Art. 9 
 
 
                Obblighi degli istituti finanziatori 
                    e delle imprese assicuratrici 
 
  1. Gli  obblighi  previsti  dall'articolo  125-bis,  comma  4,  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si considerano assolti
mediante la messa a  disposizione  gratuita  da  parte  dell'istituto
finanziatore di una tabella relativa al piano di ammortamento e di un
quadro dell'andamento  del  rapporto,  aggiornati  almeno  una  volta
l'anno,  in  formato  elettronico.  Tale   documentazione   e'   resa
disponibile al soggetto  finanziato  tramite  il  sito  istituzionale
dell'INPS, per conto dell'istituto finanziatore. 
  2.  Ai  fini  dell'assolvimento   dell'obbligo   di   comunicazioni
periodiche,   l'impresa   assicuratrice   mette    gratuitamente    a
disposizione del soggetto  assicurato  le  informazioni  relative  al
premio versato, in formato elettronico. Tale documentazione  e'  resa
disponibile al soggetto  finanziato  tramite  il  sito  istituzionale
dell'INPS, per conto dell'impresa assicuratrice. 
  3. L'erogazione del prestito ha inizio entro il  trentesimo  giorno
lavorativo successivo alla data del perfezionamento dell'APE  di  cui
all'articolo  7,  comma  15,  tempestivamente  comunicata   dall'INPS
all'istituto  finanziatore.  L'istituto  finanziatore  accredita  sul
conto  corrente  indicato  dal  richiedente  ed  a  lui  intestato  o
cointestato, il prestito erogato su base mensile fino  alla  data  di
perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia  ai  sensi  di
quanto disposto dalla normativa vigente e dall'articolo 3,  comma  2,
ovvero fino alla precedente data di accesso alla pensione diretta. 
  4. L'istituto finanziatore provvede al versamento della commissione
di accesso al fondo, ai sensi dell'articolo 1, comma 173, della legge
11 dicembre  2016,  n.  232,  dandone  comunicazione  al  gestore,  e
provvede  al  pagamento  del  premio  della  copertura   assicurativa
all'impresa assicuratrice indicata dal richiedente. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  125-bis  del  citato
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: 
              «Art. 125-bis  (Contratti  e  comunicazioni).  -  1.  I
          contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su
          altro supporto durevole  che  soddisfi  i  requisiti  della
          forma scritta nei casi previsti dalla legge e contengono in
          modo chiaro e  conciso  le  informazioni  e  le  condizioni
          stabilite  dalla  Banca  d'Italia,  in   conformita'   alle
          deliberazioni  del  CICR.  Una  copia  del   contratto   e'
          consegnata ai clienti. 
              2. Ai contratti di credito  si  applicano  l'art.  117,
          commi 2, 3 e 6, nonche' gli articoli 118, 119, comma  4,  e
          120, comma 2. 
              3. In caso di offerta contestuale di piu' contratti  da
          concludere per iscritto, diversi  da  quelli  collegati  ai
          sensi dell'art. 121, comma 1, lettera d), il  consenso  del
          consumatore  va   acquisito   distintamente   per   ciascun
          contratto attraverso documenti separati. 
              4. Nei contratti di credito di durata  il  finanziatore
          fornisce periodicamente al cliente, su supporto cartaceo  o
          altro supporto durevole una comunicazione completa e chiara
          in merito allo svolgimento del rapporto. La Banca d'Italia,
          in  conformita'  alle  deliberazioni  del  CICR,  fissa   i
          contenuti e le modalita' di tale comunicazione. 
              5. Nessuna somma puo' essere richiesta o addebitata  al
          consumatore  se  non  sulla  base  di  espresse  previsioni
          contrattuali. 
              6. Sono nulle le  clausole  del  contratto  relative  a
          costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto
          previsto ai sensi dell'art. 121, comma 1, lettera  e),  non
          sono stati  inclusi  o  sono  stati  inclusi  in  modo  non
          corretto  nel  TAEG  pubblicizzato   nella   documentazione
          predisposta  secondo  quanto  previsto  dall'art.  124.  La
          nullita'  della  clausola  non  comporta  la  nullita'  del
          contratto. 
              7. Nei casi di assenza o  di  nullita'  delle  relative
          clausole contrattuali: 
              a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei  buoni
          del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente
          indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi
          nei dodici mesi precedenti la  conclusione  del  contratto.
          Nessuna altra somma e' dovuta dal consumatore a  titolo  di
          tassi di interesse, commissioni o altre spese; 
              b) la durata del credito e' di trentasei mesi. 
              8.  Il  contratto  e'  nullo   se   non   contiene   le
          informazioni essenziali ai sensi del comma 1 su: 
              a) il tipo di contratto; 
              b) le parti del contratto; 
              c) l'importo totale del finanziamento e  le  condizioni
          di prelievo e di rimborso. 
              9. In caso di nullita' del  contratto,  il  consumatore
          non puo'  essere  tenuto  a  restituire  piu'  delle  somme
          utilizzate e ha facolta' di pagare quanto  dovuto  a  rate,
          con la stessa periodicita' prevista  nel  contratto  o,  in
          mancanza, in trentasei rate mensili.». 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 173, della  legge  11
          dicembre 2016, n. 232, si veda nelle note alle premesse.