Art. 8 
 
 
                        Mancata accettazione 
                   del contratto di finanziamento 
 
  1. L'istituto finanziatore, sulla base delle verifiche abitualmente
svolte per analoghe tipologie di finanziamento, nei termini e con  le
modalita' definite ai sensi dell'accordo quadro di  cui  all'articolo
11, comma 1, non accetta la proposta di  contratto  di  finanziamento
nei seguenti casi: 
  a) errori o mancanze nelle dichiarazioni  effettuate  dal  soggetto
richiedente in sede di presentazione della domanda  di  APE,  secondo
quanto previsto all'articolo 7, comma 6; 
  b) se la quota mensile di APE richiesta e' superiore  all'ammontare
massimo della quota mensile di APE ottenibile  determinato  ai  sensi
dell'articolo 6; 
  c) il soggetto richiedente si trovi in una delle condizioni di  cui
all'articolo  7,  comma  8,  ovvero  abbia  reso  dichiarazioni   non
veritiere in relazione a una o piu' delle predette situazioni. 
  2.  L'istituto  finanziatore  trasmette  all'INPS  e  al   soggetto
richiedente, mediante  flusso  telematico,  la  mancata  accettazione
della proposta di contratto di finanziamento. 
  3. In caso di mancata accettazione della proposta di  contratto  di
finanziamento da parte  dell'istituto  finanziatore,  la  domanda  di
pensione di vecchiaia, la proposta di assicurazione  e  l'istanza  di
accesso al fondo  di  garanzia  sono  prive  di  effetti.  E'  sempre
possibile procedere ad una nuova domanda di APE. 
  4. Le controversie che possono sorgere tra il soggetto  richiedente
e l'istituto finanziatore in relazione  alla  domanda  di  APE  e  al
contratto di finanziamento possono essere  devolute,  anche  per  gli
effetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4  marzo  2010,
n. 28,  a  sistemi  alternativi  di  risoluzione  delle  controversie
definiti in sede di  accordi  quadro  di  cui  all'articolo  11,  che
saranno altresi' inclusi nel modello di contratto  di  finanziamento.
Gli  accordi  quadro,  per  i  rispettivi  profili   di   competenza,
disciplinano  i  profili  di  vincolativita'  dei  suddetti   sistemi
alternativi di risoluzione delle controversie,  prevedendo  l'obbligo
per gli istituti finanziatori di conformarsi a  quanto  stabilito  in
sede di mediazione o proposta  conciliativa,  qualora  accettata  dal
richiedente.