Art. 2 
 
 
             Modifiche al sistema di elezione del Senato 
                          della Repubblica 
 
  1. All'articolo 1 del testo unico delle  leggi  recanti  norme  per
l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo
20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato «decreto  legislativo
20 dicembre 1993, n. 533», il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
  «2.  Il   territorio   nazionale,   con   eccezione   della   Valle
d'Aosta/Vallee  d'Aoste  e  del  Trentino-Alto   Adige/Südtirol,   e'
suddiviso in 109 collegi uninominali nell'ambito delle circoscrizioni
regionali.  Nella  regione   Molise   e'   costituito   un   collegio
uninominale. I restanti  collegi  uninominali  sono  ripartiti  nelle
altre regioni proporzionalmente alla rispettiva popolazione. In  tali
collegi uninominali risulta eletto il candidato che ha  riportato  il
maggior numero di voti validi. 
  2-bis.   Per   la   assegnazione   degli   altri   seggi   ciascuna
circoscrizione  regionale  e'  ripartita  in  collegi   plurinominali
costituiti, di norma, dall'aggregazione  del  territorio  di  collegi
uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato,  di
norma, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto.
L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni  di  liste  nei
collegi plurinominali si effettua con metodo proporzionale, ai  sensi
dell'articolo 17. 
  2-ter. Con il medesimo decreto del Presidente della  Repubblica  di
cui al comma 1,  sulla  base  dei  risultati  dell'ultimo  censimento
generale   della   popolazione,   riportati   dalla   piu'    recente
pubblicazione ufficiale dell'Istituto  nazionale  di  statistica,  e'
determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in  ciascuna
circoscrizione regionale nei collegi plurinominali, compresi i  seggi
spettanti ai collegi uninominali». 
  2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo  20  dicembre
1993, n.  533,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «,
suddivise in collegi uninominali e in collegi plurinominali». 
  3. All'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. La presentazione delle liste di  candidati  per  l'attribuzione
dei seggi nei collegi plurinominali, con l'indicazione dei  candidati
della  lista  nei   collegi   uninominali   compresi   nel   collegio
plurinominale,   e'   disciplinata   dalle   disposizioni   contenute
nell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361»; 
    b) il comma 3 e' abrogato; 
    c) il comma 4 e' sostituito dai seguenti: 
  «4. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista,  all'atto  della
presentazione, e' composta  da  un  elenco  di  candidati  presentati
secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non  puo'  essere
inferiore alla meta', con arrotondamento  all'unita'  superiore,  dei
seggi assegnati al collegio plurinominale e non puo' essere superiore
al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale. In ogni caso
il numero dei candidati non puo' essere inferiore a due ne' superiore
a quattro; nei collegi plurinominali in  cui  e'  assegnato  un  solo
seggio, la lista  e'  composta  da  un  solo  candidato.  A  pena  di
inammissibilita', nella successione interna delle liste  nei  collegi
plurinominali, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato
di genere. 
  4-bis. Nel complesso delle candidature presentate da ogni  lista  o
coalizione di liste nei collegi uninominali  della  regione,  nessuno
dei due generi puo' essere rappresentato in misura  superiore  al  60
per cento, con arrotondamento all'unita' piu' prossima. Nel complesso
delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista  a
livello regionale, nessuno dei due generi puo'  essere  rappresentato
nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con
arrotondamento  all'unita'  piu'   prossima.   L'Ufficio   elettorale
regionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma,
in sede di verifica dei  requisiti  di  cui  all'articolo  22,  primo
comma, numeri 3), 4) e 5), del testo unico delle leggi recanti  norme
per la elezione della Camera dei deputati,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361». 
  4. All'articolo 11 del decreto legislativo  20  dicembre  1993,  n.
533, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  «a) stabilisce, mediante un unico  sorteggio  da  effettuarsi  alla
presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da  assegnare,  in
tutti i collegi plurinominali della  circoscrizione  regionale,  alle
coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi  contrassegni  di
lista, nonche', per ciascuna coalizione,  l'ordine  dei  contrassegni
delle liste della  coalizione.  I  contrassegni  di  ciascuna  lista,
unitamente ai  nominativi  dei  candidati,  nell'ordine  numerico  di
presentazione, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali,
sono riportati sulle schede di  votazione  e  sui  manifesti  secondo
l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a  cura  del
Ministero  dell'interno,  con  l'osservanza  delle   norme   di   cui
all'articolo 31 del testo unico delle  leggi  recanti  norme  per  la
elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del  Presidente
della  Repubblica  30  marzo  1957,  n.  361.  Le  schede  hanno   le
caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e  B
allegate al presente testo unico». 
