IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, recante la delega al Governo
per  la  revisione  delle  norme  concernenti  la  disciplina   della
circolazione stradale e, in particolare, l'articolo 3; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive
modificazioni,  recante  il  nuovo  codice   della   strada   e,   in
particolare, gli articoli 116 e 121, concernenti, rispettivamente, la
patente e le abilitazioni professionali per la  guida  di  veicoli  a
motore e gli esami di idoneita' per il conseguimento della patente di
guida; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive
modificazioni, recante disposizioni per  il  riassetto  normativo  in
materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di
autotrasportatore; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n.  59,  e  successive
modificazioni, recante l'attuazione  delle  direttive  2006/126/CE  e
2009/113/CE concernenti le patenti di guida; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n.  495,  e  successive  modificazioni,  recante  il  regolamento  di
esecuzione e di attuazione  del  nuovo  codice  della  strada  e,  in
particolare, l'articolo 332, concernente le competenze dei dipendenti
della Direzione generale  della  M.C.T.C.  in  materia  di  esami  di
idoneita' per il conseguimento della patente di guida e  la  connessa
tabella IV.1; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
del 20 settembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del
20  maggio  2014,  recante  disposizioni  in  materia  di  corsi   di
qualificazione iniziale e formazione periodica per  il  conseguimento
della  carta  di  qualificazione  del  conducente,   delle   relative
procedure di esame e dei soggetti erogatori dei corsi; 
  Visto il contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  relativo  al
personale del comparto ministeri per il quadriennio normativo  2006 -
2009 e biennio economico 2006 - 2007, e, in  particolare,  l'articolo
6, che ha rideterminato il sistema di classificazione  del  personale
del comparto ministeri; 
  Considerata la necessita' di riformulare la tabella IV.1 Art.  332,
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  495  del  1992,
introducendo le nuove categorie di patenti previste  dalla  direttiva
2006/126/CE, attuata con il  decreto  legislativo  n.  59  del  2011,
nonche' la carta di qualificazione  del  conducente,  prevista  dalla
direttiva 2003/59/CE, attuata con il decreto legislativo n.  286  del
2005; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 dicembre 2015; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 luglio 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              E m a n a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto del  Presidente  della  Repubblica  16  dicembre
                            1992, n. 495 
 
  1. All'articolo 332 del decreto del Presidente della Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Competenze  dei
dipendenti del Dipartimento per  i  trasporti,  la  navigazione,  gli
affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti in materia di esami di idoneita'»; 
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Ferme restando le autorizzazioni ad effettuare esami  di  guida
rilasciate  in  conformita'  alla   normativa   dell'Unione   europea
anteriormente al 19 gennaio 2013 e le  autorizzazioni  ad  effettuare
esami di  guida  di  cui  all'Allegato  IV,  paragrafo  2-bis,  punti
2-bis.1, 2-bis.2 e 2-bis.3, del decreto legislativo 18  aprile  2011,
n. 59, come modificato dall'articolo 11 della legge 29  luglio  2015,
n. 115, gli esami di idoneita' di cui agli articoli 118, 121,  128  e
168 del codice, nonche' le prove per il conseguimento del certificato
di abilitazione professionale di tipo  KA  e  KB  e  della  carta  di
qualificazione del  conducente  sono  effettuati  dai  dipendenti  in
servizio presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione,  gli
affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti, secondo il quadro di riferimento di cui  alla  tabella
IV.1, che fa parte integrante del presente regolamento.»; 
    c) al comma 2, le parole: «dei  trasporti  e  della  navigazione»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «delle   infrastrutture   e   dei
trasporti»; 
    d) al comma 3, le parole: «dei  trasporti  e  della  navigazione»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «delle   infrastrutture   e   dei
trasporti». 
  2. Al Titolo IV, Parte I, la tabella IV.1 Art. 332,  e'  sostituita
dalla tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  1,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e). 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 3 della legge 13  giugno  1991,  n.
