 51 e 52 del medesimo decreto,  che
alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  non  hanno
presentato  istanza  per   il   rilascio   dell'autorizzazione   alla
disattivazione, presentano al  Ministero  dello  sviluppo  economico,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto, il piano preliminare delle operazioni di  disattivazione  di
cui all'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo  1995,
n. 230. 
  2. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, con apposito regolamento, su proposta del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle  politiche
sociali, dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  sentito
l'ISIN, si provvede all'adeguamento del decreto del Presidente  della
Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, alle disposizioni del  presente
decreto,  con  la  specifica   disciplina   per   il   riconoscimento
dell'idoneita'  all'esercizio  tecnico   delle   strutture   per   lo
stoccaggio del combustibile esaurito, nonche' con  la  previsione  di
verifiche  periodiche  dirette  ad  accertare  la   sussistenza   dei
requisiti di idoneita' alla direzione e conduzione degli  impianti  e
delle predette strutture. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 15 settembre 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri 
 
                                  Calenda,  Ministro  dello  sviluppo
                                  economico 
 
                                  Galletti, Ministro dell'ambiente  e
                                  della tutela del territorio  e  del
                                  mare 
 
                                  Poletti,  Ministro  del  lavoro   e
                                  delle politiche sociali 
 
                                  Lorenzin, Ministro della salute 
 
                                  Minniti, Ministro dell'interno 
 
                                  Orlando, Ministro della giustizia 
 
                                  Alfano,   Ministro   degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale 
 
                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il testo dell'articolo 50 del decreto legislativo
          17 marzo 1995, n. 230, citato  nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, si  veda  nelle  note
          all'articolo 1. 
              - Il testo degli articoli 51 e 52  del  citato  decreto
          legislativo 17 marzo 1995, n. 230, cosi' recita: 
              «Art. 51. (Reattori di ricerca). - 1. Per gli  impianti
          con reattore di ricerca di  potenza  non  superiore  a  100
          chilowatt termici non  si  applica  la  procedura  prevista
          dagli articoli 38 e 39. 
              2.  Il  Ministero  dell'industria,  del   commercio   e
          dell'artigianato, prima del rilascio della autorizzazione o
          del nulla  osta,  richiede  il  parere  dell'ANPA,  che  lo
          rilascia sentita la Commissione tecnica. 
              3. Per i reattori di ricerca  di  potenza  maggiore  si
          applicano  integralmente  le  disposizioni   previste   dal
          presente capo.» 
              «Art. 52. (Depositi e complessi nucleari sottocritici).
          - 1. L'esercizio di un deposito di materie fissili speciali
          o di combustibili nucleari di cui all'articolo 7 lettera g)
          e  quello  dei  complessi  nucleari  sottocritici  di   cui
          all'articolo    7    lettera    b),    sono     subordinati
          all'autorizzazione  del   Ministero   dell'industria,   del
          commercio e dell'artigianato,  di  intesa  con  i  Ministri
          dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e della
          sanita',  sentito  il  parere  dell'ANPA  che  lo  rilascia
          sentita la Commissione tecnica se si tratta di combustibili
          nucleari irradiati. Nel decreto di  autorizzazione  possono
          essere stabilite speciali prescrizioni.». 
              Per il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
          dicembre 1970, n. 1450 si veda nelle note alle premesse.