  5. L'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.  533,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 14. - 1. L'elettore, senza  che  sia  avvicinato  da  alcuno,
esprime il voto tracciando con  la  matita  sulla  scheda  un  segno,
comunque apposto, sul rettangolo  contenente  il  contrassegno  della
lista e i nominativi dei candidati  nel  collegio  plurinominale.  Il
voto e' valido a favore della  lista  e  ai  fini  dell'elezione  del
candidato nel collegio uninominale. 
  2. Nei casi in cui  il  segno  sia  tracciato  solo  sul  nome  del
candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della
lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti
tra le liste della coalizione in  proporzione  ai  voti  ottenuti  da
ciascuna nel collegio uninominale. 
  3. Si applica quanto previsto dagli articoli 59 e 59-bis del  testo
unico delle leggi recanti norme per  la  elezione  della  Camera  dei
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30  marzo
1957, n. 361». 
  6. Alla rubrica del titolo VI del decreto legislativo  20  dicembre
1993, n.  533,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «e
dell'Ufficio elettorale centrale nazionale». 
  7. L'articolo 16 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.  533,
e' sostituito dai seguenti: 
  «Art.  16.  -  1.  L'Ufficio  elettorale  regionale,  compiute   le
operazioni previste dall'articolo 76  del  testo  unico  delle  leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,  di  cui  al
decreto del Presidente  della  Repubblica  30  marzo  1957,  n.  361,
facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o piu'  esperti
scelti dal presidente: 
    a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato
nei collegi uninominali; tale cifra e'  data  dalla  somma  dei  voti
validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali  del
collegio uninominale in conformita' ai risultati accertati; 
    b) proclama eletto in ciascun collegio uninominale  il  candidato
che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parita',
e' eletto il candidato piu' giovane di eta'; 
    c) determina la  cifra  elettorale  di  collegio  uninominale  di
ciascuna lista. Tale cifra  e'  data  dalla  somma  dei  voti  validi
conseguiti dalla lista stessa nelle singole  sezioni  elettorali  del
collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli  candidati
nei collegi uninominali collegati a piu' liste in coalizione  di  cui
all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, attribuiti  alla  lista  a
seguito delle seguenti operazioni: l'ufficio  divide  il  totale  dei
voti validi  conseguiti  da  tutte  le  liste  della  coalizione  nel
collegio uninominale per il numero dei voti  espressi  a  favore  dei
soli candidati nei collegi uninominali,  ottenendo  il  quoziente  di
ripartizione. Divide poi il totale  dei  voti  validi  conseguiti  da
ciascuna lista per tale quoziente.  La  parte  intera  del  quoziente
cosi' ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna
lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente
assegnati alle liste per le quali  queste  ultime  divisioni  abbiano
dato  i  maggiori  resti,  secondo  l'ordine  decrescente  dei  resti
medesimi. Nella ripartizione dei voti espressi  in  favore  dei  soli
candidati  nei  collegi  uninominali  collegati  a  piu'   liste   in
coalizione, l'ufficio esclude dal computo i voti espressi  in  favore
della lista rappresentativa di  minoranze  linguistiche  riconosciute
nei  collegi  uninominali  dove  questa  abbia   presentato   proprie
candidature ai sensi dell'articolo 18-bis,  comma  1-bis,  del  testo
unico di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  30  marzo
1957, n. 361; 
    d) determina la cifra elettorale  di  collegio  plurinominale  di
ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali
di collegio uninominale di ciascuna lista; 
    e)  determina  la  cifra  elettorale  percentuale   di   collegio
plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra  e'  data  dal  quoziente
risultante  dalla  divisione  della  cifra  elettorale  di   collegio
plurinominale di ciascuna lista per il totale  dei  voti  validi  del
rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento; 
    f) determina la cifra elettorale  regionale  di  ciascuna  lista.
