Art. 5 
 
               Misure per il contrasto dell'abbandono 
                   di immobili nei piccoli comuni 
 
  1. I  piccoli  comuni,  anche  avvalendosi  delle  risorse  di  cui
all'articolo   3,   comma   1,   possono   adottare   misure    volte
all'acquisizione e alla  riqualificazione  di  immobili  al  fine  di
contrastare l'abbandono: 
    a) di terreni, per prevenire le cause dei  fenomeni  di  dissesto
idrogeologico e la perdita di biodiversita' e assicurare l'esecuzione
delle operazioni di gestione sostenibile del  bosco,  anche  di  tipo
naturalistico, nonche' la bonifica dei terreni agricoli e forestali e
la regimazione delle acque, compresi gli interventi di  miglioramento
naturalistico e ripristino ambientale; 
    b) di edifici in stato di abbandono  o  di  degrado,  anche  allo
scopo di prevenire crolli o comunque situazioni di pericolo.