Art. 3 
 
 
Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e dei
                        collegi plurinominali 
 
  1. Per l'elezione della Camera dei deputati, il Governo e' delegato
ad adottare, entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto
1988, n. 400,  un  decreto  legislativo  per  la  determinazione  dei
collegi  uninominali  e  dei  collegi  plurinominali  nell'ambito  di
ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957,  come  sostituita  dalla
presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) fatto salvo  quanto  stabilito  per  la  circoscrizione  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste, nelle restanti circoscrizioni del  territorio
nazionale per l'elezione della Camera dei  deputati  sono  costituiti
231   collegi   uninominali.   Nelle   circoscrizioni   Trentino-Alto
Adige/Südtirol e Molise sono costituiti, rispettivamente, sei  e  due
collegi  uninominali  come  territorialmente  definiti  dal   decreto
legislativo 20 dicembre 1993,  n.  535,  recante  determinazione  dei
collegi  uninominali  del  Senato  della  Repubblica;  tra  le  altre
circoscrizioni del  territorio  nazionale,  di  cui  alla  tabella  A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del  1957,
come sostituita dalla presente  legge,  i  collegi  uninominali  sono
ripartiti  in  numero  proporzionale  alla   rispettiva   popolazione
determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento  generale
della popolazione, come riportati dalla  piu'  recente  pubblicazione
ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica; 
    b)  con  esclusione  della  circoscrizione  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste,  in  ciascuna  delle  altre  circoscrizioni  del  territorio
nazionale   sono    costituiti    collegi    plurinominali    formati
dall'aggregazione di collegi  uninominali  contigui;  il  numero  dei
collegi plurinominali costituiti  in  ciascuna  circoscrizione  e  il
territorio di ciascuno di  essi  sono  determinati  in  modo  che  in
ciascun  collegio  plurinominale,  sulla   base   della   popolazione
residente calcolata ai sensi  della  lettera  a),  sia  assegnato  un
numero di seggi  determinato  dalla  somma  del  numero  dei  collegi
uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero  di  seggi,
di norma, non inferiore a tre e non superiore a otto,  in  modo  tale
che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali
nei quali e' assegnato un numero di seggi inferiore al valore  medio;
al  Molise  e'  assegnato  un  seggio  da   attribuire   con   metodo
proporzionale ai sensi degli articoli 83 e  83-bis  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  361  del  1957.  Ciascun  collegio
uninominale  della  circoscrizione  e'  compreso   in   un   collegio
plurinominale.  Nelle  circoscrizioni  Trentino-Alto  Adige/Südtirol,
Umbria,  Molise  e  Basilicata  e'  costituito  un   unico   collegio
plurinominale  comprensivo  di  tutti  i  collegi  uninominali  della
circoscrizione; 
    c) la popolazione di ciascun collegio uninominale  e  di  ciascun
collegio plurinominale puo' scostarsi dalla media della  popolazione,
rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi  plurinominali
della circoscrizione di non oltre il 20 per cento  in  eccesso  o  in
difetto; 
    d) nella formazione dei collegi uninominali  e  nella  formazione
dei collegi plurinominali  sono  garantite  la  coerenza  del  bacino
territoriale di ciascun collegio, tenendo altresi' conto delle unita'
amministrative su  cui  insistono  e,  ove  necessario,  dei  sistemi
locali,  e,  di  norma,  la  sua  omogeneita'   sotto   gli   aspetti
economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali,  nonche'
la continuita' del territorio di ciascun collegio, salvo il  caso  in
cui il territorio  stesso  comprenda  porzioni  insulari.  I  collegi
uninominali e i collegi plurinominali, di norma, non possono dividere
il territorio comunale, salvo il caso dei comuni  che,  per  le  loro
dimensioni demografiche, comprendano al loro  interno  piu'  collegi.
Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute,
la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi  e  criteri
direttivi di cui al presente comma, deve tenere  conto  dell'esigenza
di agevolare  la  loro  inclusione  nel  minor  numero  possibile  di
collegi. Fermi restando i principi e criteri direttivi  previsti  per
la determinazione dei  collegi  plurinominali,  nelle  circoscrizioni
nelle quali il numero  dei  collegi  uninominali  e'  pari  a  quello
previsto dal citato decreto legislativo n. 535 del 1993 la formazione
dei collegi uninominali e' effettuata adottando come riferimento, ove
possibile, le delimitazioni dei collegi previste dal medesimo decreto
legislativo n. 535 del 1993; 
    e) nella circoscrizione Friuli Venezia  Giulia  uno  dei  collegi
uninominali  e'  costituito  in  modo  da  favorire  l'accesso   alla
rappresentanza dei candidati che siano  espressione  della  minoranza
linguistica  slovena,  ai  sensi  dell'articolo  26  della  legge  23
febbraio 2001, n. 38. 