Tale cifra e' data dalla somma delle  cifre  elettorali  di  collegio
plurinominale della lista stessa; 
    g) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato
nel collegio uninominale. Tale cifra e' data dal quoziente risultante
dalla  divisione  della  cifra  elettorale  individuale  di   ciascun
candidato per il totale  dei  voti  validi  del  rispettivo  collegio
uninominale, moltiplicato per cento; 
    h) determina, per ciascuna lista, la  graduatoria  dei  candidati
nei  collegi  uninominali  della  regione  non   proclamati   eletti,
disponendoli   nell'ordine   delle   rispettive   cifre    elettorali
individuali percentuali. A parita' di cifre individuali  percentuali,
prevale il  piu'  giovane  di  eta'.  In  caso  di  collegamento  dei
candidati con piu' liste, i  candidati  entrano  a  far  parte  della
graduatoria  relativa  a  ciascuna  delle  liste  con  cui  e'  stato
dichiarato il collegamento; 
    i) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale
e' dato dalla somma delle cifre  elettorali  regionali  di  tutte  le
liste; 
    l) comunica all'Ufficio  elettorale  centrale  nazionale  di  cui
all'articolo 12 del testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n.  361,  a  mezzo  di  estratto  del
verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista  nonche'  il
totale dei voti validi della regione. 
  «Art.  16-bis.  -  1.  L'Ufficio  elettorale  centrale   nazionale,
ricevuti gli estratti dei verbali  da  tutti  gli  Uffici  elettorali
regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno,  da  uno  o
piu' esperti scelti dal presidente: 
    a) determina la cifra elettorale  nazionale  di  ciascuna  lista.
Tale cifra e' data  dalla  somma  delle  cifre  elettorali  regionali
conseguite nelle singole  regioni  dalle  liste  aventi  il  medesimo
contrassegno; 
    b) determina il totale nazionale dei voti validi.  Esso  e'  dato
dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste; 
    c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione
di liste. Tale cifra e'  data  dalla  somma  delle  cifre  elettorali
nazionali  delle  liste  collegate  tra  loro  in   coalizione.   Non
concorrono alla determinazione della cifra  elettorale  nazionale  di
coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano
conseguito sul piano nazionale un numero  di  voti  validi  inferiore
all'1 per cento del totale, tranne il caso in cui tali liste  abbiano
conseguito almeno in una regione un numero di voti validi pari almeno
al 20 per cento dei  voti  validi  espressi  nella  regione  medesima
ovvero,  per  le  liste  collegate   rappresentative   di   minoranze
linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in  una  regione
ad  autonomia  speciale  il  cui  statuto  o  le  relative  norme  di
attuazione  prevedano  una  particolare  tutela  di  tali   minoranze
linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno
due collegi  uninominali  della  circoscrizione  regionale  ai  sensi
dell'articolo 16; 
    d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione
di liste. Tale cifra e'  data  dalla  somma  delle  cifre  elettorali
regionali delle liste collegate tra loro in  coalizione,  individuate
ai sensi dell'ultimo periodo della lettera c); 
    e) individua quindi: 
      1) le coalizioni di liste  che  abbiano  conseguito  sul  piano
nazionale almeno il 10 per cento  dei  voti  validi  espressi  e  che
comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano
nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi  ovvero  una
lista collegata che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei  voti
validi espressi almeno in una  regione  ovvero  una  lista  collegata
rappresentativa di minoranze  linguistiche  riconosciute,  presentata
esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto o
le relative norme di attuazione prevedano una particolare  tutela  di
tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano  stati  proclamati
eletti  in  almeno  due  collegi  uninominali  della   circoscrizione
regionale ai sensi dell'articolo 16; 
      2) le singole liste non collegate, o  collegate  in  coalizioni
che non abbiano raggiunto la percentuale di cui  al  numero  1),  che
abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti
validi espressi, e le singole liste non  collegate,  o  collegate  in
coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al  numero
1), che abbiano conseguito almeno il 20 per  cento  dei  voti  validi
espressi almeno in una regione, nonche' le  liste  non  collegate,  o
collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la  percentuale  di
cui  al  numero  1),  rappresentative   di   minoranze   linguistiche
riconosciute, presentate esclusivamente in una regione  ad  autonomia
speciale il cui statuto o le relative norme di  attuazione  prevedano
una  particolare  tutela  di  tali  minoranze  linguistiche,  i   cui
candidati  siano  stati  proclamati  eletti  in  almeno  due  collegi
uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 16; 
    f) comunica agli Uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto
del verbale,  l'elenco  delle  liste  e  delle  coalizioni  di  liste
individuate ai sensi della lettera e), numeri 1) e 2)». 