          190  (Delega  al  Governo  per  la  revisione  delle  norme
          concernenti la disciplina della circolazione stradale): 
              «Art. 3. - 1. Entro il termine di  cui  all'art.  1  il
          Governo, ai sensi dell'art. 17, comma  1,  della  legge  23
          agosto 1988,  n.  400  ,  adotta  norme  regolamentari  per
          l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni  del  codice
          della strada, con contestuale abrogazione  del  regolamento
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  30
          giugno 1959, n. 420 , e  delle  altre  norme  regolamentari
          incompatibili, e adeguando  le  disposizioni  regolamentari
          concernenti la segnalazione stradale alle  norme  contenute
          nelle direttive comunitarie e agli  accordi  internazionali
          in  materia,  fissando  altresi'  i  criteri  dell'uniforme
          pianificazione cui debbono attenersi gli  enti  cui  spetta
          l'apposizione della segnaletica stradale e tenendo comunque
          conto di  quanto  gia'  disposto  in  attuazione  dell'art.
          19-bis del testo unico approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica  15  giugno  1959,  n.  393  ,  introdotto
          dall'art. 18 della legge 18 marzo 1988, n. 111. 
              2. Entro lo stesso termine di cui all'art. 1 i Ministri
          competenti per materia, ai sensi  dell'art.  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottano,  con  proprio
          decreto,   norme   regolamentari   per    l'esecuzione    e
          l'attuazione delle disposizioni del codice della strada che
          investano  la  loro  esclusiva  competenza,  nonche'  norme
          regolamentari per la riorganizzazione di uffici od  organi,
          compresi quelli delle aziende od amministrazioni  autonome,
          dei rispettivi dicasteri, in funzione delle nuove o diverse
          competenze ad essi affidate. Potra'  all'occorrenza  essere
          prevista l'istituzione di organismi consultivi e di  studio
          necessari per l'attuazione del codice della strada. 
              3. I regolamenti  di  cui  ai  commi  1  e  2  dovranno
          ispirarsi  ai  criteri  della  efficienza  e  produttivita'
          dell'amministrazione e della semplificazione e  snellimento
          delle procedure, riducendo al massimo,  anche  in  funzione
          della prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti,
          l'intervento di piu' uffici nel procedimento ed  eliminando
          in ogni caso duplicazioni di competenze e di controllo.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  116  e  121  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285  (Nuovo  codice
          della strada): 
              «Art. 116 (Patente e abilitazioni professionali per  la
          guida di veicoli a motore). - 1.  Non  si  possono  guidare
          ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli
          senza  aver  conseguito  la  patente  di  guida   ed,   ove
          richieste, le abilitazioni  professionali.  Tali  documenti
          sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per
          i trasporti, la  navigazione  e  i  sistemi  informativi  e
          statistici a soggetti che hanno la residenza in  Italia  ai
          sensi dell'art. 118-bis. 
              2. Per sostenere gli esami di idoneita' per la  patente
          di guida occorre presentare apposita domanda al  competente
          ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed
          i sistemi informativi e statistici ed  essere  in  possesso
          dei requisiti fisici e psichici  prescritti.  Il  Ministero
          delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,   con   decreti
          dirigenziali, stabilisce il procedimento per  il  rilascio,
          l'aggiornamento  e  il  duplicato,  attraverso  il  proprio
          sistema  informatico,  delle  patenti  di  guida  e   delle
          abilitazioni professionali, con l'obiettivo  della  massima
          semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento
          dei  medici  di  cui  all'art.  119,  dei   comuni,   delle
          autoscuole di cui all'art. 123 e dei soggetti di  cui  alla
          legge 8 agosto 1991, n. 264. 
