Art. 5 
 
              Procedura per l'erogazione dei contributi 
 
  1. Entro il 28 febbraio di ciascun anno i  soggetti  che  intendono
beneficiare  dei  contributi  presentano  al  Ministero  una  singola
domanda  per  ogni  regione  nella   quale   operano   e   per   ogni
marchio/palinsesto per i quali richiedono il  contributo.  E'  quindi
consentita la presentazione di piu' domande per ogni regione da parte
di ogni singola emittente. 
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite
le modalita' di presentazione con procedura telematica delle  domande
e la documentazione da presentare, ivi comprese la  dichiarazione  di
impegno  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  lettera   b),   e   le
dichiarazioni rese nelle forme di cui agli articoli 38, 46 e  47  del
decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445
attestanti  dati  e  notizie  richiesti   ai   sensi   del   presente
regolamento. Con il medesimo decreto e' stabilito, in sede  di  prima
applicazione, il termine di presentazione delle  domande  di  cui  al
comma 1 per i contributi relativi agli anni 2016 e 2017. 
  3. Conclusa l'istruttoria, il Ministero pubblica sul  proprio  sito
web le 4 graduatorie nazionali provvisorie dei  soggetti  ammessi  al
contributo, distintamente per le emittenti televisive  e  per  quelle
radiofoniche a carattere commerciale  nonche'  separatamente  per  le
emittenti televisive e per  le  emittenti  radiofoniche  a  carattere
comunitario, e l'indicazione degli importi dei contributi spettanti. 
  4. Nelle graduatorie sono riportati, per le emittenti  commerciali,
i  soggetti  ammessi  con  l'indicazione   del   punteggio   ottenuto
relativamente a ciascuno dei criteri indicati all'articolo 6, nonche'
dell'eventuale  riconoscimento  delle  maggiorazioni  spettanti  come
previsto  dall'articolo  6,  commi  3  e  4,  e,  per  le   emittenti
comunitarie, con l'indicazione del punteggio  ottenuto  relativamente
ai soli criteri di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b),  con
l'indicazione del punteggio complessivo ottenuto. 
  5.  Nei  trenta  giorni   successivi   alla   pubblicazione   delle
graduatorie provvisorie, con le  stesse  modalita'  di  presentazione
della domanda di cui al  comma  2,  ogni  emittente,  inclusa  o  non
inclusa nelle graduatorie, puo' presentare richiesta di rettifica del
punteggio  o  di  riammissione  della  domanda,  fornendo  tutti  gli
elementi necessari al riesame della pratica. 
  6. Concluso l'esame delle richieste di rettifica e delle istanze di
riammissione,  entro  sessanta  giorni,  il  Ministero  pubblica   le
graduatorie definitive con le stesse modalita' di cui ai commi 3 e 4. 
  7. Il Ministero provvede alla successiva liquidazione  in  un'unica
soluzione entro i successivi sessanta  giorni  ed  e'  autorizzato  a
compensare gli importi da erogare a titolo di contributo con le somme
di cui i beneficiari risultino eventualmente debitori  nei  confronti
del Ministero stesso per quanto previsto dagli articoli 34 e  35  del
decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,  recante  codice  delle
comunicazioni elettroniche. 
  8.  Il  Ministero  effettua  idonei  controlli,  anche  in  periodi
successivi  alla  concessione  del  contributo,  relativamente   alla
veridicita' delle dichiarazioni e della documentazione presentata  in
sede di domanda e verifica il  corretto  adempimento  degli  obblighi
previsti dal presente regolamento. 
  9. Allo  svolgimento  delle  attivita'  di  controllo  si  provvede
nell'ambito dei  compiti  istituzionali,  nel  limite  delle  risorse
umane, finanziarie, strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  10. In caso di  non  ammissione  delle  domande,  di  esclusione  o
successiva revoca del contributo gia' concesso ai sensi dell'articolo
8 e' data comunicazione all'interessato con provvedimento motivato. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  34  e  35  del
          decreto legislativo 1 agosto 2003,  n.  259  (Codice  delle
          comunicazioni  elettroniche),  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale del 15 settembre 2003 n.214 - Suppl. Ordinario n.
          150: 
              «Art.  34  (Diritti  amministrativi).  -  1.  Oltre  ai
          contributi di cui all'articolo 35, possono  essere  imposti
          alle  imprese  che  forniscono  reti  o  servizi  ai  sensi
          dell'autorizzazione  generale  o  alle  quali  sono   stati
          concessi diritti di uso, diritti amministrativi che coprano
          complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti  per
          la gestione, il controllo e l'applicazione  del  regime  di
          autorizzazione  generale,  dei  diritti  di  uso  e   degli
          obblighi specifici di cui all'articolo  28,  comma  2,  ivi
          compresi  i  costi  di  cooperazione   internazionale,   di
          armonizzazione  e  di  standardizzazione,  di  analisi   di
          mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni  e
          di altri controlli di mercato, nonche' di preparazione e di
          applicazione  del  diritto  derivato  e   delle   decisioni
          amministrative, ed in particolare di decisioni  in  materia
          di accesso e  interconnessione.  I  diritti  amministrativi
          sono imposti alle singole imprese  in  modo  proporzionato,
          obiettivo   e   trasparente   che   minimizzi    i    costi
          amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori. 
              2. Per la copertura dei costi amministrativi  sostenuti
          per le attivita' di competenza del Ministero, la misura dei
          diritti amministrativi di cui al  comma  1  e'  individuata
          nell'allegato n. 10. 
              2-bis.  Per  la  copertura  dei  costi   amministrativi
          complessivamente sostenuti per l'esercizio  delle  funzioni
          di  regolazione,  di  vigilanza,  di   composizione   delle
          controversie  e  sanzionatorie   attribuite   dalla   legge
          all'Autorita' nelle materie di cui al comma  1,  la  misura
          dei diritti amministrativi di cui al medesimo  comma  1  e'
          determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66,  della
          legge 23 dicembre 2005, n. 266, in  proporzione  ai  ricavi
          maturati   dalle   imprese    nelle    attivita'    oggetto
          dell'autorizzazione generale o della concessione di diritti
          d'uso. 2-ter. Il Ministero, di concerto  con  il  Ministero
          dell'economia e delle  finanze,  e  l'Autorita'  pubblicano
          annualmente  i  costi  amministrativi  sostenuti   per   le
          attivita' di cui al comma 1  e  l'importo  complessivo  dei
          diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi  2  e
          2-bis. In base  alle  eventuali  differenze  tra  l'importo
          totale  dei  diritti  e  i  costi  amministrativi,  vengono
          apportate opportune rettifiche. 
              «Art. 35 (Contributi per la concessione di  diritti  di
          uso e di diritti di  installare  infrastrutture).  -  1.  I
          contributi per la  concessione  di  diritti  di  uso  delle
          frequenze radio o dei numeri  sono  fissati  dal  Ministero
          sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorita'. 
              2.  In  sede  di  prima  applicazione  si  applicano  i
          contributi nella misura prevista dall'allegato n. 10. 
              3. Per  i  contributi  relativi  alla  concessione  dei
          diritti  per  l'installazione,  su   aree   pubbliche,   di
          infrastrutture di reti  di  comunicazione  elettronica,  si
          applicano le disposizioni di cui al comma  2  dell'articolo
          93. 
              4.  I  contributi  sono   trasparenti,   obiettivamente
          giustificati, proporzionati allo scopo, non  discriminatori
          e tengono conto degli obiettivi di cui all'articolo 13.».