  8. L'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.  533,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art.   17.   -   1.   L'Ufficio   elettorale   regionale   procede
all'assegnazione dei seggi spettanti nei collegi plurinominali  della
regione alle liste singole e alle  coalizioni  di  liste  individuate
dall'Ufficio elettorale centrale  nazionale  ai  sensi  dell'articolo
16-bis, comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), e incluse nell'elenco di
cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera f). A tale  fine  l'Ufficio
procede alle seguenti operazioni: 
    a) divide  il  totale  delle  cifre  elettorali  regionali  delle
coalizioni di liste di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera  e),
numero 1), e delle singole liste che  abbiano  conseguito  sul  piano
nazionale almeno il 3 per  cento  dei  voti  validi  espressi  o  che
abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei  voti  validi  espressi
nella regione e delle  singole  liste  rappresentative  di  minoranze
linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in  una  regione
ad  autonomia  speciale  il  cui  statuto  o  le  relative  norme  di
attuazione  prevedano  una  particolare  tutela  di  tali   minoranze
linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno
due collegi uninominali della regione ai sensi dell'articolo 16,  per
il numero di seggi da  attribuire  nei  collegi  plurinominali  della
regione,  ottenendo  cosi'   il   quoziente   elettorale   regionale.
Nell'effettuare tale divisione non tiene conto  dell'eventuale  parte
frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra  elettorale  regionale
di ciascuna coalizione di liste o singola lista per  tale  quoziente.
La parte intera del quoziente cosi' ottenuto  rappresenta  il  numero
dei seggi da assegnare a  ciascuna  coalizione  di  liste  o  singola
lista.  I   seggi   che   rimangono   ancora   da   attribuire   sono
rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste  o  singole  liste
per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori  resti  e,
in caso di parita'  di  resti,  a  quelle  che  hanno  conseguito  la
maggiore cifra elettorale regionale; a  parita'  di  quest'ultima  si
procede a sorteggio; 
    b) procede, per ciascuna coalizione  di  liste,  al  riparto  dei
seggi  fra  le  liste  collegate  ammesse  al  riparto  che   abbiano
conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti  validi
espressi, nonche' fra  le  liste  collegate  che  abbiano  conseguito
almeno il 20 per  cento  dei  voti  validi  espressi  nella  regione,
nonche'  fra  le  liste  collegate   rappresentative   di   minoranze
linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in  una  regione
ad  autonomia  speciale  il  cui  statuto  o  le  relative  norme  di
attuazione  prevedano  una  particolare  tutela  di  tali   minoranze
linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno
due collegi uninominali della regione ai sensi  dell'articolo  16.  A
tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse
al riparto per il numero di seggi individuato ai sensi della  lettera
a). Nell'effettuare tale divisione  non  tiene  conto  dell'eventuale
parte frazionaria del quoziente cosi' ottenuto. Divide poi  la  cifra
elettorale regionale di ciascuna lista ammessa al  riparto  per  tale
quoziente. La parte intera del quoziente cosi'  ottenuto  rappresenta
il numero dei seggi da  assegnare  a  ciascuna  lista.  I  seggi  che
rimangono ancora da attribuire sono  rispettivamente  assegnati  alle
liste per le quali queste ultime divisioni abbiano  dato  i  maggiori
resti e, in  caso  di  parita'  di  resti,  alle  liste  che  abbiano
conseguito la maggiore  cifra  elettorale  regionale;  a  parita'  di
quest'ultima si procede a sorteggio; 
    c) nelle regioni ripartite in piu' collegi plurinominali, procede
quindi alla distribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi
assegnati alle liste. A tale fine, per ciascun collegio plurinominale
divide la somma delle cifre elettorali di collegio delle  liste  alle
quali devono essere assegnati  seggi  per  il  numero  dei  seggi  da
attribuire nel collegio plurinominale, ottenendo cosi'  il  quoziente
elettorale di collegio.  Nell'effettuare  tale  divisione  non  tiene
conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente cosi'  ottenuto.
