Art. 6 
 
 
       Importo minimo e massimo del diritto di APE ottenibile 
 
  1. L'importo minimo della quota di APE ottenibile  e'  pari  a  150
euro mensili. 
  2. Ai fini della determinazione dell'importo  massimo  della  quota
mensile di APE ottenibile, l'INPS  determina  l'importo  mensile  del
trattamento pensionistico al lordo  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone  fisiche   calcolato   sulla   base   dei   coefficienti   di
trasformazione vigenti alla data della domanda  di  APE,  e  relativi
all'eta' posseduta alla stessa data per  i  soggetti  con  anzianita'
contributiva dal 1° gennaio 1996 e relativi all'eta' di pensionamento
di vecchiaia  per  i  soggetti  con  anzianita'  contributiva  al  31
dicembre 1995. A  tal  fine,  il  calcolo  dell'importo  mensile  del
trattamento pensionistico deve essere  effettuato  sulla  base  degli
elementi presenti negli archivi dell'INPS. 
  3. L'importo massimo della quota mensile di APE ottenibile non puo'
superare rispettivamente: 
  a)  il  75  per  cento   dell'importo   mensile   del   trattamento
pensionistico, se la durata dell'erogazione dell'APE e'  superiore  a
36 mesi; 
  b)  l'80   per   cento   dell'importo   mensile   del   trattamento
pensionistico, se la durata di erogazione dell'APE e' compresa tra 24
e 36 mesi; 
  c)  l'85   per   cento   dell'importo   mensile   del   trattamento
pensionistico, se la durata di erogazione dell'APE e' compresa tra 12
e 24 mesi; 
  d)  il  90  per  cento   dell'importo   mensile   del   trattamento
pensionistico, se la durata di erogazione dell'APE e' inferiore a  12
mesi. 
  4. In aggiunta ai limiti di cui  al  comma  3,  si  applica  quanto
previsto dall'articolo 1, comma 167, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, in merito all'importo della pensione  al  netto  della  rata  di
ammortamento corrispondente all'APE richiesta. 
  5. Fermo restando quanto previsto  ai  commi  3  e  4,  l'ammontare
massimo della quota mensile di APE ottenibile  deve  essere  tale  da
determinare, al momento della domanda di APE, di cui all'articolo  7,
una rata di ammortamento mensile che, sommata ad eventuali  rate  per
prestiti con periodo di ammortamento residuo superiore alla durata di
erogazione  dell'APE,  non  risulti  superiore  al   30   per   cento
dell'importo mensile  del  trattamento  pensionistico,  al  netto  di
eventuali rate per debiti erariali e di eventuali assegni  divorzili,
di  mantenimento  dei  figli  e  di  assegni  stabiliti  in  sede  di
separazione tra i coniugi. 
  6. Ai fini della determinazione dell'ammontare massimo della  quota
mensile di APE ottenibile ai sensi del comma 5,  l'ammontare  massimo
della quota mensile di APE ottenibile e' calcolato sulla  base  degli
elementi forniti sotto la responsabilita' del richiedente e con piena
manleva dell'INPS. 
  7. Ai soli fini dei commi 3 e 5, l'importo di cui  al  comma  2  e'
considerato al netto dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche
dovuta  per  il  solo  reddito  da  pensione,  inclusa  l'addizionale
regionale, escluse le addizionali comunali e applicando le detrazioni
di  imposta  di  cui  all'articolo  13,  comma  3,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  vigenti  alla
data della certificazione del diritto all'APE. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 167, della  legge  11
          dicembre 2016, n. 232, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  13,  comma  3,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.
          917: 
              «Art. 13 (Altre detrazioni). - (Omissis). 
              3.  Se  alla   formazione   del   reddito   complessivo
          concorrono uno o piu' redditi di pensione di  cui  all'art.
          49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta
          lorda, non cumulabile con quella prevista al  comma  1  del
          presente  articolo,  rapportata  al  periodo  di   pensione
          nell'anno, pari a: 
              a) 1.880 euro, se il  reddito  complessivo  non  supera
          8.000 euro.  L'ammontare  della  detrazione  effettivamente
          spettante non puo' essere inferiore a 713 euro; 
              b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra  583  euro  e
          l'importo  corrispondente  al  rapporto  fra  15.000  euro,
          diminuito  del  reddito  complessivo,  e  7.000  euro,   se
          l'ammontare del reddito complessivo e'  superiore  a  8.000
          euro ma non a 15.000 euro; 
              c) 1.297 euro, se il reddito complessivo e' superiore a
          15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta  per
          la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000
          euro, diminuito del reddito  complessivo,  e  l'importo  di
          40.000 euro. 
              (Omissis).».