              3. La patente di guida,  conforme  al  modello  UE,  si
          distingue nelle seguenti categorie ed  abilita  alla  guida
          dei veicoli per ciascuna di esse indicati: 
                a) AM: 
                  1) ciclomotori a  due  ruote  (categoria  L1e)  con
          velocita' massima di costruzione non superiore a  45  km/h,
          la cui cilindrata e' inferiore o  uguale  a  50  cm³  se  a
          combustione  interna,  oppure  la  cui   potenza   nominale
          continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i  motori
          elettrici; 
                  2) veicoli a tre ruote (categoria L2e)  aventi  una
          velocita' massima per costruzione non superiore a 45 km/h e
          caratterizzati da un motore, la cui cilindrata e' inferiore
          o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui
          potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per  gli
          altri motori a combustione interna, oppure la  cui  potenza
          nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4kW per i
          motori elettrici; 
                  3) quadricicli leggeri la  cui  massa  a  vuoto  e'
          inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa
          delle batterie per i veicoli elettrici,  la  cui  velocita'
          massima per costruzione e' inferiore o uguale a 45  km/h  e
          la cui cilindrata del motore e' inferiore o pari a  50  cm³
          per i motori ad accensione  comandata;  o  la  cui  potenza
          massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW  per  gli  altri
          motori, a combustione interna; o la  cui  potenza  nominale
          continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i  motori
          elettrici; 
                b) A1: 
                  1) motocicli di cilindrata massima di 125  cm³,  di
          potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non
          superiore a 0,1 kW/kg; 
                  2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW; 
                c) A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW con
          un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2  kW/kg  e  che
          non siano derivati da una versione che  sviluppa  oltre  il
          doppio della potenza massima; 
                d) A: 
                  1) motocicli, ossia  veicoli  a  due  ruote,  senza
          carrozzetta (categoria L3e) o  con  carrozzetta  (categoria
          L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³
          se a combustione interna e/o aventi una  velocita'  massima
          per costruzione superiore a 45 km/h; 
                  2) tricicli di potenza superiore  a  15  kW,  fermo
          restando quanto previsto dall'art. 115,  comma  1,  lettera
          e), numero 1); 
                e) B1: quadricicli diversi  da  quelli  di  cui  alla
          lettera a), numero 3), la cui massa a vuoto e' inferiore  o
          pari a 400  kg  (categoria  L7e)  (550  kg  per  i  veicoli
          destinati al trasporto di merci), esclusa  la  massa  delle
          batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza  massima
          netta del motore e'  inferiore  o  uguale  a  15  kW.  Tali
          veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle
          prescrizioni  tecniche  applicabili   ai   tricicli   della
          categoria  L5e  salvo  altrimenti  disposto  da  specifiche
          disposizioni comunitarie; 
                f) B: autoveicoli la cui  massa  massima  autorizzata
          non  supera  3500  kg  e  progettati  e  costruiti  per  il
          trasporto di non piu' di otto persone oltre al  conducente;
          ai veicoli di questa categoria puo'  essere  agganciato  un
          rimorchio  avente  una  massa   massima   autorizzata   non
          superiore a 750 kg. Agli autoveicoli  di  questa  categoria
          puo' essere agganciato un rimorchio la  cui  massa  massima
          autorizzata  superi  750  kg,  purche'  la  massa   massima
          autorizzata  di  tale  combinazione  non  superi  4250  kg.