Divide poi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista  per  il
quoziente elettorale di collegio, ottenendo  cosi'  il  quoziente  di
attribuzione.  La  parte  intera  del   quoziente   di   attribuzione
rappresenta il numero dei seggi da  assegnare  a  ciascuna  lista.  I
seggi  che  rimangono  ancora  da  attribuire  sono   rispettivamente
assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno  dato
le maggiori parti decimali e, in caso  di  parita',  alle  liste  che
hanno conseguito la maggiore cifra elettorale di collegio; a  parita'
di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione  di
cui  al  periodo  precedente  le  liste  alle  quali  e'  stato  gia'
attribuito il numero di seggi  ad  esse  assegnato  a  seguito  delle
operazioni di cui alle lettere a)  e  b).  Successivamente  l'ufficio
accerta  se  il  numero  dei  seggi  assegnati  in  tutti  i  collegi
plurinominali  a  ciascuna  lista  corrisponda  al  numero  di  seggi
determinato ai sensi  delle  lettere  a)  e  b).  In  caso  negativo,
determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a
parita' di essi, la lista  che  tra  queste  ha  ottenuto  il  seggio
eccedentario con la minore  parte  decimale  del  quoziente;  sottrae
quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui e'  stato  ottenuto
con la minore parte decimale  dei  quozienti  di  attribuzione  e  lo
assegna alla lista deficitaria che ha  il  maggior  numero  di  seggi
deficitari e, a parita' di essi, alla lista  che  tra  queste  ha  la
maggiore  parte  decimale  del  quoziente  che  non  ha  dato   luogo
all'assegnazione  di  seggio;  il  seggio  e'  assegnato  alla  lista
deficitaria nel collegio plurinominale in cui  essa  ha  la  maggiore
parte decimale del quoziente di attribuzione non  utilizzata;  ripete
quindi, in successione, tali operazioni  sino  alla  assegnazione  di
tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie». 
  9. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 20 dicembre  1993,  n.
533, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 17-bis. - 1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli
precedenti, l'Ufficio elettorale regionale proclama eletti in ciascun
collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna  lista
ha diritto, i candidati compresi nella lista  del  collegio,  secondo
l'ordine di presentazione. 
  2. Qualora  una  lista  abbia  esaurito  il  numero  dei  candidati
presentati in un collegio plurinominale e non  sia  quindi  possibile
attribuire tutti i seggi  a  essa  spettanti  in  quel  collegio,  si
applica l'articolo 84 del testo unico delle leggi recanti  norme  per
la elezione  della  Camera  dei  deputati,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,  ad  eccezione  di
quanto previsto dai commi 4, 6 e 7. 
  3. Nel caso di elezione in piu' collegi si applica quanto  previsto
dall'articolo 85 del testo unico delle leggi  recanti  norme  per  la
elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361». 
  10. L'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 19. - 1. Nel caso in cui rimanga vacante per qualsiasi causa,
anche sopravvenuta, un seggio in un collegio uninominale  si  procede
ad elezioni suppletive per cui si applicano, in  quanto  compatibili,
le disposizioni dell'articolo 21-ter. 
  2. Nel caso in cui  rimanga  vacante  per  qualsiasi  causa,  anche
sopravvenuta, un seggio  in  un  collegio  plurinominale  si  applica
l'articolo 86 del testo  unico  delle  leggi  recanti  norme  per  la
elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361». 
  11. La rubrica del titolo VII del decreto legislativo  20  dicembre
1993, n. 533, e' sostituita dalla  seguente:  «Disposizioni  speciali
per  le  regioni  Valle  d'Aosta/Vallee   d'Aoste   e   Trentino-Alto
Adige/Südtirol». 
  12. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo  20  dicembre
1993, n. 533, la lettera b) e' abrogata. 
  13. L'articolo 21-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993,  n.
533, e' abrogato. 
  14. All'articolo 21-ter del decreto legislativo 20  dicembre  1993,
n. 533, il comma 7 e' abrogato. 
