Art. 3 
 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono richiedere  l'APE  i  soggetti  iscritti  alle  gestioni
previdenziali individuate dall'articolo 1, comma 167, della legge  11
dicembre 2016, n. 232, che risultino in possesso, congiuntamente, dei
requisiti previsti dal medesimo comma. 
  2. Il requisito anagrafico che consente la maturazione del  diritto
alla pensione di vecchiaia entro 3  anni  e  7  mesi  dalla  data  di
domanda di APE tiene conto  dell'adeguamento  agli  incrementi  della
speranza di vita dei requisiti di accesso al  sistema  pensionistico,
ai sensi  della  normativa  vigente  e,  in  particolare,  di  quanto
disposto dall'articolo 24, comma  9,  del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214. 
  3. Coloro che hanno maturato i requisiti in una data  compresa  tra
il 1° maggio 2017 e  la  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, come certificata dall'INPS ai sensi dell'articolo 5, possono
richiedere, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, attraverso la domanda di  APE  di  cui  all'articolo  7,  la
corresponsione di tutti i ratei arretrati maturati a decorrere  dalla
suddetta data di maturazione dei requisiti. 
  4. Non possono ottenere  l'APE  i  soggetti  gia'  titolari  di  un
trattamento pensionistico diretto ai  sensi  dell'articolo  1,  comma
167, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
  5. In caso di liquidazione  di  trattamenti  pensionistici  diretti
prima del perfezionamento del diritto  alla  pensione  di  vecchiaia,
l'erogazione dell'APE viene interrotta e, fatto salvo il ricorso  del
soggetto richiedente all'estinzione anticipata  di  cui  all'articolo
12,  l'istituto  finanziatore   comunica   all'INPS   il   piano   di
ammortamento  rideterminato  e  l'importo   della   nuova   rata   di
ammortamento da trattenere sulla pensione, con le modalita'  previste
dall'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 1. In tale ipotesi,
l'impresa assicuratrice rimborsera' al soggetto richiedente la  parte
di premio non goduta, secondo le  modalita'  e  i  termini  stabiliti
dall'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 2, e  il  fondo  di
garanzia  corrispondera'  la  quota  parte   non   utilizzata   della
commissione per l'accesso al fondo,  secondo  le  modalita'  previste
dalle istruzioni operative di cui all'articolo 19. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 167, della  legge  11
          dicembre 2016, n. 232, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  24,  comma  9,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 214: 
              «Art.  24  (Disposizioni  in  materia  di   trattamenti
          pensionistici). - (Omissis). 
              9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
          liquidata a carico  dell'AGO  e  delle  forme  esclusive  e
          sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata
          di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,  n.
          335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione  di
          vecchiaia di cui al comma 6 del  presente  articolo  devono
          essere tali da  garantire  un'eta'  minima  di  accesso  al
          trattamento pensionistico non inferiore a  67  anni  per  i
          soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che  maturano
          il diritto alla prima decorrenza  utile  del  pensionamento
          dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti  dei
          predetti requisiti agli incrementi della speranza  di  vita
          ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta  eta'
          minima di accesso non fosse assicurata, sono  ulteriormente
          incrementati gli stessi requisiti, con  lo  stesso  decreto
          direttoriale di cui al citato art.  12,  comma  12-bis,  da
          emanare entro il 31 dicembre 2019, al  fine  di  garantire,
          per i soggetti, in possesso  dei  predetti  requisiti,  che
          maturano  il  diritto  alla  prima  decorrenza  utile   del
          pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso  al
          trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.
          Resta ferma la disciplina di adeguamento dei  requisiti  di
          accesso al  sistema  pensionistico  agli  incrementi  della
          speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  30  luglio  2010,  n.  122,  per   gli   adeguamenti
          successivi  a  quanto  previsto  dal  secondo  periodo  del
          presente comma. L'art. 5 della legge 12 novembre  2011,  n.
          183 e' abrogato. 
              (Omissis).».