          Qualora  tale  combinazione  superi  3500  chilogrammi,  e'
          richiesto il  superamento  di  una  prova  di  capacita'  e
          comportamento  su  veicolo  specifico.  In  caso  di  esito
          positivo, e' rilasciata una patente di guida  che,  con  un
          apposito codice comunitario, indica che  il  titolare  puo'
          condurre tali complessi di veicoli; 
                g) BE: complessi di veicoli composti di  una  motrice
          della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi
          ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore
          a 3500 kg; 
                h) C1: autoveicoli diversi da quelli delle  categorie
          D1 o D la cui massa massima autorizzata e' superiore a 3500
          kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti  per
          il trasporto di non  piu'  di  otto  passeggeri,  oltre  al
          conducente;  agli  autoveicoli  di  questa  categoria  puo'
          essere  agganciato  un  rimorchio  la  cui  massa   massima
          autorizzata non sia superiore a 750 kg; 
                i) C1E: 
                  1) complessi di veicoli  composti  di  una  motrice
          rientrante nella categoria C1 e di un  rimorchio  o  di  un
          semirimorchio la cui massa massima autorizzata e' superiore
          a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non
          superi 12000 kg; 
                  2) complessi di veicoli  composti  di  una  motrice
          rientrante nella categoria B e di  un  rimorchio  o  di  un
          semirimorchio la cui massa autorizzata e' superiore a  3500
          kg, sempre che  la  massa  autorizzata  del  complesso  non
          superi 12000 kg; 
                l) C: autoveicoli diversi da quelli  delle  categorie
          D1 o D la cui massa massima autorizzata e' superiore a 3500
          kg e progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di
          otto passeggeri, oltre al conducente; agli  autoveicoli  di
          questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui
          massa massima autorizzata non superi 750 kg; 
                m) CE: complessi di veicoli composti di  una  motrice
          rientrante nella categoria C e di  un  rimorchio  o  di  un
          semirimorchio la cui massa massima autorizzata  superi  750
          kg; 
                n) D1: autoveicoli  progettati  e  costruiti  per  il
          trasporto di non piu' di 16 persone, oltre al conducente, e
          aventi una lunghezza massima di 8 metri;  agli  autoveicoli
          di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio  la
          cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; 
                o) D1E: complessi di veicoli composti da una  motrice
          rientrante nella categoria D1 e  da  un  rimorchio  la  cui
          massa massima autorizzata e' superiore a 750 kg; 
                p) D:  autoveicoli  progettati  e  costruiti  per  il
          trasporto di piu' di otto persone oltre  al  conducente;  a
          tali autoveicoli puo' essere agganciato un rimorchio la cui
          massa massima autorizzata non superi 750 kg; 
                q) DE: complessi di veicoli composti da  una  motrice
          rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa
          massima autorizzata supera 750 kg. 
              4. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da
          piu' minorazioni, possono conseguire  la  patente  speciale
          delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D,  anche
          se alla guida di veicoli  trainanti  un  rimorchio  la  cui
          massa massima autorizzata non superi 750  kg.  Le  suddette
          patenti possono essere limitate alla guida  di  veicoli  di
          particolari tipi  e  caratteristiche,  e  possono  indicare
          determinate  prescrizioni  in  relazione  all'esito   degli
          accertamenti di cui all'art. 119, comma 4.  Le  limitazioni
          devono essere riportate sulla patente utilizzando i  codici
          comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti
          dal Dipartimento  per  i  trasporti,  la  navigazione  e  i
          sistemi informativi e statistici. Ai titolari di patente  B
          speciale e' vietata la guida di autoambulanze. 
              5. La patente di guida conseguita sostenendo  la  prova
          pratica su veicolo munito di cambio di velocita' automatico
          consente di condurre solo veicoli muniti di  tale  tipo  di
          cambio. Per veicolo dotato di cambio automatico si  intende
          un veicolo nel  quale  non  e'  presente  il  pedale  della
          frizione  o  la  leva  manuale  per  la  frizione,  per  le
          categorie A, A2 o A1. 
              6. La validita' della patente puo'  essere  estesa  dal
          competente ufficio del Dipartimento  per  i  trasporti,  la
          navigazione ed i sistemi informativi e  statistici,  previo
          accertamento dei requisiti fisici e psichici  ed  esame,  a
          categorie di patente diversa da quella posseduta. 
              7. Si puo' essere titolari di un'unica patente di guida
          rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o  dello
          Spazio economico europeo. 
              8. Ai fini del servizio di noleggio con conducente  per
          trasporto di persone, di cui all'art. 85, comma 2,  lettere
          a), b) c) e d), e di servizio di piazza con autovetture con
          conducente, di cui all'art. 86, i conducenti, di  eta'  non
          inferiore a ventuno  anni,  conseguono  un  certificato  di
          abilitazione professionale di tipo KA, se per la guida  del
          veicolo adibito ai predetti servizi e' richiesta la patente
          di guida di categoria A1, A2 o A, ovvero di tipo KB, se per
          la  guida  del  veicolo  adibito  ai  predetti  servizi  e'
          richiesta la patente di guida di categoria B1 o B. 