  15. Le tabelle A e B allegate al decreto  legislativo  20  dicembre
1993, n. 533, sono sostituite dalle tabelle A e B di cui all'allegato
4 alla presente legge. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 9, e 11  del
          decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533  (Testo  unico
          delle leggi recanti norme per l'elezione del  Senato  della
          Repubblica), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  302,
          Supplemento ordinario del 27  dicembre  1993,n.  119,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. - 1. Il Senato della Repubblica e'  eletto  su
          base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione
          Estero, i seggi sono  ripartiti  tra  le  regioni  a  norma
          dell'articolo  57  della  Costituzione   sulla   base   dei
          risultati    dell'ultimo    censimento    generale    della
          popolazione, riportati  dalla  piu'  recente  pubblicazione
          ufficiale  dell'Istituto  nazionale  di   statistica,   con
          decreto del Presidente della  Repubblica,  da  emanare,  su
          proposta del Ministro  dell'interno,  previa  deliberazione
          del Consiglio dei ministri, contemporaneamente  al  decreto
          di convocazione dei comizi. 
              2. Il territorio nazionale, con eccezione  della  Valle
          d'Aosta/Vallee d'Aoste e del Trentino-Alto  Adige/Südtirol,
          e' suddiviso in 109 collegi uninominali  nell'ambito  delle
          circoscrizioni   regionali.   Nella   regione   Molise   e'
          costituito un  collegio  uninominale.  I  restanti  collegi
          uninominali   sono   ripartiti    nelle    altre    regioni
          proporzionalmente  alla  rispettiva  popolazione.  In  tali
          collegi uninominali risulta  eletto  il  candidato  che  ha
          riportato il maggior numero di voti validi. 
              2-bis. Per la assegnazione degli altri  seggi  ciascuna
          circoscrizione   regionale   e'   ripartita   in    collegi
          plurinominali costituiti, di norma,  dall'aggregazione  del
          territorio di collegi uninominali contigui  e  tali  che  a
          ciascuno di essi sia assegnato,  di  norma,  un  numero  di
          seggi  non  inferiore  a  due  e  non  superiore  a   otto.
          L'assegnazione dei seggi alle liste e  alle  coalizioni  di
          liste nei collegi  plurinominali  si  effettua  con  metodo
          proporzionale, ai sensi dell'articolo 17. 
              2-ter. Con il medesimo  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica di cui al comma  1,  sulla  base  dei  risultati
          dell'ultimo   censimento   generale   della    popolazione,
          riportati  dalla  piu'  recente   pubblicazione   ufficiale
          dell'Istituto nazionale di statistica,  e'  determinato  il
          numero complessivo  di  seggi  da  attribuire  in  ciascuna
          circoscrizione   regionale   nei   collegi   plurinominali,
          compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali. 
              3. La regione Valle  d'Aosta  e'  costituita  in  unico
          collegio uninominale. 
              4. La regione Trentino-Alto Adige e' costituita in  sei
          collegi  uninominali  definiti  ai  sensi  della  legge  30
          dicembre 1991, n. 422. La restante quota di seggi spettanti
          alla  regione  e'  attribuita  con  metodo   del   recupero
          proporzionale.» 
              «Art. 2. - (Legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 1). 1. Il
          Senato della Repubblica e' eletto a  suffragio  universale,
          favorendo l'equilibrio della  rappresentanza  tra  donne  e
          uomini con voto diretto, libero e segreto, sulla  base  dei
          voti espressi nelle circoscrizioni regionali, suddivise  in
          collegi uninominali e in collegi plurinominali.» 
              «Art. 9. - (Legge 23  aprile  1976,  n.  136,  art.  2,
          lettera c); legge 11 agosto 1991, n. 271, art. 3, comma  3,
          e art. 4, comma 5; legge 4 agosto 1993,  n.  276,  art.  2,
          comma 1). 1. La dichiarazione di presentazione delle  liste
          dei candidati deve contenere l'indicazione  dei  nominativi
          di due delegati effettivi e di due supplenti. 
              2.  La  presentazione  delle  liste  di  candidati  per
          l'attribuzione dei seggi  nei  collegi  plurinominali,  con
          l'indicazione  dei  candidati  della  lista   nei   collegi
          uninominali  compresi  nel   collegio   plurinominale,   e'
          disciplinata  dalle  disposizioni  contenute  nell'articolo
          18-bis del testo unico delle leggi  recanti  norme  per  la
          elezione della Camera dei deputati, di cui al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. 
              3. (abrogato). 
