Art. 12 
 
             Misure per favorire la vendita dei prodotti 
          provenienti da filiera corta o a chilometro utile 
 
  1. I piccoli comuni, nell'ambito del proprio territorio, sulla base
delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle  province  autonome,
destinano specifiche aree alla realizzazione dei mercati agricoli per
la vendita diretta ai sensi del decreto del Ministro delle  politiche
agricole alimentari e forestali 20 novembre  2007,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007. 
  2. Nei mercati istituiti o autorizzati ai  sensi  del  comma  1,  i
piccoli comuni, sulla base delle disposizioni emanate dalle regioni e
dalle province autonome, riservano prioritariamente i  posteggi  agli
imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta dei  prodotti
agricoli di cui all'articolo 11, comma 2,  lettere  a)  e  b),  della
presente legge. 
  3. Al fine di favorire il  consumo  e  la  commercializzazione  dei
prodotti di cui all'articolo 11, comma 2,  lettere  a)  e  b),  della
presente legge, sulla base delle disposizioni emanate dalle regioni e
dalle province autonome,  gli  esercizi  della  grande  distribuzione
commerciale possono destinare una congrua  percentuale  dei  prodotti
agricoli e alimentari da acquistare annualmente, calcolata in termini
di valore, all'acquisto di prodotti provenienti da filiera corta o  a
chilometro utile.  Al  fine  di  favorire  la  vendita  dei  medesimi
prodotti, negli esercizi commerciali di cui al periodo precedente  e'
destinato ad essi uno spazio apposito, allestito in modo  da  rendere
adeguatamente  visibili  e  identificabili  le  caratteristiche   dei
prodotti stessi. 
  4. E' fatta salva, in ogni caso, per gli imprenditori  agricoli  la
facolta'  di  svolgere  l'attivita'  di  vendita  diretta  ai   sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 
 
          Note all'art. 12: 
               - Il testo dell'art. 4 del citato decreto  legislativo
          18 maggio 2001, n. 228, e' il seguente: 
              «Art. 4 (Esercizio dell'attivita' di vendita). - 1. Gli
          imprenditori agricoli, singoli o  associati,  iscritti  nel
          registro delle imprese di cui all'art.  8  della  legge  29
          dicembre 1993, n.  580,  possono  vendere  direttamente  al
          dettaglio, in  tutto  il  territorio  della  Repubblica,  i
          prodotti provenienti in misura prevalente dalle  rispettive
          aziende, osservate le disposizioni vigenti  in  materia  di
          igiene e sanita'. 
              2. La vendita diretta dei prodotti  agricoli  in  forma
          itinerante e' soggetta a comunicazione al comune del  luogo
          ove  ha  sede  l'azienda  di  produzione  e   puo'   essere
          effettuata a decorrere dalla data di invio  della  medesima
          comunicazione. Per la vendita al  dettaglio  esercitata  su
          superfici  all'aperto  nell'ambito  dell'azienda  agricola,
          nonche' per la vendita esercitata in  occasione  di  sagre,
          fiere, manifestazioni a  carattere  religioso,  benefico  o
          politico o di promozione dei prodotti tipici o locali,  non
          e' richiesta la comunicazione di inizio attivita'. 
              3. La comunicazione di  cui  al  comma  2,  oltre  alle
          indicazioni    delle    generalita'    del     richiedente,
          dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli  estremi
          di   ubicazione    dell'azienda,    deve    contenere    la
          specificazione dei prodotti di cui s'intende  praticare  la
          vendita e delle modalita' con cui si  intende  effettuarla,
          ivi compreso il commercio elettronico. 
              4.  Qualora  si  intenda  esercitare  la   vendita   al
          dettaglio non in forma itinerante su aree  pubbliche  o  in
          locali aperti al pubblico, la comunicazione e'  indirizzata
          al sindaco del comune  in  cui  si  intende  esercitare  la
          vendita. Per la vendita  al  dettaglio  su  aree  pubbliche
          mediante l'utilizzo di un posteggio la  comunicazione  deve
          contenere  la  richiesta  di  assegnazione  del   posteggio
          medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo  31
          marzo 1998, n. 114. 
              4-bis.  La  vendita  diretta  mediante   il   commercio
          elettronico puo' essere iniziata contestualmente  all'invio
          della  comunicazione  al  comune  del  luogo  ove  ha  sede
          l'azienda di produzione. 
              5. La presente disciplina si applica anche nel caso  di
          vendita  di  prodotti  derivati,  ottenuti  a  seguito   di
          attivita' di manipolazione o  trasformazione  dei  prodotti
          agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento
          del ciclo produttivo dell'impresa. 
              6.  Non  possono  esercitare  l'attivita'  di   vendita
          diretta  gli  imprenditori  agricoli,  singoli  o  soci  di
          societa'  di  persone  e  le  persone  giuridiche   i   cui
          amministratori abbiano riportato,  nell'espletamento  delle
          funzioni connesse alla  carica  ricoperta  nella  societa',
          condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti  in
          materia di igiene e sanita' o di frode  nella  preparazione
          degli  alimenti  nel  quinquennio   precedente   all'inizio
          dell'esercizio dell'attivita'. Il divieto ha efficacia  per
          un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato  della
          sentenza di condanna. 
              7.  Alla  vendita  diretta  disciplinata  dal  presente
          decreto  legislativo  continuano  a   non   applicarsi   le
          disposizioni di cui al decreto legislativo 31  marzo  1998,
          n. 114, in conformita'  a  quanto  stabilito  dall'art.  4,
          comma 2, lettera d), del medesimo  decreto  legislativo  n.
          114 del 1998. 
              8.  Qualora  l'ammontare  dei  ricavi  derivanti  dalla
          vendita  dei  prodotti  non  provenienti  dalle  rispettive
          aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000
          euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di
          euro per le societa',  si  applicano  le  disposizioni  del
          citato decreto legislativo n. 114 del 1998. 
              8-bis. In conformita' a quanto  previsto  dall'art.  34
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          nell'ambito  dell'esercizio  della   vendita   diretta   e'
          consentito il consumo immediato  dei  prodotti  oggetto  di
          vendita,  utilizzando  i  locali   e   gli   arredi   nella
          disponibilita' dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione
          del  servizio   assistito   di   somministrazione   e   con
          l'osservanza  delle  prescrizioni  generali  di   carattere
          igienico-sanitario. 
              8-ter. L'attivita'  di  vendita  diretta  dei  prodotti
          agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio
          di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e
          puo'  esercitarsi  su  tutto  il  territorio   comunale   a
          prescindere dalla destinazione urbanistica  della  zona  in
          cui sono ubicati i locali a cio' destinati.».