Art. 5 Procedura per l'erogazione dei contributi 1. Entro il 28 febbraio di ciascun anno i soggetti che intendono beneficiare dei contributi presentano al Ministero una singola domanda per ogni regione nella quale operano e per ogni marchio/palinsesto per i quali richiedono il contributo. E' quindi consentita la presentazione di piu' domande per ogni regione da parte di ogni singola emittente. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalita' di presentazione con procedura telematica delle domande e la documentazione da presentare, ivi comprese la dichiarazione di impegno di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), e le dichiarazioni rese nelle forme di cui agli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestanti dati e notizie richiesti ai sensi del presente regolamento. Con il medesimo decreto e' stabilito, in sede di prima applicazione, il termine di presentazione delle domande di cui al comma 1 per i contributi relativi agli anni 2016 e 2017. 3. Conclusa l'istruttoria, il Ministero pubblica sul proprio sito web le 4 graduatorie nazionali provvisorie dei soggetti ammessi al contributo, distintamente per le emittenti televisive e per quelle radiofoniche a carattere commerciale nonche' separatamente per le emittenti televisive e per le emittenti radiofoniche a carattere comunitario, e l'indicazione degli importi dei contributi spettanti. 4. Nelle graduatorie sono riportati, per le emittenti commerciali, i soggetti ammessi con l'indicazione del punteggio ottenuto relativamente a ciascuno dei criteri indicati all'articolo 6, nonche' dell'eventuale riconoscimento delle maggiorazioni spettanti come previsto dall'articolo 6, commi 3 e 4, e, per le emittenti comunitarie, con l'indicazione del punteggio ottenuto relativamente ai soli criteri di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), con l'indicazione del punteggio complessivo ottenuto. 5. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, con le stesse modalita' di presentazione della domanda di cui al comma 2, ogni emittente, inclusa o non inclusa nelle graduatorie, puo' presentare richiesta di rettifica del punteggio o di riammissione della domanda, fornendo tutti gli elementi necessari al riesame della pratica. 6. Concluso l'esame delle richieste di rettifica e delle istanze di riammissione, entro sessanta giorni, il Ministero pubblica le graduatorie definitive con le stesse modalita' di cui ai commi 3 e 4. 7. Il Ministero provvede alla successiva liquidazione in un'unica soluzione entro i successivi sessanta giorni ed e' autorizzato a compensare gli importi da erogare a titolo di contributo con le somme di cui i beneficiari risultino eventualmente debitori nei confronti del Ministero stesso per quanto previsto dagli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche. 8. Il Ministero effettua idonei controlli, anche in periodi successivi alla concessione del contributo, relativamente alla veridicita' delle dichiarazioni e della documentazione presentata in sede di domanda e verifica il corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento. 9. Allo svolgimento delle attivita' di controllo si provvede nell'ambito dei compiti istituzionali, nel limite delle risorse umane, finanziarie, strumentali disponibili a legislazione vigente. 10. In caso di non ammissione delle domande, di esclusione o successiva revoca del contributo gia' concesso ai sensi dell'articolo 8 e' data comunicazione all'interessato con provvedimento motivato.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo degli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2003 n.214 - Suppl. Ordinario n. 150: «Art. 34 (Diritti amministrativi). - 1. Oltre ai contributi di cui all'articolo 35, possono essere imposti alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell'autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso, diritti amministrativi che coprano complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonche' di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, ed in particolare di decisioni in materia di accesso e interconnessione. I diritti amministrativi sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori. 2. Per la copertura dei costi amministrativi sostenuti per le attivita' di competenza del Ministero, la misura dei diritti amministrativi di cui al comma 1 e' individuata nell'allegato n. 10. 2-bis. Per la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorita' nelle materie di cui al comma 1, la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo comma 1 e' determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in proporzione ai ricavi maturati dalle imprese nelle attivita' oggetto dell'autorizzazione generale o della concessione di diritti d'uso. 2-ter. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e l'Autorita' pubblicano annualmente i costi amministrativi sostenuti per le attivita' di cui al comma 1 e l'importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 2-bis. In base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche. «Art. 35 (Contributi per la concessione di diritti di uso e di diritti di installare infrastrutture). - 1. I contributi per la concessione di diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorita'. 2. In sede di prima applicazione si applicano i contributi nella misura prevista dall'allegato n. 10. 3. Per i contributi relativi alla concessione dei diritti per l'installazione, su aree pubbliche, di infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 93. 4. I contributi sono trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo, non discriminatori e tengono conto degli obiettivi di cui all'articolo 13.».