              4.  In  ogni  collegio  plurinominale  ciascuna  lista,
          all'atto della presentazione, e' composta da un  elenco  di
          candidati presentati secondo un ordine numerico. Il  numero
          dei candidati non puo' essere  inferiore  alla  meta',  con
          arrotondamento all'unita' superiore, dei seggi assegnati al
          collegio plurinominale  e  non  puo'  essere  superiore  al
          numero dei seggi assegnati al  collegio  plurinominale.  In
          ogni caso il numero dei candidati non puo' essere inferiore
          a due ne' superiore a quattro; nei collegi plurinominali in
          cui e' assegnato un solo seggio, la lista e' composta da un
          solo  candidato.  A   pena   di   inammissibilita',   nella
          successione interna delle liste nei collegi  plurinominali,
          i candidati sono collocati secondo un ordine  alternato  di
          genere. 
              4-bis. Nel complesso delle  candidature  presentate  da
          ogni lista o coalizione di liste  nei  collegi  uninominali
          della  regione,  nessuno  dei  due   generi   puo'   essere
          rappresentato in misura superiore  al  60  per  cento,  con
          arrotondamento  all'unita'  piu'  prossima.  Nel  complesso
          delle  liste  nei  collegi  plurinominali   presentate   da
          ciascuna lista a livello regionale, nessuno dei due  generi
          puo' essere rappresentato nella posizione di  capolista  in
          misura  superiore  al  60  per  cento,  con  arrotondamento
          all'unita' piu' prossima.  L'Ufficio  elettorale  regionale
          assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma,
          in sede di verifica dei requisiti di cui  all'articolo  22,
          primo comma, numeri 3), 4) e  5),  del  testo  unico  delle
          leggi recanti  norme  per  la  elezione  della  Camera  dei
          deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          30 marzo 1957, n. 361. 
              5. Le liste dei candidati e la relativa  documentazione
          sono presentate per ciascuna regione alla cancelleria della
          corte  d'appello  o   del   tribunale   sede   dell'ufficio
          elettorale regionale, con l'osservanza delle norme  di  cui
          agli articoli 18-bis, 19, 20 e 21  del  testo  unico  delle
          leggi recanti  norme  per  la  elezione  della  Camera  dei
          deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          30 marzo 1957, n. 361.» 
              «Art. 11. - (Legge 6 febbraio 1948,  n.  29,  art.  13,
          terzo e quarto comma; legge 23 aprile 1976, n. 136, art. 2,
          lettera f); legge 21 marzo 1990, n. 53, art. 13,  comma  2;
          legge 13 marzo 1980, n. 70, art. 7, secondo comma; legge  4
          febbraio 1992, n. 70, art. 2). -  1.  L'ufficio  elettorale
          regionale, appena  scaduto  il  termine  stabilito  per  la
          presentazione dei ricorsi o, nel  caso  in  cui  sia  stato
          presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione  della
          decisione  dell'Ufficio  centrale  nazionale,   compie   le
          seguenti operazioni: 
              a)  stabilisce,  mediante   un   unico   sorteggio   da
          effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il  numero
          d'ordine da assegnare, in  tutti  i  collegi  plurinominali
          della circoscrizione  regionale,  alle  coalizioni  e  alle
          liste non collegate e ai relativi  contrassegni  di  lista,
          nonche', per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni
          delle liste della coalizione. I  contrassegni  di  ciascuna
          lista, unitamente ai nominativi dei candidati,  nell'ordine
          numerico di presentazione, e ai  nominativi  dei  candidati
          nei collegi uninominali, sono  riportati  sulle  schede  di
          votazione e  sui  manifesti  secondo  l'ordine  progressivo
          risultato dal suddetto sorteggio; 
                b)  comunica  ai  delegati  le  definitive  decisioni
          adottate; 
                c) procede,  per  mezzo  delle  prefetture  -  uffici
          territoriali del Governo: 
                  1) alla stampa delle schede di votazione, recanti i
          contrassegni delle liste, i quali devono essere  riprodotti
          sulle schede medesime con i  colori  depositati  presso  il
          Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8; 
                  2) alla stampa  del  manifesto  con  le  liste  dei
          candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine, e
          all'invio  del  manifesto  ai  sindaci  dei  comuni   della
          circoscrizione, i quali ne  curano  l'affissione  nell'albo
          pretorio e in altri luoghi pubblici entro  il  quindicesimo
          giorno antecedente quello della votazione. 
