Art. 7 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 2,  pari  a  450.000
euro per l'anno 2018, a un milione di euro  per  l'anno  2019,  a  un
milione di euro per l'anno 2020 e a un milione  di  euro  per  l'anno
2021,    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 12 ottobre 2017 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri 
 
                                  Franceschini, Ministro dei  beni  e
                                  delle  attivita'  culturali  e  del
                                  turismo 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 354, legge
          28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -  Legge  di
          stabilita' 2016): 
                «354. Per il funzionamento degli  Istituti  afferenti
          al  settore  museale,  a  decorrere  dall'anno   2016,   e'
          autorizzata la  spesa  di  10  milioni  di  euro  annui  da
          iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei  beni
          e delle attivita' culturali e del turismo.».