              9. I certificati di abilitazione professionale  di  cui
          al comma 8  sono  rilasciati  dal  competente  ufficio  del
          Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed  i  sistemi
          informativi e statistici, sulla base dei  requisiti,  delle
          modalita'  e  dei  programmi   di   esame   stabiliti   nel
          regolamento. Ai fini del conseguimento del  certificato  di
          abilitazione professionale di tipo KA e' necessario che  il
          conducente abbia la patente di categoria A1,  A2  o  A;  ai
          fini del  conseguimento  del  certificato  di  abilitazione
          professionale di tipo KB e' necessario  che  il  conducente
          abbia almeno la patente di categoria B1. 
              10.  I  mutilati  ed  i  minorati  fisici,  qualora  in
          possesso almeno delle  patenti  speciali  corrispondenti  a
          quelle  richieste  dal  comma  9,  possono   conseguire   i
          certificati di abilitazione professionale di tipo KA e  KB,
          previa  verifica  della  sussistenza   dei   requisiti   di
          idoneita' fisica e  psichica  da  parte  della  commissione
          medica locale, di cui all'art. 119,  comma  4,  sulla  base
          delle indicazioni alla stessa fornite dal comitato tecnico,
          ai sensi dell'art. 119, comma 10. 
              11. Quando richiesto  dalle  disposizioni  comunitarie,
          come  recepite  nell'ordinamento  interno,   i   conducenti
          titolari di patente di guida di categoria  C1  o  C,  anche
          speciale,  ovvero  C1E  o  CE,  conseguono  la   carta   di
          qualificazione del conducente per il trasporto di cose ed i
          conducenti titolari di patente di guida  di  categoria  D1,
          D1E, D e DE  conseguono  la  carta  di  qualificazione  del
          conducente per il trasporto  di  persone.  Quest'ultima  e'
          sempre richiesta nel caso di trasporto di scolari. 
              12. Nei casi previsti dagli accordi internazionali  cui
          l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli  adibiti  a
          determinati trasporti professionali, i titolari di  patente
          di guida valida per la prescritta categoria devono  inoltre
          conseguire  il  relativo   certificato   di   abilitazione,
          idoneita', capacita' o formazione professionale, rilasciato
          dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la
          navigazione ed i sistemi  informativi  e  statistici.  Tali
          certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e  ai
          minorati fisici. 
              13. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno
          ad  un  altro  comune  o  il  cambiamento   di   abitazione
          nell'ambito  dello  stesso  comune,  viene  effettuata  dal
          competente  ufficio  centrale  del   Dipartimento   per   i
          trasporti,  la  navigazione  e  i  sistemi  informativi   e
          statistici che aggiorna  il  dato  nell'anagrafe  nazionale
          degli  abilitati  alla  giuda.  A  tale  fine,   i   comuni
          trasmettono al suddetto ufficio, per via  telematica  o  su
          supporto magnetico secondo i  tracciati  record  prescritti
          dal Dipartimento  per  i  trasporti,  la  navigazione  e  i
          sistemi informativi  e  statistici,  notizia  dell'avvenuto
          trasferimento  di  residenza,  nel  termine  di   un   mese
          decorrente dalla data  di  registrazione  della  variazione
          anagrafica. 
              14. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di  un
          veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non
          abbia conseguito la  corrispondente  patente  di  guida,  o
          altra abilitazione prevista ai commi 8, 10,  11  e  12,  se
          prescritta, e' soggetto alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 389 ad euro 1.559. 
              15. Chiunque conduce veicoli senza aver  conseguito  la
          corrispondente patente di guida e' punito con l'ammenda  da
          2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si  applica  ai
          conducenti che guidano senza patente perche' revocata o non
          rinnovata per mancanza dei  requisiti  fisici  e  psichici.
          Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresi' la
          pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui
          al  presente  comma   e'   competente   il   tribunale   in
          composizione monocratica. 
