Art. 4 
 
 
            Domanda di certificazione del diritto all'APE 
 
  1. La domanda di certificazione del diritto all'APE  e'  presentata
dal  soggetto  richiedente  all'INPS  direttamente  o  attraverso  un
intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152,
specificamente delegato dal richiedente,  rispetto  al  quale  l'INPS
verifica, in conformita'  alle  norme  vigenti,  la  validita'  della
delega.  La  domanda,  predisposta  secondo   il   modello   di   cui
all'allegato  1,   e'   inviata   secondo   le   modalita'   previste
dall'articolo 1, comma 168, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.  Al
richiedente e' rilasciata l'informativa ai sensi dell'articolo 13 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 168, della  legge  11
          dicembre 2016, n. 232, si veda nelle note alle premesse. 
              - La legge 30 marzo 2001 n. 152 (Nuova  disciplina  per
          gli istituti di  patronato  e  di  assistenza  sociale)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  97  del  27  aprile
          2001. 
              - Si riporta il testo dell'art. 13 del  citato  decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196: 
              «Art. 13 (Informativa). - 1. L'interessato o la persona
          presso  la  quale  sono  raccolti  i  dati  personali  sono
          previamente informati oralmente o per iscritto circa: 
              a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono
          destinati i dati; 
              b)   la   natura   obbligatoria   o   facoltativa   del
          conferimento dei dati; 
              c)  le  conseguenze  di   un   eventuale   rifiuto   di
          rispondere; 
              d) i soggetti o le categorie di  soggetti  ai  quali  i
          dati personali possono  essere  comunicati  o  che  possono
          venirne  a  conoscenza  in  qualita'  di   responsabili   o
          incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; 
              e) i diritti di cui all'art. 7; 
              f)  gli  estremi  identificativi  del  titolare  e,  se
          designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai
          sensi dell'art. 5 e del responsabile. Quando il titolare ha
          designato piu' responsabili e' indicato almeno uno di essi,
          indicando  il  sito  della  rete  di  comunicazione  o   le
          modalita'  attraverso  le  quali  e'  conoscibile  in  modo
          agevole l'elenco aggiornato  dei  responsabili.  Quando  e'
          stato  designato   un   responsabile   per   il   riscontro
          all'interessato in caso di esercizio  dei  diritti  di  cui
          all'art. 7, e' indicato tale responsabile. 
              2. L'informativa di cui al comma 1 contiene  anche  gli
          elementi previsti da specifiche disposizioni  del  presente
          codice e puo' non comprendere gli elementi gia'  noti  alla
          persona che fornisce  i  dati  o  la  cui  conoscenza  puo'
          ostacolare in  concreto  l'espletamento,  da  parte  di  un
          soggetto pubblico, di funzioni  ispettive  o  di  controllo
          svolte per finalita' di  difesa  o  sicurezza  dello  Stato
          oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati. 
              3.   Il   Garante   puo'   individuare   con    proprio
          provvedimento  modalita'  semplificate  per   l'informativa
          fornita in particolare da servizi telefonici di  assistenza
          e informazione al pubblico. 
              4.  Se  i  dati  personali  non  sono  raccolti  presso
          l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva
          delle categorie di  dati  trattati,  e'  data  al  medesimo
          interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando
          e' prevista la  loro  comunicazione,  non  oltre  la  prima
          comunicazione. 
              5. La disposizione di cui al comma  4  non  si  applica
          quando: 
              a) i dati sono trattati in base ad un obbligo  previsto
          dalla  legge,  da  un   regolamento   o   dalla   normativa
          comunitaria; 
              b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle
          investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,
          n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un  diritto
          in sede giudiziaria,  sempre  che  i  dati  siano  trattati
          esclusivamente  per  tali  finalita'  e  per   il   periodo
          strettamente necessario al loro perseguimento; 
              c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di
          mezzi  che  il  Garante,  prescrivendo   eventuali   misure
          appropriate,   dichiari    manifestamente    sproporzionati
          rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a  giudizio
          del Garante, impossibile. 
              5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non e' dovuta in
          caso di ricezione  di  curricula  spontaneamente  trasmessi
          dagli interessati ai fini dell'eventuale  instaurazione  di
          un rapporto  di  lavoro.  Al  momento  del  primo  contatto
          successivo all'invio del curriculum, il titolare e'  tenuto
          a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa
          breve contenente almeno gli elementi di  cui  al  comma  1,
          lettere a), d) ed f).».