Art. 15 
 
         Trasporti e istruzione nelle aree rurali e montane 
 
  1. Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, coerentemente
con la strategia nazionale per lo sviluppo  delle  aree  interne  del
Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, predispone il Piano  per  l'istruzione  destinato  alle  aree
rurali e montane, con particolare riguardo al collegamento dei plessi
scolastici ubicati nelle aree rurali e montane, all'informatizzazione
e alla progressiva  digitalizzazione  delle  attivita'  didattiche  e
amministrative che si svolgono nei medesimi plessi. 
  2. Il Piano di cui al comma 1 e' predisposto previa intesa in  sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e non deve comportare nuovi o maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  3. Nell'ambito del piano generale dei trasporti e della logistica e
dei documenti pluriennali di pianificazione, di cui all'articolo  201
del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  sono  individuate
apposite azioni destinate alle aree rurali e montane, con particolare
riguardo al miglioramento  delle  reti  infrastrutturali  nonche'  al
coordinamento tra i  servizi,  pubblici  e  privati,  finalizzati  al
collegamento tra i comuni delle aree  rurali  e  montane  nonche'  al
collegamento degli stessi con i rispettivi capoluoghi di provincia  e
di regione. 
 
          Note all'art. 15: 
               - Per il testo dell'art. 1, comma 13, della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, si veda nelle note all'art. 1. 
              - Per il testo dell'art. 8 del decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 1. 
              - Il testo dell'art. 201  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, e' il seguente: 
              «Art.    201    (Strumenti    di    pianificazione    e
          programmazione). - 1. Al fine  della  individuazione  delle
          infrastrutture  e  degli  insediamenti  prioritari  per  lo
          sviluppo del Paese, si utilizzano i seguenti  strumenti  di
          pianificazione e programmazione generale: 
                a) piano generale dei trasporti e della logistica; 
                b) documenti pluriennali di  pianificazione,  di  cui
          all'art. 2, comma 1, del decreto  legislativo  29  dicembre
          2011, n. 228. 
              2. Il piano generale dei trasporti  e  della  logistica
          (PGTL) contiene le linee strategiche delle politiche  della
          mobilita'  delle  persone  e  delle  merci  nonche'   dello
          sviluppo infrastrutturale del Paese. Il Piano  e'  adottato
          ogni   tre   anni,   su   proposta   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, con decreto del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione del CIPE,  acquisito
          il  parere  della  Conferenza  unificata   e   sentite   le
          Commissioni parlamentari competenti. 
              3. Il Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP)  di
          cui al decreto legislativo 29  dicembre  2011  n.  228,  di
          competenza  del  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti, oltre a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 2
          del decreto legislativo n. 228 del 2011, contiene  l'elenco
          delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo
          sviluppo del Paese, ivi compresi gli interventi relativi al
          settore  dei   trasporti   e   della   logistica   la   cui
          progettazione di fattibilita'  e'  valutata  meritevole  di
          finanziamento, da realizzarsi in coerenza con il  PGTL.  Il
          DPP tiene conto  dei  piani  operativi  per  ciascuna  area
          tematica nazionale definiti dalla Cabina di  regia  di  cui
          all'art. 1, comma 703, lettera c), della legge 23  dicembre
          2014, n. 190. 
              4. Il DPP e' redatto ai sensi dell'art.  10,  comma  8,
          della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  ed  e'  approvato
          secondo le procedure e nel rispetto della tempistica di cui
          all'art. 2, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 228 del
          2011, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e le Commissioni
          parlamentari competenti. 
              5.  Le  Regioni,  le  Province  autonome,   le   Citta'
          Metropolitane e gli altri enti  competenti  trasmettono  al
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti proposte  di
          infrastrutture e insediamenti prioritari  per  lo  sviluppo
