Art. 4 
 
               Durata e compiti dei Comitati nazionali 
 
  1. I Comitati nazionali di cui all'articolo 2 operano  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore dei decreti di nomina dei  rispettivi
membri di cui all'articolo 3. 
  2. Ciascun  Comitato  nazionale  ha  il  compito  di  elaborare  un
adeguato programma culturale relativo all'opera e  ai  luoghi  legati
alle figure, rispettivamente, di  Leonardo  da  Vinci,  di  Raffaello
Sanzio e di Dante Alighieri, comprendente attivita'  di  restauro  di
cose mobili o immobili sottoposte a tutela ai sensi  del  codice  dei
beni culturali e del paesaggio, di  cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004,  n.  42,  nonche'  attivita'  di  ricerca,  editoriali,
formative,   espositive   e   di   organizzazione   e   gestione   di
manifestazioni in ambito culturale, storico, letterario,  scientifico
e   artistico   di   elevato   valore,   in   una   prospettiva    di
internazionalizzazione e  di  innovazione  tecnologica,  al  fine  di
divulgare  in  Italia  e  all'estero,  anche   mediante   piattaforme
digitali, la conoscenza del pensiero,  dell'opera,  della  cultura  e
dell'eredita' del personaggio  della  cui  celebrazione  il  Comitato
stesso e' responsabile. In particolare, ciascun Comitato nazionale ha
il compito di: 
    a)  elaborare  il  piano  delle  iniziative  culturali   per   la
divulgazione e la diffusione della conoscenza della vita e dell'opera
del personaggio della cui celebrazione  e'  responsabile,  anche  con
riferimento  al  settore  della  formazione   scolastica,   dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, dell'universita' e  della
ricerca, tenendo conto degli eventuali riflessi della  sua  opera  in
ambito internazionale; 
    b) predisporre  il  piano  economico  sulla  base  delle  risorse
finanziarie  assegnate  dalla  presente  legge  e  tenendo  conto  di
ulteriori  eventuali  risorse  finanziarie  conferite   da   soggetti
pubblici e privati; 
    c) elaborare programmi volti a promuovere attivita' da realizzare
attraverso il coinvolgimento di soggetti, pubblici o privati,  idonei
e di provata esperienza, capaci di apportare ogni utile contributo  o
risorsa economica; 
    d) predisporre programmi intesi a favorire processi  di  sviluppo
turistico-culturale e di promozione commerciale in  ambito  culturale
connessi alle celebrazioni. 
  3. I piani di cui alle lettere a) e b) e i programmi  di  attivita'
di  cui  alle  lettere  c)  e  d)  del  comma   2   sono   sottoposti
all'approvazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
          dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'articolo
          10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.