Art. 3 
 
                 Composizione dei Comitati nazionali 
 
  1. Ciascuno  dei  Comitati  nazionali  di  cui  all'articolo  2  e'
composto da  un  numero  massimo  di  quindici  membri,  compreso  il
presidente. 
  2. Con decreti da adottare entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei beni e  delle
attivita' culturali e del turismo nomina i membri di ciascun Comitato
nazionale,  un  terzo  dei  quali  su   designazione   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Un  componente  di
ciascun Comitato nazionale e' designato dalla Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  3.  I  membri  di   ciascun   Comitato   nazionale   sono   scelti,
distintamente per ciascuno  di  essi,  tra  esponenti  della  cultura
italiana e internazionale aventi comprovata competenza  e  conoscenza
della vita e delle opere di Leonardo da Vinci, di Raffaello Sanzio  e
di Dante Alighieri, nonche' tra rappresentanti di soggetti pubblici e
privati che operano nel settore culturale e  che,  per  le  finalita'
statutarie o per l'attivita' culturale effettivamente svolta, abbiano
maturato una speciale  competenza  e  una  diretta  conoscenza  delle
figure da celebrare, ovvero che siano particolarmente coinvolti nella
celebrazione  per  l'ambito  territoriale  o  istituzionale  in   cui
agiscono. Il Ministro dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo puo'  integrare  ciascun  Comitato  nazionale  con  ulteriori
soggetti pubblici e privati anche successivamente. 
  4. I decreti di cui al comma 2 determinano altresi' le modalita' di
funzionamento e di scioglimento di ciascun Comitato nazionale. 
  5. Ai membri di ciascun Comitato nazionale, compresi i titolari  di
specifici incarichi, non e' corrisposto alcun  compenso.  Essi  hanno
diritto al solo  rimborso  delle  spese  effettivamente  sostenute  e
documentate per le attivita' strettamente connesse  al  funzionamento
del Comitato di appartenenza, secondo la normativa vigente. Le  spese
per il funzionamento sono  poste  a  carico  del  contributo  di  cui
all'articolo 2. 
  6.  I  Comitati  nazionali  sono  sottoposti  alla  vigilanza   del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. A  tale
fine inviano al medesimo Ministero periodici rendiconti sull'utilizzo
del finanziamento ricevuto nonche' l'ulteriore documentazione da esso
eventualmente richiesta. 
  7. I Comitati nazionali hanno sede presso il Ministero dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
                «Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».