          del Paese ai fini dell'inserimento nel DPP, dando priorita'
          al completamento delle opere  incompiute,  comprendenti  il
          progetto di fattibilita', redatto secondo  quanto  previsto
          dal decreto di cui all'art. 23, comma 3, e corredate  dalla
          documentazione indicata dalle linee guida di cui all'art. 8
          del decreto legislativo n.  228  del  2011.  Il  Ministero,
          verifica  la   fondatezza   della   valutazione   ex   ante
          dell'intervento  effettuata  dal  soggetto  proponente,  la
          coerenza complessiva dell'intervento  proposto  nonche'  la
          sua funzionalita' anche rispetto  al  raggiungimento  degli
          obiettivi  indicati  nel  PGTL  e,   qualora   lo   ritenga
          prioritario, puo' procedere al suo inserimento nel DPP. 
              6. Annualmente, il Ministero delle infrastrutture e dei
          trasporti predispone una dettagliata relazione sullo  stato
          di  avanzamento  degli  interventi  inclusi  nel  DPP;   la
          relazione e' allegata al Documento di economia e finanza. A
          tal  fine,  l'ente   aggiudicatore,   nei   trenta   giorni
          successivi  all'approvazione   del   progetto   definitivo,
          trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
          una scheda di sintesi conforme al modello  approvato  dallo
          stesso Ministero con apposito  decreto  contenente  i  dati
          salienti del progetto  e,  in  particolare,  costi,  tempi,
          caratteristiche tecnico-prestazionali  dell'opera,  nonche'
          tutte  le  eventuali  variazioni  intervenute  rispetto  al
          progetto di fattibilita'. 
              7.  Il  primo  DPP  da  approvarsi,   entro   un   anno
          dall'entrata  in  vigore  del  presente  codice,   contiene
          l'elenco  delle   infrastrutture   e   degli   insediamenti
          prioritari di cui al comma 3 e viene  elaborato  in  deroga
          alle modalita' di cui al comma  5.  Fermo  restando  quanto
          previsto   dall'art.   200,    comma    3,    nelle    more
          dell'approvazione del PGTL ai sensi del comma 1,  il  primo
          DPP contiene le linee strategiche e gli  indirizzi  per  il
          settore dei trasporti e  delle  infrastrutture  nonche'  un
          elenco degli interventi del primo DPP ad essi coerente. 
              8. 
              9. Fino all'approvazione del primo  DPP,  valgono  come
          programmazione   degli   investimenti   in    materia    di
          infrastrutture e trasporti gli-strumenti di  pianificazione
          e programmazione  e  i  piani,  comunque  denominati,  gia'
          approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata
          in vigore del presente  codice  o  in  relazione  ai  quali
          sussiste  un  impegno  assunto   coni   competenti   organi
          dell'Unione europea. 
              10. In sede di redazione dei DPP successivi  al  primo,
          si procede anche alla revisione degli  interventi  inseriti
          nel  DPP  precedente,  in   modo   da   evitare   qualunque
          sovrapposizione tra gli  strumenti  di  programmazione.  Il
          Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  valuta  il
          reinserimento di ogni singolo intervento  in  ciascun  DPP,
          anche in relazione alla permanenza dell'interesse  pubblico
          alla sua realizzazione, nonche' attraverso una  valutazione
          di fattibilita' economico finanziaria e tenendo conto delle
          obbligazioni  giuridicamente  vincolanti.  In  particolare,
          tiene conto, allo scopo, delle opere per le quali  non  sia
          stata avviata la  realizzazione,  con  riferimento  ad  una
          parte  significativa,  ovvero  per  le   quali   il   costo
          dell'intervento indicato  dal  progetto  esecutivo  risulti
          superiore di oltre il venti per cento al costo dello stesso
          evidenziato in sede di progetto di fattibilita'.  Anche  al
          di fuori della tempistica di approvazione periodica del DPP
          di cui al comma 2 dell'art. 2 del  decreto  legislativo  n.
          228  del  2011,  con  la  procedura   prevista   per   ogni
          approvazione,  il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti puo' proporre inserimenti  ovvero  espunzioni  di
          opere dal medesimo Documento di programmazione, ove fattori
          eccezionali o comunque imprevedibili o non preventivati  al
          momento della redazione del DPP lo rendano necessario.».