Art. 3
Soggetti beneficiari
1. Possono richiedere l'APE i soggetti iscritti alle gestioni
previdenziali individuate dall'articolo 1, comma 167, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, che risultino in possesso, congiuntamente, dei
requisiti previsti dal medesimo comma.
2. Il requisito anagrafico che consente la maturazione del diritto
alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi dalla data di
domanda di APE tiene conto dell'adeguamento agli incrementi della
speranza di vita dei requisiti di accesso al sistema pensionistico,
ai sensi della normativa vigente e, in particolare, di quanto
disposto dall'articolo 24, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214.
3. Coloro che hanno maturato i requisiti in una data compresa tra
il 1° maggio 2017 e la data di entrata in vigore del presente
decreto, come certificata dall'INPS ai sensi dell'articolo 5, possono
richiedere, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, attraverso la domanda di APE di cui all'articolo 7, la
corresponsione di tutti i ratei arretrati maturati a decorrere dalla
suddetta data di maturazione dei requisiti.
4. Non possono ottenere l'APE i soggetti gia' titolari di un
trattamento pensionistico diretto ai sensi dell'articolo 1, comma
167, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
5. In caso di liquidazione di trattamenti pensionistici diretti
prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia,
l'erogazione dell'APE viene interrotta e, fatto salvo il ricorso del
soggetto richiedente all'estinzione anticipata di cui all'articolo
12, l'istituto finanziatore comunica all'INPS il piano di
ammortamento rideterminato e l'importo della nuova rata di
ammortamento da trattenere sulla pensione, con le modalita' previste
dall'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 1. In tale ipotesi,
l'impresa assicuratrice rimborsera' al soggetto richiedente la parte
di premio non goduta, secondo le modalita' e i termini stabiliti
dall'accordo quadro di cui all'articolo 11, comma 2, e il fondo di
garanzia corrispondera' la quota parte non utilizzata della
commissione per l'accesso al fondo, secondo le modalita' previste
dalle istruzioni operative di cui all'articolo 19.
Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 1, comma 167, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 24, comma 9, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 214:
«Art. 24 (Disposizioni in materia di trattamenti
pensionistici). - (Omissis).
9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e
sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata
di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di
vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono
essere tali da garantire un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i
soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano
il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento
dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei
predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita
ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta eta'
minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente
incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto
direttoriale di cui al citato art. 12, comma 12-bis, da
emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire,
per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che
maturano il diritto alla prima decorrenza utile del
pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.
Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico agli incrementi della
speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti
successivi a quanto previsto dal secondo periodo del
presente comma. L'art. 5 della legge 12 novembre 2011, n.
183 e' abrogato.
(Omissis).».