Art. 13 
 
               Attuazione delle politiche di sviluppo, 
           tutela e promozione delle aree rurali e montane 
 
  1. I piccoli  comuni  che  esercitano  obbligatoriamente  in  forma
associata le funzioni fondamentali mediante unione di comuni o unione
di  comuni  montani,  ai  sensi  dell'articolo  14,  comma  28,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  svolgono  altresi'  in  forma
associata le  funzioni  di  programmazione  in  materia  di  sviluppo
socio-economico nonche' quelle relative all'impiego delle  occorrenti
risorse  finanziarie,  ivi  comprese  quelle  derivanti   dai   fondi
strutturali dell'Unione europea. Non e' consentito  a  tale  fine  il
ricorso  all'istituzione  di  nuovi  soggetti,  agenzie  o  strutture
comunque denominate. 
  2. Sulla base di quanto previsto dal presente articolo, le  regioni
adottano gli  opportuni  provvedimenti  per  recepire  la  disciplina
dell'Unione europea in  materia  di  sviluppo  delle  aree  rurali  e
montane. 
 
          Note all'art. 13: 
              -  Per  il  testo   dell'art.   14,   comma   28,   del
          decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  si  veda  nelle  note
          all'art. 1.