  2. Il Governo e' delegato a determinare, con  il  medesimo  decreto
legislativo di cui al comma 1, i  collegi  uninominali  e  i  collegi
plurinominali ai fini  dell'elezione  del  Senato  della  Repubblica,
nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti  principi  e
criteri direttivi: 
    a) fatto salvo  quanto  stabilito  per  le  circoscrizioni  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, nelle restanti
regioni del territorio nazionale  per  l'elezione  del  Senato  della
Repubblica sono costituiti 109  collegi  uninominali.  Il  territorio
della regione Molise e' costituito in un unico collegio  uninominale.
Nelle altre regioni i collegi uninominali sono  ripartiti  in  numero
proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base  dei
risultati dell'ultimo censimento  generale  della  popolazione,  come
riportati dalla piu' recente  pubblicazione  ufficiale  dell'Istituto
nazionale di statistica; 
    b) con esclusione delle  regioni  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste,
Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise,  in  ciascuna  delle  restanti
regioni    sono    costituiti    collegi    plurinominali     formati
dall'aggregazione di collegi  uninominali  contigui;  il  numero  dei
collegi plurinominali costituiti in ciascuna regione e il  territorio
di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun  collegio
plurinominale, sulla base della popolazione  residente  calcolata  ai
sensi della lettera a), sia assegnato un numero di seggi  determinato
dalla somma del numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e
di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a due e  non
superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo  il
numero dei collegi plurinominali nei quali e' assegnato un numero  di
seggi inferiore al valore medio. Ciascun collegio  uninominale  della
regione e' compreso in un collegio plurinominale; 
    c) la popolazione di ciascun collegio uninominale  e  di  ciascun
collegio plurinominale puo' scostarsi dalla media della  popolazione,
rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi  plurinominali
della circoscrizione di non oltre il 20 per cento  in  eccesso  o  in
difetto; 
    d) nella formazione dei collegi uninominali  e  nella  formazione
dei collegi plurinominali  sono  garantite  la  coerenza  del  bacino
territoriale di ciascun collegio e,  di  norma,  la  sua  omogeneita'
sotto  gli  aspetti   economico-sociale   e   delle   caratteristiche
storico-culturali, nonche' la continuita' del territorio  di  ciascun
collegio, salvo  il  caso  in  cui  il  territorio  stesso  comprenda
porzioni insulari. I collegi uninominali e i  collegi  plurinominali,
di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il  caso
dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche,  comprendano  al
loro interno piu' collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze
linguistiche riconosciute, la delimitazione  dei  collegi,  anche  in
deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve
tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel  minor
numero possibile di collegi; 
    e)  nella  regione  Friuli  Venezia  Giulia   uno   dei   collegi
uninominali  e'  costituito  in  modo  da  favorire  l'accesso   alla
rappresentanza dei candidati che siano  espressione  della  minoranza
linguistica  slovena,  ai  sensi  dell'articolo  26  della  legge  23
febbraio 2001, n. 38. 
  3.  Ai  fini  della  predisposizione  dello  schema   del   decreto
legislativo di cui ai commi 1 e  2,  il  Governo  si  avvale  di  una
commissione  composta  dal  presidente  dell'Istituto  nazionale   di
statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia  attinente
ai compiti che la commissione e' chiamata a svolgere, senza  nuovi  o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
  4. Lo schema del decreto legislativo di cui  ai  commi  1  e  2  e'
trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle  Commissioni
parlamentari competenti per materia, che si pronunciano  nel  termine
di quindici giorni dalla data di  trasmissione.  Qualora  il  decreto
legislativo non sia conforme  al  parere  parlamentare,  il  Governo,
contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare  alle
Camere una relazione contenente adeguata motivazione. 
  5. In caso di mancata espressione del parere di cui al comma 4  nel
termine  previsto,  il  decreto  legislativo  puo'  comunque   essere
emanato. 
  6. Il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione  della
commissione nominata  ai  sensi  del  comma  3.  La  commissione,  in
relazione alle risultanze del censimento generale della  popolazione,
formula indicazioni per la revisione dei collegi  uninominali  e  dei
collegi plurinominali, secondo i criteri di cui al presente articolo,
e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi uninominali e
dei collegi plurinominali il Governo presenta  un  disegno  di  legge
alle Camere. 
  7. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, con decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il
Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  gli
affari regionali, sono definite le modalita' per  consentire  in  via
sperimentale la raccolta con modalita' digitale delle  sottoscrizioni
necessarie per la presentazione delle candidature e  delle  liste  in
occasione di consultazioni elettorali,  anche  attraverso  l'utilizzo
della firma digitale e della  firma  elettronica  qualificata.  Sullo
schema  del  decreto  e'  acquisito  il   parere   delle   competenti
Commissioni  parlamentari,  che   si   esprimono   nel   termine   di
quarantacinque giorni. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il decreto  legislativo  20  dicembre  1993,  n.  535
          (Determinazione dei collegi uninominali  del  Senato  della
          Repubblica), abrogato dal comma 11  dell'articolo  8  della
          legge  21  dicembre  2005,  n.  270,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 302,  Supplemento  ordinario  del  27
          dicembre 1993. 
              -  Per  il  testo  dell'art.  83-bis  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si  veda
          nelle note all'art. 1.