              15-bis. Il titolare di patente di guida di categoria A1
          che guida veicoli per i quali e' richiesta  la  patente  di
          categoria A2, il titolare di patente di guida di  categoria
          A1 o A2 che guida veicoli  per  i  quali  e'  richiesta  la
          patente di categoria A, ovvero titolare di patente di guida
          di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i  quali  e'
          richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D,
          e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da  1.000  euro  a  4.000  euro.  Si  applica  la
          sanzione accessoria  della  sospensione  della  patente  di
          guida posseduta da quattro a otto mesi,  secondo  le  norme
          del capo I, sezione II, del titolo VI. 
              16.  Fermo  restando  quando  previsto  da   specifiche
          disposizioni, chiunque guida veicoli essendo  munito  della
          patente di guida ma non di altra  abilitazione  di  cui  ai
          commi 8, 10, 11 e 12, quando prescritta, e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          400 ad euro 1.600. 
              17. Alle violazioni di cui  al  comma  15  consegue  la
          sanzione accessoria del fermo  amministrativo  del  veicolo
          per un periodo di tre mesi, o in  caso  di  recidiva  delle
          violazioni,   la   sanzione   accessoria   della   confisca
          amministrativa  del  veicolo.  Quando  non   e'   possibile
          disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo,
          si applica la sanzione accessoria della  sospensione  della
          patente di guida eventualmente posseduta per un periodo  da
          tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II,
          sezione II, del titolo VI. 
              18. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 16
          importano la sanzione accessoria del  fermo  amministrativo
          del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del  capo
          I, sezione II, del titolo VI.». 
              «Art.  121  (Esami  di  idoneita').  -  1.  L'idoneita'
          tecnica necessaria per il rilascio della patente  di  guida
          si consegue superando una prova di verifica delle capacita'
          e  dei  comportamenti  ed  una  prova  di  controllo  delle
          cognizioni. 
              2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati  secondo
          direttive, modalita' e programmi stabiliti con decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  sulla  base
          delle direttive della Comunita' Europea e con il ricorso  a
          sussidi  audiovisivi,  questionari  d'esame  e  quant'altro
          necessario per una uniforme formulazione del giudizio. 
              3.  Gli  esami  per  la  patente  di  guida,   per   le
          abilitazioni  professionali  di  cui  all'art.  116  e  del
          certificato di idoneita' professionale di cui all'art. 118,
          sono  effettuati  da  dipendenti  del  Dipartimento  per  i
          trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e
          statistici,  a  seguito  della  frequenza   di   corso   di
          qualificazione iniziale, secondo le disposizioni di cui  ai
          commi 5 e 5-bis, ed esame  di  abilitazione.  Il  permanere
          nell'esercizio della funzione di esaminatore e' subordinato
          alla frequenza di corsi di formazione periodica, secondo le
          disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis. 
              4.  Nel  regolamento   sono   determinati   i   profili
          professionali  dei  dipendenti  del  Dipartimento   per   i
          trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e
          statistici che danno titolo all'effettuazione  degli  esami
          di cui al comma 3. 
              5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti  sono  determinate  le  norme  e   modalita'   di
          effettuazione dei  corsi  di  qualificazione  iniziale,  di
          formazione periodica e degli esami per  l'abilitazione  del
          personale di cui al  comma  3,  adibito  alla  funzione  di
          esaminatore nelle prove di controllo delle cognizioni. 
              5-bis. I contenuti del corso di qualificazione iniziale
          del personale di cui al comma 3, adibito alla  funzione  di
          esaminatore nelle prove di verifica delle capacita'  e  dei
          comportamenti, e delle competenze a  cui  gli  stessi  sono
          finalizzati, sono definiti con decreto del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto  sono
          altresi' disciplinate le condizioni  soggettive  necessarie
          per la frequenza dei suddetti corsi nonche' i  contenuti  e
          le procedure  dell'esame  finale.  Il  Dipartimento  per  i
          trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e
          statistici  provvede  ad  un  controllo  di  qualita'   sul
          predetto personale e  ad  una  formazione  periodica  dello
          stesso. 