              2. 
              3. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a
          cura del Ministero  dell'interno,  con  l'osservanza  delle
          norme di cui all'articolo 31 del testo  unico  delle  leggi
          recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di
          cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  30  marzo
          1957, n. 361. Le schede hanno le caratteristiche essenziali
          del modello descritto nelle  tabelle  A  e  B  allegate  al
          presente testo unico. 
              4. Le schede devono pervenire  agli  uffici  elettorali
          debitamente piegate. 
              4-bis. La scheda elettorale per l'elezione  uninominale
          nel  collegio  della  Valle  d'Aosta  deve  recare   doppie
          diciture in lingua italiana ed in lingua francese.» 
              La rubrica del titolo VI  del  decreto  legislativo  20
          dicembre 1993, n. 533 e' cosi modificata: «Delle operazioni
          dell'Ufficio elettorale regionale e dell'Ufficio elettorale
          centrale nazionale». 
              - Si riporta il testo degli articoli 20  e  21-ter  del
          decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533  (Testo  unico
          delle leggi recanti norme per l'elezione del  Senato  della
          Repubblica), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  302,
          Supplemento ordinario del 27 dicembre 1993, come modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 20. -  1.  L'elezione  uninominale  nel  collegio
          della Valle d'Aosta e nei collegi uninominali della regione
          Trentino-Alto Adige  e'  regolata  dalle  disposizioni  dei
          precedenti articoli, in quanto applicabili, e  dalle  norme
          seguenti: 
                a) nella regione Valle d'Aosta  la  candidatura  deve
          essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non  meno
          di 300 e da non piu' di 600 elettori del collegio. In  caso
          di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi
          la scadenza di oltre centoventi  giorni,  il  numero  delle
          sottoscrizioni della candidatura e' ridotto della meta'. La
          dichiarazione di  candidatura  e'  effettuata,  insieme  al
          deposito del relativo contrassegno, presso  la  cancelleria
          del tribunale di Aosta; 
                b) (abrogata); 
                c) i modelli di scheda  per  l'elezione  nei  collegi
          uninominali delle due regioni sono  quelli  previsti  dalle
          tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n.  70,  e
          successive modificazioni; 
                d) il  tribunale  di  Aosta,  costituito  in  ufficio
          elettorale regionale ai sensi dell'articolo 7, esercita  le
          sue funzioni con l'intervento di tre magistrati.» 
              «Art. 21-ter. - 1. Quando, per qualsiasi  causa,  resti
          vacante il seggio  di  senatore  nel  collegio  uninominale
          della Valle d'Aosta o in uno dei  collegi  uninominali  del
          Trentino-Alto  Adige,  il  presidente  del   Senato   della
          Repubblica ne da' immediata comunicazione al Presidente del
          Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno perche si
          proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato. 
              2. I comizi sono convocati con decreto  del  Presidente
          della  Repubblica,  su  deliberazione  del  Consiglio   dei
          ministri, purche' intercorra almeno un  anno  fra  la  data
          della vacanza e la scadenza normale della legislatura. 
              3. Le elezioni suppletive sono  indette  entro  novanta
          giorni dalla data della  vacanza  dichiarata  dalla  Giunta
          delle elezioni. 
              4. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma
          3 cada in un periodo compreso tra il  1°  agosto  e  il  15
          settembre, il  Governo  e'  autorizzato  a  prorogare  tale
          termine di non  oltre  quarantacinque  giorni;  qualora  il
          termine suddetto cada in un  periodo  compreso  tra  il  15
          dicembre e il 15  gennaio,  il  Governo  puo'  disporre  la
          proroga per non oltre trenta giorni. 
              5. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal
          mandato  con  la  scadenza  costituzionale  o  l'anticipato
          scioglimento del Senato della Repubblica. 
              6. Nel caso in cui si proceda ad  elezioni  suppletive,
          le cause di ineleggibilita' previste  dall'articolo  7  del
          testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
          Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  30   marzo   1957,   n.   361,   e   successive
          modificazioni, non hanno effetto se le funzioni  esercitate
          siano cessate entro i sette giorni successivi alla data  di
          pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni. 
              7. (abrogato)».