Art. 5 Modalita' attuative 1. I Comitati nazionali di cui all'articolo 2 operano in stretto coordinamento tra loro nell'elaborazione del piano culturale e nella realizzazione delle conseguenti attivita', assicurando l'integrazione e la coerenza con i programmi e con le attivita' del Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. 2. Per il raggiungimento della finalita' della presente legge mediante azioni condivise di tutte le amministrazioni interessate, e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, una Cabina di regia composta da tre componenti, di cui uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno in rappresentanza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e uno in rappresentanza del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.