              6.   L'esame   di   coloro   che   hanno    frequentato
          un'autoscuola puo' svolgersi presso la stessa se dotata  di
          locali riconosciuti dal competente ufficio del Dipartimento
          per i trasporti terrestri idonei allo scopo o presso centri
          di istruzione da questa formati e legalmente costituiti. 
              7. Le prove d'esame sono pubbliche. 
              8. La prova pratica di guida non puo' essere  sostenuta
          prima che sia trascorso un mese  dalla  data  del  rilascio
          dell'autorizzazione per esercitarsi alla  guida,  ai  sensi
          del comma 1 dell'art. 122. 
              9. La prova pratica di guida, con esclusione di  quella
          per il conseguimento di patente di categoria AM, A1, A2  ed
          A, va in ogni caso effettuata su veicoli  muniti  di  doppi
          comandi. 
              10.  Tra  una  prova  d'esame   sostenuta   con   esito
          sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno
          un mese. 
              11.  Gli  esami  possono   essere   sostenuti,   previa
          prenotazione da  inoltrarsi  non  oltre  il  quinto  giorno
          precedente  la  data  della  prova,  entro  il  termine  di
          validita' dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida.
          Nel limite di detta validita' e' consentito  ripetere,  per
          una volta soltanto, la prova pratica di guida. 
              12. Contestualmente al superamento con esito favorevole
          dell'esame di guida, il competente ufficio del Dipartimento
          per i trasporti terrestri rilascia la patente  di  guida  a
          chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 116.». 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche), e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001, S.O. 
              - Il decreto  legislativo  21  novembre  2005,  n.  286
          (Disposizioni per il  riassetto  normativo  in  materia  di
          liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita'  di
          autotrasportatore), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 6 del 9 gennaio 2006. 
              -  Il  decreto  legislativo  18  aprile  2011,  n.   59
          (Attuazione  delle  direttive  2006/126/CE  e   2009/113/CE
          concernenti la  patente  di  guida),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2011. 
              - Si riporta il testo dell'art.  332  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495
          (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice
          della strada), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  303
          del 28 dicembre 1992, S.O., come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 332 (Competenze dei dipendenti  del  Dipartimento
          per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed  il
          personale  del  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti in materia di esami di  idoneita').  -  1.  Ferme
          restando le autorizzazioni ad  effettuare  esami  di  guida
          rilasciate  in  conformita'  alla   normativa   dell'Unione
          europea   anteriormente   al   19   gennaio   2013   e   le
          autorizzazioni  ad  effettuare  esami  di  guida   di   cui
          all'Allegato IV, paragrafo 2-bis, punti 2-bis.1, 2-bis.2  e
          2-bis.3, del decreto legislativo 18  aprile  2011,  n.  59,
          come modificato dall'art. 11 della legge 29 luglio 2015, n.
          115, gli esami di idoneita' di cui agli articoli 118,  121,
          128 e 168 del codice, nonche' le prove per il conseguimento
          del certificato di abilitazione professionale di tipo KA  e
          KB e della carta  di  qualificazione  del  conducente  sono
          effettuati   dai   dipendenti   in   servizio   presso   il
          Dipartimento per i trasporti, la  navigazione,  gli  affari
          generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture
          e dei trasporti, secondo il quadro di  riferimento  di  cui
          alla tabella IV.1, che fa  parte  integrante  del  presente
          regolamento. 
              2.  Nell'eventualita'  che  i   profili   professionali
          elencati nella tabella succitata siano sostituiti da  nuovi
          profili professionali, il Ministro delle  infrastrutture  e
          dei  trasporti,  con  proprio   provvedimento,   stabilisce
          l'equiparazione tra i profili  professionali  precedenti  e
          quelli sostitutivi. 
              3. Nell'eventualita'  di  innovazioni  nell'ordinamento
          giuridico del personale, il Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti provvede a stabilire  l'equiparazione  tra  i
          profili professionali precedenti e le figure  professionali
          del nuovo ordinamento.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 332 del decreto del Presidente
          della Repubblica n. 495 del 1992, si veda nelle  note  alle
          premesse.