Art. 3 Disposizioni diverse 1. All'articolo 18, comma 30, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «da ripartire» sono soppresse e dopo le parole: «per l'anno finanziario 2017» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero, al fine di accelerare l'estinzione delle suddette partite, ad assegnare direttamente le medesime risorse, anche in conto residui, all'istituto gestore della tesoreria dello Stato, il quale provvede alla relativa sistemazione fornendo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla competente Amministrazione ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita, secondo lo schema trasmesso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato». La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 ottobre 2017 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 30, della citata legge n. 232 del 2016, come modificato dalla presente legge: «Art. 18 (Disposizioni diverse). - 1.- 29. (Omissis). 30. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le risorse del capitolo "Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso", iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017, ovvero, al fine di accelerare l'estinzione delle suddette partite, ad assegnare direttamente le medesime risorse, anche in conto residui, all'istituto gestore della tesoreria dello Stato, il quale provvede alla relativa sistemazione fornendo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla competente Amministrazione ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita, secondo lo schema trasmesso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le risorse del suddetto fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio al termine dell'anno 2017 per essere utilizzate nell'esercizio successivo.».